Norma sull’organizzazione dei Comuni nel Domini Pontifici

Norma sull’organizzazione dei Comuni nel Domini Pontifici

Categoria: Domini Pontifici

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, inerendo all’articolo 4. del suo Moto-proprio 12 settembre 1849, ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sui Comuni.

CAPITOLO I. Classificazione dei Comuni.

§ 1. I Comuni si dividono in cinque classi:
1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti;
2. di quelli che hanno una popolazione maggiora di diecimila, e non eccedente i ventimila;
5. di quelli che hanno una popolazione maggiore di cinquemila, e non superiore ai diecimila;
4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai mille, e non credente i cinquemila.
3. di quelli che hanno una popolazione non maggiore di mille abitanti.
§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo comune: gli appodiati conservano la propria esistenza, abbenchè di pendenti dal comune principale,

CAPITOLO II. Rappresentanze municipali.

§ 3. Ogni Comune è rappresentato da un consiglio e da una magistratura municipale.
§ 4. Il consiglio è composto,
di trentasei individui nei comuni di prima classe;
di trenta in quelli di seconda;
di ventiquattro in quelli di terza;
di sedici in quelli di quarta;
di dieci in quelli di quinta.
§ 5. Un numero di consiglieri stabilito in proporzione delle diverse classi dei comuni è destinato alla magistratura.
§ 6. La magistratura è composta,
di un capo e di otto magistrati nei comuni di prima classe;
di un capo e di sei magistrati nei comuni di seconda e di terza classe;
di un capo e di quattro magistrati nei comuni di queste classe;
di un capo e di due magistrati nei comuni di quinta classe.
§ 7. Il solo capo della magistratura può essere scelto anche fuori del consiglio; qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.
Questi nelle città si distingue col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.
I membri della magistratura si chiamano anziani.
Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna, come al § 9.
§ 8. Un sindaco è due aggiunti rappresentano gli appodiati.
§ 9. I capi delle magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quello di conservatori.
§ 40. Fanno parte di ogni Consiglio con voto due deputati ecclesiastici nominati dall’Ordinario che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.
Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei consigli dei comuni di quarta e di quinta classe.
§ 11. I capi delle magistrature ed i sindaci si rinnovano al finire di ciascun triennio.
Si rinnovano in ogni triennio per metà i consiglieri ed i magistrati: la prima volta col mezzo della estrazione a sorte, quindi pertarto di anzianità.
Uno dei due deputati ecclesiastici, e l’unico deputato nei consigli di quarta e di quinta classe, come pure uno dei due aggiunti negli appodiati, si rinnovano nello stesso modo in ogni triennio.
§ 12. Le funzioni dei consiglieri, del capo e dei membri della magistratura, del sindaco e degli aggiunti sono totalmente gratuite.

CAPITOLO III. Attribuzioni del consiglio e della magistratura.

§ 13. Il Consiglio delibera sugli interessi del Comune: la parte amministrativa ed esecutiva è affidata alla magistratura.
§ 14. Sono interessi Comunali:
1. la elezione dei magistrati e dei consiglieri del Comune e del la provincia;
2. la nomina degli impiegati necessarii al servizio Comunale;
3. la conservazione e miglioramento delle proprietà, delle rendi te e dei diritti siano Comunali, siano civici ed il modo di goderne;
4. gli acquisti, le alienazioni, le liti, le transazioni;
5. le scuole di pubblico insegnamento, e gli stabilimenti pubblici che sono a carico del Comune;
6. le opere di pubblica utilità;
7, il mantenimento e la nettezza delle strade interne e Comunali, dei ponti, acquedotti, fontane, edifizi e passeggi pubblici, spiazzi per fiere e mercati e la illuminazione notturna;
8, la esattezza dei pesi e misure, l’annona municipale, le provvidenze sanitarie, specialmente sulla salubrità dei comestibili e sui mezzi onde siano rimosse le cause della pubblica infezione;
9. il miglioramento del commercio, della industria e della agricoltura;
10. la qualità, la misura ed il riparto delle imposte per sostene re le spese, ed il modo migliore e più facile di percezione;
11. e generalmente tuttocciò che riguarda i vantaggi, i bisogni, gli obblighi dei comuni ed il ben essere degli abitanti.
§ 15. Gli oggetti principali delle deliberazioni del Consiglio sono il conto preventivo degli introiti e delle spese, ed il conto consuntivo.
§ 16. In ordine al preventivo il Consiglio prende a disamina e vota singolarmente tutti gli articoli delle spese che si propongono.
Esamina inoltre e vota nello stesso modo le spese straordinarie ed urgenti che non sono contemplate nel preventivo.
§ 17. Quanto al consuntivo, nomina nel suo seno tre consiglieri per sindacarne le singole partite, e presso le loro osservazioni pronunzia la sentenza sindicatoria.
§ 18. Gli altri oggetti delle deliberazioni del consiglio sono:
la formazione delle terne per la nomina dei magistrati del Comune e dei consiglieri della provincia;
la nomina di apposite deputazioni tratte dal suo seno per invigilare alla pubblica sanità, alla salubrità dei commestibili, all’annona grascia, al buon andamento delle fiere o mercati, ai lavori pubblici, alla nettezza delle strade, alla illuminazione notturna, ai pubblici spettacoli,
i pubblici lavori, per risolvere se, quali e come debbano eseguirsi;
cioè se per appalto, o per economia, destinando in questo secondo caso due consiglieri che ne prendano cura;
i diritti del Comune da sostenersi, le liti da autorizzarsi, le transazioni, gli affitti e gli altri contratti, i debiti da crearsi o dimettersi, i dazi da imporsi nei casi determinati dalle leggi, e tutti gli affari concernenti l’interesse municipale;
la nomina, esclusione o conferma degli impiegati, inservienti o salariati dal Comune.
§ 19. È autorizzato il consiglio a trascegliere dagli aboliti statuti le ordinazioni che possano reputarsi vantaggiose all’interesse del Comune e de’ suoi abitanti, aggiungendovi quelle che si ritengano opportune alle locali circostanze, sempre che le une e le altre non si oppongano alle leggi vigenti: tali ordinazioni saranno sottoposte a Sua SANTITÀ per essere approvate.
§ 20. Appartiene alla magistratura:
di far eseguire le deliberazioni consiliari;
di erogare le rendite come è disposto nel preventivo approvato;
di conchiudere e stipulare i contratti a forma delle deliberazioni del consiglio e della autorità superiore;
d’invigilare e provvedere alla osservanza delle ordinazioni municipali di cui nel § precedente, tostochè saranno munite della Sovrana approvazione;
di redigere il preventivo del futuro esercizio ed il conto annuale del la gestione, farli affiggere e tenere affissi nella segreteria per lo spazio almeno di quindici giorni, onde ricevere le osservazioni sulle singole partite dei medesimi, e presentare gli uni e le altre all’esame del consiglio;
di formare le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri in conformità del capitolo VII della presente legge; e di fare sotto la individuale e solidale responsabilità del capo e di coloro che la compongono gli atti di ordinaria amministrazione del municipio.
§ 21. E attribuita alla magistratura la giurisdizione per giudica re sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.
§ 22 Appartiene al capo della magistratura, di convocare le adunanze del consiglio e di esercitarvi l’officio di presidente;
di presiedere a tutte le deputazioni municipali o di delegarne la presidenza ad uno dei magistrati;
di rappresentare in giudizio il Comune tanto attivamente che passivamente;
di rappresentare la magistratura nella corrispondenza d’uffizio, ed in questa rappresentanza far conoscere al Delegato co’ suoi rapporti lo stato ed i bisogni del Comune, degli abitanti, degli stabilimenti comunali e quanto possa influire nel miglioramento della loro condizione;
di sopraintendere alla polizia urbana e rurale, e prendere a questo effetto le misure che saranno necessarie;
e di procedere come giudice economico in ordine ai danni dati ed ai crediti di tenui somme in conformità della legge, anche col mezzo di un Assessore nominato dal consiglio.
§ 23. Uno speciale regolamento determina le attribuzioni del capo della magistratura relativamente alla polizia ed il modo di esercitare la giurisdizione attribuita alla magistratura intiera dal § 21.
Sarà inoltre provveduto, in quanto occorra con ispeciali disposizioni ai giudizi economici di cui nel § precedente.
§ 24. Nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del capo della magistratura ne fa le veci il primo fra i membri che la compongono.
§ 25. Il sindaco degli appodiati, o in sua vece il primo aggiunto nei casi preveduti dal § precedente, interviene al consiglio del Comune principale e presenta al medesimo il conto preventivo ed il conto consuntivo, affinché il primo venga approvato, ed il secondo sottoposto alla sindicazione.
Sotto la dipendenza del capo della magistratura del Comune principale fa eseguire le deliberazioni del consiglio e gli ordini superiori.

CAPITOLO IV. Rendite del Comune.

§ 26. Le rendite ordinarie del Comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:
1. il prodotto dei beni e diritti comunali:
2. il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana;
3. gli affitti dei teatri ed altri luoghi di pubblici spettacoli e quel lo pure degli spiazzi per le fiere e mercati;
4. gli affitti di pesche, caccie, passi di barche, danni dati e depositeria de’ pegni;
5. i diritti sui pesi e misure.
§ 27. Quando le rendite ordinarie del Comune non siano bastanti per le spese necessarie, il consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.
§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:
1. i dazi di consumo.
2. la tassa sul bestiame;
3. la tassa personale;
4. una sovraimposta sul censimento rustico ed urbano;
5. le altre tasse che saranno deliberate dal consiglio.
§ 29. Il consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l’ordine graduale designato nel § precedente, passando dall’una all’altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.

CAPITOLO V. Tutela governativa de Comuni.

§ 30. L’autorità del governo provvede alle nomine dei capi e dei membri delle magistrature, alla osservanza delle norme opportune perla elezione dei consiglieri, alla regolarità degli atti e della gestione, ed ai bisogni straordinarii dei Comuni.
§ 31. I capi delle magistrature delle città sono nominati dal SANTO PADRE: i magistrati, i sindaci e gli aggiunti dal Delegato: tutti sulle terne proposte dai consigli.
§ 32. È riservato a SUA SANTITÀ l’autorizzare le alienazioni dei beni o i debiti da contrarsi, le une e gli altri quando eccedano la summa di scudi cinquemila.
§ 33. Le alienazioni ed i debiti per somme non eccedenti scudi cinquemila sono autorizzate dal Cardinale legato, previa cognizione di causa e col voto decisivo del suo consiglio di legazione.
Le imposizioni di cui nel § 28 num. 4 e 5 debbono essere egualmente sottoposte all’approvazione del Cardinale legato.
§ 34. Le deliberazioni dei consigli sui conti preventivi e le sentenze sindicatorie sui consuntivi non si ritengono come definitive ed eseguibili sinché le une e le altre non siano sanzionate, previa la discussione delle singole partite, col giudizio del Delegato e col voto decisivo della sua congregazione.
§ 35. Neppure si ritengono come definitive ed eseguibili le deliberazioni dei consigli intorno a spese straordinarie od urgenti non contemplate nel preventivo, fintantochè i titoli di tali spese non siano ammessi dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione ed assegnate le somme corrispondenti.
§ 36. I Comuni non possono stare in giudizio come attori né innanzi i magistrati giudiziarii, ne innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se la risoluzione del consiglio che li autorizza non è sanzionata dal Delegato col voto egualmente decisivo della sua congregazione.
§ 37. Per la nomina, esclusione o conferma dei maestri Comunali, continueranno ad osservarsi le disposizioni della bolla della s. m. di Leone XII che incomincia «Quod divina sapientia».
§ 38. Le altre deliberazioni del consiglio si ritengono come valide ed eseguibili se il Delegato non ne pronunzia l’annullamento per mancanza di forma, ovvero per contravvenzione alle leggi nel termine di quindici giorni da quello in cui dal gonfaloniere o priore gli sono trasmesse per uffizio.
§ 39. È vietato al capo ed ai membri della magistratura di convertire in altro uso le somme destinate ai diversi titoli del preventivo senza averne ottenuta espressamente la facoltà del Delegato col voto decisivo della sua congregazione.
§ 40. Gli altri atti dei capi e dei membri delle magistrature concernenti l’interna amministrazione del Comune non sono sottoposti alla approvazione superiore: i membri ed i capi ne sono individualmente e solidalmente responsabili.
§ 41. L’approvazione Sovrana e quella del Cardinale legato negli atti che ne abbisognano si domanda per mezzo del Delegato che trasmette gli atti col suo rapporto sulla giustizia dei motivi allegati per ottenerla.
§ 42. Il Delegato a seconda delle speciali circostanze è in facoltà di ordinare che il consiglio sia presieduto da un consultore della sua congregazione, ovvero dal governatore locale.
§ 43. Occorrendo al capo della magistratura per l’esercizio delle sue funzioni l’uso della forza pubblica, egli ne farà richiesta all’autorità governativa.

CAPITOLO VI. Adunanza e disciplina dei consigli e delle magistrature.

§ 44. Il consiglio è convocato dal capo della magistratura: egli sei giorni prima di quello stabilito per l’adunanza comunica al Delegato l’atto di convocazione ove sono enunciati distintamente, oltre il giorno e l’ora della medesima, anche gli oggetti da trattarsi: questo atto deve inoltre notificarsi ai singoli consiglieri ed ai singoli membri della magistratura tre giorni prima di quello indicato: mancando tale communicazione e notifica con le prescritte indicazioni, l’adunanza si ritiene come non avvenuta.
§ 45. L’adunanza non può deliberare se non vi è presente la metà dei membri che compongono attualmente il consiglio intiero, compresi gli esercenti la magistratura, come ai §§ 4, 5, 6, oltre il capo della medesima, o altro soggetto che presieda l’adunanza stessa in sua vece.
§ 46. Gli oggetti indicati dall’atto di convocazione si propongono dal segretario e si discutono singolarmente dopo intesi gli arringatori secondo l’uso attuale.
Il consiglio delibera a porte chiuse e per iscrutinio segreto: la maggiorità dei voti, costituisce la deliberazione: nel caso di parità si torna a discutere e deliberare nell’adunanza successiva.
Se nasce ulteriore parità, l’affare si devolve al Delegato ed alla sua congregazione con voto decisivo.
§ 47. Il segretario del Comune assiste alle adunanze e redige i processi verbali degli atti e delle deliberazioni.
Gli atti e i processi verbali sono sottoscritti da sei membri della adunanza consiliare nei Comuni di prima classe; da quattro nei Comuni di seconda e di terza, e da tre in quelli delle altre classi, tutti estratti a sorte all’apertura di ciascuna adunanza, e sempre dal presidente e dal segretario.
§ 48. I membri del consiglio e della magistratura che senza causa legittima non intervengono alle adunanze dell’uno o dell’altra sono soggetti alla multa di scudi due nei Comuni di prima e di seconda classe, e di uno scudo negli altri Comuni.
Il giudizio sulla causa legittima e sulle multe appartiene inappellabilmente alla magistratura.
§ 49. Se la mancanza del numero è tale che in conformità del § 45 impedisce di deliberare, il capo della magistratura procede ad una seconda convocazione; e se anche questa riesce inutile, il segretario registra nel suo processo verbale il parere dei membri presenti intorno ai singoli oggetti da discutersi nella adunanza: il processo verbale sottoscritto dal capo della magistratura e dal segretario si trasmette al Delegato, affinché col voto decisivo de’ suoi consultori deliberi sui medesimi oggetti ovvero ordini una nuova convocazione.
Ha luogo la stessa norma se i membri non si riuniscono, o non diano alcun parere.
Rimarranno ferme in ogni caso le multe di cui nel § precedente.
§ 50. Qualora il consiglio ricusi di votare il conto delle spese e le tasse corrispondenti, supplisce il Delegato col voto decisivo della sua congregazione ai bisogni ordinarii del Comune.
§ 51. Le deliberazioni relative ad oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o non comprese nell’atto d’intimo od emanate in una adunanza illegale sono nulle di pieno diritto, salvo il disposto nel § 49.
§ 52. I consigli municipali non possono corrispondere fra di loro, né pubblicare notificazioni, proclami o indirizzi, qualunque ne sia lo Scopo.
Alle sole magistrature è permessa la corrispondenza per affari d’interna amministrazione, come alle sole magistrature è permessa la pubblicazione di semplici inviti od avvisi per atti meramente amministrativi.
§ 53. I membri della magistratura si adunano periodicamente nei giorni stabiliti sotto la presidenza del capo per deliberare in ciò che riguarda l’amministrazione interna: le riunioni sono legali se interviene, oltre il capo della magistratura, la metà dei membri che la compongono; avvenendo la parità, si astiene l’ultimo magistrato.
Ove nelle adunanze del consiglio e della magistratura si tratti di affari di parenti, non hanno voto quei membri che non sono eligibili simultaneamente, a forma del § 78.
§ 54, Il Delegato, a norma dei casi e delle circostanze può ammonire e sospendere per tempo determinato i consiglieri, i magistrati, il sindaco, gli aggiunti ed anche il capo della magistratura: nei casi di contravvenzione ai §§ 51 52 della presente legge può inoltre sospendere le adunanze del consiglio.
Farà immediato rapporto al Cardinale legalo di queste ordinanze disciplinari.
§ 55. E riservata al Cardinale legato la facoltà di destituire i membri della magistratura, il sindaco, gli aggiunti, i consiglieri; di sciogliere intieramente il consiglio ed ordinarne la rinnovazione, dandone avviso all’autorità superiore.
§ 56. La destituzione del capo della magistratura è riservata a SUA SANTITÀ.

CAPITOLO VII. Elezione dei consiglieri.

§ 57. I consiglieri municipali sono eletti da un collegio di elettori appositamente istituito in ogni Comune.
§ 58. Il numero degli elettori è uguale al sestuplo del numero degli individui che compongono ciascun consiglio, avuto riguardo alle classi rispettive come al § 4.
§ 59. Gli elettori sono di tre classi:
1. dei maggiori estimati nei libri censuarii del Comune come possidenti di fondi rustici od urbani;
2. dei possessori di capitali impiegati nelle intraprese di agricoltura, arti e commercio, i grandi affittuarii, gli esercenti in capo un arte o manifattura;
3. dei professori di scienze od arti liberali domiciliati nel Comune.
§ 60. Due terzi degli elettori saranno tratti dagli individui appartenenti alla prima classe, il resto da quelli che appartengono alla seconda ed alla terza.
Fra gli individui di queste due classi saranno preferiti coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali.
§ 61. Debbono gli elettori aver compiuta la età di anni 25, avere l’esercizio libero e pieno dei diritti civili, il requisito della buona condotta politica e religiosa, e ritenere casa aperta nel Comune.
§ 62. I capi o rappresentanti delle corporazioni, stabilimenti e società che hanno i requisiti di cui nel § 59 num. 1 e 2 possono essere noverati fra gli elettori,ma con un solo voto, o nella propria rappresentanza, o in quella del corpo morale.
§ 63. Non possono essere elettori:
i debitori del Comune e le loro sicurtà;
gli impiegati o salariati Comunali;
coloro che hanno liti pendenti col Comune o che hanno esercitato amministrazioni comunali senza averne reso conto e pagato il residuo;
i figli di famiglia e tutti quelli che non hanno la libera amministrazione dei proprii beni;
i condannati o processati per delitti che importino la galera e l’opera pubblica o pene anche inferiori in virtù degli articoli 94, 95, 111, 115, 151, 136, 157, 161, 165, 175, 194, 270, 336, 357, 358, dell’editto penale.
§ 64. Il capo ed i membri delle rispettive magistrature presso gli ordini dei Delegati formano le liste degli elettori uniformandosi alle norme stabilite superiormente.
§ 65. La lista degli elettori è divisa in due parti: nella prima sono notati gli elettori della classe dei possidenti: la seconda comprende gli elettori delle altre classi.
§ 66. Il valore della possidenza viene desunto esclusivamente dai catastini e dalle ultime variazioni registrate nei libri di trasporto di ciascuna cancelleria censuaria.
§ 67. I capitali e gli altri requisiti di cui nel § 59 num. 2 e 3 sino a nuova disposizione si desumono,
1. dai documenti pubblici;
2. dai ruoli dei contribuenti alle tasse municipali;
3. da fondate notizie che possano aversi dal capo e dai membri della magistratura;
4. dalla pubblica notorietà.
§ 68. I cancellieri del censo, i preposti del registro, i conservatori delle ipoteche, i notari, i presidenti delle camere di commercio e gli altri pubblici funzionarii sono tenuti a fornire in voce od in iscritto quelle notizie e quei documenti che saranno loro richiesti.
§ 69. Le liste formate dalle magistrature unitamente agli atti relativi si trasmettono al Delegato: questi, intesa la sua congregazione, le rettifica e le rimette alle stesse magistrature affinché siano pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale ove debbono rimanere per lo spazio di quindici giorni.
Durante tale spazio è permesso agli interessati di interporre i loro reclami nella segreteria del Comune, perché le liste vengano emendate.
§ 70. Il reclamo deve essere scritto dal segretario in apposito registro, deve contenere i motivi comprovati, ove occorra, da documenti, ed essere sottoscritto dal reclamante.
§ 71. La magistratura assume le indagini necessari per verificare i fatti e trasmette al Delegato il registro dei reclami con le sue Osservazioni.
§ 72. Il Delegato col voto della sua congregazione prende’ a disamina i reclami e delibera sui medesimi.
Tale giudizio è definitivo e non soggetto a verun ricorso quanto alla prossima elezione, salvo il diritto d’impugnarlo nella elezione futura.
Le operazioni prescritte in questo e nel § precedente debbono compiersi entro il termine di quaranta giorni.
§ 75. Le liste emendate sui reclami come sopra interposti sono affisse nuovamente cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza degli elettori.
§ 74. La convocazione degli elettori si fa con editto del Delegato da pubblicarsi almeno cinque giorni prima della adunanza, nel Comune rispettivo; l’editto contiene la destinazione del giorno, dell’ora e del luogo.
§ 75. Tutti coloro che appartengono al collegio degli elettori sono eligibili, salve le eccezioni da enunciarsi in appresso.
§ 76. Sono inoltre eligibili quelli, che, sebbene non siano notati nella lista degli elettori, abbiano domicilio stabile nel Comune e vi posseggono fondi rustici ed urbani del valore censuario di scudi mille, ovvero un capitale di scudi millecinquecento, qualora siano della classe indicata nel § 59 num. 2: a questi pure è applicabile il disposto nei §§ 63 e 64.
Di questi si formerà una lista supplementaria con le stesse norme stabilite nei §§ precedenti per la lista principale.
§ 77. Non sono mai eligibili coloro che, sebbene iscritti nella lista principale o della lista supplementaria, siano impiegati governativi, o che facciano parte della adunanza come rappresentanti dei corpi morali.
§ 78. Gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i fratelli non sono eligibili simultaneamente: gli altri gradi di parente non ostano, purché i parenti non vivano in perfetta communione.
§ 79. Il Delegato destina a presiedere l’adunanza un funzionario o altro soggetto a sua scelta: v’intervengono il capo della magistratura ed il primo fra i magistrati.
Il presidente ha la polizia e la disciplina dell’adunanza: il segretario vi esercita le sue funzioni: la lista degli elettori si tiene affissi nel locale dell’adunanza duranti le operazioni elettorali.
§ 80. Appena aperta l’adunanza si traggono a sorte due fra elettori presenti: questi assumono l’officio di scrutatori ed insieme al presidente ed agli altri enunciati nel § 79 formano la commissione elettorale.
§ 81. Il segretario registra col numero progressivo il nome dei singoli elettori che si presentano e distribuisce a ciascuno di loro un bollettino, affinché possa scrivervi i nomi dei candidati: a questo effetto gli verrà consegnato un numero di bollettini proporzionato al numero degli elettori.
§ 82. I bollettini debbono contenere uno spazio bianco, nel quale ogni elettore scriverà o farà scrivere tanti nomi, quanti sono i consiglieri eligendi, più la quarta parte dei medesimi per supplire alle mancanze che possono verificarsi durante il triennio.
L’elettore consegnerà il bollettino chiuso al presidente dell’adunanza che lo getterà immediatamente nell’urna posta sul banco della commissione.
§ 83. Decorse quattro ore dall’apertura della adunanza, se non si sono presentati a dare il voto la metà più uno degli iscritti nella lista, essa non è legale; i bollettini senza essere aperti sono subito brugiati.
In questo caso l’adunanza è nuovamente convocata in conformità del § 74: se riesce inutile anche la seconda convocazione, la scelta è devoluta al Consiglio municipale, salva l’approvazione superiore.
La scelta dovrà essere fatta fra le classi enunciate nei 68 75 e 76:
in ogni caso rimarrà ferma tra gli eletti la proporzione stabilita nel § 60.
§ 84. Se decorse le ore quattro è comparsa almeno la metà più uno dei votanti, gli scrutatori aprono i bollettini; ed allorché li abbiano esaminati il presidente e gli altri membri della commissione elettorale, il segretario prende nota immediatamente dei nomi che vi sono inscritti.
§ 85. Si hanno per eletti coloro che abbiano ottenuto un numero maggiore di voti, purché oltrepassino la metà di quello degli elettori che presero parte alla votazione.
Se nel primo scrutinio in tutto o in parte non si ebbe l’inclusiva degli individui corrispondenti al numero degli eligendi, si procede ad un secondo per supplire alla mancanza: e se anche il secondo non fosse utile a questo effetto, la elezione si devolve al Consiglio municipale, come al § 83.
In ogni scrutinio, appena fatto lo spoglio dei bollettini, essi sono brugiati.
§ 86. Se i due scrutinii non possano compiersi in un giorno, si continueranno sino all’intiero compimento nel giorno successivo.
§ 87. I nomi degli inclusi sono notati per ordine, avuto riguardo alla quantità maggiore dei voti.
Quelli che furono inclusi con un numero di voti rispettivamente minore sono riservati per supplire alle mancanze dei consiglieri titolari.
I supplenti siedono nel consiglio o nella magistratura pel solo tempo in cui ne avrebbero fatto parte i titolari mancanti.
§ 88. Nei comuni di quinta classe non ha luogo lo scrutinio per bollettini.
Passata l’ora stabilita, quando vi sia il numero legale degli elettori il presidente dichiara aperta l’adunanza; quindi si estraggono i due scrutatori e si passano a voti segreti tutti gli eligibili, ciascuno separatamente e successivamente.
Se nel primo scrutinio non si ha l’inclusiva di un numero corrispondente a quello degli eligendi, si procede immediatamente ad un secondo; e se anche il secondo riesce inutile in tutto o in parte a questo effetto, si fa luogo al disposto nel § 85.
§ 89. Se dopo due ore dalla apertura non sono comparsi la metà più uno degli elettori, l’adunanza è nuovamente convocata.
Qualora riesca inutile la seconda convocazione, ha luogo anche in questo caso il disposto nel suddetto § 83.
§ 90. Nelle adunanze elettorali è proibito di discutere o deliberare o di fare qualunque atto che non sia espressamente permesso od enunciato nella presente legge.
Nel locale delle adunanze non sono ammessi che i soli elettori e le sole persone designate nei §§ 79 e 80.
I contraventori sono sottoposti alle leggi penali concernenti le il lecite riunioni.
§ 91. Il segretario redige il processo verbale dello scrutinio e del la elezione, non che di tutti gli atti del collegio elettorale incominciando dalla sua convocazione: vi appongono la loro firma il presi dente, il capo ed i membri della magistratura e gli scrutatori: il segretario lo sottoscrive in ultimo luogo.
§ 92. Il processo verbale si trasmette al Delegato dal presidente della adunanza: il Delegato col voto della sua congregazione lo approva, sempreché siano osservate le forme prescritte dalla presente legge: in caso diverso annulla l’atto ed ordina che si rinnuovi la elezione.
§ 93. Il Delegato partecipa la loro elezione ai singoli consiglieri eletti.
L’officio di consigliere non può essere ricusato, e neppure è ammissibile la rinunzia successiva, se non che per cause legittime verificate dal consiglio, le quali a termini di diritto dispensino dagli offici civili.
§ 94. I possidenti di beni immobili non dimoranti abitualmente nel Comune ove furono eletti consiglieri hanno un motivo legittimo perla ricusa o rinunzia dell’officio; nondimeno possono esercitarlo col mezzo di un procuratore della classe degli eligibili ammesso dal consiglio.

CAPITOLO VIII. Elezione della magistratura e dei consiglieri provinciali.

§ 95. Nello stesso giorno della sua istallazione il consiglio municipale forma le terne per la scelta del capo della magistratura, per quella dei magistrati, del sindaco e degli aggiunti negli appodiati.
§ 96. I candidati da iscriversi nella terna del capo della magistratura sono tratti o dal seno del consiglio o dalla lista degli elettori della prima classe: debbono avere la età di anni trenta compiuti ed inoltre appartenere alle famiglie più cospicue per antichità e possidenza.
§ 97. I candidati da iscriversi nelle terne dei magistrati si traggono dal seno del consiglio a termini del § 5.
Quelli da iscriversi nelle terne del sindaco e degli aggiunti per gli appodiati, debbono essere tratti dalla classe dei possidenti.
I magistrati, i sindaci e gli aggiunti debbono avere la età di anni trenta compiuti ed appartenere ad oneste e distinte famiglie del comune o dell’appodiato.
§ 98. Le terne si trasmettono al Delegato dal presidente del consiglio: il Delegato trasmette al Cardinale legato quelle per le nomine dei capi della magistratura, affinché le sottoponga con le sue osservazioni alla autorità sovrana: ritiene le altro per decidere sulla scelta in conformità del § 31.
Se i candidati non hanno i requisiti prescritti dalla legge, il Delegato fa riformare le terne.
§ 99. Il disposto nel § 93 relativamente ai consiglieri è comune ai capi ed ai membri delle magistrature municipali.
§ 100. Nella elezione dei candidati per formare le terne dei consiglieri provinciali il consiglio osserva le norme contenute nei §§ 66 e seguenti della legge organica sul governo e sulla amministrazione delle provincie.

CAPITOLO IX. Disposizioni transitorie.

§ 101. La prima nomina dei consiglieri e del corrispondente numero di supplenti sarà fatta da SOA SANTITÀ sulle liste degli eligibili.
§.102. I consigli appena istallati procederanno alla formazione e presentazione delle terne in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII.
§ 103. Sintanto che non siano attivate le disposizioni relative ai giudizi economici di cui nel § 23, saranno osservate tanto in ordine alla gurisdizione quanto in ordine alla procedura le leggi attualmente in vigore.

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 104. Sono mantenute le vigenti disposizioni in ordine ai comuni ed agli affari comunali per tuttoccio che non è disposto in contra rio dalla presente legge.
§ 105. Una legge speciale provvederà alla rappresentanza ed alla amministrazione del Comune di Roma.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 24 novembre 1850.
G. Card. ANTONELLI

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