Esposizione Italo-Americana di Genova

ESPOSIZIONE ITALO-AMERICANA GENOVA 1892

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

SOTTO L’ALTO PATRONATO E LA PRESIDENZA ONORARIA
di S. M., il Re Umberto I,

STATUTO del Comitato generale e del Comitato esecutivo.

Art. 1.
In occasione del IV centenario della scoperta dell’America, avrà luogo in Genova una Esposizione italo-americana, destinata a favorire lo sviluppo delle industrie e dei traffici nazionali in rapporto al commercio fra l’Italia e gli Stati d’America.
Art. 2.
L’Esposizione sarà fatta per cura di un Comitato generale, che è costituito di tutti i membri del Comitato esecutivo stabilito dallo statuto 9 marzo 1891 e da quel maggior numero di cittadini italiani od americani che potranno in seguito essere aggregati al Comitato stesso.
Art. 3.
Il Comitato generale è rappresentato da un Comitato esecutivo composto di 36 membri e da un Consiglio di presidenza costituito da un presidente, un vice-presidente, un segretario generale, tre segretari, un cassiere ed un ispettore generale.
Art. 4.
Il Comitato esecutivo ed il Consiglio di presidenza saranno nominati dal Comitato generale.
Art. 5.
Il presidente del Comitato esecutivo convoca e presiede il Comitato generale.
Art. 6.
Il Comitato esecutivo propone l’aggiunta di nuovi membri al Comitato generale. Esso ha, per mandato conferitogli dal Comitato generale in forza del presente statuto, i più larghi poteri deliberativi e le più ampie facoltà per provvedere a tutto ciò che è relativo all’attuazione, ordinamento ed amministrazione dell’Esposizione.
Art. 7.
Il Comitato esecutivo potrà delegare a Commissioni speciali i varii incarichi relativi alla compilazione dei piani e progetti ed in genere a qualsiasi lavoro di preparazione, ordinamento e gestione dell’Esposizione. Il modo di funzionare di tali Commissioni speciali, sarà stabilito, anche volta per volta, dal Comitato esecutivo.
Art. 8.
I membri delle Commissioni speciali nominati dal Comitato esecutivo faranno parte di diritto del Comitato generale.
Art. 9.
I fondi occorrenti all’attuazione dell’Esposizione saranno raccolti mediante sottoscrizioni di azioni rimborsabili da lire cento ciascuna, e di oblazioni a fondo perduto di qualunque ammontare.
Art. 10.
Le azioni saranno rimborsate fino a concorrenza ed in proporzione del ricavo netto che potesse risultare dagli introiti d’ogni genere dopo la liquidazione finale e dopo il pagamento di qualsiasi passività o spesa occorsa.
Art. 11.
Il versamento dell’importo delle azioni pei sottoscrittori residenti in Genova potrà essere fatto con un unico pagamento a saldo, od anche in quattro rate nei tempi e modi che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo, mediante lettera personale, od avviso da pubblicarsi sui giornali di Genova.
Art. 12.
Il versamento dell’importo delle azioni pei sottoscrittori residenti fuori di Genova non potrà esser fatto che con un unico pagamento a saldo.
Art. 13.
Il versamento delle oblazioni a fondo perduto, in qualunque luogo raccolte, sarà pure fatto in una sol volta, salvo speciali accordi degli oblatori col Comitato esecutivo.
Art. 14.
Senza pregiudizio dell’azione legale competente al Comitato esecutivo e per esso al suo presidente contro i sottoscrittori morosi, colui che ritardasse il versamento della somma sottoscritta oltre un mese dalla data stabilita, perderà ogni diritto dipendente dai versamenti effettuati.
Art. 15.
I fondi raccolti ed i proventi d’ogni genere saranno a cura del Comitato esecutivo versati in conto corrente presso un Istituto di credito avente sede in Genova, donde verranno ritirati a norma del bisogno.
Art. 16.
Il sottoscrittore di un’azione o di un’oblazione non inferiore a lire cento, dopoché ne avrà integralmente versato l’importo, avrà diritto ad un biglietto personale permanente di accesso all’Esposizione nei giorni destinati al pubblico.
Chi assume più azioni o fa oblazioni di più centinaia di lire, potrà avere, facendone domanda al Comitato esecutivo, tanti biglietti permanenti personali,
Art. 17.
Le disposizioni dell’art. 16 sono applicabili anche alle Società, Ditte e Corpi morali per i loro componenti ed amministratori.
Art. 18.
Con speciale regolamento verranno stabilite modalità per il rilascio dei biglietti di accesso gratuito ai sottoscrittori.
Art. 19.
Contro rimessione delle ricevute constatanti il pagamento integrale delle azioni, verrà rilasciato un certificato definitivo per il numero delle azioni sottoscritte.


Per copia conforme
Il Presidente: E. RAGGIO

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *