Ordinamento elettorale austriaca del 1861

Ordinanza del Ministro di Stato del 5 gennajo 1861, valevole per i dominj dell’Austria sotto e sopra l’Enns, di Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Gorizia e Gradisca, Istria, Tirolo e Vorarlberg, Boemia, Moravia, Slesia, Galizia con Cracovia e la Bucovina, con cui si stabilisce in massima il diritto di elezione e l’eleggibilità dei deputati delle città e comuni foresi per le Diete provinciali.

Categoria: Impero Austriaco

Sua Maestà I. R. Apostolica con Sovrana Risoluzione del 5 Gennajo 1861 si è graziosissimamente degnata di ordinare che il diritto di elezione e l’eleggibilità tanto dei rappresentanti delle città, quanto di quelli dei Comuni foresi, non solo negli Statuti ancora da emanarsi intorno alla Rappresentanza provinciale, ma eziandio negli Statati già emanati pei domini della Corona di Salisburgo, Stiria, Carintia e Tirolo, debbano essere regolati secondo i principj seguenti:
I
I deputati di quelle città (mercati, luoghi industriali) cui gli Statuti provinciali impartiscono il diritto di delegare proprii rappresentanti, sono da eleggersi mediante diretta elezione di tutti quei membri del comune, abilitati, secondo lo speciale Statuto comunale o la legge comunale del 17 Marzo 1849 N. 170 del Bollettino delle Leggi dell’Impero ad eleggere la rappresentanza comunale di quelle città (mercati, luoghi industriali) i quali:
a) nei comuni con tre corpi elettorali formano il primo ed il secondo corpo elettorale, e b) nei comuni che hanno meno di tre corpi elettorali, mediante i primi due terzi di tutti gli elettori comunali, disposti secondo il limite della somma delle imposte dirette, che sono obbligati a pagare annualmente.
II.
L’elezione dei deputati dei comuni foresi, deve aver luogo mediante elettori eletti.
Ogni comune del distretto elettorale ha da eleggere un elettore su 500 abitanti. I residui emergenti nella divisione del numero degli abitanti per 500, hanno a valere come 500, se ascendono a 250 o più; se a meno di 250, non debbono esser presi in considerazione.
I piccoli comuni, che hanno meno di 500 abitanti, eleggono un elettore.
III.
Gli elettori d ‘ogni comune sono da eleggersi mediante quei membri del comune autorizzati, secondo la legge comunale del 19 Marzo 1849, N. 170 del Bollettino delle Leggi dell’Impero, all’elezione della Rappresentanza comunale, i quali a) nei comuni, che hanno tre corpi elettorali, formano il primo e secondo corpo elettorale;
b) nei Comuni, aventi meno di tre corpi elettorali, mediante i primi due terzi di tutti gli elettori comunali, disposti secondo il limite della somma delle imposte indirette, che sono obbligati a pagare annualmente.
IV.
E eleggibile a deputato alla Dieta provinciale ciascuno che
a) sia suddito austriaco,
b) abbia trent’anni,
c) si trovi nel pieno godimento dei diritti civili, o
d) abbia il diritto di elezione in una classe di elettori della provincia (grande possesso fondiario, città, comuni foresi.)

Schmerling m.p.

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