Comitato per l’esposizione generale in Torino

Regio Decreto che riconosce come ente morale il comitato per l’esposizione generale in Torino e ne approva lo statuto 4 giugno 1896

(GURI 22 giugno 1896, n. 146)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Visti gli atti del comitato generale e del comitato esecutivo dell’esposizione generale italiana da tenersi in Torino nel 1898;
Visto l’art. 2 del vigente codice civile;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Il comitato generale, costituitosi in Torino il 18 novembre 1895 sotto la presidenza di S. A. R. il Duca d’Aosta, e rappresentato dal comitato esecutivo, per eseguire nel 1898 in quella città una esposizione generale dei prodotti del lavoro nazionale, è riconosciuto come ente morale.
Art. 2.
Il comitato generale ed il comitato esecutivo di detta esposizione sono retti dall’unito statuto, visto e sottoscritto, d’ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1896.
UMBERTO

STATUTO del comitato generale e del comitato esecutivo per l’esposizione generale italiana in Torino 1898.

Art. 1.
Nel 1898, e in quel periodo di tempo che verrà ulteriormente stabilito, avrà luogo, nella città di Torino, una esposizione generale italiana dei prodotti del lavoro.
Art. 2.
L’esposizione è fatta per cura del comitato generale, costituitosi nella seduta delli 18 novembre 1895, e composto non solo delle persone che hanno preso parte alla sua costituzione, ma di quelle ben anco che il comitato medesimo riconosca per l’efficacia della loro cooperazione degne di farne parte.
Art. 3.
Il comitato generale è rappresentato da un comitato esecutivo.
Il comitato esecutivo convoca il comitato generale e dà esecuzione alle sue deliberazioni, propone l’aggiunta di nuovi membri al comitato generale, dà i provvedimenti necessari per la custodia e la gestione dei fondi, ordina e dirige gli uffici amministrativi, veglia all’esecuzione dei lavori e compie tutti gli atti necessari all’attuazione ed al buon esito dell’esposizione.
Art. 4.
I fondi raccolti dalla pubblica sottoscrizione ed i proventi di ogni altra natura saranno a cura del comitato esecutivo versati nelle casse degli istituti di credito della città di Torino da esso designati.
Le spese deliberate dal comitato esecutivo saranno pagate per mezzo di mandati sottoscritti dal presidente o da un membro del comitato medesimo a tal uopo designati.
Art. 5.
All’opera del comitato esecutivo sarà aggiunta quella di commissioni speciali, le quali sono nominate dal comitato esecutivo.
Art. 6.
Il compito delle commissioni speciali è quello di studiare e formulare i piani, i progetti, regolamenti e compiere ogni altro lavoro di preparazione e d’ordinamento che si riferisca alla parte speciale a ciascuna di esse affidata. Il comitato esecutivo potrà farsi rappresentare alle adunanze delle commissioni speciali.
Art. 7.
commissioni speciali sono convocate e presiedute dal loro presidente, ed, in assenza, da un vice presidente.
Le loro deliberazioni saranno presentate per iscritto al comitato esecutivo.
Art. 8.
In caso d’urgenza, ed essendo assente il presidente od il vice presidente, le commissioni speciali possono essere convocate direttamente dal comitato esecutivo.
Art. 9.
I presidenti delle commissioni saranno aggiunti al comitato esecutivo o prenderanno parte a tutte le deliberazioni del comitato medesimo, che si riferiscono alle materie di competenza di ciascuna commissione.
Art. 10.
Il comitato esecutivo, oltre il programma generale dell’esposizione, stabilirà il programma speciale dei lavori per le singole commissioni.
Art. 11.
I fondi necessari per l’esposizione sono raccolti mediante sottoscrizioni di azioni da lire 100 rimborsabili e di oblazioni a fondo perduto.
Art. 12.
Le azioni saranno rimborsate col fondo attivo netto che risulterà dagli introiti d’ogni genere dopo la liquidazione finale e pagamenti delle spese e passività d’ogni sorta incontrate dal comitato. Se la rimanenza attiva non bastasse al rimborso integrale delle azioni, il riparto ne sarà fatto in ragione proporzionale. Il diritto al rimborso delle azioni si prescrive in due anni dalla data della liquidazione finale che sarà annunziata per cura del comitato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 13.
Il pagamento delle somme offerte a fondo perduto sarà fatto contemporaneamente all’offerta, salvo speciali accordi. Le offerte a fondo perduto non saranno pubblicate che a misura degli incassi.
Art. 14.
Il pagamento delle somme sottoscritte per azioni si potrà fare in quattro rate pagabili al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio o 31 ottobre 1896.
Gli azionisti che sottoscriveranno le azioni dopo la scadenza di alcuna o di tutte le rate dovranno all’atto della sottoscrizione versare l’importo delle rate scadute.
Art. 15.
L’azionista che manca all’obbligo di pagare qualche rata perdo ogni diritto al rimborso delle rate già versate.
Il nome degli azionisti morosi al pagamento sarà pubblicato previo avviso con lettera dieci giorni prima della pubblicazione. La pubblicazione avrà luogo senza pregiudizio dell’azione giuridica per l’incasso, che potrà essere promossa dal presidente del comitato esecutivo. In caso di azione giuridica, qualunque spesa, multa o tassa sarà a carico totale dell’azionista.
Art. 16.
I versamenti si potranno fare presso le casse pubblica mente autorizzate dal comitato esecutivo.
Art. 17.
Il comitato esecutivo rilascierà agli azionisti un certificato definitivo, il quale in ogni caso sarà nominativo ed indivisibile.
Art. 18.
L’ingresso all’esposizione non compete che al titolare primitivo dell’azione. Ogni azionista od oblatore di somma non minore di lire cento avrà diritto ad una tessera personale permanente d’accesso all’esposizione nei giorni ed ore di ordinario accesso del pubblico.
Art. 19.
Gli azionisti firmatari di più azioni potranno richiedere al comitato un numero di tessere personali non maggiore di quello delle azioni sottoscritte da intestarsi ai membri della loro famiglia con essi conviventi. Eguale domanda potrà esser fatta per i comprincipali di ditte o gli amministratori di società e le loro famiglie in ragione sempre del numero delle azioni sottoscritte.
Art. 20.
Le tessere per le persone della famiglia e per i consoci dovranno esser chieste contemporaneamente a quella pel sottoscrittore all’atto del ritiro dei certificati definitivi, designando i nomi delle medesime. Non si avrà riguardo a richieste posteriori.
Art. 21.
Chiunque ceda od impresti ad altri la propria tessera perderà senz’altro il diritto d’accesso gratuito all’esposizione. La tessera sarà ritirata ed annullata, il contravventore perderà il diritto al rimborso delle azioni sottoscritte.
Art. 22.
Le tessere saranno consegnate al richiedente dopo il completo pagamento delle azioni sottoscritte, mediante presentazione della fotografia del titolare, il quale dovrà apporre in calce alla medesima la propria firma, e sottostare a quelle speciali discipline che saranno sancite dal comitato esecutivo per garantire la regolarità del servizio.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1896.
Visto d’ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
GUICCIARDINI.

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