Regio Brevetto sul Consiglio di Stato del 1832

Regio Brevetto del 5 aprile 1832, col quale S. M. spiega le Sovrane sue intenzioni in ordine ad alcuni dubii insorti sull’intelligenza di alcuni articoli del Regio Editto 19 agosto 1831, col quale è stato creato il Consiglio di Stato, e delle Regie Patenti del 13 settembre successivo al medesimo relative

CARLO ALBERTO
per grazia di Dio
Re di SARDEGNA, ECC. ECC.
ECC.
Essendo insorta qualche dubbietà sull’intelligenza di qualcuno degli articoli dell’Editto nostro del 18 agosto 1831, col quale è stato creato il nostro Consiglio di Stato, e delle Regie Patenti del 13 di settembre successivo, e volendo perciò Noi dichiarare in tal proposito la nostra mente Sovrana, abbiamo anche creduto conveniente di ciò fare rispetto ad alcune altre disposizioni, per le quali o in ragione del silenzio della Legge, o per le considerazioni fattesi dappoi, e stateci rassegnate si è dovuto implorare la Sovrana nostra decisione. Quindi è che in vigor del presente abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue :
1. Spiegando l’art. 33 del citato Editto vogliamo, che il titolo, grado ed anzianità corrispondente alla dignità attribuita in esso ai nostri Consiglieri di Stato dopo i Presidenti -Capi s’intendano loro conceduti, e siano da essi conservati irrevocabilmente, sia che eglino continuino, o non a far parte del Consiglio di Stato, computandosene perciò il tempo dal giorno della nomina loro a Consiglieri di Stato.
2. A compimento delle disposizioni contenute nello articolo 20 delle citate Lettere Patenti dichiariamo, che i Consiglieri di Stato, i quali saranno da Noi nominati in avvenire, prenderanno posto nella Sezione cui sono applicati, e saranno graduali coi loro Colleghi in essa secondo l’anzianità, e la dignità della carica che coprivano prima di quella nomina, da ragguagliarsi colla qualità che a tenore dell’articolo precedente gli altri Consiglieri hanno già acquistalo nel loro ingresso nel Consiglio di Stato.
3. Avendo Noi per ultimo riconsideralo le ragioni, per cui Ci siamo mossi a stabilire che il personale del Consiglio di Stato sia intieramente nelle attribuzioni della nostra Segreteria di Stato per gli affari Interni, ordiniamo col presente, che le Lettere Patenti di qualunque nomina riguardante esso Consiglio di Stato, Ci vengano rassegnate dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari loterpi. Come anche ordiniamo che in esse Patenti non facciasi d’or innanzi menzione veruna della Sezione cui ciascun Consigliere verrà applicato, essendo nostro volere che tale destinazione ad una od altra delle Sezioni, come anche il passaggio dall’una all’altra degli antichi Consiglieri, si facciano mediante un Regio Brevetto, il quale Ci verrà rassegnato del pari dallo stesso Primo Segretario di Stato.
Mandiamo a chiunque spetti di osservare, e far osservare il presente; chè tale è nostra mente.


Dat. Torino, il 5 aprile 1832.
CARLO ALBERTO

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