ANM e piazza Fontana

Documento approvato il 18 ottobre 1972 dalla sezione di Milano dell’ANM dopo il trasferimento del processo per la strage

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
Sezione distrettuale di Milano
I magistrati associati del distretto della Corte di Appello di Milano riuniti in assemblea il 18 ottobre 1972 assolvendo il preciso dovere di tutelare gli interessi morali della magistratura imposto dall’art. 2 n. 3 del loro Statuto, preso atto del provvedimento definitivo della Corte di Cassazione che – in accoglimento della iniziativa del Procuratore della Repubblica di Milano – ha disposto la rimessione del processo contro Valpreda e altri alla Corte di Assise di Catanzaro:
I. in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della suddetta iniziativa osserva:
a) non può essere assolutamente condiviso il concetto secondo il quale l’uso delle libertà costituzionali di riunione e di manifestazione di opinione su casi giudiziari, specie se di rilevanza politica, costituisca fattore di turbamento dell’ordine pubblico ed ostacolo all’indipendenza dell’esercizio della funzione giudiziaria;
b) le tensioni politiche e sociali che caratterizzano l’attuale momento storico si manifestano nelle stesse forme e con la stessa intensità in ogni parte del Paese;
c) l’iniziativa potrebbe avere come scopo finale la discriminazione della magistratura milanese mediante la sistematica sottrazione dei più delicati processi penali in oggettiva consonanza con le sollecitazioni di una determinata parte politica;
d) il dubbio sollevato sulla serenità ed imparzialità di alcuni colleghi che a Milano hanno già giudicato in primo grado fatti di rilevanza politica potrebbe risolversi in un ammonimento rivolto ai giudici ai quali toccherà di pronunziarsi in secondo grado.
II. In relazione al provvedimento della Corte di Cassazione che applica un istituto di dubbia legittimità costituzionale, rileva:
a) la scelta della sede dove sarà celebrato il processo contro Valpreda ed altri è sorprendentemente caduta su un distretto nel cui territorio non solo si sono verificati alcuni episodi di violenza come in Milano ed in altri distretti, ma addirittura una sommossa armata contro le istituzioni democratiche;
b) tale decisione parrebbe rappresentare, per i motivi fatti presenti dagli stessi magistrati calabresi, un distorto esercizio di un potere discrezionale, in quanto comporta una compressione del diritto di difesa, senza riguardo alcuno agli interessi di imputati e parti lese ed una limitazione alla effettiva pubblicità del dibattimento;
c) detta rimessione, anche per la scelta della sede, prolungando una ormai triennale carcerazione preventiva costituisce un’ulteriore violazione della norma contenuta nell’art. 5 della Carta dei diritti dell’uomo, legge dello Stato, che garantisce ad ogni imputato un sollecito processo, nonché causa di sempre minore credibilità della giustizia amministrata in Italia.

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