Adesione di Parma alla Lega Toscana-Modenese

Accessione del Governo delle Provincie Parmensi alla Lega fra i Governi di Toscana, di Modena e delle Romagne

3 settembre 1859,
Il Governo delle Provincie Parmensi, vista la Convenzione stipulata nel di 10 agosto ultimo fra il Governo di Toscana e quello delle Provincie Modenesi, e l’Atto di accessione del Governo delle Romagne, alla Convenzione medesima sotto la stessa data, il tutto all’oggetto di stabilire tra essi, una Lega il cui scopo è determinato dal l’articolo 1 della Convenzione suddetta, ha domandato e domanda di entrare a far parte della Lega surriferita.
Ed i Governi di Toscana, di Modena e delle Romague, visto l’articolo 6 della Convenzione più volte rammentata, vista l’identità e, respettivamente, l’analogia delle circostanze nelle quali si trovano gli Stati Parmensi con quelli di Toscana e di Modena e con le Romagne, sia per riguardo alle aggressioni che possono esser mosse contro di loro con lo scopo di restaurare i Governi ivi decaduti, sia, per i rispetto al fine del mantenimento dell’ordine interno, sia finalmente per la utilità di un egual sistema di monete, pesi, misure e discipline doganali, hanno determinato di aderire, conforme aderiscono, a siffatta domanda.
Conseguentemente il conte Girolamo Cantelli, munito dei pieni poteri del trovati in buona e debita forma, ha convenuto col plenipotenziario Toscano, marchese Lorenzo Ginori Lisci, col plenipotenziario Modenese, Marchese Ercole Coccapani Imperiali, e col plenipotenziario del Governo delle Romagne, principe Astorre Hercolani, negli articoli seguenti:
Art. 1. Il Governo delle Provincie Parmensi entra, pei fini sopraindicati, a far parte della Lega stipulata fra Toscana, Modena e le Romagne, con gli oneri e coi vantaggi che risultano dalla Convenzione cui il presente Atto si riferisce.
Art. 2. Il Governo delle Provincie Parmensi s’impegna a fornire alla Lega quattromila uomini ed a provvedere al loro mantenimento.
Art. 3. Le spese d’interesse generale saranno sopportate dai respettivi Governi in ragione del contingente fornito alla Lega da ciascuno di loro.
In fede di che i respettivi Plenipotenziarii, salvo ratifica entro dieci giorni o più presto, se è possibile, hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Marchese LORENZO GINORI LISCI
ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI
GEROLAMO CANTELLI
ASTORRE HERCOLANI

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