Regolamento per le scuole piemontesi (1822)

Regie patenti, colle quali Sua Maestà approva l’annesso regolamento per le scuole tanto comunali che pubbliche, e regie;

delli 23 luglio 1822.
CARLO FELICE
Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme;
Duca di Savoja, di Genova, ecc.; Principe di Piemonte, ecc. ecc.

Gli antichi ordini di pubblica istruzione essendo stati sconvolti nei passati lustri, ed essendosene introdotti altri nuovi, che furono esautorati nella felice epoca del maggio 1814, ne venne, che ora tra per l’ignoranza di quelli, e tra per l’uso già con fermato di questi, il pubblico insegnamento nei nostri regi stati è vario secondo l’arbitrio, e l’abitudine di, ognuno.
Volendo noi pertanto richiamare tutte le scuole fuori dell’università all’unità di regolato sistema, il quale provveda all’educazione morale, e scientifica de’ giovani, che sono per dar opera agli studi nelle scuole, tanto comunali che pubbliche, e regie;
abbiamo stimato di prescrivere le norme da seguirsi in esse, con istabilire in tutte le città, e mandamenti soggetti incaricati di vegliare alla loro osservanza nella conformità risultante dal regola mento annesso alle presenti, visato d’ordine nostro dal primo segretario di stato per gli affari interni.
Fondato questo su tutti i principii stabiliti nelle nostre regie costituzioni per l’università di Torino, divisatamente li dichiarerà in tutti quei loro particolari, i quali, conosciuti una volta per sola tradizione, ed osservati fedelmente, ora sono od ignorati, o travisati.
Così sostituendo noi le discipline antiche, per cui i sudditi dei nostri reali predecessori salirono a rinomanza di colti, non meno che di saggi, ed introducendo qualche aggiunta consigliata dall’esperienza del passato, e dalla natura del presente, potremo sperare, che dalle scuole regolarmente ordinate, ne avranno ad uscire giovani pari ai loro maggiori, che stimavano essere un solo indi visibile vero le scienze, il il trono, e Dio.
Epperò colle presenti, di nostra certa scienza, e regia autorità, del nostro consiglio, abbiamo approvato, ed anno avuto il parere proviamo detto regolamento, e vogliamo che sia in ogni sua parte esattamente osservato, derogando noi per tale effetto al disposte delle costituzioni per la nostra università di Torino, ed al regolamento per quella di Genova, ove possono trovarsi in opposizione col disposto del sovr’accennato regolamento, e ad ogni, e qualunque altra legge, o disposizione in contrario.
Mandiamo alla camera nostra de conti, ai senati di Piemonte, di Nizza, e di Genova, al magistrato della riforma, ed alla deputazione agli studi di Genova di registrare le presenti coll’annesso regolamento, ed a chiunque sia spediente di osservarlo, e farlo osservare, volendo, che alle copie stampate ccc.


Date in Govone il ventitré del mese di luglio, l’anno del Signore mille ottocento ventidue, e del regno nostro il secondo.
CARLO FELICE

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