Legge austriaca sull’immunità dei membri delle Diete e del Consiglio

Legge del 3 ottobre 1861.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per il Regno di Boemia, il Regno Lombardo – Veneto, il Regno di Dalmazia, il Regno di Galizia e Lodomiria coi Ducati di Aushwitz e Zator ed il Granducato di Cracovia, l’Arciducato d’Austria, sotto l’Enns, l’Arciducato d’Austria sopra l’Enns, il Ducato di Salisburgo, il Ducato di Stiria, il Ducato di Carintia, il Ducato di Carniola, il Ducato della Bucovina, il Margraviato di Moravia, il Ducato dell’Alta e Bassa Slesia, la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, il Margraviato d’Istria colla Contea Principesca di Gorizia e Gradisca e la città di Trieste col suo territorio, risguardante l’immunità e l’irresponsabilità dei Membri del Consiglio dell’Impero e delle Diete provinciali.
D’accordo colle due Camere del Mio Consiglio dell’Impero trovo di ordinare quanto segue:
§. 1.
I membri del Consiglio dell’Impero e delle Diete provinciali non possono mai essere tenuti responsabili per le votazioni seguite nell’esercizio della loro missione;
per le dichiarazioni poi fatte nella missione stessa , possono essere chiamati a responsabilità soltanto dalla Camera alla quale appartengono.
§. 2.
Durante la tornata , nessun membro del Consiglio dell’Impero e delle Diete provinciali può essere arrestato o processato per un’azione punibile, senza l’assenso della Camera , tranne il caso che sia colto sul fatto.
Anche nel caso che sia colto sul fatto, il Giudizio deve dare immediatamente notizia del seguito arresto al presidente della Camera.
Se la Camera lo richiede, deve cessare l’arresto, o sospendersi la procedura durante tutto il periodo della sessione.
La Camera ha lo stesso diritto circa l’arresto o l’inquisizione, che avesse luogo in confronto di uno dei suoi membri, fuori del periodo della sessione. Il dirigente il Mio Ministero della Giustizia è incaricato dell’esecuzione di questa legge.


Vienna li 3 ottobre 1861.
Francesco Giuseppe m. p.
Arciduca Ranieri m. p.

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