Moto proprio del Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri

Moto proprio del Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1847

PIUS PAPA IX.
MOTU-PROPRIO
Quando coi due Moti-propri 4 e 15 ottobre prossimo passato furono da noi istituite la Consulta di Stato, e la Comune di Roma si rese necessario, affinché tutte le parti governative corrispondessero tra loro, di fissare nuova mente lo sguardo sul Consiglio dei ministri, e riformando li ordinamenti per quei moti propri divenuti superflui ed inutili, coordinarlo colle nuove instituzioni; imperciocchè essendosi colla Consulta stabilito un nuovo sistema per l’esame degli affari più gravi ed interessanti dello Stato, e colla Comune distaccati e fatti dipendenti da quell’amministrazione molti uffici, che prima stavano uniti ed annessi ai singoli ministeri, era duopo, non solo che questi fossero riordinati, ma pure che lo stesso Consiglio dei ministri meglio stabilito ricevesse anch’esso quella diversa e definitiva sistemazione, la quale rispondendo al bisogno si livellasse colle assentite e decretate variazioni.
Fu pertanto nostro intendimento, che le attribuzioni di ciascun ministro fossero innanzitutto divise, e chiaramente determinate; perché avendo ognuno di essi un’azione propria, e indipendente da altro dicastero, assumesse poi una responsabilità, la quale discendendo del pari su gl’impiegati subalterni desse al Governo quella generale guarentigia, cui debbono sottostare tutti coloro, nelle mani dei quali resta affidata l’amministrazione della cosa pubblica.
Né alla sola sistemazione dei ministri si volse la nostra attenzione, perché volemmo ancora che si determinasse l’azione collettiva del Consiglio negli affari che a lui sono affidati; onde il Governo possa presentare nell’insieme, come nelle sue parti l’applicazione di un sistema politico-razionale uniforme, e i sudditi mercé le nuove leggi ed amministrazione prosperare tranquillamente.
E perché col crescere dei bisogni, e dei rapporti sociali la direzione del Governo rendesi ogni dì più difficile, abbiamo voluto unire al Consiglio dei ministri un corpo di uditori, come già fu fatto per la Consulta di Stato, persuasi di provvedere in siffatta maniera, che gl’incarichi ed uffici di governo siano commessi ad uomini abili e sperimentati, i quali abbiano già dato prove di capacità, e di zelo.
Non poteva in fine sfuggire alla nostra viva sollecitudine la condizione troppo incerta degli impieghi, pe’ quali si spendono annualmente ingenti somme dal tesoro dello Stato, E qui abbiamo voluto, che si debba regolare con certe leggi e condizioni tutto ciò che si riferisce a questa parte così essenziale della pubblica amministrazione; che si fissino i requisiti, e i gradi di ogni impiegato; e che si pongano le basi di un completo regolamento disciplinare.
A tutto ciò abbiamo noi rivolto il pensiero col presente moto proprio, tenendo per fermo, che in corrispondenza delle indefesse nostre cure pel pubblico bene, e pel miglioramento dell’amministrazione, non cesseranno mai le popolazioni riconoscenti di corrisponderci collo spirito di concordia, di ordine, di moderazione, e di lealtà; che sono gli unici mezzi atti a produrre il frutto delle concedute instituzioni.
Implorato quindi il Divino aiuto, e sentito in proposito il parere di vari venerabili nostri fratelli cardinali della S. R. C., volendo mandare ad effetto le nostre sovrane risoluzioni, di moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue.

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAPO PRIMO Consiglio dei ministri

Art. 1. Tutte le amministrazioni dello Stato sono ripartite nei seguenti ministeri.
4. Estero
2. Interno
5. Istruzione pubblica
4. Grazia e giustizia
5. Finanze
6. Commercio, belle arti, industria, e agricoltura
7. Lavori pubblici
8. Armi
9. Polizia
Art. 2. I capi di questi ministeri compongono il consiglio dei ministri.
Art. 3. La divisione contenuta nell’art. 1 è il massimo grado cui possa giungere la ripartizione ministeriale. Essa peraltro andrà ristretta a minor numero di ministeri, unendone alcuni tra loro, quando torni opportuna occasione di farlo, e quando il farlo non re chi sconcerto all’andamento della cosa pubblica.
Art. 4. Il consiglio dei ministri è assistito da un prelato segretario, il quale ha nome e prende il titolo di segretario del consiglio dei ministri.

CAPO SECONDO Attribuzioni dei membri che compongono il consiglio dei ministri.

Art. 5. Il segretario di Stato ministro dell’estero presidente del consiglio dei ministri è sempre un cardinale di S. Chiesa, ed ha sotto di se un prelato col titolo di sostituto.
Art. 6. Similmente quando ad uno de gli altri ministeri venga preposto un cardinale ha pure dopo di se un prelato col medesimo titolo di sostituto.
Art. 7. Che se poi il ministro non è cardinale, in tal caso ha dopo di se quel funzionario, che la legge prepone a quel tal ministero.
Art. 8. Le attribuzioni dei ministri so no altre generali e comuni a tutti i ministri, altre speciali e proprie di ciascuno di essi.
Art. 9. Tra le attribuzioni generali e comuni a tutti i ministri debbono contarsi le seguenti:
4. Proporre le leggi e rediggere i regola menti relativi ai propri ministeri, sopravegliandone la esecuzione.
2. Provvedere alla nomina, promozione, e destituzione degl’impiegati presentando in consiglio di ministri quelle che sono di sua competenza.
5. Preparare in ciascun anno i preventivi e consuntivi speciali; onde rimessi al ministro delle finanze possa esso riunirli, e rediggere un solo preventivo, ed un solo consuntivo annuale di tutto lo Stato.
4. Sopraintendere all’amministrazione dei rispettivi dicasteri sotto la condizione di renderne conto ordinariamente ogni anno per mezzo dei consuntivi, e straordinariamente tutte volte che dal Sovrano, o dal consiglio dei Ministri venissero richiesti.
5. Riformare, e quando occorra rivocare gli atti delle autorità subalterne.
6. Organizzare i dicasteri da loro dipendenti, promuovendo nuovi sistemi quando più utili e più espediti, vegliando attivamente ai diversi rami delle amministrazioni, mantenendo l’ordine e la disciplina tra gl’impiegati, e chiamando infine a render conto quel di essi, cui venga data incolpazione di condursi in modo men retto.
Art. 10. Nel proporre e trattare gli affari debbono i ministri uniformarsi a quanto è disposto negli art. 23, e 25 del moto-prorprio sulla consulta di Stato; ciò è a dire, che essendo affari, i quali siano compresi nei detti articoli, non possano né risolverli da per se stessi, né portarli a discussione in consiglio dei ministri se prima non sia stata intesa la consulta di Stato, e non abbia la medesima emesso il suo voto.
Art. 11. Fra le attribuzioni generali e comuni a tutti i ministri debbe notarsi l’azione diriggente che a ciascuno di essi accorda la legge per ben condurre il proprio ministero, e quella discrezionale per tutto ciò che nelle leggi non è preveduto. Tali azioni vengono esercitate dai ministri pel mezzo
1. Di rescritti e di regolamenti ministeriali, co’ quali i ministri conducono la gestione amministrativa dei loro dicasteri.
2. D’istruzioni ed avvisi pur ministeriali, per i quali spiegano, ed applicano ciò che si esigge o da circostanza grave, o da fatto impreveduto.
5. Di contratti per mezzo dei quali, intesa, come è prescritto, la Consulta di Stato, provvedono al bisognevole o in via economica o a mezzo di asta pubblica, secondo che dai regolamenti è ordinato.
4. Di decisioni ministeriali, quando trattisi di accogliere e di rigettare ricorsi, o vero di giudicare le quistioni di contenzioso amministrativo.
Art. 12. In fine ogni ministero è responsabile per tutto ciò che riguarda direzione, andamento, ed amministrazione del suo ministero; rimanendo poi a carico di ognuno degli impiegati subalterni quella personale responsabilità, che ciascuno di essi debbe avere per la parte di esecuzione che gli spetta, o che gli venga affidata.
Art. 15. Le attribuzioni speciali e proprie di ciascun ministro sono le seguenti:

TITOLO PRIMO Del ministero dell’Estero

Art. 14. È proprio del cardinale segretario di Stato, ministro dell’estero (oltre l’ingerenza tutta sua propria sugli affari ecclesiastici, pei quali corrisponde direttamente col sommo Pontefice) di stabilire e mantenere relazioni colle altre potenze, ed al bisogno difendere presso di esse tanto la dignità ed integrità dei domini e territorio della santa Sede, quanto i diritti e le reclamazioni dei sudditi pontifici.
Art. 15. Dipendono quindi da tal ministero i nunzi, internunzi, incaricati di affari, ed altri agenti diplomatici, e consolari, che si mandano, o che risiedono all’estero.
Art. 16. Spetta inoltre al ministro del l’estero
1. La corrispondenza coi rappresentanti ed incaricati delle altre corti.
2. La conchiusione, ratifica, ed esecuzione dei trattati, concordati, e convenzioni di alleanza e di commercio.
3. La demarcazione dei confini dello Stato pontificio.
4. La protezione dei sudditi pontifici che vanno, o che dimorino all’estero; appoggiando i loro giusti reclami, e vegliando a che siano mantenuti loro quei diritti, e che si gli usino quei riguardi, che in reciprocanza godono gli esteri nei domini della S. Sede.
5. La legalizzazione dei documenti da spedirsi fuori di Stato.
6. Il rilascio dei passaporti all’estero, d’intelligenza col ministro di polizia.
7. L’ammissione degli esteri a stabilirsi nei domini pontifici, e le diverse naturalizzazioni.
Art. 17. Sopraintende in fine alla guardia civica di tutto lo Stato, salvi i rapporti municipali.

TITOLO SECONDO Ministero dell’interno

Art. 18. Il ministro dell’interno, cui sono riunite le attribuzioni che ora si esercitano dalla congregazione del buon governo, sopraintende alla interna amministrazione governativa dello Stato, ed a quelle delle provincie, e delle comuni.
Art. 19. Dipendono per ciò da tale ministero
1. I presidi delle provincie coi loro dicasteri.
2. I governatori coi propri offici.
5. I consigli provinciali.
4. Le magistrature, e consigli comunali.
5. Gli archivi, e notari.
6. Gli ospizi, ospedali, reclusori di mendicità, ed instituti di beneficenza, che siano però d’instituzione laicale, e che vadano salvi i diritti degli Ordinari.
7. L’annona, e grascia.
8. I boschi, e foreste.
9. La sanità sì interna, che nei porti daziari.
Art. 20. Ha inoltre la suprema direzione del giornale officiale di Roma.
Art. 21. E da lui dipendente la censura degli altri giornali, e della stampa periodica, a forma delle leggi emanate in proposito.
Art. 22. Ritiene infine la superiore direzione, disciplina, ed amministrazione delle carceri, luoghi di pena, case di correzione, e di condanna dello Stato; eccetto ciò che perle carceri della capitale viene in seguito disposto all’art. 54.

TITOLO TERZO Ministero dell’istruzione pubblica

Art. 25. Al ministro dell’istruzione pubblica appartiene tutto ciò che si riferisce ad insegnamento pubblico, salvi i diritti dell’autorità ecclesiastica, ed a forma di quanto è prescritto nella bolla: Quod divina sapientia.
Art. 24. Dipendono quindi dal mede simo
1. Le università.
2. I collegi.
5. Le scuole.
4. Le biblioteche.
5. Le accademie ed instituzioni scientifiche, e letterarie.
6. In genere tutti gli stabilimenti dedicati o inservienti ad istruzione pubblica sì scientifica, che industriale.

TITOLO QUARTO Ministero di grazia e giustizia

Art. 25. Il ministro di grazia e giusti.
zia sopraintende all’amministrazione della giustizia civile e criminale dello Stato.
Art. 26. Sono perciò da lui dipendenti tutti i tribunali e giudici civili e criminali, i governatori per la parte giudiziale, le rispettive curie, cancellerie, ed officiali ministeriali coi relativi offici.
Art. 27. Ad esso spettano inoltre
1. Le dimande in grazia dirette al Sovrano per condonazione, diminuzione, o commutazione di pena.
2. Le inchieste di estradizione dei rei; rivolgendosi però al mezzo del ministero dell’estero.
3. Le dimande di abilitazione.

TITOLO QUINTO Ministero delle finanze

Art. 28. E officio del ministro delle finanze amministrare le proprietà, e le rendite dello Stato.
Art. 29. Appartengono dunque a tale ministero.
1. Le fabbriche, i fondi, e le proprietà camerali.
2. Le miniere e cave dello Stato.
5. Gli stabilimenti della Camera.
Art. 50. Dipendono da lui
1. La depositeria camerale.
2. Il sagro monte di pietà di Roma per quella parte che non verrà affidata alla comune di Roma a senso dell’art. 65 del moto proprio d’instituzione della detta comune.
3. Le zecche pontificie, e il bollo degli ori e degli argenti.
Art. 51. Sopraintende inoltre ai seguenti offici
1. Bollo, registro, ed ipoteche.
2. Censo, dopo che sarà finita la revisione dei catasti.
5. Debito pubblico, e cassa di ammortizzazione.
4. Dogane, e dazi diretti e indiretti.
5. Lotti.
6. Poste.
7. In genere ogni intrapresa da cui tragga un prodotto il tesoro.
Art. 52. Tutela le banche, ed ogni altro stabilimento, che riguardi il credito pubblico.
Art. 33. Redigge, e propone le tariffe daziali e doganali.
Art. 54. Riunisce dagli altri ministri gli elementi speciali o sia i singoli preventivi, e consuntivi, onde formare un’annuale generale preventivo ed un annuale generale consuntivo di tutto lo Stato.
Art. 55. Presiede all’erario pubblico diriggendo le operazioni al medesimo relative.
Art. 56. Cura che le rendite dello Stato si versino nelle pubbliche casse.
Art. 57. Pone a disposizione di ciascun ministero i fondi occorrenti a sostenere le spese approvate nei preventivi ; e ciò nel modo, e nei termini che verranno stabiliti con apposito regolamento sulla controlleria.
Art. 38. Dirigge il movimento dei fondi nelle diverse casse secondo il bisogno dello Stato.
Art. 59. Dipendono dal medesimo
4. Gli offici dei notari di Camera.
2. La truppa doganale.

TITOLO SESTO Commercio, belle arti, industria ed agricoltura

Art. 40. Appartiene a questo ministero tutto ciò che riguarda il favore e l’incremento del commercio, della industria, e della agricoltura: non che la conservazione del monumenti di antichità, e le belle arti.
Art. 41. Sono perciò di sua pertinenza
1. Le camere di commercio.
2. Gl’instituti commerciali.
3. Le borse, sensali, ed agenti di cambio.
4. La navigazione nell’interno, ed all’estero.
5. La marina mercantile.
6. I capitani dei porti.
7. I brevetti d’invenzioni.
8. Le disposizioni generali su i pesi e misure.
9. Le manifatture.
10. Gl’instituti agricoli.
11. Le concessioni dei mercati e fiere.
Art. 42. Inoltre sopraintende
4. Agl’instituti di belle arti.
2. Alle antichità, e monumenti pubblici.

TITOLO SETTIMO Ministero dei lavori pubblici.

Art. 45. Tutti i lavori pubblici dello Stato dipendono dal ministero dei lavori pubblici, e sono eseguiti con suo ordine.
Art. 44. Appartengono perciò a tale ministero 1. Le strade nazionali.
2. I lavori idraulici provinciali.
5. I porti.
4. I ponti e condotti non provinciali, né municipali.
5. Il Tevere e sue ripe.
6. La bonificazione pontina.
Art. 45. A questo ministero sono uniti
1. Il consiglio d’arte.
2. Il corpo degl’ingegneri civili.

TITOLO OTTAVO Ministero delle armi.

Art. 46. Al ministero delle armi spetta la organizzazione, amministrazione, disciplina, e mantenimento dell’armata pontificia.
Art. 47. Sono quindi dipendenti da tale ministero
1. Tutti i corpi di linea, del genio, e dell’artiglieria.
2. L’armeria.
5. Le polveriere.
4. Le fortezze militari, compresa quella di castel s. Angelo in Roma.
5. Le scuole, ed instituti militari.
6. Le caserme.
7. Gli ospedali militari.
8. I lavori di difesa militare.

TITOLO NONO Ministero di polizia.

Art. 48. Il ministero di polizia dee prevenire i delitti, e reprimerli.
Art. 49. Per prevenire i delitti dipende da tale ministro tutto ciò che riguarda
1. La polizia generale, la tranquillità e sicurezza interna dello Stato.
2. La statistica delle popolazioni.
5. La repressione del vagabondaggio.
4. La sorveglianza dei condannati liberati dal carcere, e delle persone non munite di regolari ricapiti.
Art. 50. Per reprimerli1. L’arresto dei delinquenti da consegnarsi immediatamente ai tribunali crimimali.
2. Le misure che siano atte a ricondurre la quiete, la tranquillità, e l’ordine nei luoghi ove venga turbato.
Art. 51. Sono sotto l’immediata dipendenza di lui
1. Le presidenze regionarie.
2. Le direzioni, segreterie, ed altri offici politici di tutto lo Stato.
5. I corpi militari politici, e gli agenti di sicurezza pubblica.
Art. 52. Rilascia i passaporti all’interno, e le carte di sicurezza.
Art. 55. Ha inoltre la suprema vigilanza su i teatri, spettacoli, e feste pubbliche.
Art. 54. Esercita in fine la superiore direzione disciplinare delle carceri della ca pitale.

CAPO TERZO Attribuzioni del consiglio dei ministri.

Art. 55. Appartiene al consiglio dei ministri il diritto di sorveglianza sopra ciascun ministero, e la discussione degli affari più gravi dello Stato.
Art. 56. Gli affari più gravi dello Stato non possono essere portati all’approvazione sovrana se prima non siano discussi e deliberati in consiglio del ministri.
Art. 57. Debbono dunque i ministri portare in consiglio
1. Tutti gli affari nei quali sia stata interpellata ed abbia emesso il suo voto la consulta di Stato tanto in seduta generale, quanto nelle singole sezioni, a forma degli art. 25 e 25 del moto-proprio sulla instituzione di detta Consulta.
2. Quelli che involvono, o che determinano una massima governativa.
5. Le misure di polizia generale.
4. I conflitti di attribuzioni fra diversi ministeri.
5. I reclami dalle risoluzioni emanate da ciascun ministro negli affari non contenziosi.
6. Le nomine di alcuni tra i principali impiegati, e funzionari pubblici secondo che viene determinato nel susseguente articolo 59.
7. Gli affari, che il Sovrano o diretta mente, o per mezzo di rescritto del cardinale presidente rimetterà all’esame e deliberazione del consiglio.
Art. 58. Oltre a ciò, è in facoltà di ciascun ministro d’interpellare il consiglio in altri affari speciali e propri del suo ministero, sebbene non noverati fra quelli detti di sopra.
Art. 59. Le nomine di quei tra i principali funzionari ed impiegati che debbono proporsi e deliberarsi in consiglio sono le se guenti
1. Per l’estero I consoli generali.
2. Per l’interno
I governatori
I consiglieri governativi.
3. Istruzione pubblica
l rettori delle università nelle provincie.
4. Grazia e giustizia
I presidenti, e giudici dei tribunali
Gli assessori legali e i giusdicenti nelle legazioni.
5. Finanze I sopraintendenti, direttori, ed amministratori generali delle aziende fiscali
I segretari e capi di contabilità.
6. Commercio, belle arti, industria, ed agricoltura
Il commissario delle antichità
Il segretario generale e capo contabile.
7. Lavori pubblici
Il presidente e membri del consiglio d’arte
Gl’ingegneri in capo delle provincie
Il segretario generale, e capo contabile.
8. Armi
L’uditor generale
Il direttor generale della sanità militare
Il direttore dell’armeria I comandanti dei corpi, delle piazze, e delle fortezze
Gli ufficiali di stato maggiore dal grado di maggiore fino al grado di colonnello inclusivamente
Il segretario generale della presidenza, e gl’ispettori economici di prima classe.
9. Polizia
L’assessore generale di polizia
I presidenti regionari
I direttori di polizia
I comandanti dei corpi politici. Gli ufficiali di stato maggiore fino al grado di colonnello inclusive.
Art. 60. Le nomine dei cardinali, dei nunzi, degli altri diplomatici, e dei prelati, come pure quelle dei funzionari ed impiegati che siano in rango al di sopra di quelle noverate nell’antecedente articolo sono riservate direttamente al Sovrano, e vanno spedite per organo del cardinale segretario di Stato.
Art. 61. Quelle che si portano in consiglio, a forma dell’art. 59, ricevuta che abbiano la sovrana sanzione, si spediscono dal rispettivo ministro che le ha proposte; il quale debbe citare nel biglietto di nomina il giorno di udienza in cui furono approvate.
Art. 62. Le altre nomine degl’impiegati inferiori, che non si propongono in consiglio saranno fatte e spedite dal rispettivo ministro.
Art. 65. Da queste ultime nomine si dà ricorso in consiglio dei ministri.
Art. 64. Il quale nel caso di ricorso debbe prima esaminare se il medesimo è fondato, o sia se veramente consti in genere del diritto qui sito di chi ricorre; e poi in altra seduta deliberare in specie sulla nomina.

CAPO QUARTO Presidenza, e deliberazioni del consiglio dei ministri.

Art. 65. Le sedute del consiglio dei ministri, quando non abbia l’onore di essere convocato avanti il Sovrano, sono presiedute dal cardinale segretario di Stato presidente del consiglio, e in di lui vece od assenza da quello tra i ministri presenti che precede gli altri in dignità.
Art. 66. Alle sedute ordinarie del consiglio intervengono solamente i ministri.
Art. 67. Alle straordinarie prendono parte oltre i ministri ancora quei soggetti che piacesse al Sovrano di farvi intervenire.
Art. 68. Le sedute ordinarie hanno luogo regolarmente una volta per settimana;
e quelle straordinarie allorché o il bisogno lo richiegga, o piaccia al Sovrano di convocare il consiglio.
Art. 69. Il presidente dirigge la discussione; e dopo che un ministro ha fatto la relazione di un dato affare, posa e determina la quistione, o quistioni a risolversi.
Art. 70. La maggioranza dei voti fa nascere la deliberazione. In caso di parità quello del presidente è preponderante.
Art. 71. Il segretario del consiglio dei ministri assiste alle sedute, e redigge il pro cesso verbale.
Art. 72. Il processo verbale contiene il nome dei ministri che furono presenti, il no vero degli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi in consiglio, i termini precisi della deliberazione; esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.
Art. 73. Copia del processo verbale è umiliata al Sovrano dal segretario del consiglio; il quale fa pure relazione di quegli affari che direttamente siano stati rimessi al consiglio dei ministri.
Art. 74. La relazione poi degli affari propri di ciascun ministero appartiene ai singoli ministri, i quali oltre la deliberazione del consiglio debbono umiliare ancora al Sovrano la precedente deliberazione coi rispettivi processi verbali della consulta di Stato, se si tratti di affari in cui abbia avuto luogo il suo voto; modificando, per ciò che riguarda la persona cui spetta di fare tale relazione, quanto contiensi nell’Art. 44 del moto-proprio sulla consulta di Stato.
Art. 75. Le discussioni e le deliberazioni del consiglio dei ministri sono segrete;
e per divenire definitive è d’uopo che vi acceda la Sovrana sanzione.
Art. 76. Il Sovrano, allorché si tratti di affari di gravissimo interesse, si riserva prima di emettere la sua sanzione d’interpellare l’intero sagro collegio dei cardinali riuniti a senso del sopracitato art. 44 del motu proprio sulla consulta di Stato.
Art. 77. Quando sulla deliberazione del consiglio sia nata la risoluzione Sovrana ogni ministro la partecipa, qualunque essa sia, al segretario del consiglio perché possa renderne inteso il consiglio nella prima sessione.
Art. 78. Dopo la decisione Sovrana non può alcun affare sotto verun caso, e per qual si voglia motivo riproporsi in consiglio, meno che il Sovrano non lo permetta con suo speciale rescritto diretto al cardinale presidente.

CAPO QUINTO Uditori al consiglio dei ministri.

Art. 79. Al consiglio dei ministri è attaccato un corpo di uditori i quali prendono il nome di uditori al consiglio dei ministri.
Art. 80. Gli uditori al consiglio dei ministri sono ventiquattro, dodici dei quali debbono essere ecclesiastici, e dodici secolari.
Art. 81. Fra gli ecclesiastici saranno prescelti i prelati di grazia e giustizia, e i membri dell’accademia ecclesiastica.
Art. 82. Per aspirare alla nomina di uditore al consiglio dei ministri fa d’uopo avere l’età di 25 anni compiti; dimostrare la possibilità di mantenersi in Roma durante gli anni dell’uditorato; e andar fregiato della laurea ottenuta nelle legali facoltà in una delle università dello Stato.
Art. 85. La nomina degli uditori al consiglio dei ministri è riservata al Sovrano, al quale debbe esser proposta dallo stesso consiglio, cui vanno rimessi i rispettivi requisiti dai concorrenti.
Art. 84. Gli uditori andranno ripartiti nei singoli ministeri e nella segreteria del consiglio a giudizio del cardinale presidente.
Art. 85. Nell’atto della loro ammissione gli uditori presentano il giuramento per l’osservanza del segreto.
Art. 86. Essi si prestano gratuitamente.
Art. 87. Scorsi quattro anni di mai non interrotto servigio, e di lodevole e laboriosa e specchiata condotta, gli uditori al consiglio dei ministri hanno diritto di ottare ad un’impiego o officio che sia confacente alla loro età, sperienza, ed abilità che sia vacante, e andar preferiti a qualunque altro nuovo concorrente, Art. 88. Gli uditori ecclesiastici saranno altresì presi in particolar considerazione nelle promozioni a cariche prelatizie.

CAPO SESTO Disposizioni generali.

Art. 89. I soli ministri seguitano a godere regolarmente dell’onore dell’udienza Sovrana, la quale cessa per tutti gli altri capi di dicasteri subalterni, ed annessi ai ministeri.
Art. 90. L’udienza è ordinariamente una volta per settimana a ciascun ministro;
eccettuati quei ministri per i quali il Sovrano disponga diversamente.
Art. 91. Ogni ministro entro il prossimo mese di marzo presenterà in consiglio di ministri un progetto di regolamento interno col quale si proponga di condurre il suo ministero, per tutto ciò che riguarda la retta gestione, e sollecito disbrigo degli affari.
Art. 92. Il consiglio ricevuti che abbia questi progetti nominerà nel suo seno una commissione cui verrà dato di esaminarli, per formarne poi un solo generale, il quale, discusso in consiglio, ed approvato dal Sovrano, anderà stampato e servirà di norma e di regola a tutti i ministri indistintamente.
Art. 93. Così pure entro il termine stesso andrà portato prima in consulta di Stato, e quindi in consiglio di ministri un altro progetto di regolamento, che determini le condizioni colle quali debbono quind’innanzi andar regolate le nomine, e gli onorari degl’impiegati; non che le loro promozioni, i premj, le sospensioni, e le destituzioni.
Art. 94. Questo secondo progetto di regolamento dovrà poggiare segnatamente sulle seguenti basi
1. Che siano determinati gli estremi necessari a divenire impiegato.
2. Che sia pur fissata la disciplina, la censura, i premi, e le pene dei medesimi.
5. Che niuno possa coprire diversi impieghi governativi, ed avendoli sia astretto all’azione.
4. Che gl’impiegati non possano essere destituiti se prima non siano chiamati a render conto della loro condotta.
5. Che i quiescenti vadano tutti richiamati a servigio se atti, se non atti giubilati a norma di legge.
6. Che niuno possa essere promosso a grado superiore se non si riconosca fornito dei requisiti necessari al disimpegno del grado re stato vacante, come pure che non accadano promozioni a salti.
Art. 95. Finalmente ogni ministro passerà al ministero dell’interno copia di tutte le leggi, regolamenti, ed ordinanze di mano in mano che saranno emanate, onde per cura di questo possa pubblicarsi annualmente la raccolta delle leggi.

CAPO SETTIMO Disposizioni transitorie.

Art. 96. Il presente regolamento sarà posto ad esecuzione col giorno 1 gennaio 1848.
Art. 97. A senso dell’art. 18. le attribuzioni della congregazione del buon Governo cessano colla stessa epoca, e passano nel ministero dell’interno.
Art. 98. Fino a che non siano formati ed approvati i nuovi regolamenti prescritti col presente moto proprio, restano in vigore per tutto ciò cui non è stato specialmente qui provveduto quelli attualmente esistenti.
Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente Nostro moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della Nostra volontà;
che mai per qualunque titolo ancorché di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi ad viam juris, neppure per aperitionem oris, che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle : tale essendo la Nostra volontà, non ostante il Nostro motu proprio 12 giugno del corrente anno, a cui intieramente ed espressamente quì deroghiamo ; e non ostanti ancora la bolla di Pio IV de registrandis, la regola della Nostra cancelleria de jure quesito non tollendo, ed altre leggi e consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali pure, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente moto proprio, ampiamente, generalmente ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.


Dato dal Nostro palazzo apostolico al Quirinale il ventinove dicembre 1847, anno secondo del Nostro pontificato.
PIVS PP. IX.

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