Assemblea di Rappresentanti della Provincia di Venezia

Indizione di un’Assemblea di Rappresentanti della Provincia di Venezia, e attribuzioni di quest’Assemblea 3 giugno 1848

Per approfondire: Cronologia di Venezia

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA
Alla veneta Repubblica, proclamata in questa città il 22 marzo, ed al suo Governo provvisorio costituito nel 23, prestarono successivamente adesioni spontanee tutte le altre provincie del territorio veneto, eccetto Verona, ancora occupata dall’inimico.
E i Governi provvisorii, che in dette provincie erano stati istituiti quando ne partiva l’Austriaco, al potere centrale del Governo della Repubblica assentendo, limitate le attribuzioni, assunsero il nome di Comitati provvisorii dipartimentali.
Il Governo provvisorio della veneta Repubblica fin da principio aveva in più forme dichiarato che le questioni sulla costituzione politica più confacente agl’interessi italiani non erano punto pregiudicate; e che, finita la guerra dell’indipendenza e sgomberato il territorio dallo straniero, sarebbero state in regolare Assemblea costituente discusse e decise dai legittimi rappresentanti della nazione, cui sola apparteneva il potere sovrano.
Queste dichiarazioni si trovarono essere conformi a quelle che faceva il Governo provvisorio centrale della Lombardia, liberata nello stesso giorno 22 marzo.
Da esse il nostro Governo veneto non si è mai dipartito; e le confermava anche con l’Atto 12 maggio decorso, in cui secondando il voto de’ Comitati dipartimentali veneti e del Governo lombardo, e cedendo a vivi sentimenti di stima e di affezione, cementati dalla fratellanza delle sventure né lunghi anni di comune servaggio, consentiva che le Provincie del già Regno lombardo-veneto fossero tutte a suo tempo rappresentate da una sola Assemblea costituente, ma sotto condizione che a questa unicamente spettasse decidere sui destini politici dello Stato.
Senonché il Governo lombardo, allegando che la guerra d’indipendenza si prolungava oltre le sue previsioni, e adducendo le impazienze manifestate da suoi amministrati ed altri motivi che a lui parvero possenti, decretò che, pur pendente la guerra, si votasse il partito della fusione immediata del territorio lombardo col regno di Sardegna e la votazione si facesse non in assemblea ma ricevendo le sottoscrizioni del popolo in apposite liste.
L’esempio fu seguito dai Comitati provvisorii dipartimentali di Padova, di Vicenza, di Treviso e di Rovigo, i quali, di sola loro autorità, decretarono votazioni sullo stesso partito e col metodo stesso.
Ciò facevasi mentre erano già state invase dal nemico le provincie di Udine e di Belluno, e trovavasi tuttora da esso occupata quella di Verona. Laonde, prescindendo da ogni questione di diritto e di convenienza, sta il fatto che la provincia di Venezia è minacciata di rimanere, per un tempo più o meno lungo, nell’isolamento.
Questo fatto è di tanta gravità che il Governo provvisorio, sebbene deplori che, mentre l’animo e la mente d’ogni Italiano dovrebbero essere rivolti ad un fine solo, cioè quello della indipendenza, s’abbia a trattare d’argomenti politici, e così destare partiti, generare discordie, produrre debolezza; tuttavolta crede non poter dispensarsi dall’interrogare prontamente sulle questioni che reclamano soluzione immediata le volontà degli abitanti di questa Provincia, minacciata di abbandono.
Ma esso Governo intende che queste volontà sieno significate con cognizione di causa, previo esame dei fatti, previa esposizione ragionata delle opinioni, e quindi in Assemblea di rappresentanti. Non Assemblea costituente, che stanzii definitivamente le leggi fondamentali dello Stato, ma Assemblea eletta col metodo sommario comandato dalla stringenza del tempo, che deliberi sulle condizioni del momento, che, mutando o confermando i membri del Governo, lo rinforzi e ritempri nel voto popolare.
Pertanto il Governo provvisorio della Repubblica Veneta. È convocata in Venezia un’Assemblea di deputati degli abitanti di questa Provincia, la quale a) deliberi se la questione relativa alla presente condizione politica debba essere decisa subito od a guerra finita;
b) determini, nel caso che resti deliberato per la decisione istantanea, se il nostro territorio debba fare uno Stato da se od associarsi al Piemonte;
c) sostituisca o confermi i membri del Governo provvisorio.
2. Le adunanze saranno tenute in una delle sale del Palazzo ducale, e comincieranno col giorno 18 giugno corrente.
3. Le norme per l’elezione dei Deputati sono determinate in altro Decreto di oggi.


Venezia, 2 giugno 1848.
Il Presidente MANIN
PALEOCAPA
Il segretario ZENNARI

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