Decreto organico della polizia del Regno delle Due Sicilie

Decreto organico della polizia generale de Reali Domini di quà del Faro

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Napoli 16 Giugno 1824.
Ferdinando I
EC. EC. EC.
Volendo definitivamente determinare il sistema organico della polizia, ed adattarlo al bene del nostri sudditi per la loro tranquillità, e sicurezza tanto nella capitale, che nelle Provincie del Regno al di quà del Faro;
Veduti i decreti de’ 5 di giugno, e del 5 di agosto 1822.
Sulla proposizione a Noi fatta dal Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il Decreto di organizzazione della Polizia Generale dei di agosto 1822 è rivocato.
2. I funzionari, che eserciteranno la polizia ordinaria nel Reali Domini al di quà del Faro sotto la dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, saranno i seguenti
Per la Città di Napoli, e suo distretto
Il Prefetto,
I Commissari di prima, e seconda classe,
gl’Ispettori commissari di prima, e seconda classe,
gl’Ispettori di prima, e seconda classe; ed i soprannumerari.
E per le provincie gl’Intendenti i Sottintendenti,
gl’Ispettori commissari di prima, e seconda classe,
gl’Ispettori di prima, e seconda classe,
i Giudici di circondario;
i Sindaci.

TITOLO I. De funzionari di polizia nella città di Napoli, suo distretto, e Provincia.

3. Nella città di Napoli e suo distretto vi sarà un Prefetto di polizia, che sarà l’agente primario della polizia ordinaria, ed avrà sotto la sua immediata dipendenza i Commissari di prima, e seconda classe, gl’Ispettori commissari di prima, e seconda classe, gl’Ispettori di prima, e se conda classe, gl’Ispettori soprannumerari, i Cancellieri, ed i vice-cancellieri.
li. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri;
5. In ogni quartiere vi sarà un Commessario di polizia di prima, o seconda classe, quattro Ispettori di prima, e due di seconda classe, due Ispettori soprannumerari, un Cancelliere, e due vice-cancellieri.
6. Vi sarà un’altro Commissario di polizia di seconda classe, addetto alle prigioni, il quale avrà sotto li suoi ordini un’Ispettore di prima classe, due di seconda classe, un Ispettore soprannumerario, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere. Il servizio del porto, e marina sarà incardinato al Commessario di polizia del quartiere Porto. Vi saranno però specialmente addetti un Ispettore di prima classe, due di seconda classe, un’Ispettore soprannumerario, ed un vice-cancelliere.
7. Vi sarà inoltre un Ispettor-commissario di polizia di prima classe addetto alla Prefettura di Polizia, il quale avrà sotto la sua dipendenza quattro Ispettori di prima classe, due di seconda classe, due Ispettori soprannumerari, un Cancelliere, e due vice-cancellieri.
8. Alle tre barriere della capitale, cioè Reclusorio, Casanova, e Ponte della Maddalena saranno addetti tre Ispettori di prima classe, ciascuno de’ quali avrà nella sua dipendenza un’Ispettore soprannumerario, ed un vice-cancelliere.
9. Il servizio dei Reali teatri, egualmente che degli altri teatri della capitale, sarà fatto da que Commessari, ed Ispettori della città di Napoli, che il Prefetto destinerà per tale incarico.
Essi però non saranno esenti dal servizio ordinario delle loro funzioni.
L’esercizio delle funzioni di Ministero pubblico presso i Giudici di Circondario sarà disimpegnato da un Ispettore di prima classe, che destinerà il Prefetto, dietro approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.
Questo incarico non esenta l’Ispettore dal servizio ordinario; ma gli sarà di merito nelle promozioni, quando sia ben disimpegnato.
Il servizio della borsa del cambi sarà fatto dall’Ispettore-commessa rio, o da un Ispettore di prima, o seconda classe, che sono addetti alla Prefettura.
10. Il Prefetto per ciascun quartiere eleggerà un’Ispettore di prima, o seconda classe per le funzioni di segretario.
11. Nella Prefettura vi saranno quattro uomini di polizia, un capo-squadra, e due lanternieri.
In ogni quartiere vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra, e due lanternieri. Nel quartiere Porto vi saranno due altri uomini di polizia per lo servizio del porto, e marina: due altri uomini di polizia saranno addetti al Commissariato delle prigioni, due per ciascuna barriera.
12. In ciascuno de due Reali siti di Portici, e di Capodimonte, vi sarà un’Ispettor-commessario di prima classe, un Ispettore soprannumerario, un vice-cancelliere ed un caposquadra con tre uomini di polizia.
Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale determinerà i Comuni che debbono far parte della loro rispettiva giurisdizione.
13. La Polizia ordinaria della Provincia di Napoli, eccetto la capita le e suo distretto, è affidata a Sottintendenti del distretti di Casoria, Pozzuoli, e Castellammare, secondo la circoscrizione territoriale già stabilita per l’amministrazione civile. Essi saranno, per questo ramo di servizio, nella immediata dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, e si avvaleranno per lo esercizio delle loro funzioni de gl’ispettori-commessari di prima, e seconda classe, degl’Ispettori di prima, e seconda classe, del Giudici di circondario, e del Sindaci de’ Comuni.
14. Il numero degl’Ispettori-commessari di prima, e seconda classe, degl’Ispettori di prima, e seconda classe, del Cancellieri, e del vice cancellieri, del caposquadra, e degli uomini di polizia da addirsi a ciascun distretto, sarà determinato con una disposizione particolare del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

TITOLO II. De funzionari di polizia nelle altre Provincie del Regno.

15. Gl’Intendenti delle Provincie saranno i primari agenti della polizia ordinaria, ed avranno sotto la loro dipendenza i Sotto-intendenti, gl’Ispettori-commessari di prima, e seconda classe, gl’Ispettori di prima, e seconda classe, i Giudici di circondario, ed i Sindaci de’ Comuni.
16. In ogni Provincia presso le rispettive Intendenze saranno destinati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale un’Ispettor-commessario di prima, o di seconda classe, due, tre, o quattro Ispettori di prima, o seconda classe, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere per lo distretto del capoluogo, ed un vice-cancelliere per ciascuno degli altri distretti. Apparterrà al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale di determinare per cadauna Provincia il numero degl’Ispettori suddetti, e di variarlo secondo il bisogno, e l’utilità del servizio.
17. I funzionari indicati nell’articolo precedente eserciteranno la polizia ordinaria nel Comune capoluogo della Provincia, e suo distretto, e ne capoluoghi degli altri distretti, e loro Comuni, secondo la destinazione che sarà data loro dagl’Intendenti, dietro autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.
18. Sottintendenti saranno gli agenti di polizia ordinaria ne loro distretti rispettivi, nella dipendenza degl’Intendenti, e potranno avvalersi per l’esercizio delle loro funzioni di polizia degl’Ispettori di prima, e seconda classe, de Giudici di circondario, e del Sindaci dei Comuni. I Giudici suddetti si corrisponderanno co Sottintendenti del rispettivi distretti, e verranno esentati da ogni altra corrispondenza diretta cogl’Intendenti, tranne i soli casi di momentanea, e grave urgenza.
19. I Giudici di circondario, nei Comuni ove non risiede un’Ispettor commessario, o Ispettore di polizia, eserciteranno la polizia ordinaria, ed avranno sotto i loro ordini i Sindaci de’ Comuni compresi nel loro circondari.
20. In tutti que’ Comuni, che non sono capoluoghi di circondario, la polizia sarà esercitata da Sindaci locali; purché in detti Comuni non fosse destinato un’Ispettore.
21. Nel Comune di Mola di Gaeta vi sarà un Ispettore di prima classe, che ivi eserciterà la polizia ordinaria. Esso avrà sotto la sua dipendenza un Ispettore di seconda classe, ed un vice-cancelliere: nel Comune di Capua egualmente vi sarà un Ispettore di prima classe, un Ispettore di seconda classe, ed un Cancelliere.
22. In ciascuno de’ diversi punti di frontiera sarà addetto un’Ispettore di seconda classe sul piede già stabilito co’ nostri particolari Decreti.
23. Saranno addetti all’immediazione del Ministero, e Real Segrete ria di Stato della Polizia Generale due Commessari di prima, o seconda classe colla facoltà di spedirli con missioni straordinarie in quelle Provincie, ove ne fosse indicato il bisogno, sia per indagini da prendere, sia per assicurarsi del buon andamento del servizio, sia per altri disimpegni.
Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale potrà inoltre per incarichi particolari avvalersi direttamente di un Commessario, di un spettor commissario, o di un’Ispettore di prima, o seconda classe, quando lo giudichi necessario.

TITOLO III. De supplenti.

24. Il Prefetto di polizia della città di Napoli e suo distretto, in caso di mancanza, o d’impedimento, sarà supplito da quel funzionario che verrà momentaneamente designato dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, salva la nostra Sovrana approvazione.
25. I Commissari del quartieri della capitale, quello delle prigioni, e l’Ispettor commissario della Prefettura saranno suppliti rispettivamente in caso di mancanza, o impedimento, da’ funzionari degli stessi uffici che succedono i primi in ordine di rango; in caso di eguaglianza di rango, dal più antico di nomina; ed in caso di eguaglianza di rango, e di no mina, dal più avanzato di età.
Gl’Ispettori commissari de’ Reali siti di Portici, e di Capodimonte saranno suppliti dagl’Ispettori di prima classe addetti alla Prefettura di polizia, da destinarsi temporaneamente dal Prefetto, previa l’approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale; e gl’Ispettori delle barriere saranno suppliti da rispettivi Ispettori sopranumerari, quante volte il Prefetto non creda dover destinarvi temporaneamente uno degl’Ispettori addetti alla Prefettura.
26. Gl’Intendenti, i Sottintendenti i Giudici di circondario, ed i Sindaci, ne casi di mancanza, o impedimento, saranno suppliti da quei funzionari che sono chiamati a rimpiazzarli dalle leggi delle loro rispettive amministrazioni.
27. Le disposizioni contenute nella prima parte dell’articolo 25 sono applicabili ancora agl’Ispettori commissari, ed Ispettori delle Provincie del Regno.
28. I Cancellieri saranno suppliti da vice-cancellieri, ed in di costoro mancanza o impedimento, da un commesso, che sarà provvisoriamente destinato dal Prefetto per Napoli, e suo distretto, e dagl’Intendenti nelle Provincie del Regno.

TITOLO IV. De’ soldi.

29. I soldi saranno i seguenti:
Al Prefetto annui duc . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3600
A’ Commissari di prima classe annui duc . . . . . . . . . . 1200
A’ Commissari di seconda classe annui duc . . . . . . . . . . 900
Agl’Ispettori commessari di prima classe annui duc . . . . . 600
Agl’Ispettori commessari di seconda classe annui duc . . . . 480
Agl’Ispettori di prima classe annui duc . . . . . . . . . . . 260
Agl’Ispettori di seconda classe annui duc. . . . . . . . . . 240
Agl’Ispettori soprannumerari gratificazione annuale di duc.. . 120
Al Cancelliere della Prefettura, annui duc. . . . . .. . . . . 300
A vice-cancellieri della stessa annui duc. . . . . . . . . . . 180
Agli altri cancellieri annui duc. . . . . . . . . . . . . . . 240
A vice-cancellieri annui duc. . . . . . . . . . .. . . . . . . 120
A’ caposquadra della Prefettura annui duc. . . . . . . . . . . 144
Agli altri caposquadra annui duc. . . . . . . . . . . . . . . 120
Agli uomini di polizia annui duc. . . . . . . . . . . . . . . . 84
A lanternieri, annui duc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
30. Gl’Ispettori commessari, e gl’Ispettori di prima classe delle Provincie avranno un’assegnamento di duc. 10 mensuali per ispese di scrittojo. Quello degl’Ispettori di seconda classe delle Provincie medesime sarà di duc. 5 al mese.
31. I soldi compresi nel presente titolo saranno soggetti alla sola ritenuta del due, e mezzo per cento.
32. I Commessari di polizia di prima, e seconda classe, gl’Ispettori commessari di prima, e seconda classe, gl’Ispettori di prima e seconda classe, i Cancellieri ed i vice-cancellieri dovendo uscire di residenza, riceveranno, oltre il soldo, una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi di soldo rispettivo, in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza, senza aver dritto ad altro compenso per viaggo, per incarichi disimpegnati, o per qualunque altro titolo.
La residenza de’ funzionari di polizia nelle Provincie è il capoluogo, o Comune cui trovansi abitualmente destinati.
33. Le spese per lo servizio della Prefettura, del quartieri della capitale e suo distretto, della Commissione del Porto, e Marina, e delle prigioni, delle barriere, e de tre distretti della Provincia di Napoli saranno fissate con un nostro particolare Decreto, o regolamento.
34. L’amministrazione, e la contabilità dei fondi che direttamente si percepiscono dalla Prefettura, come di quelli ancora che le pervengono dalla nostra general tesoreria, saranno egualmente regolate da un nostro particolar Decreto, o regolamento.
35. Sino a che non avranno luogo le disposizioni contenute nei due precedenti articoli, il sistema relativo alle spese, alla contabilità, ed amministrazione del fondi della Prefettura di polizia continueranno sul piede attuale.
36. Le spese che gl’Intendenti saranno abilitati a fare pel ramo di polizia, verranno pagate dal prodotto del passaporti, ed altri oggetti di polizia, ed il supplimento da fondi fissati nello stato discusso del Ministero della polizia generale, dopo che saranno state riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.
37. Saranno comprese nella disposizione generale dell’articolo precedente le spese che si faranno pel ramo di polizia da Sottintendenti, dagli Ispettori commessari delle Provincie, da Giudici del circondari, e dai Sindaci de Comuni coll’autorizzazione de rispettivi Intendenti, quante volte sa ranno riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato del a Polizia Generale.

TITOLO V. Disposizioni generali.

38. I Commessari di prima e seconda classe, gl’Ispettori Commessari di prima e seconda classe, gl’Ispettori di prima, e seconda classe saranno da della Noi Polizia nominati Generale. sulla proposizione e del nostro Ministro – Segretario di Stato
39. Gl’Ispettori soprannumerarii, i Cancellieri, ed i vicecancellieri saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, e potranno essere rimossi a di lui piacimento.
40. L’uniforme che vestir dovranno i funzionari di polizia tanto della capi tale, che delle Provincie del Regno, sarà quello di cui attualmente fanno uso.
41. Niuma nomina potrà aver luogo di Commessario di prima, o seconda classe, d’Ispettor commessario delle medesime due classi, e d’Ispettore di prima classe, se prima non sieno state disimpegnate le funzioni del grado, e della classe immediatamente inferiore.
42. Nella capitale e suo distretto, ove prestano servizio gl’Ispettori soprannumerari, non potrà conseguirsi la carica d’Ispettori di seconda classe se prima non siensi esercitate le funzioni di soprannumerario.
Ci riserbiamo però di dispensare a questa condizione nel solo caso in cui l’individuo da promuoversi sia di un merito distinto, o abbia renduto importanti servigii.
43. Niuno potrà essere nominato Ispettore di prima, o seconda classe se non abbia compito gli anni ventuno, né potrà essere nominato Ispettore commessario, o Commessario se non abbia compito gli anni venticinque.
44. Le traslogazioni, e le destinazioni de funzionari di polizia saranno fissate dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.
Il Ministro potrà, se lo creda, sentire sull’oggetto il Prefetto di polizia, o gl’Intendenti delle Provincie.
45. Pe’ Commessari, Ispettori commessari, ed in generale per tutti gli altri impiegati di polizia che domanderanno, ed otterranno un congedo saranno osservate le regole, e le condizioni stabilite col nostro Real Decreto de 21 di ottobre 1822.
46. La corrispondenza col nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale apparterrà al Prefetto per la capitale e suo distretto, ai Sottintendenti per li altri distretti della Provincia di Napoli, ed agl’Intendenti per le altre Provincie. Ne casi di grave urgenza, o di somma importanza pel servizio, i funzionari inferiori di polizia sono autorizzati a trasmettere direttamente i loro rapporti al Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, inviandone, duplicato alle autorità da cui dipendono per ordine gerarchico. Sono però esclusi da quest’obbligo di duplicazione pe’ rapporti che essi diriggono al Ministero in conseguenza d’istruzioni riservate, o d’incarichi particolari del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.
47. Un particolare regolamento da approvarsi da Noi determinerà il servizio, e la vigilanza per l’illuminazione della città di Napoli.
48. Tutte le cariche di polizia non conservate col presente decreto restano abolite. Rimangono egualmente rivocate tutte le precedenti disposizioni del Decreti o regolamenti, che sieno contrarie, a quanto col presente Decreto viene stabilito.
49. I nostri Consiglieri Ministri di Stato delle Reali Finanze, e di Grazia, e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Ministro di Stato della Polizia Generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

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