Progetto di legge Siccardi

Progetto di legge proposto alla discussione della camera dei deputati in Torino dal ministro guardasigilli sig. conte Siccardi ai 28 di febbraio 1850 sull’abolizione del foro ecclesiastico, e trasmesso con Nota del Sig. Marchese Spinola segnata ai 4 Marzo dello stesso anno.

Art. 1.
Le Cause civili tra ecclesiastici e laici ed anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.
Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizii ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio sono e rimangono sottoposti alla giurisdizione civile.
Art. 5. Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato. Pei rea ti nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti, e contravenzioni.
Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all’Ecclesiastica Autorità l’esercizio delle sue attribuzioni pell’applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi Ecclesiastiche.
Art. 5. Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi sino ad ora considerati come immuni, qualche persona, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l’individuo arrestato verrà rimesso all’autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le nor me stabilite dal Codice di procedura criminale. Si osserveranno però nell’arresto i riguardi dovuti al la qualità del luogo, e le cautele necessarie affinché l’esercizio del culto non venga turbato; se ne darà inoltre contemporaneamente, o nel più breve termine possibile, avviso al Parroco od al Rettore della Chiesa, in cui l’arresto viene eseguito.
Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione o sequestro di oggetto da eseguirsi nei suddetti luoghi.
Art. 6. Le pene stabilite dalle vigenti leggi pell’inossservanza delle feste religiose non si applicheranno che relativamente alle Domeniche ed inoltre alle seguenti feste, in qualunque giorno ricorrano, cioè, a quelle di Natale, della Natività di M. V., del Corpo del Signore, de Santi Apostoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti.

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