Contratto per la bonificazione Pontina

Contratto di transazione

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d’Italia,
L’anno milleottocentottantadue, questo giorno 29 del mese di marzo, nella R. Prefettura di Roma, Decretata ed iniziata sullo scorcio del passato secolo la bonificazione delle paludi pontine a spese dello Stato, il Sommo Pontefice Pio VII col Motuproprio 4 luglio 1788 predispose la costituzione del Condorzio degli interessati affine di provvedere alla manutenzione delle relative opere di bonifica per quando queste sarebbero ultimate e poste in condizione di farne le relative consegne; disposizione espressamente confermata pel sovrano rescritto 10 maggio 1791, col quale fu concessa la investitura in enfiteusi ereditarla perpetua a tutti i rassegnati nel relativo elenco, sotto le condizioni e posti determinati In detto rescritto.
Per gli svariati motivi però, che qui sarebbe inutile noverare, la costituzione effettiva del Consorzio tardò quasi un secolo, ed operossi solo nel 1862 in virtù della notificazione 31 marzo 1862.
Detto consorzio fu di fatto costituito d’ufficio con notificazione promulgata dal Sommo Pontefice Pio IX il 31 marzo 1862, e disciplinata col regolamento organico del 16 luglio seguiente.
El anche allora, siccome avevano perseverantemente adoperato per lo innanzi gli enfiteuti pontini, proseguirono i rappresentanti del consiglio ad opporre che la bonificazione fosse compiuta conformemente ai provvedimenti sovrani sopracitati, per la qual cosa sostenevano non potersi la manutenzione addossare agli interessati, al che aggiungevano che un indebito e notevolissimo aggravio era stato imposto al consorzio addossandogli la manutenzione del Porto Canale di Badico e che il concorso del Governo alle spese consorziali in ragione del 25 per cento non fosse da stimarsi adeguato.
Il Governo pontificio, rifiutata qualsivoglia eccezione tanto sulla inclusione del Porto Canale di Badico, quanto sulla congruità della quota di concorso, ammise in massima quella relativa allo stato delle opere idrauliche.
Ristrettivamente peraltro ammise in massima la eccezione alle opere dipendenti dal sistema in origine adottato della bonifica, non già per quelle che si riferissero a miglioramenti dipendenti da variazione di sistema; e però fu commesso ai due ingegneri Castellini,e Marucchi, per il Governo il primo, per il Consorzio il secondo, di rilevare lo stato della bonifica e di determinare le opere o le operazioni occorrenti per porle in buono stato di manutenzione.
La relazione Castellini e Marucchi, del 14 luglio 1863, concordò nella spesa di romani scudi centoduemila ottocentosessantacinque per lavori necessari allo scopo detto di sopra.
Se non che il Consiglio fiscale pontificio, con suo avviso del febbraio 1861, ritenne che nella liquidazione proposta non si avessero a calcolare a carico dello Stato i lavori di ordinaria manutenzione, ma solo gli straordinari per rialzare gli argini avvallati dell’Ufenta, cioè quelli della Coronella e del Frontale.
Su questa norma e con queste istruzioni fu commessa una nuova relazione e perizia all’ingegnere governativo Betocchi, con mandato di riferire etiandio sui lavori esclusi dal Consiglio fiscale, ma nondimeno ritenuti necessari dalla relazione Castellini-Maruechi.
La relazione Betocchi, 20 agosto 1864, portò una perizia ristretta ai lavori puramente di rialzamento degli argini avvallati dell’Utenta, secondo le norme fiscali nella somma di scudi romani ventimila quattrocentottantaquattro e balocchi undici.
Sopra questa proposta non essendo riuscito alcun componimento tra il Governo ed il Consorzio, per deliberazione del Consiglio dei ministri 27 marzo 1865, furono riprese le trattative dal Mimnistero dello finanze sopra altro basi.
Le trattative andarono in lungo. Il Governo, nel concetto di liberarsi da ogni obbligazione (salvo il concorso ordinarlo del 25 per cento) e soddisfare qualsivoglia pretesa del Consorzio mediante lo storno di una somma, aveva offerto scudi cinquantamila, mentre il Consorzio, accettata in massima la proposta di liquidare tutto in contante, sosteneva doversegli accordare almeno scudi ottantamila, fermo sempre rimanendo il concorso ordinario del 25 per cento fissato dalla notificazione del 31 marzo 1862. In tali condizioni si trovò la vertenza quando al Governo ecclesiastico subentrò il nazionale, onde, riprese le pratiche, fu commesso un nuovo studio della questione all’ingegnere ispettore del Circolo, il quale, con diligente riscontro di ogni particolare proposta della relazione e perizia Castellini e Marucchi con quella dell’Ingegnere governativo Betocchi, determinó e concluse che i lavori a debito dello Stato per porre la bonificazione in condizione di regolare consegna si dovessero calcolare in una somma di scudi romani cinquantasettemila seicentoventiquattro e balocchi novantaquattro, pari a lire italiane trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto.
Nel frattanto il Ministero del Lavori Pubblici, ad assicurare i benefici della grande bonifica, veniva nel proposito: 1° di riformare il Consorzio, giusta la legge vigente sui lavori pubblici;
2° di definire la controversia relativa alla consegna delle opere fatte al Consorzio;
3° di compilare un progetto generale di massima pel compimento della bonificazione nel riguardi Igienici ed agricoli.
Portata ad effetto la riforma del Consorzio, furono sottoposte allo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tanto la relaziono colle proposte dell’ispettore Natalini per la liquidazione dello indennità dovuto al Consorzio, come fu detto di sopra, quanto il progetto generale di massima per la sistemazione e compimento della bonifica, compilato dall’ingegnere del Consorzio Minottini, il 26 ottobre 1872, col riscontro della relazione su di esso presentata dall’Ingegnero capo dell’ufficio del Genio civile di Roma. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con suo elaborato parere deliberato in adunanza dell’8 giugno 1878 sulla relazione dell’ispettore Natalini, fu di voto:
1. Che la somma da pagarsi dallo Stato al Consorzio della bonificazione Pontina per le speso che sarebbero occorse a porre tutte le opere in istato di regolare consegna, quando la bonificazione passo nel 1862 dallo Stato a carico degli interessati, possa giustamente calcolarsi in lire trecentoseimilacinquecentosessantaquattro e centesimi quarantotto.
2. Che il progetto di massima compilato dall’ingegnere del Consorzio, signor Minottini, importante la spesa di lire 1,006,690, potesse essere approvato per la somma di lire seicentottantatremilaquattrocentoquaranta (L. 683,440), escluse cioè le opere di non assoluta urgenza, come gli stradoni migliari, ed il diversivo dell’utente, e così i lavori da eseguirsi in Consorzio con altri interessati suoi del circondario.
Il Ministero dei lavori pubblici domandò eziandio l’avviso del Consiglio di Stato, specialmente sul punto di dritto se al consorzio competesse a buona ragione la indicata indennità di lire 306,561.68 per la regolare consegna delle opere, ed in caso affermativo, in qual modo dovesse concludersi la transazione, e se la medesima dovesse essere approvata nei modi ordinari o con legge speciale, tenuto conto della somma da stabilirsi in bilancio e del dominio diretto sulle terre del comprensorio di proprietà dello Stato. E la sezione dell’interno del Consiglio di Stato nell’adunanza del 5 ottobre 1880, considerò non potersi mettere in dubbio il buon dritto del consorzio ad una indennità ragguagliata alla misura della spesa occorrente per le opere e lavori riconosciuti necessari a porre la bonifica stessa in condizione di regolare consegna e manutenzione, dritto fondato sulle disposizioni sovrane promulgate dal Sommo Pontefice Pio VI nel suo motuproprio del 4 luglio 1788, confermato col rescritto del 10 maggio 1791, diritto non mai impugnato né disconosciuto per tutto il lungo periodo dell’incominciamento dei lavori di bonifica a carico dello Stato, infine al giorno della costituzione d’ufficio del consorzio, anzi ammesso in massima allora e discusso in appresso per la sua applicazione e per le sue conseguenze dal Governo pontificio, diritto consentaneo alla ragione stessa della grande opera intrapresa dallo Stato per la volontà del principe allora sovrano, diritto al quale deve necessariamente corrispondere un vero e preciso debito dello Stato verso il consorzio Pontino. Quanto a determinare la cifra della indennità il Consiglio di Stato considerò che fra la somma di scudi cinquantamila proposta dal Governo pontificio e la somma di scudi ottantamila accennata dal consorzio Pontino fosse da scegliere una terza, quella cioè di lire 306,564.68 assegnata dalla relazione dell’ispettore Natalini ed accettata dal voto del consiglio superiore dei lavori pubblici come dedotta da criteri analitici il più possibilmente esatti. Il Consiglio di Stato pertanto ravvisava conveniente e desiderabile che il Ministero riuscisse a comporre la vertenza mediante la detta indennità quantunque esso Consiglio non si ritenesse in grado di pronunziarsi nei sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del regolamento 4 settembre 1870, per la contabilità generale dello Stato, giacché non trovava negli atti alcun documento facente prova della accettazione da parte del consorzio Pontino della somma proposta a tacitazione piena ed assoluta di ogni sua pretesa dipendente dalla consegna della bonifica in regolare manutenzione. Quanto alle norme da seguirsi per la regolarità della transazione, il Consiglio opinò che trattandosi di sposa straordinaria derivante da causa nuova, quale è quella di un componimento sopra una vertenza antica e non mai liquidata, poiché eccede la somma di lire trentamila, fosse indubitabile il bisogno di una legge speciale del Parlamento, affinché, approvata che sia, possa la detta somma essere stanziata in bilancio. In ordine poi al progetto di massima pel miglioramento della bonificazione e la compilazione del relativo schema, il Consiglio di Stato lo giudicava regolarmente condotto, e in ogni sua parte divisato o particolareggiato. Stimava inoltre opportunissima la divisione che ne aveva fatta il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in quattro distinto categorie:
1. Di conservazione e manutenzione;
2. Di miglioramento secondo l’attuale sistema di bonifica;
3. Di miglioramento con gli opportuni cambiamenti di sistema;
4. Di opere da eseguire fuori del circondario Pontino, separando nelle prime tre classi le opere di urgenza da quelle che possono essere indugiate, e giustamente eliminando quello della quarta, pareri non risguardanti la sola bonificazione Pontina, ma anche altri Enti da chiamarsi a Consorzio Idraulico di 3a categoria, a termini della legge 1865, Consorzi nel quali il Consorzio Pontino può entrare a far parte, i quali, costituiti che siano, potranno discutere, determinare e statuire le relative spese, ed in tal modo riducendo l’approvazione del progetto per le sole opero delle tre prime categorie alla somma di lire seicentottantatremilaquattrocentoquaranta (lire 683,440). In conclusione il Consiglio di Stato esprimeva il seguente avviso:
1. Che l’Amministrazione dello Stato possa comporre la vertenza col Consorzio Pontino, dipendente dai titoli suenunciati nella somma proposta dalla relazione Natalini 7 giugno 1878, approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere anzidetto;
2. Che per lo stanziamento della relativa spesa in bilancio alla indispensabile una legge speciale;
3. Che il progetto generale di massima pel compimento della bonificazione nel riguardi igienici ed agricoli possa essere approvato giusta gli emendamenti e le riserve e restrizioni proposto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto 8 giugno 1878.
Dopo siffatto avviso il Ministero dei lavori pubblici dette al consorzio Pontino partecipazione del summentovato voto del consiglio superiore, ed il consiglio consorziale nell’adunanza del novembre 1878, sessione quarta, del 14, deliberò di accettare le conclusioni di quel voto colla riserva di provvedere al passaggio regolare e definitivo degli immobili e mobili già posseduti dall’azienda governativa ed ora posseduti dall’azienda consorziale, e colla riserva di chiedere ed ottenere un ulteriore speciale compenso o indennità per sopperire alla mancanza dell’alloggiamento a Tor Tre Ponti, dappoichè quel fabbricato fu dal demanio venduto all’asta senza veruna limitazione, comprendendosi nella vendita anche la parte destinata fin dal principio della bonificazione ad alloggiare gli addetti dell’amministrazione Pontina. Domandò il Ministero ed ebbe dal consorzio le opportune spiegazioni sulle accennate riserve e giudicò ragionevole accordare il richiesto ulteriore compenso nella misura di un capitale rispondente all’annuo fitto di lire centosessantanove e centesimi ventotto che il consorzio paga presentemente al proprietario dell’alloggiamento di Tor Tre Ponti. Anche il Ministero del tesoro aderì a siffatta concessione, e così essendo, può dirsi, tutto definito e concluso, la regia prefettura si diè pensiero di presentare lo schema dell’atto da stipularsi, il quale fu sottoposto anche esso all’esame ed approvazione dell’avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, e quindi rimesso al consorzio Pontino affinché deliberasse sulle modificazioni suggerite nella nota dell’avvocatura erariale del 6 marzo 1881, n. 5895-11755, posizione 25, e nel parere del Consiglio di Stato del 30 dello stesso mese.
Il Consiglio consorziale Pontino con deliberazione presa in adunanza generale (seduta del 13 giugno 1881) accettò le suggerite modificazioni ed aggiunte introducendolo nello schema di contratto. Non resta altro pertanto che stipularne, siccome vuolsi, pubblico o solenne istromento, il quale per altro non avrà forza obbligante se non dopo riportatane l’approvazione per legge del Parlamento nazionale sanzionata dal Re.
Quindi è che innanzi a me Angelo del fu Vincenzo Gigliesi, segretario nella Prefettura di Roma, delegato alla stipulazione dei contratti nell’interesse del Governo, si sono personalmente costituiti l’illustrissimo signor prefetto di Roma, o por esso il cav. Giovanni Rito, consigliere delegato nella Regia Prefettura di Roma, in rappresentanza tanto del Ministero del Tesoro che di quello dei Lavori Pubblici, e l’illustrissimo signor marchese Gaetano Fermjoli del fu marchese Giuseppe, romano, domiciliato in Roma nel suo palazzo piazza Colonna, i quali confermano, approvano e ratificano le cose di sopra narrato, ed in eseguimento delle medesimo l’illustrissimo signor cavaliere Giovanni Rito, consigliere delegato della Regia Profettura di Roma, in nome e rappresentrnza dello Stato promette ed obbligasi:
1° Di pagare al Consorzio Pontino la somma di lire trecentosoimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto (lire 306,564 68), e tale pagamento effettuare mediante cessione di rendita consolidata da iscriversi al nome del Consorzio suddetto tanto quanto ne entrerà nella succitata somma al valore reale calcolato sul listino di Borsa del giorno in cui il presente istromento avrà per legge ottenuto forza obbligante;
2° La detta somma si promette dal Governo di corrispondere a titolo di compenso riconosciuto giusto ed adeguato a tacitazione di tutte le ragioni e pretese allegate dagli interessati Pontini per la condizione in cui trovavansi le opere idrauliche della bonificazione allorquando fu costituito il Consorzio, e l’Amministrazione Pontina da governativa cambiossi in consorziale per effetto della notificazione del 31 marzo 1862;
3° Lo stesso signor marchese Gaetano Ferrajoli, presidente del Consorzie in nome e rappresentanza del Consorzio stesso e di tutti gli interessati Pontini promette ed obbligasi di fare eseguito nel periodo di anni dieci le opere considerate nel progetto di massima del 26 ottobre 1872, fino però all’entrante somma di lire trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto, scegliendo quelle che più specialmente li guardano le mancanze dello stato di consegna, in correspettivo delle quali il Governo si è obbligato a pagare la surriferita indennità;
4° La spesa relativa sarà stanziata in speciale ed apposita sede dei bilanci annuali, e per detta spesa sarà impiegato esclusivamente il detto capitale da svincolarsi di mano in mano in proporzione degli stanziamenti annuali sui progetti di esecuzione sottoposti all’approvastone della Regia Prefettura e del Genio civile. La rendita peraltro del capitale, finché ve ne sarà, andrà a sgravio del bilancio delle
spese ordinarle;
5° La designazione delle opere considerato nel citato progetto di massima del 26 ottobre 1872 non 6 tassativa per modo che non sta lecito alcun cambiamento se venga suggerito da più maturi studi, ed ottenga l’approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
6° Il marchese Gaetano Ferrajoli in nome e rappresentanta del Consorzio e dl tutti gli interessati Pontini per Paccennato titolo accetta la suddetta obbligazione e promessa della somma di liro trecentoseimila cinquecentosessantaquattro e centesimi sessantotto per quando sarà stata effettivamente pagata, e ne fa ora per allora al Regio Governo ampia e finale, finalissima quietanza, ed in nome del Consorzio Pontino e del singoli interessati che ne fanno parte promette ed obbligasi di non mai più elevare pretesa in relazione allo condizioni in cui trovavansi le opere idrauliche della bonificazione, allorquando fu costituito il Consorzio, le quali opere in virtù del presente atto e col pagamento del suddetto compenso si hanno e formalmente si dichiarano come ricevute sin da principio in perfetto stato di manutenzione e consegna;
7° Inoltre per titolo di speciale compenso del mancato alloggiamento a Tor Tre Ponti, attesa la vendita senza riserva di quel fabbricato fatta dal Demanio al signor principe di Teano, il signor cavaliere Giovanni Rito, consigliere delegato nella Prefettura suddetta, in nome e rappresentanza dello Stato promette ed obbligasi di pagare al Consorzio Pontino un capitale producente alla ragione annua del 5 per cento la rendita di lire centosessantanove e centesimi trentotto;
8° Ed il signor marchese Gaetano Ferrajoli in nome e rappresentanza del Consorzio o di tutti gli interessati Pontini accetta la suddetta obbligazione e promessa di un capitale producente alla ragione annua del 5 per cento la rendita di lire centosessantanove e centesimi trentotto, in soddisfazione, compenso e surrogazione del mancato alloggiamento a Tor Tre Ponti, e ne fa al Regio Governo ora, per quando il detto capitale sarà stato pagato, ampla, finale, finalissima quietanza;
9° Finalmente l’Illustrissimo signor cav. Giovanni Rito in nome o rappresentanza dello Stato dichiara riconoscere o confermare definitivamente il passaggio e la trasmissione al Consiglio Pontino di tutti i fabbricati e terreni già al Consorzio medesimo alibrati in catasto, come pure di tutto il capitale mobiliare, dei suppellettili, attrezzi, arnesi, borcolami, cordami e tronchi di trifoli quali furono trovati in essere al momento in cui il Consorzio assunse l’amministrazione dell’azienda pontina facendone di tutto cessione libera e franca con effetto dal detto momento del transito dell’Amministrazione governativa all’Amministrazione consorziale;
10° Ed il signor marchese Gaetano Ferrojoli in nome e rappresentanza del Consorzio e degli interessati Pontini ricevo ed accetta tale cessione e ne fa al Regio Governo ampia ricevuta e quietanza.
Con la presente transazione non s’intende fatta alcuna innovazione agli effetti giuridici che possono dipendere dalla statuizione fatta dalla circolare governativa del 31 marzo 1862 in ordine al contribuito per la spesa dei lavori indicati nell’articolo i della medesima.
Tutti gli obblighi e premesse, come le relative accettazioni e quietanze sopra stipulate, s’intendono soggette alla essenziale condizione che vengano approvato per legge.
Le spese tutte del presente contratto saranno sostenute a metà tra l’Amministrazione dello Stato e quella del Consorzio Pontino.
Atto fatto, letto o firmato nella Regia Prefettura di Roma nel giorno, mese ed anno suddetto alla continua presenza dei signori avvocato Enrico Tosi del fu Candido, romano, domiciliato nel palazzo Odescalchi, ed Alcibiade De Angelis del vivo Andrea, romano, e vicesegretario nella Regia Prefettura di Roma, testimoni idonei e come tali assunti.


GAETANO RITO.
GAETANO FERRAJOLI, nella qualifica di presidente del Consorzio Idraulico Pontino.
Avv. ENRICO TOSI, testimonio.
ALGIBIADE DE ANGELIS, testimonio

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