Norma piemontese del 1847 su comuni e provincie

REGIO EDITTO PER L’AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

In data del 27 novembre 1847.
CARLO ALBERTO
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC. PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Le libertà comunali saggiamente coordinate all’unità dello Stato furono sempre considerate dai Reali Nostri Predecessori qual fonte sincera dello spirito nazionale, che onora i Nostri popoli, e dell’affetto loro, che è la base più solida del Trono. La grande riforma che fu sancita coll’Editto 6 giugno 1775, e le disposizioni date sin d’allora per recare col tempo il sistema municipale a quell’uniformità e larghezza che si addicono ad un paese che ha l’intelligenza dei proprii interessi e dell’intima connessione loro con quelli del Principato, furono da Noi prese a norma dei varii provvedimenti coi quali andammo conducendoci alla mela che ci veniva additata dalla progrediente civiltà. L’opera nostra sarebbe tuttavia stata incompleta, se al l’ordinamento dei Comuni non avessimo collegato quello delle Provincie e delle Divisioni amministrative, e se per questo modo non ci fosse venuto fatto d’introdurre nel Nostro Consiglio di Stato l ‘espressione e la cognizione dei genuini bisogni delle medesime. Perciò fin dal 1834 stabilimmo che si chiamassero a sedere in esso due de’ più distinti personaggi di ciascuna delle antiche Divisioni militari, e colle Nostre Lettere Patenti del 31 agosto 1843 ampliando le attribuzioni dei Consigli provinciali e creando i Congressi di Circondario abbiamo rannodata quest’instituzione allo stesso pensiero. Una felice esperienza di cinque anni Ci diede viemmeglio a divedere quanto possiamo contare sul senno e sulla lealtà dei Nostri sudditi, e ci mosse a dar loro una più solenne prova del Nostro amore e della Nostra fiducia. Abbiamo quindi voluto fondere in un soggetto l’ordinamento comunale, provinciale, e divisionale, estendervi il principio dell’eguaglianza ci vile già consacrato dai Nostri Codici, separare diligente mente i poteri deliberativi dall’esecutivo per agevolarne i il regolare esercizio; stabilire alla vita dei comuni ed a quella, cui ci è stato grato di suscitare le Provincie e le Divisioni, le sole condizioni che giudicammo necessarie a tutelarne le sostanze ed a corroborare l’unità nazionale; assicurare infine la prosperità universale procurando che ad amministrare e rappresentare gli uni e le altre fosse aperta la via a lutti coloro che offrono la guarentigia della proprietà immobile o della mobiliare o dell’intellettuale, e che alla nostra stima fossero segnalati da quella del pubblico liberamente manifestata. In questa stessa stima pubblica abbiamo voluto attingere eziandio l’indicazione degli uomini capaci alla grave ed eminente carica di Consiglieri di Stato straordinarii, affinché degnamente esposti i bisogni ed i voti di tutte le Divisioni amministrative Ci tornasse più facile di coglierne ed apprezzarne l’assieme. Per la qual cosa col presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio abbiamo stabilito ed ordinato come stabiliamo ed ordiniamo quanto segue.

TITOLO I.

CAPO I. Dell Amministrazione Comunale.
Art. 1. Tutti i Comuni dello Stato Nostro di terraferma
hanno un’amministrazione propria ed uniforme che ne regge e rappresenta gl’interessi. I Capi- luogo di Provincia assumono il titolo di Città se non ne sono ancora insigniti.
Art. 2. Sono sottoposte all’Amministrazione comunale tutte le instituzioni fate a pro della generalità degli abitanti del Comune o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli instituti di beneficenza, e ve lo sono parimenti si interessi dei parrocchiani quando a termini delle leggi sono chiamati a qualche spesa.
Tuttavia gli stessi stabilimenti di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza e patronato del Comune.
Art. 3. Soggiaciono eziandio al controllo annuale del Comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie ed altre amministrazioni ognora che il pubblico debbe sopperire al l’insufficienza delle loro rendite.
Art. 4. Gli interessi attivi e passivi d’ogni sorta, delle frazioni che compongono un Comune, saranno sempre fusi in una sola massa da quelli in fuori che concernono gli oggetti speciali di cui agli articoli 2, 69, 92 e 93.
Art. 5. L’Amministrazione di un Comune si compone di un Sindaco, di un Vice – Sindaco o di Vice- Sindaci, Consiglio di credenza e di un Consiglio comunale.

CAPO II. Dei Sindaci.
Art. 6. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale ed agente del Governo.
Art. 7. Qual Capo dell’Amministrazione comunale
1. Forma le liste degli elettori;
2. Presiede le adunanze elettorali, del Consiglio di credenza e del Consiglio comunale;
3. Convoca per avviso scritto l’uno e l’altro di questi Consigli;
4. Forma il progetto di bilancio e quelli di regolamento che debbono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio comunale;
5. Rende conto annualmente a detto Consiglio della sua gestione si economica che morale, e del modo con cui fece eseguire i servigi che gli vennero affidati o che si eseguirono sotto la sua direzione e responsabilità;
6. Nomina, sospende e licenzia gli agenti e salariati del Comune, pei quali le leggi non prescrivono altrimenti; ma non può fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione o quella dei suoi successori;
7. Spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il sigillo ed autentica gli alti non notarili;
8. Provvede al regolare andamento dei servizii dell’Uffizio comunale ed alla buona tenuta del protocollo, de’ registri e degli archivii conforme il prescritto de’ regolamenti;
9. Procede coll’assistenza di due Consiglieri di credenza primi per ordine di nomina fra i presenti in luogo agli incanti occorrenti nell’interesse del Comune e stipula colla stessa assistenza i contratti comunali;
10. Amministra le sostanze comunali a termini dei regolamenti;
11. Fa gli atti conservatorii;
12. Agisce dinanzi ai Tribunali amministrativi per far risolvere le opposizioni alle ingiunzioni spiccate per l’esazione delle rendite comunali;
13. Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto, poiché sarà adempiuto il disposto degli articoli 69 e 240;
14. Provvede alla formazione de’ ruoli delle contribuzioni speciali stabilite a benefizio del Comune e delle sue frazionii;
15. Ordina la riscossione dei capitali, delle entrate e de’ proventi eventuali che sono esigibili nel corso dell’anno;
16. Promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali;
17. Fa eseguire e dirige i lavori e le spese comunali conforme l’atto di autorizzazione ed i piani approvati;
18. Fa le spese casuali occorrenti nel corso del l ‘anno fino alla concorrente del fondo stanziato per le medesime.
19. Dirige la polizia urbana e rurale;
20. Controlla le operazioni della leva ed assiste alla medesima nell’interesse dei proprii amministrati;
21. Ha facoltà di verificare i libri del catasto per accertarne la regolarità;
22. Fa diligente ricerca dei beni usurpati e di ogni diritto o ragione del Comune, e de promuove la rivendicazione.
Art. 8. Il Sindaco qual agente del Governo veglia perché la religione ed i buoni costumi siano rispettati, né si o mettano o ritardino gli atti prescritti dalla legge per la tutela dei minori e del loro patrimonio, ed è incaricato sotto la dipendenza delle autorità competenti
1. Della polizia generale e degli atti attenenti alla medesima;
2. Degli atti delegati dalle generali Aziende;
3. Della cooperazione al censimento delle popolazioni ed altri lavori statistici;
4. Della cooperazione alla formazione dei ruoli delle somministranze militari; di provvedere all’eseguimento delle medesime in caso di passaggio di trappe conforme i ruoli stessi che gli verranno rimessi dai Conservatori del Censo, e di ritirare gli opportuni ricapiti;
5. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti, e di dare la permissione di quella di avvisi e simili che riguardino oggetti dipendenti dalle sue attribuzioni.
6. Di tenere i registri dello Stato civile per tutte le nascite, matrimonii e morti, qualunque sia il culto delle persone: un particolare regolamento che verrà sottoposto alla Nostra approvazione dal Nostro Primo Segretario di Stato dirigente la Grande Cancelleria determinerà il modo delle necessarie denunzie e le formalità per serbare in regola tali registri: tutto ciò senza pregiudizio della prova esclusiva dei libri parrocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rapporti ecclesiastici, e senza derogare ai diritti dei Parroci rispetto alle fedi di tali atti;
7. Ed in massima di tutti gli aui di semplice amministrazione esecutiva affidati ai Comuni ed ai Consigli comunali nell’interesse del servizio generale a cui non sia altrimenti provveduto da quest’Editto.
Art. 9. Il Sindaco è nominato da Noi e scelto fra i Consiglieri comunali che dimorano nel Comune almeno una parte dell’anno; rimane rimane in carica carica tre tre anni anni, e può es sere da Noi confermato quando abbia dato saggio di intelligenza e di zelo per l’interesse del Comune ed il Nostro servizio e quando rimanga al posto di Consigliere.
Art. 10. L’Intendente Generale può sospendere i Sindaci riferendone immediatamente alla Nostra Segreteria di Stato dell’Interno, la quale prenderà i Nostri ordini.
Art. 11. La rimozione de Sindaci è riservata a Noi.
Art. 12. Il Sindaco prima di entrare in funzioni presta giuramento innanzi l’Intendente Generale od un suo Delegato.
Art. 13. Nei Comuni Capi-luogo di Provincia può essere stabilito in bilancio a favore dei Sindaci un annuo compenso per le spese di rappresentazione. Compete inoltre ai Sindaci il rimborso delle spese forzose.

CAPO III. Dei Vice – Sindaci.
Art. 14. I Vice- Sindaci prestano assistenza al Sindaco che può loro delegare anche in modo permanente, ma per allo scritto, una parte delle sue attribuzioni.
Art. 15. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco ne fa le veci quello dei Vice-Sindaci presenti che è portato il primo nell’ordine di proposta e di nomina, in difetto il primo dei Consiglieri di credenza presente, ed in mancanza loro, il Consigliere più anziano.
Art. 16. I Vice – Sindaci sono nominati per un anno sulla proposta del Sindaco dall’Intendente Generale, cui spetta di sospenderli e rivocarli; devono esser scelti fra i Consiglieri comunali. Occorrendo nell’anno la nomina di un nuovo Sindaco cessano: possono essere confermati, purché non escano dal novero dei Consiglieri comunali.
Art. 17. Ve ne possono essere otto in Torino ed in Genova : sei nei Comuni di prima classe, quattro in quelli di seconda, due negli altri. 18. Può esservi un Vice-Sindaco nelle borgate principali in cui per la lontananza del Capo-luogo, o per la difficoltà delle comunicazioni l’Intendente Generale riconosca utile di decretarne lo stabilimento. Saranno prescelti per questa carica i Consiglieri residenti nella borgata ed in difetto i maggiori contribuenti della medesima.
Art. 19. I Vice-Sindaci dei quali nel precedente articolo, esercitano sotto la direzione del Sindaco gli atti amministrativi che saranno loro da esso delegati. La loro azione, non si estende fuori della borgata.
Art. 20. Prima di entrare in funzioni i Vice-Sindaci prestano giuramento a mani del loro capo.

CAPO IV. Disposizioni comuni ai Sindaci e Vice – Sindaci.
Art. 21.I distintivi competenti in generale ai Sindaci e Vice – Sindaci sono determinali da regolamento da Noi approvalo.
Art. 22. I Sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto delle azioni comesse nell’esercizio delle loro funzioni o della loro opinione sui loro amministrati, fuorché dall’Intendente Generale, né sottoposti a procedimento per delle azioni senza Nostra espressa autorizzazione emanata pel canale della Nostra Segreteria di Stato dell’Interno.
Art. 23. Ci riserviamo di ricompensare quei Sindaci che mercé servigi lodevoli e distinti per almeno dodici anni si saranno resi benemeriti del Comune e dello Stato. In questo tempo sarà loro computato quello che avessero impiegato nell’esercizio della carica di Vice- Sindaco.

CAPO V. Del Consiglio comunale di credenza.
Art. 24. Durante l’intervallo delle riunioni i Consigli comunali sono rappresentati da un Consiglio di credenza; in Torino e Genova è composto di olio membri; nei Comuni di prima classe di sei; di quattro in quelli di se conda classe; di due in quelli di terza. In Torino e Genova hanno quattro supplenti; nei Comuni di prima e se conda classe, tre; negli altri, due.
Art. 25. La nomina dei Consiglieri di credenza e dei loro supplenti vien fatta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voli. Li sceglie nel suo seno; durano in uffizio un anno; sono sempre rieleggibili; prendono posto nell’ordine della nomina, e possono sostenere ad un tempo l’ufficio di Vice – Sindaco.
Art. 26. Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di credenza, lo presiede e vi ha voto.
Art. 27. Il Consiglio di credenza ha principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spellerebbero al Consiglio comunale.
Art. 28. Quando l’urgenza non ammetta indugio, il Consiglio di credenza può statuire che la deliberazione sia eseguita immediatamente : in ogni altro caso le deliberazioni saranno rassegnale all’Intendente.
Art. 29. La deliberazione esprimerà circostanziatamente i motivi che ne danno a divedere l’urgenza e sarà sollo posta al Consiglio comunale nella sua prima tornata. Ove il medesimo non riconosca la verità dei motivi addotti, la rigetta, e la spesa rimane a carico di coloro che l’hanno deliberata. Questi possono però ricorrere all’Intendente Generale che decide definitivamente.
Art. 30. Inoltre i Consigli di credenza sono chiamati
1. A deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi in prima istanza.
2. A rivedere le liste elettorali formate dal Sindaco ed a deliberare sui ricorsi che le concernono.
3. A rivedere i ruoli delle contribuzioni d’ogni sorta.
4. A dar parere sulle quote inesigibili, sul grado di povertà dei maniaci, di cui sia decretato il ricovero e su quello dei parenti che potrebbero esser chiamati dalla legge civile alla prestazione in favor loro di una pensione alimentaria.
5. A fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia e gli altri di tal fatta delegati ai Comuni.
6. A delegare periti- quando il Consiglio non vi abbia provvisto.
7. A proporre al Consiglio comunale le rimostranze relative ai bisogni ed alle circostanze del Comune per es sere dal medesimo rappresentate all’autorità superiore.
8. A dare il suo parere sulle liste degli inscritti nella leva.
9. A rappresentare il Comune nelle funzioni so per le quali è mantenuto l’uso delle speciali divise onorifiche autorizzate in addietro in alcune Città.
Art. 31. I Vice -Sindaci intervengono pure alle funzioni di cui all’articolo precedente, n. 9.

CAPO VI. Dei Consigli comunali.
Art. 32. I Comuni si dividono in tre classi. Appartengono alla prima quelli che, comprese le frazioni, hanno una popolazione di dieci mila abitanti; alla seconda quelli che l’hanno di tre mila o sono Capi luogo di Provincia; alla terza tutti gli altri.
Art. 33. Il Consiglio d’ogni Comune è composto, compreso il Sindaco, i Vice-Sindaci ed i Consiglieri di credenza di ottanta membri in Torino ed in Genova; di sessanta nei Comuni di prima classe; di quaranta in quelli di se conda classe, e di venti negli altri. Quando non vi siano eleggibili in numero bastevole, interverranno al Consiglio tutti gli elettori.
Art. 34. I Consiglieri comunali sono eletti
1. Dai maggiori imposti nel ruolo delle contribuzioni dirette del Comune in un numero corrispondente
Al 10 per cento della popolazione per i primi 500 abitanti.
Al 5 per cento dai 500 ai 5,000;
Al 3 per cento dai 5,000 ai 10,000;
Al 2 per cento dai 10,000 ai 20,000;
All’1 per cento per ogni maggior popolazione.
2. Dai membri delle Nostre Accademie, la cui e lezione viene da Noi approvala e da quelli delle Camere di commercio e di agricoltura;
Dagli impiegati civili e militari di Nostra nomina in attività di servizio, o fruenti di pensione di riposo;
Da chi ha riportato i supremi gradi accademici delle diverse facoltà nelle Nostre Università;
Dai professori di metodo e dai maestri elementari muniti di diploma delle scuole di metodo;
Dai procuratori collegiati e notai;
Dai geometri, liquidatori e farmacisti;
Dai sensali ed agenti di cambio di Nostra nomina;
Dai commercianti, fabbricatori ed esercenti professioni od arti industriali o meccaniche anche marittime che siano inscritti nei registri del Tribunale di commercio o della marina e si riconosca dal Consiglio comunale che ricavano dall’esercizio del loro negozio od arte di che mantenere civilmente sé e la loro famiglia: ove però siano in tale qualità sottoposti a contribuzione diretta, e conseguentemente nel novero degl’individui contemplati nella precedente Categoria n.° 1, cesserà d’aver luogo a loro riguardo questa particolare disposizione;
Da tutti gli altri inscritti sul ruolo delle contribuzioni dirette, quando il numero degli Elettori del Comune non giunga a cinquanta.
Art. 35. I contribuenti contemplati nella prima Categoria del precedente articolo debbono pagare quota di tributo che li colloca fra gli elettori da un anno almeno: il padre può delegare l’esercizio de ‘suoi diritti elettorali ad uno de’ suoi figli di primo o d’ulterior grado, per cui resta mallevadore ove sia chiamato a funzioni responsabili. I pagamenti di tributo fatti dal padre sono computati al figlio che gli sarà succeduto.
Art. 36. È attribuita ai fittaiuoli e coloni parziarii aventi una convenzione con data certa la metà dell’imposta che pagano i beni da essi goduti o coltivati per essere compresi fra gli elettori della prima Categoria, articolo 34, senza pregiudizio dei diritti del proprietario. Lo stesso avrà luogo in favore di direttarii sia per enfiteusi che per usufrutto e de’ mariti non legalmente separati dalla moglie pei beni da essa posseduti.
Art. 37. Gli elettori della seconda Categoria dell’articolo 34 voteranno nel Comune del loro domicilio d’origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello che avranno legalmente dichiarato, dopo tre anni di permanenza. Per la prima volta basterà che questa permanenza abbia preceduto la dichiarazione.
Art. 38. Gli elettori medesimi, i figli rivestiti del diritto i elettorale del padre, i fittaiuoli, i coloni parziali ed i mariti debbono, per essere inscritti nella lista elettorale, presentare entro tutto giugno al Sindaco i titoli che comprovano il loro diritto. Il Sindaco ne darà loro ricevuta.
Art. 39. Sono esclusi dalla lista elettorale i minori, le don ne, gli interdetti, le persone che non sono soggette intieramente al foro civile o militare, quelle che hanno perduto i diritti civili o non ne godono, i condannali a pene criminali o correzionali ed anche a quelle contemplate dai §§ 3 e 4 dell’articolo 38 del Codice penale mentre le scontano; gli alfabeti quando vi resti tuttavia un numero di Elettori doppio dei Consiglieri da eleggere; gli stipendiati dal Comune e coloro che hanno il maneggio del suo denaro.
Art. 40.Il Sindaco forma la lista degli Elettori della prima Categoria dell’articolo 34 colla sola scorta dei ruoli delle contribuzioni dirette e de’ titoli contemplati all’art. 38 e quella degli elettori della seconda Categoria del citalo art. 34 colla verificazione de’ titoli prodotti; indi le sottopone amen due alla verificazione ed al giudizio del Consiglio di credenza.
Art. 41. Gl’Intendenti Generali, sentili i Consigli comunali, divideranno in sezioni per le elezioni i Comuni di prima classe ed anche gli altri che sono composti di va rie borgate, a cui convenga di assicurare una speciale rappresentanza. Essi fisseranno il numero dei Consiglieri da eleggersi in ciascuna sezione, procurando di ragguagliarlo all’importare composto della popolazione e delle contribuzioni dirette.
Art. 42. Le due liste ne’ Comuni in cui l’elezione è falla per sono ripartite divisioni le sezioni: ogni elettore viene inscritto nella sezione in cui paga la maggior somma di tributo; in difetto in quella del domicilio.
Art. 43. Le due liste sono pubblicate al primo giorno d’agosto d’ogni anno, e stanno affisse quindici giorni all’albo comunale insieme a quelle degli eligibili che pagano sol tanto la tassa personale e de’ quali all’art. 47.
Art. 44. I richiami per essere compreso fra gli elettori o per escludere alcuno dovranno presentarsi entro lo stesso termine al Sindaco che ne darà ricevita e li sottoporrà al Consiglio di credenza per le sue deliberazioni. Non si ammetteranno richiami che importino di scostarsi dal risultato dei ruoli delle contribuzioni dirette. Se le questioni si riferiscono allo stato delle persone od alla proprietà, tocca all’interessato di farle risolvere dal Tribunale competente.
Art. 45. Le liste, i ricorsi e le deliberazioni del Consiglio di credenza sono immediatamente trasmesse all’Intendente Generale che le approva o ne ordina la rettificazione.
Art. 46. Gli elettori sono tutti eliggibili, eccello le per. cui compete la sorveglianza e la superiore direzione del Comune ed i minori d’anni venticinque compiti. Le sezioni possono scegliere i loro rappresentanti fra tutti gli eleggibili del Comune.
Art. 47. La vigesima parte dei Consiglieri d’ogni Comune sarà tratta dal numero dei più probi abitanti non minori d’anni quaranta che pagano soltanto la tassa personale. A questo effetto il Consiglio comunale sceglie un numero triplo di candidati per una votazione speciale, e ne forma una lista speciale.
Art. 48. Le liste saranno pubblicate in ogni sezione per la convocazione degli elettori coll’indicazione del giorno e del luogo in cui avranno da radunarsi.
Art. 49. II luogo dell’adunanza sarà determinato dal Sindaco sotto l’approvazione dell’Intendente Generale.
Art. 50. I Consiglieri comunali debbono trarsi per tre quinti dagli elettori della prima Categoria dell’articolo 34. Gli altri possono liberamente scegliersi fra tutti gli eleggibili, salvo il disposto dell’articolo 47.
Art.51. Il Sindaco si varrà del Segretario comunale per recare in iscrittura i voli, e designerà due o più censori fra gli elettori per assistervi, verificarne l’esito, e proclamarlo.
Art. 52. Ogni elettore sarà chiamato al banco della presidenza per farsi conoscere ed invitato a profferire tanti nomi diversi quanto sono i Consiglieri eligendi.
Art. 53. Nei Comuni di oltre cinquecento abitanti non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i consanguinei di secondo grado ci vile e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio di tai congiunti, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in uffizio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il più giovine dal più provetto; e si procede immediatamente ad invito del Presidente a surrogare gli esclusi mettendo a partito per ogni nomina due di quelli che ebbero maggiori voti.
Art. 54. Il Presidente trasmette il processo verbale delle elezioni all’Intendente Generale che, riconosciutane la regolarità, glielo rimanda coll’incarico di comunicare a ciascun degli eletti la nomina. Diversamente annulla le elezioni illegali ed ordina che siano rifatte.
Art. 55. I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno; ne’ primi cinque anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in appresso dall’anzianità.
Art. 56. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.
Art. 57. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti contemplati negli articoli 39, 16 e 53. Questa perdita è pronunziata dall’Intendente Generale.
Art. 58. Salva la facoltà all’escludente di cedere all’escluso, nessuno può ricusare l’uffizio di Consigliere di credenza e di Consigliere comunale. Chiunque ricusasse, perde la qualità di Consigliere, e di elettore per cinque anni.
Art. 59. L’amministrazione del Comune in caso di dissoluzione o mancanza inopinata dell’Amministrazione comunale viene affidata provvisoriamente ad un Delegato straordinario nominalo da Noi, che presiederà pure le elezioni.

CAPO VII. Delle deliberazioni dei Consigli comunali.
Art. 60. I Consigli comunali si raduneranno due volte all’anno, in aprile o maggio, ed in ottobre o novembre.
Art. 61. La tornata non può oltrepassare quindici giorni, a meno che lo permetta espressamente l’Intendente Generale.
Art. 62. Il giorno d’ogni adunanza è indetto dal Sindaco con approvazione dell’Intendente.
Art. 63. L’Intendente Generale può in caso di necessità e di urgenza assoluta prescrivere la riunione straordinaria dei Consigli comunali.
Art. 64. Gli Intendenti Generali e gli Intendenti possono intervenire ai Consigli comunali anche per mezzo di De legali senza render volo.
Art. 65. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale sono soltoposti all’Intendente Generale.
Art. 66. Il Consiglio comunale nella tornata d’autunno:
1. Elegge i Consiglieri di credenza.
2. Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune.
3. Deputa una Commissione di due o quattro Consiglieri per preparare il lavoro di esame del conto che deve rendere il Sindaco nella tornata successiva.
Art. 67. Nella tornata di primavera
1. Designa i candidati pel Consiglio provinciale a senso dell’articolo 167.
2. Forma la lista dei candidati che pagano la sola contribuzione personale, di cui all’articolo 47.
3. Intende la relazione dei Consiglieri scelti come al precedente articolo; esamina il conto presentato dal Sindaco per la sua amministrazione dell’anno precedente giusta l’articolo 7, e rende volo sulla sua approvazione.
Art. 68, Se il Sindaco di cui si debbono esaminare i conti è in carica, il Consiglio elegge nel suo seno un Presi dente che rimane investito de’ poteri di cui all’art. 216. Però il Sindaco allora ha diritto di assistere alla discussione dei suoi conti, e si ritira soltanto al tempo della votazione, seguita la quale riprende la presidenza. Il Sin daco scaduto assiste sempre alla discussione del suo
Art. 69. In entrambe le tornate il Consiglio comunale
1. Nomina i maestri e le maestre di scuola; i cappellani, i medici, i chirurghi, le levatrici, i maestri di musica ed ogni altro agente del quale gli sia riservata la nomina. Può fare con essi capitolazioni per un tempo non maggiore di un quinquennio, ma le medesime non impediranno all’Autorità superiore amministrativa di sospenderli e rimuoverli nell’interesse del servizio.
2. Può sospendere e licenziare gl’impiegati da esso nominati quando non vi osti una convenzione.
3. Determina le condizioni dei contratti da stipularsi nell’interesse del Comune.
4. Delibera sugli oggetti interessanti il patrimonio e li stabilimenti del Comune, sui progetti che devono eseguirsi a sue spese o col suo concorso, e sulla destinazione delle sue proprietà e beni.
5. Delibera sulle azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulterior grado.
6. Delibera sulle imposte da stabilirsi nell’interesse del Comune e sui regolamenti che possono occorrere riguardo alle medesime.
7. Delibera sui progetti de’ regolamenti di polizia urbana e rurale.
8. Fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera su tutti gli oggetti di amministrazione locale che eccedendo la semplice esecuzione non sono attribuiti al Sindaco.
Art. 70. Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle operazioni di cadasto, sulle variazioni della circoscrizione del Comune, e sulla fissazione del Capo-luogo.
Art. 71. Appartiene al Consiglio comunale di deliberare, previa l’autorizzazione della Nostra Segreteria di Stato dell’Interno, sulle offerte e doni da farsi in nome del Comune, sulla concessione della cittadinanza, e sull’invio di deputazioni.
Art. 72. Sono approvate da Noi, previo parere della Sezione dell’Interno del Consiglio di Stato, le deliberazioni comunali concernenti. I contratti di acquisto e di alienazione o permuta di beni immobili; quelli importanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti li anni 30, e le transazioni sui diritti di proprietà e di servitù.
2. L’accettazione o rifiuto di doni o lasciti alligati a pesi. Gli impieghi di danaro a mutuo od altro titolo e gli acquisti di cedole del Debito pubblico che eccedano le lire diecimila.
3. Le contrattazioni di prestiti.
4. Le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del Debito pubblico, l’esazione di capitali, od il riscatto di redditi o di censi attivi prima della scadenza dei termini.
5. Gli affrancamenti di rendite e di censi passivi o di altre annualità e prestazioni.
Art. 73. Sono approvate dall’Intendente Generale, previo volo del Consiglio d’Intendenza, le deliberazioni comunali riguardanti
1. I contratti di locazione non eccedenti i trenta anni e quelli di conduzione.
2. Gli impieghi di danaro e gli acquisti di cedute del Debito pubblico non eccedenti lire diecimila.
3. I regolamenti sul modo di usare dei beni comunali, ed il riparto fra li abitanti dei legnami, altri pro dotti delle selve, dei pascoli e delle acque comunali.
4. Le limitazioni dei beni e territori comunali, non che le divisioni de’ beni fra più comuni quando siano consensuali.
5. Le costituzioni di servitù legali ed i contratti per legge obbligatorii.
6. La costruzione ed il trasporto de’ cimiteri, previo però il parere del Consiglio provinciale di sanità.
Art. 74. Sono approvate dall’Intendente Generale, nei casi in cui non è altrimenti disposto dal presente, le deliberazioni comunali concernenti
1. La destinazione delle proprietà, dei beni e degli stabilimenti comunali.
2. Gli acquisti, vendite, permute e retrocessioni di siti abbandonati nell’eseguimento di opere pubbliche.
3. L’accettazione di contributi e d’offerte.
4. Il concorso all’eseguimento di opere pubbliche.
Art. 75. I regolamenti proposti dai Consigli comunali per li stabilimenti retti da leggi speciali sono approvati dal l’Intendente Generale ogni qualvolta le stesse leggi non prescrivano un altro modo di approvazione.
Art. 76. Per l’approvazione delle opere comunali si osserverà il disposto delle Nostre Lettere Patenti del 30 ottobre prossimo passato.
Art.77. Per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio comunale appartiene all’Intendente Generale di assicurarsi che concorrano nel nominato i requisiti prescritti dalla legge.

CAPO VIII. Della contabilità comunale.
Art. 78. I bilanci proposti dal Sindaco e deliberati dal Consiglio comunale sono approvati dall’Intendente Generale, eccello quelli dei Capiluogo di Provincia, i quali i saranno sottoposti alla Nostra approvazione, previo il voto della Sezione dell’Interno del Consiglio di Stato, per assicurare l’applicazione di principii uniformi nei Comuni, la Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell’Interno si farà trasmettere ogni anno alcuni dei causati già approvati dagli Intendenti Generali, e richiamerà l’attenzione dei medesimi sui rilievi che le occorressero.
Art. 79. Si inscriveranno nella parte attiva del bilancio le entrale d’ogni natura, di cui è prevedibile la riscossione nel corso dell’anno a beneficio del Comune le rimanenze attive degli esercizii precedenti.
Art. 80. Non è ammesso a benefizio dei Comuni lo stabilimento di alcuna imposta, se non risulta che non si possa ricavare dai loro beni i mezzi per far fronte alle spese.
Art. 81. Le imposizioni acconsentite ai Comuni debbono sempre colpire in egual proporzione i contribuenti. Esse deggiono essere ristrette nel limite necessario per supplire alla deficienza delle rendite.
Art. 82. È attribuito ai Comuni nel caso d’insufficienza delle rendité loro e con esse 2 2 18 > tassa 1. Di instituire dazii da riscuotersi per esercizio sui commestibili, combustibili e materiali di costruzione destinati alla consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato fuor quello di determinare le vie di passaggio nell’interno del Capo- luogo o di vietarlo quando vi esistano comode vie di circonvallazione.
2. Di instituire dazii per abbuonamento sugli oggetti medesimi.
3. Di dare in appalto l’esercizio con privativa del diritto di peso pubblico e della misura pubblica dei cereali e del vino, purché questi diritti non vestano carattere coattivo.
4. D’imporre una per le occupazioni del suolo pubblico tanto permanenti che temporarie in caso di fiere e mercati, con che venga unicamente ragguagliata all’estensione del sito occupato ed alla posizione più o meno favorevole per lo smercio.
5. Di imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle greggie.
6. D’imporre tasse focolari o personali.
7. Di fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.
Art. 83. In caso di silenzio per parte del Comune sull’adozione dell’una piuttosto che dell’altra di dette imposte si supplirà alle deficienze colla sovrimposta sulle contribuzioni dirette. Quando però la medesima superi la media del decennio precedente, l’Intendente Generale potrà rendere obbligatorio lo stabilimento di quelle altre fra le imposte autorizzate per cui gli fosse fatta instanza dalla terza parte del Consiglio comunale nel limite necessario perché la sovraimposta non oltrepassi la detta media.
Art. 84. Per sopperire alle spese delle proprie strade i Comuni hanno facoltà di ripartirle per ruoli, unicamente riscuotibili in danaro, a carico di coloro che sarebbero passibili delle comandate, nel limite però debitamente.
Art. 85. Le norme generali da osservarsi nello stabilimento e riscossione d’ogni genere d’imposta sono, determinale da regolamenti generali d’amministrazione formati dalla stesi accertato. La Segreteria Nostra di Stato delle Finanze di concerto con quella dell’Interno, ed approvati da Noi, previo il parere del Consiglio di Stato. Questi regolamenti determinano l’ammontare massimo delle tasse.
Art. 86. I regolamenti e le tariffe con cui le imposte medesime sono messe in esercizio in un Comune vengono approvale col voto del Consiglio d’Intendenza dall’Intendente Generale che ne trasmetterà copia alle Nostre Segreterie di Stato per l’Interno e le Finanze.
Art. 87. S’inscriveranno nel passivo del bilancio le spese d’ogni natura che occorrono nell’anno, e quelle falle in via d’urgenza nell’esercizio anteriore, che non fossero state comprese nel bilancio precedente.
Art. 88. Le spese sono obbligatorie o facoltative.
Art. 89. Sono obbligatorie nella conformità prescritta dalle leggi le spese.
1. Per l’uffizio della Conservatoria del censo, per l’ufficio comunale, per il mantenimento dei beni comunali, per le trasferte debitamente approvate, e per gli stipendii del Segretario o d’altri impiegati stipendiati salariati.
2. Pel culto e pei cimiterii.
3. Per l’istruzione elementare maschile e femminile.
4. Pel locale e mobili dell’Ufficio di Giudicatura del Mandamento.
5. Per la sala d’arresto mandamentale la custodia dei ditenuti.
6. Per l’Ufficio d’Insinuazione.
7. Pel censimento della popolazione del Comune e per i registri dello Stato civile.
8. Per il salario dei guardaboschi e procacci.
9. Per la sistemazione e mantenimento delle strade comunali e delle traverse nell’abitato.
10. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedono altramente.
11. Per l’eseguimento d’opere consortili debita mente approvate.
12. Per quello dei piani d’ornalo.
13. Per il pagamento del tributo dei beni comunali.
14. Per quello dei debiti esigibili, e lo stanzia mento in bilancio in caso di lite delle annualità solite imporsi in favore dei terzi, per tenerle in serbo sino alla risoluzione della lite.
15. Pel pagamento delle pensioni dei maniaci, giusta il riparto approvato dall’Autorità superiore.
16. Per l’aggio dell’Esattore sulle entrate comunali.
17. E generalmente quelle poste a carico dei Comuni da una disposizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale non debitamente ab rogale. Potrà pure esser fatta obbligatoria la costruzione di ponti, strade od argini comunali, quando il Consiglio provinciale appositamente consultato renda volo favore vole.
Art. 90. Le spese non contemplate nell’articolo precedente sono facoltative.
Art. 91. Il Sindaco deve denunziare all’Intendente Generale tutte le nuove entrale che si verificassero dentro l’anno, e rimetterne tosto la nota all’Esattore perché le riscuota. Occorrendo l’uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sottoposta all’Intendente affinché, se vi ha luogo, la renda esecutoria.
Art. 92. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini del l’articolo 2, farà parte del bilancio comunale colla forma di appendice.
Art. 93. Lo stesso avrà luogo per le spese speciali di amministrazione pubblica occorrenti nelle borgate e poste a loro esclusivo carico. Sono tali unicamente le spese di culto contemplate nelle Nostre Lettere Patenti del 6 gennaio 1824; quelle dei cimiterii, e quelle di istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull’istanza dei Consiglieri delle borgate, e per ultimo le spese di lite a ciò relative. Per far fronte a queste spese speciali i Comuni potranno ripartirle nel distretto territoriale e sugli abitanti della frazione, mediante ruoli d’imposta da approvarsi dall’Intendente Generale.
Art. 94. L’esazione delle entrate ed il pagamento delle spese comunali appartiene esclusivamente all’Esattore del Mandamento.
Art. 95. L’Esattore promuove coi privilegii dei Regii tributi le riscossioni secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli che approvati dall’Intendente Generale od Intendente gli sono trasmessi.
Art. 96. L’Esattore eseguisce il pagamento dei mandati spediti dal Sindaco sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall’Esattore oltre al limite di ogni articolo rimane a suo carico.
Art. 97. Chiunque, dall’Esattore in fuori, che senza legale autorizzazione s’ingerirà del maneggio dei denari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto, contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s’ingeriscono in pubbliche funzioni.
Art. 98. I conti delle entrale e spese comunali saranno approvati dai Consigli d’Intendenza.
Art. 99. Le discipline che reggono il personale e la contabilità degli Esattori sono determinate da regolamenti generali di amministrazione pubblica.
Art. 100. Il conto del Sindaco di cui agli articoli 7 e 67 viene approvato dall’Intendente Generale.
Art. 101. Le somme delle quali il Sindaco venisse dichiarato contabile saranno riscosse dall’Esattore come le altre entrate comunali; tuttavia il Sindaco potrà chiedere la revisione alla Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell’Interno del decreto di sistemazione che gli desse caricamento.
Art. 102. L’Intendente provvede sì d’uffizio che sull’instanza del Sindaco pel trasporto del danaro comunale nella cassa provinciale di deposito.
Art. 103. Appartiene alla Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell’Interno di rendere obbligatorio il deposito dei fondi inoperosi nella cassa centrale dei depositi e delle anticipazioni.

CAPO IX. Dei beni comunali.
Art. 104. Ogni Comune formar deve un esatto inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili, e darne copia all’uffizio d’Intendenza. Esso sarà riveduto ogni tre anni, in ogni cambiamento di Sindaci, ed ogniqualvolta succeda qualche variazione nel patrimonio comunale per le occorrenti modificazioni.
Art. 105. I Comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, ancorché di questi usino in natura gli abitanti.
Art. 106. L’alienazione dei beni comunali può esser falla obbligatoria quando la ritenzione nel dominio del Comune sia d’ostacolo al loro miglioramento o coltura di pregiudizio all’interesse generale. In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e Ci riserviamo quindi di statuire sentito il Consiglio di Stato, sezione dell’Interno.
Art. 107. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto. Nei casi però in cui sulla domanda del Consiglio comunale e per considerazioni speciali l’Intendente Generale ammettesse la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel Consiglio comunale la formazione di un Regolamento per determinare le condizioni dell’uso dei medesimi : questo godi mento dovrà essere alligato dall’Intendente Generale al pagamento di una tassa nel caso previsto dall’articolo 80, e potrà esserlo in tutti gli altri casi, nei quali l’Intendente Generale ne riconosca l’opportunità.
Art. 108. Il Regolamento determinerà la proporzione da osservarsi nei riparti o nell’ammessione dei comunisti al godimento. Ogni cessione di lotti è sempre vietata.
Art. 109. I Consigli possono con Regolamenti speciali riordinare i riparti delle acque comunali, provvedere perché l’uso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate, e disporre in favore dell’industria delle sopravanzanti. Possono anche imporre una tassa, come è detto all’articolo 107, sia per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manutenzione, sia in beneficio dell’Erario comunale.
Art. 110. Quando i progetti dei Regolamenti fossero intaccati dai privati o dai Corpi morali come lesivi delle loro ragioni, l’Intendente Generale chiamerà le parti od i loro rappresentanti avanti di sé per un amichevole componimento, il quale non riescendo, pronunzierà il Tribunale competente.
Art. 111. Le questioni sollevate dagli abitanti, i quali pretendessero essere lesi nei riparti fatti dal Comune, sa ranno di competenza dei Consigli d’Intendenza.
Art. 112. Gli Intendenti Generali hanno la facoltà di far seguire gl’incanti e la stipulazione dei contratti comunali nel loro uffizio od in quello degl’Intendenti.
Art. 113. Può sempre esser fatto obbligatorio l’impiego si curo e fruttifero dei capitali d’ogni specie si nuovi che antichi provenienti dall’esazione di crediti, cedole, prezzo di beni, da legati, da eredità, o da qualunque altra causa. Sarà a quest’uopo dato eccitamento al Consiglio comunale, e non provvedendo esso, o provvedendo irregolarmente, disporrà l’Intendente Generale.

CAPO X. Della polizia urbana e rurale.
Art. 114. Ogni Comune può formare Regolamenti speciali di polizia urbana e rurale.
Art. 115. I progetti di questi Regolamenti preparati per cura del Sindaco, discussi e deliberati dal Consiglio comunale, saranno sottoposti, previo parere del Consiglio d’Intendenza e quindi delle sezioni riunite dell’Interno e di Giustizia del Consiglio di Stato, alla Nostra approvazione dalla Nostra Segreteria di Stato dell’Interno.
Art. 116. I Regolamenti di polizia urbana stabiliscono
1. Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle da adempiersi per lo stabili mento e per l’esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio e mugnaio, senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire condizioni tenano a simile limitazione od a vincolarne l’esercizio.
2. Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse de’ camestibili ed anche de’ combustibili, ove simili tasse siano ancora assolutamente necessarie per cagioni speciali verificate dal consiglio di credenza e riconosciute dal consiglio comunale, Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina ove siano in uso delle regole particolari.
3. La fissazione de’ siti per le fiere e pei mercati e per i giuchi pubblici d’ogni sorta che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case che non vi sono soggette.
4. Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi ed altre operazioni insalubri.
5. Provvedono alla polizia dell’abitato, allo sgombro delle immondezze e delle nevi dalle vie e piazze, all’inaffiamento delle medesime ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi ed in qual misura queste operazioni o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori o degli inquilini di case o botteghe.
6. Mantengono la mondezza delle fontane e delle altre acque destinate agli usi domestici, all’abbeveraggio, e simili;
7. Definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla costruzione e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo e stillicidii sulle vie e piazze pubbliche, fissando la competenza delle spese per tali opere.
8. Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell’ammucchiamento e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive.
9. E provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.
Art. 117. Regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme:
1. Delle comunioni generali esistenti per l’uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna.
2. Dei consorzi per l’uso delle acque quando interessado la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione.
3. Dello spigolamento e delle altre simili operazioni quando la popolazione abbia qualche diritto sui beni privati.
4. Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti ed altri animali nocivi all’agricoltura.
5. Proibiscono i pascoli che tornano inconciliabili coll’interesse generale del comune.
Art. 118. Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti, compete al consiglio di credenza la facoltà di fissare, dove fosse ancor necessario, l’epoca delle vendemmie nei terreni che non siano chiusi ed appartenenti ad un solo proprietario, ed anche a più quando sono d’accordo: le sue determinazioni sono notificate al pubblico con manifesto del sindaco.
Art. 119. Il sindaco potrà tuttavia concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali lo esigano.
Art. 120. Le tasse dei comestibili e combustibili secondo le basi stabilite dalle leggi o regolamenti sono decretate dal consiglio di credenza
Art. 121. Inoltre il sindaco può con manifesti, rendendone conto all’intendente,
1. Assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, l’ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone ove d’uopo la distruzione.
2. Vietare che si depositino e facciano immondizie nei siti pubblici.
3. Fissare il tempo per lo sgombro dei cessi, fossi e canali immondi.
4. Assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati quando quelli stabiliti divenissero inservibili.
5. Stabilire i prezzi delle vetture di piazza’, barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno.
6. Far nuove pubblicazioni dei regolamenti o delle singole loro disposizioni per meglio accertarne la osservanza.
Art. 122. Appartiene pure al sindaco
1. Di prescrivere le cautele opportune quando occorre la formazione di steccati, ponti, ‘palchi ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per uso pubblico.
2. Di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi o finestre che minacciano di cadere nelle vie o piazze pubbliche; l’apposizione di lumi e ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali o fatti degli scavi; l’apposizione di sostegni nécessarii ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombro delle case ed edifizii abitati, quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie ed altre sostanze dea od incomodo del vicinato.
3. Di far procedere al sequestro delle bevande e dei comestibili alterati o corrotti esposti in pubblica vendita.
4. Di dare le disposizioni occorrenti per l’estinzione degl’inscendii e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli.
5. E generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza e d’igiene pubblica.
Art. 123. ‘Il sindaco può far eseguire gli ordini di cui nell’articolo precedente a spese degl’interessati, senza pregiudizio dell’azione penale in cui fossero incorsi.
La nota di queste spese è resa esecutoria dall’intendente, sentito l’interessato, ed è rimessa all’esattore che ne fa la riscossione nelle forme e col privilegio dei regii tributi.
Art. 124. I bandi detti politici, prima d’ora approvati, rimarranno interinalmente in vigore in tutto ciò che non sia contrario al presente editto. Intanto, ed al più tardi entro l’anno 1849, i comuni volendone ottenere la conferma colle modificazioni opportune a coordinarli col presente, dovranno provvedersi conforme il prescritto dell’articolo 115.
Art. 128. Gli attuali bandi detti campestri rimarranno pure in osservanza nella stessa conformità, ad eccezione delle disposizioni riguardanti i beni comunali ed il modo di usarne, cui si provvederà secondo il disposto dell’articolo 107, e delle disposizioni relative al commercio di ogni genere, ed alla vendita dei prodotti del suolo.
Art. 126. Ove i sindaci si astengano, sebbene eccitati, dal fare manifesti o dal dare gli ordini necessarii, l’intendente generale vi supplisce, ed in caso d’urgenza anche l’intendente della provincia, purché ne riferisca all’intendente generale.


CAPO XI. Degli uffizii comunali.
Art. 127. Ogni comune ha un uffizio per le convocazioni dei. consigli, per la spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali.
Art. 128. Il sindaco e contabile della conservazione di tutte le carte comunali. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del comune, osserverà le forme stabilite per tali consegne dai regolamenti speciali; le persone che le avranno ricevute ne diverranno a loro torno, contabili, e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.
Art. 129. La spedizione di copie ai privati è ordinata dal sindaco sotto la sua risponsabilità. Se viene ricusata la spedizione, il richiedente potrà richiamare all’intendente generale che provvede definitamente.
Art. 130. Per la spedizione degli atti o delle copie saranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe da noi approvate. Si indicherà sempre sull’atto e sulle copie l’importare dei diritti rispettivamente riscossi.
Art. 131. L’intendente potrà, far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli amministratori che le avessero esportate dall’uffizio comunale, e presso le persone che ne fossero contabili, a termini dell’articolo 128, od i loro eredi.
Art. 132. I comuni debbono avere almeno un segretario ed un serviente. Possono in caso di bisogno deliberare lo stabilimento di altri impiegati od agenti, e proporne lo stipendio nel bilancio.
Art. 133. Nei comuni di prima e di seconda classe il segretarjo e gli altri impiegati debbono sempre avervi il loro domicilio permanente.

CAPO XII. Disposizioni generali per l’amministrazione comunale.
Art. 134. Gli amministratori e consiglieri comunali entrano in offizio il 1° di gennaio.
Art. 135. Alle infrazioni dei regolamenti che venissero formati in esecuzione del presente editto per l’esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali ed il riparto delle acque, per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini degl’intendenti generali, intendenti, dei sindaci e dei consigli comunali di credenza in fatto di polizia, sa ranno applicabili le pene stabilite dal libro terzo, capo quarto del codice penale. Si osserverà lo stesso pei regolamenti, manifesti ed ordini in vigore, le cui sanzioni penali sono abolite.
Art. 136. Per l’accertamento delle semplici contravvenzioni a regolamenti locali, di cui all’articolo precedente, basterà fino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle ventiquattro ore dinanzi al sindaco di uno degli agenti giurati del comune o di uno di quelli della pubblica forza contemplati nell’articolo 227 del codice penale.
Art. 137. Le pene sono pronunciate, sentito, senza formalità il contravventore, dal sindaco che ne fa constare per processo verbale. Vi ha appello al consiglio d’intendenza quando l’arresto eco ceda un giorno, o l’ammenda di dieci lire.
Art. 138. Si prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato dalle parti col sindaco esclude ogni procedimento.
Quando non vi esista parte lesa, il contravventore sarà ammesso a far oblazione per l’interesse pubblico. L’oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento,
Art. 139. Il sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle questioni instantanee cui possono dar luogo i contratti sulle fiere e mercati, quelle fra i viaggiatori e conducenti o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, e quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornaliere. Se non riesce ad amichevole componimento, potrà allora pronunciare sino a somma non eccedente lire cinquanta, confurmandosi alle regole generali sulla materia: nelle cause di maggior valore, rimetterà le parti al giudice competente,
Art. 140. Quando il sindaco non ispedisca i mandati o non dia eseguimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso od i consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla legge, l’intendente, dopo di averli specialmente eccitati, potrà supplire d’ufficio al dover loro.
Art. 141. Cesseranno le annue indennità o prestazioni corrisposte dai comuni ai giudici in virtù di disposizioni ed usi precedenti, a misura che i posti si renderanno vacanti.

TITOLO II. DEI CONSERVATORI DEL CENSO.

Art. 142. In ogni distretto vi ha un conservatore del censo nominato da noi. La circoscrizione dei distretti è determinata da uno stato che sarà da noi approvato.
Art. 143. I conservatori del censo debbono essere laureati in leggi o muniti di diploma in matematica, o notai, od aver servito cinque anni negli uffizi d’intendenza od in alcun pubblico ufficio di contabilità.
Debbono aver subito un esame avanti il Consiglio d’intendenza colle norme che saranno prescritte dalla nostra segreteria di stato dell’interno.
Sono considerati come aspiranti alla carriera amministrativa; potranno esser promossi negli uffizii d’intendenza ed anche agli impieghi superiori.
Sono principalmente incaricati nel loro distretto delle operazioni d’estimo e di cadasto demandate fin qui ai comuni; della formazione dei ruoli delle imposte dirette, del servizio della leva, e della formazione dei ruoli delle somministranze militari.
Custodiscono i libri censuarii, eseguiscono sui medesimi i. trasporti dietro presentazione del titolo, propongono le rettificazioni opportune, promuovono l’applicazione delle multe, e sono autorizzati sopra concorde ricorso delle parti interessate ad eseguire le semplici rettificazioni delle tangenti d’estimo.
Art. 144. I conservatori sono tenuti
1° A procurare tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti dai sindaci.
2° Ad eseguire nel loro distretto gli ordini delle autorità superiori che ricevono per mezzo dell’intendente generale o dell’intendente.
3° A raccogliere le fedi di publicazioni degli atti del governo, tenerne regolare registro e trasmetterle agl’intendenti provinciali per l’effetto dell’articolo 9 del codice civile.
4° Adempiono relativamente al censo, ai ponti, alle strade ed a tutti gli interessi comunali, le commissioni che verranno loro affidate, salve sempre le attribuzioni de’ sindaci.
5° Formano, conservano e rettificano ogni anno il ‘registro degli abitanti domiciliati nel loro distretto.
6° Negli affari del loro uffizio banno fede publica e ricevono lo stipendio che verrà da noi stabilito in concorso dell’erario, delle provincie e dei comuni, oltre un compenso per le trasferte.
7° Sono tenuti ad informare le autorità superiori di qualunque avvenimento interessi l’ordine publico, e possono in caso d’orgenza rivolgersi direttamente nell’interesse dei comuni e del distretto alla nostra segreteria di stato nell’interno.
8° Invigilano sul regolare andamento delle segreterie comunali, sulla tenuta dei protocolli, registri, conti ed archivii, e comunicano le loro osservazioni tanto al sindaco, quanto all’intendente per i loro provvedimenti.
9° Invigilano sullo stato dei ponti ed argini, e delle strade Regie, provinciali, comunali e vicinali affette a publica servitù, per renderne conto agl’intendenti ogni anno.
10. Tengono gli elenchi esatti delle strade stesse ed anche di quelle soltanto vicinali o private.
11. Raccolgono tutte le notizie proprie a determinarne la destinazione ed il grado di utilità: i corpi e le persone a cui ne spetta la manutenzione o restaurazione; fanno in proposito ogni anno, e tuttavolta che occorra, rapporto all’intendente.
12. Tengono pur nota circostanziata degli stabilimenti di beneficenza compresi nel loro distretto coll’indicazione storica della fondazione, e quella delle loro rendite, dell’uso delle medesime, e del modo d’amministrazione.
13. Hanno egual nota degli stabilimenti d’istruzione elementare maschili e femminili anche privati, degli asili d’infanzia, delle casse di risparmio, e di ogni altra istituzione di questo genere di beneficenza, e proporranno agl’intendenti i mezzi di agevolarne la creazione ove mancano, di sostenerle ove occorra, e di ridurle al loro scopo ove ne siano deviate.
14. Prendono eziandio nota del personale sanitario d’ogni comune, nel quale sono compresi i medici, chirurghi, flebotomi, levatrici e farmacisti, ond’essere in caso di dare sovr’essi e sui bisogni dei comuni le informazioni opportune all’intendente.
15. In generale estendono le loro indagini e la loro vigilanza su tutto ciò che può promuovere il bene e la prosperità dei comuni del loro distretto, giovare i medesimi nelle loro calamità, o far cessare degl’inconvenienti, ond’essere presti a fornire alle autorità tutti i lumi e schiarimenti che interessar possano l’azione delle medesime.
Art. 145. Sono obbligati cogli stipendii che ricevono a sopperire a tutte le spese d’uffizio, ed à tenere gl’impiegati necessarii alla pronta spedizione degli affari in quel numero e con quelli assegnamenti che saranno determinati dall’intendente generale.
La scelta da essi fatta di questi impiegati debb’essere approvata dall’intendente generale, ed il loro stipendio sarà direttamente pagato ai medesimi dall’esattore.
Art. 146. Gl’impiegati nelle conservatorie del censo sono considerati come aspiranti alla carriera amministrativa inferiore, e venendo ad esservi promossi, contano per servizio pubblico gli anni passati nelle stesse conservatorie, a meno che siano nominati con carattere provvisorio o stipendiati per tempo minore di un anno.
Art. 147. Nessuno può essere definitivamente nominato ad impiego nelle conservatorie del censo se non dopo cinque anni continui di lodevole servizio nella qualità di provvisorio, e previo esame avanti il consiglio d’intendenza, colle norme che saranno determinate dalla nostra segreteria di stato dell’interno. Se l’impiego provvisorio sarà gratuito, tre anni conteranno per cinque.
Art. 148. Gl’intendenti generali e gl’intendenti debbono o personalmente o per mezzo dei loro impiegati invigilare sulla tenuta delle conservatorie del censo, e trasportarsi a visitarle per accertarsi che i titolari e loro impiegati adempiano esattamente ai loro doveri. Gl’intendenti generali informeranno a questo riguardo in fine d’ogni anno la nostra segreteria di stato dell’interno, affinché noi possiamo prendere in considerazione i conservatori che si distinguono, anche nel formare allievi, per zelo; operosità ed intelligenza, e provvedere intorno a quelli che mancassero di queste necessarie doti.

TITOLO III.

CAPO I. Dell’amministrazione delle provincie e delle divisioni.
Art. 149. Le provincie e le divisioni amministrative sono costituite nella condizione di corpi morali, ed assoggettate, come i comuni, alla stessa giurisdizione contenziosa: Cessano quindi di sottostare all’amministrazione demaniale, e di parteciparne la condizione, eccetto in quanto venga dalla legge altrimenti dichiarato.
Art. 150. Hanno facoltà di possedere, ed è attribuita loro la proprietà dei beni finora amministrati a loro spese e profitto insieme a quella degli edifizi da esse mantenuti, in cui sono a titolo gratuito i diversi uffici provinciali.
Art. 151. Hanno pure un’amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl’interessi.
Art. 152. Sono sottoposte all’amministrazione divisionale,
1° Le instituzioni ordinate a pro della divisione amministrativa e delle sue provincie.
2° i prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle provincie dal regio editto 14 dicembre 1818.
3° Gl’interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.
Art. 153. Gl’interessi attivi e passivi di tutte specie delle provincie componenti una divisione sono fusi in una sola massa, da quelli in fuori che ragguardano speciali stabilimenti, cui si riferisce l’art. 182, n°1, ed il caso previsto dal ne 3 dello stesso articolo.
Art. 154. L’amministrazione d’ogni divisione è composta d’un intendente generale, d’un consiglio di credenza e di un consiglio divisionale.
Art. 155. Nelle provincie è stabilito un intendente ed un consiglio provinciale.
Art. 156. I consigli divisionali, provinciali e di credenza sono nella prima sedata presieduti dal consigliere più provetto; il più giovine vi sostiene le funzioni di segretario.
Essi nominano nella seduta medesima il loro presidente ed un vice-presidente che durano in carica l’anno.
Art. 157. I consigli medesimi sono assistiti da un nostro commissario, il quale veglia all’osservanza delle leggi, ed ba la facoltà di sciogliere le adunanze.
Art. 158. I consigli provinciali e divisionali tengono ogni anno una sessione nel capo-luogo della provincia gli uni, della divisione gli altri, per la durata che sarà da noi prefissa.
I consigli di credenza sono permanenti presso l’intendente generale.
Art. 159. I consiglieri provinciali e divisionali entrano in carica alla prima loro convocazione ordinaria.
Art. 160. Tanto i consigli provinciali, quanto i divisionali possono essere radunati straordinariamente di nostro ordine dal primo segretario di stato dell’interno.

CAPO II. Degli intendenti generali ed intendenti:
Art. 161. L’intendente generale è capo dell’amministrazione! della divisione e delle provincie che la compongono, e rappresentante del governo.
Art, 162. Qual capo dell’amministrazione divisionale e provinciale
1° Convoca il consiglio di credenza divisionale.
2° Invia le lettere di convocazione dei consigli divisionali.
3° Forma il progetto del bilancio e de’ regolamenti che debbono essere sottoposti al consiglio divisionale per l’amministrazione della divisione e de’ suoi stabilimenti.
4° Rende conto annualmente al consiglio divisionale della stra gestione si economica che morale, e del modo con cui ha fatto eseguire i servizi che gli sono affidati, o che si fanno sotto la sua direzione e responsabilità.
5° Nomina; sospende e licenzia gl’impiegati il cui stipendio è a carico del bilancio divisionale, quando le leggi non prove dono diversamente.
6° Amministra le sostanze, e rappresenta in giudizio la divisione e le provincie.
7° Fa gli atti conservatorii:
8° Cura l’esazione delle entrate, e dà eseguimento alle spese ed opere d’ogni natura.
9° Tiene gl’incantie stipula i contratti.
Ed in generale fa tutti gli atti dell’amministrazione esecutoria.
Art. 163. Come rappresentante del governo, l’intendente generale compie gli atti che gli sono affidati dalle leggi.
Art. 164. Gl’intendenti delle provincie compiono sotto la direzione ed ispezione degl’intendenti generali gli atti che sono loro attribuiti dalle leggi, ed inviano le lettere di convocazione dei consigli provinciali.
Art. 165. Per la nomina, il numero e la qualità degl’impiegati esistenti presso le intendenze generali e provinciali si osserveranno le leggi in vigore.

CAPO III. Dei consigli provinciali e divisionali.
Art. 166. Il consiglio provinciale è composto di trenta membri nelle provincie che hanno centocinquantamila abitanti; di ventiquattro in quelle di centomila, di diciotto nelle altre di minor popolazione.
Art. 167. I consiglieri provinciali sono scelti da noi per un terzo fra i sindaci della provincia, e per due terzi fra candidati proposti dai consigli comunali.
Art. 168. Ogni comune propone un candidato per ciascun migliaio della sua popolazione, scelto fra tutti gli elettori della provincia contemplati nelle liste fatte nell’anno precedente.
Le frazioni di migliaio non contano, ma i comuni inferiori a mille abitanti propongono un candidato.
Art. 169. Non possono esser proposti a candidati i minori d’anni trenta, le persone cui compete la sorveglianza o la direzione delle provincie, né gl’impiegati da esse dipendenti.
Art. 170. La durata in uffizio dei consiglieri provinciali è di cinque anni; ne escono nel modo prescritto dall’art. 55.
Al sindaco, che dentro il quinquennio cessi le sue funzioni o manchi, succede nel consiglio provinciale la persona che vien surrogata nelle medesime.
Art. 171. L’intendente e l’ingegnere della provincia intervengono all’adunanza senza render voto.
Art. 172. L’intendente vi eserciterà le funzioni di nostro commissario.
Art. 173. Il presidente del consiglio può trasmettere direttamente all’intendente generale colle sue osservazioni quegli atti del consiglio stesso su cui gli parrà di doverne richiamare specialmente l’attenzione.
Art. 174. Il consiglio provinciale forma lo stato dei periti prescritto dall’art. 23 delle nostre lettere patenti 6 aprile 1839.
Art. 175. Da inoltre il suo parere
1° Sui cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, idei distretti delle conservatorie del censo, delle tappe d’insindazione, de’ mandamenti e dei comuni che la compongono.
2°Sulla designazione dei capi-luogo. -23o Sulla direzione delle strade consortili delle provincie.
4° Sullo stabilimento di pedaggi che fosse invocato per ponti e strade da un comune.
3° Sullo stabilimento, soppressione o cambiamento delle fiere e mercati.
6° Sui richiami de comuni intorno alla quota nelle spese di lavori ai quali concorrono con altri comuni o colla divisione.
Art. 176. Discute le proposte da farsi nell’interesse della provincia al consiglio divisionale circa:
1° I lavori d’acque e strade.
2° La classificazione delle strade provinciali.
3° Lo stabilimento di pedaggi sulle strade e ponti provinciali.
4° Lo stato e le opere di cui abbisognano gli edifizi della provincia,
5° La destinazione dei medesimi.,
6° I progetti di contratti concernenti i diritti di proprietà o servitù.
7° Lo stato, ed i bisogni degli stabilimenti publici della provincia, ed i sussidii che occorressero per essi.
8° I sussidii che i comuni o consorzii chiedessero per opere utili o necessarie:
9° Le imposizioni speciali da farsi sulla provincia pel mantenimento de’ suoi particolari stabilimenti.
10°. L’accettazione di doni o lasciti che fossero fatti alla provincia per alcun suo stabilimento.
Art. 177. Elegge nel suo seno i delegati che rappresentano la provincia al consiglio divisionale in quel numero che sarà da noi determinato.
Art. 178. I processi verbali del consiglio provinciale sono sottoposti all’intendente generale, e da esso comunicati al consiglio divisionale per gli affari di sua competenza.
Art. 179. I consiglieri di divisione nominati come all’art. 177 durano in carica un anno, e sono sempre rieleggibili.
Art. 180. L’intendente generale, gl’intendenti delle provincie, e l’ingegnere capo della divisione intervengono al consiglio senza render voto.
Art. 184. L’intendente generale vi esercita le funzioni di nostro commissario quando non deputeremo un’altra persona:
Art. 182. Il consiglio divisionale nel primo giorno della sua tornata ordinaria elegge nel suo seno i revisori del conto dell’intendente generale che gliene fanno relazione per l’effetto dell’art. 184.
Art. 183. Lo stesso consiglio delibera sovra.
1° 1 bilancio attivo e passivo della divisione formato e presentato dall’intendente generale.
2° Le condizioni dei contratti interessanti la divisione, le provincie della medesima o loro stabilimenti.
3° Ogni oggetto che concerne il patrimonio della divisione e degli stabilimenti provinciali; l’adozione dei progetti che debbono eseguirsi a spese dei medesimi o col loro concorso, e la destinazione delle loro proprietà e beni.
4° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulterior grado.
5° La classificazione delle strade provinciali.
6° D’accettazione de’ doni e lasciti,
7° Lo stabilimento di pedaggi su ponti e strade provinciali.-
8° La contrattazione di prestiti.
9° Le spese da farsi attorno agli edifizii diocesani a termini: delle lettere patenti 6 gennaio 1824.
Ed in generale delibera sugli oggetti che eccedendo la semplice esecuzione non sono di competenza dell’intendente generale.
Art. 184. Esamina il conto delle entrate, delle spese e di amministrazione dell’intendente generale. Art. 185. Da parere sovra
1° Cambiamenti proposti alla circoscrizione della divisione, delle sue provincie, dei distretti delle conservatorie del censo, delle tappe d’insinuazione, mandamenti e comuni, e sulla designazione dei capi-luogo.
2° Gli oggetti che per disposizione di legge od ordine superiore gli sono sottoposti dall’intendente generale.
3° I cambiamenti all’importare delle pensioni dei maniaci.
4° La quota a carico della divisione per l’eseguimento di spese obbligatorie in consorzio di altre divisioni, il merito delle spese stesse e le opere.
Art. 186. Nomina due dei suoi membri d’ogni provincia per far parte delle commissioni dei conti delle opere pie stabilite coll’articolo 21 del nostro editto 24 dicembre 1836.
Art. 187. Delega uno dei suoi membri per ciascuna provincia onde invigilare sullo stato delle principali strade provinciali e comunali. Può ad un tempo nominare nel proprio seno delegati speciali per invigilate sul regolare andamento de stabilimenti pubblici fondati a spese delle provincie o della divisione.
Questi delegati, come pur quelli di coi all’articolo precedente, potranno corrispondere, per quanto interessa la delegazione loro affidata, colla nostra segreteria di stato dell’interno, e rimetteranno una relazione al consiglio dei rilievi loro occorsi nell’eseguimento del loro incarico, onde il medesimo far possa le proposte che reputerà convenienti.
Art. 188. Elegge i consiglieri di credenza divisionali.
Art. 189. Consegna nei suoi processi verbali i desiderii ed i bisogni che giudicasse di rappresentarci nell’interesse economico della divisione e delle sue provincie.
Art. 190. Il bilancio della divisione proposto dall’intendente generale, e deliberato dal consiglio della medesima, è approvato da noi, previo il voto del consiglio di stato
Art. 191. Lo determinazioni nostre saranno trasmesse all’intendente generale cogli schiarimenti che crederemo opportuni per essere comunicate al consiglio di credenza.
Art. 192. Si farà fronte alle passività delle divisioni.
1. Colle rendite dei loro beni e delle loro entrate d’ogni sorta.
2. Col provento de pedaggi che fossero sopra loro deliberazione debitamente autorizzati.
3. Coll’imposta: di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette.
Art. 193. Il maximum dell’imposta addizionale di cui al no 5 del precedente articolo, sarà da noi fissato ogni quinquennio per ciascuna divisione con una legge speciale sulla proposta del nostro primo segretario di stato delle finanze, previo il parere del consiglio di ogni divisione e del consiglio di stato, e mediante preventivo concerto colla nostra segreteria di stato dell’interno.
Questo limite non potrà essere oltrepassato che in virtù del l’autorizzazione nostra da emanare colle stesse forme.
Art. 194. Saranno in egual modo approvate de imposizioni che si dovranno fare per li stabilimenti speciali, di cui all’articolo 182, numeri 1 e 3.
Art. 195. Sono obbligatorie per le divisioni le spese concernenti
1. La sistemazione ed il mantenimento dei ponti, degli argini e delle strade provinciali.
2. Le spese di pubblica istruzione od altre poste a carico delle provincie o della divisione per disposizione legislativa o regolamentare.
3. Il pagamento dei debiti liquidi.
4. Le spese risultanti da precedenti deliberazioni del consiglio divisionale approvate e non abrogate:
Potrà nell’interesse generale essere fatta obbligatoria la costruzione dei ponti e strade, previo il parere del consiglio di stato, con intervento dei consiglieri straordinarii delle divisioni.
Art. 196. Ogni altra spesa è facoltativa:
Art. 197. Le contabilità degli stabilimenti speciali delle provincie amministrate dal consiglio divisionale a termini dell’articolo 182 farà parte del bilancio divisionale colla forma di appendice.
Art. 198. Il conto del tesoriere divisionale è approvato dalla camera nostra dei conti.
Art. 199. Quello dell’intendente generale è approvato da noi sulla relazione del nostro primo segretario di stato dell’interno che, ove dissenta dal voto del consiglio divisionale, promuoverà prima il voto del consiglio di stato, sezione dell’interno.
Art. 200. Saranno approvate da noi previo il voto del consiglio di stato, sezione dell’interno.
1. Le deliberazioni dei consigli divisionali che importano aumento, diminuzione o modificazione di patrimonio.
2. Quelle che creassero dei nuovi stabilimenti o modificassero gli esistenti.
Art. 201. Le altre deliberazioni saranno approvate dalla nostra segreteria di stato dell’interno.
Art. 202. Il presidente del consiglio può trasmettere direttamente al nostro primo segretario di stato dell’interno gli atti sui quali stimasse di richiamare specialmente la nostra attenzione.
Art. 203. I consigli divisionali potranno, coll’annuenza del nostro commissario, ordinare la stampa dei processi verbali e la loro distribuzione a ciascun consigliere.
Art. 204. Invece dei due consiglieri di stato straordinarii delle divisioni militari, di cui al 2o alinea dell’articolo 23 del nostro editto 18 agosto 1831, saranno scelti da noi nella stessa qualità, ed annualmente chiamati nel consiglio di stato che de membri di ogni consiglio divisionale.

CAPO IV. Del consiglio divisionale di credenza.
Art. 205. Durante l’intervallo delle tornate dei consigli divisionali sono essi rappresentati da un consiglio di credenza composto di cinque membri.
Art. 206. La nomina del consiglio di credenza è fatta dal consiglio divisionale nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti nella sua tornata ordinaria. Gli eletti entrano subito in carica, e vi durano sino alla successiva tornata ordinaria. Essi sono sempre rieleggibili.
Art. 207. L’intendente generale interviene al consiglio di credenza qual nostro commissario.
Art. 208. I consigli di credenza divisionali hanno principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spetterebbero al consiglio della divisione. Quando il caso non ammetta dilazione, possono stabilire che la deliberazione sia immediatamente eseguita. La deliberazione allora è valida mediante l’approvazione dell’intendente generale.
Art. 209. I consigli di credenza sono inoltre chiamati
1. A deliberare sui giudizi possessorii da introdursi in prima istanza.
2. A rivedere i ripartimenti dei fondi provinciali di sussidio proposti dall’intendente generale.
3. A rappresentare col medesimo la divisione nelle funzioni solenni.
Art. 210. I processi verbali sono sottoposti all’intendente generale che vi dà il corso voluto dalle leggi.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E DIVISIONALI.

į Art. 211. I comuni non possono mutare di classe, né le provincie di rappresentanza, se le variazioni della popolazione desunte dal censimento uffiziale non si sono mantenute per un quinquennio.
Art. 242. Gli amministratori e consiglieri che a termini del presente sono nominati a tempo, rimangono in carica fino all’installazione de’ loro successori ancorché fosse trascorso il termine prefisso.
Le loro funzioni sono gratuite.
Art. 213. Fra i consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore d’età.
Art. 214. Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.
Art. 215. I consigli eleggono fra i loro membri un segretario ed un sottosegretario, i quali possono farsi coadiuvare dal segretario e dagli impiegati dell’ufficio cui è affidato il potere esecutivo.
Non facendo quest’elezione i processi verbali sono ricevuti e distesi dal segretario dell’uffizio medesimo.
Art. 216. Chi presiede l’adunanza sia degli elettori che dei varii consigli creati col presente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni ed operazioni : ritiene a tale effetto la facoltà di sospendere e disciogliere l’adunanza, facendone processo verbale.
Art. 217. Debbe impedire l’intervento nelle adunanze, al tempo in cui si fanno le operazioni elettorali o si delibera, delle persone che non vi sono specialmente ammesse in virtù di questo editto; in difetto ogni atto è nullo.
Art. 218. Le adunanze, sotto la stessa pena di nullità, non possono aver luogo fuori del locale a ciò indetto. ‘
Art. 219. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non venne. cinque giorni prima di quello fissato per la discussione o votazione depositata nella sala delle adunanze, con tutti i documenti necessarii per poter essere esaminata da chi deve render voto.
Art. 220. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo. Se è dato non è obbligatorio.
Art. 221. Le convocazioni de’ consiglieri debbono essere fatte a domicilio per avviso scritto di chi ha diritto di convocare il consiglio.
Art. 222. L’avviso per le adunanze semestrali od annue debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse. Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al consiglio lo possono ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre specificare in questo caso l’oggetto dell’adunanza.
Art. 223. I consigli nelle adunanze ordinarie possono deliberare su tutti gli oggetti di loro competenza: nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, né lasciar mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all’oggetto speciale della convocazione.
Art. 224. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli appartiene indistintamente all’autorità superiore, ai presidenti ed ai consiglieri,
Saranno prima discusse le proposte dell’autorità superiore, poi quelle dei presidenti, ed in fine dei consiglieri per ordine di presentazione.
Art. 225. I consigli non possono deliberare, se non interviene almeno la metà dei membri: però, alla terza convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 226. I consigli possono incaricare commissioni od anche un solo membro di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini con esame speciale.
Art. 227. Il nostro primo segretario di stato dell’interno può intervenire personalmente, o per mezzo di delegato a tutti i consigli senza votare.
Art. 228. I consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell’autorità superiore, o dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.
Art. 229. Le deliberazioni dei consigli importanti modificazioni o revoca di deliberazioni precedenti debitamente approvate, si (avranno come non avvenute ove non ne facciano espressa e chiara menzione. Le deliberazioni precedenti rimarranno in vigore se la posteriore, non sarà approvata, conforme il disposto del presente.
Art. 230. I consiglieri si asterranno di prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il corpo a cui appartengono, o cogli stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua ispezione e vigilanza: come pure quando si tratta d’interesse dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire impieghi ai medesimi.
Art. 231. Terminate le votazioni, il presidente coll’assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l’esito, se non è altrimenti disposto dalla legge. S’intende vinto il partito se ottenne la maggioranza assoluta.
Art. 232. In caso di parità il voto del presidente è preponderante.
Art. 233. Nelle elezioni non essendovi la maggioranza si mette il partito su quelli che hanno ottenuto maggiori voti.
Art. 234, I processi verbali delle deliberazioni e delle votazioni sono ricevuti dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero de’ voti resi pro o contro ogni proposta. Devonsi tenere separati i verbali d’ogni diverso oggetto deliberato, e leggere a chiara voce all’adunanza.
Art. 238. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale della deliberazione si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.
Art. 236. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 237. Le deliberazioni sono annullate dall’autorità cui la legge ordina di sottoporle, se furono prese in adunanze illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio, o siansi violate le disposizioni del presente.
Art. 238. L’autorità medesima quando le deliberazioni non pecchino di nullità vi dà corso sollecito.
Art. 239. Il presidente del consiglio che prese una deliberazione può direttamente sollecitarne l’approvazione rivolgendosi anche alla nostra segreteria di stato dell’interno.
Art. 240. Le deliberazioni di tutti i consigli per intentare o sostenere azioni in giudizio sono sottoposte all’assenso del consiglio d’intendenza nel modo prescritto dalle nostre lettere patenti del 51 dicembre 1842, e dall’editto nostro del 29 ottobre prossimo passato. Si dovranno tuttavia esaurire sempre tutti i mezzi di conciliazione.
Art. 241. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo ‘che rappresentano, per ciò che da essi dipende, ne’ convegni che si tenessero per amichevoli componimenti, purché faccia sempre parte della delegazione l’autorità, che a termini del presente rappresenta l’istesso corpo in giudizio, la quale però non avrà voto quando non le appartenga nel consiglio.
Art. 242. Le spese facoltative non possono essere stanziate d’uffizio né accresciute nell’approvazione dei bilanci. Però l’autorità che approva il bilancio può sempre aggiungere ai fondi preparatorii proposti dal consiglio per una spesa facoltativa i fondi preparatorii proposti dallo stesso consiglio per altre spese che non siano ancora incominciate, e che essa non approvi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d’impedire l’intrapresa, simultanea di troppe spese, e non dià alle opere estensione o carattere diverso da quello deliberato dal consiglio.
Art. 243. Se il consiglio non stanzia le spese obbligatorie, si ecciterà a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l’ammontare della spesa che si crede necessaria, onde possa fare le sue osservazioni, ed in ogni evento l’autorità che approva il bilancio può operare lo stanziamento, o supplire all’insufficienza della somma bilanciata.
Art. 244. Le spese nuove che occorrono nel corso dell’anno sono approvate dall’autorità che approva il bilancio, colla stessa forma.
Art. 245. Quando avvenga contestazione intorno ad opere, per le quali sia tenuto soltanto sussidiariamente un comune od una provincia o la divisione o loro frazioni, sarà decisa in via ordinaria in contraddittorio del principale obbligato.
Ma essendovi ‘urgente necessità riconosciuta da perito nominato dall’interidente generale, potrà questi ordinarne l’eseguimento, ed allora la contestazione medesima innanzi al tribunale competente non verserà più che sul diritto di rimborso delle spese regolarmente eseguite e debitamente accertate.
Art. 246. Sarà sempre necessario il consenso del consiglio per l’eseguimento di opere che interessino la solidità o la sicurezza di beni o di edifizi, di cui le leggi pongono eventualmente la ricostruzione o la riparazione a carico del corpo che esso rappresenta, quando le opere siano fatte attorno ai beni ed edifizi medesimi.
Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni che si richiedono per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre di dar diritto al consiglio di ottenere immediatamente l’inibizione dal giudice ordinario contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori risponsabili in proprio.
Art. 247. Ci riserviamo in caso di assoluta necessità di permettere alle divisioni ed ai comuni la riscossione di pedaggi per la formazione di nuove strade e ponti.
Art. 248. I pedaggi e le varie imposte speciali attribuite ai comuni continueranno ad essere considerate come contribuzioni rivocabili.
Art. 249. 1 contratti per vendite, locazioni di beni e rendite, e per l’eseguimento di opere d’ogni qualità, avranno luogo all’asta pubblica, eccetto i casi di assodata urgenza o di quelli relativi ad opere, la cui spesa non oltrepassi le lire trecento, quanto alle
province ed ai comuni di prima e seconda classe, e le lire cento, quanto ai comuni di terza classe, nei quali casi si potrà procedere a licitazioni private o far eseguire le opere ad economia.
Art. 250. La nostra segreteria di stato per gli affari dell’interno potrà anche negli altri casi permettere sull’istanza del consiglio che i contratti seguano a trattativa privata.
Art. 251. Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata a proposta del consiglio, la vendita dei beni usurpati in favore degli usurpanti, quelle de’ siti attigui alle case private, che segue per dar miglior forma alle medesime, ed abbellire l’abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati o sopravanzati da quelli acquistati per l’eseguimento di opere pubbliche.
Art. 252. La pubblicazione degli avvisi d’asta dovrà precedere gl’incanti almeno di otto giorni.
Questi avvisi indicheranno il luogo ove sono depositati i capitoli, le perizie ed i piani della cosa cadente in appalto.
Art. 253. Si terrà un solo incanto e sarà ammessa una volta sola l’offerta dell’aumento del decimo entro il termine di otto giorni da quello del deliberamento: questo termine potrà essere abbreviato sull’istanza del consiglio dell’intendente generale.
Art. 254. L’incanto sarà molto ove non vi siano stati tre oblatori, e sarà rinnovato previi nuovi avvisi come all’art. 252. Al secondo incanto si delibererà, qualunque sia il numero delle offerte, e se ne darà espressamente avviso al pubblico ne’nuovi tiletti,
In mancanza di oblatori dopo il secondo incanto, si potrà accettare un’offerta privata.
Art. 255. L’autorità cui è attribuita l’approvazione dei contratti, può sempre modificarne i capitoli, in modo però che senza variarne la sostanza sia reso il contratto più regolare e cauto.
Art. 256. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali di amministrazione.
Art. 257. L’autorità cui i processi verbali sono sottoposti deve accertarsi che nell’amministrazione degli stabilimenti speciali si osservino le tavole di fondazione in ciò che non sono contrarie al presente.
Art. 258. L’intendente generale ordinerà nel corso dell’anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutorii l’immediato pagamento dei crediti coi fondi disponibili e senza destinazione mediante la spedizione di mandati provvisorii.
Riserviamo noi di ordinare sovra la relazione della nostra segreteria di stato dell’interno pel pagamento dei creditori medesimi ‘la vendita de’ beni mobili e immobili non affetti ad usi pubblici e lo stanziamento in bilancio dei fondi che la condizione pubblica potrà comportare.
Art. 259. Gli atti dell’amministrazione comunale e divisionale per cui si richiede la nostra approvazione ci saranno rassegnati dal nostro primo segretario di stato per gli affari dell’interno, al quale affidiamo pure la superiore ispezione delle amministrazioni medesime.
Art. 260. Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni sieno violate da disposizioni dell’autorità amministrativa, potrà ricorrere a noi che ci riserviamo di provedere, sentito ove d’uopo il consiglio di stato.
Art. 261. Ci riserviamo in caso di necessità di sciogliere i diversi consigli e di ordinare nell’atto istesso una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.
Art. 262. Ove malgrado la convocazione de’ consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, l’autorità incaricata delle attribuzioni esecutive potrà, mediante l’approvazione cui sono soggetti gli atti del consiglio, provvedere a tutti i rami del servizio, e dar corso alle spese obbligatorie, non che alle spese facoltative già incominciale, e riserviamo a noi in questo caso di dare quelle altre disposizioni che fossero necessarie.
Art. 263. L’approvazione alla quale sono soggetti i diversi atti dei consigli e dei sindaci non attribuisce a chi la deve compartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d’uffizio un provedimento diverso da quello proposto.
Art. 264. Nelle materie rette da leggi speciali che hanno relazione coll’amministrazione comunale e divisionale, e nelle cose cui provvedono le leggi sulla competenza degl’intendenti generali e particolari, e de’ consigli d’intendenza, si osserveranno le disposizioni delle leggi stesse in quanto non sono contrarie, al tenore del presente.

DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 265. Le disposizioni di quest’editto concernenti l’elezione dei consigli comunali, provinciali e divisionali, e la nomina dei sindaci saranno poste in osservanza nell’anno 1848. Per la prima volta le elezioni seguiranno nel mese di luglio; e nominato il sindaco le nuove amministrazioni subentreranno alle attuali, Non sarà computato per determinare la scadenza ai consiglieri comunali e sindaci il tempo anteriore al primo gennaio 1849.
Art. 266. Le leggi e disposizioni precedenti relative al servizio comunale e provinciale resteranno provvisoriamente in osservanza
1. Per l’appuramento delle contabilità dell’esercizio 1847;
2. Per l’approvazione dei bilanci del 1848;
3. Per l’approvazione dei conti comunali dello stesso esercizio.
4. Per la forma degli atti d’amministrazione che occorreranno sino alla fine dell’anno 1848, eccetto la proposizione dei bilanci dell’anno successivo.
Art. 267. Non sarà fatta innovazione riguardo alle rendite comunali concesse io appalto, se non terminati i contratti in corso.
Art. 268. L’uffizio del Vicariato di Torino s’intenderà soppresso dall’epoca in cui subentrerà la novella amministrazione, a termini dell’art. 265. Le attribuzioni speciali del vicario che non siano espressamente demandate ad altra autorità, e non siano col presente abrogate, spettano all’intendente generale della divisione di Torino.
Abroghiamo il regolamento dei pubblici del 6 giugno 1778, e l’istruzione generale da noi approvata il 1 aprile 1838, e deroghiamo alle regie costituzioni e ad ogni disposizione o statuto anche speciale, come pure a qualsivoglia privilegio contrarii al presente editto. Mandiamo alli nostri Senati ed alla camera nostra dei Conti d’interinarlo ed a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare, volendo che alle copie stampate nella tipografia Reale si presti fede come all’originale; che tale è nostra mente.

Dato in Genova addì ventisette del mese di novembre, l’anno del Signore mille ottocento quarantasette e del regno nostro il decimo settimo.
CARLO ALBERTO

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