Prescrizioni austriache per la navigazione con battelli a vapore

PRESCRIZIONI onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore.

Categoria: Impero Austriaco

27 dicembre 1817.
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE
Alle provide cure di S. M. non isfuggirono i vantaggi che possono conseguirsi coll’introduzione del battelli a vapore, mediante i quali la navigazione contr’acqua può farsi senza l’applicazione di forze animali.
A promuovere ed incoraggiare siffatta impresa furono rese già note nella monarchia le sovrane intenzioni dirette alla concessione di un privilegio esclusivo a favore di quella persona che giunga per la prima a mettere in pratica il divisato metodo, con buon successo introdotto in altri stati. Siccome però la vastità della monarchia e la moltiplicità dei fiumi navigabili che in tante e differenti direzioni percorrono le rispettive provincie non lasciano lusinga che un parziale intraprenditore, e ben anche una sola società possa usare del relativo diritto di privilegio in tutta la sua estensione; così la prelodata M. S. non perdendo di vista da un lato di favorire per l’interesse pubblico la più sollecita introduzione del metodo di navigazione a vapore, e volendo dall’altra prevenire gl’inconve nienti ai quali per imperizia o mal applicazione di mezzi può il metodo medesimo andar soggetto, con sovrana risoluzione del giorno 6 scaduto novembre ha determinato:
1. Il privilegio esclusivo a favore di chi sarà riuscito senza l’aiuto di forze animali a rimontare la corrente de fiumi colle barche di pieno carico dovrà a scanso d’equivoco intendersi non già per tutta la monarchia, ma soltanto per un qualche fiume principale e suoi tributari, o sia per una qualche deter minata navigazione marittima da uno ad un altro punto della monarchia, su di che potranno essere prese delle determinazioni positive in conseguenza soltanto delle dimande e dei progetti che verranno insinuati.
2. Chi aspira al privilegio di far uso di battello a vapore, oltre d’indicare l’estensione in cui lo desidera, e di giustificare le qualità che lo abilitano ad una tale impresa, deve presentare all’imperiale regio governo o sotto sigillo o aperto un esatto modello e disegno del battello di cui ha intenzione di servirsi, in seguito di che, e sempre premesso che sul di lui conto non vi sia cosa in contrario, gli sarà accordato sotto le condizioni accennate nel § 5 il privilegio esclusivo di adoperare i battelli a vapore giusta il modello ed il tipo presentato nella determinata estensione di circuito da esso richiesto pel termine di anni quindici decorribili dal giorno in cui senza sussidio di forze animali avrà fatta la prima navigazione contr’acqua con un carico di centinaja 200 almeno.
3. In caso di due aspiranti al privilegio pel medesimo circuito, saranno confrontati i modelli o disegni da essi presentati, e qualora da tale confronto non risultasse una notabile differenza fra i due metodi, verrà superiormente determinato a chi debba di preferenza essere accordato il privilegio esclusivo nel circuito prescelto.
4. Ogni qual volta risulterà una notabile differenza nel metodo, consista questa o nella costruzione del navigli od in quella della macchina a vapore, o nell’applicazione di quest’ultima, potrà concedersi un privilegio esclusivo dentro anche lo stesso circuito.
5. La persona alla quale dentro un circuito determinato sarà stato conferito così fatto privilegio esclusivo per la navigazione a vapore dovrà stabilire e mettere in opera sopra ciascun fiume del circuito assegnatole per lo meno un battello del disegno da esso presentato nel termine, a contare dal giorno in cui le sarà stata notificata la concessione del privilegio, di un anno per rispetto ad un fiume principale, e di due anni per riguardo ai fiumi secondarj. Nel caso di non osservanza il privilegio sarà considerato come estinto, e l’amministrazione dello stato rientrerà nel diritto di conferire ad un nuovo individuo e per quell’istesso il privilegio metodo. nel medesimo circuito e per quell’istesso metodo.
6. A chi sarà stato conferito un privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, qualora gli facesse bisogno di provvedere all’estero la macchina a vapore e gli altri utensili necessari, gli sarà per questi accordata l’esenzione dai dazi.
7. Così pure sarà assolto da qualunque imposta a cui durante il viaggio potessero andar soggetti i combustibili che sono necessari per l’attivazione della macchina a vapore che trovasi sulla barca, ed i quali non possono essere scaricati dalla barca stessa. Questa esenzione non può naturalmente estendersi ai combustibili che trovansi nella barca per essere venduti o scaricati.
8. Gli stranieri sono abilitati al pari dei nazionali ad ottenere il privilegio esclusivo.
Onde preservare però non meno il pubblico che gli stessi intraprenditori dai disastri accaduti in altri stati dall’uso del battelli a vapore, vengono stabilite le seguenti impreteribili prescrizioni:
9. Ogni qual volta il battello sarà stato allestito e si troverà pronto alla partenza, di che l’appaltatore è in obbligo di dare avviso, sarà fatta un’attenta visita per convincersi della solidità della macchina; consisterà la detta visita nel verificare, 1.º che la caldaia sia suscettiva di una pressione maggiore otto volte di quella che è l’ordina rio effetto della macchina a vapore, e che nessuna caldaja sia dichiarata atta a questo uso che non ne abbia sostenuta la prova, di qualunque materia essa si fosse, cioè di ferro fuso o battuto, ovvero anche di rame;
benché quest’ultima materia meriti la preferenza; 2.º che la valvola di sicurezza, la quale debb’essere bene assicurata e facilmente movibile, sia caricata al più d’una sesta parte del grado di pressione a cui nella prova fu assoggettata la caldaja. Deve altronde la valvola essere custodita esclusivamente da chi dirige la macchina a vapore, oppure dal maestro macchinista risponsabile del suo regolamento. Alla parte esteriore del luogo in cui è rinchiusa la valvola di sicurezza oppure anche in qualche altro sito esterno ed apparente debbessere collocata una tavola colla indicazione autentica del diametro della valvola e del peso con cui, giusta il risultamento della prova, potrà es
sere aggravata. Ciascun individuo che trovasi nel battello è in diritto di farsi mostrare dal
maestro macchinista la valvola di sicurezza, e di sincerarsi coi propri occhi della misura del carico, la quale non può essere oltrepassata. La violazione di queste prescrizioni sarà punita come grave trasgressione politica.
io. Saranno ripetute annualmente alla fine dell’inverno ed innanzi al primo viaggio la visita e la prova come sopra della caldaja.
1 r. Per assicurare che in causa di qualche accidente la valvola non fosse impedita di agire nelle macchine di una forte pressione, si metterà col mezzo della saldatura nel fondo della caldaja di condensazione, ossia nello specchio interno dell’acqua ( vale a dire nell’acqua stessa), oppure in qualunque altra parte colla quale possano comunicare i vapori liberi della caldaja, un turacciolo formato di una lega metallica di piombo, stagno e bismuto, fusibile al grado di temperatura che si richiede per la forza estensiva di quei vapori che sono calcolati sulla terza parte dell’intera pressione per la quale è stata costruita la caldaja.
In virtù delle precauzioni che sono indicate nel § 9 e nel presente succede che se, per esempio, i vapori della macchina debbono agire colla forza di dilatazione di tre atmosfere, e la forza della caldaja sia riconosciuta atta a 24 atmosfere, la valvola di sicurezza debb’essere regolata sul massimo peso di quattro atmosfere, e la fusibilità della lega che vi si dovrà saldare dovrà essere fissata ad una temperatura che corrisponda alla forza di dilatazione de vapori di otto atmosfere.
12. Finalmente, oltre alle precauzioni su accennate prescritte dall’arte, anche nelle viste politiche e di polizia viene ordinato che prima d’ogni partenza il proprietario debba sempre far constare d’essere provveduto d’un maestro macchinista perfettamente esperto del regolamento della macchina a vapore, e che il battello stesso sia affidato alla direzione di un individuo intelligente della navigazione.
13. Per l’esame al quale devono andar soggette le caldaie a vapore, si riserva il governo di destinare i periti all’uopo idonei muniti dell’opportuna istruzione, che servirà loro di norma pel modo col quale dovrà praticarsi l’esame medesimo.


Milano, il 27 dicembre 1817.
IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU, Il Vicepresidente Conte MELLERIO.
BROGLIO, Consigliere.

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