Moto-proprio di papa Pio IX sul consiglio del ministri

Moto-proprio di papa Pio IX concernente l’istituzione di un consiglio del ministri, 12 giugno 1847

Categoria: Domini Pontifici

PIUS PAPA IX.
MOTU-PROPRIO
Come è nostro principale desiderio il conoscere con una sicura speditezza quello che di giorno in giorno richiegga l’utilità e il bene de’ popoli la cui felicità è al nostro sacerdotale imperio raccomandata; così dobbiamo trovar modo che la moltiplice varietà degli affari, e le cresciute relazioni fra i rami diversi della pubblica amministrazione, non facciano inutile e dannoso ingombro. E poiché i modi variano secondo la qualità de’ tempi e delle cose, onde si fa opportuno o necessario quel che poté per addietro non essere necessario né utile; abbiamo giudicato che a conseguire questo fine, ottimo sarà l’adunare in un consiglio i capi delle amministrazioni principali dello Stato, e in quello far proporre ed esaminare in comune i più gravi almeno tra gli affari che soglionsi portare per la suprema sanzione al la nostra udienza. Che se diciamo i più gravi solamente, certo non è che nel nostro cuore ponghiamo differenza fra i sospiri del più umi le contadino, e le più alte ragioni dello Stato: ma nell’accettare la legge che impone agli uomini la brevità del giorno, stimeremo sempre la gravità degli affari dalla qualità piuttosto delle cose che delle persone.
Questa occasione abbiamo poi trovata opportunamente per distribuire in più congrue sedi alcune parti della pubblica amministrazione, le quali, riunite convenientemente un tempo per altri legami, nelle mutazioni che poscia di mano in mano avvennero erano rimaste o per abitudine piuttosto che per sufficiente ragione congiunte , o con danno dell’unità separate. La qual cosa introdotta per meglio ordinare le operazioni di questo consiglio, ci confidiamo che non mediocremente gioverà a rendere più ordinato e più semplice anche l’andamento di ciascuna amministrazione.
Sicché udito per nostro consiglio il parere di alcuni venerabili nostri fratelli cardinali della S. R. C., di nostro moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema nostra potestà, ordiniamo e decretiamo quanto siegue.

CAPO I. Consiglio dei ministri.

§. I.
E’ istituito un consiglio di ministri composto, 1.° del cardinal segretario di Stato, 2.° del cardinal camerlengo, 3.° del cardinal prefetto delle acque e strade, 4.° di monsignor uditore della camera, 5.° di monsignor governatore di Roma, 6. di monsignor tesoriere generale, 7.° di monsignor presidente delle armi.
§. II.
Il cardinal segretario di Stato è il presi dente del consiglio: le sessioni si terranno innanzi di lui, quando non siano presiedute dal Sovrano.
§. III.
Il cardinal nel consiglio camerlengo da monsignor potrà essere uditore rappresentato del camerlengato; il cardinal prefetto delle acque e strade potrà essere rappresentato da monsignor presidente: tali rappresentanti da ranno il loro voto nelle sole materie dei rispettivi ministeri.
§. IV.
Saranno chiamati alle sessioni del consiglio anche i capi dei dicasteri non contemplati dal §. I, allorché il loro intervento si riconosca necessario: se il capo del dicastero che interviene è un cardinale, darà il suo voto in tutti gli affari come gli altri membri del consiglio.
§. V.
Interverranno alle sessioni i due sostituti della segreteria di Stato: essi non avranno voto allorché il cardinal segretario sarà presente al consiglio.
§. VI.
Il consiglio sarà assistito da un segreta rie prelato senza voto.

CAPO II. Attribuzioni dei ministri.

§. VII.
Sono e rimangono riunite nel ministero del cardinal segretario di Stato tutte le attribuzioni e prerogative già assegnate a ciascuna delle due segreterie, l’una di Stato, l’altra per affari di Stato interni, dal Sovrano chirografo del 20 febbraio 1855 e dalle posteriori disposizioni, a riserva di quelle che dal presente moto-proprio vengono conferite al nuovo mi mistero per gli affari di giustizia.
§. VIII.
La segreteria di Stato è il centro di tutti gli affari che si trattano dai diversi ministri:
è l’organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ordini emanati dal Sovrano, non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami che s’interpongono contro gli atti o le decisioni dei singoli dicasteri, §. IX.
Il cardinale camerlengo, oltre la prefettura del tribunale della piena Camera, conserva le altre sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti, e specialmente quelle che riguardano il commercio, l’industria, l’agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello Stato: queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero.
Le nomine dei consoli nei paesi esteri sa ranno d’ora innanzi proposte al Sovrano e spedite dalla segreteria di Stato.
§. X.
Il cardinal prefetto delle acque e strade prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pubblici coerentemente al moto proprio del 23 ottobre 1817, al regolamento dell’8 giugno 1855
ed alle disposizioni e dichiarazioni successive.
I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la città di Roma, fanno parte delle attribuzioni di questo ministero.
Quanto ai porti e canali non è derogato alla ordinanza del 10 giugno 1855 ed alle al tre disposizioni che ne attribuiscono la polizia alla congregazione sanitaria.
§. XI.
È affidato a monsignor uditore della Camera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avrà le stesse attribuzioni che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virtù del chirografo 20 febbraio 1855 e dell’editto 17 dicembre 1854, e che attualmente sono esercitate dalla segreteria di Stato. Da questo ministero dipenderà la direzione e la compilazione delle statistiche giudiziarie; gli elementi per la parte criminale gli saranno comunicati dalla sacra Consulta.
La sacra Rota e tutti i tribunali che hanno per capo un cardinale, proseguiranno a corrispondere con la segreteria di Stato.
§. XII, Monsignor governatore di Roma, oltre il governo della capitale, conserva la direzione generale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 25 ottobre 1816, del chirografo 20 febbraio 1855, e delle posteriori disposizioni: prosegue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politi che e delle correzionali di Roma; e conserva, pure il comando superiore delle armi politi che e dei vigili in rappresentanza del cardi mal segretario di Stato.
§. XIII.
Monsignor tesoriere generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico era rio con le attuali attribuzioni a forma dell’apposito regolamento del 29 dicembre 1852, e delle altre leggi posteriormente emanate.
La direzione, la disciplina e la gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e di case di condanna, saranno affidate a monsignor segretario della sacra Consulta sotto la dipendenza del cardinal segretario di Stato nella sua qualità di ministro dell’interno.
La direzione, la custodia e l’amministrazione dell’armeria pontificia passeranno alla presidenza delle armi.
In virtù del disposto nel §. X. Monsignor tesoriere viene esonerato dalla pro-presidenza delle ripe: la navigazione sul Tevere cesserà di appartenere al suo ministero.
Il governo di Porto e Fiumicino tornerà sotto la giurisdizione di monsignor presidente della Comarca di Roma.
La direzione generale del debito pubblico dipenderà dal tesorierato; gli affari ad essa appartenenti saranno riferiti in consiglio da monsignor tesoriere.
§. XIV.
Monsignor uditore della Camera e monsignor governatore di Roma cesseranno dalle funzioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, comunque esercibili da altri, in loro nome e vece. Monsignor tesoriere generale cesserà egualmente dall’esercizio della presidenza della congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, e del tribunale criminale della Camera.
§. XV.
Monsignor presidente delle armi continuerà ad esercitare le attuali sue attribuzioni unitamente al consiglio militare, osservando il regolamento organico del 16 dicembre 1844.
Avrà inoltre la direzione, la custodia e l’amministrazione dell’armeria pontificia come al §. XII.
§. XVI.
Compete a ciascun dei ministri il diritto di censura e disciplina sui funzionarii ed impiegati da loro dipendenti.

CAPO III. Affari da trattarsi nel consiglio.

§. XVII.
Gli affari da trattarsi e decidersi nel consiglio sono
1.º i conflitti di attribuzioni fra i di versi dicasteri;
2.º i reclami dalle decisioni di ciascun dicastero interposti dalle parti interessate alla segreteria di Stato;
5.º le riforme, quando abbiano luogo, del compartimento territoriale;
4.º le nuove leggi, i regolamenti generali, le istruzioni di massima, le interpretazioni o dichiarazioni delle leggi o dei regolamenti in vigore;
5.º tuttociò che riguarda il sistema economico, la finanza, e l’interesse generale dello Stato, non che l’interesse di una o più provincie;
6.º le nomine di taluni funzionarii ed impiegati pubblici da indicarsi nei §§. seguenti;
7.º tutti gli affari che il Sovrano rimetterà all’esame e decisione del consiglio, §. XVIII, E in facoltà di ciascun ministro d’interpellare il consiglio anche per altri affari fuori di quelli enumerati superiormente, purché ne sia prevenuto il cardinal segretario di Stato, §. XIX, Il cardinal Segretario di Stato proporrà al consiglio le nomine dei principali funzionarii non prelati dei tribunali di Roma indicati nel §. XI; dei governatori; dei segretari generali delle legazioni o delegazioni; degl’ispettori e del capo contabile dell’amministrazione delle carceri, luoghi e case di condanna; degli officiali ed impiegati primarii della congregazione di sanità, del segretario capo d’officio dell’annona e grascia, del segretario della presidenza degli archivi, e del segretario della presidenza del censo, e dei direttori delle zecche.
§. XX.
Le nomine sovrane dei prelati a qualunque carica o impiego saranno spedite dalla se greteria di Stato indipendentemente dal consiglio dei ministri.
Si ritengono come nomine prelatizie quelle dell’avvocato dei poveri, dell’avvocato gene rale del fisco, del procuratore fiscale generale, e del commissario della Camera apostolica, e quelle pure degli avvocati concistoriali.
§. XXI.
Il cardinale camerlengo proporrà le no mine del segretario generale del camerlengato, del commissario delle antichità, dei membri e del segretario della commissione consultiva delle belle arti, del direttore e ispettore del bollo degli ori e degli argenti; e dei principali funzionarii e impiegati di ciascun ramo del suo ministero.
§. XXII.
Il cardinal prefetto delle acque e strade proporrà le nomine dei consiglieri, del fiscale, del sotto-segretario generale e del capo conta bile della prefettura, dei membri del consiglio d’arte, e di tutti gl’individui componenti il corpo degl’ingegneri di governo, dei maestri di strade, e dell’ispettore della illuminazione di Roma.
§. XXIII, Monsignor uditore della Camera proporrà le nomine dei presidenti e dei giudici dei tribunali civili e criminali, dei presidenti e giudici dei tribunali di commercio nelle provincie, degli assessori legali o giusdicenti, dei fiscali, dei giudici processanti, dei difensori dei rei, dei cancellieri, di due primarii impiegati nel suo ministero e del direttore delle statisti che giudiziarie.
§. XXIV.
Monsignor governatore di Roma proporrà le nomine dei presidenti, vice-presidenti e segretarii di polizia nei rioni di Roma, dell’assessore generale, dei direttori e segretarii nelle provincie, dei capi-sezione nel suo ministero, dei comandanti ed ufficiali superiori delle armi politiche e dei vigili, e dei capitani dell’uno e dell’altro corpo.
§. XXV.
Monsignor tesoriere generale proporrà le nomine del computista generale della Camera, dell’ispettore del controllo, del segretario generale del tesorierato, dei sostituti commissarii, dei sopraintendenti, direttori, segretarii e computisti delle diverse amministrazioni fiscali; dell’ispettore generale della depositeria del la Camera apostolica; degli ispettori del bollo, registro ed ipoteche, dei conservatori ipoteca rii; dei governatori e regolatori delle dogane;
dei capi sezione negli uffizi da esso dipendenti;
degli officiali superiori e dei capitani delle guardie di finanza.
§. XXVI.
Monsignor presidente delle armi proporrà le nomine dei membri del consiglio, del segretario generale, degl’ispettori e sotto ispettori, dell’uditor generale e degli uditori divisionarii, del capo dell’ufficio di verificazione, e del primo verificatore; le nomine del direttore dell’armeria, del direttore generale, dell’ispettore e sotto-ispettore della sanità militare, dei generali, e di tutti gli altri officiali superiori fino al maggiore inclusivamente; e le desti nazioni dei comandanti dei corpi e dei forti.
§. XXVII.
Le nomine dei funzionarii superiori de liberate in consiglio, tostochè siano approvate dal Sovrano, saranno spedite dal ministero della segreteria di Stato, come si è praticato sinora; e le altre nomine continueranno a spedirsi dai ministri rispettivi.
§. XXVIII.
Ogni ministro presenterà al consiglio il preventivo del proprio ministero: il consiglio prima di deliberarne lo farà comunicare alla congregazione di revisione, che lo ritornerà co’ suoi rilievi.
Il tesoriere generale porrà a disposizione di ciascun ministro i fondi necessarii.

CAPO IV. Sessioni e deliberazioni del consiglio.

§. XXIX.
Le sessioni ordinarie del consiglio si terranno una volta in ogni settimana: si terranno sessioni straordinarie quando il bisogno lo esiga, con invito del cardinale presidente, ovvero con ordine Sovrano.
§. XXX.
Le deliberazioni del consiglio saranno meramente consultive finché il Sovrano non le abbia approvate, §. XXXI, Il segretario del consiglio terrà registro delle singole deliberazioni: stenderà processo verbale di ciascuna sessione, contenente i motivi di quanto venne deliberato: questo pro cesso verbale sarà presentato al Sovrano.
§. XXXII.
Allorché le deliberazioni siano approvate dal Sovrano, il segretario le parteciperà per iscritto ai singoli membri del consiglio: se il Sovrano ricusa o differisce di approvarle, il segretario ne darà verbale notizia nella prima sessione.
§. XXXIII.
Gli affari decisi con l’approvazione sovra ma non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in consiglio, a meno che il Sovrano medesimo non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto remissivo al cardinal segretario di Stato.

CAPO V. Disposizioni generali.

§. XXXIV.
Se il cardinal segretario di Stato non interviene al consiglio, la presidenza sarà esercitata momentaneamente dal membro più degno fra i presenti.
§. XXXV.
Ciascun ministro prima di proporre le nomine al consiglio, farà le indagini più scrupolose sulla probità e capacità delle persone, e sulle altre circostanze che possano renderle degne della fiducia del governo e del pubblico.
Proporrà inoltre al consiglio un regolamento per la organizzazione interna del proprio ministero, designando quel numero d’impiegati che reputerà necessario al servizio.
§. XXXVI
Sulla proposta del cardinal segretario di Stato il consiglio emanerà un regolamento che contenga le norme per le ammissioni e pro mozioni dei funzionarii ed impiegati, per la loro disciplina, e per le pene corrispondenti alle loro mancanze.
§. XXXVII.
Gli affari che pel disposto nel precedente cap. IV. non debbono trattarsi e decidersi nel consiglio, saranno riferiti direttamente al Sovrano dal ministro rispettivo.
§. XXXVIII
I ministri conservano il privilegio della udienza sovrana: lo conservano pure i capi dei dicasteri non contemplati in questo moto proprio, qualora ne godano attualmente.
§. XXXIX.
Ogni ministro farà rapporto speciale al Sovrano degli affari dipendenti dal suo mini stero, proposti e deliberati nel consiglio; quindi parteciperà le risoluzioni sovrane al segretario per l’effetto indicato nel §. XXXII.
§. XL.
Tutti i ministri e tutti i capi di dicastero che godono il privilegio della udienza sovrana, dovranno riferire al cardinal segretario di Stato le decisioni e gli ordini del Sovrano, ed osservare verso il suo ministero le stesse relazioni e la stessa dipendenza che hanno osservate sinora.
§. XLI.
Sarà provveduto con particolari disposizioni alla presidenza del tribunale del governo di Roma, alla presidenza del tribunale dell’A. C., all’esercizio della giurisdizione ecclesiastica nel medesimo tribunale, alla presidenza della congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, ed alla presidenza del tribunale criminale della Camera apostolica.
§. XLII.
Col disposto nel cap. II nulla è innovato sulle attribuzioni competenti alla congregazione speciale sanitaria in virtù dell’editto 20
luglio 1834, e delle ordinanze successive della segreteria per gli affari di Stato interni.
§. XLIII.
Il presente moto proprio avrà effetto in cominciando dal giorno primo di luglio prossimo0.
Volendo e decretando che al presente Nostro moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorché di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi ad viam juris neppure per aperitionem oris; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità
benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contra rio, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tutto ciò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle : tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV de registrandis, la regola della Nostra cancelleria de jure quaesito non tollendo, e non ostanti altre leggi e consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente moto proprio, ampiamente e generalmente ed in ogni più valida forma e maniera de roghiamo.


Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il 12 giugno 1847, anno primo del nostro pontificato.
PIUS PP. IX.

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