Legge n. 109 8 aprile 1906

Legge n. 109 Facoltà concessa ai ministri e sottosegretari di Stato di costituirsi un personale di gabinetto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio o per volontà della Nazione RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Ogni ministro ed ogni sottosegretario di Stato ha facoltà di costituirsi un Gabinetto, il cui personale non può eccedere il numero:
a) per il ministro:
un capo di Gabinetto;
due funzionari amministrativi o di ragioneria di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario;
quattro impiegati d’ordine di cui uno solo con grado di archivista;
b) per il sottosegretario di Stato:
due funzionari amministrativi o di ragioneria di cui uno solo con grado superiore a quello di segretario che fungerà da capo;
tre impiegati d’ordine di cui uno solo con grado di archivista.
Al Gabinetto della presidenza del Consiglio sono applicabili le norme della presente legge relative ai singoli ministri, compreso però nel numero complessivo degli impiegati il personale facente parte della segreteria.

Art. 2.
Nessuno può essere chiamato all’ufficio di Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato se non è impiegato di. rublo dello Stato.
Il personale addetto al gabinetto del ministro o del sottosegretario di Stato deve essere scelto fra i funzionari della rispettiva Amministrazione.
Il capo di gabinetto può essere scelto tra gli impiegati di altri ministeri, ma non fra persone estranee alla pubblica amministrazione.
Delle altre persone addette al gabinetto una soltanto può essere scelta fra impiegati di altri ministeri o anche eccezionalmente fra persone estranee alla pubblica amministrazione. In quest’ultimo caso la persona chiamata non acquista perciò titolo alcuno a nomina d’impiegato o a pensione.

Art. 3.
Le nomine alle varie cariche dei gabinetti saranno fatte mediante decreti reali, nei quali dovrà essere stabilita la cifra del compenso mensile straordinario da accordarsi ai nominati, che non potrà in niun caso eccedere la metà dell’importo dell’indennità cui tali funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840; quanto alla persona estranea alla pubblica amministrazione, che venisse chiamata a far parte dei Gabinetti, la retribuzione non potrà eccedere quella corrispondente al grado di segretario di prima classe nel medesimo Ministero, colla rispettiva indennità di missione. Nessun’altra retribuzione potrà essere concessa agli impiegati dei gabinetti né per compenso di lavori straordinari, ne per gratificazioni od altro qualsiasi titolo.

Art. 4.
I Gabinetti attendono alla corrispondenza privata, collaborano all’opera personale del ministro o del sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l’azione normale degli uffici amministrativi, né sostituirsi agli stessi.

Art. 5.
I funzionari addetti ai Gabinetti, non possono, sia durante tale incarico, sia all’atto che ne cessano, passare da un’amministrazione all’altra, ne dal ruolo al quale appartengono ad un altro ruolo dello stesso Ministero. I funzionari medesimi possono soltanto ottenere quelle promozioni o quelle nomino cui hanno titolo ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nel proprio ruolo.

Art. 6.
I funzionari che anteriormente alla promulgazione della presente legge furono addetti ai Gabinetti o che coprirono cariche consimili e che, durante tale incarico o col cessare del medesimo, vennero, con promozione, trasferiti in un ruolo diverso da quello di loro provenienza, anche se dipendente dallo stesso Ministero, non potranno ritornare nel loro ruolo di origine, se non riprendendo il grado, l’anzianità ed il posto di ruolo – che avrebbero se fossero rimasti nell’Amministrazione alla quale già appartenevano.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 8 aprile 1906.
VITTORIO EMANUELE.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *