Legge elettorale del Regno delle Due Sicilie

Legge elettorale del Regno delle Due Sicilie del 1848

Categoria: Regno delle Due Sicilie

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO Ec. Ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA Ec. Ec. Ec.
Visto l’art. 62 della Costituzione, in cui venne stabilito, che per la prima convocazione delle Camere legislative sarebbe pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrebbe definitiva, se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.
Visti gli articoli 53 e 54 della Costituzione medesima, coi quali venne stabilito che il numero dei Deputati corrisponderebbe sempre alla forza della popolazione, computata secondo gli ultimi censimenti; e che dovendo esservi un deputato per ogni complesso di quarantamila anime, la legge determinerebbe l’occorrente, ove nella circoscrizione dei Collegi Elettorali vi fosse difetto o eccesso di popolazione.
Visti gli articoli 56 n. 1 e 57 n. 1 della stessa Costituzione, in cui vengono annoverati fra gli elettori e gli eleggibili tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarebbe determinata la quantità dalla medesima legge elettorale.
Considerando essere necessario il definir permanentemente, per un dato periodo di tempo, dall’un canto il computo delle popolazioni che debbono inviare i Deputati alla Camera, e dall’altro i centri ove possa eseguirsene le elezione.
Considerando che stabilire a centri di elezioni i Capoluoghi delle Provincie riuscirebbe incomodo per coloro che han domicilio nelle Comuni situate in su gli estremi; e che alla riunione degli elettori offrono punto più agevole i Capoluoghi del Distretti.
Considerando, che dopo essersi eletti per ogni distretto tanti Deputati, quanti corrispondono a ciascun complesso di quarantamila anime, se vi scorge un eccesso di popolazione che superi le ventimila anime, convien riguardare questo numero di abitanti come ba stevole all’elezione di un altro deputato.
Considerando che nel determinare la quantità della rendita imponibile per gli elettori e per gli eleggibili, è giusto l’aver riguardo al modo in cui trovasi distribuita la proprietà fondiaria, ed all’indole delle contribuzioni dirette che si trovano attualmente stabilite nel Reame.
Considerando doversi valutare questa rendita e darle degli equivalenti in guisa che non rimanga troppo ristretto il numero de gli eleggibili; e che inoltre si lasci agli elettori, secondo lo spirito e lo scopo della Costituzione, una latitudine sufficiente a poter includere nella scelta del diversi Rappresentanti alla Camera coloro che per credito di lumi o di probità meritano particolarmente la loro fiducia.
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato dell’Interno;
Udito il Nostro Consiglio del Ministri Segretarii di Stato;
Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo provvisoriamente la seguente Legge:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Saranno centri di elezione i Capoluoghi de distretti; e in ciascun di essi verrà eletto un numero di Deputati, che per corrispondere alla forza della popolazione, secondo gli ultimi censi
menti, e secondo la regola innanzi stabilita intorno agli eccessi o a difetti della medesima, riman determinato come segue:
PROVINCIA DI NAPOLI.
Pel distretto di Napoli: popolazione di 495,942 abitanti, do dici Deputati.
Pel distretto di Casoria: popolazione di 118,91 1 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Castellammare: popolazione di 137,634 abitanti, tre Deputati
Pel distretto di Pozzuoli: popolazione di 65,879 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.
Pel distretto di Caserta: popolazione di 273, 335 abitanti, sette Deputati,
Pel distretto di Nola: popolazione di 116, 543 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Gaeta: popolazione di 124, 511 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Sora: popolazione di 124, 826 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Piedimonte: popolazione di 102,699 abitanti, tre Deputati.
PROVINCIA DI PRINCIPARE CITRA.
Pel distretto di Salerno: popolazione di 246, 813 abitanti, sei Deputati.
Pel distretto di Sala: popolazione di 91,022 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Campagna: popolazione di 105, 544 abitanti
tre Deputati.
Pel distretto di Vallo: popolazione di 102,912 abitanti, tre Deputati.
PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTRA.
Pel distretto di Avellino: popolazione di 175, 677 abitanti, quattro Deputati.
Pel distretto di Ariano: popolazione di 95, 839 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di S. Angelo Lombardo: popolazione di 109,647 abitanti tre Deputati,
PROVINCIA DI BASILICATA.
Pel distretto di Potenza: popolazione di 182, 124 abitanti, cinque Deputati.
Pel distretto di Matera: popolazione di 97, 482 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Melfi: popolazione di 103,099 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Lagonegro: popolazione di 118, 686 abitanti, tre Deputati.
PROVINCIA DI MOLISE.
Pel distretto di Campobasso: popolazione di 164, 616 abitanti, quattro Deputati.
Pel distretto d’Isernia: popolazione di 105, 517 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Larino: popolazione di 85, 182 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI CAPITANATA.
Pel distretto di Foggia: popolazione di 124, 788 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di San Severo: popolazione di 122, 670 abitanti tre Deputati.
Pel distretto di Bovino: popolazione di 73, 708 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI TERRA DI BARI.
Pel distretto di Bari: popolazione di 236, 743 abitanti, sei Deputati.
Pel distretto di Barletta: popolazione di 134,742 abitanti, cinque Deputati.
Pel distretto di Altamura: popolazione di 75,975 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI TERRA D’OTRANTO.
Pel distretto di Lecce: popolazione di 106, 826 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Taranto: popolazione di 103,862 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Gallipoli. popolazione di 105,333 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Brindisi: popolazione di 91,633 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI ABRUZZO CITRA.
Pel distretto di Chieti: popolazione di 102,373 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Lanciano: popolazione di 106,265 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Vasto: popolazione di 99,81 1 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI ABRUZZO ULTRA 2.
Pel distretto di Aquila: popolazione di 104,574 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Solmona: popolazione di 73,810 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Avezzano: popolazione di 86,916 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Città-Ducale: popolazione di 55,123 abitanti, un Deputato.
PROVINCIA DI ABRUZZO ULTRA 1. –
Pel distretto di Teramo: popolazione di 124,095 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Città Sant’Angelo: popolazione di 99,097 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI CALABRIA CITRA.
Pel distretto di Cosenza: popolazione di 170,021 abitanti, quattro Deputati.
Pel distretto di Castrovillari: popolazione di 105,197 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Paola: popolazione di 95,481 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Rossano: popolazione di 56,382 abitanti, un Deputato.
PROVINCIA DI CALABRIA ULTRA 2.
Pel distretto di Catanzaro: popolazione di 113,230 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Cotrone: popolazione di 49,548 abitanti, un Deputato.
Pel distretto di Monteleone: popolazione di 120,475 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Nicastro: popolazione di 90,656 abitanti, due Deputati.
PROVINCIA DI CALABRIA ULTRA 1.
Pel distretto di Reggio: popolazione di 114,454 abitanti, tre Deputati.
Pel distretto di Gerace: popolazione di 94,395 abitanti, due Deputati.
Pel distretto di Palmi: popolazione di 101,486 abitanti, tre Deputati.
Totale della popolazione . . . . . 6,517,628
Totale dei Deputati . . . . . . . .164
Art. 2. La quantità della rendita imponibile, per esser compreso nelle liste, di cui sarà parlato in seguito, relativamente alla elezione del Deputati, riman determinata, per gli elettori ad annui
ducati ventiquattro e per gli eleggibili ad annui ducati duecento quaranta.
Tra le rendite imponibili, s’intendono comprese quelle che si percepiscono sopra fondi enfiteutici, tanto dal padron diretto, quanto dal padrone utile, e quelle che a titolo di semplice usufrutto si ritraggono da un fondo di cui appartenga ad altri la proprietà.
Art. 3. Sarà considerato come equivalente alla rendita imponibile di cui è oggetto nel precedente articolo, sia una rendita di ugual valore, iscritta da due anni nel Gran Libro del Debito Pubblico ed all’uopo immobilizzata per tutto il tempo della legislatura de cinque anni; sia l’interesse di ugual valore che un cittadino ritragga da un capitale posseduto da due anni e garentito da valida ipoteca.
Sono dispensati dal possesso del due anni coloro, cui quella rendita iscritta, o quel capitale a interesse appartenga specifica mente a titolo di successione.
Art. 4. La rendita de’ fondi dotali della moglie varrà pel marito, il quale viva con essa in constanza di matrimonio, a farlo comprendere nelle liste degli elettori e degli eleggibili, sia da se sola, sia in supplemento della di lui propria rendita.
Lo stesso è da dirsi tanto della rendita de beni de’ figli, di cui un padre abbia l’amministrazione legale, durante la loro età minore;
quanto di quella che la vedova non rimaritata voglia intestare o ad uno de suoi figli, o al marito della di lei unica figlia.
Art. 5. La metà delle diverse specie di rendita, di cui si parla ne tre precedenti articoli, basterà per esser compresi nella li sta degli eleggibili, tanto a coloro che avendo diploma di laureati nella Regia Università degli Studi, abbiano esercitata la lor corrispondente professione per lo spazio di cinque anni, quanto a coloro i quali tengono in attività una fabbrica di manifatture in un edificio, pel quale paghino un affitto, regolarmente stipulato, di annui ducati cento.
Art. 6. Quando in un distretto vi sia insufficienza delle indicate specie di rendita per la classe degli eleggibili, vi si formeranno delle liste supplementari, nelle quali andranno compresi coloro che abbian rendite più alte, benché non giungano a quelle strettamente richieste dalla presente legge.
Art.7. Purché il complesso del censo in interessi di capitali o in rendita imponibile sia nel territorio del Reame, non è ostacolo ad essere compreso nelle liste degli elettori e degli eleggibili, che un cittadino lo possegga distribuito in luoghi diversi da quello, in cui ha il suo effettivo domicilio.
In questo caso però non è permesso ad alcuno di esercitar La sua qualità di elettore in due diversi collegi. Il doppio voto riman per sempre interdetto.
Art. 8. Coloro che posseggono il loro censo distribuito in luoghi diversi da quello in cui hanno l’effettivo lor domicilio, debbono dichiarare all’autorità competente in qual Collegio intendono esercitare la loro qualità di Elettore o di eleggibile, per esser compresi nelle corrispondenti liste.
La legge elettorale definitiva stabilirà di qual tempo questa dichiarazione dee precedere la ordinaria convocazione del Collegi elettorali.
Art. 9. Riman dichiarato, che tanto a Professori titolari del Real Collegio Militare, quanto a quelli del Real Collegio degli Aspiranti Guardia Marina, competono i medesimi dritti, per essere elettori ed eleggibili, che gli articoli 56 e 57 della Costituzione attribuiscono ai cattedratici titolari della Regia Università degli Studii.

DELLA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 16. In ciascun Comune vi sarà una Giunta elettorale, composta dal Sindaco e da quattro Decurioni, a ciò delegati dallo stesso Decurionato, la quale si occuperà della formazione delle liste, tanto per gli elettori, quanto per gli eleggibili.
Art. 11. Nel dì seguente alla pubblicazione della presente legge, il Sindaco riunirà il Decurionato per la scelta de quattro Decurioni che debbono far parte della Giunta elettorale: e in quel giorno medesimo la Giunta procederà immediatamente alla formazione delle liste, le quali debbono esser compiute fra lo spazio improrogabile di otto giorni.
Per gli eletti della Città di Napoli, che rappresentano il Sindaco ne rispettivi loro quartieri, il Decurionato nominerà egli quattro notabili Gittadini per ciascun quartiere, i quali rappresenteranno coll’eletto la Giunta elettorale, di cui si parla nella presente Legge.
Art. 12. La Giunta elettorale consulterà i registri della contribuzione fondiaria per comprender nelle liste i nomi di coloro che posseggono la rendita imponibile, richieste dalla presente Legge, e nel giorno medesimo in cui dà incominciamento alla formazione delle liste, farà affiggere un bando alla porta della Casa Comunale sollecitando con esso i Cittadini, che hanno ivi domicilio, a produrre i loro documenti per essere compresi nel numero degli elettori o degli eleggibili.
Per questi documenti vi sarà piena esenzione d’ogni specie di registro e bollo.
Art. 13. Per la qualità di eleggibile o di elettore la Giunta terrà sott’occhio nella formazione delle liste, ciò che vien prescritto all’uopo, tanto in questa legge, quanto negli articoli 56 e 57 della Costituzione.
Art. 14. Scorsi gli otto giorni, di cui si parla nell’articolo 11, le liste, sottoscritte da tutti membri della Giunta, saranno affisse di alla prenderne porta della piena Casae Comunale, libera conoscenza. perché ad ogni Cittadino – e sia dato.
Art. 15. Ne cinque giorni consecutivi è libero ad ogni Cittadino il produrre innanzi alla Giunta i suoi documentati reclami, sia per non vedervisi egli compreso, sia per vedervisi compreso chi non ne avesse le qualità richieste dalla legge.
Nel periodo stesso di que cinque giorni la Giunta dee decide re de reclami prodotti; e laddove sieno ben fondati, emendarne coerentemente le liste.
Art. 16. Scorso lo spazio di quei cinque giorni, le liste son dichiarate chiuse, e fatte in doppio esemplare, l’un di essi rimarrà depositato nella Cancelleria del Comune, e ne sarà inviato l’altro alla Giunta elettorale del Capoluogo del distretto ove il collegio per la elezione dee riunirsi.
Art 17. Coloro che nel proprio Comune crederanno di essersi mal rigettato il loro reclamo, potranno fra i tre giorni dopo la 10 chiusura delle liste, produrre appello alla Giunta elettorale del Capoluogo del distretto, la quale, aggiungendo al suo numero, due altri Decurioni all’uopo, deciderà di siffatti appelli fra lo stesso periodo di tempo, e trovandoli ben fondati, ne correggerà coerentemente le liste. Ove i prodotti reclami sieno rigettati, anche in questo grado di appello, si potrà in ultima istanza ricorrere al Tribunal Civile della Provincia, le cui decisioni rimarranno sull’oggetto inappellabili.
Art. 18. La Giunta elettorale di ciascun comune rappresenta l’autorità innanzi alla quale debbono presentarsi le dichiarazioni, di cui si parla nell’articolo 8 di questa legge.
Art. 19. La legge elettorale definitiva stabilirà i modi, onde dichiarate permanenti le liste, vi si dovranno apportar periodica mente le variazioni, che il solo scorrer degli anni e delle vicende farà credere indispensabili.

DE’ COLLEGI ELETTORALI.

Art. 20. Il complesso degli elettori, compresi nelle liste delle diverse Comuni di un distretto, ne rappresenta il collegio elettorale.
Art. 21. Ciascun collegio elettorale si riunirà nel Capoluogo del suo distretto, nel giorno designato dal Real Decreto di convocazione; né di altro potrà legalmente occuparsi che della sola elezione dei Deputati: ogni altro atto sarà nullo.
Art. 22. Nel giorno medesimo, il Sindaco del Capoluogo del distretto adunerà il collegio elettorale nella ordinaria Casa del Comune, o in altro apposito edifizio, perché possa procedere alla elezione che gli è delegata.
Nella sala della riunione saranno affisse, a libera lettura di tutti, le liste complessive di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili del distretto.
Art. 23. Il Sindaco del Capoluogo del distretto assumerà provvisoriamente le funzioni di Presidente del collegio: i quattro Decurioni che formavano con lui la Giunta elettorale di quel comune Capoluogo, assumeranno provvisoriamente le funzioni di segretari.
Art. 24. In capo della sala delle riunioni sarà posto in elevato strato il seggio del Presidente: dei tavolini con ricapito da scrivere saran collocati a lui dinanzi in uno strato più basso, pe quattro segretari.
Saranno su quei tavolini una copia della Costituzione, un al tra della legge elettorale, una terza della lista complessiva degli elettori e degli eleggibili del distretto, ed un’urna a due chiavi, di cui l’una sarà conservata dal presidente, l’altra dagli scrutatori, de’ quali sarà parlato in seguito.
I tavolini del segretari saran collocati in modo che a ciascuno è degli elettori sia dato di avervi accesso, e girarvi liberamente in torno.
Art. 25. Niuno potrà presentarsi armato nel sito ove si riunisce il collegio elettorale: un drappello di Guardia Nazionale sarà solamente collocato presso la sala delle riunioni, sotto gli ordini del Presidente del collegio.
Art. 26. Per prima operazione, il Presidente provvisorio del collegio, farà l’appello nominale degli elettori presenti, e procederà immediatamente a richiedere la elezione del Presidente definitivo.
Art. 27. Ciascun elettore, avvicinandosi ai tavolini del segretari, scriverà o farà scrivere dall’uno del segretari medesimi su d’un apposito polizzino il nome di colui fra gli elettori, al quale intenderà di dare il suo voto per la Presidenza.
Ciò fatto, piegando il polizzino, lo getterà egli stesso nell’urna.
I polizzini si faran trovare preparati, della medesima forma e dimensione, sui tavolini dei segretarii.
Art. 28. Compiuta la votazione, l’un de segretari, assistito,
da due scrutatori, scelti fra i più avanzati in età degli elettori, aprirà l’urna, e spiegando l’un dopo l’altro i polizzini che vi son rinchiusi, prima verificherà se il numero del medesimi corrisponde a quello de votanti; indi leggerà ad alta voce il nome del candidato, scritto in ciascun polizzino, e lo passerà al Presidente, dopo che gli altri segretari ne han preso registro in appositi fogli.
Quello fra i candidati che avrà in se riunita la pluralità de’ suffragi, sarà proclamato Presidente definitivo del collegio; ed occupando il seggio a lui destinato, farà egli procedere nello stesso mo do, ed immediatamente alla elezione del segretarii definitivi.
Art. 29. Laddove al primo giro di scrutinio non vi sarà pluralità di suffragi per alcun candidato, se ne faran degli altri consecutivamente, sino a che si ottenga la pluralità richiesta.
In caso di parità di suffragi, sarà preferito il più avanzato in età ; ed in caso di pari età i nomi verranno riposti nell’urna, ed il primo estrattone a sorte sarà preferito.
Art. 30. Terminata la elezione del Presidente e del segretari, si procederà immediatamente a quella de Deputati, colle stesse norme prescritte ne tre precedenti articoli.
Art. 31. Per la elezione de Deputati, ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero dei Deputati che debbono elegersi nel distretto.
Fattosene lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori, il Presidente proclamerà ad alta voce i nomi di coloro, sui quali si sarà riunita la pluralità de suffragi per assumer carattere di Deputati al Parlamento. I polizzini saranno allora bruciati alla presenza del collegio : e i segretari stenderanno processo verbale della elezione già seguita in tre spedizioni; delle quali una sarà consegnata al Deputato eletto che gli terrà luogo di mandato, l’altra sarà inviata d’officio al Ministro Segretario di Stato dell’Interno, e la terza sarà depositata nell’archivio del Comune Capoluogo del distretto.
I processi verbali saran sottoscritti dal Presidente e dai quattro segretari.
La durata delle operazioni del collegio non potrà eccedere i tre giorni.
Art. 32. Ci riserbiamo di apportar delle modificazioni a questa nostra Legge provvisoria elettorale per applicarla conveniente mente a bisogni ed alle speciali condizioni de Nostri Reali Domini.
di là dal Faro, tosto che avremo dato effetto a quanto trovasi di sposto nell’articolo 87 della Costituzione.
Art. 33. Il Nostro Ministro Segretario di Stato dell’Interno, e tutt’i Ministri Segretari di Stato, ciascuno nella parte che gli può concernere, sono incaricati della esecuzione della presente Legge.
Vogliamo e Comandiamo che questa Nostra Legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munito del Nostro gran Sigillo, e contrassegnata dal Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio del Ministri, e registrata e depositata nell’archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti Nostri Reali Domini, per mezzo delle corrispondenti Autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consilio del Ministri, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione
Napoli, 29 Febbraio 1848.


Firmato, FERDINANDO.
e Il Ministro Segretario di Stato, Il Presid. del Consiglio de’ Ministri dell’Interno Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri
Firmato – BOZZELLI. Firmato –DUCA DI SERRACAPRIOLA.

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