Motu Proprio sulla Consulta di Stato del 1847

PIUS PP. IX. MOTV -PROPRIO Sulla Consulta di Stato

Quando colla circolare 19 Aprile del corrente anno rendemmo palese esser nostra sovrana volontà scegliere, e chiamare in Roma da ogni provincia dello Stato Pontificio varii distinti e commendevoli soggetti, fu nostro intendimento creare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Governo di una instituzione, la quale se oggi stà in pregio presso altri Governi e Stati di Europa, fu già gloria un tempo dei Dominj della Santa Sede, e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.
Poi tenemmo per fermo, esperienza di persone che ove i lumi, e la onorale dai suffragi d’intere provincie ne avessero giovati, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all’amministrazione pubblica, riportandola a quell’apice di floridezza, cui per ogni studio, e con decisa volontà confidiamo poterla far pervenire.
È questo il fine, che sa premo quando alla certo ottenere determinata volontà nostra vada sempre congiunta una generale moderazione di animi, la quale attenda di raccogliere il frutto del seme già sparso, e manifesti al Mondo intiero sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quando è ispirata dalla Religione, quando è affezionata al suo Principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio, e ne palesa la gratitudine collo spirito di ordine, e di moderazione.
Questo è il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene, e che Ci lusinghiamo di conseguire.
Confidando dunque nel Divino ajuto, e volendo mandare ad effetto le nostre Sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

TITOLO PRIMO Instituzione, e composizione della Consulta di Stato.

Art. 1. È instituita in Roma una Consulta di Stato.
Art. 2. La Consulta di Stato è composta
1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di Cardinale Presidente della Consulta di Stato,
2. Di un Prelato Vice-Presidente,
3. Di ventiquattro Consultori di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè che quattro sieno per Roma e per la Comarca, due per la Provincia di Bologna, ed uno per ciascuna delle altre Provincie.
Art. 3. Inoltre stà presso la Consulta di Stato un corpo di Uditori, che prendono nome di Uditori alla Consulta di Stato.
Art. 4. Finalmente un Segretario generale, ed un Capo -Contabile coi rispettivi offici.

TITOLO SECONDO Elezione, e nomina dei Consultori di Stato.

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente, quella del Prelato Vice-Presidente della di Stato sono di nomina Sovrana.
Art. 6. Ugualmente di nomina e Consulta Sovrana sono dei Consultori di Stato; le quali però si fauno sopra terne di candidati, che mandano alla Segreteria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali pel mezzo dei Presidi delle Provincie.
Art. 7. I Consigli provinciali nel formare queste e scegliere sopra al terne debbono attenersi strettamente, che loro trasmettono i Consigli comunali della Provincia, cui è data facoltà di rare del voto non le sole persone ma pur quelle della Comune intera Provincia.
Art. 8. I Consultori di Stato si scelgono tra le seguenti classi di persone.
1. Consiglieri Provinciali, e Governativi.
2. Gonfalonieri, ed Anziani di quelle Comuni che hanno a capo un Gonfaloniere.
3. Possidenti, che godano un estimo censuale di scudi almeno diecimila, o pure una rendita di scudi mille.
4. Avvocati, che si trovino inscritti nell’albo degli avvocati dei tre tribunali di appello.
5. Scienziati che appartengano a primarii instituti scientifici dello Stato.
6. Primarii Commercianti, o Proprietarii di grandi stabilimenti industriali.
Art. 9. I requisiti necessarii per essere scelto a membro della Consulta di Stato, oltre appartenere ad una delle classi di sopra indicate, sono
1. La sudditanza pontificia.
2. Il pieno esercizio dei diritti civici.
3. L’età di trent’anni compiti.
4. Una precedente commendata condotta.
Art. 10. I Consultori di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle Disposizioni transitorie, durano per un quinquennio.
Art. 11. lo ogni anno si rjnnuovano per la quinta parte: quei che cessano possono essere portati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti.
Fra una seconda ed una terza elezione dee passare lo spazio almeno di un quinquennio.
Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo, che richiegga una necessaria residenza fuori della capitale.
Art. 13. Se un Consultore di Stato, il quale non sia impiegato di Governo all’epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo officio, cessa immediatamente dall’essere Consultore, e si dà luogo a nuova scelta.
Art. 14. I Consultori di Stato si prestano gratuitamente.
Essi peraltro ricevono dalle rispettive Provincie una semplice indennità di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo;
che i Deputati delle Legazioni abbiano annui scudi seicento, quelli delle Delegazioni scudi cinquecento, quelli quattrocento, e quelli di di di prima seconda classe classe scudi Roma e della Comarca, come pare quelli che già si trovino domiciliati nella Capitale scudi trecento.
Art. 15. I Consultori di Stato non possono, durante il loro officio, essere rivocati se non con or dine Sovrano espresso ed individuale da emanarsi per organo della Segreteria di Stato, inteso il parere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

TITOLO TERZO, Divisione, e presidenza della Consulta di Stato.

Art. 16. La Consulta di Stato si divide in sezioni e si convoca tanto in seduta generale a sezioni riunite, quanto in sedute particolari per ciascuna sezione.
Art. 17. Le Sezioni della Consulta di Stato sono quattro, composta ciascuna da sei Consultori.
1. Sezione legale e legislativa.
2. Sezione di finanze.
3. Sezione di amministrazione interna, commercio, industria, ed agricoltura.
4. Sezione militare, lavori pubblici, carceri, case di correzione e di condanna.
Art. 18. Il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza il Prelato Vice-Presi dente, presi gli ordini del Sovrano, divide nel principio di ogni anno i Consultori di Stato nelle rispettive i sezioni.
Art. 19. Le sedute generali della Consulta di Stato sono presiedute dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in sua vece dal prelato Vice Presidente.
Art. 20. Ciascuna Sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello, che dee presiederla per tutto quell’anno, come pure il Segretario particolare di quella sezione.
Ari, 21. Allorché una, o più Sezioni giudichino un affare d’interesse promiscuo ad altra, o altre Sezioni, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato e in di lui vece il Prelato Vice-Presidente autorizza con ordinanza le dette Sezioni a discutere e deliberare unite insieme. In questo caso tiene la presidenza delle Sezioni riunite il Prelato Vice -Presidente della Consulta di Stato.

TITOLO QUARTO Attribuzioni della Consulta di Stato./h3>
Art. 22. La Consulta di Stato è instituita per coadiuvare alla pubblica amministrazione.
Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa
1. Negli affari governativi, che tocchino l’interesse o generale dello Stato, o speciale di una e più Provincie.
2. Nel compilare, e modificare leggi, come pure redigere ed amministrativi.
3. Nel creare ed esaminare regolamenti ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj dello Stato.
4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quegli esistenti.
5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio.
6. Nell’esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle sin gole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie.
7. Nel rivedere, e riformare dei Consigli le attuali organizzazioni comunali e provinciali.
Art. 24.
In tutti gli affari contemplati nell’antecedente articolo, la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della Sezione cui l’affare o affari appartengono.
Art. 25. L’esame e deliberazione degli altri affari non contenuti nell’art. 23 spettano alle singole Sezioni. Inoltre è nelle facoltà di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del Cardinale Presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d’interesse particolare e locale.
Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le Sezioni possono, allorché l’esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed indicare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari dello Stato; come pure richiamare l’attenzione sopra abusi che, si fossero introdotti, nella pubblica azienda.
Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal Prelato Vice-Presidente al Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO QUINTO Deliberazioni della Consulta di Stato.

Art. 28. Le deliberazioni della Consulta di Stato sono consultive.
Art. 29. Gli affari, che vanno a deliberazione nella Consulta di Stato si dividono in affari di primo ordine, ed in affari di secondo ordine.
Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quegli indicati di sopra all’art. 23; e più quegli affari, che per la loro gravità, o per la importanza della materia vengano o dal Sovrano, o dal Consiglio dei Ministri riputati di primo ordine, e come tali rimessi all’esame della Consulta di Stato. Tutti gli altri affari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.
Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei Ministri, o ciascuno dei Ministri individualmente rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o altro affare qualunque, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, cui ogni affare debbe indirizzarsi, lo invia alla Sezione alla quale per sua natura l’esame di quell’affare appartiene.
Art. 32. Se si tratta la Sezione nomina di trattare di secondo ordine suoi Membri quello cui commette il rapporto, ed uditane la relazione delibera a maggioranza di voti.
Art. 33. Che se poi trattasi di affare di primo ordine, allora dopo l’esame e deliberazione preparatoria della Sezione , deve l’affare portarsi a discussione e deliberazione dell’intera Consulta di Stato , la quale sederà , come si è detto a sezioni unite e delibererà essa pure a maggioranza di voti.
Art. 34. Se prima della deliberazione occorrano o alla Consulta generale, o alle singole Sezioni notizie e schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l’affare di che trattasi, può a mezzo del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice -Presidente, chiederne al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene; come pure interessare nel modo medesimo il Ministro, (il quale può in tali casi farsi rappresentare da alcun Capo del suo dicastero) d’intervenire all’adunanza sia generale, sia di sezioni per quei lumi, o notizie di somministrare in voce fatto, che si stimassero necessarie.
Art. 35. Così ugualmente è in facoltà di ciascun Ministro, previa intelligenza col Cardinale Presidente, o in di lui assenza del Prelato Vice-Presidente, d’intervenire alle adunanze sieno generali, sieno di sezioni della Consulta di Stato tutte le volte che credano utile o necessaria la loro presenza per richiamare l’attenzione dei Consultori di Stato sopra affari, che si discutano, proprii del loro dipartimento.
Art. 36. Quando un Ministro interviene alle adunanze, prende parte alla discussione degli affari proprj del suo dicastero, ma non dà voto.
Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vice-Presidente intervengano non meno di due terzi dei Consultori. Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle Sezioni.
Art. 38. Le sedute generali sono dirette dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza dal Prelato Vice-Presidente che determina e posa le quistioni a risolversi.
Art. 39. Ogni Membro,prende la parola secondo l’ordine con cui siede, né alcuno può usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi presiede l’adunanza.
Art. 40. La maggioranza dei voti rende legittima la deliberazione. Nel caso di parità il voto del presidente è preponderante.
Art. 41. Il Segretario generale assiste alle riunioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale.
Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consultori presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi dai deliberanti, e i termini precisi della deliberazione, esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.
Art. 34. Gli affari discussi tanto in adunanza generale, quanto nelle singole sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dei Ministri.
Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Consulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri coi relativi processi verbali vengono per organo e con relazione del Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano, il quale prima di esternare i suoi ordini definitivi, si riserba d’interpellarne l’intero Sacro Collegio dei Cardinali riuniti tutte le volte che vegga trattarsi cose di gravissimo interesse.
Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuati i soli preventivi annuali, i quali dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare sui medesimi le necessarie spiegazioni.

TITOLO SESTO Uditori presso la Consulta di Stato.

Art. 46. Presso la Consulta di stato vi è un Corpo di Uditori, i quali prendono nome di Uditori alla Consulta di Stato.
Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Stato sono divisi in due classi;
Uditori di prima classe, ed Uditori di seconda classe.
Art. 48. Il numero totale degli Uditori è uguale a quello dei Consultori, ripartiti ugualmente in ciascuna delle due classi.
Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditore di seconda classe conviene avere l’età di 21 anni compiti, ed essere licenziato in taluna facoltà filosofica o legale.
Art. 50. La nomina degli Uditori alla Consulta di Stato appartiene al Sovrano, il quale scieglie sopra altrettante terne, che rimette la Consulta, e che redige in adunanza generale e per voti segreti.
Art. 51. Niuno può essere nominato Uditore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente l’officio di Uditore di seconda classe.
Art. 52. Dopo due anni di esercizio gli Uditori non possono essere rivocati se non con ordine Sovrano da emanarsi previo avviso della Consulta generale, e deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 53. Gli Uditori di prima classe, quattro anni di mai interrotto servigio (nei quali si contano pure i due anni di uditorato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa, chiara condotta hanno diritto di ottare ad un’impiego o officio confacente alla loro età, sperienza, ed abilità che sia vacante, e andar preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.
Art. 54. Per questo l’officio di Uditore presso la Consulta di Stato è meramente gratuito, dovendo servire ad istruire i giovani, e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.
Art. 55. Nel principio di ogni anno il Cardinale Presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di seconda classe presso ciascuna delle Sezioni, avendo in vista le cognizioni speciali, e gli studi di ognuno di essi.
Art. 56. Gli Uditori di prima classe saranno facoltizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle sedute speciali delle Sezioni cui sono attaccati.
Art. 57. Ad essi potranno pure le Sezioni, quando li credono abili, affidare il rapporto di alcun affare posto in deliberazione, come pure nominarli Segretarj delle sezioni medesime.
Art. 58. Allorché un Uditore di prima classe sia stato onorato dell’incarico di un rapporto, avrà di ritto di esternare in quell’affare il voto consultivo presso la Sezione cui dee riferire l’affare commessogli.
Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in ajuto degli Uditori di prima classe, per cui non possono essere nominati né Relatori, né Segretari.

TITOLO SETTIMO. Officj e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato.

Art. 60. Presso la Consulta di stato è una Segreteria diretta da un segretario generale, ed una Computisteria diretta da un Capo-Contabile.
Art. 61. Il Prelato Vice -Presidente della Consulta di Stato è, sotto la dipendenza del Cardinale Presidente, il superiore immediato di ambedue i sopraindicati officj.
Art. 62, Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, e saranno emanate per organo della Segreteria di stato.

TITOLO OTTAVO Disposizioni generali.

Art. 63. Un Regolamento speciale da redigersi dalla Sezione amministrativa, e da discutersi in adunanza generale determinerà le regole, che la Consulta di Stato debbe tenere in trattare, deliberare, e sindacare gli affari; come pure marcherà i rapporti della medesima cogli altri Dicasteri.
Art. 64. Questo Regolamento, sanzionato che sia dal Sovrano, andrà stampato e pubblicato, onde faccia parte integrale del presente Moto-proprio.
Art. 65. Ordinariamente la Consulta di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in seduta di sezioni ogni settimana. Quando accorra sì l’una, che le altre sono convocate in seduta straordinaria con invito del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.
Art. 66. La Consulta di Stato prende le vacanze dal 1 agosto al 15 novembre di ogni anno.
Art. 67. Per quel tempo resta una Commissione che assume il titolo di Commissione temporanea della Consulta di Stato, la quale composta di quattro tra i Membri, che sieno domiciliati, o che si trattengano nella Capitale, intende a disbrigare gli affari urgenti, pei quali il Cardinale Segretario di Stato, o il Consiglio dei Ministri stimi non po tersi attendere il ritorno ordinario della Consulta di Stato.
Art. 68. Così gli Uditori godono stessi mesi di vacanze, e pure di pur essi gli essi due almeno di prima classe, e due di seconda debbono a turno restare in Roma per assistere la Commissione temporanea della Consulta di Stato.
Art. 69. In caso di morte o dimissione di un Consultore di Stato il Governo o sceglierà tra i due rimanenti che erano nella prima terna, ovvero tornerà a prescrivere ai Consigli comunali e provinciali la formazione ed invio di nuova terna.

TITOLO NONO Disposizioni transitorie

Art. 70. La Consulta di Stato si adunerà per la prima volta e comincierà i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.
Art. 71. I Consultori già nominati per ciascuna Provincia si manterranno in esercizio per due anni cioè a tutto Ottobre 1849 in cui avrà luogo la elezione e la nomina dei nuovi Consultori secondo che è prescritto nel presente Moto -proprio.
Art. 72. La prima elezione si farà in questo modo: Nell’Agosto 1849 i Consigli comunali rimetteranno le loro terne ai Consigli provinciali: Nel settembre saranno inviate quelle dei Consigli provinciali alla Segreteria di stato: E nei primi giorni di Ottobre pubblicata le nomine definitive.
Art. 73. Pel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei Consultori che cessano dalle funzioni. In seguito ognuno seguirà il suo turno quinquennale secondo la data della propria elezione.
Art. 74. Le attribuzioni della Congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo.
Gl’impiegati della medesima passano a servigio della Consulta di Stato.
Art. 75. Pel primo anno tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo l’anno la Consulta di Stato avendo a calcolo i talenti, gli studj, ed i lavori, che avrà prestato ognuno di essi sceglierà tra i medesimi in adunanza generale ed a voti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima classe.
Art. 76. Ciò che viene disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 non si applica ai Consultori di Stato, che già sono stati nominati, e che seggono pel solo prossimo biennio.
Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorché di diritto quesito o di possa impugnarsi, revocarsi, del pregiudizio moderarsi, terzo o ridursi ad viam juris, neppure per aperitionem oris; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito, ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente nostro Moto -proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e non ostanti altre leggi e con suetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte, in quanto possano opporsi alla piena é totale esecuzione del presente Moto-proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.


Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale il di 14 ottobre 1847, anno secondo del Nostro Pontificato.
PIVS PP. IX.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *