Legge sulla milizia territoriale e comunale

Legge n. 3204 30 giugno 1876 sulla milizia territoriale e comunale

(GURI 11 luglio 1876, n. 160)

Categoria: Normative italiane

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. Milizia territoriale.

Art. 1.
La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell’esercito, fa parte integrante dell’esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.
Art. 2.
La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell’anno, e soltanto per decreto reale.
La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.
Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sott’ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.
Art. 3.
L’ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per decreto reale.
Art. 4.
Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale, a proposta del ministro della guerra, e sono scelti:
a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell’esercito;
b) Pei sottotenenti: anche fra i sott’ufficiali provenienti dall’esercito permanente e dalla milizia mobile; o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto reale.
I cittadini, di cui all’alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.
I sott’ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.
Art. 5.
I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.
Art, 6.
In caso di chiamata sotto le armi, la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari, come verrà determinato con decreto reale.
Art. 7.
Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell’Esercito permanente.
Art. 8.
Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell’esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del ministro della guerra, essere chiamati all’opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.
Art. 9.
Con decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell’interesse dei pubblici servizi.

Disposizione transitoria.
Art. 10.
In caso di guerra e sino a tutto l’anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile, a termini della legge 4 agosto 1861, n. 143.

CAPO II. Milizia comunale.

Art. 11.
Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all’esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termine della prima parte dell’articolo 16 del codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell’esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale.
Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini o per delitti contro la proprietà.
Art. 12.
Gli inscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell’esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 13.
Le chiamate di cui nell’articolo precedente, sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.
Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.
Art. 14.
Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi mili
tari; se però commettono un reato contemplato dal codice penale per l’esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi; eccetto il caso in cui il codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal codice penale comune.
Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.
Art. 15.
Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 12 e 13 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall’articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto.
Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al ministro dell’interno.
Art. 16.
L’ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.
In caso di chiamata gli verrà corrisposta l’indennità giornaliera di:
Lire otto, se ufficiale superiore;
» sei, se capitano;
» cinque, se tenente o sottotenente;
» due e centesimi 50, se sott’ufficiale;
» una e centesimi 50, se caporale o milite.
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La indennità suddetta starà a carico dei comune, o del Ministero dell’interno, o di quello della guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del sindaco, o dell’autorità politica, od a richiesta della autorità militare.
Art. 17.
Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell’esercito permanente.
Art. 18.
Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno fare domanda in qualsiasi epoca dell’anno di essere sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.
Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal ministro della guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell’esercito permanente.
Art. 19.
La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con decreto reale.
Art. 20.
I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.
Art. 21.
I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale, che i comandanti di distaccamento dell’esercito permanente.
Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da decreto reale.
Art. 22.
Il graduato della milizia comunale, cui per cause di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell’esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.
Art. 23.
Le dispense di cui all’articolo 9 si intenderanno estese al servizio della milizia comunale.
Art. 24.
Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell’articolo 10 della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dato a Torino addì 30 giugno 1876.
VITTORIO EMANUELE

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