Norma toscana del 1851 sull’applicazione del concordato

Norma toscana del 1851 sull’applicazione del concordato con la chiesa cattolica

NOI LEOPOLDO SECONDO, ecc. ecc. ecc.
Avendo veduti ed esaminati gli articoli che, all’oggetto di porre in armonia le leggi della Toscana nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa negli attuali nostri dominii, sono stati convenuti e stipulati in Roma il 25 aprile del presente anno fra l’eminentissimo sig. Cardinale Giacomo Antonelli pro-segretario di Stato di Sua Santità munito delle plenipotenze della Santità Sua, e il consigliere Giovanni Baldasseroni senatore della Toscana, cavaliere dell’Ordine insigne e militare di santo Stefano papa e martire, cavaliere gran-croce dell’Ordine del Merito sotto il titolo di san Giuseppe, gran-croce dell’Ordine imperiale austriaco di Leopoldo, gran-croce decorato del gran-cordone della sacra, Religione ed Ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran-croce dell’Ordine pontificio di san Gregorio Magno, gran-cordone dell’ordine di san Gennaro delle Due Sicilie, senatore gran-croce del sacro angelico imperiale Ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, decorato della croce di prima classe pel merito civile dell’Ordine parmense di san Lodovico, nostro ciamberlano, e nostro ministro segretario di Stato pel dipartimento delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici, presidente del consiglio dei ministri, munito delle nostre plenipotenze, i quali articoli sono del tenore seguente:
La Santità di nostro Signore Pio Papa IX e Sua Altezza imperiale e reale Leopoldo II arciduca d’Austria, granduca di Toscana, duca di Lucca ecc., nell’intendimento che vengano messe in armonia le leggi del Governo toscano, nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa, negli attuali dominii granducali, sono venuti rispettivamente alla nomina del loro plenipotenziarii. Sua Santità ha nominato l’eminentissimo signor cardinale Giacomo Antonelli suo pro-segretario di Stato, e Sua Altezza ha nominato Sua Eccellenza il signor senatore Giovanni Baldasseroni, cavaliere gran-croce di più distinti Ordini, consigliere intimo attuale di Stato, finanze e guerra, e presidente del consiglio dei ministri, i quali plenipotenziarii, incaricati a trattare li varii punti della detta legislazione relativi all’oggetto, cambiatisi li pieni poteri, hanno frattanto convenuto sugli articoli qui appresso, che avranno piena esecuzione due mesi dopo il cambio delle ratifiche delle alte parti contraenti.

Art. I. L’autorità ecclesiastica è pienamente libera nelle incombenze del sagro suo ministero. E dovere dell’autorità laicale concorrere coi mezzi che sono in sua facoltà a proteggere la moralità, il culto e la religione, all’effetto d’impedire e rimuovere gli scandali che l’offendono;
come pure di prestarsi a dare alla Chiesa l’appoggio che occorra per l’esercizio dell’autorità episcopale.
Art. II. I Vescovi sono pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro ministero.
Art. III. È riservata esclusivamente agli ordinari rispettivi la censura preventiva delle opere e degli scritti che trattano e a professo di materie religiose. Rimane poi agli stessi Vescovi sempre libero l’uso dell’autorità loro propria per premunire ed allontanare i fedeli dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla religione ed alla morale.
Art. IV. I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l’uffizio della predicazione evangelica.
Art. V. Tutte le comunicazioni dei Vescovi e dei fedeli con la santa Sede saranno libere.
Art. VI. La santa Sede consente che le cause civili riguardanti le persone e i beni degli ecclesiastici, del pari che quelle che riguardano attivamente e passivamente il patrimonio della Chiesa e della causa pia, vengano deferite ai tribunali laici.
Art. VII. Le cause risguardanti la fede e i sagramenti, le sagre funzioni e le altre obbligazioni e diritti annessi al sagro ministero, ed in genere tutte le altre cause di loro natura spirituali o ecclesiastiche, appartengono esclusivamente al giudizio dell’ecclesiastica autorità, a norma dei sagri canoni.
Art. VIII. La santa Sede consente che ove si tratti di giuspadronato laicale, i tribunali laici conoscano tanto nel petitorio che nel possesso rio le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo siano fra gli ecclesiastici da essi presentati.
Art. IX. I tribunali ecclesiastici giudicano delle cause matrimoniali giusta il canone 12 sessione 24 del sagro Concilio di Trento. Riguardo agli sponsali, ritenuto il disposto del citato decreto tridentino e della bolla Auctorem Fidei, l’autorità ecclesiastica giudica della loro esistenza e valore, all’effetto del vincolo che ne deriva, e degl’impedimenti che potrebbero nascere.
Per gli effetti meramente civili i tribunali laici conosceranno in se parato giudizio le cause degli sponsali.
Art. X. La santa Sede non fa difficoltà che le cause criminali degli ecclesiastici per tutti i delitti contemplati dalle leggi criminali dello Stato, estranei alla religione, vengano deferite al giudizio dei tribunali laici, li quali applicano loro le pene dalle leggi stesse prescritte, che subiranno in locali separati, e ad essi specialmente destinati negli stabili menti penali.
Per delitti non estranei alla religione, non deferibili al giudizio dei tribunali laici, s’intendono quelli conosciuti nel diritto canonico sotto il nome di delitti meramente ecclesiastici, quali sono l’apostasia, l’eresia, lo scisma, la simonia, la profanazione dei Sacramenti, ed ogni violazione degli officii particolarmente riguardanti il ministero ecclesiastico ed il culto divino.
Di questi delitti prenderà cognizione l’autorità ecclesiastica per applicare ai rei pene canoniche.
Non esistendo però nel Granducato in materia criminale altri tribunali che laici infliggenti pene coercitive nell’ordine temporale, e non volendo che la perturbazione pubblica resti per questa parte impunita, i Vescovi, previa comunicazione delle necessarie notizie nei singoli casi, contemplati però dalle attuali leggi toscane, parteciperanno all’Autorità secolare l’emesso giudizio, affinché questa proceda all’applicazione delle pene prescritte dalle leggi criminali dello Stato, nel rapporto dell’offesa fatta all’ordine pubblico, e per impedire lo scandalo che ne deriva.
Ma qualora venissero ristabilite negli attuali dominii granducali o la pena di morte o altre pene infamanti, presentemente abolite, il Governo granducale si concerterà colla santa Sede su questo argomento.
Art. XI. Nei reati qualificati come contravvenzioni, quali sono violazione delle leggi di finanza sulla caccia ed altre simili, i tribunali laici applicheranno agli ecclesiastici solamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra corporale.
Art. XII. Tanto nell’arresto, quanto nella detenzione degli ecclesiastici sotto processo, saranno usati tutti i riguardi convenienti al sagro carattere, destinando, per quanto sia possibile, locali separati; come pure degli arresti eseguiti sarà dato prontamente avviso alla autorità ecclesiastica.
Art. XIII. I beni ecclesiastici sono liberamente amministrati dai Vescovi e dai Rettori delle parocchie e dei benefizii durante il possesso che hanno dei medesimi, secondo le disposizioni canoniche.
Art. XIV. Nel caso di vacanza, l’amministrazione dei beni, sotto la protezione ed assistenza del Governo, è tenuta da una Commissione mista di ecclesiastici e di laici presieduta dal Vescovo, osservate le condizioni, le cauzioni e le regole occorrenti per la conservazione ed amministrazione dei detti beni, ed a condizione che siano impiegate le rendite nella totalità per il servizio e per i bisogni delle Chiese del Granducato. Tanto in questo caso, quanto nell’altro contemplato nel precedente articolo, non potrà devenirsi alla alienazione, locazione per lungo tempo di detti beni, ed alla loro sottoposizione ad oneri reali, senza il precedente consenso, nei rispettivi casi, tanto della santa Sede, quanto dal Governo.
Art. XV. Ogni volta che si tratti di legati pii, e di derogare alle particolari disposizioni permutando la destinazione dei beni ecclesiastici, l’autorità ecclesiastica e l’autorità secolare andranno di concerto, ed impetreranno l’assenso, ove fa di bisogno a seconda dei sagri canoni, dalla santa Sede, salve sempre ai Vescovi le facoltà loro accordate in atto di sagra visita dai sagri canoni, e specialmente dal sacrosanto Concilio di Trento.
Il cambio delle ratifiche dei presenti articoli avrà luogo entro lo spazio di un mese, o più presto se sarà possibile. In ſede di che i pleni potenziarii hanno sottoscritto il presente, apponendovi il loro sigillo.
Roma, 25 di aprile 1851.
Fir. G. Card. ANTONELLI. Fir. G. BALDASSERONI.
(L. S.) – (L. S.)


Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le loro parti gli articoli surriferiti, dichiarando di accettarli, ratificarli e confermarli, e promettendo che saranno dal canto nostro inviolabilmente eseguiti.
In ſede di che abbiamo di nostro proprio pugno firmato il presente atto, controfirmato dal nostro Ministro Segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri, e vi abbiamo fatto apporre il gran sigillo delle nostre armi.
Dato in Firenze il dì diciannove giugno milleottocentocinquantuno.
LEOPOLDO
Duca di Casigliano.

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