Inamovibilità dei giudici

Legge n.1186 19 maggio 1851 Inamovibilità dei giudici e regolamento disciplinare dei medesimi

VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I. Dell’inamovibilità dei Giudici e dei suoi effetti.

Art. 1.
I Giudici che, a termini dell’articolo 69 dello Statuto, hanno acquistato l’inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, né sospesi dall’esercizio delle loro funzioni, né senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi previsti da questa Legge, e secondo le forme in essa prescritte.
Art. 2.
Nel caso in cui venga ridotto il numero dei membri di un Magistrato o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani.
Art. 3.
Ogni condanna di un Giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l’interdizione dai pubblici uffizii, verrà trasmessa al Magistrato di cassazione.
Esso, secondo la natura e la gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, o rivocazione, o dispensa da ulteriore servizio, colla pensione od indennità cui possa aver diritto a termini della Legge.
Art. 4.
Ogni Giudice contro cui sia lasciato un mandato d’arresto, s’intenderà sospeso in pien diritto dall’esercizio delle sue funzioni fino a giudizio definitivo.
Art. 5.
Ogni Giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell’esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d’appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o ne siano pienamente cessati gli effetti.
Art. 6.
Verrà trasmessa al Magistrato di cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiari non farsi luogo a procedimento, o pronunci assolutoria a favore di un Giudice inamovibile per estinzione dell’azione penale o per mancanza di prove di reità.
Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunziare che vi è luogo a traslocare o rivocare il Giudice, o a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, o a dispensarlo da ulteriore servizio, colla pensione o coll’indennità cui possa avere diritto.
Art. 7.
Se un Giudice inamovibile ricusasse di adempiere un dovere impostogli dalla Legge, dovrà essere denunciato al Magistrato di cassazione.
Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere il Giudice, o dichiarare che vi è luogo alla sua rivocazione.
Art. 8.
Verrà pure denunciato al Magistrato di cassazione, per gli effetti di cui all’articolo precedente, ogni Giudice inamovibile, il quale dia prove di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromesso sia la propria riputazione, sia la dignità del Corpo a cui appartiene.
Art. 9.
Quando per qualsiasi circostanza un Giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, il Magistrato di cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.
Art. 10.
Ogni volta che il Magistrato di cassazione avrà dichiarato che vi è luogo alla rivocazione o collocamento a riposo di un Giudice, ovvero alla di lui dispensa dal servizio, o a traslocazione, la deliberazione sarà trasmessa dall’Avvocato generale al Ministro della Giustizia, acciò promuova l’analogo Decreto Reale.
Il Giudice rivocato non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie.
Art. 11.
Quando per un’infermità permanente, o per debolezza di mente, un Giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica, e ricusi di ritirarsene, il Magistrato di cassazione dichiarerà che vi è luogo al suo ritiro,
salvo il diritto che gli competa a pensione di riposo o ad indennità.
Art. 12.
Ogni Giudice inamovibile che senza permesso o legittima causa sarà rimasto assente dal suo posto per giorni venti continui, verrà denunciato al Magistrato di cassazione, il quale potrà, secondo le circostanze, pronunciare la sospensione, o dichiarare che vi ha luogo alla di lui rivocazione.
Art. 13.
La disposizione dell’articolo precedente si applica ai Giudici inamovibili, che promossi o traslocati lasciano trascorrere, senza speciale permesso o legittima causa, un termine doppio di quello stabilito dalla Legge, senza assumere l’esercizio delle loro funzioni.
Art. 14.
Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque Giudice inamovibile, il quale entro un anno siasi più volte assentato illegittimamente dalla sua residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni quaranta.
Art. 15.
Le denuncie indicate nel presente titolo saranno trasmesse al Magistrato di cassazione per mezzo del pubblico Ministero.
Il Magistrato si riunirà in assemblea generale, ordinerà le informazioni che crederà convenienti, commettendole a quei Giudici che stimerà.
Potrà, ove il caso lo richiede, ordinare che il Magistrato di appello od il Tribunale di prima cognizione di cui fa parte il Giudice denunciato, diano il loro parere in assemblea generale.
Per ciò che concerne il modo di procedere nei casi sovra indicati, si osserveranno le norme prescritte nel capo Della Disciplina.

CAPO II. Della competenza e del procedimento pei reati imputati ai Giudici.

Art. 16.
Allorquando un Giudice o Vice Giudice di mandamento è imputato di contravvenzione commessa nella sua giurisdizione, ne conosce inappellabilmente il Tribunale di prima cognizione dal quale la Giudicatura dipende.
Art. 17.
Se un Giudice in un Tribunale di prima cognizione è imputato di un reato di competenza del medesimo, o deferito in via d’appello alla sua cognizione, il Magistrato d’appello designa, per conoscerne, un altro Tribunale del proprio distretto.
Art. 18.
Se un Giudice in un Magistrato d’appello è imputato di un reato di competenza del medesimo, o deferito alla sua cognizione in via d’appello, spetta al Magistrato di cassazione di designare, un altro Magistrato d’appello che debba conoscerne.
Nulla però è innovato alle regole ordinarie di competenza quanto ai reati di stampa sottoposti al giudicio dei Giudici del fatto.

CAPO III. Della disciplina pei Giudici.

Art. 19.
Ogni Giudice che contravviene ai doveri del suo uffizio, o compromette in qualunque modo la propria dignità o considerazione dell’ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinali.

SEZIONE PRIMA. Dei provvedimenti disciplinali.

Art. 20.
I provvedimenti disciplinali sono:
1.° L’avvertimento;
2.° Le pene disciplinali.
Art. 21.
Le pene disciplinali sono:
1.° La censura;
2.° La riprensione;
3.° La sospensione dall’ufficio.
Art. 22.
L’avvertimento consiste nel rimostrare al Giudice il mancamento commesso nel diffidarlo di non ricadervi.
Art. 23.
La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.
Art. 24.
La riprensione ha luogo, quando, alla dichiarazione di cui all’articolo precedente, viene aggiunta l’intimazione al Giudice di presentarsi davanti al Magistrato od al Tribunale per essere ripreso.
Ove il Giudice non obbedisca all’intimazione, sarà immediatamente pronunciata la sospensione.
Art. 25.
La sospensione dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni di Giudice.
Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, o maggiore di un anno.
Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuati i casi previsti dall’articolo quarto, quando non segua condanna.

SEZIONE SECONDA Del potere disciplinale.

Art. 26.
Il Ministro della Giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutti i Giudici dello Stato: può, occorrendo, chiamarli a sé, affinché si spieghino sui fatti che fossero loro imputati.
Art. 27.
Il Primo Presidente del Magistrato di cassazione ha la sorveglianza sovra tutti i Giudici che lo compongono.
Il Primo Presidente di ogni Magistrato d’appello ha la sorveglianza sui Giudici del Magistrato, dei Tribunali di prima cognizione e dei mandamenti del distretto.
Il Presidente di ogni Tribunale di prima cognizione ha la sorveglianza su tutti i Giudici del Tribunale e dei mandamenti che ne dipendono.
Art. 28
In ogni sezione dei Magistrati o dei Tribunali, il Giudice che la presiede ha la sorveglianza, durante le udienze e le deliberazioni, su tutti i Giudici che la compongono.
Art. 29.
Il dritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di applicare l’avvertimento e si esercita d’ufficio o sull’istanza del pubblico Ministero, salva la sorveglianza diretta del medesimo verso i funzionarii incaricati della polizia giudiziaria nei termini stabiliti dalla Legge.
L’avvertimento ha luogo a voce o per lettera secondo le circostanze.
Art. 30.
Il Magistrato di cassazione ha il potere disciplinale su tutti i Magistrati d’appello e su tutti i Tribunali dello Stato.
Ogni Magistrato di appello, ha lo stesso potere sui Tribunali del suo distretto.
Art. 31.
Il potere di cui nell’articolo precedente importa la facoltà di avvertire i Magistrati od i Tribunali delle mancanze in cui fossero incorsi, e di richiamarli al dovere.
Art. 32.
Nelle materie disciplinali il Magistrato di cassazione ha giurisdizione sui proprii Giudici, eccettuato il Primo Presidente.
Ha pure giurisdizione su tutti i Giudici d’appello, di prima cognizione e di mandamento dello Stato, tuttavolta che i Magistrati ed i Tribunali cui spetterebbe, emettono, o ricusano, o non possono esercitarla, oltre gli altri casi determinati dalla presente Legge.
Art. 33.
I Magistrati d’appello hanno giurisdizione in materia disciplinale sui proprii Giudici, eccettuati i Primi Presidenti, i quali sono sottoposti a quella del Magistrato di cassazione.
I Magistrati d’appello hanno anche giurisdizione sovra i Giudici di prima cognizione e di mandamento del loro distretto, nei casi previsti dall’alinea dell’articolo precedente.
Art. 34.
Ogni Tribunale ha giurisdizione sopra i proprii Giudici, eccettuato il Presidente, il quale è sottoposto a quella del Magistrato d’appello.
Il Tribunale di prima cognizione ha pure giurisdizione sui Giudici di mandamento del distretto.
Art. 35.
I Magistrati ed i Tribunali, in forza della giurisdizione rispettivamente ad essi attribuita dai tre precedenti articoli, hanno il diritto di pronunciare le pene disciplinali.
Il Magistrato di cassazione ha inoltre il diritto di proporre al Ministro di Giustizia in via disciplinare la rivocazione dei Giudici, salve le disposizioni del Capo I riguardo ai Giudici inamovibili.
Art. 36.
I Magistrati ed i Tribunali esercitano la giurisdizione disciplinale in assemblea generale.

SEZIONE TERZA. Dell’azione e del procedimento disciplinale.

Art. 37.
L’azione disciplinale si esercita indipendentemente da ogni azione penale o civile che proceda dal medesimo fatto.
Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.
Art. 38.
L’azione disciplinale dinanzi ai Magistrati ed ai Tribunali è promossa dal pubblico Ministero anche sull’eccitamento dei Corpi anzidetti, o degli Ufficiali investiti del diritto di sorveglianza.
Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al Presidente, colla quale si richiede la chiamata del Giudice incolpato dinanzi al Magistrato od al Tribunale per addurre le sue discolpe.
Art. 39.
Il Presidente con sua ordinanza prescrive al Giudice di presentarsi dinanzi al Magistrato od al Tribunale in un termine non minore di giorni tre.
L’ordinanza e la rappresentanza del pubblico Ministero debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che sarà dal Presidente stabilita.
Art. 40.
L’incolpato deve presentarsi personalmente.
Può tuttavia il Magistrato od il Tribunale, per giusti motivi e sulla domanda dell’incolpato, autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.
Art. 41.
Nei giudizi disciplinali non è ammesso l’intervento dei difensori.
Art. 42.
Può il Magistrato od il Tribunale assumere o far assumere maggiori informazioni nei modi e nelle forme che stimerà più convenienti.
Art. 43.
Gli affari disciplinali si tratteranno a porte chiuse.
Art. 44.
La deliberazione dovrà intervenire immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico Ministero e l’incolpato, che avrà l’ultima parola.
Essa sarà motivata e sottoscritta da tutti i Giudici che vi hanno preso parte, e resa nota all’incolpato per cura del Presidente.
Art. 45.
Le deliberazioni dei Tribunali di prima cognizione in materia di disciplina saranno trasmesse dal Presidente al Primo Presidente del Magistrato d’appello, e dall’Avvocato fiscale all’Avvocato fiscale generale colle rispettive osservazioni.
L’Avvocato fiscale generale trasmetterà al Ministro della Giustizia le deliberazioni emanate sia dal Magistrato, sia dai Tribunali di prima cognizione.

SEZIONE QUARTA Della revisione e dell’esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinale.

Art. 46.
Contro le deliberazioni in materia disciplinale dei Tribunali, potrà il Giudice incolpato od il pubblico Ministero chiedere la revisione al Magistrato d’appello con un ricorso motivato, che sarà presentato al Presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione Il Presidente trasmette il ricorso colle carte relative al Primo Presidente del Magistrato, avanti il quale si procederà secondo le norme stabilite nella precedente sezione.
Art. 47.
Si può ricorrere al Magistrato di cassazione per la revisione contro le deliberazioni de’ Magistrati di appello per incompetenza od eccesso di potere.
La domanda in questi casi dovrà essere fatta nelle forme e nel termine prescritti dall’articolo precedente, e si osserveranno quanto al procedimento le regole ivi richiamate.
Art. 48.
Non essendo nel termine prefisso presentato il ricorso per la revisione, la deliberazione sarà eseguita.
L’esecuzione consisterà nell’annotare in apposito registro il nome del Giudice sottoposto a pene disciplinali, ed inoltre trattandosi della riprensione e della sospensione, il Presidente chiamerà il Giudice avanti il Magistrato od il Tribunale nel giorno che verrà prefisso, ed a porte chiuse lo riprenderà siccome sarà stato prescritto, ovvero gli intimerà di astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dell’esercizio delle sue funzioni.
Il Ministro dell’Interno incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, è incaricato dell’esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.


Dat. Torino addì 19 maggio 1851.
VITTORIO EMANUELE
V.° AZEGLIO.
V.° C. CAVOUR.
V.° COLLA.
GALVAGNO.

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