Tribunali speciali della RSI

Decreto legislativo del Duce 11 novembre 1943. Concernente la costituzione di Tribunali Provinciali straordinari e di un Tribunale speciale straordinario

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 269, 18 novembre 1943)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA
CAPO DEL GOVERNO
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della Giustizia
Decreta:

Art. 1
In ogni capoluogo di provincia è istituito un Tribunale Straordinario con il compito di giudicare:
a) i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all’Idea;
b) coloro che dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943-XXI hanno comunque, con parole o con scritte o altrimenti, denigrato il fascismo e le sue istituzioni;
c) coloro che hanno compiuto comunque violenze contro la persona e le cose dei fascisti o appartenenti alle organizzazioni del fascismo o contro le cose e i simboli di pertinenza dello stesso.
Art. 2
I Tribunali Straordinari sono composti di tre membri, di essi uno è presidente, costituenti il collegio giudicante e di un pubblico accusatore.
Tutti i componenti saranno scelti fra i fascisti di provata fede e di specchiata moralità.
Ogni imputato potrà nominare un difensore di fiducia.
Art. 3
I Tribunali Straordinari sono competenti a giudicare:
a) i fascisti iscritti in uno dei Fasci della provincia nel cui capoluogo il Tribunale è costituito;
b) gli altri cittadini responsabili dei reati previsti dalla presente legge commessi nella circoscrizione territoriale della provincia stessa.
Art. 4
È altresì istituito un Tribunale Straordinario Speciale, per giudicare i fascisti che nella seduta del Gran Consiglio del giorno 24 luglio 1943-XXI tradirono l’Idea Rivoluzionaria alla quale si erano votati fino al sacrificio del sangue e col voto del Gran Consiglio offersero al re il pretesto per effettuare il colpo di Stato.
Art. 5
Il Tribunale Straordinario Speciale è composto di nove membri di cui uno presidente, costituenti il collegio giudicante e di un pubblico accusatore, scelti fra coloro che dimostrarono assoluta fedeltà al Duce ed all’Idea durante il sorgere e lo svilupparsi della Rivoluzione e particolarmente fra coloro che dal 24 luglio 1943-XXI in poi ebbero a soffrire per la loro condizionata dedizione alla Causa.
Ogni imputato potrà nominare un difensore di fiducia.
Art. 6
Il Tribunale Straordinario Speciale avrà per sede una città dell’Italia Settentrionale.
Art. 7
Per i reati di cui all’art. 1, lettera a), è comminata la pena di morte.
Per i reati di cui all’art. 1, lettera b) e c), è comminata la pena della reclusione da cinque a trent’anni.
Art. 8 Il pubblico accusatore promuove l’azione penale d’ufficio o su richiesta del Capo dell’organo provinciale del Partito Fascista Repubblicano.
Art. 9
I presidenti e gli altri componenti dei Tribunali di cui alla presente legge sono nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano.
Art. 10
La durata dei Tribunali suddetti è fissata in mesi sei dall’inizio della loro attività.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.

Dal Quartiere Generale addì 11 novembre 1943-XXII
Il Ministro della Giustizia MUSSOLINI
PISENTI

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