Editto sul Consiglio dei Ministri dei Domini Pontifici del 1850

Editto sul Consiglio dei Ministri

Categoria: Domini Pontifici

Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro – Segretario di Stato ec.

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE volendo porre in armonia con le nuove leggi da emanarsi in virtù del Suo Moto-proprio del 12 settembre 1849 l’ordinamento dei ministeri, ci ha comandato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto segue:

CAPITOLO I. Disposizioni preliminari.

§. 1. Tutti i rami della pubblica amministrazione sono divisi in cinque ministeri presieduti da cinque ministri, cioè:
1. dell’interno,
2. di grazia e giustizia,
3. delle finanze,
4. del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici,
5. delle armi.
Questa divisione non è definitiva: il numero dei ministeri può essere aumentato o diminuito da Sua SANTITÀ, a norma delle circostanze.
§ 2. Oltre alla nomina dei ministri titolari, Sua SANTITÀ accorda a quei soggetti che ne reputa meritevoli il titolo di ministri di Stato:
essi non hanno funzioni abituali.
§ 3. Ciascuno dei ministri ha un sostituto che lo rappresenta nel la direzione del ministero.
§ 4. Nel caso di lunga assenza di un ministro titolare o di vacanza del ministero, il SANTO PADRE destina alle funzioni interinali o un altro ministro titolare o un ministro di Stato a sua scelta.
§ 5. Le relazioni del governo della Santa Sede con le altre potenze sono sempre andate ad un Cardinale di Santa Chiesa che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato.
§ 6. Il Cardinale segretario di Stato è l’organo del Sovrano, anche nella emanazione degli atti legislativi.
§ 7. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l’estero, abbenchè dipendente da uno dei cinque ministeri, dee trattarsi di concerto con la segreteria di Stato.
Il solo Cardinale segretario di Stato corrisponde coi governi o rappresentanti esteri.
§ 8. Appartiene specialmente al Cardinale segretario di Stato,
tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio, e la loro esecuzione;
la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato;
la protezione dei sudditi pontificii che vanno o che dimorano all’estero;
il rilascio dei passa porti per l’estero;
l’ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione;
la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato.
§ 9. La riunione dei cinque ministri forma un consiglio chiamato Consiglio dei ministri.
I sostituti dei ministeri non intervengono al consiglio neppure in assenza o mancanza del ministro rispettivo.
La presidenza del consiglio è attribuita al Cardinale Segretario di Stato.
10. Coerentemente alla legge da emanarsi sul governo delle provincie, il Cardinale Segretario di Stato nella sua qualità di presidente del consiglio dei ministri ha inoltre la ordinaria corrispondenza coi Cardinali legati.

CAPITOLO II. Attribuzioni comuni ai cinque ministri.

I ministri, ciascuno nel loro dipartimento, propongono a Sua SANTITÀ le nuove leggi ed i nuovi regolamenti generali e ne redigono i progetti: propongono inoltre le modificazioni od interpretazioni autentiche delle leggi esistenti.
§ 11. Tali proposte si discutono nel consiglio dei ministri, come al § 48, all’effetto di rimetterle all’esame del Consiglio di Stato.
§ 12. Diramano le leggi e gli ordini sovrani affinché vengano eseguiti, dando le convenienti istruzioni anche per togliere i dubbii che potessero insorgere sul modo di eseguirli.
§ 13. Dirigono quella parte di amministrazione pubblica che viene loro affidata, col mezzo di rescritti, ordinanze e regolamenti ministeriali, valendosi ancora del potere discrezionario nei casi che dalle leggi o disposizioni sovrane non siano preveduti.
§ 14. Provvedono ai bisogni ed all’andamento della stessa amministrazione col mezzo di contratti da conchiudersi e stipularsi nelle forme stabilite per gli atti governativi.
§ 15. Decidono su i ricorsi contro gli atti o deliberazioni delle autorità loro subordinale, riformandole, e quando occorra revocandole intieramente.
§ 16. Sono investiti del potere disciplinare relativamente al proprio dicastero ed a quelli da loro dipendenti: richiamano all’ordine le autorità subalterne e gli impiegati rispettivi che si allontanassero dai doveri inerenti all’officio.
§ 17. Propongono al consiglio dei ministri o direttamente al Sovrano le nomine, le promozioni o le remozioni degli impiegati, secondo le norme che saranno prescritte nel seguente cap. IV.
§ 18. Preparano in ciascun anno e trasmettono nei tempi determinati al ministero delle finanze i conti preventivi e consuntivi della propria amministrazione.

CAPITOLO III. Attribuzioni speciali.

Sezione I. Ministero dell’interno.
§ 19. Il ministro dell’interno presiede alla interna amministrazione governativa dello Stato: presiede ancora all’amministrazione provinciale e municipale nel modo e nei limiti stabiliti dalle leggi relative.
§ 20. Sono soggetti a questo ministero nei casi e nei modi determinati dalle stesse leggi, le autorità governative delle provincie;
i consigli provinciali;
le magistrature ed i consigli dei comuni;
la direzione degli archivi e del regime notarile, dei boschi e foresto e della pubblica sanità continentale e marittima, con la norma del § 7;
i governatori, salvo il disposto nel § 24 quanto alle funzioni giudiziarie.
§ 21. Dipende dal ministero dell’interno la direzione generale del
la polizia dello Stato.
§ 22. Sono inoltre nelle attribuzioni di questo ministero, le norme pel rilascio dei passaporti nell’interno dello Stato e del le carte di sicurezza o di libera circolazione;
le norme per la formazione dei ruoli statistici delle diverse classi degli abitanti;
la superiore disciplina ed amministrazione delle carceri, case di correzione e di condanna, e luoghi di pena;
la direzione del giornale officiale e le norme per la censura delle stampe.

Sezione II. Ministero di grazia e giustizia.
§ 23. Il ministro di grazia e giustizia presiede alla amministrazione della giustizia civile e criminale.
§ 24. I tribunali ed i giudici che li compongono, i cancellieri, i procuratori, gli avvocati con le loro camere o consigli di disciplina, gli officiali, impiegati ed inservienti presso i medesimi sono sottoposti a questo ministero.
Dipendono egualmente dallo stesso ministero i governatori in ciò che riguarda l’esercizio dello funzjoni giudiziario.
§ 25. le grazie per condonazione, diminuzione o commutazione di pena s’implorano da SUA SANTITÀ col mezzo di questo ministero.
§ 26. Le dimande per abilitazioni alla difesa fuori del carcere, e per la estradizione e consegna dei rei appartengono allo stesso ministero; queste ultime, allorché gli siano rimosse dal. Cardinale segretario di Stato.
§ 27. Sono finalmente nelle attribuzioni del ministero di grazia o giustizia, la statistica giudiziaria pei rapporti annuali da presentarsi al Santo Padre, specialmente nella parte criminale;
la raccolta periodica delle leggi ed atti di governo, da pubblicarsi almeno in ciascun trimestre;
la polizia e la disciplina dell’ordine giudiziario.
§ 28. I tribunali è giudici di giurisdizione mista e di giurisdizione ecclesiastica residenti in Roma e nelle provincie corrispondono col Cardinale segretario di Stato.

Sezione III. Ministero delle finanze.
§ 29. È officio del ministro delle finanze l’amministrare le proprietà e le rendite dello Stato.
§ 30. Le fabbriche, le miniere, le cave è tutti i diritti fiscali appartengono a questo ministero.
§ 51. Fanno parte dello stesso ministero le direzioni, delle proprietà camerali;
delle zecche;
delle dogane, dazi diretti e indiretti;
del debito pubblico;
del registro, bollo, ipoteche;
delle poste;
dei lotti.
§ 52. La presidenza del censo ora affidata ad un Cardinale continuerà a dipendere direttamente da Sua SANTITÀ per mezzo della segreteria di Stato, fintantoché non sia compiuta e sanzionata la revisione censuaria.
§ 33. Rimane sotto la tutela del ministero delle finanze il pubblico stabilimento del sacro monte di pietà di Roma; ed alla stessa tutela sono suttoposte le altre banche o stabilimenti che riguardino il credito pubblico.
§ 34. Il ministero propone le nuove tariffe daziali e doganali, fa versare nelle casse pubbliche le rendite dello Stato, dirige il movimento dei fondi secondo il bisogno, e regola tutte le operazioni relative al pubblico erario.
§ 35. Riunisce i conti preventivi e consuntivi particolari di ciascun ministero, come gli sono trasmessi dal ministro rispettivo; ed allorché sieno esaminati dal consiglio dei ministri, ne forma il preventivo ed il consuntivo generale dello Stato.
§ 36. Mette a disposizione di ciascun ministero i fondi occorrenti a sostenere le spese in conformità dei preventivi approvati.
§ 37. I segretarii e cancellieri della Camera Apostolica coi loro uffizi ed archivi rimangono addetti al ministero delle finanze: ma sono tenuti a ricevere e stipulare gli atti che riguardano tutti i ministeri.
§ 38. Rimane egualmente addetto al ministero delle finanze il consiglio fiscale per gli affari contenziosi: ma dovrà prestare l’opera sua negli affari di tutti i ministeri, sempre che ne sia richiesto dal ministro rispettivo.
§ 59. La forza doganale rimane pure sotto gli ordini immediati del ministro delle finanze.

SEZIONE IV. Ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori 101 pubblici.
§ 40. Il ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici comprende tuttocciò che ha riguardo al favore ed incremento del commercio, della industria e dell’agricoltura, alla conservazione dei monumenti di antichità e belle arti, ed alla esecuzione dei pubblici lavori.
§ 41. Nella parte concernente il commercio, l’agricoltura, l’industria e le belle arti dipendono da questo ministero,
le camere e gl’istituti commerciali;
le borse, i sensali, gli agenti di cambio;
la navigazione nell’interno e per l’estero con la norma di cui nel §. 7;
la marina mercantile;
i capitani dei porti;
le dichiarazioni di proprietà industriale o letteraria;
le disposizioni generali sui pesi e misure;
le manifatture;
gl’istituti agricoli;
le concessioni delle fiere e mercati;
i nuovi lavori per la calcografia camerale;
gl’istituti di belle arti;
la tutela delle antichità e dei pubblici monumenti.
§ 42. Nella parte concernente i lavori pubblici sono affidati alla cura del ministero,
i lavori delle strade nazionali;
i lavori idraulici nazionali o provinciali;
i lavori da farsi nelle fabbriche non destinate ad uso degli altri ministeri;
la conservazione, il miglioramento e lo spurgo dei porti;
i ponti e condotti non provinciali né municipali;
i lavori nel Tevere e nelle sue ripe;
i lavori delle grandi bonificazioni e specialmente della pontina, previe le intelligenze col ministero delle finanze, attesa la proprietà camerale delle terre che ne fanno parte;
i nuovi edifizi anche per uso degli altri ministeri.
§ 43. Sono addetti a questo ministero il consiglio d’arte ed il corpo degli ingegneri civili: ma prestano la loro opera anche per gli altri ministeri allorché ne siano richiesti.

SEZIONE V. Ministero delle armi.
§ 44. Al ministero delle armi spetta l’ordinamento, la disciplina, l’amministrazione dell’armata pontificia, la custodia e la conservazione dei luoghi che servono alla difesa dello Stato.
§ 45. Dipendono da questo ministero, tutti i corpi di linea a piedi o a cavallo;
i corpi del genio e dell’artiglieria;
le fortezze di ogni ordine, compresa quella di castel s. Angelo in Roma ed ogni altra opera di difesa militare sia nell’interno dello Stato, sia nelle spiaggie;.
l’armeria, gli arsenali, le polveriere, le fabbriche di armi;
le caserme e gli ospedali militari;
la marina militare;
§ 46. Con particolare disposizione sarà provveduto alla dipendenza del corpo dei gendarmi.

CAPITOLO IV. Consiglio de ministri.

§ 47. Gli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministeri debbono trattarsi e discutersi nel consiglio dei ministri.
§ 48. Sono considerati come affari più gravi, i conflitti di attribuzione fra diversi ministeri;
le determinazioni che stabiliscono una massima governativa;
le nuove leggi, i regolamenti generali, le interpretazioni o dichiarazioni autentiche delle leggi e regolamenti in vigore;
le misure di polizia concernenti la generale sicurezza dello Stato;
le riforme del compartimento territoriale;
tuttocciò che interessa la proprietà, i diritti, il sistema economico del lo Stato;
la nomina di taluni fra i principali impiegati o pubblici funzionarii;
i reclami delle parti dalle risoluzioni emanate da ciascun ministro;
le giubilazioni per uffizio;
gli affari che il Santo PADRE o direttamente o per mezzo del Cardinale presidente rimette all’esame del Consiglio.
§ 49. I reclami delle parti dalle risoluzioni dei singoli ministri debbono essere diretti al Cardinale segretario di Stato presidente che li propone al Consiglio.
§ 50. È in facoltà dei singoli ministri di portare all’esame del Consiglio anche altri affari del proprio ministero che riconoscano meritevoli di discussione, abbenchè non enumerati nel § 48.
§ 51. Le nomine alle cariche od offici che si conferiscono da Sua SANTITÀ per moto-proprio o per breve si spediscono dal Cardinale segretario di Stato.
Le altre nomine dei principali funzionarii o impiegati che, a forma del § 48 debbono proporsi al Consiglio, allorché abbiano ricevuta la sovrana sanzione, si spediscono dal ministro competente: nel biglietto di nomina dovrà indicarsi il giorno della udienza in cui vennero approvate.
§ 52. Le nomine alle altre cariche od impieghi non contemplati nel § precedente si propongono al SANTO PADRE e si spediscono dal ministro competente.
Quanto al Consiglio di Stato ed alla Consulta di finanza, è provveduto alle nomine dalle leggi rispettive.

CAPITOLO V. Adunanze e deliberazioni del Consiglio.

§ 53. Le adunanze del Consiglio, quando non abbia l’onore di essere Convocato da Sua SANTITÀ, si tengono innanzi il Cardinale segretario di Stato presidente.
In assenza del Cardinale l’adunanza è presieduta dal ministro che sia personalmente costituito in maggiore dignità: non essendovi dignità maggiore, si osserva l’ordine dei ministeri come è fissato nel § 1.
§ 54. Alle adunanze del Consiglio possono intervenire anche i ministri di Stato se vi siano chiamati dal Cardinale presidente.
§ 55. Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta per settimana: si raduna straordinariamente ogni volta che piaccia al SANTO Padre o al Cardinale presidente di convocarlo.
§ 56. Il presidente dirige la discussione degli affari: dopo i rapporti dei ministri stabilisce le questioni che debbono essere risolute.
§ 57. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti: nel caso di parità la deliberazione è conforme al voto del Cardinale presidente.
§ 58. Gli atti del Consiglio sono notati in un protocollo che si ritiene da un soggetto scelto dallo stesso Cardinale presidente.
§ 59. Le deliberazioni del Consiglio non hanno effetto sinché non sieno sanzionate da Sua Santità.
§ 60. Per ottenere la sanzione, il ministro competente fa rapporto a Sua SANTITÀ dell’affare discusso in Consiglio, presentandole un estratto della deliberazione motivata e quello pure degli opinamenti del Consiglio di Stato o della Consulta di finanza, se l’uno o l’altro corpo ne siano stati richiesti.
§ 61. Il ministro che ottenne la sanzione sovrana ne riferisce il tenore al Consiglio nella prossima adunanza: il presidente lo fa nota re nel protocollo.
§ 62. Gli affari decisi con la sanzione sovrana non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in Consiglio, a meno che il SANTO PADRE non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto: diretto al Cardinale presidente.

CAPITOLO VI. Disposizioni generali,

§ 63. I Ministri sono nominati e revocabili per libera volontà del SANTO PADRE col mezzo del Cardinale segretario di Stato presidente del Consiglio.
§ 64. Prima di assumere le sue funzioni ogni ministro presta il giuramento nelle mani del Cardinale segretario di Stato presidente del Consiglio secondo la formola approvata da SUA SANTITÀ.
§ 63. Il soggetto destinato a ritenere il protocollo del Consiglio, come al § 58, presta anch’esso nelle mani del Cardinale presidente il giuramento di osservare il segreto.
§ 66. Il Consiglio dei ministri ha il diritto di sorveglianza relativamente a tutti i ministeri.
§ 67. Ogni ministro propone al Consiglio per l’approvazione un regolamento interno del proprio ministero.
§ 68. Nel principio di ciascun anno i ministri presentano a SUA SANTITÀ un rapporto sull’andamento del ministero rispettivo, avuto riguardo alla natura degli affari trattati e definiti nell’anno decorso.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 10 settembre 1850.
G. Card. ANTONELLI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *