R.D. 4 settembre 1870, n. 5852, Regolamento per la Contabilità generale

Regio Decreto 4 settembre 1870, n. 5852. Che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale.

(GURI n.254, 15 settembre 1870 – Suppl. Ordinario n. 254)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Vista la Legge 22 aprile 1869, n. 5026;
Visto l’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1869, numero 5395;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.
È approvato il qui annesso Regolamento, sottoscritto d’ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale.

Art. 2.
Esso Regolamento sarà posto in vigore, a cominciare dal 1° gennaio 1871, in tutte le parti del Regno.

Art. 3.
È abrogato il Regolamento del 25 novembre 1866, n. 3381, come pure i Regolamenti del 25 gennaio 1870, n. 5452, e 17 marzo successivo, n. 5591, ed è derogato ad ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento generale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 settembre 1870.
VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella.

Regolamento per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull’Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale.

TITOLO I. Del patrimonio dello Stato.

Capo I. Dei beni immobili.

Art. 1.
Il diritto di proprietà dei beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si esercita dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.
I detti beni si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.
Quelli che sono assegnati ad un servizio governativo, si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso, passano nell’Amministrazione delle Finanze.

Art. 3.
I beni immobili destinati ad uso o in servizio di Amministrazioni governative, e che devono essere forniti a spese dello Stato, s’intenderanno conceduti in locazione dall’Amministrazione del Demanio a quella cui appartiene il pubblico stabilimento o il servizio al quale sono addetti.
Sarà, di accordo tra le due Amministrazioni, estimato il prezzo dell’uso, e stabilito corrispondentemente il fitto o la pigione mediante Decreti del Ministro delle Finanze registrati alla Corte dei conti.
Il montare de’ fitti e delle pigioni figurerà nel bilancio attivo;
e figurerà nel bilancio passivo, per la parte che concerne le varie Amministrazioni, la spesa correlativa.
Il pagamento delle somme dovute al Demanio sarà fatto annualmente mediante mandati da commutarsi in quietanze di Tesoreria a favore dell’Amministrazione demaniale.

Art. 4.
A cura del Ministro delle Finanze, sarà formato l’inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, secondo la loro consistenza al 31 dicembre 1870.
L’inventario sarà distinto in due parti: la prima comprenderà i beni fruttiferi, la seconda gl’infruttiferi.

Art. 5.
I beni fruttiferi saranno descritti secondo:
a) Il luogo, la denominazione, la qualità e l’iscrizione catastale;
b) I titoli di provenienza;
c) L’estensione;
d) La rendita attuale e il valore capitale determinato in via di approssimazione;
e) Le servitù e gli altri oneri da cui sieno gravati;
f) L’uso o il servizio governativo a cui fossero addetti.

Art. 6.
I beni infruttiferi saranno distinti in due categorie, la prima delle quali comprenderà i beni assegnati in dotazione della Corona, e la seconda tutti gli altri, cioé quelli che per la loro indole possono passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato a sensi dell’art. 429 del Codice civile.
Sarà rispettivamente indicato:

a) Il luogo, la denominazione, la qualità e la inscrizione catastale;
b) L’uso speciale o il servizio a cui sono addetti;
c) La durata della destinazione, se temporanea;
d) Le servitù e i pesi a cui sieno soggetti;
e) L’approssimativo valore capitale.

Art. 7.
La formazione degl’inventari de’ beni immobili seguirà, per ciascuna Provincia, a mezzo del rispettivo Intendente di finanza, sulla base degli elementi e delle indicazioni forniti dagli Agenti demaniali di sua dipendenza, e debitamente verificati.
L’inventario sarà compilato e sottoscritto dal Ragioniere dell’Intendenza, e munito del visto dall’Intendente.
Non più tardi del mese di giugno 1871, gl’Intendenti di finanza dovranno far pervenire un esemplare degli inventari rispettivamente compilati alla Ragioneria della Direzione generale del Demanio, la quale, fatti i debiti riscontri, compilerà l’inventario generale, o libro di consistenza, del patrimonio immobiliare dello Stato al 31 dicembre 1870, che sarà sottoscritto dal Ragioniere e munito del visto dal Direttore generale.
Un riepilogo conforme dell’inventario generale sarà trasmesso alla Ragioneria generale, ed un altro alla Corte dei conti, non più tardi del mese di ottobre dell’anno 1871.
Pei beni immobili destinati ad uso di qualche Amministrazione speciale un estratto dell’inventario dei beni stessi sarà fatto tenere alla Ragioneria dell’Amministrazione medesima.
Qualora le operazioni indicate nel presente articolo non fossero compiute nei termini prescritti, potrà farsi luogo a carico dei Ragionieri delle Intendenze di finanza e della Direzione generale del Demanio al procedimento giudiziario di cui all’articolo 35 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 8.
Tutti gli aumenti, le diminuzioni, trasformazioni, che si avverano nel valore del patrimonio immobile dello Stato, debbono essere registrate negl’inventari parziali e nel libro di consistenza, secondo i resultati delle contabilità delle rispettive Amministrazioni.
A tale effetto, la Ragioneria dell’Amministrazione consegnataria dovrà, di volta in volta che avvengano tali variazioni, recarle a notizia della Ragioneria della Direzione generale del Demanio.
Questa alla fine di ogni mese ne comunicherà un riepilogo alla Ragioneria generale.

Art. 9.
Gl’inventari dei beni immobili di proprietà dello Stato esistenti all’estero saranno formati, e tenuti in evidenza, quanto alle variazioni, a cura del Ministero degli Affari Esteri di concerto con quello delle Finanze.

Art. 10.
In fine d’ogni anno la Ragioneria della Direzione generale del Demanio trasmetterà alla Ragioneria generale un conto recapitolativo corredato di speciali allegati, da cui risulti la situazione del patrimonio dello Stato cogli aumenti e le diminuzioni seguite entro l’anno.
Questo conto, visto e verificato dalla Ragioneria generale, sarà dalla medesima trasmesso alla Corte de’ conti, a corredo del rendiconto generale di tutta l’Amministrazione dello Stato.

Art. 11.
Gl’Intendenti di finanza vigileranno, sotto la loro responsabilità, perché non sieno addetti ad uso pubblico o governativo, se non que’ locali che strettamente occorrono al bisogno.
Quando scorgessero eccesso in tali destinazioni, ne riferiranno al Ministro delle Finanze, proponendo che passi nell’Amministrazione demaniale, e si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante al bisogno dell’uso pubblico o del servizio governativo.

Art. 12.
La Direzione generale del Demanio provvederà in modo che gl’inventari e i prospetti, o registri di consistenza, già predisposti o in corso di compilazione, possano servire alla formazione degl’inventari dei beni immobili coerentemente alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13.
Gl’inventari de’ beni dell’Asse ecclesiastico, devoluti al Demanio dello Stato, saranno formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le Intendenze di finanza, la Ragioneria della Direzione generale del Demanio e la Ragioneria generale, separatamente dagli inventari e dal registro di consistenza degli altri beni immobili, e conformemente alle disposizioni date colla Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo Regolamento del 22 del detto mese, n. 3852.

Art. 14.
I diritti, le servitù e le azioni, che per l’art. 415 del Codice civile sono considerati come beni immobili, saranno annotati negl’inventari e né registri di consistenza insieme al relativo fondo; e saranno descritti a parte, quando non risguardino immobili demaniali.

Capo II. Dei beni mobili.

Art. 15.
I beni mobili dello Stato si distinguono in:
a) Mobili destinati ad essere conservati per uso pubblico, come i quadri nelle pinacoteche, le statue, e gli oggetti di arte, di storia naturale e di antichità né musei, i libri nelle biblioteche, e simili;
b) Mobili destinati al servizio civile governativo, cioé arredi degli Uffici, utensili, macchine, attrezzi, e simili;
c) Oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioé il materiale da guerra per l’Esercito e per l’Armata;
d) Diritti ed azioni che per l’art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili.

Art. 16.
Ciascun Ministero provvede all’amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.

Art. 17.
Ciascun Ministro farà compilare l’inventario de’ mobili, materiali e mobilia di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1870, incaricandone i Capi delle dipendenti Amministrazioni centrali, provinciali e compartimentali, ed i Segretari generali, Segretari o Cancellieri dei Corpi posti nelle attribuzioni del proprio Dicastero.

Art. 18.
Per ciò che riguarda la formazione degli inventari e la registrazione delle variazioni avvenute, tutte le Amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle Finanze, il quale potrà sempre far verificare l’accordo delle scritture colla realtà degli oggetti.

Art. 19.
Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad Agenti responsabili.
La consegna si effettua a mezzo d’inventari.

Art. 20.
Gl’inventari degli oggetti mobili, di cui alle lettere a, b e c dell’art. 15, saranno riveduti e completati sulla base de’ documenti che esistono, ed anche mediante la materiale verificazione degli oggetti, quando fosse reputato necessario, secondo le forme che saranno prescritte con Istruzioni speciali, da emanarsi dal Ministero delle Finanze, sopra proposta della rispettiva Amministrazione, di concerto colla Ragioneria generale.
Ove questi inventari non esistessero, saranno formati nel modo indicato all’articolo 17.

Art. 21.
Ciascun inventario deve presentare:
a) La designazione degli stabilimenti e magazzini in cui trovansi i beni mobili;
b) La denominazione di essi beni secondo la diversa loro natura e specie;
c) La distinzione, ove sia possibile, nelle tre classi, di nuovi, usati, e fuori d’uso;
d) La quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;
e) Il valore.

Art. 22.
Il valore dei beni mobili di nuovo acquisto è determinato secondo il prezzo di acquisto, ed il valore dei beni mobili già esistenti al 31 dicembre 1870, è determinato in via di approssimazione dietro stima, e secondo le condizioni in cui si trovano.
La stima degli oggetti stessi si rifarà ad ogni decennio; a meno che i Regolamenti speciali non fissino un tempo più breve.
I Regolamenti speciali determineranno ancora le quote di deperimento annuale, laddove esse sono applicabili.

Art. 23.
Per gli oggetti mobili di cui alla lettera a dell’articolo 15, è fissato il termine di un triennio per la determinazione del valore.

Art. 24.
In ciascun Ministero, ed in ciascuno degli Uffici dipendenti, il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili, ecc., avrà la denominazione di economo.
L’ufficio di economo deve essere affidato ad un impiegato compreso nel ruolo organico dell’Amministrazione cui appartiene.

Art. 25.
La formazione dei nuovi inventari, il completamento, la revisione di quelli già esistenti, e la consegna degli oggetti mobili à vari Agenti responsabili, dovranno definitivamente e regolarmente essere compiuti per tutta l’Amministrazione dello Stato non più tardi del 30 settembre 1871.

Art. 26.
I diritti e le azioni di cui alla lettera d dell’art. 15, saranno descritti in separati inventari.

Art. 27.
Gl’inventari saranno fatti in tre esemplari, e firmati dal consegnatario, e dal Funzionario dell’Amministrazione locale che dà la consegna.
Essi saranno poscia trasmessi al Ministero competente, il quale, dopo averli fatti autenticare dal suo Ragioniere, ne rinvierà un esemplare al consegnatario ed un altro all’Amministrazione locale.

Art. 28.
A cura del Ministro degli Affari Esteri saranno formati gl’inventari dei beni mobili esistenti nelle Legazioni e né Consolati all’estero.

Art. 29.
Ogni inventario avrà una recapitolazione distinta per categorie di materie.
Di detta recapitolazione saranno fatte due copie, le quali saranno firmate ed autenticate come all’art. 27.
Una copia di questa recapitolazione rimarrà alla Ragioneria del Ministero, e l’altra sarà trasmessa alla Ragioneria generale.
Tale trasmissione dovrà aver luogo non più tardi del 1° novembre 1871.
Queste recapitolazioni costituiranno il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 30.
Qualora le operazioni indicate agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 non fossero compiute né termini ivi prescritti, potrà farsi luogo a carico de’ singoli Ragionieri al procedimento giudiziario mentovato nell’ultimo alinea del precedente art. 7.

Art. 31.
I consegnatari sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in custodia, infino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.
Non possono introdurre né magazzini, o altri luoghi di custodia e di deposito, né estrarne cosa alcuna senza un ordine scritto in conformità de’ Regolamenti speciali.
La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e né modi stabiliti dà Regolamenti dei diversi servizi.
Gli economi non sono direttamente e personalmente responsabili dell’abusiva e colposa deteriorazione degli oggetti regolarmente consegnati ad impiegati o ad uscieri per ragion di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adoprare quella vigilanza che loro incomba né limiti delle attribuzioni del loro ufficio, e a forma delle speciali discipline d’ordine e servizio interno.

Art. 32.
Ogni consegnatario di oggetti mobili terrà in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni resultanti dal relativo inventario; noterà giornalmente a debito gli oggetti di nuova introduzione, e a credito quelli estratti; e tutte le variazioni e trasformazioni, così pel numero, come per la qualità e specie, e pel valore.
A tale effetto, oltre all’inventario, vi sarà un registro d’entrata e d’uscita in corrispondenza col medesimo, e dovranno inoltre tenersi quei libri e registri ausiliari che occorrano secondo le specialità e l’importanza de’ vari servizi.

Art. 33.
Né Regolamenti speciali da pubblicarsi per ciascun servizio saranno stabilite le epoche nelle quali i consegnatari fanno pervenire, a scadenze periodiche, col mezzo delle Amministrazioni da cui essi dipendono, alle competenti Ragionerie Ministeriali:
a) I prospetti di tutte le variazioni seguite negl’inventari, corredati dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;
b) Lo stato di situazione della contabilità del materiale mobile, resultante dalle introduzioni, distribuzioni, rimanenze di fondi, trasformazioni.
Questi prospetti sono esaminati dal Ragioniere del Ministero, che vi appone il suo visto.

Art. 34.
Quando né Regolamenti speciali non fosse stabilito alcun termine, l’invio di cui è parola nell’articolo precedente, dovrà farsi ogni sei mesi.
I Ragionieri Ministeriali annotano nelle proprie scritture le variazioni, formano un prospetto sommario della situazione della contabilità del materiale mobile e lo trasmettono alla Ragioneria generale.

Art. 35.
Alla fine di ogni anno i consegnatari presenteranno il conto della loro gestione, il quale, dopo che sia visto e verificato dal Ragioniere della rispettiva Amministrazione, e dichiarato conforme à risultati delle proprie scritture e di quelle della Ragioneria generale, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la revisione giudiziale e per ogni legale effetto, applicandovisi tutte le disposizioni concernenti i Contabili che hanno maneggio di danaro e di valori di proprietà dello Stato, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte anzidetta.

Art. 36.
Nel conto giudiziale di cui all’articolo precedente, il consegnatario si darà debito degli oggetti avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, sarà responsabile dell’oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

Art. 37.
Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.
Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione e riparazione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell’art. 62.

Art. 38.
Gli oggetti mobili divenuti inservibili, o che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati col consenso del Ministro delle Finanze.
La mobilia e gli arredi degli Uffizi e degli alloggi governativi, quando cessi quella loro destinazione, debbono essere consegnati all’Amministrazione demaniale, affinché sieno conservati o alienati.

Art. 39.
Per Decreti Reali, a proposta del Ministro delle Finanze, di concerto rispettivamente cogli altri Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le cauzioni che debbono prestare gli Agenti responsabili di cui all’art. 19, e le cautele cui andranno soggetti quegli Agenti i quali, per la specialità degli oggetti dati in consegna, non fossero tenuti a dare cauzione.

TITOLO II. Dei contratti.

Capo I. Norme generali.

Art. 40.
Si provvede col mezzo di contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori risguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art. 41.
Tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da Leggi speciali e quelli enumerati né seguenti articoli.
Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati separatamente in appalto secondo la loro natura, e divisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agl’incanti.

Art. 42.
Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d’incanti:
1° Per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
2° Per le forniture d’ogni genere; pe’ trasporti o pe’ lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l’indugio degl’incanti.
Le cause dell’urgenza e i motivi che la giustificano debbono essere esposte e dimostrate al Consiglio di Stato né casi in cui, a forma de’ seguenti articoli, occorra il suo preventivo avviso; e debbono, in tutti i casi, essere indicati nel Decreto di approvazione del contratto;
3° Per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato, ed osservata la disposizione della seconda parte del numero precedente;
4° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro, o per l’uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dà produttori;
5° Per prodotti d’arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l’esecuzione de’ quali deve commettersi ad artisti speciali;
6° Per l’affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l’incanto.
Le ragioni speciali debbono essere giustificate ed esposte a forma della seconda parte del n. 2°.

Art. 43.
Quando l’asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo incanto sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo.
Ciò non di meno, in casi e per circostanze speciali, il Ministro competente può con suo Decreto motivato autorizzare che si proceda a trattativa privata.
Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo ch’erano stabiliti per l’incanto.

Art. 44.
Se nel caso previsto dall’articolo precedente non possa concludersi il contratto a trattativa privata, potrà ripetersi l’asta pubblica a condizioni e a prezzi più vantaggiosi pe’ concorrenti, previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato, sempreché
sia richiesto il suo avviso à termini della Legge e del presente Regolamento.
Se l’asta sia andata deserta, si provvederà nuovamente nel modo prescritto dall’art. 43 e dal presente.
Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non possa differirsi l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi, si potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline da stabilirsi secondo i vari casi dà competenti Ministeri.

Art. 45.
Si possono stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:
1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
2° Per la vendita di effetti mobili fuori d’uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure l’avvertenza soggiunta dianzi al n. 1°;
3° Per l’affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;
4° Per l’acquisto di cavalli di rimonta;
5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;
6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;
7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Art. 46.
Le speciali ed eccezionali circostanze di cui è parola all’articolo precedente, debbono essere apprezzate dal Consiglio di Stato sempreché occorra il suo parere sul progetto del contratto. In tutti i casi debbono essere indicate nel Decreto Ministeriale che lo approva e rende eseguibile.

Art. 47.
Prima di procedere agl’incanti, saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000.
Saranno pure comunicati al Consiglio di Stato i progetti di contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.
I progetti saranno corredati dai relativi capitoli d’oneri, e conterranno la precisa descrizione de’ lavori ed opere e forniture da eseguire.

Art. 48.
Dovrà sempre essere sentito il Consiglio di Stato prima dell’approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire o troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l’oggetto o il valore in controversia.

Art. 49.
Se nella esecuzione d’un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l’ammontare oltre i limiti indicati nel precedente articolo 47, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi essere comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 50.
Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l’avviso dello stesso Consiglio.
Così pure quando convenisse transigere intorno ad alcuno dei patti stabiliti.

Art. 51.
Dovrà sempre sentirsi il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l’oggetto ed il valore del contratto, nei casi in cui si tratti di riconoscere se sieno in tutto o in parte inapplicabili le clausole penali, qualunque ne sia la somma, stipulate a carico dei fornitori o appaltatori.

Art. 52.
Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per Legge speciale.
L’alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella Legge del bilancio o per Legge speciale.
Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, le alienazioni e le permute dei beni acquistati all’asta pubblica nell’interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto dalle Leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie all’uso pubblico.

Art. 53.
I Ministeri dovranno fornire al Consiglio di Stato tutti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che da esso saranno richiesti.

Capo II. Capitoli d’oneri.

Art. 54.
I capitoli d’oneri da imporsi per ogni genere di appalto o contratto, si dividono in generali e speciali; e gli uni e gli altri sono stabiliti dai Regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.
I capitoli generali d’oneri riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto; e le forme da seguirsi per gl’incanti. Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.
Nei capitoli d’oneri sono determinate la natura e l’importanza delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl’incanti, e per assicurare l’adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l’azione che l’Amministrazione potrà esercitare sovra le cauzioni nel caso d’inadempimento di detti impegni, non che il luogo in cui l’aggiudicatario, il suo fidejussore o l’approbatore (garante del fidejussore) dovranno eleggere il domicilio legale.

Art. 55.
Nei capitoli d’oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.
Si deve pure determinare la durata dell’affitto, e stabilire le condizioni e guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l’adempimento delle imposte obbligazioni.

Art. 56.
Nei capitoli d’oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d’uso si stabilisce che a guarentigia dell’esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell’intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo; e che, ove gli oggetti venduti non siano dall’acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l’Amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 57.
In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si potrà stipulare l’obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, per i contratti la cui spesa non superi lire 50,000; ed i diciannove ventesimi, per i contratti di maggior somma.
Il divieto contenuto nella prima parte di questo articolo non colpisce i contratti per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a Stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ad essi detenuti; né quelli che convenga di fare con Case o Stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l’assumere l’incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo; o nei contratti per la costruzione di navi, di piastre di corazzatura, e di artiglierie.

Art. 58.
Non si possono stipulare né dare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l’esecuzione dei contratti.
Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi, gabelle od imposte vigenti all’epoca della loro stipulazione.
Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti, potrà dichiararsi nei contratti medesimi a carico di chi debbano ricadere.

Art. 59.
I contratti devono aver termine e durata certa, e non saranno stipulati con onere continuativo per lo Stato se non in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel Decreto di approvazione del contratto che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.
Per le spese ordinarie la durata non potrà oltrepassare i nove anni.

Art. 60.
Nei Decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, dev’essere indicata la somma dell’entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato, e, nei Decreti di approvazione dei contratti, pei quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev’esser indicato il montare dell’aumento o della diminuzione corrispondente.
Quando coteste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, saranno indicate come conseguenza di un calcolo presuntivo di approssimazione.
In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione, saranno approvate di volta in volta e secondo i casi con Decreti motivati dal competente Ministero, da registrarsi alla Corte dei conti. Dovrà sentirsi il Consiglio di Stato sempre che il progetto del contratto fosse stato sottoposto al suo esame. E dovrà pure esser sentito allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 61.
Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei con tratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 62.
Nei contratti per l’eseguimento di opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione o riparazione di fabbriche, di macchine od altri oggetti mobili, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.
Quando per l’importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali all’appaltatore.

Art. 63.
Allorché nell’interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all’Amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l’acquisto degli effetti fuori d’uso, si può, previi gli opportuni accordi col Ministero delle Finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo a mezzo di stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale dovrà versarsi nelle Casse dello Stato come entrata eventuale.
Le offerte agl’incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da cedersi.

Art. 64.
A seconda della qualità e dell’importanza dei contratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono produrre reale e valida cauzione in numerario od in rendita del Debito pubblico al valore di borsa.
Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:
1° Dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ragione dello Stato;
2° Per i contratti di affitto di fondi rustici quando venga anticipato un semestre di fitto;
3° Per il taglio di boschi cedui, quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Art. 65.
Qualora nei beni rurali vi sieno scorte, dovrà esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione da prestarsi a forma della prima parte dell’articolo precedente.

Art. 66.
Le locazioni dei beni urbani dovranno essere garantite nei modi che portano le consuetudini locali, e, quando manchi la consuetudine o la garantia consuetudinaria non si reputi sufficiente, si dovrà esigere almeno od aggiungere inoltre una cauzione personale.

Art. 67.
La validità delle cauzioni personali dovrà essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico Ufficiale che l’accetti per conto del Demanio.

Art. 68.
Sono eccettuati dall’obbligo della cauzione i particolari che cedono in locazione al Governo le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreché non venendo essi adempiti nel tempo determinato sia riservato al Governo il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll’obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 69.
né capitolati relativi à contratti per l’esecuzione di lavori ed opere pubbliche saranno richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe disposizioni indicate nei capi II e III del titolo VI della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 70.
Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.
Quando l’appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammetterà alcuna divisione artificiale di più e diversi contratti, ma si procederà ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo I del presente titolo.
I contratti stipulati con precedente data si considereranno parti integranti dei contratti successivi per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 45, 47, 49 e 50 del presente Regolamento.

Art. 71.
Saranno sottoposti all’esame del Ministero dei Lavori Pubblici i progetti di contratti per l’esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipendenti dà varii Ministeri, sempreché il loro ammontare superi il limite di lire duemila, eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

Art. 72.
Le liquidazioni, misure o conti finali delle opere pubbliche che si eseguiscono in appalto o in economia, sempreché l’ammontare delle somme superi lire duemila, vengono sottoposte alla revisione del Ministero dei Lavori Pubblici prima di provvedere al pagamento.

Art. 73.
Gli affari vengono direttamente comunicati al Ministero dei Lavori Pubblici dai Ministeri e dalle Amministrazioni cui il contratto riguarda.

Art. 74.
Nelle Ragionerie di ciascuna Amministrazione centrale, compartimentale o provinciale, si terrà un elenco dei prezzi unitari degli oggetti di cui occorra nei varii luoghi e pe’ varii servizi la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia.
Questo elenco, quanto ai prezzi dei materiali da costruzione, dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Esso servirà di norma nella formazione dei capitolati pei pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati, o per l’esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

Art. 75.
I lavori e le forniture addizionali debbono essere approvati dalla stessa Autorità che approvò il contratto pe’ lavori principali, e si osserveranno le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l’obbligo dell’impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Art. 76.
Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizie o di capitoli d’oneri, questi documenti devono esservi uniti.

Art. 77.
I contratti che si fanno in virtù delle Leggi di autorizzazione d’alienazione di beni immobili dello Stato, devono contenere tutte le condizioni ed essere stipulati nei modi stabiliti dalle Leggi stesse.

Art. 78.
Le spese di copia, bollo ed altre inerenti ai contratti sono a carico dell’appaltatore o del contraente coll’Amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali, d’interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo, ed i relativi atti avessero da farsi e copiarsi in carta libera.
I contratti sono registrati in tutto od in parte a spese dei contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato, e dei carichi espressamente assunti dall’Amministrazione rispettiva.

Capo III. Procedimento per gl’incanti e per le trattative e licitazioni private.

Sezione I. Incanti.
Art. 79.
Quando si debbono fare contratti con formalità d’incanto, l’Uffizio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l’avviso d’asta, che sarà sottoscritto dalla persona delegata a riceverli.

Art. 80.
L’avviso d’asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’incanto e per la successiva aggiudicazione.
È in facoltà del Ministro competente di ridurre, con apposito Decreto, questo termine fino a cinque giorni, quando l’interesse del servizio lo richiegga.
Il Decreto relativo esprimerà le ragioni che lo determinarono, e sarà comunicato alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.

Art. 81.
L’avviso d’asta deve indicare:
1° L’autorità che presiede all’incanto; il luogo, il giorno e l’ora in cui deve seguire;
2° L’oggetto dell’asta;
3° La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell’oggetto;
4° Il termine prefisso al loro compimento, se trattasi di lavori;
il tempo e luogo della consegna, per le forniture; e quello del pagamento, per le vendite e per gli affitti;
5° Gli Uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d’appalto;
6° I documenti comprovanti l’idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all’asta;
7° Il modo con cui seguirà l’asta, se ad estinzione di candela od a partito segreto;
8° Il deposito da farsi dagli aspiranti all’asta;
9° Il termine utile per presentare un’offerta di ribasso o di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 82.
Gli avvisi d’asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli ove deggiono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 40,000, gli avvisi suddetti debbono inserirsi, almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l’incanto, nella Gazzetta ufficiale del Regno, salvo le abbreviazioni di cui nel precedente articolo 80.
Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 8,000, debbono inserirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’incanto nel giornale della Provincia in cui avrà luogo l’asta, ed in quello, se v’è, del Comune.
Le pubblicazioni e le inserzioni sopradette sono necessarie per la regolarità dei contratti.
Oltre a ciò, e sempre che trattisi di contratti il cui valore raggiunga la somma di L. 40,000, gli avvisi sono anche pubblicati nelle Città principali del Regno, e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gl’immobili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti ed i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi quando lo giudichi opportuno l’Autorità incaricata della stipulazione del contratto.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi d’asta si fa alla porta dell’Uffizio nel quale devono tenersi gl’incanti, e negli altri luoghi destinati all’affissione degli atti pubblici.
Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione o l’affissione summentovata.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione dovranno trovarsi in mano dell’Uffiziale che presiede all’asta allorché questa vien dichiarata aperta, e fanno parte integrale dell’atto d’asta.

Art. 83.
Quando trattasi di lavori d’arte o di nuova costruzione, l’aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell’arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che l’aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell’eseguimento o nella direzione di altri contratti d’appalto di lavori pubblici o privati.
Quando l’aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse e alla quale egli si obblighi di affidare l’esecuzione delle opere, l’Amministrazione potrà ammetterlo all’incanto.

Art. 84.
Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agl’incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l’adempimento di questa condizione.

Art. 85.
Sono escluse dal far offerte, per tutti i contratti, le persone che nell’eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

Art. 86.
Nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’Autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta. Passata un’ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un processo verbale che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 87.
Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.

Art. 88.
Allorché si dovrà procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d’asta si avvertirà che si farà luogo all’aggiudicazione quand’anche non vi sia che un solo offerente.
In mancanza di oblatori al secondo incanto, l’Uffiziale che presiede può ricevere un’offerta privata per sottoporla alle deliberazioni del Ministro competente.

Art. 89.
Aperta l’asta, l’Autorità che presiede chiama l’attenzione dei concorrenti sull’oggetto della concorrenza; fa dar lettura delle condizioni del contratto e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno; quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e dei capitoli generali e particolari.

Art. 90.
Se l’incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Art. 91.
Durante l’asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 92.
L’asta si tiene a candela vergine, od a mezzo di offerte segrete, secondoché le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall’Uffiziale delegato.
Nel primo caso l’incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.
Nel secondo caso il maximum od il minimum cui si possa arrivare nell’aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, o dall’Ufficiale da esso appositamente incaricato, in una scheda sigillata con sigillo particolare.
Codesta scheda viene deposta dall’Autorità che presiede all’asta, alla presenza degli astanti, sul banco degl’incanti all’atto dell’aprirsi dell’adunanza, e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette tutte le offerte dei concorrenti.

Art. 93.
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli, a partiti segreti, od all’estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l’Uffiziale incaricato; e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno degli oblatori s’induca a migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi fra loro debba essere l’aggiudicatario.

Art. 94.
Quando l’asta si tiene col metodo dell’estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l’altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l’incanto è dichiarato deserto. Se invece nell’ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta, e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte.
Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sovra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso dell’asta, ha effetto l’aggiudicazione a favore dell’ultimo migliore offerente.
Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale da determinarsi nell’avviso d’asta, o da chi vi presiede, all’atto dell’apertura della medesima.

Art. 95.
Se l’asta si fa ad offerte segrete, ciascun offerente, rimette in piego sigillato all’Autorità che vi presiede la sua scheda.
La stessa Autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta ed intelligibile voce le offerte, quindi essa prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui è parola nel precedente articolo 92.
Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l’Autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente: in caso contrario, e solo allora, essa dichiara l’incanto di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il maximum od il minimum scritto nella scheda.
L’Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d’asta. Nel giorno e nell’ora stabiliti negli avvisi medesimi, le Autorità delegate ricevono le offerte, ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono l’offerta più favorevole al Funzionario delegato a presiedere gl’incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l’incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il maximum od il minimum scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti per mezzo delle stesse Autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

Art. 96.
Terminata l’asta, si stende un processo verbale, in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute. Lo sottoscrivono l’Autorità che presiedette all’asta, l’Impiegato che vi intervenne, l’aggiudicatario, due testimoni, e l’Ufficiale pubblico che lo autentica.
Si uniscono al processo verbale un esemplare dell’avviso d’asta, i giornali in cui fu inserito, ed i certificati della pubblicazione seguita nei luoghi indicati all’articolo 82.
Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente colui che deve essere dichiarato aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all’Autorità che ricevette e trasmise l’offerta, affinché sia fatto sottoscrivere dall’aggiudicatario.

Art. 97.
I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono ricevuti da chi presiede alle medesime, oppure dal Tesoriere della Provincia quando sia assolutamente necessario per l’importanza dei depositi o per speciali circostanze.
Chiusi gl’incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 98.
Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d’asta, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l’ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione.
Passato codesto periodo, non può essere accettata veruna altra offerta.
La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto l’importanza del quale non ecceda lire 6,000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell’aggiudicazione, è almeno di giorni quindici, a contare da quello dell’avvenuta aggiudicazione, e s’intende scaduto al suonare dell’ora stabilita.
Il Ministro competente può, ove l’interesse lo esiga, ridurlo sino a cinque giorni con Decreto motivato, da comunicarsi alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.
L’offerta d’aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all’Uffizio in cui si è proceduto all’asta, ed accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell’avviso d’asta.
L’Uffizio deve spedire all’offerente una dichiarazione indicante il giorno e l’ora in cui venne presentata l’offerta.

Art. 99.
Presentandosi in tempo utile un’offerta ammissibile, si pubblica secondo le norme indicate negli articoli precedenti altro avviso d’asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato variato coll’ottenuta migliore offerta, e col metodo della estinzione delle candele o di partiti sigillati, come verrà determinato e pubblicato nell’avviso.
A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 100.
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l’appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull’offerta del quale fu
riaperto l’incanto.
Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

Sezione II. Licitazioni e trattative private.
Art. 101.
I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità degl’incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice trattativa.
La scelta di questi due modi è determinata dall’importanza dell’oggetto, o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali Regolamenti.

Art. 102.
Ha luogo la licitazione privata, quando a mezzo di avvisi particolari s’invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l’oggetto della licitazione.
L’impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi.

Art. 103.
I contratti a mezzo di licitazione privata possono anche aggiudicarsi in seguito ad offerte in iscritto.
In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l’Autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell’offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 104.
Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona.

Capo IV. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

Sezione I. Stipulazione dei contratti.
Art. 105.
I contratti si stipulano dinanzi ai pubblici Ufficiali a ciò delegati.
La delegazione deriva dalla Legge, o dal presente Regolamento generale, o da speciali Regolamenti approvati per vari servizi.
Quando non resulti da Legge o da Regolamento generale o speciale, può esser fatta, nei casi speciali che occorrano, per Decreto dei Ministri competenti da unirsi al contratto.

Art. 106.
I contratti che si fanno nelle Amministrazioni centrali, debbono stipularsi dinanzi ai Ministri, o ai Segretari generali, o ai Direttori generali competenti.
Negli Uffizi di Prefettura o Sotto-Prefettura, si stipulano dinanzi ai Prefetti o ai Consiglieri delegati, e dinanzi ai Sotto-Prefetti.
Nelle Intendenze di finanza, e nelle altre Amministrazioni governative provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli Intendenti, o ai Direttori rispettivi.
In tutti gli altri Uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi Capi di essi.

Art. 107.
Nelle Amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle Intendenze di finanza, e nelle altre Amministrazioni provinciali o compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un Impiegato di grado non inferiore a quello di Segretario. Negli altri Uffizi, dall’Impiegato di grado immediatamente inferiore al Capo di essi.

Art. 108.
Nei contratti preceduti da pubblici incanti, la stipulazione segue a termini degli articoli precedenti, e delle disposizioni di speciali Regolamenti, dinanzi allo stesso Funzionario che presiedette agli incanti.
Dovrà intervenire agl’incanti lo stesso Impiegato destinato a ricevere il contratto.
Per la validità dei contratti per la vendita di oggetti fuori d’uso, deve inoltre a tutela dell’interesse erariale prender parte agl’incanti ed intervenire nella stipulazione un Agente dell’Amministrazione demaniale, sempreché il valore di stima degli oggetti superi lire 2000.
Questo Agente sarà di volta in volta destinato dalla Direzione generale del Demanio o dalla Intendenza di finanza.

Art. 109.
I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

Art. 110.
I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti, hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di Legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle Leggi generi per gli atti pubblici.

Art. 111.
I contratti a trattativa privata possono farsi:
1° A mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
2° Con un atto separato di obbligazione, sottoscritto da colui che fa l’offerta;
3° A mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratta con Casse e commerciali.
Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto, nelle forme stabilite dagli articoli 105, 106 e 107, ogniqualvolta l’amministrazione lo reputi conveniente.

Art. 112.
Quando i Capi delle rispettive Amministrazioni o l’altra parte contraente ne facessero richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Sezione II. Approvazione dei contratti.
Art. 113.
Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati s’intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno stati approvati con Decreto del Ministro cui spetta, o dell’Ufficiale da lui delegato, ed il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Art. 114.
Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all’acquirente; il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all’asta. Questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.
Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi dell’entrata o della spesa che ne derivi.

Art. 115.
La facoltà di cui al precedente articolo, potrà essere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con Decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che militano per l’eccezione stabilita nel precedente articolo.

Art. 116.
Pei contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l’Autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente, unendovi i relativi documenti e una succinta relazione.

Art. 117.
Il Ministro può delegare l’approvazione dei contratti non stipulati nell’Amministrazione centrale, e sul progetto dei quali non è necessario per Legge l’avviso del Consiglio di Stato.
Non sarà però mai delegata l’approvazione di un contratto al Funzionario dinanzi al quale fu stipulato.

Art. 118.
I Ministri e le Autorità delegate per l’approvazione dei contratti esaminano e riconoscono la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d’oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.
Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto era stato sentito il parere del Consiglio di Stato, sarà necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 119.
I Decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti Ministri, non solo nel caso espresso nella seconda parte dell’articolo precedente, ma anco in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite, su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 120.
I Decreti Ministeriali di approvazione debbono essere specificamente motivati:
1° Quando in tutto o in parte non sia adottato l’avviso del Consiglio di Stato;
2° Quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 119.

Art. 121.
Il Decreto deve contenere le seguenti indicazioni:
1° La data del contratto;
2° Il cognome e nome del contraente;
3° La fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto.
4° La somma intiera cui rileva il contratto stipulato;
5° Il capitolo del bilancio al quale debba applicarsi cosi’
l’entrata come la spesa del contratto.

Art. 122.
Per gravi motivi d’interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti quantunque riconosciuti regolari.

Art. 123.
I Decreti di approvazione dei contratti saranno trasmessi alla Corte de’ conti pel visto e per la registrazione.
Vi saranno uniti una copia del contratto; tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie e i capitoli d’oneri; il parere o i pareri del Consiglio di Stato ; gli atti d’incanto o di licitazione privata, ed ogni altro elemento o documento necessario all’esame e al riscontro demandato per Legge alla Corte dei conti.

Art. 124.
Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l’elenco de’ contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.
Per ciascun contratto s’indicherà l’oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e domicilio de’ contraenti;
se il contratto sia stato fatto all’asta pubblica o per partito privato, ed in quest’ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate né precedenti articoli 42 e 45.
Si farà speciale menzione de’ motivi delle divergenze tra gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del Ministro.

Sezione III. Esecuzione dei contratti.
Art. 125.
Allorché i contratti, dopo registrati alla Corte dei conti i Decreti di approvazione, sono divenuti eseguibili, i Ministri o gli Uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 126.
né Regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subissero ritardo, le persone incaricate di vigilarne l’esecuzione devono rivolgersi all’Autorità competente per ottenere l’esatto adempimento del contratto.

Art. 127.
Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se però qualche aggiunta o variazione si rendesse necessaria, devono farne prontamente la proposta all’Autorità od al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione, corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto se non quando siano autorizzate dal Ministro competente nei modi di regola.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Capo V. Servizi ed economia.

Art. 128.
Con speciali Regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati per ciascun’Amministrazione i servizi che per loro natura debbano farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le discipline da osservarsi.

Art. 129.
Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato, sempreché la spesa da farsi ad economia superi lire 4,000.
Quando la spesa era preveduta in una somma non maggiore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Capo VI. Collaudazione delle forniture e dei lavori.

Art. 130.
Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto od in economia sono soggette a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai Regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la disposizione dell’art. 363 della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 131.
Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da Agenti destinati dall’Amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata l’esecuzione dei lavori.

Art. 132.
I Regolamenti speciali accennati nei precedenti articoli 126 e 128, oltre alle cautele e norme ivi additate, determineranno pure il sistema di sindacato da esercitare, ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III. Dell’anno finanziario, del bilancio e della situazione del Tesoro.

Capo I. Dell’anno finanziario.

Art. 133.
L’anno finanziario comincia il primo gennaio e termina coll’ultimo giorno di dicembre.

Art. 134.
Sono materia del conto dell’anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l’anno.
Perciò il termine dell’anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.
Con tal giorno rimane definitivamente chiuso l’esercizio finanziario, e in conto del medesimo non si possono più fare né riscossioni né pagamenti. Verranno nondimeno imputati a quest’esercizio così le somme riscosse come i pagamenti fatti dagli Agenti di riscossione sino a tutto il detto giorno, quando esse somme e i titoli delle spese pagate sieno versati nelle casse del Tesoro entro i primi quindici giorni successivi.

Capo II. Del bilancio e della situazione del tesoro.
Sezione I. Norme generali.
Art. 135.
Le entrate e le spese, che si prevede di dover riscuotere e pagare in ciascun anno, sono descritte negli stati di prima previsione e nel bilancio definitivo.

Art. 136.
Il Ministro delle Finanze forma ogni anno i progetti tanto degli stati di prima previsione quanto del bilancio definitivo.
A tal uopo, gli altri Ministri trasmettono a quello delle Finanze i necessari elementi, almeno due mesi prima del tempo stabilito per la presentazione al Parlamento nazionale degli stati di prima previsione, ed almeno un mese prima pel bilancio definitivo.

Art. 137.
Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Sono entrate ordinarie quelle originate da cause permanenti.
Sono spese ordinarie quelle che dipendono dal normale andamento dell’amministrazione.
Tutte le altre entrate e le altre spese sono straordinarie.

Art. 138.
Le entrate e le spese ordinarie si distinguono in fisse e variabili.
Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.
Le entrate e le spese fisse s’inscrivono nel bilancio in capitoli distinti da quelli delle entrate e delle spese variabili.
Sono pure inscritte in capitoli speciali le spese obbligatorie e d’ordine.

Art. 139.
Le entrate e le spese fisse per loro natura, e le porzioni di esse la scadenza delle quali si maturi nell’anno cui si riferisce il bilancio, sebbene per una parte riguardino un periodo dell’anno precedente, debbono essere stanziate per intero nei rispettivi capitoli della parte attiva o passiva del bilancio medesimo.

Art. 140.
Tutte le entrate devono essere inscritte in bilancio nell’importo integrale, senza alcun diffalco per ispese di riscossione o di qualsiasi altra natura.
Parimente le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere scemate da qualunque entrata.

Art. 141.
I Ministri non possono valersi di entrate o profitti di qualsivoglia provenienza, per sostenere spese di qualsiasi natura non iscritte in bilancio, né per accrescere gli assegnamenti loro fatti per le spese dei rispettivi servizi.
Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un Ministero, devono essere immediatamente versate nel Tesoro, con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o coll’istituzione di un apposito capitolo.

Art. 142.
Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ed un’altra sotto la denominazione: Fondo per le spese impreviste.
Per gli effetti di questa disposizione, nella Legge annuale del bilancio sarà unito l’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine.
La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro inscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d’ordine, sarà fatta per Decreti del Ministro delle Finanze registrati alla Corte dei conti.
La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o ad un capitolo nuovo, seguirà per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi Decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in Legge.
Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per Legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per Legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

Sezione II. Formazione, presentazione ed approvazione degli stati di prima previsione e del bilancio definitivo, e situazione del Tesoro.
§ 1. – Formazione degli stati di prima previsione.
A – Per le entrate.

Art. 143.
Lo stato di prima previsione per le entrate dovrà dimostrare:
1° Le entrate che si prevedono per l’anno cui si riferisce esso stato di previsione secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti;
2° Le entrate approvate nello stato di prima previsione dell’anno precedente;
3° Le differenze in più od in meno tra l’un anno e l’altro;
4° I motivi delle differenze, colle spiegazioni necessarie a schiarimento delle proposte.

Art. 144.
Lo stato di prima previsione per l’entrata si distingue in due titoli: il primo, delle entrate ordinarie; il secondo, delle entrate straordinarie.
Ciascun titolo si divide in capitoli aventi un numero d’ordine continuativo.

Art. 145.
Lo stato di prima previsione per le entrate è costituito:
1° Da un prospetto riassunto per capitoli, colla denominazione e colla somma proposta per ciascun capitolo;
2° Da un prospetto particolareggiato dei capitoli posti a confronto con quelli dell’anno precedente, e colle spiegazioni delle differenze;
3° Dagli allegati necessari a schiarimento delle proposte;
4° Da una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte.

Art. 146.
Nel titolo delle entrate ordinarie è aperto un capitolo colla denominazione: Entrate eventuali diverse pei Ministeri.
Al detto capitolo appartengono le entrate derivanti da vendita di oggetti fuori d’uso, quelle che non sieno per loro natura applicabili ad un altro capitolo, e quelle che per la loro tenuità non richieggono l’istituzione di uno speciale capitolo.
Questo capitolo è ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri.

Art. 147.
Le somme dovute dai Corpi morali o dai privati, a titolo di concorso o di rimborso di spese sostenute dallo Stato, sono inscritte in appositi capitoli.

Art. 148.
Per la formazione dello stato di prima previsione delle entrate, i Ministri nel tempo fissato all’art. 136 fanno pervenire al Ministro delle Finanze, in quanto rispettivamente li riguarda, i prospetti, gli allegati e la relazione menzionati all’art. 145.

B – Per le spese.
Art. 149.
Gli stati di prima previsione per le spese dovranno dimostrare:
1° Le spese che si presumono per l’anno cui si riferiscono essi stati, secondo i criteri stabiliti nella sezione I;
2° Le spese approvate negli stati di prima previsione dell’anno precedente;
3° Le differenze in più od in meno tra l’un anno e l’altro;
4° I motivi delle differenze, colle spiegazioni necessarie a schiarimento delle proposte.

Art. 150.
V’ha tanti distinti stati di prima previsione per le spese, quanti sono i Ministeri. Ciascuno dei detti stati si distingue in due titoli: il primo, delle spese ordinarie; il secondo, delle spose straordinarie.
Ciascun titolo si divide in capitoli aventi un numero d’ordine continuativo.

Art. 151.
La distribuzione delle spese in capitoli è determinata, dalla diversità della materia e dei servizi pubblici.
Così occorre che si stabiliscano capitoli distinti:
a) Secondo che varia la materia amministrativa;
b) Secondo che sieno vari i servizi attinenti alla stessa materia od allo stesso scopo amministrativo;
c) Per le spese del personale;
d) Per le spese del materiale;
e) Per le casuali.

Art. 152.
Il progetto di ciascuno degli stati di prima previsione delle spese è costituito:
1° Da un prospetto riassuntivo per capitoli, colla denominazione e colla somma proposta per ciascuno di essi;
2° Da un prospetto particolareggiato in capitoli, col confronto con quelli dell’anno precedente, e colle spiegazioni delle differenze;
3° Dagli allegati necessari a schiarimento delle proposte;
4° Da una speciale relazione, nella quale siano svolti i motivi delle proposte.
Ogni progetto deve presentare la totalità delle spese ordinarie in modo distinto da quella delle spese straordinarie, e contenere inoltre la ricapitolazione delle due totalità.
Vengono infine in uno riassunte tutte le spese inscritte in ciascuno di detti progetti, tenute distinte le ordinarie dalle straordinarie, le cui totalità sono da ultimo riepilogate per ottenere l’ammontare complessivo delle spese proposte in riscontro con quelle approvate negli stati di previsione dell’anno precedente.

Art. 153.
Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate, con Legge speciale, perché possano essere tutte od in parte comprese nei bilanci.
Il progetto di detta Legge è presentato al Parlamento nazionale dal Ministro proponente la spesa e dal Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si pongono a corredo del medesimo i documenti giustificativi, e trattandosi di spese relative ad opere d’arte vi si allegano i progetti compiuti coi calcoli e coi disegni, avvalorati dal parere dei competenti Uffici e Consigli tecnici.

Art. 154.
Quando il progetto di bilancio è stato già presentato dal Ministro delle Finanze, spetta al medesimo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di presentare al Parlamento nazionale ogni progetto di Legge speciale per spese straordinarie.

Art. 155.
Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito capitolo, colla indicazione della ripartizione già approvata per Legge.
Questo capitolo è riprodotto nei bilanci successivi sino all’integrale compimento dell’assegnazione, anco se in qualche anno intermedio non sia assegnata alcuna somma.

Art. 156.
In ciascuno degli stati di prima previsione delle spese, e sotto il titolo delle spese ordinarie, si istituisce un capitolo che prende il nome di Spese casuali.
Esso è l’ultimo capitolo delle spese ordinarie.
Tale capitolo è esclusivamente destinato alle spese di natura affatto casuale, le quali non possano essere comprese nemmeno per analogia in alcuno degli altri capitoli, né siano di tale importanza da rendere opportuna l’instituzione di un apposito capitolo.

Art. 157.
Per la formazione dei progetti degli stati di prima previsione delle spese, ciascun Ministro, nel tempo prescritto all’art. 136 fa pervenire al Ministro delle Finanze, in quanto riguarda il proprio dicastero, il prospetto, gli allegati e la relazione menzionati all’articolo 152.

§ 2. – Presentazione degli stati di prima previsione, e loro approvazione.
Art. 158.
Nei primi quindici giorni di marzo, il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampati:
1° Con apposito progetto di Legge, lo stato di prima previsione delle entrate dell’anno seguente;
2° Con altrettanti progetti di Legge quanti sono i Ministeri, gli stati di prima previsione delle spese dell’anno stesso pei rispettivi servizi di ciascuno di essi.
Qualunque variazione deve essere presentata parimente dal Ministro delle Finanze.

Art. 159.
Se al tempo indicato al precedente articolo il Parlamento non fosse riunito, gli stati di prima previsione saranno stampati e distribuiti ai Membri di esso. E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Art. 160.
Gli stati di prima previsione dovranno essere approvati per Legge avanti il 1° gennaio dell’anno al quale si riferiscono.

Art. 161.
Approvati gli stati di prima previsione, ciascun Ministro ripartirà in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.
La ripartizione in articoli sarà approvata con Decreti Ministeriali da essere registrati alla Corte dei conti.
Copia autentica dei detti Decreti sarà trasmessa alla Ragioneria generale.

§ 3. – Formazione del bilancio definitivo.
Art. 162.
Il bilancio definitivo si distingue in due parti: la prima, delle entrate; la seconda, delle spese.
La prima parte si divide in due titoli: l’uno, delle entrate ordinarie; l’altro, delle entrate straordinarie.
La seconda parte si divide, per ciascun Ministero, in due titoli:
l’uno, delle spese ordinarie; l’altro, delle spese straordinarie.
Ciascun titolo, tanto della prima quanto della seconda parte, si divide in capitoli aventi un numero d’ordine continuativo.

Art. 163.
Il progetto di bilancio definitivo enuncia:
1° Le somme approvate negli stati di prima previsione;
2° Le somme che si propongono pel bilancio definitivo;
3° Le differenze, in più od in meno, tra le une e le altre di dette somme;
4° La dimostrazione di tali differenze, in quanto provengano da fatti posteriori all’approvazione degli stati di prima previsione, da più esatti e più precisi calcoli, e dai residui dell’anno antecedente.
Ha inoltre un prospetto riassunto per capitoli, colla denominazione e colla somma proposta per ciascuno di essi.

Art. 164.
Per la formazione del bilancio definitivo, i Ministri, in ciò che rispettivamente li concerne e nel termine fissato all’art. 136, fanno pervenire al Ministro delle Finanze gli allegati, le relazioni e tutti gli altri elementi risguardanti le nuove proposte.

Art. 165.
Potranno effettuarsi dopo il primo gennaio, anche prima dell’approvazione del bilancio definitivo dell’anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli non per anco definitivamente inscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell’anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre.
A tale effetto nelle scritture che si aprono al principio di ogni anno si aggiungeranno alle somme approvate negli stati di prima previsione della spesa quelle che risultassero disponibili nei corrispondenti capitoli del bilancio dell’anno precedente, e sul complesso delle dette somme si disporranno per ogni capitolo indistintamente tanto i pagamenti delle spese rimaste insoddisfatte nell’anno precedente, quanto quelli delle spese da farsi per l’anno in corso.
In quanto ai fondi rimasti disponibili nei capitoli del bilancio scaduto, che non trovassero corrispondenza in alcun capitolo del nuovo bilancio, si dovranno istituire degli appositi capitoli nel bilancio stesso.
Similmente dal 1° gennaio in poi, anche prima della approvazione del bilancio definitivo dell’anno finanziario, si potrà procedere alla riscossione dei residui attivi, il di cui ammontare nelle scritture che si aprono al principio di ogni anno, sarà aggiunto ai corrispondenti capitoli dello stato di prima previsione delle entrate, salvo ad istituire degli appositi capitoli per quei residui attivi che non trovassero corrispondenza in alcun capitolo del nuovo bilancio.

Art. 166.
Il bilancio definitivo viene proposto con un solo progetto di Legge, nel quale sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio della entrata colla spesa.

§ 4. – Presentazione del progetto di bilancio definitivo, e sua approvazione.
Art. 167.
Nei primi quindici giorni di marzo dell’anno a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovrà presentare, già stampato, al Parlamento il bilancio definitivo.

Art. 168.
Nel caso che al tempo indicato nel precedente articolo il Parlamento non fosse riunito, o la Camera dei Deputati fosse stata sciolta, si osserveranno le prescrizioni determinate per gli stati di prima previsione all’art. 159.

Art. 169.
Approvato il bilancio definitivo, ciascun Ministro rettifica il riparto in articoli già seguito sugli stati di prima previsione.

§ 5. – Situazione del Tesoro.
Art. 170.
Unitamente al bilancio definitivo dovrà essere presentata, già stampata, entro i primi quindici giorni di marzo di ciascun anno, la situazione del Tesoro, condotta al termine dell’anno finanziario scaduto alla fine dell’antecedente mese di dicembre.

Art. 171.
La situazione del Tesoro conterrà, oltre le risultanze di cassa:
Per le entrate:
1° Le somme approvate colla Legge del bilancio definitivo, e quelle approvate con Leggi posteriori;
2° Le somme effettivamente riscosse, e portate nel conto dell’anno finanziario, di cui all’art. 134;
3° La differenza, in più o in meno, tra le une e le altre di dette somme;
4° Le somme da riscuotere, ossia i residui attivi della gestione dell’anno suddetto;
5° La dimostrazione di tali residui attivi.
Per le spese:
1° Le somme approvate colla Legge del bilancio definitivo, e quelle approvate con Leggi posteriori;
2° Le somme trasportate nei vari capitoli dai due speciali capitoli, risguardanti l’uno il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, l’altro il fondo per le spese impreviste;
3° Le economie e gli annullamenti di fondi autorizzati con Leggi speciali;
4° Le somme sottratte dagli anzidetti due capitoli, del fondo di riserva e di quello per le spese impreviste, dipendentemente dai trasporti ad altri capitoli del bilancio;
5° Le somme effettivamente pagate dal Tesoro e portate nell’anzidetto conto dell’anno finanziario;
6° Le somme da pagare, ossia i residui passivi della gestione dell’anno stesso;
7° La dimostrazione dei detti residui passivi.

Art. 172.
Le prelevazioni dal fondo di riserva e da quello delle spese impreviste saranno giustificate in un prospetto da allegarsi alla situazione del Tesoro e dimostrante i singoli capitoli ai quali furono trasportate le somme prelevate dai detti fondi, con l’indicazione delle cause, delle Leggi e dei Decreti Reali o Ministeriali che ne autorizzarono la prelevazione.

Art. 173.
Per la formazione della situazione del Tesoro, i Ministri non più
tardi del 5 di febbraio fanno pervenire a quello delle Finanze, per la parte a ciascuno di essi spettante, tutti gli elementi e le dimostrazioni necessarie, in relazione a quanto è stabilito all’art.
171.

§ 6. – Aggiunte e variazioni al bilancio.
Art. 174.
Se dopo l’approvazione del bilancio definitivo di previsione si verifichi una nuova entrata, il Ministro delle Finanze provvede per la conveniente applicazione al bilancio, mediante un Decreto che indichi il nuovo capitolo e l’applicazione data all’entrata, ed il numero d’ordine col quale dev’essere aggiunto al bilancio.
Un esemplare di detto Decreto è trasmesso alla Corte dei conti, alla Ragioneria generale, alla Direzione generale del Tesoro ed al Ministero competente.

Art. 175.
Nessuna spesa può essere fatta oltre quelle previste ed autorizzate nel bilancio, né si può eccedere il limite dei fondi assegnati ai diversi Ministeri per ciascun capitolo.

Art. 176.
Le spese per le quali nell’interesse del servizio occorra di eccedere il limite dei fondi assegnati nel bilancio, si distinguono in spese nuove e maggiori spese.
Le spese nuove sono quelle non previste in bilancio, le quali derivando da causa nuova richieggono la instituzione di un nuovo capitolo.
Le maggiori spese sono quelle che si rendono necessarie in aggiunta a spese già previste nei capitoli del bilancio.

Art. 177.
Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per Legge.
Le domande di autorizzazione di spese nuove sono fatte a mezzo di note sottoscritte dai Ministri proponenti, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, col corredo dei documenti giustificativi (art. 153), e colla proposta per la instituzione del nuovo capitolo.
Tali domande vengono trasmesse al Ministero delle Finanze a cura del Ministro proponente, il quale dovrà indicare se e quali mezzi fornisca il suo bilancio per provvedere alle nuove spese proposte, sia con economie già accertate, sia col tralasciare in tutto od in parte una spesa già autorizzata.
I progetti di Legge sono presentati alle Camere dal Ministro delle Finanze, coi documenti relativi, e colla proposta dei mezzi per provvedere alle spese medesime.

Art. 178.
Dopo che il Parlamento ha approvato la spesa nuova, il Ministro al cui bilancio quella si riferisce, procede, ove sia d’uopo, al riparto in articoli della spesa stessa e della economia approvata.
Il relativo Decreto Ministeriale viene registrato alla Corte dei conti, ed una copia del medesimo è inviata alla Ragioneria generale.

Art. 179.
L’autorizzazione delle spese nuove debbe chiedersi per l’intiera loro somma, sia che abbiano da eseguirsi in un solo anno, sia che debbano ripartirsi in più anni.
Il riparto è determinato dalla Legge d’autorizzazione.

Art. 180.
I Ministri cui si presenti il bisogno di prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ne fanno domanda al Ministro delle Finanze, colla giustificazione e colla unione dei documenti atti a provare la necessità della chiesta prelevazione.
I singoli Decreti del Ministro delle Finanze autorizzanti le prelevazioni, dovranno dimostrare la causa delle medesime, le prelevazioni fatte in precedenza, ed il fondo rimasto disponibile.
Il relativo Decreto Ministeriale viene comunicato in copia alla Direzione generale del Tesoro, alla Ragioneria generale ed al Ministero competente.

Art. 181.
I Ministri cui si presenti il bisogno di prelevazioni di somme dal fondo per le spese impreviste, ne faranno soggetto di particolare relazione al Ministro delle Finanze, colla giustificazione e coll’unione dei documenti atti a provare l’imprescindibile bisogno della domandata prelevazione.
I Decreti Reali approvanti le singole prelevazioni dovranno dimostrare le cause delle medesime, le prelevazioni fatte in precedenza, ed il fondo rimasto disponibile.

Art. 182.
Le maggiori spese alle quali non possa provvedersi mediante prelevazioni di somme dal fondo di riserva o da quello delle spese impreviste, debbono essere chieste al Parlamento ed autorizzate per Legge nello stesso modo delle spese nuove (articolo 177).

Art. 183.
È vietato il trasporto da un capitolo all’altro dei fondi a ciascuno assegnati nel bilancio approvato, o aggiuntivi dopo l’approvazione del medesimo.

Art. 184.
I Ministri possono valersi di tutta o di parte della somma di un articolo per provvedere alla insufficienza di uno o più articoli dello stesso capitolo, o per la instituzione di un nuovo articolo nel capitolo medesimo.
Tale trasporto di somme fra articoli di un medesimo capitolo vien fatta con Decreto Ministeriale, in cui sono dimostrate le somme tolte agli uni e aggiunte agli altri.
Il Decreto è registrato alla Corte dei conti, ed una copia autentica del medesimo viene trasmessa alla Ragioneria generale.

Art. 185.
Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio e che durante l’esercizio del medesimo venissero restituite al Tesoro dello Stato, possono con Decreto del Ministro delle Finanze essere ristabilite in aumento al fondo stanziato nel capitolo medesimo.
Il Decreto relativo è registrato alla Corte dei conti, e copia autentica del medesimo viene trasmessa alla Ragioneria generale ed alla Direzione generale del Tesoro.
La definitiva regolazione di tali eccedenze viene proposta in apposito articolo del progetto di Legge per lo assestamento del bilancio.

Art. 186.
Quando occorra ad un Ministero fornire materiali per servizio dipendente da altro Ministero, questo ne pagherà il montare con mandato da riscuotersi in conto proventi del Tesoro. Questa somma potrà essere reintegrata, quando ne sia il caso e se ne riconosca il bisogno, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero da cui i materiali furono forniti.
La reintegrazione verrà disposta dal Ministero delle Finanze, previo parere del Consiglio di Stato, con Decreto registrato alla Corte dei conti, e comunicato per copia autentica alla Ragioneria generale, alla Direzione generale del Tesoro, ed ai competenti Ministeri.

TITOLO IV. Della Ragioneria generale, della Direzione generale del Tesoro e degli Uffizi da esse dipendenti.

Capo I. Della ragioneria generale.

Art. 187.
La Ragioneria generale è alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze.
Essa tiene col metodo della scrittura doppia il giornale ed il libro mastro dell’amministrazione generale dello Stato, non che tutti gli altri registri ausiliari che sono necessari per riassumere e tenere in evidenza i resultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, ed alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.
Coi medesimi libri e registri riassume e tiene pure in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

Art. 188.
Il Ragioniere generale è personalmente responsabile della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

Art. 189.
Per la regolare tenuta delle scritture delle Ragionerie speciali presso le Amministrazioni centrali, e per la perfetta loro corrispondenza con quelle della Ragioneria generale, il Ragioniere generale esercita su di esse una continua vigilanza; al quale effetto, ogni volta che lo creda opportuno, potrà personalmente, o per mezzo di suo delegato, esaminare le scritture delle Ragionerie, e chiamare a sé i Ragionieri per averne tutti gli schiarimenti e le notizie, e dar loro quelle istruzioni che reputerà necessarie.

Art. 190.
La Ragioneria generale è incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all’approvazione del Parlamento.
Prepara pure al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell’amministrazione dello Stato.

Art. 191.
Ogni mese, la Ragioneria generale presenta al Ministro delle Finanze la situazione sommaria del Tesoro, desumendola dai propri registri.

Art. 192.
Il Ragioniere generale, per mezzo delle attribuzioni dategli dal presente Regolamento, esercita un continuo ed efficace riscontro contabile di tutta l’amministrazione dello Stato.

Capo II. Delle ragionerie delle amministrazioni centrali.

Art. 193.
Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali tengono, col metodo della scrittura doppia e d’accordo colla Ragioneria generale, il giornale ed il libro mastro delle rispettive amministrazioni, con tutti i registri ausiliari che sono necessari onde resulti dai medesimi in ogni sua particolarità il movimento amministrativo, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale.

Art. 194.
Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono periodicamente alla Ragioneria generale i conti e i documenti indicati nel presente Regolamento, e nelle istruzioni che saranno date dal Ministro delle Finanze.
Debbono inoltre in ogni tempo trasmetterle e comunicarle tutti gli schiarimenti, le dimostrazioni e note di sviluppo che possano loro essere richieste.
Colle dette istruzioni sarà anche provveduto affinché i giornali ed i libri mastri, egualmente che le scritture subalterne delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, siano tenute in perfetta corrispondenza colla scrittura della Ragioneria generale.

Art. 195.
Le scritture e i registri di contabilità ora esistenti negli Uffizi di computisteria dell’Amministrazione centrale, saranno modificati in tutto ciò che occorra per coordinarli al sistema della scrittura doppia.

Capo III. Delle ragionerie delle intendenze di finanza, e degli altri uffizi provinciali o compartimentali.

Art. 196.
Le Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri Uffizi provinciali o compartimentali, dovranno tenere le loro scritture a partita doppia. Oltre il giornale e il libro mastro, terranno registri ausiliari in conformità delle istruzioni che riceveranno dalle Ragionerie delle Amministrazioni centrali a cui appartiene il servizio che disimpegnano.

Art. 197.
Nei termini prefissi, le Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri Uffizi provinciali o compartimentali, inviano alle rispettive Amministrazioni centrali i conti designati nel presente Regolamento od in apposite istruzioni, ed alle medesime forniranno in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che saranno loro richieste.

Capo IV. Della direzione generale del tesoro.
Art. 198.
La Direzione generale del Tesoro è alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze.
Essa invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle Leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria che le sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 199.
Presso la Direzione generale del Tesoro saranno tenuti il giornale ed il libro mastro a scrittura doppia, non che i seguenti registri ausiliari:
1° Registro de’ capitoli del bilancio delle entrate, in cui distintamente per capitolo sono notate le somme approvate, e quelle versate nelle Tesorerie dello Stato;
2° Registro de’ capitoli del bilancio delle spese, in cui distintamente per capitolo sono allibrate le somme approvate, e quelle di cui viene disposto il pagamento con mandati o ruoli;
3° Registro delle entrate proprie della Direzione generale del Tesoro, con un conto per ciascun debitore;
4° Registri pe’ conti delle imposte dirette e delle altre somme dovute al Tesoro a scadenze fisse, per allibrarvi le somme risultanti da ruoli, obbliganze o dazzaiuoli, e quelle versate;
5° Registro dei Tesorieri da cui si desuma per ciascuno di essi ogni specie di riscossione e di pagamento;
6° Registri per le allibrazioni di tutte le operazioni finanziarie di Tesoreria ordinate dal Ministro delle Finanze, cioé prestiti, cambiali, ecc.;
7° Registro dei conti individuali delle spese fisse che si pagano sopra ruoli;
8° Registri dei buoni del Tesoro, dei vaglia del Tesoro, e dei fondi somministrati;
9° Registro di carico e scarico dei bollettari per le quietanze dei Tesorieri, e pei vaglia del Tesoro.
Saranno inoltre tenuti tutti quegli altri registri che fossero reputati necessari per descrivere tutta la gestione del Tesoro.

Capo V. Degli uffizi provinciali del tesoro.

Art. 200.
Nelle Provincie, la direzione del servizio del Tesoro è affidata alle Intendenze di finanza, sotto la dipendenza della Direzione generale del Tesoro.
Le Intendenze esercitano le incumbenze loro commesse dal presente Regolamento, da Leggi, da Regolamenti o disposizioni speciali.

Art. 201.
I Prefetti, per la loro qualità di Rappresentanti del Governo, hanno l’alta vigilanza del servizio provinciale del Tesoro.

TITOLO V. Degli Agenti dell’Amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

Capo I. Disposizioni generali.

Art. 202.
Gli Agenti dell’Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato od altre delle quali lo Stato diventa debitore, od hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e sotto la giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze, ed alla giurisdizione della Corte dei conti, gl’Impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l’incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza.

Art. 203.
Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro nei modi e termini stabiliti dai Regolamenti, gli Agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 204.
Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di Agente per l’esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, pagatore o magazziniere, eccetto il caso di spesa per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali Regolamenti.

Art. 205.
Gli Agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie se non in conformità delle Leggi e dei Regolamenti.
Gli Agenti che hanno carattere d’Ufficiali pubblici non possono esercitare una professione, un commercio, un’industria, od un ufficio qualsiasi cumulativamente al proprio impiego, senza che ne sia data loro facoltà dal Ministro competente.

Art. 206.
Per quelle Amministrazioni che secondo i rispettivi organici hanno Contabili principali e Contabili secondari, le riscossioni fatte da questi ultimi e tutte le operazioni di versamenti e pagamenti si concentrano nella contabilità dei primi.
I Contabili principali però non rispondono dei fatti dei Contabili secondari, i quali, al pari dei primi, sono sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti giusta l’art. 202.

Art. 207.
Gli Agenti contabili non possono assumere l’esercizio delle loro funzioni, se non dopo avere adempiuto l’obbligo della cauzione loro imposto per Legge o per Regolamento.
In casi eccezionali, il Ministro competente può permettere che un Agente contabile assuma il servizio anco senza aver prestata la stabilita cauzione, purché tale obbligo si adempia al più tardi entro sei mesi dalla data dell’assunzione del sevizio.

Art. 208.
Ciascun Agente contabile non è responsabile che della propria gestione personale.
È però responsabile dei Cassieri, Impiegati o Commessi di cui si vale nel proprio Uffizio, anco se l’assunzione di essi sia stata approvata dalle Autorità competenti.
Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, il sindacato ed il riscontro, che venisse esercitato da altri Ufficiali pubblici.

Art. 209.
La gestione degli Agenti contabili comincia dalla data dell’assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.
Mediante processi verbali o inventari, si fa constare della consegna e del debito che assumono al principio della loro gestione.
In egual modo si accerta il loro debito e credito al termine della gestione stessa.

Art. 210.
Gli Agenti o Percettori sono responsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle Autorità competenti, secondo ne sia il caso.
Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.

Art. 211.
Gli Agenti che debbono riscuotere e versare le somme di cui hanno debito a scadenze determinate, in conformità delle liste di carico formate dall’Amministrazione, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate l’iniziamento degli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non sia provata l’inesigibilità delle partite.
Tutte le partite non dichiarate inesigibili debbono continuare a figurare a carico degli Agenti.
Quando paghino del proprio somme dovute allo Stato, gli Agenti o Percettori subentrano nelle azioni del medesimo ai termini di diritto.

Art. 212.
Da ogni Intendenza di finanza sarà formata, in quanto riguarda le entrate demaniali, per ciascun Uffizio di riscossione da essa dipendente, una lista di carico di tutte le partite da riscuotere a scadenze fisse e determinate, come censi, livelli, fitti, ecc., e sarà trasmessa agli Uffizi stessi.
Le aggiunte alla prima lista per partite sopravvenute, e le diminuzioni per cancellazione o riduzione di partite, si faranno con liste suppletive e con fogli di detrazione, da trasmettersi agli Uffizi di riscossione.

Art. 213.
La Direzione generale del Demanio fornirà alla Direzione generale del Tesoro un prospetto riassuntivo del carico totale di ogni Agente di riscossione, colla distinzione delle somme per ciascun capitolo del bilancio d’entrata e coll’indicazione delle scadenze relative.
Le notificherà altresì nella stessa forma le aggiunte e le diminuzioni che in seguito avvenissero alle liste di carico, e l’informerà delle cause giustificanti il ritardo nella riscossione delle rate scadute.

Art. 214.
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicheranno anche a quelle altre Amministrazioni da cui dipendono Agenti incaricati di riscuotere entrate a scadenze determinate.

Art. 215.
Gli Agenti contabili non sono accreditati delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili, avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, se non esibiscono le giustificazioni stabilite nei Regolamenti dei rispettivi servizi, e quando fossero imputabili del danno per negligenza o per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando avessero usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.
Il discarico deve risultare da un Decreto del Ministro da cui l’Agente dipende.
Esso però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del Contabile nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dello Agente per ogni effetto che di ragione.
I Decreti Ministeriali di discarico, siccome atti di indole provvisoria e di amministrazione interna, pei quali non può pregiudicarsi il regolare procedimento di revisione giudiciale dei conti, non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 216.
Ove non sia diversamente disposto, ogni Percettore od Agente di riscossione debbe avere una sola cassa, nella quale raccoglie tutte le somme per qualunque titolo riscosse.

Art. 217.
Gli Agenti che maneggiano danaro o valori dello Stato, debbono uniformarsi alle Leggi ed alle Istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle monete che riscuotono e pagano.
Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di bronzo introitate dagli Agenti della riscossione, le quali sono ammesse nei versamenti presso le Tesorerie entro i limiti stabiliti dai Regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni particolari della Direzione generale del Tesoro.

Art. 218.
Quando gli Agenti della riscossione sono sottoposti, secondo le Leggi, i Regolamenti e i contratti, all’obbligo di rispondere e versare le somme da loro dovute a scadenze fisse, le abbiano o non riscosse, in tal caso si osserveranno le speciali disposizioni delle Leggi, dei Regolamenti e dei contratti anzidetti.

Art. 219.
Gli Agenti di riscossione delle entrate, designati dal Direttore generale del Tesoro, o, secondo le sue istruzioni, dalle Intendenze di finanza, pagano per conto della Tesoreria della rispettiva Provincia, e nel limite dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, buoni, ed altri titoli di spesa, che saranno loro trasmessi, secondo le speciali istruzioni che per questo servizio verranno date dal Direttore generale del Tesoro.

Capo II. Delle cauzioni.

Art. 220.
Ove la Legge, nell’istituire gli uffici di gerente del pubblico danaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II della Legge 14 agosto 1862, n. 800.
Uguale procedimento sarà seguito per gli Uffizi non istituiti per Legge, anche nel caso di riduzione, trasporto o sostituzione delle cauzioni.

Art. 221.
Sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti i Decreti riguardanti la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni.

Art. 222.
Gli Agenti contabili che non prestano la dovuta cauzione nel termine stabilito all’art. 207, sono esonerati dal servizio, a meno che non possano essere rimessi nell’impiego che avessero precedentemente coperto.

Art. 223.
Quando la Corte dei conti abbia condannato un Agente contabile al pagamento di un debito, ed abbia autorizzata l’Amministrazione a vendere la cauzione, sarà proceduto, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero o della Amministrazione da cui dipende, all’alienazione della cauzione ed all’incasso del prezzo ricavato.

Capo III. Dei tesorieri.

Art. 224.
I Tesorieri sono incaricati di ricevere le entrate, di pagare le spese dello Stato, e di disimpegnare i servizi speciali loro affidati in conformità delle Leggi, dei Regolamenti, delle istruzioni e delle disposizioni del Direttore generale del Tesoro.

Art. 225.
I Tesorieri di Provincia esercitano le loro funzioni sotto la immediata dipendenza degli Intendenti di finanza.
Il Tesoriere centrale dipende direttamente dal Direttore generale del Tesoro, e da lui riceve gli ordini.

Art. 226.
L’assunzione in funzioni di un Tesoriere ha effetto mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilità tenute dal Tesoriere cessante.
Siffatta operazione è compiuta, per le Tesorerie provinciali, dall’Intendente di finanza col concorso del Controllore, ed in contraddittorio del Tesoriere che assume il servizio, e del Tesoriere cessante o del suo legale rappresentante.
Per la Tesoreria centrale, si compie dal Direttore generale del Tesoro col concorso del Controllore, ed in contraddittorio del Tesoriere che assume il servizio, e del Tesoriere cessante o del suo legale rappresentante.
L’operazione risulterà da processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 227.
Nel caso in cui venisse a cessare un Tesoriere per morte od altra causa, è destinato dal Direttore generale del Tesoro un gerente ad esercitarne le funzioni.
Ove la mancanza del Tesoriere accada in una Provincia fuori della sede del Governo, e siavi urgenza di provvedere, l’Intendente di finanza, di concerto col Prefetto della Provincia, destina il gerente, e ne informa il Direttore generale del Tesoro per l’approvazione.

Art. 228.
L’assunzione in funzioni di un gerente ha luogo nel modo stabilito al precedente art. 226.
I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai Tesorieri, e rendono il loro conto giudiciale nel modo prescritto pei Tesorieri stessi.

Art. 229.
Il Tesoriere centrale ed i Tesorieri di Provincia debbono fare le loro operazioni in tutti i giorni non festivi, ed anco in questi quando sia loro ordinato dal Direttore generale del Tesoro o dall’Intendente di finanza della Provincia.

Capo IV. Delle casse delle tesorerie.

Art. 230.
Ogni Tesoreria deve avere due casse: l’una corrente, l’altra di riserva.
La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti, ed in essa non può ritenersi che la somma strettamente necessaria al servizio della giornata, e possibilmente non superiore alla cauzione del Tesoriere.
La cassa di riserva serve per la custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno.
Occorrendo altre casse, si considerano come sussidiarie alla cassa corrente, quando non siavi disposizione contraria.

Art. 231.
Le casse correnti hanno due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute, l’una dal Tesoriere, l’altra dal Controllore.
Le casse di riserva ne hanno tre, pure a congegni differenti; e tengono una chiave il Tesoriere, il Controllore, e l’Intendente di finanza, od il Direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale.

Art. 232.
Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d’entrata e d’uscita.
Un esemplare di tale registro è pure tenuto da ciascuno degli Ufficiali che custodiscono una delle chiavi della cassa.
Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll’intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro, specificatamente per ciascuna specie di monete, e convalidarsi colla soscrizione degl’intervenuti.

Art. 233.
Alla sicurezza delle Tesorerie è provvisto con sentinelle militari, laddove è indispensabile.
A tale scopo sono presi dal Direttore generale del Tesoro o dagl’Intendenti di finanza gli opportuni concerti colle competenti Autorità.

Capo V. Del Controllo.

Art. 234.
Presso ognuna delle Tesorerie provinciali, e presso la Tesoreria centrale, vi è un Controllore che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza dell’Intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e del Direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale.

Art. 235.
I Controllori esercitano il riscontro delle operazioni giornaliere dei Tesorieri, e vigilano sul maneggio di tutti i fondi costituenti la contabilità delle Tesorerie.
Sottoscrivono le quietanze che si rilasciano per le riscossioni, i vaglia del Tesoro emessi, le fatture che loro vengono presentate pei versamenti, ed i conti e i prospetti che producono i Tesorieri, dopo di averli esaminati e trovati conformi né risultamenti ai propri registri.

Art. 236.
I Controllori prendono nota in appositi registri delle quietanze e dei vaglia del Tesoro rilasciati, non che dei pagamenti effettuati;
ed al termine dell’orario d’Uffizio ne raffrontano giornalmente i risultati coi registri del Tesoriere.
Tengono pure quegli altri libri che fossero loro assegnati dall’Autorità da cui dipendono, o prescritti da speciali istruzioni.

Art. 237.
Ogniqualvolta nelle operazioni di Tesoreria i Controllori rilevassero abuso, irregolarità od infrazione alle vigenti prescrizioni, ne informeranno tosto l’Autorità da cui immediatamente dipendono per le occorrenti provvidenze.

Art. 238.
I Controllori saranno immessi in funzioni dall’Intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e dal Direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, come è stabilito all’art. 226.

Capo VI. Delle verificazioni alle casse, ai magazzini, ed alle scritture degli agenti e dei tesorieri.

Art. 239.
Le casse, i magazzini e le scritture degli Agenti che maneggiano valori dello Stato, consistano in danaro od in materie, sono verificati da appositi Ufficiali delle competenti Amministrazioni, nei tempi stabiliti od in epoche straordinarie, giusta le prescrizioni dei Regolamenti speciali pei diversi servizi.
D’ogni verificazione deve essere fatto processo verbale sottoscritto dagl’intervenuti.

Art. 240.
Alle casse delle Tesorerie dovranno eseguirsi verificazioni, almeno una volta al mese, col mezzo degli Ispettori di Tesoreria, e col concorso dei Tesorieri e dei rispettivi Controllori.
Potranno aver luogo verificazioni straordinarie ogni qualvolta l’Intendente di finanza od il Direttore generale del Tesoro lo richieda.
I Prefetti hanno pure facoltà di far procedere a verificazioni straordinarie alle casse della Tesoreria della rispettiva Provincia.
Un esemplare del processo verbale sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Capo VII. Della responsabilità degli ufficiali pubblici.

Art. 241.
Gli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.
Quando paghino del proprio somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo à termini di diritto.

Art. 242.
Nei casi di responsabilità dei pubblici Ufficiali, i Ministri da cui essi dipendono, potranno adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza, consentiti dalle Leggi e dai Regolamenti organici; e ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.

Art. 243.
Le istanze per responsabilità vengono promosse dal Procuratore generale presso la Corte de’ conti, sulla base degli elementi e dei documenti che gli sono trasmessi dalle competenti Amministrazioni, e tutte le volte che la responsabilità emerge dall’esame dei conti, fatti e documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio od alla vigilanza della Corte.

TITOLO VI. Delle Entrate dello Stato.

Capo I. Norme generali.

Art. 244.
I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi, e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffizi provinciali o compartimentali, sotto la personale loro responsabilità, provvedono, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinché prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Art. 245.
Il Direttore generale del Tesoro vigila affinché le imposte dirette, e tutte le altre somme dovute allo Stato a scadenze determinate, sieno riscosse nei modi e tempi stabiliti.
A tal fine, tiene in evidenza nei propri registri i cediti dello Stato per imposte dirette e per altre somme a scadenze determinate, che appaltatori, Agenti governativi od altri debitori hanno obbligo di pagare direttamente al Tesoro.
Quando scorga ritardo od altra irregolarità, promuove le misure di rigore contro gli Agenti della riscossione, o le competenti azioni giudiziarie contro i debitori diretti.
Rispetto agli Agenti di riscossione, il Direttore generale del Tesoro può, secondo i casi, limitarsi a promuovere misure e provvedimenti disciplinari per parte dell’Amministrazione da cui rispettivamente dipendono. Può anche direttamente procedere in via giudiziaria, rendendone prima informata l’Amministrazione da cui l’Agente dipende.

Art. 246.
Il Direttore generale del Tesoro vigila pure la riscossione di tutte le altre entrate dello Stato.
A tale effetto può chiedere alle varie Amministrazioni le spiegazioni, i documenti e gli schiarimenti che creda necessari.

Art. 247.
Alla fine di ogni semestre, il Direttore generale del Tesoro presenterà al Ministro delle Finanze una succinta relazione sulle riscossioni delle varie entrate pubbliche, sul modo come i relativi servizi hanno proceduto, sulle misure adottate, sui ritardi verificatisi, sulle cause degli arretrati, sui giudizi e procedimenti in corso.

Art. 248.
Per gli effetti degli articoli precedenti, gli Agenti di riscossione, mentre dipendono dalle Amministrazioni a cui appartengono i proventi, sono sottoposti indistintamente alla vigilanza del Direttore generale del Tesoro per ciò che concerne l’adempimento delle riscossioni loro affidate. Più specialmente gli Agenti di riscossione delle imposte dirette, e delle somme dovute a scadenze prestabilite, sono sottoposti all’autorità del Direttore generale del Tesoro.
Tutti gli Agenti di riscossione, indistintamente, sono sottoposti all’autorità del Direttore generale del Tesoro per quanto concerne l’obbligo di versare integralmente nei modi e tempi stabiliti nelle casse del Tesoro le somme riscosse.

Art. 249.
Gli Agenti di riscossione che ritardino i versamenti dovuti al Tesoro incorrono per ogni giorno di ritardo in una multa corrispondente all’interesse, in ragione dell’uno per cento al mese, sulle somme non versate.
Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, si può far luogo, oltre all’applicazione della multa, alla sospensione dell’Agente, e, in caso di recidiva, alla sua destituzione.
La disposizione del presente articolo non si applica agli Agenti i cui rapporti coll’Amministrazione sono regolati da contratti.

Art. 250.
Le multe di cui all’articolo precedente, saranno applicate per Decreto del Ministro delle Finanze, promosso dal Direttore generale del Tesoro in seguito agli accertamenti di sua competenza.
Il Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli Agenti, e, in ogni caso, mediante sequestro dei frutti della cauzione, o vendita della medesima, da promuoversi con instanza nelle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 251.
Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e dei versamenti, e per l’esercizio dell’autorità e della vigilanza del Direttore generale del Tesoro, delle competenti Amministrazioni centrali, e delle Intendenze di finanza, gli Agenti della riscossione e gli altri Uffizi dovranno rispettivamente rendere i conti di cui si farà parola nel capo IV del presente titolo.

Art. 252.
La riscossione delle entrate, autorizzata dalla Legge per l’esercizio del bilancio, ha luogo nei modi, nelle forme, e col mezzo degli Agenti designati dalle Leggi e dai Regolamenti; ed è fatta per conto delle singole Amministrazioni dalle quali sono amministrate le entrate da riscuotersi.
I pagamenti dei crediti dello Stato si fanno in contanti.
Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, senza l’autorizzazione del Ministro delle Finanze.
Gli Agenti che li accettino senza esserne autorizzati dal Ministro delle Finanze, sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ammesso.

Art. 253.
Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle Tesorerie dello Stato.
I versamenti si fanno per conto di ciascuna Amministrazione cui appartengono le entrate, con imputazione distinta ai vari capitoli del bilancio dell’entrata, in conformità del prospetto di classazione che verrà ogni anno compilato dalla Direzione generale del Tesoro col concorso della Ragioneria generale, e nei modi indicati agli articoli 260 e 275.

Art. 254.
Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista una Tesoreria nel luogo di loro residenza, devono farne il versamento giornalmente nella medesima, salvo ciò che sia altrimenti stabilito da speciali Regolamenti.
Se risiedono altrove, i versamenti saranno fatti nelle epoche periodiche che dovranno essere fissate dai Regolamenti pei rispettivi servizi.
Le prescrizioni suaccennate saranno osservate anche pei versamenti che gli Agenti secondari o particolari di talune Amministrazioni deggiono fare nelle mani dell’Agente principale da cui dipendono direttamente, in conformità delle istruzioni emanate pei relativi servizi.

Art. 255.
Pei proventi che si riscuotono nelle Cancellerie delle Legazioni e dei Consolati all’estero, saranno date le occorrenti norme in apposito Regolamento da compilarsi d’accordo fra il Ministero degli Affari Esteri e quello delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato.
In cotesto Regolamento sarà stabilito il modo di sopperire alle spese delle Cancellerie e dei Consolati colle somme ritratte dai loro proventi, senza d’uopo del materiale invio e rinvio di fondi.

Art. 256.
Gli Agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme riscosse nella Tesoreria, a nome dell’Agente principale.
La quietanza che riceveranno per cosiffatti versamenti sarà da essi consegnata subito al predetto Agente principale, che ne rilascierà una propria a loro discarico.

Art. 257.
Gli Agenti della riscossione possono essere autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare somme in contanti solamente, in una Tesoreria di Provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirando vaglia del Tesoro sulla Tesoreria della propria Provincia.
Tali vaglia saranno considerati come danaro effettivo, e commutati in quietanze d’entrata a loro favore.

Art. 258.
Le somme da versarsi in danaro possono essere spedite alla Tesoreria col mezzo di vaglia postali.
Le spese tutte per ottenere questi vaglia saranno sostenute dai mittenti.

Art. 259.
Sono versate direttamente dai debitori nelle Tesorerie dello Stato le entrate proprie della Direzione generale del Tesoro, di cui è parola al capo III di questo titolo, e quelle per cui sia data una speciale disposizione dal Direttore generale del Tesoro.

Art. 260.
Qualunque versamento si effettui nelle Tesorerie deve essere accompagnato da una fattura delle monete e de’ valori o titoli che si vogliono versare.
Tale fattura offrirà l’indicazione dell’importo di ciascuna specie di monete o di valori, e, quando ne sia il caso, la descrizione ed il montare de’ titoli di spesa pagati, non che la somma totale della fattura.
Conterrà altresì la quantità delle quietanze che deve rilasciare il Tesoriere, l’applicazione ai capitoli del bilancio d’entrata, e le somme rispettive.
Finalmente dovrà avere la data, ed essere sottoscritta da colui per conto del quale si effettua il versamento.

Art. 261.
Gli Agenti di riscossione redigeranno sulla fattura stessa il conto sommario della loro cassa, dimostrando il montare delle somme riscosse e quello de’ pagamenti fatti dal giorno dell’ultimo versamento, col riporto delle riscossioni e de’ versamenti precedenti, e le totalità relative.

Art. 262.
Le fatture dei debitori diretti sono presentate al Controllore presso la Tesoreria, il quale, riscontrati i computi e nulla trovando da osservare sulla regolarità delle fatture stesse, le sottoscrive e le restituisce ai presentatori affinché le passino al Tesoriere per effettuare il versamento.
Quelle degli Agenti di riscossione sono presentate all’Intendenza provinciale, la quale, verificato il conto sommario di cassa ed accertata l’esattezza della richiesta delle quietanze, ne fa restituzione all’esibitore affinché le presenti al Controllore della Tesoreria per le operazioni prescritte nel paragrafo precedente, e per l’accertamento della regolarità de’ titoli pagati.

Art. 263.
Le fatture sono custodite nelle Tesorerie, in ordine di data, per il periodo almeno di due anni a contare dalla loro presentazione.

Art. 264.
I Tesorieri, appena ricevute le fatture, riscontrano l’esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro, e rilasciano immediatamente le chieste quietanze, indicandone il numero d’ordine e la data appiedi delle fatture stesse.

Art. 265.
Il danaro da versarsi deve essere in sacchetti di tela, forniti d’un polizzino con scrittovi su la specie delle monete, la quantità dei pezzi, l’importo, ed il nome dell’Agente che versa.
I sacchetti non devono contenere miscuglio di monete di diverso valore, né somme maggiori delle seguenti:

per l’oro in pezzi da . . . . . . . .L. 20 e 10 L. 20,000
Id. da . . . . . . . . » 5 . . . » 10,000
per l’argento in pezzi da . . . . . . » 5 . . . » 5,000
Id. da . . . . . . . . » 2 . . . » 2,000
Id. da . . . . . . . . » 0,50 . .» 1,000
Id. da . . . . . . . . » 0,20 . .» 500
pel bronzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50

I sacchetti per l’oro e per l’argento non deggiono neppure contenere frazioni di centinaio, né quelli pel bronzo frazioni di lira.

Art. 266.
I sacchetti sono aperti nella Tesoreria in presenza della persona che versa, per riconoscerne il contenuto; e dopo averli pesati s’indica su ciascun polizzino il loro peso decimale.

Art. 267.
In qualunque versamento fatto nella Tesoreria è in facoltà dei Tesorieri di riconoscere e numerare, in presenza di chi versa, quel numero di sacchetti che reputano conveniente, ed anche tutti a piacimento.
Riconoscendo mancanze di contanti, o pezzi falsi o difettosi, il Tesoriere fa rettificare, da chi versa, la fattura ed il polizzino dei sacchetti, e rilascia la quietanza per la somma effettivamente ricevuta, quando da cui spetta non venga immediatamente risarcita la differenza.

Art. 268.
Le monete riconosciute false saranno tagliate e trasmesse alla Procura del Re, colle occorrenti informazioni sulla persona dalla quale furono presentate. Ne sarà poi avvertito per via gerarchica il Direttore generale del Tesoro, che ne darà partecipazione agli altri Tesorieri e Controllori di Tesoreria.
In caso di dubbio o di contestazione, le monete d’oro e di argento sono rimesse dal Tesoriere all’Intendente di finanza, il quale fa operare le occorrenti verificazioni nella Zecca o nell’Uffizio di marchio più vicino.
Tale verificazione è fatta eseguire, per quanto riguarda la Tesoreria centrale, direttamente nell’Uffizio centrale dei saggi col concorso del Controllore.

Art. 269.
Le monete di bronzo non possono essere impiegate né versamenti che nelle proporzioni stabilite dalle Leggi o da speciali disposizioni.
È nondimeno data facoltà agl’Intendenti di finanza di autorizzare, in casi d’urgenza e quando sianvi ragioni affatto speciali, i Tesorieri della rispettiva Provincia ad accettare nei versamenti monete di bronzo in proporzione maggiore di quella stabilita, informandone però subito il Direttore generale del Tesoro.
Gl’Intendenti si accertano della legittima provenienza di quelle monete col richiedere all’uopo dagli Agenti della riscossione la comunicazione dei documenti necessari per potere autorizzarne il versamento.
L’autorizzazione è data per iscritto sulla fattura.

Art. 270.
Quando col danaro riscosso gli Agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati dal Direttore generale del Tesoro, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagato spese fisse o spese di giustizia, o altre spese, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e degli ordini e documenti di pagamento delle altre spese.
L’importo di essi sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei detti Agenti, considerato come danaro da loro versato, salvo le disposizioni del presente Regolamento per ciò che riguarda l’esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze che, né casi d’indebiti pagamenti, derivino a carico degli Agenti pagatori.

Art. 271.
I pagamenti, di cui all’articolo precedente, non possono esser fatti che né limiti de’ fondi esistenti nelle casse degli Agenti della riscossione, e senza pregiudizio dell’obbligo loro imposto dell’integrale versamento al Tesoro né tempi e modi stabiliti.

Capo II. Delle quietanze.

Sezione I. Quietanze degli Agenti della riscossione.
Art. 272.
Gli Agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie Leggi d’imposta e dai Regolamenti emanati pei diversi servizi.
Tali quietanze saranno staccate da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni Agente.
La forma de’ bollettari pel servizio doganale è regolata dalle Istruzioni Ministeriali del 9 novembre 1868.

Art. 273.
I libri bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli, anche non adoperati, o in alcuna parte di essi, l’Amministrazione potrà sottoporre l’Agente ad una multa, a titolo di pena disciplinare, nella misura da lire 10 a 100; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi in cui l’alterazione derivi da frode in danno dell’Erario.
La presente disposizione è comune a tutti gli Agenti dell’Amministrazione ai quali è imposto l’obbligo della tenuta di libri bollettari.

Art. 274.
Oltre all’indicazione della persona che paga, della somma riscossa, scritta in cifre e in lettere, dell’oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dal bollettario conterranno quelle altre indicazioni che sono prescritte dai Regolamenti speciali, e saranno sottoscritte dall’Agente riscotitore o da chi legalmente lo rappresenti.
Qualora agli Uffizi di riscossione sia addetto un Ufficiale pel controllo, le quietanze dovranno essere dal medesimo allibrate in apposito registro, e fornite del suo visto, quando le riconosca regolari.

Sezione II. Quietanze dei Tesorieri.
Art. 275.
I Tesorieri dello Stato per i versamenti fatti nelle loro casse rilasciano quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, e fornite del marchio a secco del Ministero delle Finanze.
Senza riguardo alla diversità delle entrate, le quietanze hanno un numero continuativo per ciascun Tesoriere e per esercizio, debbono indicare:
1° Il cognome, nome e qualità di colui, per conto del quale è fatto il versamento;
2° La somma versata, in tutte lettere ed in numeri;
3° Il capitolo od i capitoli del bilancio cui va applicata l’entrata;
4° La specie dei valori versati, cioé se oro, argento, bronzo, viglietti di banca, mandati pagati, ecc.;
5° L’esercizio corrente.
Le quietanze rilasciate pei versamenti fatti dai debitori diretti devono inoltre contenere l’oggetto del versamento e l’anno cui si riferisce il debito.
Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti Amministrazioni.
Nei versamenti risguardanti più capitoli di una stessa Amministrazione si può rilasciare una sola quietanza portante la distinzione dei varii capitoli, in relazione a quanto è prescritto più sopra al n. 3.

Art. 276.
Quando i Tesorieri ricevano entrate in seguito a mandati spediti da Corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quitare i mandati ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinché le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 277.
Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore.

Art. 278.
Le quietanze di Tesoreria debbono essere sottoscritte dal Tesoriere e dal Controllore, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 279.
Nelle quietanze non devonsi fare cancellamenti, sostituzioni di parole o di cifre, né alterazioni di sorta.
Accadendo errore, si corregge, quando sia possibile, col mezzo di annotazione a tergo firmata dal Tesoriere e dal Controllore, colla previa autorizzazione dell’Intendente di finanza o del Direttore generale del Tesoro, secondo che trattisi di quietanza di Tesoreria provinciale o della Tesoreria centrale.
Quando si renda assolutamente necessario di annullare una quietanza, e se ne sia ottenuta l’autorizzazione dall’Intendente di finanza o dal Direttore generale del Tesoro, secondo che la quietanza sia di Tesoreria provinciale o della Tesoreria centrale, la si unisce alla rispettiva matrice, annotandovi retro il motivo dell’annullamento e l’autorizzazione riportata. L’annotazione sarà firmata dal Tesoriere e dal Controllore.
Se la quietanza avesse figurato in alcun resoconto mensile, dovrassi chiedere l’autorizzazione, per l’annullamento e per le correzioni, al Direttore generale del Tesoro, col mezzo dell’Intendenza provinciale di finanza.
Degli annullamenti e delle variazioni apportate alle quietanze con autorizzazione del Direttore generale del Tesoro, questi informerà il Ministero e la Direzione generale cui riguarda l’entrata, la Ragioneria generale e la Corte dei conti.

Art. 280.
In nessun caso è permesso ai Tesorieri dare copia di una quietanza.

Art. 281.
I bollettari per le quietanze saranno forniti ai Tesorieri dalla Direzione generale del Tesoro per mezzo delle Intendenze di finanza, che ne terranno conto in apposito registro di carico e scarico.
Quando cessi un Tesoriere dalle proprie funzioni, l’Intendenza rispettiva si farà restituire la parte di bollettario che non è stata adoperata.
La consegna e restituzione si fa contro ricevuta.
La somministrazione alla Tesoreria centrale è fatta direttamente dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 282.
Nei casi di malversazione de’ Tesorieri le quietanze da essi rilasciate a favore de’ Contabili non fanno prova contro lo Stato, quando sieno prive delle formalità stabilite nel presente Regolamento.
Sezione III.
Smarrimento o distruzione delle quietanze dei Tesorieri.

Art. 283.
Accadendo smarrimento o perdita di una quietanza, vi sarà sostituito un certificato, desumendone i dati dalla matrice relativa.
Tale certificato sarà rilasciato dall’Intendente di finanza, quando la quietanza di Tesoreria provinciale non sia stata per arco posta a corredo di alcun resoconto; e dal Direttore generale del Tesoro, nel caso opposto, e quando si tratti di quietanza della Tesoreria centrale.

Art. 284.
Sull’istanza ed a spese della parte interessata, è fatto pubblicare analogo avviso nel giornale della Provincia autorizzato alla pubblicazione degli atti amministrativi e giudiziari, colle indicazioni precise della quietanza e coll’invito a chi l’avesse rinvenuta di consegnarla subito all’Intendenza di finanza, per restituirla a chi di ragione.
Per le quietanze della Tesoreria centrale, sarà fatta nella Gazzetta ufficiale del Regno la pubblicazione dell’avviso coll’invito di rimettere le quietanze stesse alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 285.
Trascorso un mese dal giorno della pubblicazione dell’avviso, senza che sia stata presentata la quietanza, sarà spedito il certificato nel modo indicato al precedente art. 283.
Del rilascio del certificato si farà annotazione sulla matrice della quietanza.

Art. 286.
Quando si rinvenisse la quietanza dopo dato il certificato, verrà questo permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il certificato, sarà annullata la quietanza nel modo indicato all’art. 279.

Art. 287.
Nel caso di distruzione di una quietanza, la parte interessata produrrà unitamente all’istanza una dichiarazione autentica comprovante il fatto; dopo di che sarà dato il certificato nei modi e nella forma stabiliti, senza d’uopo di pubblicazione di avviso.

Capo III.Delle entrate della direzione generale del tesoro.

Art. 288.
Le entrate della Direzione generale del Tesoro risultano dal prospetto di classazione accennato all’articolo 253, o da particolari notificazioni della predetta Direzione; e sono riscosse per cura delle Intendenze di finanza, col mezzo dei Tesorieri, salvo quelle che vengono riscosse direttamente dal Tesoriere centrale secondo speciali istruzioni.

Art. 289.
Le entrate eventuali o casuali, e quelle provenienti dalla vendita di effetti mobili, non previste fra le entrate delle altre Amministrazioni, non saranno riscosse dalle Tesorerie se prima non siano state autorizzate dalla Direzione generale del Tesoro o dalle Intendenze di finanza. Questa autorizzazione sarà data sopra richiesta della competente Amministrazione.

Art. 290.
Le Intendenze di finanza tengono un registro per tutte le entrate della Direzione generale del Tesoro, in cui aprono un conto per ciascun debitore per allibrarvi a debito le somme dovute, ed a credito i versamenti effettuati.
A tal uopo saranno loro forniti dalla detta Direzione generale i ragguagli necessari.

Art. 291.
Per le entrate da versarsi nella Tesoreria centrale, il Controllore presso la medesima ne cura la riscossione, e tiene il registro prescritto per le Intendenze coll’articolo precedente.

Art. 292.
Entro i primi cinque giorni d’ogni mese, le Intendenze di finanza trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un prospetto delle entrate, la cui riscossione fu da esse direttamente autorizzata durante il mese precedente, in conformità dell’art. 289.
Entro i primi quindici giorni d’ogni mese, la Direzione generale del Tesoro informerà la Ragioneria generale, tanto delle entrate da essa direttamente autorizzate, quanto di quelle autorizzate dalle Intendenze di finanza.

Capo IV. Dei rendiconti per le entrate.
Art. 293.
Entro i primi cinque giorni d’ogni mese, gli Agenti che riscuotono entrate dello Stato amministrate dalle Intendenze di finanza, non obbligati a rispondere del non riscosso per riscosso, presentano all’Intendenza della rispettiva Provincia il conto in due esemplari delle riscossioni fatte nel mese precedente per ciascuna specie d’entrata, e dei versamenti eseguiti nelle Tesorerie dello Stato, alligandovi le matrici delle quietanze da essi rilasciate, le quietanze de’ versamenti e quegli altri documenti che fossero prescritti dai Regolamenti o da speciali istruzioni.
Il conto dimostrerà:
Il montare dei ruoli o del carico di esazione,
Le somme riscosse,
I residui da riscuotere,
I versamenti fatti,
I residui da versare.
In esso conto debbono essere altresì riepilogate le riscossioni ed i versamenti fatti nei mesi precedenti.

Art. 294.
Non più tardi del giorno dieci d’ogni mese, le Intendenze di finanza:
1° Rivedono i conti accennati al precedente articolo, ed accertano la regolarità del debito e credito di ciascun Agente, e, fatte le occorrenti allibrazioni, vi appongono il visto;
2° Compilano, per ogni Amministrazione centrale, un prospetto in doppio esemplare, che riassume il debito e credito di tutti gli Agenti della Provincia;
3° Formano, per ciascuna Amministrazione, una situazione, pure in doppio esemplare, della scrittura per bilancio, da cui consti il dare e l’avere di ciascun capitolo, coi saldi debitori e creditori;
4° Spediscono alle dette Amministrazioni i conti coi documenti giustificativi, un esemplare del prospetto, ed un esemplare della situazione della scrittura. L’altro esemplare del prospetto viene trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 295.
Entro lo stesso termine di dieci giorni, le Intendenze di finanza compilano un prospetto in doppio esemplare, dimotrante il debito e credito di ogni Agente responsabile del non riscosso per riscosso, degli appaltatori, e dei debitori di somme certe ad epoche e scadenze determinate, che debbono versare direttamente al Tesoro.
Questo prospetto sarà allegato a giustificazione delle scritture risultanti dalla situazione di cui all’articolo precedente.

Art. 296.
Per i versamenti direttamente fatti nelle Tesorerie provinciali da Agenti tenuti al non riscosso per riscosso, da appaltatori od altri debitori di entrate diverse da quelle della Direzione generale del Tesoro, come pure da Agenti di riscossione d’entrate non amministrate dalle Intendenze di finanza, le Ragionerie delle Intendenze medesime alla fine di ogni mese compilano, e trasmettono entro il cinque del mese successivo alle Amministrazioni provinciali o compartimentali o centrali, dalle quali sono tenuti i corrispondenti conti, una nota descrittiva delle relative quietanze di Tesoreria.

Art. 297.
Non più tardi del giorno cinque di ogni mese, le Intendenze di finanza ed il Controllore presso la Tesoreria centrale compilano in doppio esemplare e trasmettono alla Direzione generale del Tesoro:
1° Il conto del mese precedente per le entrate proprie della Direzione medesima, nel quale dimostrano distintamente per ogni capitolo ed articolo di entrata le partite da riscuotersi, quelle riscosse nel mese e nei mesi anteriori dell’esercizio, e quelle rimaste da riscuotere;
2° Una nota generale dimostrativa, per ogni capitolo d’entrata e per ciascun Agente contabile e debitore diretto, e per ogni specie di proventi d’ordine, i singoli versamenti effettuati nella Tesoreria durante il mese precedente e giustificati dalle relative matrici delle quietanze e dai vaglia del Tesoro.
A cura delle stesse Intendenze di finanza viene trasmesso alla Ragioneria generale un riepilogo del conto e della nota suddetta.

Art. 298.
Gli Agenti della riscossione di entrate non amministrate dalle Intendenze di finanza, e non aventi obbligo del non riscosso per riscosso, entro i primi cinque giorni di ogni mese presentano all’Amministrazione provinciale o compartimentale o centrale, dalla quale direttamente dipendono, il conto in due esemplari delle riscossioni e dei versamenti da essi fatti nella forma istessa prescritta dall’art. 293.
Le Amministrazioni provinciali o compartimentali esaminano i conti degli Agenti della Provincia o del Compartimento, ed accertano la regolarità del debito e credito di ciascun Agente in relazione pur anco alle note delle quietanze che sono loro trasmesse dalle Intendenze di finanza giusta l’art. 296, e vi appongono il visto.
Compilano quindi un prospetto in doppio esemplare, e la situazione della scrittura per bilancio nelle forme indicate all’art. 294, e non più tardi del dieci di ogni mese inviano alla rispettiva Amministrazione centrale i conti degli Agenti coi documenti giustificativi, un esemplare del prospetto riassuntivo, e la situazione della scrittura per bilancio. L’altro esemplare del prospetto viene trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.
Le Amministrazioni centrali esaminano i conti che ricevono direttamente dagli Agenti della riscossione, quelli cioé che non devono pervenire alle medesime né dalle Intendenze di finanza, né
dalle Direzioni provinciali o compartimentali; accertano la regolarità del debito e del credito di ciascun Agente in relazione pur anco alle note delle quietanze che sono loro trasmesse dalle Intendenze di finanza (art. 296); compilano un prospetto riassuntivo del debito e del credito di tutti gli Agenti, le risultanze del quale sono portate nella scrittura per bilancio. Un esemplare del prospetto riassuntivo viene trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 299.
Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, riconosciuta la regolarità delle scritturazioni in confronto ai conti degli Agenti, riepilogano nel loro giornale i prospetti e le situazioni accennati agli articoli 294 e 298, e comunicano alla Ragioneria generale la situazione riassuntiva delle loro scritturazioni, allegandovi i prospetti e le situazioni suddetti, e trattenendo i conti degli Agenti coi relativi documenti.
La Ragioneria generale, fatti subito i debiti riscontri, eseguisce le proprie scritturazioni, trattiene le situazioni delle scritture per bilancio, e ritorna i prospetti riassuntivi avuti in comunicazione.

Art. 300.
La Direzione generale del Tesoro, accertata la regolarità dei conti, dei prospetti e delle note che le perverranno, compila entro ogni mese ed invia alla Ragioneria generale, pei relativi riscontri, il conto riassuntivo, distinto per capitolo di bilancio e per prodotti d’ordine, di tutti i versamenti effettuati durante il mese precedente nelle Tesorerie, e trasmette col suo visto alla Corte dei conti un esemplare della nota generale di cui al n. 2 dell’art. 297.

Art. 301.
Per l’esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti coll’art. 10 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, le saranno forniti mensilmente a cura delle Amministrazioni centrali i conti riassuntivi per ciascun capitolo e articolo del bilancio d’entrata, il debito degli Agenti, le rate scadute a carico degli Agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle Tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli Agenti per le somme non riscosse, e per le somme riscosse e non versate.

Art. 302.
Alla Corte dei conti saranno anche trasmessi dalla Direzione generale del Tesoro i conti e le situazioni mensili delle casse dei Tesorieri, coll’indicazione dei valori e del modo col quale sono, rappresentati.

Art. 303.
Dalle varie Amministrazioni saranno trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli Ispettori o di altri Ufficiali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna Amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 304.
Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli Agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

TITOLO VII. Delle spese dello Stato.

Capo I. Norme generali.

Art. 305.
I mandati sono firmati dai Ministri competenti, o da un Funzionario da essi delegato, il quale sottoscriverà Pel Ministro.
La delegazione deve risultare da Decreto del Ministro, da sottoporsi alla registrazione ed al visto della Corte dei conti.
I Capi delle Amministrazioni centrali dipendenti dai Ministri, ma distinte dagli Uffizi Ministeriali, sono, in virtù del presente Regolamento, autorizzati alla firma dei mandati.
I mandati sono pure firmati dal Capo della Ragioneria competente.

Art. 306.
Le spese a carico dello Stato debbono essere previamente autorizzate con Decreto Ministeriale, visto e registrato dalla Corte dei conti, salvo che trattisi di spese derivanti da Leggi o da Regolamenti, da contratti, o da ruoli prestabiliti, come le spese fisse, e salvo ciò che è prescritto dal presente Regolamento per le spese di giustizia e per le vincite al lotto.
Non è necessaria la preventiva registrazione della Corte dei conti per quei Decreti e quegli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta non eccedenti lire 2,000, di conformità all’eccezione fatta dall’art. 19 della Legge sulla Corte dei conti 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 307.
Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali terranno nota nelle loro scritture dei fatti amministrativi, che hanno per conseguenza di impegnare il bilancio dello Stato, quantunque non ne segua subito il pagamento relativo.
A tal uopo saranno alle medesime Ragionerie comunicati dalle Amministrazioni presso le quali si compiono tali fatti, tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiansi che impegnino il bilancio, o rechino onere o carico all’Erario nazionale, da quelli in fuori pei quali siasi provveduto con mandati a disposizione od in via di anticipazione.
Gli atti che formano impegno a carico del bilancio dello Stato non saranno esecutivi senza il visto del Ragioniere.
Le dette Ragionerie compileranno mensilmente un riepilogo degli atti sovr’indicati, e lo trasmetteranno alla Ragioneria generale.

Art. 308.
Nessun pagamento può esser fatto se non sia stato ordinato con mandati diretti a favore dei creditori, o con mandati a disposizione di ordinatori subalterni, o con mandati di anticipazione ai Funzionari pubblici, o con ruoli di spese fisse, rivestiti delle formalità prescritte dal presente Regolamento, salvo il disposto dagli articoli 316 e 317 circa le spese di giustizia penale, per le vincite al lotto, pel Debito pubblico, per le Cancellerie e Consolati all’estero, e pel servizio dell’Esercito e dell’Armata sul piede di guerra.

Art. 309.
L’emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, per parte dei Ministri o di qualsiasi impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. Chiunque li avesse spediti, e chiunque li avesse pagati, sarà solidalmente responsabile e tenuto alla reintegrazione delle somme illegalmente spese.
Questo divieto non si estende ai casi, nei quali si tratti di provvedere al movimento dei fondi delle Tesorerie, che giusta l’art. 516 è fatto con ordinazioni del Direttore generale del Tesoro.

Art. 310.
I mandati spediti dai Ministeri per essere pagati direttamente ai creditori dello Stato sono individuali quando il pagamento abbia da farsi con quietanza d’una sola persona, ovvero quando si tratti di somma indivisa, sebbene fosse richiesta la quietanza di più persone.
Sono collettivi quando comprendono più somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori.
Si rilasciano mandati collettivi solamente per le spese da pagarsi dalle Tesorerie.

Art. 311.
Possono spedirsi mandati a disposizione di Funzionari governativi, per una somma però non maggiore di lire 30,000:
1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l’elenco alla Legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito nei seguenti articoli per le spese di vincite al lotto;
2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione;
3° Pel pagamento di spese fisse o d’indennità, quando non siano prestabilite in somma certa.

Art. 312.
Possono emettersi mandati di anticipazione, nei limiti fissati dal bilancio:
1° Per le spese da farsi ad economia, in somma però non eccedente lire 30,000;
2° Per le competenze dei Corpi dell’Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno;
3° Per tutte le somme da pagarsi all’estero, e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all’estero, ed alle navi viaggianti fuori dello Stato.
Nei mandati di anticipazioni per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al Regolamento di cui è parola all’art. 128, tranne i casi straordinari menzionati nella prima parte dell’art. 129.

Art. 313.
Non si farà uso della facoltà di emettere mandati a disposizione o di anticipazione, se non nei casi di assoluta necessità, e quando non sia possibile provvedere mediante mandati diretti a favore dei creditori dello Stato.
Siffatta necessità sarà comprovata da Decreti motivati del Ministro o del Capo dell’Amministrazione centrale da allegarsi cogli altri documenti ai mandati relativi.

Art. 314.
Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, oppure sopra un mandato di anticipazione per spese ad economia, sia giustificata per due terzi della somma del mandato, si potrà spedire un successivo mandato a disposizione o di anticipazione per una somma la quale col residuo dell’anteriore non ecceda il limite delle L. 30,000.

Art. 315.
Con ruoli della Direzione generale del Tesoro si provvede al pagamento degli stipendi od assegni agli Impiegati, delle pensioni, dei fitti, censi e canoni, o di simili spese d’importo e scadenza fissi ed accertati, nel modo stabilito al capo V del presente titolo.

Art. 316.
Il pagamento per le spese di giustizia penale, per le vincite al lotto, e pel Debito pubblico, è fatte nel modo stabilito ai capi IX, X e XI del presente titolo.
Per le spese delle Cancellerie e dei Consolati all’estero, si osserveranno le disposizioni del Regolamento di cui è cenno all’articolo 255.

Art. 317.
Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell’Esercito e dell’Armata sul piede di guerra, saranno date con speciali Regolamenti, da compilarsi entro l’anno 1871 di concerto fra i Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 318.
La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquistato dai creditori dello Stato, o compilati nelle forme stabilite dal presente Regolamento, e dai Regolamenti speciali pei vari servizi.
Pei pagamenti delle provviste del materiale mobile che viene dato ai consegnatari di cui è menzione all’articolo 31, il conto del fornitore deve a cura della competente Amministrazione portare a corredo un certificato del consegnatario sul ricevimento del materiale e sulla sua inscrizione nei relativi inventari.

Art. 319.
In ciascun Ministero, gli Uffizi ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, fatta la liquidazione delle spese da pagare, trasmettono alla rispettiva Ragioneria un foglio di richiesta per la spedizione del mandato, unendovi a corredo tutti i necessari documenti.

Art. 320.
La Ragioneria verifica la causa legale e la giustificazione della spesa, rivede la liquidazione del conto, accerta che non sia violata alcuna Legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti delle assegnazioni fatte nel bilancio, indi compila il mandato con imputazione al relativo capitolo ed articolo del bilancio.

Art. 321.
Ove il Ragioniere non creda di dare seguito per qualsiasi motivo di irregolarità ad un mandato del quale abbia avuta richiesta, dovrà subito riferirne direttamente al Ministro; e qualora questi creda di approvarne l’emissione, darà un ordine in iscritto al Ragioniere, il quale dovrà eseguirlo.

Art. 322.
Il Ragioniere, nel giustificare il suo operato presso la Corte dei conti giusta il disposto dal presente Regolamento, potrà unire l’ordine del Ministro, e la Corte dei conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, in osservanza al disposto dalla Legge 15 agosto 1867, n. 3853, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri.

Art. 323.
Quando trattisi di mandati richiesti dagli Uffizi di un’Amministrazione centrale il Ragioniere che non li riputasse regolari, ne riferirà direttamente al Capo di essa Amministrazione, il quale, se dissenta dall’avviso del Ragioniere, promuoverà l’ordine del Ministro, di cui è detto all’articolo 321.

Art. 324.
I mandati spediti e sottoscritti nei modi preaccennati sono trasmessi alla Corte dei conti, che li registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per essi non sia violata alcuna Legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo ed articolo del bilancio indicati nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.
Muniti del visto della Corte dei conti, sono inviati al Direttore generale del Tesoro che li ammette a pagamento (art. 341).

Art. 325.
Non si farà luogo da parte della Corte dei conti a registrazione di un mandato di pagamento, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.
Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l’imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio, e non a quello indicato nel mandato.
Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra violazione di Legge o di Regolamento, si procederà a forma del disposto dall’art.
14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, e vi potrà quindi esser luogo a registrazione con riserva.
Tutte le altre osservazioni che in via di riscontro preventivo fossero fatte dalla Corte e non accolte dai Ministeri, non potranno impedire o arrestare il corso legale dei mandati. Onde la Corte vi apporrà il visto e li ammetterà a registrazione, salvo il procedimento di responsabilità contro chi di diritto e nel modo che sarà in seguito stabilito.

Art. 326.
A corredo dei mandati debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi.
La Corte può richiedere l’invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti, che reputi necessari.
I documenti, eccetto quelli trasmessi a forma di semplice comunicazione, che non costituiscono il corredo della necessaria giustificazione preventiva delle spese, rimarranno presso la Corte per gli effetti di cui sarà in seguito fatta parola.

Art. 327.
La registrazione di un mandato fatta alla Corte dei conti non proscioglie punto né menoma la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l’accertamento della somma per la quale il mandato stesso fu rilasciato.

Art. 328.
I mandati hanno un numero d’ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo di bilancio, e devono contenere le seguenti indicazioni:
L’esercizio in cui vengono emessi;
Il numero e la denominazione del capitolo del bilancio, cui va imputata la spesa;
La specificazione degli articoli del capitolo, colle somme relative;
Il cognome, nome e qualità del creditore, e di chi per lui fosse legalmente autorizzato a dar quietanza;
L’oggetto preciso della spesa;
La somma da pagare, scritta in lettere ed in numeri, escluse le frazioni di centesimo di lira;
La indicazione dei documenti giustificativi annessivi;
La data dell’emissione;
La Provincia ed il luogo in cui deve farsi il pagamento.
Nessun mandato può comprendere spese imputabili a più capitoli di bilancio.

Art. 329.
I mandati debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni od alterazioni di sorta alcuna.
Accadendo errore si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il mandato per rifarne un altro.

Art. 330.
Quando un mandato sia spedito in capo ad un pubblico Ufficiale, non per credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso nel mandato il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la qualità officiale.

Art. 331.
Il creditore dello Stato che abbia costituito un procuratore per riscuotere e dar quietanza delle somme dovutegli, deve produrre al Ministero cui spetta l’emissione del mandato, l’atto di procura o la copia autenticata di esso, per essere posto a corredo del primo mandato.
Nei mandati susseguenti si fa menzione del mandato cui fu unito l’atto.
Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio in conformità al disposto dall’art. 1323 del Codice civile.

Art. 332.
Il mandato deve essere intestato al nome del creditore dello Stato, ed indicare di essere pagabile con quietanza del creditore stesso o con quella del suo procuratore.
Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in quest’atto, il mandato può essere pagato al procuratore, quantunque non sia nominato nel mandato.

Art. 333.
Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte di un creditore, i mandati devono essere rilasciati in capo del rappresentante, del tutore o curatore, o degli eredi. Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età, altri minori o interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi, e del tutore o curatore dei secondi.
A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito l’atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore.
Ove si debbano spedire più mandati in capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del primo mandato al quale sono uniti gli atti presentati.

Art. 334.
La qualità di rappresentante, tutore o curatore, si prova colla copia autentica dell’atto di nomina.
La qualità di eredi testamentari si prova:
1° Colla copia autentica o coll’estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
2° Con un’attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni; chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;
3° Coll’atto di morte del creditore, rilasciato dall’Ufficiale dello Stato civile.
La qualità di eredi intestati si prova:
1° Con un atto di notorietà, ricevuto dal Pretore o da Notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per Legge la successione;
2° Coll’atto di morte, come sopra.

Art. 335.
Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire cento, basterà che producano l’atto di notorietà e quello di morte.
Se la somma non eccede lire cinquanta, gli eredi, tanto per testamento quanto ab intestato, potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal Sindaco, anziché dal Pretore o dal Notaio.

Art. 336.
Per le successioni che si aprono all’estero, la qualità ereditaria è provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi, spediti in modo autentico, dovranno avere il visto degli Agenti diplomatici e consolari del Regno d’Italia, e la ricognizione della firma dei medesimi per parte del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 337.
Nei casi di successione testamentaria od intestata, e quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, potranno essere spediti mandati parziali a favore di ciascuno, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto.

Art. 338.
Per quelle spese dello Stato il pagamento delle quali deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti, data per atto pubblico, i Ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza l’intervento dei Tesorieri o degli altri Agenti pagatori, e dare in pagamento come fogli equivalenti a danaro i mandati predetti, facendovi annotazione dell’avvenuta stipulazione dell’atto per quietanza, ed indicandovi la persona che rilasciò la quietanza stessa, ed alla quale perciò sono da pagarsi i mandati.

Capo II. Norme pei mandati dei ministeri.

Art. 339.
I mandati spediti dai Ministeri sono allibrati nei registri delle rispettive Ragionerie, e poscia trasmessi con due elenchi alla Corte dei conti, che ne restituisce uno con ricevuta.
Sarà inoltre trasmesso, ogni quindici giorni, dai Ministeri alla Ragioneria generale un elenco riassuntivo dei detti mandati.

Art. 340.
La Corte dei conti trattiene i documenti uniti e descritti nei mandati, restituisce quegli altri che le fossero stati dati in semplice comunicazione, indi trasmette i mandati alla Direzione generale del Tesoro, con altrettanti elenchi in doppio esemplare, quanti sono i Ministeri che spedirono i mandati (art. 324).

Art. 341.
La Direzione generale del Tesoro, riconosciuta regolare l’emissione dei mandati, li ammette a pagamento, apponendovi il visto dopo averne presa nota nei suoi registri.
Restituisce poscia alla Corte un esemplare degli elenchi, sul quale dichiara che i mandati furono ammessi a pagamento; e spedisce l’altro esemplare con uguale dichiarazione al Ministero che fece i mandati.
Se crede non potere ammettere a pagamento qualche mandato, lo rinvia alla Corte esponendone la ragione.

Art. 342.
Ammessi a pagamento i mandati, il Direttore generale del Tesero rimane esclusivamente incaricato dell’effettuazione del pagamento.

Art. 343.
La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni Ministero.
Qualunque modificazione per annullamento, diversa imputazione, o riduzione di mandati compresi nelle note anteriormente trasmesse, sarà parimente comunicata alla Ragioneria generale.

Art. 344.
I Ministeri, appena abbiano ricevuto notizia dell’ammissione a pagamento di un mandato, mediante l’elenco di cui è parola all’art. 341, ne danno avviso direttamente, o col mezzo degli Uffici dipendenti, ai rispettivi creditori.

Art. 345.
La Direzione generale del Tesoro separa per Provincia i mandati da lei ammessi a pagamento, e li trasmette con una nota al Tesoriere centrale, se pagabili nella sede del Governo, e, se altrove, alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 346.
L’Intendenza di finanza prende nota nei suoi registri dei mandati ricevuti; indi li separa secondo il luogo assegnato pel pagamento e li spedisce con elenchi in doppio esemplare al Tesoriere od agli altri Agenti che devono effettuarne il pagamento.
Un esemplare degli elenchi sarà restituito all’Intendenza con ricevuta.

Art. 347.
Dopo il visto i mandati non possono essere annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso del Ministero che li ha emessi, della Corte dei conti e della Direzione generale del Tesoro, fatta eccezione soltanto per l’indicazione del luogo dov’è da farsene il pagamento.

Art. 348.
Quando un mandato debba essere pagato in un luogo diverso da quello in esso indicato, l’Intendenza di finanza fa da sé la variazione, purché si trovi nella stessa Provincia anche il luogo ove è da farsene il pagamento.
Se il mandato deve invece essere pagato in altra Provincia, lo invia all’Intendenza di finanza della Provincia stessa, facendone similmente rapporto alla Direzione generale del Tesoro, che sarà inoltre informata dell’arrivo del mandato dall’Intendenza ricevente.

Art. 349.
Se risulti che un mandato per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba più essere pagato, sarà rinviato alla Direzione generale del Tesoro col mezzo dell’Intendenza di finanza.
Si procederà in pari modo quando si scorgesse che in un mandato è incorso errore.
La Direzione generale del Tesoro provvede per l’annullamento o per la correzione, secondo ne sia il caso, in conformità al disposto coll’art. 347.

Art. 350.
I mandati emessi e pagati nei modi, stabiliti dal presente Regolamento, producono effetto definitivo, tanto nei conti dei Tesorieri, quanto in quelli delle Amministrazioni dello Stato, ancorché dopo il pagamento sia riconosciuto che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute.
Le Amministrazioni competenti curano la ricuperazione di tali somme, ed il loro versamento nelle Tesorerie in conto entrate eventuali della Direzione generale del Tesoro, alla quale ne sarà dato previo avviso perché ne autorizzi l’incasso.
Nelle quietanze e nei conti relativi, saranno riferite le indicazioni principali del mandato col quale ebbe luogo l’indebito pagamento, e sarà espresso se la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo.
Le Amministrazioni medesime danno contemporanea partecipazione di tali ricuperazioni alla Ragioneria generale.
Se i mandati contengono errori a pregiudizio dei creditori, si provvede colla emissione di altri mandati al pagamento delle somme ancora dovute.

Art. 351.
Per la reintegrazione ai capitoli del bilancio delle somme indebitamente pagate e poscia ricuperate, i Ministeri trasmettono in ogni mese al Ministro delle Finanze analoga domanda, contenente le precise indicazioni dei mandati coi quali ebbe luogo l’indebito pagamento, e delle quietanze rilasciate dalle Tesorerie per la restituzione.
Il Ministro delle Finanze, riconoscendo giustificata la domanda, procede nel modo indicato all’art. 185.

Capo III. Norme speciali pei mandati a disposizione.
Art. 352.
Con mandati a disposizione, che saranno sempre individuali e personali i Ministri aprono crediti a favore di Funzionari dipendenti, sì civili che militari, per porli in grado di provvedere a spese della natura di quelle indicate agli articoli 311 e 313.
Tali mandati possono essere emessi soltanto sulle Tesorerie provinciali, colle indicazioni e formalità prescritte per tutti i mandati nei due capi precedenti, e sono predisposti in forma da potervi annotare i pagamenti che man mano si andranno effettuando sulla somma posta a disposizione.
Di più porteranno, oltre al numero generale d’ordine, un numero speciale continuativo per capitolo e per esercizio.

Art. 353.
I Ministeri che spediscono mandati a disposizione, la Corte dei conti, la Direzione generale del Tesoro e le Intendenze di finanza, non che le Amministrazioni compartimentali o provinciali da cui dipendessero direttamente i Funzionari a disposizione dei quali si apre il credito, tengono in apposito registro i conti dei crediti aperti ai medesimi, accreditandoli delle somme poste a loro disposizione, ed addebitandoli dei pagamenti da essi ordinati e delle somme rimaste disponibili, per le quali sia da annullare il credito corrispondente.

Art. 354.
I Funzionari ordinatori dispongono delle somme dei mandati, pel pagamento delle spese che occorrono, mediante buoni a favore dei creditori, e non mai a favore di sé stessi.

Art. 355.
I buoni sono staccati da bollettario a madre e figlia, portano il marchio a secco del Ministero delle Finanze, e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1° Numero d’ordine progressivo per ciascun mandato cui si riferiscono;
2° Tesoriere od Agente che deve effettuare il pagamento;
3° Cognome, nome e qualità del creditore, o di chi per lui fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;
4° Oggetto preciso della spesa o del pagamento;
5° Somma da pagarsi, in tutte lettere ed in numeri; coll’aggiunta se in conto od a saldo;
6° Numero d’ordine del mandato a disposizione, cui i buoni si riferiscono, così generale come speciale, ed il capitolo al quale il mandato stesso fu imputato;
7° Documenti all’appoggio dei quali fu spedito il buono;
8° Data dell’emissione;
9° Firma del Funzionario ordinatore, col timbro del suo Uffizio.
Ogniqualvolta il mandato a disposizione sia stato rilasciato per una somma ripartita in più articoli, i buoni dovranno contenere altresì il numero dell’articolo cui riguarda il pagamento da effettuarsi.
Se un buono sia l’ultimo che un Funzionario rilascia riferibilmente ad un mandato, sarà ciò espresso sulla fronte del buono stesso in carattere rilevato.

Art. 356.
I bollettari per i buoni sono distribuiti dalla Direzione generale del Tesoro col mezzo delle Intendenze di finanza o delle Amministrazioni provinciali o compartimentali da cui dipendono i Funzionari che debbono usarne. Esse ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico.
Quando un Funzionario non possa o non debba più per qualsiasi motivo rilasciare buoni, è procurata subito la restituzione della parte di bollettario che non è stata adoperata.
La consegna e restituzione si fa contro ricevuta.
Alla tenuta dei bollettari sono applicabili le disposizioni tutte dell’art. 273.

Art. 357.
Le Intendenze di finanza al ricevere i mandati a disposizione eseguiscono le occorrenti allibrazioni e li trasmettono nei modi stabiliti al Tesoriere provinciale.
Quando il mandato a disposizione debba essere pagato fuori del Capoluogo di Provincia, gl’Intendenti di finanza ne trasmettono una copia da essi firmata all’Agente o Percettore che dovrà effettuare il pagamento dei buoni relativi.
Terminati i pagamenti, siffatte copie sono restituite alle Intendenze di finanza, che le serberanno fra i propri atti.

Art. 358.
I buoni relativi a mandati da pagarsi direttamente dal Tesoriere provinciale, sono dal Funzionario ordinatore trasmessi all’Intendente di finanza, il quale vi appone il visto e li invia al Tesoriere pel pagamento.
I buoni relativi a mandati da pagarsi fuori del Capoluogo di Provincia, sono trasmessi dal Funzionario ordinatore direttamente all’Agente o Ricevitore che deve pagarli.
Il Funzionario ordinatore ne invia contemporaneamente lettera d’avviso all’Intendente di finanza.
I buoni pagati dagli Agenti o Ricevitori fuori del Capoluogo di Provincia, non sono ricevuti né versamenti alle Tesorerie se non dopo che l’Intendente di finanza, fatta la verificazione, vi abbia apposto il visto.

Art. 359.
Il Funzionario ordinatore invia i buoni con elenco in due esemplari, uno dei quali sarà restituito con ricevuta.
In nessun caso può fare la consegna dei buoni direttamente ai creditori.

Art. 360.
Prima di pagare un buono, i Tesorieri provinciali, e gli Agenti fuori del Capoluogo, lo esaminano per accertarne la regolarità, riscontrano col mandato o colla copia cui si riferisce se la somma da pagarsi è contenuta in quella che era a disposizione del Funzionario, e prendono nota del buono sul mandato stesso o sulla copia nell’apposita sede.
Quando scorgano irregolarità o rilevino che la somma del buono eccede quella disponibile sul mandato o sulla copia, si asterranno dal pagare il buono e lo rimanderanno invece con lettera motivata all’Intendenza di finanza o al Funzionario ordinatore, secondo che dall’una o dall’altro l’abbiano ricevuto.

Art. 361.
I Funzionari a cui disposizione furono emessi i mandati, debbono trasmettere in apposita lettera d’ufficio suggellata la propria firma al Tesoriere od all’Agente sulle casse dei quali hanno facoltà di spedite i buoni.

Art. 362.
Quando un buono porti l’indicazione «ultimo» prescritta dall’ultimo capoverso dell’articolo 355, oppure il Tesoriere provinciale rilevi, quantunque non vi sia scritto, che è tale per essere esaurita la somma disponibile o per altra causa, vi alligherà il mandato relativo, facendo prima la somma dell’importo dei buoni su di esso pagati o rimborsati.

Art. 363.
Le Intendenze di finanza, la Direzione generale del Tesoro e la Corte dei conti, al ricevere successivamente i buoni pagati coi conti dei Tesorieri provinciali, notano nel registro prescritto coll’art.
353 il loro importo a debito dei Funzionari che li rilasciarono, previo accertamento della loro regolarità e della corrispondenza dell’importo pagato colle somme che erano disponibili.
Notano pure a debito le somme rimaste disponibili allorquando ricevano l’ultimo buono emesso ed il mandato relativo.
Le altre Amministrazioni compartimentali o provinciali eseguiscono siffatte registrazioni all’appoggio di prospetti che non più tardi del giorno cinque d’ogni mese saranno compilati e loro trasmessi dalle Intendenze di finanza.

Art. 364.
I mandati a disposizione sui quali rimanessero somme disponibili e non più da pagarsi, saranno fatti ridurre alla somma realmente pagata, per cura della Direzione generale del Tesoro, osservato il disposto dall’art. 347.
La Direzione generale, riavutili ridotti, li invia alla Corte dei conti con riferimento alla contabilità dei Tesorieri, già trasmessale, nella quale fu computato l’ultimo buono pagato.
In seguito alla riduzione di cui sopra, i Ministeri che emisero i mandali, la Direzione generale del Tesoro, la Corte dei conti, e gli altri Uffizi, cui spetta, provvedono per la rettificazione della imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio.

Art. 365.
Quando sia esaurito il fondo disponibile, o cessino le facoltà dei Funzionari ordinatori, e in tutti i casi, entro i primi cinque giorni d’ogni mese, i Funzionari prementovati presenteranno all’Amministrazione, dalla quale direttamente dipendono, il rendiconto rispettivo delle somme poste a loro disposizione con mandati, e di quelle erogate nel mese precedente, corredandolo delle matrici dei buoni rilasciati, e di tutti i documenti giustificativi le spese per le quali disposero il pagamento, secondo le norme e forme stabilite dai Regolamenti speciali pei relativi servigi e le istruzioni che fossero state o venissero a tal uopo emanate.

Art. 366.
Le Amministrazioni competenti esaminano i rendiconti e gli annessivi documenti, ne confrontano i risultamenti coi propri registri, e riconosciutili regolari in ogni parte, vi appongono il visto, e li spediscono con tutto il corredo dei documenti al Ministero da cui i Funzionari dipendono.
Il Ministero fa altrettanto, e poscia li trasmette alla Corte dei conti per la revisione definitiva e pel conseguente discarico ai Funzionari.

Art. 367.
I Funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi liquidate, approvate e disposte, e dei documenti relativi; e soggiacciono alle disposizioni contenute nel capo VII del titolo V del presente Regolamento.

Art. 368.
Gli Agenti pagatori sono responsabili della regolarità dei pagamenti.
La loro responsabilità è solidale con quella dei Funzionari delegati, sempre che abbiano data esecuzione a buoni spediti contrariamente alle disposizioni del presente Regolamento, o senza l’adempimento delle forme dal medesimo prescritte.

Capo IV. Norme Speciali Pei Mandati Di Anticipazione.

Art. 369.
Con mandati di anticipazione, che debbono essere individuali e personali, i Ministri provveggono Funzionari od Ufficiali da loro dipendenti dei fondi necessari per pagare le spese inerenti ai servigi determinati all’art. 312.
Siffatti mandati sono soggetti alle formalità e prescrizioni contenute nei capi I e II di questo titolo VII, e la loro imputazione al bilancio non va mai variata, neppure quando si verificasse un resto sulla somma anticipata in confronto della spesa.

Art. 370.
I Ministeri che emettono i mandati di anticipazione, la Corte dei conti, la Direzione generale del Tesoro, e le Amministrazioni da cui direttamente dipendono i Funzionari od Ufficiali, tengono in apposito registro o nelle scritture generali i conti individuali dei medesimi, addebitandoli delle somme contenute nei mandati, ed accreditandoli delle spese pagate man mano che producono i conti giustificativi, e dei resti versati nelle Tesorerie dello Stato, salvo il giudizio definitivo della Corte dei conti.

Art. 371.
I Funzionari od Ufficiali sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.
Essi non possono farne un uso diverso da quello per cui vennero concesse; e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle Leggi civili.
Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese da loro liquidate e dei pagamenti da loro fatti, e sono sottoposti alle disposizioni contenute nel capo VII del titolo V del presente Regolamento.

Art. 372.
Ciascun Ufficiale terrà conto esatto in apposito libro delle anticipazioni ricevute e d’ogni singola spesa liquidata e pagata; e descriverà nel medesimo i documenti tutti consegnati dai creditori, annotandovi la data del loro invio all’Amministrazione competente col rendiconto relativo.

Art. 373.
Per quanto concerne la gestione delle somme anticipate, gli Ufficiali di qualsiasi Amministrazione sono sotto la vigilanza del Direttore generale del Tesoro.
Egli può quindi procedere direttamente, o col mezzo d’un suo delegato, ad ispezioni e verificazioni dei conti e delle somme esistenti presso gli Ufficiali; e richiedere da loro le notizie e gli schiarimenti che stimerà necessari.

Art. 374.
Quando sia esaurita la somma anticipata, o cessi l’oggetto dell’anticipazione, e in tutti i casi, entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli Ufficiali cui furono fatte anticipazioni, debbono presentare all’Amministrazione, dalla quale direttamente dipendono, il rendiconto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandolo di tutti i documenti giustificativi prescritti dai Regolamenti speciali pei relativi servigi, e delle istruzioni che fossero state o venissero emanate (l).

Art. 375.
Se le anticipazioni riguardino le competenze dei Corpi e Stabilimenti militari di terra e di mare, il rendiconto, di cui è parola nell’articolo precedente, potrà essere dato al termine di ogni trimestre.
Se trattasi di anticipazioni alle Legazioni, Consolati e Missioni all’estero, il rendiconto sarà prodotto alla fine di ogni trimestre se trovansi in Europa, ed alla fine d’ogni semestre se altrove.
Per le somme fornite alle navi viaggianti fuori dello Stato sarà presentato al loro ritorno.
Per le somme da pagarsi all’estero, il termine per la produzione del rendiconto sarà fissato volta per volta dal Ministro competente nel Decreto mentovato all’art. 313.

Art. 376.
Se ai termini fissati pei rendiconti il servizio non è compiuto, e debba essere continuato, la somma residua è portata a debito dell’Ufficiale nei rendiconti susseguenti.
Quando sia compiuto il servizio, o cessi la facoltà dell’Ufficiale che ha ricevuto l’anticipazione, la somma che non fosse stata impiegata, dev’essere versata nella Tesoreria come entrata eventuale della Direzione generale del Tesoro. La quietanza conseguita verrà unita al rendiconto.
Questa somma viene, occorrendo, ristabilita in aumento al fondo stanziato nel relativo capitolo, a senso dell’art. 185.
Ove avvenga il caso che ad un Ufficiale rimanga disponibile parte di una anticipazione, mentre altro Ufficiale abbia bisogno d’un aumento di anticipazione per un eguale servizio ad economia a carico dello stesso capitolo di bilancio, si potrà prescindere dal versamento in Tesoreria della somma dall’Ufficiale non impiegata, facendola passare all’altro Ufficiale mediante vaglia del Tesoro.
L’Ufficiale che riceve la somma rilascia dichiarazione di ricevuta all’altro Ufficiale, il quale la unisce al rendiconto.
Rimangono così inalterate le scritturazioni fatte a carico del competente capitolo del bilancio, e si modificano invece gli addebitamenti ed accreditamenti né conti correnti delle anticipazioni.

Art. 377.
I rendiconti degli Ufficiali all’immediata dipendenza dell’Amministrazione centrale sono presentati alla medesima.
Quelli degli Ufficiali che dipendono da Amministrazioni provinciali o compartimentali sono trasmessi per mezzo di esse all’Amministrazione centrale da cui gli Ufficiali dipendono, previe le allibrazioni prescritte coll’art. 370.
L’Amministrazione centrale esamina i rendiconti, fa emendare gli errori che vi fossero, e rilascia un Decreto col quale ciascun conto è dichiarato regolare e discaricato l’Ufficiale della somma pagata.
Il Decreto, quando non ne risulti credito a favore dell’Ufficiale, è trasmesso in due esemplari, col rendiconto e relativi documenti, alla Corte dei conti, la quale, trovando tutto in regola, registra il Decreto e ne rinvia un esemplare all’Amministrazione centrale mittente, che lo serba nei propri atti.

Art. 378.
Se dal rendiconto l’Ufficiale risulta in credito per somma spesa in più dell’anticipazione, è rilasciato a di lui favore un mandato di saldo.
A questo mandato sarà unito il Decreto di autorizzazione al pagamento dell’eccedenza di spesa.

Art. 379.
Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che l’Ufficiale giustifichi di aver pagate gli vengono volta per volta rimborsate, a reintegrazione dell’avuta anticipazione, sino all’ultimo periodo dell’anno nel quale ha luogo il saldo finale, procedendosi come ai tre articoli precedenti nel caso che egli rimanga in debito, in pari o in credito.

Art. 380.
Le Amministrazioni centrali informano dell’avvenuto rilascio del Decreto di scarico l’Ufficiale interessato, direttamente per quelli che da esse immediatamente dipendono, e per tutti gli altri col mezzo dell’Amministrazione compartimentale o provinciale. Ne informano anche la Direzione generale del Tesoro per le sue allibrazioni.

Art. 381.
I Decreti di scarico, non ostante il visto appostovi dalla Corte dei conti per l’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, non pregiudicano menomamente il procedimento e il giudizio di responsabilità a carico dei Funzionari rispettivi dinanzi alla Corte medesima nei casi e nelle forme stabilite.
In caso di ritardo, per parte dell’Ufficiale, a dare il conto, il Procuratore generale presso la Corte dei conti può procedere a forma dell’art. 35 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.

Capo V. Delle spese fisse da pagarsi sopra ruoli.

Sezione I. Norme generali.
Art. 382.
Ogni Ministero deve tenere registri nominativi degl’Impiegati del proprio Dipartimento, nei quali descrive tutte le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzioni dei, ruoli organici dei varii servizi.
Per tutte le altre spese fisse, come fitti, censi, canoni, livelli e simili, deve pure tenere registri, in cui nota le variazioni di ogni genere che accada di fare alle spese stesse, in conformità alle somme allogate nel bilancio dello Stato.
I detti registri si tengono presso gli Uffici del personale o presso gli Uffici amministrativi di ciascun Ministero, e nei registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti o altri simili atti che vengano fatti per delegazione da Autorità provinciali o compartimentali.
Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e conceduti in conformità alle Leggi, devono essere inscritti in appositi registri del Ministero delle Finanze.

Art. 383.
Presso la Direzione generale del Tesoro sarà concentrato il servigio di tutte le spese d’importo e scadenza fissi ed accertati, a qualsiasi bilancio si riferiscano. Essa tiene i registri dei conti personali; compila e spedisce i ruoli che devono servire d’autorizzazione pel pagamento delle dette spese alle scadenze rispettive.
A tal uopo i Ministeri le comunicano copia od estratto di tutti i Decreti di concessione di stipendi e pensioni, dei Decreti di destinazione degli Impiegati, e di tutti i titoli e Decreti, da cui derivi l’obbligo del pagamento di canoni, censi, fitti o di altro assegnamento qualunque a carico dello Stato, purché di importo e scadenza fissi ed accertati; e le notificano le cessazioni e variazioni che di tali spese ed assegnamenti possano in seguito verificarsi.
Le copie dei titoli e Decreti e le notificazioni preaccennate, oltre alle sostanziali indicazioni, debbono contenere tutte le condizioni a cui fosse subordinato il pagamento, ed il luogo dove questo deve essere effettuato.

Art. 384.
Col sussidio dei documenti indicati all’articolo precedente, la Direzione generale del Tesoro compila, distintamente per Provincia ed in due esemplari, i ruoli delle spese fisse da pagarsi, ed un esemplare ne trasmette alle Intendenze di finanza delle Provincie dove è da farsi il pagamento, un altro contemporaneamente alla Corte dei conti, accompagnandoli con elenco in due copie, di cui uno sarà restituito con ricevuta.
Gli elenchi avranno un numero progressivo per ogni Provincia.
In ugual modo si procede per le variazioni o cessazioni delle spese.

Art. 385.
La Corte dei conti, ricevuti i ruoli, riconosce se non sia violata alcuna Legge, se sia fatta giusta imputazione delle spese ai capitoli del relativo bilancio indicati nei ruoli, e se la somma non ecceda i limiti di essi.
Qualora la Corte abbia da fare osservazioni, si procede come è stabilito pei mandati all’art. 325.

Art. 386.
Le Intendenze di finanza, appena ricevuti i ruoli, aprono in appositi registri, distinti per bilancio o per capitoli, secondo che verrà prescritto dalla Direzione generale del Tesoro, un conto personale per ciascun creditore, con tutte le indicazioni resultanti dal ruolo. In esso conto notano a credito la somma assegnata, ed a debito i pagamenti che saranno effettuati.
Ai conti è dato un numero progressivo, che sarà riferito sull’esemplare dell’elenco da restituirsi alla Direzione generale del Tesoro, giusta l’art. 384.
Se i ruoli recano variazioni nelle spese inscritte, n’è fatta corrispondente annotazione nei conti preaccennati; se cessazione delle spese, i conti relativi sono chiusi, e non possono più
riaprirsi senza un nuovo ruolo d’inscrizione.

Art. 387.
Se nei ruoli d’inscrizione e di variazioni di spese fisse le Intendenze di finanza rilevano errori accidentali la cui correzione non ammetta dubbi e non alteri la somma assegnata, li emendano esse stesse informandone la Direzione generale del Tesoro, che ne rende avvertita la Corte dei conti.
Se trattasi d’errori sostanziali che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono dalla detta Direzione generale le occorrenti disposizioni, le quali saranno date con altri ruoli di rettificazione.

Art. 388.
Ogni qualvolta consti ad una Intendenza di finanza che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, essa chiude senz’altro il conto relativo e ne trasmette con elenco la situazione alla Direzione generale del Tesoro, che, riscontratala regolare e appostovi il visto, la spedisce alla Corte dei conti.
Sul conto suddetto è lasciata in evidenza la rata che fosse rimasta dovuta.

Art. 389.
Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento d’una spesa fissa, pur rimanendo invariabile, deve esser fatto per l’avvenire in altra Provincia, l’Intendenza di finanza rispettiva chiude il conto e ne trasmette la situazione all’Intendenza che deve aprirlo e provvedere ai pagamenti, senza che occorra altro ruolo della Direzione generale del Tesoro.
È fatta eccezione per le indennità d’alloggio agli Ufficiali di pubblica sicurezza, per le quali debbonsi bensì chiudere i conti nel modo preavvertito, ma non possono questi aprirsi dall’Intendenza della Provincia ove fossero gli Ufficiali tramutati, senza che prima abbia ricevuto il ruolo d’inscrizione.

Art. 390.
Il tramutamento degl’Impiegati governativi che prestano servizio, è notificato alle Intendenze di finanza dai rispettivi Capi d’Uffizio o d’Amministrazione.
Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza ne fanno direttamente dichiarazione all’Intendenza di finanza della Provincia nella quale è iscritto il loro credito.
Se la partita del credito fosse iscritta presso un Agente pagatore fuori del capoluogo della Provincia, la, dichiarazione è presentata all’Agente pagatore, il quale la trasmette all’Intendenza provinciale di finanza, aggiungendovi nota dell’ultima rata pagata.

Art. 391.
L’invio delle situazioni, di cui è parola nell’art. 389, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali sarà restituito con ricevuta.
L’Intendenza di finanza che riceve le situazioni, aperti i conti nei suoi registri, appone sulle medesime il numero d’ordine assegnato ai conti stessi, e le trasmette con un elenco alla Direzione generale del Tesoro, la quale, riconosciutele regolari, le rinvia alla Corte dei conti.

Art. 392.
La situazione del conto è sempre necessaria, e senza di essa non può farsi luogo ad alcun pagamento, anche quando la chiusura del conto presso un’Intendenza di finanza e l’aprimento presso altra siano stati ordinati con ruoli della Direzione generale del Tesoro, eccetto che fosse indicato su di essi sino a quando furono fatti i pagamenti, o risultasse trattarsi di prima inscrizione.

Art. 393.
Da decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del Decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso Decreto non fosse diversamente disposto.
Per gl’Impiegati retribuiti ad aggio che fossero destinati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l’aggio decorrerà rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.

Art. 394.
Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri, si pagano a mesi maturati.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agl’Impiegati in attività di servizio, e l’assegno agl’Impiegati in disponibilità che prestano la loro opera presso qualche Uffizio governativo, potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce la mensualità; e venendo a morire l’Impiegato prima della scadenza del mese, non si promuoverà azione contro gli eredi per la restituzione dell’importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese.

Art. 395.
Gli atti di giuramento degli Impiegati dello Stato, o di assunzione in servizio, resteranno presso le rispettive Amministrazioni per uso delle quali sono fatti.
Di essi sarà fatto cenno sul primo mandato di pagamento, nella colonna delle annotazioni.

Art. 396.
Gl’Impiegati in disponibilità od in aspettativa, ed i pensionati dello Stato, per riscuotere i loro assegni, devono presentare all’Intendenza di finanza, se dimorano nel capoluogo di Provincia, od altrimenti all’Agente pagatore, il certificato di vita rilasciato dal Sindaco o da un Notaio certificatore del luogo dove hanno domicilio.
Per gl’Impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche Uffizio governativo, basterà la nota del Capo d’Uffizio pel pagamento dell’assegno, conformemente al disposto dall’art. 411.
Ove il certificato fosse rilasciato dal Sindaco di un Comune nel quale i creditori non avessero domicilio, sarà esso convalidato col visto del Prefetto o del Sotto-Prefetto del Circondario, che ne farà con lettera d’uffizio la trasmissione all’Intendenza di finanza cui spetta provvedere al pagamento del relativo assegno.
I certificati di vita devono portare il suggello del Municipio o del Notaio certificatore, e sono soggetti alle Leggi sulle tasse di bollo.

Art. 397.
I Sindaci ed i Notai certificatori sono obbligati di farsi presentare dai pensionati dello Stato i certificati d’inscrizione di cui sono provvisti giusta l’art. 400, e di attestare sui certificati di vita l’adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione.

Art. 398.
I certificati di vita pei dimoranti all’estero sono rilasciati dai Regi Consoli quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti dall’Autorità locale.
La firma dell’Autorità locale dev’essere riconosciuta dal rappresentante del Governo italiano, e quella di lui dal Ministero degli Affari Esteri nel Regno.
Tali certificati soggiacciono alla Legge per le tasse sulle concessioni governative.

Art. 399.
Occorrono tanti certificati di vita quanti sono gli assegni di cui sia provvisto un creditore, sempreché tali assegni non trovinsi inscritti nel bilancio dello stesso Ministero.

Art. 400.
I pensionati dallo Stato sono provvisti dal Ministero delle Finanze d’un certificato d’inscrizione.
Tali certificati sono distribuiti col mezzo delle Intendenze di finanza, le quali, prima di farne la consegna ai pensionati, vi annotano il numero del conto corrente aperto nei loro registri. In seguito, occorrendo variazioni, sono fatte sul certificato negli appositi scompartimenti dalle Intendenze stesse per le pensioni pagabili dalle Tesorerie provinciali, e dagli Agenti pagatori per le pensioni pagabili fuori del capoluogo della Provincia.

Art. 401.
Le mensualità delle pensioni e le rate di esse, non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte, e non si può più farne in verun caso il pagamento.
Gli altri assegnamenti incorrono nella prescrizione a termini del Codice civile o di Leggi speciali.

Art. 402.
Le spese fisse non possono essere pagate fuori della Provincia in cui trovasi l’Intendenza di finanza che ha inscritti i conti relativi nei suoi registri.

Art. 403.
Le ritenute sugli stipendi od assegni degl’Impiegati per punizioni o multe sono disposte dai Ministri o da altri che ne hanno facoltà, con Decreti da trasmettersi alle Intendenze di finanza, dandone avviso contemporaneamente alla Direzione generale del Tesoro, alla Ragioneria generale ed alla Corte dei conti.
Le Intendenze di finanza allibrano a debito nei conti personali l’importo delle trattenute, ne curano l’effettuazione, ed uniscono i Decreti alle note nominative sulle quali deve esser fatta la detrazione delle somme da trattenersi.
L’importare delle anzidette ritenute costituisce un’economia al relativo capitolo, e non sono introitate come entrate dello Stato.

Art. 404.
Gl’Impiegati componenti il medesimo Uffizio possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere e dar quietanza per tutti i loro stipendi od assegni personali.
La dichiarazione sottoscritta dagl’Impiegati ed autenticata dal Capo dell’Uffizio stesso colla propria firma e col suggello d’Uffizio, è mandata all’Intendenza provinciale di finanza che, fattane annotazione nei conti personali, la alliga alla nota che deve servire pel pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dar quietanza.
Nelle note successive è fatta menzione di quella cui fu unito l’atto di delegazione.
Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dar quietanza per tutti quelli dai quali ha l’incarico di riscuotere. Nel caso però d’accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.

Art. 405.
Il pensionato il cui certificato d’iscrizione venga smarrito o distrutto, per ottenerne uno nuovo presenta all’Intendenza di finanza della Provincia una istanza, insieme ad una dichiarazione del fatto, con firma autenticata da Notaio, e colla quale si obbliga di tenere indennizzato lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, e di riconsegnare il primo all’Intendenza stessa nel caso gli venisse fatto di rinvenirlo.

Art. 406.
L’Intendenza di finanza prende nota sul rispettivo conto personale del fatto denunciato, e sospende ogni pagamento della pensione sino alla consegna del nuovo certificato. Indi a spese del pensionato fa pubblicare nel giornale della Provincia, autorizzato all’inserzione degli atti officiali, analogo avviso, col quale è dichiarato che dopo un mese dalla pubblicazione sarà dato un nuovo certificato d’inscrizione, quando non sia fatta opposizione legale presso l’Intendenza stessa o presso il Ministero delle Finanze.

Art. 407.
Scorso il mese, l’Intendenza trasmette al Ministero delle Finanze gli atti d’opposizione, se le ne furono presentati, od altrimenti una dichiarazione negativa, colla situazione del conto relativo, e con un esemplare del giornale in cui ebbe luogo l’inserzione dell’avviso menzionato all’articolo precedente.

Art. 408.
Il Ministero delle Finanze fa menzione nei suoi registri del fatto dello smarrimento o della distruzione, e quando non vi siano opposizioni rilascia un nuovo certificato d’inscrizione, facendo risultare che è stato spedito in sostituzione del primitivo smarrito o distrutto, e lo trasmette alla Intendenza provinciale di finanza per la consegna al pensionato, previe le occorrenti annotazioni nel relativo conto personale.

Sezione II. Liquidazione e pagamento delle spese fisse.
Art. 409.
Il pagamento delle spese fisse si effettua in seguito ad ordine delle Intendenze di finanza dato nei modi seguenti:
1° Sopra note nominative, per gli stipendi od altri assegni personali agl’Impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per ispese d’ufficio, di rappresentanza, di giro e simiglianti;
2° Sopra dichiarazioni di nulla osta, per i fitti;
3° Sopra certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl’Impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;
4° Sopra appositi ordini a stampa ed a matrice, individuali o collettivi, per tutte le altre spese fisse.

Art. 410.
Gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza devono essere firmati dal Capo della rispettiva Ragioneria, o da chi fosse da lui delegato con atto visto dall’Intendente di finanza e comunicato alla Corte dei conti.
Porteranno inoltre il suggello d’uffizio.

Art. 411.
Le note nominative sono compilate dai Capi delle Magistrature o degli Uffizi rispettivi, separatamente per località ove deve farsene il pagamento, e trasmesse all’Intendenza di finanza in prossimità della scadenza delle rate da pagarsi.
Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai Capi delle Amministrazioni o degli Uffizi, che risiedono nei locali stessi.
Nella compilazione delle une e delle altre si osserveranno le disposizioni degli articoli 328, 329, 330, 331 e 332.
Le stampe relative sono somministrate dalla Direzione generale del Tesoro, col mezzo delle Intendenze di finanza, a spese dello Stato.

Art. 412.
Le Intendenze di finanza, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano la regolarità e la concordanza coi relativi conti aperti nei loro registri, e, quando non abbiano osservazioni da fare, le trascrivono sommariamente in apposito registro distinto per bilancio e per capitolo, apponendo su di esse il numero progressivo d’allibramento.
Tale numero e la mensualità, o rata da pagarsi, sono notati alla parte del debito nei conti personali relativi.
Indi stendono sulle note l’ordine di pagamento, indicando in tutte lettere la somma netta totale da pagare, e, appostovi il suggello d’Uffizio, le trasmettono al Tesoriere od agli Agenti che devono pagarle, con elenco in due esemplari, uno de’ quali è restituito con ricevuta.
Alla fine di ogni mese le Intendenze di finanza trasmettono alle rispettive Amministrazioni centrali un elenco riassuntivo dei pagamenti ordinati colle suddette note per ciascun capitolo. Le Amministrazioni centrali ne formano un riepilogo e lo inviano alla Ragioneria generale a corredo delle relative scritture.
Riavute le note, dopo il pagamento, coi conti del Tesoriere, sarà notato sui conti personali l’importo delle singole quote pagate.

Art. 413.
Se le Intendenze di finanza rilevano essere incorso errore materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno esse la correzione.
Quando le note contenessero partite non inscritte nei registri, ne fanno la detrazione e limitano l’ordine di pagamento all’importo delle restanti; ed ove le dichiarazioni di nulla osta offrissero discordanza coi registri, od irregolarità sostanziali, le rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni.
Delle detrazioni e correzioni fatte, le Intendenze informano immediatamente i Capi di Uffizio che compilarono le note o le dichiarazioni.

Art. 414.
Ogniqualvolta dopo la spedizione delle note accadesse per caso imprevisto di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i Capi di Uffizio ne renderanno subito informata l’Intendenza rispettiva per le necessarie disposizioni. Ove l’informazione della sospensione pervenisse dopo l’effettuazione del pagamento, le Intendenze di finanza cureranno, quando ne abbiano il mezzo, o promuoveranno dagli Uffizi competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate.

Art. 415.
Le note nominative, cogli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, e gli ordini collettivi dati dalle medesime sulle apposite stampe a matrice, quando non sieno del tutto pagati dagli Agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di Provincia, saranno compresi néversamenti che essi Agenti hanno l’obbligo di fare nelle Tesorerie per la somma realmente pagata, e saranno trasmesse, giusta l’art.
260, alla Intendenza di finanza, la quale detrae le partite non pagate, prendendone nota nei relativi conti personali, e per le partite non pagate rinvia agli stessi Agenti altrettanti ordini individuali.
Presso i Tesorieri provinciali, le note ed ordini collettivi possono rimanere fino alla scadenza del mese successivo a quello in cui furono emessi. Scorso tal termine, sono portati nei rispettivi conti dei Tesorieri per l’importo realmente pagato, e le Intendenze procedono, nel modo dianzi indicato.

Art. 416.
Quando i Tesorieri vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere interamente pagata, la producono nei loro conti anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti, ed informano l’Intendenza di finanza del motivo per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.

Art. 417.
Alla scadenza delle rate, i pensionari e gli Impiegati in disponibilità od in aspettativa, dimoranti nel capoluogo di Provincia, producono all’Intendenza di finanza il certificato di vita, ed i primi anche quello d’inscrizione pei debiti confronti.
Nulla trovando da osservare, le Intendenze liquidano la quota dovuta, prendono nota nei conti personali della quota o mensualità da pagarsi, e stendono l’ordine di pagamento sui certificati di vita, indicandovi la somma lorda, le ritenzioni, la somma netta, la mensualità o le mensualità dovute, e la persona che deve quitare.
Poscia restituiscono ambi i certificati agli esibitori, affinché li presentino al Controllore della Tesoreria dalla quale deve esser fatto il pagamento.
Riavuti gli ordini, dopo il pagamento, coi rendiconti del Tesoriere, le Intendenze allibrano nei conti personali l’importo delle singole quote pagate, ed il numero assegnato a ciascun ordine dal Controllore, corrispondente al progressivo del suo giornale.

Art. 418.
Il Controllore accerta, col raffronto dei certificati d’inscrizione e di vita, l’esattezza dell’ordine di pagamento, lo vidima colla propria firma, e passa ambi i certificati al Tesoriere.
Questi fa il pagamento contro quietanza, e restituisce il certificato d’inscrizione all’esibitore, previa apposizione del marchio colla dizione «pagato» e la indicazione del luogo ove segue il pagamento.

Art. 419.
Gli altri ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, dati sulle apposite stampe a madre e figlia, sono spediti al Tesoriere od agli Agenti pagatori con elenco in doppio nel modo prescritto all’art. 412.

Art. 420.
Per il pagamento fuori del capoluogo di Provincia di quelle spese fisse per le quali è necessario il certificato di vita (pensioni o somiglianti, ed assegni agli Impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio), le Intendenze di finanza compilano in principio d’ogni anno estratti dei conti per sonali inscritti nei propri registri, e li trasmettono agli Agenti o Percettori incaricati del pagamento.
Avvenendo nel corso dell’anno nuove inscrizioni di assegni, oppure cessazione o variazione di quelli inscritti, gli Agenti pagatori faranno le relative aggiunte, detrazioni o modificazioni agli estratti loro forniti, mediante note informative che riceveranno volta per volta dalle Intendenze di finanza.
Gli estratti e le note informative saranno spedite con elenco in due esemplari, uno dei quali sarà restituito con ricevuta.

Art. 421.
Entro il mese di gennaio, gli Agenti pagatori restituiscono all’Intendenza di finanza gli estratti che si riferiscono all’anno precedente, e le rate che fossero rimaste insoddisfatte non potranno più essere pagate senza l’ordine dell’Intendenza.

Art. 422.
Gli Agenti pagatori, quando sono loro presentati i certificati di vita, ne accertano la regolarità, fanno luogo al pagamento delle somme dovute in piena conformità ai detti estratti, si fanno dare ricevuta osservando le disposizioni dell’art. 431, e poscia annotano sugli estratti stessi l’effettuato pagamento.
Dai pensionari gli Agenti pagatori si faranno inoltre mostrare il certificato d’inscrizione di cui sono provvisti giusta l’art. 400, pel confronto delle indicazioni cogli estratti e coi certificati di vita.
In prova del fatto pagamento gli Agenti pagatori notano sul certificato d’inscrizione, nell’apposito luogo, la rata o le rate pagate, apponendovi il marchio d’Uffizio quando ne siano provvisti, e, in difetto, la loro firma.


Art. 423.
Le Intendenze di finanza, allorquando vengono loro presentati colle fatture dei versamenti degli Agenti di riscossione, giusta l’art. 262, i certificati di vita forniti delle quietanze di pagamento, ne riscontrano la regolarità coi propri registri dei conti personali, stendono l’ordine e fanno le allibrazioni in conformità al disposto dall’art. 417, e poscia li restituiscono all’esibitore affinché li produca alla Tesoreria.

Art. 424.
Agli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, ed ai documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 e 350.

Art. 425.
Nel caso di morte d’alcuno dei creditori di spese fisse, le Intendenze di finanza si fanno dare i documenti prescritti dagli articoli 334 o 335 a seconda dei casi, liquidano le rate dovute, e rilasciano appositi ordini di pagamento, alligandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti, previa descrizione sugli ordini stessi.

Art. 426.
I Ragionieri delle Intendenze di finanza sono responsabili personalmente dell’esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, non che della regolarità dei documenti ed atti presentati dai creditori, e sono sottoposti alle disposizioni del capo VII del titolo V del presente Regolamento.

Capo VI. Del pagamento dei mandati emessi dai ministeri,dei buoni emessi dai funzionari delegati, e degli ordini emessi dalle intendenze di finanza.

Art. 427.
Il Tesoriere centrale, i Tesorieri provinciali, i Percettori e gli altri Agenti, sotto la loro più stretta responsabilità personale, rifiuteranno il pagamento di qualunque somma in forza di mandato, buono od ordine che non sia rivestito delle formalità prescritte dal presente Regolamento; ed ogni qualvolta contravvenissero a questo precetto, saranno tenuti a risarcire l’erario delle somme irregolarmente pagate.

Art. 428.
I Tesorieri e gli Agenti pagatori confrontano cogli elenchi d’invio i mandati, buoni ed ordini ricevuti; s’accertano della loro regolarità; e scorgendo un errore qualsiasi si astengono dal pagarli, informandone subito l’Uffizio mittente e rinviandogli, quando sia necessario, i mandati errati, perché sieno corretti.

Art. 429.
Quando i Tesorieri ed Agenti pagassero un mandato, buono od ordine la cui somma in tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non avranno diritto d’essere discaricati che della somma minore, e saranno responsabili della differenza tra questa e la maggiore che avessero pagata.

Art. 430.
I Tesorieri e gli Agenti pagatori debbono pagare i mandati, buoni ed ordini ai creditori che si presentino in persona e sieno da loro conosciuti, od a chi sia nominativamente indicato sui titoli stessi.
I creditori non conosciuti devono provare l’identità della loro persona mediante attestazione di chi sia noto ai Tesorieri od Agenti.
Quando questi non avessero modo di accertare l’identità del creditore, se esso è un pubblico Ufficiale possono richiedere la legalizzazione della firma dall’Autorità locale; e se è un privato possono esigere che la firma sia autenticata da un notaio a forma dell’art. 1323 del Codice civile.

Art. 431.
I creditori devono stendere la quietanza appiedi dei mandati, buoni ed ordini, o nell’apposita colonna, alla presenza di chi paga, ed apporvi il proprio nome e cognome.
Se non possono o non sanno scrivere vi apporranno un segno di croce alla presenza del pagatore, e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

Art. 432.
Possono i Tesorieri ed Agenti pagatori accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma, e sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e, occorrendo, la mensualità o rata cui si riferisce.
Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono un segno di croce, come è detto nell’articolo precedente.
Appiedi delle quietanze in foglio a parte i Tesorieri ed Agenti pagatori notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati, facendone su di essi menzione.

Art. 433.
All’atto del pagamento i Tesorieri ed Agenti pagatori devono apporre sui mandati, buoni ed ordini, e sulle quietanze in foglio a parte il marchio colla dizione «pagato» e l’indicazione del luogo ove segue il pagamento.

Art. 434.
I presentatori delle quietanze o ricevute devono essere conosciuti dai Tesorieri ed Agenti pagatori, ed apporre su di esse la loro sottoscrizione; supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti che sottoscriveranno.

Art. 435.
Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio a parte, dovranno adoperare la seguente formola:

Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire.
. . dovuta per. . .ecc.

Art. 436.
Non si possono accettare quietanze sotto riserva o condizione.

Art. 437.
Se la quietanza per un mandato, buono ed ordine emesso in favore di una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all’intestazione del mandato, buono od ordine, i Tesorieri od Agenti pagatori dovranno richiedere un’attestazione della Camera di commercio, od una circolare della ditta autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato.

Art. 438.
Quando un mandato od ordine sia stato emesso a favore del titolare di una carica, non nominativamente indicato, giusta l’art. 330, deve esso nel dare la quietanza scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualità officiale che gli dà diritto a riscuotere la relativa somma.
Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, può essere accettata la quietanza di chi lo rappresenti officialmente per ragion di grado, purché su di essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla sottoscrizione la propria qualità.

Art. 439.
Ogniqualvolta una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi ed assegni degli Impiegati addetti ad un medesimo Uffizio, giusta l’art. 404, essa dovrà dare quietanza in pié dell’ordine di pagamento ed indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa.

Art. 440.
Quando i mandati od ordini fossero da convertirsi in quietanze d’entrata od in vaglia del Tesoro, non occorre la quietanza dei titolari, ma basta che sui mandati od ordini stessi sia annotata la data ed il numero delle quietanze o dei vaglia, e che tale annotazione sia autenticata colla firma del Tesoriere e del Controllore, e col suggello d’Uffizio.

Art. 441.
Per i mandati od ordini che comprendono ritenzioni, le quietanze dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata.
Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, saranno osservate le disposizioni del capo XIII di questo titolo VII.

Art. 442.
Sino a che i mandati od ordini collettivi restano presso i Tesorieri provinciali, le somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma sibbene essere allibrate nei registri dei Tesorieri stessi e computate nei loro conti sotto il titolo:
Pagamenti in conto di mandati collettivi dei Ministeri e di ordini collettivi delle Intendenze di finanza, giustificandoli cella produzione di note specifiche firmate dai Controllori e dagl’Intendenti di finanza.
I mandati od ordini collettivi sono portati a discarico dei Tesorieri per la somma effettivamente pagata allora soltanto che siano stati del tutto pagati, o che sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere dovute o non potersi più pagare le quote insolute.
In tali casi i mandati od ordini collettivi sono definitivamente compresi nei conti dei Tesorieri, e gli importi relativi sono diffalcati dal titolo suaccennato.
Per la Tesoreria centrale le note specifiche saranno firmate dal Controllore e dal Direttore generale del Tesoro.

Art. 443.
I Tesorieri e gli altri Agenti pagatori sono responsabili della regolarità delle quietanze dei mandati, buoni ed ordini da essi pagati.

Art. 444.
Le disposizioni del presente capo VI sono estese agli altri titoli di spesa di cui si parlerà in seguito, in quanto possano essere applicate.

Capo VII. Dei limiti per l’emissione e pel pagamento dei mandati dei ministeri, e degli ordini delle intendenze di finanza.

Sezione I. Mandati dei Ministeri.
Art. 445.
Dopo il 31 ottobre d’ogni anno la Direzione generale del Tesoro non ammette più a pagamento mandati collettivi imputati all’esercizio che scade col 31 dicembre susseguente, eccetto quelli commutabili in quietanze d’entrata od in vaglia del Tesoro.
I mandati collettivi ammessi a pagamento a tutto il 31 ottobre continueranno ad essere pagati sino alla fine dell’anno dalle Tesorerie dello Stato.

Art. 446.
Al 31 dicembre i Tesorieri allibrano nei registri, e comprendono nei loro conti definitivamente i mandati collettivi non intieramente estinti, per le somme realmente pagate, e per le corrispondenti ritenute, delle quali si addebitano nei modi prescritti. Essi Tesorieri compilano ed uniscono ad ogni mandato una nota nella quale indicano il montare del mandato, la somma pagata, le quote rimaste da pagare, e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento delle quote medesime.
Le note sono firmate dai Tesorieri, verificate col riscontro materiale dei mandati relativi, e vidimate dai Controllori, dalle Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, e dalla Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale.

Art. 447.
Ricevuti i conti dei Tesorieri, la Direzione generale del Tesoro promuove nei modi stabiliti dal presente Regolamento la riduzione dei mandati collettivi in parte insoluti, e la spedizione di estratti (parziali o collettivi, secondo ne sia il caso) dei mandati medesimi per le quote che fossero tuttavia da pagare, nei quali estratti deve essere indicata la imputazione al bilancio del primo e del secondo esercizio.

Art. 448.
I mandati, tanto individuali quanto collettivi (di prima emissione, e non già rinnuovati giusta l’articolo precedente), emessi durante l’esercizio dell’anno finanziario, possono essere pagati anche dopo la scadenza di esso per tutta la durata dell’anno successivo, con imputazione ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.
A tal fine, le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, e la Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, col concorso dei Tesorieri e dei Controllori, la sera del 31 dicembre di ogni anno accertano la esistenza di quelli dei preaccennati mandati che fossero intieramente da pagare; e le Intendenze stesse, con la guida dei propri registri, accertano pure la esistenza dei mandati presso gli Agenti pagatori fuori del capoluogo di Provincia.
Le Intendenze di finanza e la Direzione generale del Tesoro, non più tardi del 5 gennaio compilano e trasmettono ai competenti Ministeri una nota di tutti i surriferiti mandati riguardanti il rispettivo bilancio, nella quale sono indicati il numero, il capitolo e l’articolo di ciascun mandato, il cognome e nome del titolare se individuale, il cognome e nome del primo intestato con le parole ed aliti se collettivo, e la somma totale lorda.
Ove sia noto che di taluno dei mandati individuali, o di qualche quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, i mandati stessi non vengono compresi nella nota suddetta, ma sono restituiti alla Direzione generale del Tesoro, che ne promuove l’annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.

Art. 449.
I Ministeri, ricevute le note prescritte nel precedente articolo, immediatamente procedono al defalco dei mandati dalle scritture dell’esercizio scaduto, vi applicano la imputazione corrispondente al bilancio del nuovo esercizio, li allibrano nelle relative scritture, e riportano la indicazione di tale nuova imputazione sulle note anzidette che inviano alla Corte dei conti.
Essa Corte, riconosciuta la esattezza della nuova imputazione, elimina pure dalle proprie scritture i mandati indicati nelle note, li trasporta nei registri del successivo esercizio, e rinvia le note medesime alla Direzione generale del Tesoro, la quale, fatto altrettanto, le restituisce tosto alle respettive Intendenze di finanza ed alla Tesoreria centrale, che appongono nella apposita sede sopra ciascuno dei mandati esistenti presso la Tesoreria, e sugli altri che man mano vengono presentati dagli Agenti pagatori colle fatture dei versamenti, le indicazioni della applicazione al bilancio del nuovo esercizio, tagliando con linea orizzontale in inchiostro quelle dell’esercizio precedente che vi esistevano.
Le Intendenze, in coerenza dello effettuato trasporto dei mandati dallo esercizio scaduto al nuovo, assestano le loro scritture.
Le note sovramenzionate debbono essere vidimate dai Ministeri respettivi, dalla Corte dei conti, e dalla Direzione generale del Tesoro, la quale ne dà comunicazione alla Ragioneria generale.

Art. 450.
Dal 1° di gennaio, fino a che non siano ritornate alle Intendenze ed alla Tesoreria centrale le note accennate all’articolo precedente, i mandati possono essere pagati dai Tesorieri, e scritturati fra i collettivi non intieramente estinti, per allibrare definitivamente in uscita quelli del tutto soddisfatti, stabilita che sia la nuova loro imputazione.

Art. 451.
Così i mandati individuali o collettivi (art. 448), come i loro estratti (447), che al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui erano originariamente imputati, fossero rimasti da pagare tanto presso i Tesorieri, quanto presso qualsivoglia Agente pagatore, non dovranno più essere pagati, e saranno restituiti entro il giorno cinque del seguente gennaio alle Intendenze di finanza, e quelli della Tesoreria centrale alla Direzione generale del Tesoro.
Le Intendenze di finanza, fatte le occorrenti annotazioni nei loro registri; li trasmetteranno, descritti in elenco, alla Direzione generale del Tesoro, che ne procurerà l’annullamento nei modi stabiliti dal presente Regolamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di Leggi speciali.

Sezione II. Mandati a disposizione.
Art. 452.
I mandati a disposizione di Funzionari governativi impegnano il bilancio pel loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva se non per l’importo dei buoni relativi, pagati ai creditori o rimborsati agli Agenti pagatori dalle Tesorerie provinciali.
Per cotesti mandati saranno osservate congruamente le disposizioni precedenti.

Art. 453.
I Funzionari delegati cessano al 27 di dicembre di rilasciar buoni sui mandati a loro disposizione.
I buoni rilasciati nell’anno scaduto e versati alla Tesoreria provinciale nell’anno successivo, sono compresi fra i pagamenti dei mandati collettivi fino a che possano essere regolati coll’imputazione dei medesimi ai mandati a disposizione spediti sul nuovo esercizio.

Art. 454.
Ricevuti i nuovi mandati a disposizione, le Intendenze appongono sui buoni accennati all’articolo precedente il nuovo numero di essi mandati ed il nuovo numero del capitolo del bilancio, e li fanno allibrare in uscita regolare dell’esercizio corrente. Poscia informano i Funzionari delegati dei buoni dell’esercizio precedente stati versati dagli Agenti pagatori dopo la chiusura dell’esercizio e perciò diffalcati dai relativi mandati ed imputati a carico degli altri del nuovo esercizio.

Sezione III. Ordini delle Intendenze di finanza per le spese fisse.
Art. 455.
Al 31 dicembre d’ogni anno i Tesorieri provinciali allibrano nei registri e comprendono definitivamente nei loro conti per le somme realmente pagate le note nominative e gli ordini collettivi che le Intendenze di finanza hanno emessi durante l’anno, e che fossero pagati soltanto in parte.
Le Intendenze di finanza operano la riduzione di tali note ed ordini, concordano le fatte allibrazioni, e per le quote insoddisfatte e dovute rilasciano ordini individuali con imputazione al bilancio del nuovo esercizio, quando ne sia fatta richiesta dai creditori ed il diritto di questi non sia prescritto.

Art. 456.
Le note nominative e gli ordini delle Intendenze di finanza, tanto collettivi quanto individuali, emessi durante l’anno finanziario e rimasti del tutto insoddisfatti al 31 dicembre, continueranno a rimanere presso i Tesorieri e gli Agenti pagatori; e potranno essere pagati per tutto l’anno successivo con imputazione ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.
Scorso tal termine, non potranno più essere pagati, e dovranno essere restituiti entro il 5 di gennaio alle Intendenze di finanza per l’annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di Leggi speciali (Art. 401).
Le note ed ordini suddetti saranno modificati dalle Intendenze di finanza quanto all’applicazione del capitolo di bilancio la sera del 31 dicembre o la mattina del gennaio susseguente, se trovansi presso le Tesorerie provinciali; e se trovansi fuori del capoluogo, all’atto del loro ricevimento colle fatture dei versamenti degli Agenti pagatori.

Art. 457.
Di tutte le rate scadute e non pagate al 31 dicembre, le Intendenze di finanza compileranno due separati Elenchi.
Uno comprenderà le rate scadute, delle quali non era stato ordinato il pagamento;
L’altro descriverà le rate scadute di cui fosse stato ordinato e non eseguito il pagamento (Art. 455 e 456).
Questi Elenchi saranno trasmessi alla Direzione generale del Tesoro, che ne darà comunicazione ai respettivi Ministeri per le scritture dei residui passivi.
La Ragioneria generale e la Corte dei conti saranno pure informate dell’ammontare complessivo di dette spese fisse insoddisfatte per Ministero e per capitolo.
Anche per le rate di spese fisse comprese nel primo di detti Elenchi, le Intendenze di finanza ne ordineranno il pagamento, dietro domanda dei creditori, e quando il diritto non sia prescritto (Art.b401).
Scaduti i termini utili ad esigere le rate di spese fisse insoddisfatte, i fondi relativi vanno in economia.

Capo VIII. Dello smarrimento o distruzione di mandati, buoni ed ordini di pagamento.

Art. 458.
Nel caso di smarrimento o distruzione di un mandato spedito da un Ministero, di un buono emesso da un Funzionario delegato, o di un ordine emesso da un’Intendenza di finanza, ne deve essere informata la Direzione generale del Tesoro, che farà eseguire accurate indagini per l’accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa necessarie, e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in altri giornali.

Art. 459.
Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Direzione generale del Tesoro autorizza la spedizione con apposito Decreto d’un duplicato del mandato, buono od ordine smarrito o distrutto, e lo trasmette a cui spetta rilasciarlo.
Il nuovo titolo sarà spedito colle stesse formalità del primo, conterrà identiche indicazioni, più la dichiarazione che è data per duplicato, e verrà corredato del Decreto suaccennato.
Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, dovrà essere inviato alla Direzione generale del Tesoro, che ne procurerà l’annullamento.

Art. 460.
Del fatto denunciato, e della spedizione del nuovo titolo, è fatta menzione sulla matrice del primo, quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato.

Capo IX. Delle spese di giustizia penale e civile.

Art. 461.
Le spese di giustizia che occorrono nei giudizi penali, e quelle che occorrono nei giudizi civili per persone ammesse al gratuito patrocinio, sono pagate dagli Agenti demaniali coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle competenti Autorità giudiziarie, si civili come militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle Leggi.

Art. 462.
I Funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l’Erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni.

Art. 463.
Nel caso previsto all’articolo precedente gli Agenti demaniali sono solidalmente responsabili coi Funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal presente Regolamento generale, o dalle discipline e dai Regolamenti speciali sopra questa materia.

Art. 464.
Gli Agenti demaniali esaminano gli ordini e le note delle spese col riscontro delle tariffe relative, e quando nulla abbiano da osservare vi appongono la loro firma e fanno il pagamento contro quietanza de’ creditori data nel modo prescritto all’articolo 431.
Ogniqualvolta rilevassero irregolarità negli ordini, o errori applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e fanno le loro osservazioni sulle note.
Se i Funzionari giudiziari persistono nell’ordine emanato, gli Agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono subito all’Amministrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli Agenti stessi, provvede a termini degli articoli 147 e 165 del Decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.

Art. 465.
Appena eseguito il pagamento, gli Agenti ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti.
Gli ordini pagati, corredati dei rispettivi documenti, sono descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa, e riassunta nella fattura che, giusta l’art. 260, gli Agenti debbono presentare alla Intendenza di finanza per eseguire il versamento alla Tesoreria provinciale.

Art. 466.
Le Intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini, ne accertano la materiale corrispondenza, ed ove in questo esame preliminare rilevino irregolarità nei pagamenti, ne effettuano la riduzione sulla nota medesima, quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo, appongono sopra un esemplare di essa l’ordine di rimborso, e la riuniscono alla fattura che restituiscono all’esibitore, il quale deve presentarla al Controllore della Tesoreria. Ritengono l’altro esemplare della nota con i relativi ordini e documenti.

Art. 467.
I Tesorieri provinciali accettano in versamento, come qualunque altro titolo regolare di spesa, le note con l’ordine di rimborso di cui è detto all’articolo precedente; rilasciano le relative quietanze agli Agenti demaniali, e registrano in uscita definitiva, a proprio credito, il corrispondente ammontare.

Art. 468.
Le Intendenze di finanza riassumono in conti mensili distintamente per ciascun Agente, e in relazione a ciascun capitolo del bilancio, le note degli Agenti demaniali, di cui è parola all’art. 465, ed entro i primi dieci giorni di ogni mese, pel mese precedente trasmettono alla Direzione generale del Demanio, in due esemplari, i suddetti conti corredati de’ documenti giustificativi.
La Direzione generale rivede i conti, esamina la regolarità delle liquidazioni anche in ordine alla retta applicazione delle tariffe, ordina che si correggano gli errori che vi riscontrasse, e dopo avere accertata amministrativamente la regolarità de’ conti, li trasmette mensilmente alla Corte dei conti col corredo dei documenti giustificativi.
Anche prima dell’invio de’ conti alla Corte dei conti, la Direzione generale del Demanio provvede pel sollecito rimborso al Tesoro delle somme che le resultino indebitamente pagate, salvo gli effetti della revisione definitiva della Corte dei conti.

Art. 469.
La Corte dei conti procede alla verificazione e revisione dei conti mensili. Ove nulla trovi da osservare, rinvia alla Direzione generale del Demanio un esemplare dei conti fornito della dichiarazione di regolarità. Ove abbia da fare osservazioni, le comunica all’Amministrazione; ed avute le risposte e gli schiarimenti delibera definitivamente.

Art. 470.
La Direzione generale del Demanio comunica alle rispettive Intendenze di finanza i risultati della revisione definitiva dei conti mensili, e ne dà avviso alla Ragioneria generale.
Le Intendenze provvedono acciò siano rimborsate al Tesoro le somme non ammesse a discarico degli Agenti demaniali, e sia eseguita ogni altra disposizione resultante dalla definitiva revisione dei conti.

Capo X. Delle spese per vincite al lotto.

Art. 471.
Le vincite al lotto sono pagate o dai Ricevitori presso i Banchi del Lotto, con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti; oppure dalle Tesorerie provinciali sovra ordini spediti dalle Direzioni compartimentali del Lotto.
I pagamenti per mezzo dei Ricevitori, il modo di renderne conto, ed il procedimento pel rimborso, mediante mandati convertibili in quietanze d’entrata, sono retti dal Regolamento speciale per codesto servigio in tutto ciò che non è prescritto dalle disposizioni del presente Regolamento generale.

Art. 472.
Gli ordini di pagamento delle Direzioni del Lotto possono essere emessi a favore dei Ricevitori per l’importo dei biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori pei biglietti da loro stessi presentati alla Direzione.
Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti del visto-buono per la somma da pagarsi, firmato dal Prefetto, dal Sindaco e dal Direttore del Lotto. A quelli in favore dei Ricevitori dev’essere inoltre unito uno degli originali della ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio all’atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso però in cui siano da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei Ricevitori.

Art. 473.
Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle Intendenze di finanza descritti in elenco in due esemplari, di cui uno è restituito con ricevuta.
Contemporaneamente il Prefetto del luogo di residenza della Direzione del Lotto manda alle Intendenze di finanza un estratto del processo verbale di verificazione dei biglietti vincenti.

Art. 474.
Le Intendenze di finanza accertano che i biglietti annessi agli ordini di pagamento siano compresi nell’estratto del processo verbale, alligano l’estratto agli ordini, fanno su questi dichiarazione dell’eseguito accertamento, e trasmettono tutto ai Tesorieri nel modo prescritto coll’art. 346, previ gli occorrenti allibramenti nei propri registri.

Art. 475.
I Tesorieri, per gli ordini a favore dei Ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta, di cui è parola nell’ultimo capoverso dell’art. 472, quando l’importo da pagarsi superi la cauzione, ciò che deve essere espresso sugli ordini; e, per quelli a favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla Direzione cui produssero i biglietti. La prima ricevuta dev’essere unita all’ordine relativo; la seconda restituita alla Direzione che la diede, col mezzo dell’Intendenza di finanza della Provincia.
Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti.
Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dov’è indicato il prezzo della giuocata, i Tesorieri apporranno il marchio colla dizione «pagato».

Art. 476.
I Ricevitori del Lotto allorché debbono versare alla Tesoreria provinciale i prodotti riscossi, presentano alla Intendenza di finanza il loro conto di cassa, nel quale è dimostrato l’importo totale delle riscossioni, l’ammontare dei biglietti vincenti pagati, trasmessi pel rimborso alla competente Direzione, e la somma residuale da versarsi.
La Direzione, avuti dai Ricevitori i suddetti biglietti vincenti, compila e trasmette alla Intendenza di finanza una nota in cui è
indicato per ciascun Ricevitore lo ammontare dei biglietti medesimi di cui è chiesto il rimborso, il quale ammontare deve corrispondere con la somma risultante dal conto di sopra accennato.

Art. 477.
La Direzione del Lotto, eseguite mese per mese le verificazioni prescritte dai Regolamenti e dalle istruzioni in vigore, spedisce per i Ricevitori di ogni Provincia un ordine collettivo di pagamento commutabile in quietanza dal Tesoriere provinciale a favore di ciascuno di essi Ricevitori, e lo trasmette con tutti i documenti giustificativi all’Intendenza di finanza giusta la prima parte dell’art. 473.
La Intendenza di finanza invia al Tesoriere provinciale l’ordine collettivo coi relativi documenti, e cura che ne sia fatto figurare l’ammontare in uscita, e che vengano contemporaneamente emesse le corrispondenti quietanze.
Gli ordini di rimborso, col corredo dei biglietti pagati e d’ogni altro documento giustificativo, saranno uniti al conto mensile della Tesoreria.

Capo XI. Del pagamento del debito pubblico.

Art. 478.
Tutti i pagamenti pel Debito pubblico dello Stato, inscritto sul Gran Libro, sono fatti o direttamente dal Cassiere presso la Direzione generale del Debito pubblico, o per di lui conto dai Tesorieri provinciali nel Regno, e dalle Case bancarie colle quali esistessero speciali convenzioni.
Il riscontro della Corte dei conti dei pagamenti del Debito pubblico è esercitato da un Uffizio speciale istituito presso la Direzione generale del Debito pubblico, e dipendente dalla Corte dei conti.

Art. 479.
I fondi occorrenti al Cassiere pei pagamenti da farsi da lui direttamente, e pel rimborso ai Tesorieri, sono forniti dal Tesoriere centrale del Regno mediante mandati spediti dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), in seguito a richiesta della Direzione generale del Debito pubblico.
Tali mandati debbono essere quitati con ricevute del Cassiere spiccate dal suo giornale d’entrata, e fornite del visto del Direttore generale del Debito pubblico e del Capo dell’Uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 480.
Il servizio del Cassiere è regolato dalle Leggi, dai Decreti e dai Regolamenti per l’Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 481.
Il pagamento delle rate semestrali delle rendite ed il rimborso dei capitali si eseguisce dai Tesorieri di Provincia, osservando le norme contenute nel Regolamento per l’Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 482.
Gli estratti di ruolo, cogli annessi moduli di quietanza, i mandati e gli ordini di pagamento riguardanti il Debito pubblico, i quali debbano essere eseguiti dai Tesorieri provinciali, sono inviati alle Intendenze di finanza, che ne prendono nota nei propri registri e li trasmettono ai Tesorieri con elenco in due esemplari, uno dei quali è restituito con ricevuta.

Art. 483.
I pagamenti fatti dai Tesorieri provinciali per conto del Cassiere del Debito pubblico saranno allibrati in apposito registro distintamente per categoria di debito.
Nei conti dei Tesorieri saranno computati sotto un titolo speciale che sarà: Fondi somministrati alla Tesoreria centrale mediante pagamenti pel Debito pubblico.

Art. 484.
Alla fine d’ogni mese, i Tesorieri debbono avere descritti in elenchi separati, secondo le distinzioni prescritte dall’articolo precedente, i moduli di quietanze, le cedole, i mandati e gli ordini pagati, ed averne riportati i resultamenti in una nota riassuntiva compilata in doppio esemplare.
Le Intendenze di finanza, nella occasione delle mensuali verificazioni di cassa, riconoscono la esattezza degli elenchi e della nota riassuntiva col riscontro dei titoli pagati, vidimano gli elenchi e i due esemplari di essa nota, ed assistono alla formazione dei pieghi, entro i quali sono rinchiusi i titoli e gli elenchi suddetti, con un esemplare della nota: appongono quindi il loro suggello di Uffizio sui plichi, che consegnano al Tesoriere ed al respettivo Controllore, ai quali spetta curarne il pronto e sicuro invio alla Direzione generale del Debito pubblico.
L’altro esemplare della nota riassuntiva dalle Intendenze è trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 485.
La Direzione generale del Debito pubblico, tostoché riceve i pieghi accennati all’articolo precedente, constata, col concorso dell’Ufficiale di riscontro della Corte dei conti, la integrità dei pieghi medesimi e dei suggelli, e li fa riporre, ove non possa procedere subito alla verificazione dei titoli, in una cassa forte a due chiavi diverse, tenute l’una dal Capo dell’Uffizio di riscontro della Corte dei conti, e l’altra dall’Economo.
Quando poi la Direzione generale del Debito pubblico procede alla verificazione di cui sopra, un suo Delegato e l’Ufficiale di riscontro della Corte dei conti ritirano dall’Impiegato consegnatario i pieghi, si assicurano che sono rimasti in ogni parte inalterati, li aprono, e col confronto dei titoli con o elenchi e con la nota accertano l’ammontare dei titoli stessi regolarmente pagati, e segnalano le irregolarità che possono aver rilevate.
Tutte le operazioni preindicate debbono resultare da appositi processi verbali.

Art. 486.
I Tesorieri hanno facoltà di delegare persona di loro fiducia ad assistere alle operazioni di cui nel precedente articolo.
A tal fine notificano alla Direzione generale del Debito pubblico il cognome e nome, qualità e residenza della persona stessa, acciò questa possa essere avvisata del giorno in cui sarà proceduto alle verificazioni alle quali dovrà trovarsi presente.

Art. 487.
La Direzione generale del Debito pubblico, accertata nel modo indicato all’articolo 485 la somma dei pagamenti effettuati dai Tesorieri, la fa versare dal proprio Cassiere nella Tesoreria centrale del Regno, alla quale produce contemporaneamente una nota dimostrativa del credito di ciascun Tesoriere, vista dalla Direzione generale del Tesoro.
Sulla base di tale nota il Tesoriere centrale rilascia le quietanze a favore dei Tesorieri pei pagamenti fatti e considerati quali fondi ad esso somministrati.
La Direzione generale del debito pubblico nota a tergo delle quietanze le categorie dei debiti e le relative somme, e le trasmette alla Direzione generale del Tesoro, che, fatte le proprie allibrazioni, le spedisce alle Intendenze di finanza per la consegna ai Tesorieri.
Ove nella fatta verificazione siano state riscontrate irregolarità tali che modifichino il credito dei Tesorieri, deve esserne informata la Direzione generale del Tesoro, affinché possa curare la rettificazione delle contabilità, e la refusione delle somme che i Tesorieri stessi sono tenuti a pagare del proprio, per non averne ottenuto il rimborso.

Art. 488.
Ogniqualvolta avvenga smarrimento o distruzione di un ordine o di altro titolo di pagamento, se ne darà avviso all’Amministrazione del Debito pubblico pei provvedimenti occorrenti in conformità dei suoi speciali Regolamenti.

Art. 489.
Le somme necessarie per i pagamenti da farsi pel Debito pubblico col mezzo di Case bancarie sono somministrate alle medesime mediante mandati di anticipazione sui corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato. La Direzione generale del Tesoro addebita di queste somme le Case bancarie nei rispettivi conti correnti.
I titoli pagati ed i conti relativi, che le Case bancarie debbono mandare alla Direzione generale del Tesoro, sono da questa trasmessi alla Direzione generale del Debito pubblico, la quale, accertatane la regolarità, provvede d’accordo colla Direzione generale del Tesoro a regolare definitivamente i conti colle Case stesse.

Capo XII. Delle paghe alle guardie di pubblica sicurezza,e al personale di altri corpi aventi analogo ordinamento.

Art. 490.
Per il pagamento dalle paghe e degli assegni alle Guardie ed ai Graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Ministero dell’Interno mandati di anticipazione a favore degli Ufficiali incaricati di tale servizio dalle Prefetture, in ragione delle Guardie che trovarsi in servizio per ciascuna Provincia.
A queste anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell’art. 375.

Art. 491.
Le Prefetture tengono il ruolo nominativo delle Guardie e de’ Graduati di pubblica sicurezza, e ne forniscono un esemplare alla Corte dei conti col mezzo del Ministero dell’Interno.
Nello stesso modo notificano pure alla Corte dei conti, mediante note, le successive variazioni che avvengono al predetto ruolo.
Le note di variazioni debbono indicare:

Gl’individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamento, ed in questo caso da quale Provincia vengano;
Quelli che cessano di appartenere al Corpo per qualsisia motivo;
Quelli promossi o degradati;
L’epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l’aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Art. 492.
Quando una Guardia od un Graduato passi da una Provincia ad altra, il Prefetto dal quale cessa di dipendere dispone per l’invio all’altro della situazione del rispettivo conto di paga.
Tale situazione sarà unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Art. 493.
Il procedimento stabilito nel presente capo per le Guardie di pubblica sicurezza sarà seguito anche per le paghe e gli assegni delle Guardie doganali, dei Guardiani alle carceri, dei Cantonieri stradali, dei Militi a cavallo in Sicilia, e del personale degli altri Corpi aventi somigliante costituzione, salvo che fosse trovato più conveniente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.

Capo XIII. Delle Ritenute Sulle Spese.

Art. 494.
L’importare delle ritenute sugli stipendi, aggi, pensioni od altri assegnamenti, prescritte da Leggi, deve risultare dai mandati ed ordini di pagamento, o buoni sopra mandati a disposizione, distintamente dalla somma da pagare, ed essere introitato nelle Tesorerie come entrata dello Stato a favore del ramo competente.

Art. 495.
Le ritenute per debito verso lo Stato, od a favore di terzi per effetto di assegnazione giudiziale, e quelle derivanti da Decreti dell’Autorità competente per causa di punizione, di multe o per non prestata cauzione, saranno computate in meno sui mandati, ordini o buoni che si spediscono a favore degli Impiegati, pensionari ed assegnatari o creditori della spesa.
Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie o da debiti verso lo Stato si spediranno mandati od ordini appesiti a favore dei creditori sequestranti, oppure commutabili in quietanza di entrata a favore del ramo competente.
Per le ritenute dipendenti da pene pecuniarie o da non prestata cauzione, l’importare delle ritenute medesime, in relazione a quanto è prescritto all’articolo 403, costituisce una economia sul respettivo capitolo, e non viene introitato come entrate dello Stato.

Art. 496.
Delle ritenute sopra assegnamenti che si pagassero mediante anticipazioni ad Ufficiali incaricati, si terrà conto solamente nel mandato di saldo che occorresse spedire per essere stati i pagamenti maggiori delle fatte anticipazioni.
Se il conto degli Ufficiali bilanciasse, per cui non fosse luogo a pagamento di alcuna somma a saldo, saranno spediti in favore del Tesoro altri mandati per le sole somme delle ritenute che sono da introitarsi come entrate dello Stato.

Art. 497.
I mandati, ordini e buoni contenenti ritenute da introitare, sono dagli Agenti pagatori computati nei versamenti che fanno alle Tesorerie, per le somme realmente pagate.
I Tesorieri invece li computano nei loro conti per la somma totale imputata ai capitoli del bilancio passivo, e si danno debito in via provvisoria, giorno per giorno, dell’importo delle fatte ritenute, distintamente per ciascun capitolo d’entrata cui sono esse da applicarsi.
L’ultimo giorno d’ogni mese spediscono poi le corrispondenti quietanze d’entrate, e tolgono dal rendiconto della giornata l’addebitamento che si sono dato provvisoriamente nel corso del mese.
Nel caso di mancanza del Tesoriere, per morte o per altra causa le quietanze saranno staccate d’uffizio dall’Intendente di finanza, e per la Tesoreria centrale della Direzione generale del Tesoro.
Le quietanze saranno unite al rendiconto mensile della Tesoreria.

Art. 498.
I Tesorieri, i Controllori, le Intendenze di finanza, e la Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, terranno conto nei loro registri delle ritenute fatte su mandati, ordini e buoni pagati; ed alla fine d’ogni mese ne effettueranno vicendevole riscontro per accertare l’esattezza dei risultamenti, che costituiscono l’importo da introitarsi come entrata dello Stato.

Art. 499.
Ogniqualvolta dopo l’introito delle ritenute si rilevasse che incorse errore nel computo delle somme per le quali furono spedite le quietanze d’entrata, sarà tenuto conto della somma in più od in meno introitata, nel versamento delle ritenzioni del mese in cui si scoperse l’errore, ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne sarà data ragione mediante annotazione.
Se invece l’errore si verificasse nella cifra delle ritenute dimostrata sui mandati od ordini di pagamento, si farà la compensazione sul primo mandato od ordine che fosse da spedirsi a favore del creditore; altrimenti si provvederà, a seconda del caso, o pel ricuperamento della somma ritenuta in meno, o per la restituzione, mediante mandato od ordine, della somma ritenuta in più.

Capo XIV. Degli atti aventi per iscopo d’impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo stato.

Art. 500.
Nei casi dalla Legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d’impedirne e di trattenerne il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro nella forma delle citazioni.

Art. 501.
Gli atti contemplati nell’articolo precedente debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato, che si vuoi colpire.

Art. 502.
Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio.

Art. 503.
Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse, occorrendo per ciascuna di esse un atto separato.

Art. 504.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell’art. 9 della Legge 20 marzo 1865, Allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa Legge, Allegato F (5).

Art. 505.
Quando il mandato pel pagamento del credito colpito dall’atto di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione o delegazione, sia già stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.
Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all’Ufficiale (Tesoriere od Agente) incaricato del pagamento.

Art. 506.
Ogniqualvolta cogli atti menzionati nel precedente articolo si voglia colpire somme al cui pagamento, per le disposizioni del presente Regolamento, non si provvegga direttamente con mandato a favore dei creditori, da ammettersi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, come avviene per le spese fisse e per quelle altre che sono fatte colle somme fornite ad Ufficiali o Funzionari delegati mediante mandati a disposizione o di anticipazione la notificazione dovrà esser fatta al Tesoriere od all’Ufficiale pagatore.

Art. 507.
I Tesorieri e gli Ufficiali pagatori, cui siano notificati gli atti giusta i due articoli precedenti, sospendono il pagamento, e trasmettono gli atti medesimi, col mezzo delle Intendenze di finanza, al Direttore generale del Tesoro.
Quando gli atti contenessero citazione a comparire davanti l’Autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, i Tesorieri e gli Ufficiali pagatori faranno pervenire al Giudice competente la dichiarazione delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento.
Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal Codice di procedura civile.
Se trattasi di atti di cessione o di delegazione per cui non si richiede il consenso dell’Amministrazione, o pei quali tale consenso sia stato dato, le Intendenze di finanza ed i Funzionari delegati ne terranno conto nella spedizione dei loro ordini o buoni, e ve li porranno a corredo, senza d’uopo di farne l’invio al Direttore generale del Tesoro, bastando che gliene diano notizia.

Art. 508.
Il Direttore generale del Tesoro, ricevuti gli atti, fa i provvedimenti necessari per assicurare la sospensione del pagamento, ne dà notizia alla Corte dei conti, e li trasmette al Ministero cui spetta, informandolo delle date disposizioni.
Se poi il sequestro o l’opposizione fosse nulla od inefficace per disposizione esplicita di Legge, o per vizio di forma, può, sentiti il Ministero competente e l’Uffizio del contenzioso finanziario, ordinare che il pagamento abbia corso.

Art. 509.
Quando sia prescritto per Legge o per Regolamento, o torni utile all’interesse finanziario, il deposito delle somme controverse nella Cassa dei depositi e prestiti, il Direttore generale del Tesoro, sentito, quando lo reputi opportuno, l’Uffizio del contenzioso finanziario, promuoverà dalla competente Amministrazione i provvedimenti necessari.

Art. 510.
Il Direttore generale del Tesoro rappresenta gl’interessi dello Stato in tutti i giudizi relativi a sequestri, opposizioni o pignoramenti di somme dovute dallo Stato.

Art. 511.
Ogniqualvolta siano notificate sentenze esecutive di assegnazione ai creditori sequestranti o pignoranti, il Direttore generale del Tesoro e i Ministri rispettivamente disporranno il pagamento a favore dei creditori stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e ne daranno notizia alla Corte dei conti ed alla Ragioneria generale.

Art. 512.
Quando si tratti di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non saranno spediti i mandati od ordini di pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori senza che sia stata riscossa dal titolare la parte libera dell’assegnamento.
Se però la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o ceduta potrà aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato servigio del titolare stesso, o di altra attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento dello stipendio, della pensione o dell’assegno.

Art. 513.
Le Intendenze di finanza, la Direzione generale del Tesoro, ed i Ministeri terranno in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione, nell’interesse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.

Art. 514.
Quando il creditore di una spesa fissa, colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi, tramuti di residenza, l’Intendenza di finanza, nel trasmettere la situazione del conto all’altra Intendenza che deve aprirlo giusta l’art. 389 del presente Regolamento, vi unirà un estratto del conto relativo all’assegnazione od alla cessione, desumendolo dal registro prescritto coll’articolo precedente.
Uguale estratto sarà dalle Intendenze di finanza spedito alla Direzione generale del Tesoro in due esemplari, ogniqualvolta un conto debba venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o per morte del titolare della spesa fissa, o per altra causa.
La Direzione generale del Tesoro, quando trovi regolare siffatto estratto, ne trasmette col suo visto un esemplare alla Corte dei conti, ed un altro al Ministero al cui bilancio la spesa si riferisce.

TITOLO VIII. Del movimento dei fondi delle Tesorerie; delle cambiali, delle operazioni finanziarie, dei buoni e dei vaglia del Tesoro.

Capo I. Del movimento dei fondi.

Sezione I. Disposizioni generali.
Art. 515.
Il movimento dei fondi delle Tesorerie è costituito:
1° Dalle spedizioni di danaro, biglietti di banca, e di altri valori equivalenti, che si fanno da una ad altra Tesoreria del Regno;
2° Dalla consegna dei valori di cassa, che si fa da un Tesoriere cessante dalle funzioni al Tesoriere che gli subentra.

Art. 516.
Le spedizioni di fondi da una ad altra Tesoreria dello Stato sono fatte dietro ordinazioni del Direttore generale del Tesoro, e possono essere promosse dalle Intendenze di finanza secondo le occorrenze delle dipendenti Tesorerie.

Art. 517.
I Tesorieri che hanno somministrati i fondi sono sdebitati con quietanza d’entrata dei Tesorieri riceventi, staccata dal bollettario prescritto coll’art. 275.
Le quietanze per fondi somministrati alla Tesoreria centrale sono inviate ai Tesorieri provinciali cui spettano dalla Direzione generale del Tesoro col mezzo delle Intendenze di finanza.
Quelle per fondi somministrati dalla Tesoreria centrale sono ad essa fatte pervenire dalle Intendenze di finanza col mezzo della Direzione generale del Tesoro.
Per le somministrazioni di fondi da una ad altra Tesoreria di Provincia sono trasmesse dall’una all’altra Intendenza di finanza, per la consegna al Tesoriere cui spetta.
Ad ogni invio di quietanze le Intendenze di finanza ne informano la Direzione generale del Tesoro.

Sezione II. Spedizione di fondi da una ad altra Tesoreria.
Art. 518.
Ricevuto l’ordine per una spedizione di danaro, il Tesoriere centrale ed i Tesorieri provinciali, col concorso dei rispettivi Controllori e di chi tiene la terza chiave della cassa di riserva, estraggono dalla medesima la somma da spedire, accertano il peso decimale di ciascun sacchetto, e sul polizzino relativo indicano la Tesoreria che fa la spedizione, e, quando non vi fossero già notate, le altre notizie prescritte dall’art. 265.
Indi i sacchetti vengono suggellati a fuoco, e riposti nelle casse o nei recipienti destinati per la spedizione, che devono essere chiusi a chiave od in altro modo bene assicurati, e suggellati a fuoco.

Art. 519.
Della disposta spedizione si compila processo verbale, che è sottoscritto dagli intervenuti nell’operazione.
Il processo verbale è fatto in tre originali, di cui uno per il Tesoriere che spedisce i fondi, e gli serve di discarico provvisorio sino a che gli pervenga la quietanza; l’altro per il Tesoriere cui sono rivolti i fondi, ed il terzo per la Direzione generale del Tesoro.
Se il Tesoriere destinatario è il Tesoriere centrale, il processo verbale gli è inviato per mezzo della Direzione generale dal Tesoro;
e se invece è un Tesoriere di Provincia, il processo verbale gli è trasmesso col mezzo della competente Intendenza di finanza.

Art. 520.
Le chiavi delle casse insieme al processo verbale si accludono in un plico che, suggellato a fuoco, si spedisce col mezzo della posta.
Le casse ed i recipienti si spediscono possibilmente per la ferrovia, dietro richiesta in doppio al Capo della stazione, da farsi dal Tesoriere centrale, o dalla Intendenza rispettiva di finanza se il Tesoriere mittente è di Provincia.
La ricevuta del Capo-stazione è conservata dai Tesorieri unitamente al processo verbale di spedizione.
I recipienti sono accompagnati alla stazione dal Tesoriere mittente, o da chi sia da lui delegato.

Art. 521.
Le spedizioni di danaro col mezzo delle ferrovie sono fatte senza il previo pagamento del nolo per quelle linee per le quali esistono speciali convenzioni.
L’Amministrazione di tali linee di ferrovia presentano mensilmente il conto delle spese di trasporto alla Direzione generale del Tesoro.
A corredo del conto deve essere unita la richiesta di chi ha spedito il danaro, quitata dal Tesoriere che lo ha ricevuto, e convalidata colla firma dell’Intendente di finanza per le Tesorerie di Provincia.
Per le linee di ferrovia per le quali non sianvi convenzioni speciali, il pagamento dei diritti di trasporto è anticipato dai Tesorieri mittenti, che ne sono poi rimborsati con mandato regolare dietro produzione del conto relativo.

Art. 522.
Le spedizioni di danaro che sia d’uopo fare su strade carrozzabili debbono essere accompagnate, sotto la responsabilità del Tesoriere mittente, da un suo incaricato.
Qualora siavi un tratto di strada solamente carrozzabile che non cominci dal luogo di residenza del Tesoriere mittente, spetta al Tesoriere destinatario di mandare un suo incaricato a rilevare i recipienti all’ultima stazione della ferrovia e ad accompagnarli sino in Tesoreria.
Le indennità di viaggio spettanti ai Tesorieri pei loro incaricati, e le spese di trasporto, sono rimborsate ai Tesorieri medesimi per cura della Direzione generale del Tesoro, dietro produzione dei conti relativi liquidati dall’Autorità competente.
In detti casi, sarà indicato nel processo verbale di spedizione il cognome, nome e qualità di chi ha l’incarico di accompagnare il danaro, come pure il cognome e nome del vetturale o conduttore.

Art. 523.
Le spedizioni per strade carrozzabili debbono farsi colla scorta di forza armata.
A tal uopo l’Intendenza di finanza fa analoga richiesta al Prefetto della Provincia.
La forza armata non ha diritto per siffatto servizio ad alcuna indennità a carico dell’Amministrazione delle Finanze.
La ingerenza dell’incaricato che per conto del Tesoriere accompagna il danaro, è subordinata alle disposizioni che per ragione di servizio o di sicurezza fossero date dal Comandante la scorta armata.

Art. 524.
Quando la spedizione de’ fondi debba farsi per mare, sarà la richiesta diretta al Comandante del legno da guerra, col mezzo del Comandante del porto.
Se le navi dello Stato non possono assumerne lo incarico, la richiesta è fatta invece ad una delle Società di navigazione colle quali il Ministero delle Finanze abbia stipulata convenzione per siffatto servizio.
Le spese di spedizione sono pagate dall’Amministrazione dello Stato, dietro produzione del conto alla Direzione generale del Tesoro.
Alle spedizioni per mare si applicano anche le altre formalità prescritte per quelle sulle ferrovie.

Art. 525.
Quando le spedizioni si possano fare, tanto per ferrovia, quanto per strade carrozzabili o per mare, sarà prescelto il mezzo ad un tempo più pronto e più sicuro.

Art. 526.
Per quelle spedizioni che debbono farsi in tutto od in parte su strade carrozzabili, l’Intendente di finanza, da cui dipende la Tesoreria mittente, apre una gara fra i più noti ed idonei vetturali, ed aggiudica la spedizione a chi offra maggior guarentigia ed esiga minor prezzo di trasporto.
La convenzione è stipulata con processo verbale sottoscritto dall’Intendente di finanza, dal Tesoriere e dall’Aggiudicatario.
La spesa di trasporto fuori del locale di Tesoreria è sostenuta dal Tesoriere, che ne è rimborsato come è detto al precedente art. 521, essendo a di lui carico le spese di facchinaggio nell’interno dell’Ufficio, l’acquisto dei sacchetti per l’ordinario servizio e l’occorrente per fare i colli, come ceralacca, spago ed altro.

Art. 527.
Quando il danaro è spedito dalla Tesoreria centrale, la Direzione generale del Tesoro ne rende avvertito l’Intendente di finanza da cui dipende la Tesoreria alla quale è destinato.
Gl’Intendenti di finanza si avvisano a vicenda, e fanno altrettanto colla Direzione generale del Tesoro, qualora la spedizione sia diretta alla Tesoreria centrale.
L’avviso dev’essere dato possibilmente un giorno prima della spedizione, e quando occorra con telegramma.

Art. 528.
Arrivato il danaro, l’Intendenza di finanza consegna il processo verbale e le chiavi delle casse al Tesoriere destinatario.
I recipienti sono aperti in presenza del Tesoriere del Controllore rispettivo, e viene proceduto alla verificazione, al pesamento dei sacchetti, e, quando lo si stimi conveniente, alla numerazione delle monete.
Se il danaro è accompagnato dall’incaricato del Tesoriere mittente, egli deve assistere a tutte le operazioni.
Quando i fondi arrivino per la ferrovia o per mare, dovrà riconoscersi l’integrità de’ suggelli, e l’esattezza del peso delle casse o de’ recipienti, all’atto del ricevimento.
Ove i suggelli siano infranti, od il peso non corrisponda a quello indicato nella richiesta o polizza di carico, un agente della ferrovia o uno incaricato del Comandante della nave o della Società di navigazione deve recarsi nella Tesoreria, e stare presente alle operazioni sovraccennate.

Art. 529.
Riconosciuto che il danaro corrisponde alla somma indicata nel processo verbale, il Tesoriere che lo riceve appone sul medesimo la dichiarazione di ricevimento, e rilascia a favore del Tesoriere che lo ha spedito una quietanza di fondo somministrato.
Ove si riconosca qualche differenza nel danaro, se ne fa dichiarazione nel processo verbale di spedizione. Questa dichiarazione è sottoscritta da tutti gl’intervenuti. La quietanza è spedita per la somma effettivamente rinvenuta nei recipienti, e se ne fa menzione nell’avviso da darsi alla Direzione generale del Tesoro giusta l’art. 517.
Nel trasmettere la quietanza, com’è prescritto dall’articolo precitato, s’invia pure il processo verbale contenente la indicazione della rilevata differenza, ed i polizzini dei sacchetti né quali fu
riscontrata.

Art. 530.
Le casse ed i recipienti, di cui sono provveduti i Tesorieri per effettuare le spedizioni di danaro, debbono portare una marca indelebile, dalla quale possa rilevarsi la Tesoreria cui spettano.
I Tesorieri terranno uno speciale registro per annotarvi il movimento de’ recipienti spediti e ricevuti.
Uguale registro sarà tenuto dai rispettivi Controllori.

Art. 531.
Le spedizioni dei biglietti di banca o di altri valori in carta si fanno per mezzo della posta, in pieghi raccomandati, oppure per ferrovia, o secondo gli ordini speciali che fossero stati dati dalla Direzione generale del Tesoro.
Per tali spedizioni si compila pure processo verbale in tre esemplari secondo le norme stabilite dagli articoli precedenti per le spedizioni di danaro.

Sezione III. Consegna dei valori di cassa dal Tesoriere che cessa a quello che gli subentra.
Art. 532.
Ogni qualvolta per qualsisia causa avvenga cambio di Tesoriere, quegli che cessa dalle funzioni deve addebitarsi definitivamente delle ritenzioni di cui nel decorso del mese si è dato debito in via provvisoria giusta l’articolo 497, e spedire le quietanze relative.
Poscia dal suo credito deve detrarre l’importo totale dei pagamenti fatti nel decorso del mese stesso su mandati ed ordini collettivi di qualunque specie esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a suo debito nei suoi conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al Tesoriere subentrante.
I pagamenti fatti nel mese dal Tesoriere cessante sotto il titolo di fondi somministrati, e non per anco rimborsati, resteranno a credito nei suoi conti, ed i titoli relativi saranno trasmessi da cui spetta alle Amministrazioni che devono provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente Regolamento.

Art. 533.
Avvenuta la consegnazione dei valori e dei mandati ed ordini collettivi al Tesoriere sottentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per l’importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al Tesoriere cessato che l’annota a discarico nei propri conti.
Il Tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell’importo delle somme già pagate su mandati ed ordini collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le distinzioni prescritte dal presente Regolamento; e giustifica siffatto accreditamento colla produzione delle note specifiche nel modo stabilito, facendovi però
risultare che i pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.

Art. 534.
I resti di cassa riguardanti i depositi autorizzati e le contabilità speciali, saranno assunti a debito del Tesoriere che sottentra senza d’uopo della spedizione di quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del Tesoriere che cessa, l’esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dall’art. 226.

Capo II Delle cambiali.

Art. 535.
Le lettere di cambio pel pagamento di spese a carico dello Stato, fatte all’estero e da chi ne abbia avuta autorizzazione, debbono essere tratte sul Ministro al cui bilancio le spese riguardano.
Contemporaneamente alla emissione delle cambiali i traenti devono darne avviso al Ministro preaccennato.
Le cambiali debbono esser tratte in modo che il Ministro competente, dopo di averle accettate, possa aver tempo di provvedere al pagamento di esse mediante mandati regolari, visti e registrati dalla Corte dei conti; né mai possono perciò esser tratte a meno di dieci giorni vista.

Art. 536.
All’atto dell’accettazione delle cambiali devesi farne registrazione in apposito libro, e provvedere subito per l’emissione dei mandati, prendendone nota sul libro stesso.

Art. 537.
I mandati sono spediti a favore della persona o della ditta al cui ordine le cambiali sono tratte, e verso quietanza dell’ultimo giratario.
Nei mandati è necessario di far risultare chiaramente il giorno in cui deve aver luogo il pagamento, che è quello della scadenza delle cambiali.
Essi devono essere spediti abbastanza in tempo, affinché si trovino in Tesoreria almeno la sera del giorno precedente a quello in cui scade il pagamento della cambiale.

Art. 538.
Il pagamento dei mandati deve effettuarsi verso consegna delle cambiali, debitamente quitate dall’ultimo giratario.
Le cambiali saranno alligate ai mandati pagati.

Art. 539.
Quando occorrano credenziali o cambiali su piazze estere per spese il cui pagamento debba farsi all’estero, vi provvede il Direttore generale del Tesoro in seguito a motivate richieste dei Ministeri cui le spese riguardano.
Nelle richieste deve essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, ed il capitolo del bilancio al quale la spesa dev’essere applicata.

Art. 540.
Le cambiali su piazze estere, o sono emesse direttamente dal Direttore generale del Tesoro sulle Case bancarie con le quali il Tesoro tiene aperti conti correnti, o sono da esso acquistate e girate alle Amministrazioni che ne hanno fatto richiesta.

Art. 541.
Il prezzo delle cambiali acquistate per essere trasmesse alle Case bancarie all’estero, o per girarsi alle Amministrazioni dello Stato sarà pagato ai cessionari delle cambiali dalla Tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia, firmati dal Direttore generale del Tesoro e dal Contabile del portafoglio.
Questi ordini sono descritti nei conti a credito del Tesoriere centrale ed a debito del Contabile del portafoglio come somministrazione di fondi.

Art. 542.
Il Contabile del portafoglio terrà un registro nel quale porterà a suo debito, partita per partita, le cambiali acquistate e l’ammontare del prezzo d’acquisto risultante dagli ordini di cui all’articolo precedente, coll’indicazione della data in cui ebbe luogo l’operazione, della persona o Casa bancaria che cedette le cambiali, del saggio relativo e delle spese di commissione od altro, come dai polizzini dei cessionari delle cambiali.
Nello stesso registro saranno annotati in apposita colonna i prezzi fatti alla Borsa della piazza in cui si fece l’acquisto nel giorno stesso dell’operazione.
Qualora il prezzo d’acquisto ecceda quello della Borsa, si dovrà nello stesso registro indicare i motivi della differenza.

Art. 543.
Le cambiali acquistate sono registrate dal Contabile del portafoglio una per una con indicazione delle relative scadenze in apposito libro, e ne sarà a suo tempo notata la Casa bancaria o l’Amministrazione cui furono cedute, addebitandole nei rispettivi conti correnti.
È obbligo del Contabile di presentare in tempo utile al Direttore generale del Tesoro la nota delle cambiali di prossima scadenza.

Art. 544.
Il Contabile del portafoglio viene rimborsato delle cambiali cedute alle Amministrazioni ed alle Case bancarie all’estero mediante mandati delle Amministrazioni alle quali furono cedute le cambiali o per conto delle quali furono anticipati i fondi all’estero.
Questi mandati sono commutati in quietanze del Tesoriere centrale a titolo di fondi somministrati dal Contabile del portafoglio.

Art. 545.
La differenza tra il debito, come all’art. 542, ed il credito per quietanze, di cui all’art. 544, costituirà il fondo di cassa, il quale consterà delle cambiali in portafoglio, o di crediti per cambiali presso le Case bancarie e presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 546.
Per fornire danaro ad alcuna Tesoreria dello Stato, il Direttore generale del Tesoro può fare acquisto di cambiali o di altri effetti pagabili al Tesoriere a cui il danaro è destinato; e per l’acquisto delle dette cambiali, il Direttore generale del Tesoro e il Contabile incaricato del portafoglio si uniformeranno alle prescrizioni degli articoli precedenti.

Art. 547.
Il rimborso delle somme rappresentate dalle dette cambiali è fatto dal Tesoriere che ha ricevuto il danaro, con vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale a favore del Contabile incaricato del portafoglio, che lo trasmetterà quietanzato al Tesoriere centrale per la commutazione in quietanze di scarico, di cui all’articolo 544.

Art. 548.
Il Contabile incaricato del portafoglio del Tesoro è designato per Decreto del Ministro delle Finanze, registrato alla Corte dei conti.

Art. 549.
Il Contabile del portafoglio rende conto annualmente alla Corte dei conti.

Capo III. Delle operazioni di finanza.

Art. 550.
Di ciascuna operazione finanziaria e di Tesoreria è fatto constare da processo verbale sottoscritto dal Ministro delle Finanze e dal Direttore generale del Tesoro.
I processi verbali sono compilati in doppio. Ciascuno dei sottoscrittori ne conserva un esemplare.

Art. 551.
Dalla Direzione generale del Tesoro è tenuta esatta registrazione di tutte le operazioni finanziarie e di Tesoreria.

Capo IV. Dei buoni del tesoro.

Sezione I. Emissione dei Buoni.
Art. 552.
La emissione dei Buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle Leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle Leggi speciali.

Art. 553.
I Buoni del Tesoro sonò impressi su carta filigranata colla dizione « Buoni del Tesoro, » ed hanno matrice e contromatrice. Sono sottoscritti dal Direttore generale del Tesoro, hanno il suggello a secco del Ministero delle Finanze, ed il visto della Corte dei conti.
Sono all’ordine e distinti nelle seguenti sette serie:

A. . . . . . . . . . . .da L. 500
B. . . . . . . . . . . . » 1,000
C. . . . . . . . . . . . » 2,000
D. . . . . . . . . . . . » 5,000
E. . . . . . . . . . . . » 10,000
F. . . . . . . . . . . . » 50,000
G. . . . . . . . . . . . » 100,000

Essi hanno inoltre un numero progressivo per ogni serie, che si rinnova al primo gennaio d’ogni anno.

Art. 554.
Con Regi Decreti viene stabilito a quanti mesi di scadenza possono essere i Buoni, e la ragione dell’interesse.
Le scadenze sono sempre a mesi interi, non minori di tre, né
maggiori di dodici.
Quando si varia la ragione dell’interesse, non è questa applicabile alle somme già versate per acquisto di Buoni.
Nel computo degl’interessi il mese si considera di trenta giorni.
Gl’interessi decorrono dal giorno in cui la somma per l’acquisto de’ Buoni è versata nelle Tesorerie.
Nel calcolo degl’interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.

Art. 555.
Gl’interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale.

Art. 556.
I Buoni non possono essere rilasciati che mediante l’effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato.
Nessun versamento sarà accettato che sia inferiore a lire 500, o per somma non multipla di lire 500.

Art. 557.
Le quietanze dei versamenti per Buoni del Tesoro debbono indicare la persona o l’ente morale a cui favore hanno da essere rilasciati, la quantità dei Buoni da spedirsi per ogni serie, la loro scadenza (a tre o più mesi), e la Tesoreria che ne dovrà a suo tempo effettuare il pagamento.

Art. 558.
I Buoni del Tesoro sono pagabili dalla Tesoreria indicata dagli acquirenti all’atto del versamento.
In mancanza di loro dichiarazione, il pagamento sarà assegnato sulla Tesoreria in cui fu eseguito il versamento.

Art. 559.
I Buoni sono spediti dalla Direzione generale del Tesoro all’atto della produzione della quietanza comprovante il versamento del capitale, e sono con questa trasmessi alla Corte dei conti pel riscontro preventivo.

Art. 560.
Il Ministro delle Finanze con Decreto da registrarsi alla Corte dei conti può dare incarico ad alcuni Intendenti di finanza, ed anche a tutti, di rilasciare Buoni del Tesoro. Il Decreto designa gl’Intendenti cui è dato tale incarico e le Provincie alle quali si estende l’esercizio dell’incarico medesimo.
Quando ciò avvenga, i Buoni sono tratti in anticipazione dal Direttore generale del Tesoro all’ordine degl’Intendenti incaricati, e nello stesso modo registrati alla Corte dei conti.
Gl’Intendenti li trasferiscono all’ordine degli acquirenti mediante loro girata, e col visto di un Ufficiale a ciò delegato dalla Corte dei conti.

Art. 561.
La Direzione generale del Tesoro, la Corte dei conti, gl’Intendenti di finanza incaricati, e gli Ufficiali delegati dalla Corte dei conti, notano i Buoni del Tesoro in tanti registri di carico e scarico quante sono le serie.

Art. 562.
La trasmissione dei Buoni alle Intendenze di finanza incaricate, è fatta dalla Direzione generale del Tesoro con elenco in tre esemplari, uno dei quali è restituito con ricevuta, il terzo rimane presso l’Intendenza, e l’altro è da questa mandato all’Ufficiale delegato dalla Corte dei conti.
Ai Buoni è lasciata unita la contromatrice.

Art. 563.
Le quietanze dei versamenti fatti per acquisto di Buoni sono dal Tesoriere consegnate al Controllore, il quale dà all’acquirente in luogo della quietanza una dichiarazione di ricevuta staccata da libro a madre e figlia.
Il Controllore trasmette immediatamente all’Intendente di finanza le quietanze per l’emissione dei corrispondenti Buoni.
Le Intendenze che non fossero autorizzate ad emettere i Buoni, trasmetteranno le quietanze alla Direzione generale del Tesoro o alla Intendenza incaricata, secondo ne sia il caso.
Il Controllore presso la Tesoreria centrale trasmette direttamente le quietanze alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 564.
Ricevute le quietanze, la Direzione generale del Tesoro appone sui Buoni richiesti le seguenti indicazioni:
1° Il cognome e nome della persona, o la denominazione dell’ente morale al cui ordine debbono essere spediti;
2° La data del versamento, e la Tesoreria che lo ricevette;
3° Il giorno, mese ed anno della scadenza;
4° La Tesoreria che dovrà farne il pagamento;
5° La ragione e la somma degli interessi;
6° L’importo complessivo del capitale e degl’interessi, scritto in numeri ed in lettere.
Sui Buoni da intestarsi o da girarsi ad enti morali, oltre la denominazione dell’ente, si dovrà indicare la qualità della persona che rappresenta l’ente stesso.

Art. 565.
I Buoni rilasciati dalle Intendenze di finanza incaricate avranno le indicazioni specificate dai numeri 2° a 6° del precedente articolo, e porteranno a tergo la girata all’ordine della persona od ente morale cui spettano, colla formola: E per me all’ordine di . . .
. . . . , sottoscritta dall’Intendente e fornita dell’impronta del suggello d’Uffizio.

Art. 566.
L’Intendente di finanza porta a discarico nel registro indicato all’art. 561 i Buoni girati, e li trasmette insieme alle quietanze dei versamenti al Delegato della Corte dei conti.
Questi, fatto il debito riscontro e le annotazioni di discarico sul proprio registro, appone sui Buoni il visto ed il suggello d’Uffizio, e li restituisce colle quietanze all’Intendente di finanza che glieli ha trasmessi.

Art. 567.
Quando le quietanze di versamento per acquisto di Buoni pervennero da altre Intendenze di finanza, non incaricate di girare i Buoni, la Direzione generale del Tesoro e le Intendenze incaricate trasmettono i Buoni relativi alle Intendenze di Provincia cui spettano, in piego raccomandato alla posta, dandone loro contemporaneamente avviso con nota apposita.
I Buoni emessi dalla Direzione generale del Tesoro, e quelli girati dalle Intendenze di finanza, sono descritti in doppio elenco, e trasmessi con le relative contromatrici ai Controllori delle rispettive Tesorerie.
Questi ne fanno il riscontro, staccano le contromatrici, restituiscono con ricevuta uno degli elenchi e ritengono l’altro del quale estraggono copia conforme, che depositano coi Buoni nella cassa corrente della Tesoreria, facendo ciò risultare da apposita dichiarazione posta a pie’ della copia suddetta, sottoscritta da essi e dai Tesorieri.
Per la consegna dei Buoni agli acquirenti, le ricevute indicate all’art. 563 debbono essere presentate al Controllore, il quale riconosce la loro corrispondenza con le matrici, estrae dalla cassa corrente della Tesoreria i relativi Buoni facendone menzione nella copia dell’elenco che ivi esiste e nell’originale che ritiene presso di sé, e consegna i Buoni medesimi agli acquirenti che debbono dichiarare sulle ricevute di averli ritirati.
Queste vengono quindi riunite alle relative matrici.
Le contromatrici dei Buoni sono dalle Intendenze consegnate al rispettivo Tesoriere, previ gli occorrenti allibramenti.

Art. 568.
La Corte dei conti, prima di apporre il visto sui Buoni del Tesoro da sostituirsi a quelli scaduti o di prossima scadenza, può chiedere le giustificazioni necessarie per assicurarsi che la somma in circolazione stia nel limite stabilito dalla Legge.

Art. 569.
I Buoni rimasti inalienati al compiersi dell’anno sono restituiti dalle Intendenze di finanza incaricate alla Direzione generale del Tesoro.
Questa provvede, col concorso della Corte dei conti, all’annullamento di tutti i Buoni rimasti inalienati.

Art. 570.
Nei giorni primo, undecimo e vigesimoprimo di ogni mese le Intendenze di finanza incaricate trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un elenco dei Buoni girati nella decade precedente, corredandolo delle quietanze dei relativi versamenti.
Prima dell’invio, l’elenco deve essere passato al visto del Delegato della Corte dei conti.
Un elenco conforme è spedito alla Corte dei conti dai suoi Delegati.

Art. 571.
La Direzione generale del Tesoro, ricevuti gli elenchi di cui è parola nell’articolo precedente, e riscontratili regolari, compila un prospetto generale dei Buoni alienati nella decade precedente e lo trasmette alla Ragioneria generale.

Sezione II. Pagamento e prescrizione.
Art. 572.
I Tesorieri non possono pagare alcun Buono del Tesoro se non esista presso di loro la relativa contromatrice, colla quale devono confrontarlo e riconoscere se sia scaduto.
I Buoni debbono essere quitati dall’ultimo giratario.
Le girate devono avere la data.
Per le quietanze dei Buoni del Tesoro valgono le disposizioni del presente Regolamento per le quietanze dei mandati.
Non sono però ammesse le quietante in foglio a parte di cui all’art. 432.

Art. 573.
I Buoni pagati sono annullati dai Tesorieri con un tratto trasversale di penna, e coll’apposizione del suggello avente la dizione «pagato».
Ai Buoni pagati i Tesorieri uniscono le contromatrici relative.

Art. 574.
Il pagamento agli eredi del possessore di un Buono deve essere previamente autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro, dietro istanza corredata dei documenti prescritti coll’articolo 334.

Art. 575.
Quando il possessore di un Buono desidera di averne il pagamento da una Tesoreria diversa da quella sulla quale fu assegnato, ne fa domanda alla Direzione generale del Tesoro.
La domanda sarà accolta sempre che lo consenta la disponibilità dei fondi nella Tesoreria, dalla quale si vorrebbe fosse fatto il pagamento.
In questo caso la Direzione generale del Tesoro dispone per l’invio della contromatrice all’Intendenza di finanza della Provincia ove viene trasportato il pagamento.
Nel registro dell’Intendenza che trasmette la contromatrice viene fatta annotazione di scarico del Buono, ed in quello dell’Intendenza che la riceve n’è preso carico.

Art. 576.
Sono prescritti i Buoni del Tesoro il cui pagamento non sia reclamato durante 25 anni a contare dal giorno della loro scadenza.

Sezione III. Smarrimento o distruzione dei Buoni.
Art. 577.
Per ottenere il pagamento di un Buono del Tesoro smarrito o distrutto, devesi produrre istanza alla Direzione generale del Tesoro.
La domanda deve contenere la indicazione della serie, del numero d’ordine, della data d’emissione, della scadenza, del montare, del titolare, e della Tesoreria sulla quale è assegnato il pagamento del Buono che viene dichiarato smarrito o distrutto.

Art. 578.
La Direzione generale del Tesoro, avuta l’istanza, richiede alla Tesoreria centrale o all’Intendenza di finanza della Provincia ove venne assegnato il pagamento del Buono, la contromatrice relativa; e poscia fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno, nel giornale della Provincia in cui era assegnato il pagamento, ed affiggere alla porta della Direzione stessa un avviso con cui rende noto che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta opposizione, e maturatasi la scadenza, sarà provveduto al pagamento del Buono smarrito o distrutto.
L’avviso è anche affisso alla porta delle Camere di commercio del Regno, ed a quella della Tesoreria da cui deve pagarsi il Buono.
Le spese sono a carico dell’instante.
Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del Tesoro può richiedere maggiori prove dell’asserito smarrimento o distruzione di un Buono; raddoppiare il termine di sei mesi, e far ripetere le pubblicazioni.
Gli atti d’opposizione possono essere intimati alla Direzione generale del Tesoro o alle Camere di commercio, o all’Intendenza di finanza della Provincia ove è assegnato il pagamento del Buono.

Art. 579.
Trascorso il termine fissato per l’opposizione, le Camere di commercio rinviano alla Direzione generale del Tesoro l’avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano che fu tenuto affisso durante il tempo prescritto senza che sia stata fatta opposizione.
Se siano stati loro presentati atti d’opposizione ne fanno menzione nell’avviso e li alligano ad esso.

Art. 580.
Quando la Direzione generale del Tesoro abbia ricevuti gli avvisi forniti della dichiarazione prescritta dall’articolo precedente, non che la dichiarazione analoga della competente Intendenza di finanza, e le risulti non essere stato intimato alcun atto d’opposizione, dà all’instante un certificato comprovante che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu fatta alcuna opposizione.

Art. 581.
Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del Buono smarrito o distrutto, od il suo legittimo rappresentante, deve prestare una cauzione corrispondente all’importo del Buono in danaro, o in titoli del Debito pubblico valutati al corso di Borsa.
La cauzione, quando è data in danaro, o in titoli del Debito pubblico al portatore, è versata nella Cassa dei depositi e prestiti in conformità dei Regolamenti speciali per quella Amministrazione.
Se la cauzione è invece data in titoli del Debito pubblico nominativi, debbono questi essere sottoposti al vincolo speciale di ipoteca nei modi stabiliti dai Regolamenti sull’Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 582.
Se quegli che ha chiesto il pagamento del Buono è il titolare, l’erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso, o dichiarato tale da sentenza giudiciale, la cauzione dura un anno dalla data del certificato di cui si parla all’art. 580. Se invece chi ha fatto la domanda si dichiari bensì il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza di giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perché un Buono sia prescritto.
Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un Buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.
Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s’intende sciolta di pien diritto, trascorso che sia il termine per cui fu prestata.

Art. 583.
Il titolare, o chi lo rappresenta, rimanda alla Direzione generale del Tesoro il certificato di cui è parola all’art. 580, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e prestiti, o il titolo vincolato del Debito pubblico.
Quando nulla abbia da opporre, la Direzione generale del Tesoro, all’appoggio della contromatrice e dei documenti suacennati, spedisce un Decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza, sia effettuato il pagamento del Buono dichiarato smarrito o distrutto. Il Decreto è registrato alla Corte dei conti.
Alla parte interessata è dato avviso della fatta spedizione del Decreto di pagamento. All’avviso è unito il titolo comprovante la data cauzione.

Art. 584.
Delle disposizioni date per il pagamento di un Buono smarrito o distrutto la Direzione generale del Tesoro rende consapevole l’Intendenza di finanza che ne avesse fatta la girata, coll’incarico di ragguagliarne il Delegato della Corte dei conti.
Amendue ne prendono nota nel loro registro.

Art. 585.
Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice d’un Buono del Tesoro, deve esserne informata la Direzione generale del Tesoro, la quale provvede dando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.
Nel caso di smarrimento di dichiarazione di ricevuta di cui all’art. 563, sarà provveduto giusta quanto è stabilito dagli articoli 283 a 387 per lo smarrimento delle quietanze di Tesoreria.

Capo V. Dei vaglia del tesoro.

Art. 586.
Il Direttore generale del Tesoro può autorizzare pubbliche Amministrazioni, Corpi morali e privati a versare danaro in una Tesoreria dello Stato per averne da altra la restituzione.
Le Intendenze di finanza possono dare eguale autorizzazione per i servigi indicati in un elenco che ogni anno è loro trasmesso dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 587.
Il Tesoriere che riceve il danaro, dà un Vaglia del Tesoro, che è poi pagato dal Tesoriere sul quale fu tratto.
I Vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del Ministero delle Finanze, un numero continuativo per Tesoriere e per esercizio, e debbono indicare:
1° L’Amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;
2° L’importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri;
3° La Tesoreria dalla quale deve essere pagato;
4° Il cognome, nome e qualità di chi deve riscuoterlo, o la denominazione dell’ente morale che deve riscuotere;
5° L’oggetto preciso o la causa del versamento, e l’uso che dovrà farsi della somma da riscuotere;
6° La specie dei valori versati;
7° L’esercizio corrente all’epoca del versamento.
Ai Vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 277, 278, 279, 280 e 282 del presente Regolamento; ed ai bollettari relativi quelle dell’articolo 281.

Art. 588.
Quando un Vaglia del Tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata, ne è fatto cenno sul medesimo con marchio avente la dizione «commutabile in quietanza».

Art. 589.
Nessun Vaglia del Tesoro può essere spedito se non dietro autorizzazione per iscritto della Direzione generale del Tesoro, o delle Intendenze di finanza nei limiti delle facoltà ad esse conferite.
Per i Vaglia della Tesoreria centrale, l’autorizzazione è data dalla Direzione generale del Tesoro; e per quelli delle Tesorerie provinciali, dalla Direzione generale del Tesoro o dalle rispettive Intendenze di finanza.
Le autorizzazioni hanno un numero progressivo, e sono consegnate al Tesoriere dal richiedente i Vaglia, all’atto del versamento.

Art. 590.
Nei versamenti per ottenere Vaglia del Tesoro è escluso il bronzo, a meno che non sia nell’interesse dello Stato l’accettarlo.
È in facoltà dell’Amministrazione del Tesoro di pagare i Vaglia nella stessa specie delle monete o dei valori versati.
In questo caso dovrà farsene l’avvertenza sui Vaglia stessi.

Art. 591.
Le contromatrici dei Vaglia sono staccate dai Controllori delle rispettive Tesorerie all’atto della presentazione per il visto.
Le contromatrici dei Vaglia pagabili da un Tesoriere provinciale sono trasmesse dalla Direzione generale del Tesoro o dall’Intendenza di finanza della Provincia ove fu fatto il versamento, col mezzo dell’Intendenza da cui dipende la Tesoreria che deve fare il pagamento.
Quelle dei Vaglia pagabili dalla Tesoreria centrale sono ad essa trasmesse col mezzo della Direzione generale del Tesoro.
L’invio delle contromatrici è fatto con apposita nota.
L’Uffizio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro.

Art. 592.
I Tesorieri non possono pagare Vaglia, se prima non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici, pel debito riscontro.
I Vaglia non sono girabili, e devono perciò essere pagati alla persona, al Corpo morale od all’Amministrazione su di essi indicata.
Per le quietanze relative valgono le disposizioni per le quietanze dei mandati di pagamento. Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte di cui all’art. 432.

Art. 593.
Quando occorra per ragione di servizio che un Vaglia del Tesoro assegnato su di una Tesoreria provinciale debba essere pagato per suo conto da un altro Agente residente nella Provincia stessa, ma fuori del Capoluogo, l’Intendenza di finanza trasmette all’Agente la contromatrice.
L’Agente eseguisce il pagamento, unisce la contromatrice al Vaglia quitato, e lo comprende nel prossimo versamento da farsi alla Tesoreria.

Art. 594.
I Tesorieri di Provincia possono per necessità di servizio, e dietro autorizzazione dell’Intendenza di finanza, spedire Vaglia del Tesoro sovra sé medesimi e pagabili da altri Agenti della Provincia.
In questo caso l’Intendenza trasmette la contromatrice all’Agente che deve pagare i Vaglia.
L’Agente procede com’è indicato nell’articolo precedente.

Art. 595.
Accadendo smarrimento, perdita o distruzione di un Vaglia del Tesoro, la Direzione generale del Tesoro può autorizzare la spedizione di un certificato equivalente, osservate le disposizioni contenute negli articoli 283 a 287 del presente Regolamento.
In questo caso però la contromatrice del Vaglia smarrito o perduto è restituita alla predetta Direzione generale per essere unita al certificato da spedirsi.
Sulla matrice del Vaglia e sui registri è fatta annotazione della spedizione del certificato.

Art. 596.
Nel caso di smarrimento o perdita di una contromatrice di Vaglia del Tesoro, si procede com’è disposto all’art. 585 per le contromatrici dei Buoni del Tesoro.

Art. 597.
I Vaglia del Tesoro rimasti da pagare alla chiusura d’un esercizio sono riportati nei registri dell’esercizio susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento.

Art. 598.
Entro il giorno dieci di gennaio d’ogni anno, le Intendenze di finanza devono trasmettere alla Direzione generale del Tesoro un conto dimostrativo il montare dei Vaglia del Tesoro che nell’anno precedente dovevano essere pagati dalla dipendente Tesoreria, quello dei pagati, e l’importo dei rimasti da pagare al 31 dicembre, descrivendo questi ultimi uno per uno.
La Direzione generale del Tesoro, esaminati tali conti e riconosciutili regolari, compila un prospetto generale riassuntivo delle totalità dei conti e lo invia alla Ragioneria generale.

TITOLO IX. Dei servizi vari.

Capo I. Dei pagamenti per conto delle amministrazioni della cassa dei depositi e prestiti, del fondo per il culto, della cassa militare, e di altre speciali amministrazioni.

Art. 599.
I Tesorieri provinciali dello Stato pagano per conto della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto, e della Cassa militare, quei mandati, estratti di ruolo, ed ordini che fossero loro spediti dalle rispettive Amministrazioni.
Le somme a tal uopo occorrenti devono essere versate anticipatamente nella Tesoreria centrale del Regno dalle predette Amministrazioni, che ne saranno accreditate in conto corrente.

Art. 600.
Il pagamento delle pensioni e degli assegnamenti dovuti dall’Amministrazione del Fondo per il culto deve essere disposto ed eseguito secondo le norme contenute nel capo V del titolo VII del presente Regolamento.
Però, né la Direzione generale del Tesoro, né la Corte dei conti, né la Ragioneria generale, hanno alcuna ingerenza nei ruoli d’inscrizione e variazione delle pensioni degli assegnamenti suddetti.
Le Intendenze di finanza devono tenere appositi registri, spedire ordini di pagamento con una serie speciale di numeri progressivi, e trasmettere direttamente all’Amministrazione del Fondo per il culto le situazioni accennate agli articoli 388, 389 e 391 per le partite che per morte od altra causa sono state chiuse, o che sono state trasportate nei registri di una ad altra Intendenza per mutamento di domicilio o di residenza dei pensionari od assegnatari.

Art. 601.
Nei pagamenti accennati all’art. 599, i Tesorieri osserveranno le norme contenute negli speciali Regolamenti per l’Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, pel Fondo del culto, e per la Cassa militare.

Art. 602.
I mandati, estratti di ruolo, ed ordini da pagarsi dai Tesorieri provinciali, sono inviati dalle Amministrazioni che li emisero alle Intendenze di finanza, che ne prendono nota nei propri registri e li rimettono ai Tesorieri con elenco in due esemplari, uno dei quali è
restituito con ricevuta.
I mandati ed ordini da pagarsi fuori del Capoluogo della Provincia debbono essere individuali.

Art. 603.
I Tesorieri provinciali allibrano i fatti pagamenti in registri speciali distinti per ogni Amministrazione cui riguardano; e nei loro rendiconti li computano sotto titoli appositi, cioé: Fondi somministrati alla Tesoreria centrale per pagamenti in conto della Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o del Fondo per il culto, o della Cassa militare.

Art. 604.
Alla fine di ogni mese le Intendenze di finanza descrivono in tanti elenchi, quante sono le Amministrazioni cui riguardano i pagamenti, i mandati, le quietanze relative ad estratti di ruolo, e gli ordini pagati dai Tesorieri, e li trasmettono entro il giorno cinque del mese seguente alle Amministrazioni stesse da cui furono spediti.
Mandano contemporaneamente alla Direzione generale del Tesoro una nota riassuntiva la totalità di ciascuno degli elenchi preaccennati.

Art. 605.
Le Amministrazioni rispettive, accertata la somma da rimborsarsi ai Tesorieri, ne compilano una nota e la trasmettono alla Direzione generale del Tesoro, la quale ordina alla Tesoreria centrale di rilasciare le quietanze a favore dei Tesorieri provinciali, prelevando le relative somme dai conti correnti colle suddette Amministrazioni.
Le quietanze sono comunicate alle rispettive Amministrazioni che vi notano a tergo i pagamenti cui si riferiscono, e poscia vengono restituite alla Direzione generale del Tesoro, che le spedisce alle Intendenze di finanza per la consegna ai Tesorieri.

Art. 606.
Gli estratti di ruolo compilati dall’Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, da quella del Fondo per il culto e della Cassa militare resteranno presso le Tesorerie provinciali sino a che siano tutte pagate le partite descrittevi, ma non oltre cinque anni dalla scadenza delle rate, scorsi i quali saranno restituiti insieme alle formule di quietanza per le partite rimaste insoddisfatte.
I mandati e gli altri ordini di tutte le Amministrazioni speciali saranno restituiti dopo un anno da che furono spediti.

Art. 607.
Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordine od altro titolo di pagamento, se ne informerà l’Amministrazione che lo emise, e questa provvederà per la spedizione d’un duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale Regolamento.

Art. 608.
I pagamenti che venissero autorizzati per conto di altre Amministrazioni speciali, distinte o estranee a quella dello Stato, saranno regolati dalle disposizioni del presente capo, in quanto siano applicabili, ovvero da apposite istruzioni.

Capo II. Dei Depositi.

Art. 609.
I depositi prescritti da Leggi, Regolamenti, od in qualunque caso ordinati dall’Autorità giudiziaria o dall’amministrativa, debbono farsi nella Cassa dei depositi e prestiti instituita presso la Direzione generale del Debito pubblico colla Legge 17 maggio 1863, n. 1270.
Debbono farsi nella Cassa stessa anche i depositi che la Legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

Art. 610.
Fuori del luogo che è sede della Cassa di depositi e prestiti, i depositi di effetti pubblici o d’altri titoli si ricevono dalle Prefetture e dalle Sotto-Prefetture; ed i depositi in numerario si ricevono dalle Tesorerie dello Stato per conto della Cassa anzidetta sotto l’osservanza delle disposizioni del Regolamento speciale per l’amministrazione della medesima.

Art. 611.
I depositi da farsi dai concorrenti ad aste pubbliche, ancorché consistano in effetti pubblici od altri titoli, possono essere ricevuti in via provvisoria dalle Tesorerie provinciali, giusta il disposto coll’art. 97 del presente Regolamento.

Art. 612.
I depositi nella Tesoreria centrale devono essere previamente autorizzati dalla Direzione generale del Tesoro, e quelli da farsi nelle Tesorerie provinciali dalla Direzione generale del Tesoro o dalle Intendenze di finanza.

Art. 613.
Pei depositi in numerario, da passarsi subito alla Cassa dei depositi e prestiti, i Tesorieri rilasciano Vaglia del Tesoro a favore del Cassiere della medesima, e sulla Tesoreria della Provincia ove egli risiede.
I Vaglia, colle dichiarazioni dei depositanti e coi documenti prescritti, sono spediti all’Amministrazione della Cassa de’ depositi e prestiti col mezzo delle Intendenze di finanza nel modo stabilito nell’apposito Regolamento.
I depositi in effetti pubblici o in altri titoli ricevuti come cauzione provvisoria, e che dovessero convertirsi in cauzione definitiva in seguito ad aggiudicazione all’asta pubblica, sono trasmessi dalle Intendenze di finanza alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 614.
Per i depositi in danaro od in effetti pubblici, che non debbono o non possono essere passati subito alla Cassa de’ depositi e prestiti, come sono quelli dei concorrenti alle aste pubbliche, i Tesorieri danno quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, aventi il suggello a secco del Ministero delle Finanze, ed un numero progressivo, continuativo per tutto l’anno ancorché si mutasse il Tesoriere.
Le quietanze debbono indicare:
1° Il cognome, nome e qualità del depositante, o di colui per conto del quale è fatto il deposito;
2° La causa del deposito;
3° La quantità e la specie de’ valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua de’ medesimi e la decorrenza di essa, il capitale nominale ragguagliato al ventuplo della rendita, e quando ne sia il caso la quantità delle cedole annessevi.
Alle quietanze di deposito e relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli articoli 280 e 281.

Art. 615.
I depositi ricevuti dalle Tesorerie da trasmettersi alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno alla medesima inviati il giorno stesso o al più tardi il dì seguente a quello in cui furono ricevuti.
I depositi da convertirsi in cauzione definitiva saranno trasmessi il giorno medesimo o al più tardi il dì appresso a quello in cui i Tesorieri ricevono dall’aggiudicatario o dall’Ufficiale che presiedette all’asta l’avviso della seguita aggiudicazione definitiva.

Art. 616.
I depositi nelle Tesorerie saranno conservati nella Cassa di riserva od in una Cassa speciale di depositi.
I depositi in valori od in effetti pubblici da restituire tali quali a suo tempo, devono essere posti in pieghi separati, sui quali sarà indicato il nome del depositante, l’importo e la specie de’ valori ed effetti inclusi, e la quietanza rilasciata.

Art. 617.
L’ordine di restituzione, intera o parziale, di un deposito è dato per la Tesoreria centrale dalla Direzione generale del Tesoro, e per le Tesorerie provinciali dagl’Intendenti di finanza, dietro invito dell’Autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento.

Art. 618.
La ricevuta per la restituzione intera de’ depositi è data sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante.
La ricevuta per la restituzione parziale è data tanto sulla matrice quanto sulla quietanza che resta in mano del depositante sino alla completa restituzione.
Alle matrici delle quietanze si alligano gli ordini di restituzione e le quietanze restituite.
Se l’importo di un deposito debba essere convertito in Vaglia del Tesoro, si eseguiranno le disposizioni dell’art. 440.

Art. 619.
Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito delle Tesorerie dello Stato saranno osservate le disposizioni contenute nella sezione III del capo II del titolo VI del presente Regolamento.

Art. 620.
I Tesorieri tengono un registro giornale d’entrata e d’uscita dei depositi ed un conto corrente per ogni deposito.
I Controllori presso le Tesorerie tengono essi pure il conto corrente individuale di ogni deposito, e compilano un rendiconto mensile che per mezzo dell’Intendenza di finanza è trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

TITOLO X. Delle contabilità speciali

Art. 621.
Nessuna contabilità speciale, di natura diversa da quella di cui si parla al capo I del titolo IX del presente Regolamento, può essere tenuta dai Tesorieri senza autorizzazione della Direzione generale del Tesoro.

Art. 622.
Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali saranno registrate in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle Tesorerie per le contabilità dello Stato. Il giornale avrà una serie progressiva di numeri, e si chiuderà in fine di ciascun anno.

Art. 623.
Per ognuna delle contabilità speciali sarà tenuto separato registro bollettario di quietanze a madre e figlia, con una serie particolare di numeri, la quale si chiuderà in fine d’anno.
Le quietanze avranno il bollo a secco del Ministero delle Finanze, e porteranno, oltre al numero particolare di cui sopra, quello pure del giornale generale, e dovranno essere registrate e sottoscritte dal Controllore della rispettiva Tesoreria, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 624.
Il Tesoriere non potrà ricevere alcuna somma senza la fattura di versamento fornita del visto del Controllore.

Art. 625.
I pagamenti saranno fatti con mandati od ordini emessi dai Capi delle Amministrazioni cui appartengono i fondi delle contabilità speciali, entro i limiti dei fondi medesimi.
Tali mandati ed ordini sono trasmessi ai Tesorieri col mezzo delle Intendenze di finanza, le quali, dopo registrazione, vi appongono il visto.

Art. 626.
Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di entrata, e dei mandati od ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai Regolamenti e dalle istruzioni relative, si procederà a norma del disposto nella sezione III del capo II del titolo VI, e nel capo VIII del titolo VII del presente Regolamento.

Art. 627.
I rendiconti delle contabilità speciali sono regolati in conformità delle istruzioni relative.

TITOLO XI. Delle situazioni di cassa e dei conti mensuali dei Tesorieri e dei Ragionieri.

Capo I. Delle situazioni di cassa.

Art. 628.
Il Tesoriere centrale compila giornalmente in doppio esemplare una nota descrittiva dei versamenti ricevuti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata pei vari servizi affidatigli, colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva, e la consegna ogni sera, col visto del Controllore, al Direttore generale del Tesoro.

Art. 629.
I Tesorieri provinciali compilano ogni giorno una nota descrittiva dei versamenti conseguiti, e dei pagamenti fatti per tutte le contabilità da essi tenute, e colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva, corredandola di tutti i titoli di spesa pagati coi fondi dello Stato, eccetto quelli del Debito pubblico, specificati in appositi elenchi, e la consegnano, prima della chiusura dell’Uffizio, al rispettivo Controllore, il quale, appostovi il visto, previo riscontro dei risultamenti coi propri registri, la invia la mattina del giorno susseguente all’Intendenza di finanza.
Alla nota dell’ultimo giorno del mese uniscono le matrici delle quietanze rilasciate e dei Vaglia del Tesoro.

Art. 630.
Le Intendenze di finanza trasmettono giornalmente alla Direzione generale del Tesoro una situazione sommaria di Cassa in doppio esemplare della rispettiva Tesoreria, coll’indicazione dell’ammontare complessivo dei valori di pertinenza dello Stato e delle contabilità speciali, esistenti tanto nella cassa corrente quanto in quella di riserva.

Art. 631.
Le Intendenze di finanza esaminano la nota ed i documenti a corredo, di cui è parola all’art. 629, e quando nulla trovino da osservare sulla loro regolarità, ne danno ricevuta ai Tesorieri affinché serva ad essi di discarico provvisorio.
Eseguiscono poscia i necessari allibramenti nelle proprie scritture, e serbano in apposite custodie, sotto la personale risponsabilità del Capo della Ragioneria rispettiva, i titoli giustificativi dei pagamenti ricevuti colle note.
Le ricevute di essi titoli sono alla fine del mese, e dopo compiuto l’atto di verificazione di cassa, ritirate ed annullate dalle Intendenze di finanza.

Art. 632.
La sera del dieci, venti ed ultimo d’ogni mese i Tesorieri provinciali compilano un prospetto delle operazioni d’entrata e di uscita fatte nella decade, nel quale riassumono, per capi d’entrata, i versamenti ricevuti, e per ogni specie di contabilità, i pagamenti fatti, corredandolo della nota delle monete esistenti nella cassa corrente e nella cassa di riserva, e lo consegnano al rispettivo Controllore perché, riscontratane l’esattezza, lo sottoscriva e per mezzo della Intendenza di finanza ne faccia l’invio alla Direzione generale del Tesoro.

Capo II. Delle contabilità mensuali dei tesorieri.

Art. 633.
Per ogni mese il Tesoriere centrale, e le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali:
1° Descrivono i mandati spediti dai Ministeri e pagati nel mese in tre elenchi distinti per ciascun capitolo di bilancio, le cui totalità vengono epilogate per Ministero in un altro elenco, i risultati del quale sono trasportati in una nota ricapitolativa fatta in doppio esemplare;
2° Descrivono in distinti elenchi d’un solo esemplare tanto i Buoni del Tesoro quanto i Vaglia del Tesoro pagati nel mese, e ne riportano le totalità in una nota sommaria in due esemplari.
Negli elenchi e nelle note dei Buoni del Tesoro, è dimostrato l’importo del capitale distintamente da quello degl’interessi.
Le Intendenze di finanza descrivono altresì in unico esemplare, distinto per ogni capitolo di bilancio:
a) Gli ordini pagati per le spese fisse (escluse le pensioni);
b) Gli ordini pagati per le pensioni;
c) I Buoni estinti e spediti sopra mandati a disposizione;
d) Gli ordini di rimborso agli Agenti demaniali delle spese di giustizia penale e civile (466);
e) Gli ordini pagati per le vincite al lotto.
Le somme totali di questi elenchi sono riassunte in elenchi in doppio esemplare ed epilogati in altro elenco distinto per Ministero.
Per gli ordini ed i Buoni accennati alle lettere a, c, d, gli epiloghi sono compilati in unico esemplare, e le totalità di essi sono trasportate sopra di una nota recapitolativa fatta in doppio.
Per gli ordini di cui è parola alle lettere b, e, gli epiloghi sono compilati in duplice esemplare.

Art. 634.
La Tesoreria centrale e le Intendenze di finanza entro i primi cinque giorni del mese, pel mese precedente, trasmettono, alla Direzione generale del Tesoro, con tutti i documenti giustificativi dei pagamenti fatti, gli elenchi descrittivi, gli epiloghi, le note sommarie e ricapitolative di cui è detto nel precedente articolo, e le quietanze delle ritenute rilasciate giusta il disposto dall’art. 497.
Compilano e spediscono pure nel termine medesimo in triplo esemplare un conto nel quale sono riassunti per ogni capo di entrata i versamenti ricevuti e descritti nella nota menzionata all’art. 297
e per ciascuna contabilità di spesa i pagamenti effettuati risultanti dai surriferiti elenchi.
Insieme a questo conto è trasmesso il processo verbale di verificazione fatto alle Casse della Tesoreria, e il rendiconto dei depositi ricevuti e di quelli restituiti durante il mese precedente.

Art. 635.
La Direzione generale del Tesoro esamina e verifica i documenti, gli elenchi descrittivi e riassuntivi, gli epiloghi, le note sommarie e ricapitolative e i conti mentovati agli articoli 633 e 634;
eseguisce le proprie scritturazioni e li trasmette con un solo esemplare del conto alla Corte dei conti.
Trasmette un altro esemplare del conto alla Ragioneria generale.

Art. 636.
La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l’esattezza degli elenchi, degli epiloghi e delle note sommarie e ricapitolative, stende su di un esemplare di esse note, e degli epiloghi degli ordini pagati per le pensioni e per le vincite al lotto, la dichiarazione di regolarità, e li invia, unitamente ad uno degli elenchi descrittivi dei mandati spediti dai Ministeri, degli elenchi riassuntivi e degli epiloghi, alla Direzione generale del Tesoro, che, previo allibramento, fa tenere le dichiarazioni di regolarità al Tesoriere centrale col mezzo del Controllore rispettivo, e ai Tesorieri provinciali per mezzo delle Intendenze di finanza che ne prendono nota nei loro Registri.
Quando per osservazione della Corte dei conti occorresse di modificare i risultamenti dei conti, la Direzione generale del Tesoro ne informerà la Ragioneria generale.

Art. 637.
La Direzione generale del Tesoro, all’appoggio degli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente in tre esemplari prospetti separati per Ministero, in cui è dimostrato, distintamente per capitolo, l’ammontare dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie, e li invia alle rispettive Amministrazioni centrali, alla Ragioneria generale e alla Corte dei conti, per l’imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli di bilancio.
La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi dei Buoni del Tesoro pagati, compila in triplo esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota nella quale sono epilogate le somme pagate per interessi dei Buoni stessi. Un esemplare di questa nota è trattenuto dalla Corte, un altro è restituito alla Direzione generale del Tesoro, e il terzo è spedito alla Ragioneria generale perché serva a far l’imputazione di essi interessi al relativo capitolo di bilancio.

Capo III. Delle contabilita mensuali dei ragionieri dei ministeri.

Art. 638.
I Ragionieri dei Ministeri trasmettono mensilmente alla Corte dei conti un elenco dei mandati spediti nel mese, col corredo di quelle osservazioni e spiegazioni che reputassero opportune.
La Corte, presso la quale sono i documenti giustificativi dei singoli mandati, fa esame della regolarità delle liquidazioni ed ordinazioni per quei mandati i quali dagli elenchi delle contabilità dei Tesorieri risulti essere stati pagati.
Ove nulla abbia da osservare, dà notizia ai Ministeri dei mandati riconosciuti regolari.
Nei casi di responsabilità dei Ragionieri si procede nel modo stabilito al capo VII del titolo V del presente Regolamento.

TITOLO XII. Del rendimento dei conti giudiziali.

Capo I. Disposizioni generali.

Art. 639.
Tutti gli Agenti dell’Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito di materie, ed anche coloro che s’ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti Agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente Regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i Funzionari che ricevettero mandati a disposizione o mandati di anticipazione, i quali rendono i conti mensili di cui agli articoli 365 e 374 del presente Regolamento.

Art. 640.
Il conto è reso alla Corte, o direttamente, o col mezzo dell’Amministrazione da cui dipende il Contabile, entro tre mesi, successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del Contabile dall’ufficio per qualunque siasi causa.
Nel trasmettere il conto all’Amministrazione il Contabile ne dà contemporaneo avviso alla Corte dei conti, e ne dà avviso all’Amministrazione quando lo trasmetta alla Corte.

Art. 641.
Gli Agenti non sono risponsabili che della loro gestione personale, e quindi non sono tenuti a rendere il conto che per quel periodo dell’anno per cui furono in ufficio.
In caso di mutazione, il conto dell’anno è diviso secondo la durata della gestione dei diversi titolari, e ciascuno rende separatamente il conto delle operazioni che lo riguardano.
Ove però, per congedo, permesso o malattia o per altra causa, l’Agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall’Autorità competente, non si interrompe la durata della sua gestione; e il Contabile perciò deve comprendere nel suo conto anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

Art. 642.
Nei casi di morte, d’interdizione o d’inabilitazione di un Contabile, i conti sono resi dà suoi legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 643.
Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il Contabile o suoi aventi causa:
a) O mediante istanza del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nei modi previsti dall’articolo 35 e seguenti della Legge 14 agosto 1862, n. 800;
b) O mediante compilazione del conto fatto d’ufficio dall’Amministrazione. In questo caso il Contabile o i suoi aventi causa saranno amministrativamente invitati a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine da prefinirsi, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.
Si avrà come riconosciuto il conto, se il Contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all’invito dell’Amministrazione.
Può anche il Pubblico Ministero procedere, a termini del citato art. 35 della Legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a forma del detto art. 35, l’Amministrazione non potrà più ordinare la formazione del conto.

Art. 644.
In tutti i casi in cui un Contabile in seguito a circostanze di forza maggiore si trovasse nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, potrà essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.

Art. 645.
Nei casi di deficienza accertata dall’Amministrazione, o di danno arrecato all’Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili, la Corte dei conti potrà pronunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto contro di essi, quanto contro i fideiussori.

Art. 646.
Il conto giudiziale d’ogni Contabile dev’essere di regola distinto in due parti. La prima deve dimostrare il carico, lo scarico e i resti ad esigere; la seconda l’introito, l’esito e i resti.
La distinzione del carico e dello scarico non occorre per quei servizi pei quali non esista un carico certo ad esigere.

Art. 647.
Quando i Contabili avessero uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne faranno nota di riferimento nel conto giudiziale.

Art. 648.
Tutti i conti devono essere riveduti e certificati conformi alle proprie scritture dalle Autorità provinciali o compartimentali da cui dipendono i Contabili, e dal Ministero competente.

Art. 649.
La Corte dei conti potrà nelle sue condanne autorizzare l’Amministrazione ad alienare le cauzioni dei Contabili.

Art. 650.
Ciascun Ministero stabilisce, con apposite istruzioni da emanarsi di concerto colla Corte dei conti, i modelli dei conti giudiziali che riguardano i suoi Contabili, e i documenti giustificativi che li debbono corredare per tutto ciò che non sia determinato nel presente Regolamento.

Capo II. Dei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

Art. 651.
I Contabili, Consegnatari, Magazzinieri o Economi che maneggiano od hanno in consegna materie o cose dello Stato, presentano il conto della loro gestione annuale nei termini e modi indicati all’art. 640.
Il conto è visto e verificato dal Ragioniere della rispettiva Amministrazione, e dichiarato conforme ai risultati delle scritture della competente Ragioneria Ministeriale, e della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 652.
I conti dei Contabili che amministrano materie della stessa specie, quando convenga pel loro numero, saranno riassunti in prospetti provinciali o Compartimentali a cura delle Intendenze o dei Capi dei compartimenti, e, a cura del Ministero competente, in un prospetto generale, da trasmettersi alla Corte dei conti.

Art. 653.
I Direttori o consegnatari delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti scientifici pertinenti allo Stato, e di altre simili raccolte di opere di scienze e d’arte, renderanno, per gli oggetti scientifici e di arte loro dati in consegna o in custodia, il conto annuale nei modi e termini prescritti da particolari Regolamenti.

Art. 654.
Nel conto giudiziale in materia, il Contabile si darà debito e credito degli oggetti avuti in consegna o distribuiti, non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo le nomenclature ammesse dall’Amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o corrispondente alle tariffe adottate.
Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, potranno essere presentate nel conto sotto una medesima unità o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature introdotte dall’Amministrazione.
Ogni operazione di entrata e di uscita delle materie dev’essere giustificata nei conti individuali dai documenti che stabiliscano regolarmente la operazione stessa.
La trasformazione e la consumazione sono giustificate con conto a parte.

Art. 655.
Di regola la base di ogni conto in materia consiste negli inventari visti e verificati dall’Amministrazione.
In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte pei conti, il conto in materia di un Contabile che abbia gerito nell’anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai Ministeri competenti.

Art. 656.
La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi dal Contabile quando abbia elementi sufficienti per determinarlo.

Capo III. Dei conti giudiziali degli agenti della riscossione.

Art. 657.
I conti degli Agenti della riscossione di qualsisia entrata saranno presentati all’Intendenza di finanza od all’Amministrazione competente nel termine prescritto, e riassunti, secondo i diversi rami di servizio, in prospetti per Provincia o per Compartimento a cura dell’Autorità immediatamente superiore, e in un prospetto generale a cura del Ministero competente.

Art. 658.
Ogni conto debbe dimostrare:
Nella prima parte:
1° Il carico di tutte le somme che il Contabile doveva riscuotere, compresi i resti rimasti ad esigere nell’esercizio precedente;
2° il discarico per introiti fatti, per annullamenti o per variazioni, e simili;
3° I resti ad esigere al termine dell’esercizio o della gestione.
Nella seconda parte:
1° Il debito od il credito dell’esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione;
2° Gl’introiti fatti;
3° L’esito per versamenti, per restituzioni, e simili;
4° I resti di debito o credito alla fine dell’esercizio od alla fine della gestione.

Art. 659.
Saranno tenuti distinti nei conti il carico e lo scarico secondo i capitoli inscritti nel bilancio.

Art. 660.
Il carico di somme fisse che si esigono periodicamente od a scadenze determinate, potrà essere compreso nel conto cumulativamente, per somma e per numero di partite, salvo però la distinzione di cui all’articolo precedente.
Il discarico di queste somme e di queste partite che non risultassero da versamenti fatti, non potrà essere dato se il Contabile non provi con documenti giustificativi le debite diligenze usate per la riscossione od i provvedimenti emessi a tenore dei relativi Regolamenti od Istruzioni.
Il Contabile unirà al conto un elenco nominativo dei debitori ricevuti in carico, dai quali non siasi riscossa la somma dovuta durante l’anno. Questo elenco conterrà un cenno del motivo della mancata esazione, e sarà certificato vero dalla Ragioneria dell’Amministrazione competente.

Art. 661.
Insieme al conto di danaro, di cui agli articoli precedenti, sarà dato il conto, per carico e per discarico, regolarmente documentato, dei libri bollettari che l’Agente avesse ricevuto in consegna pel rilascio delle quietanze.

Art. 662.
I conti degli Agenti della riscossione, visti e verificati dalla Ragioneria della rispettiva Amministrazione provinciale o compartimentale, e da quella dell’Amministrazione centrale, saranno trasmessi, insieme ai documenti giustificativi, alla Corte dei conti per la revisione giudiziale e per ogni legale effetto.

Capo IV. Dei conti giudiziali dei tesorieri.

Art. 663.
Nei termini prescritti presentano il conto della loro gestione, i Tesorieri di Provincia alle Intendenze di finanza, e il Tesoriere centrale alla Direzione generale del Tesoro.
Le Intendenze di finanza, dopo avere verificati i conti dei Tesorieri provinciali, vi appongono il visto e li trasmettono alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 664.
Il conto di ciascun Tesoriere dimostra:
1° Nell’entrata:
Il debito del Tesoriere alla chiusura dell’esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione;
Gl’incassi per entrate del bilancio, per Buoni del Tesoro, per vaglia del Tesoro, per fondi ricevuti e per ogni altro introito;

2° Nell’uscita:
Il credito del Tesoriere alla chiusura dell’esercizio precedente;
Le dichiarazioni di regolarità per i pagamenti eseguiti, le quietanze per i fondi somministrati ed altri ordini regolari e definitivi;

3° La differenza tra l’entrata e l’uscita da trasportare, a seconda dei casi, all’esercizio susseguente.

Art. 665.
Gl’incassi sono giustificati colla produzione delle matrici delle quietanze e dei Vaglia del Tesoro, che il Tesoriere ha rilasciato a coloro che hanno eseguiti i versamenti.
I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità, e delle quietanze ricevute da altri Tesorieri, e d’altri ordini regolari e definitivi, come pure colla produzione dei Decreti di scarico nei casi di furto o di perdita per forza maggiore, salvo in quest’ultimo caso il giudizio di responsabilità della Corte dei conti.

Art. 666.
I Tesorieri renderanno altresì conto, sì di carico come di scarico, di tutti i bollettari che avessero ricevuti per il rilascio di quietanze, e di Vaglia del Tesoro.

Art. 667.
I conti dei Tesorieri, visti e verificati dalla Direzione generale del Tesoro, e dichiarati conformi alle proprie scritture dalla Ragioneria generale, sono trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Art. 668.
I Tesorieri rendono altresì all’Autorità competente il conto dei fondi pei servizi speciali di cui fossero incaricati, osservando le prescrizioni stabilite dalle Leggi o dalle relative speciali istruzioni.

Capo V. Delle riscossioni dei debiti accertati a carico dei pubblici funzionari, degli agenti contabili, e di debitori diretti dello stato.

Art. 669.
I debiti accertati amministrativamente a termini delle Leggi e dei Regolamenti, a carico degli Ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, dei Percettori, Agenti di riscossione, Magazzinieri, Economi, Depositari di valori in danaro o in materia, dei Tesorieri e degli Appaltatori di diritti delle Finanze, che non siano cessati dalle loro funzioni, e così pure i debiti stabiliti giudiziariamente dalla Corte dei conti a carico dei detti Funzionari ed Agenti, saranno riscossi a cura della Direzione generale del Tesoro, mediante alienazione delle cauzioni, o mediante trattenute legali sugli stipendi e sugli emolumenti, o in altro modo permesso dalle Leggi e dai Regolamenti.
I debiti accertati amministrativamente o definiti con sentenza di condanna della Corte dei conti a carico dei summentovati Funzionari, Agenti o Appaltatori cessati dalle loro funzioni, e gli altri debiti verso lo Stato quando non potessero essere prontamente riscossi col mezzo della trattenuta legale sugli stipendi e sulle pensioni concedute ai debitori, e quando non venissero soddisfatti nel termine stabilito, e in ogni caso entro un anno dalla data del loro accertamento, saranno trasportati nelle scritture demaniali, e dati in carico per la riscossione ai competenti Agenti del Demanio.
I crediti di cui non sia riconosciuta l’inesigibilità, ma una non ordinaria incertezza e difficoltà di esazione, saranno iscritti in un registro a parte, di cui si darà ragione nelle contabilità mensili.

Art. 670.
Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nell’articolo precedente i resti ed i debiti pei quali siasi dal debitore ottenuta regolare dilazione al pagamento, o verta lite.

Art. 671.
Le Amministrazioni centrali comunicheranno alla Direzione generale del Tesoro il prospetto dei debiti non soddisfatti entro il termine prescritto, e al cui pagamento vennero condannati i propri Funzionari o Contabili con decisione della Corte dei conti.
Il Procuratore generale presso la Corte dei conti comunicherà alla Direzione generale del Tesoro un estratto di ogni sentenza di condanna di un Impiegato o di un Contabile.

Art. 672.
La Direzione generale del Tesoro curerà la esazione dei crediti accennati nell’articolo precedente, e si concerterà colla Direzione generale del Demanio pel sollecito trasporto nei registri demaniali de’ crediti sopra indicati, dandone avviso alle Amministrazioni centrali rispettive e alla Ragioneria generale.

Art. 673.
Trasportate nelle scritture demaniali le partite, di cui è menzione ai precedenti articoli, ne sarà dato scarico nei conti giudiziali degli Agenti incaricati di riscuoterle.
Lo scarico nei conti giudiziali è giustificato colla produzione di certificato della Direzione generale del Demanio attestante l’effettuato trasporto.
La Ragioneria generale e le Ragionerie speciali competenti eseguiranno le scritturazioni necessarie pel trapasso dei debiti anzidetti dall’Amministrazione cui prima appartenevano a quella del Demanio.

Art. 674.
Ogni anno la Direzione generale del Tesoro dimostrerà, mediante prospetti, alla Corte dei conti le disposizioni prese per la esazione dei debiti riconosciuti a carico dei pubblici Ufficiali e dei Contabili dello Stato.

TITOLO XIII. Dei rendiconti generali dell’Amministrazione dello Stato.

Art. 675.
Non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell’anno finanziario, ciascun Ministero trasmette alla Ragioneria generale, in tre esemplari, il conto consuntivo della propria amministrazione, compilato per cura della Ragioneria addetta al Ministero stesso.

Art. 676.
Ogni conto consuntivo deve dimostrare distintamente per titolo, capitolo ed articolo di bilancio:
A – Per le entrate:
1° Le somme prevedute nel bilancio di definitiva previsione, e quelle approvate con Leggi successive;
2° Le somme riscosse e versate nelle Tesorerie dello Stato;
3° Le differenze in più od in meno.
B – Per le spese:
1° Le somme autorizzate nel bilancio di definitiva previsione, o disposte a norma degli articoli 142 e 182 del presente Regolamento;
2° Le somme pagate;
3° Le somme da pagare in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri;
4° Le somme da pagare per impegni già assunti in relazione al bilancio;
5° Le economie e gli annullamenti.

Art. 677.
La Ragioneria generale, all’appoggio dei conti consuntivi dei Ministeri, debitamente riscontrati colle risultanze dei propri registri, compila pure in tre esemplari il rendiconto consuntivo generale dell’Amministrazione di tutto lo Stato, mantenendo le stesse distinzioni prescritte coll’articolo precedente, e lo trasmette, non più tardi del mese di luglio susseguente, alla Corte dei conti, insieme ai tre esemplari dei conti ministeriali preaccennati.

Art. 678.
Al rendiconto consuntivo generale la Ragioneria generale unisce a corredo:
1° Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il rendiconto;
2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio suddetto, coll’indicazione delle variazioni seguite nel corso dell’anno, e lo stato patrimoniale alla fine dell’anno;
3° I conti speciali:

Dell’andamento della liquidazione dell’Asse ecclesiastico;
Dell’esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa;
Del movimento dei Buoni del Tesoro;
Di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di zecca;
E, in genere, di qualsivoglia altra operazione od azienda in cui siano state interessate le Finanze del Regno.

Art. 679.
I conti speciali indicati nell’articolo precedente devono essere compilati in modo da poterne rilevare il merito economico delle speciali aziende ed operazioni finanziarie; ed a tal uopo saranno fornite alla Ragioneria generale dalle Amministrazioni competenti le nozioni e dimostrazioni necessarie, nella forma che verrà stabilita dal Ministro delle Finanze.

Art. 680.
La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza, ed accertata l’esattezza dei risultamenti rinvia un esemplare del rendiconto generale e dei conti consuntivi ministeriali alla Ragioneria generale, e ne trasmette un altro esemplare col corredo dei conti speciali al Ministro delle Finanze, unitamente ad una sua relazione al Parlamento sul rendiconto e conto suddetti.

Art. 681.
Il Ministro delle Finanze fa stampare il rendiconto generale ed i conti speciali, non che la relazione della Corte dei conti, e ne fa la presentazione alla Camera elettiva col progetto di Legge per la relativa approvazione.

TITOLO XIV. Disposizioni generali.

Art. 682.
Nei conti a materia, per i quali occorre la indicazione di pesi, di misure, di superficie, ecc., debbono esporsi le quantità secondo il sistema metrico decimale prescritto dalla Legge 28 luglio 1861, n. 132.

Art. 683.
Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature, e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti.
Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni.

Art. 684.
I conti e i prospetti, le note e le situazioni, che debbono trasmettersi alle Autorità competenti, ai termini del presente Regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anco se offrano un risultamento negativo, nel qual caso si riportano, ove occorra, le totalità dei conti e delle dimostrazioni precedenti.

Art. 685.
Tutti i modelli occorrenti per la contabilità generale dello Stato, per il servizio delle Tesorerie, e per quegli altri servizi cui si riferisce il presente Regolamento, sono stabiliti dal Ministro delle Finanze, presi, ove occorra, gli opportuni concerti colla Corte dei conti e cogli altri Ministri.

Art. 686.
I Tesorieri e gli Agenti di riscossione debbono tenere un libro-giornale, nel quale registreranno per ogni servizio, e in relazione ai capitoli del bilancio, le operazioni d’incasso e di pagamento da essi effettuate.
Terranno inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle Istruzioni speciali dei vari servizi.

Art. 687.
I progetti di Regolamento di pubblica amministrazione o di altre disposizioni aventi tratto continuativo, da cui possa derivare un carico od una perdita per l’Erario pubblico, saranno comunicati al Ministro delle Finanze col relativo parere del Consiglio di Stato, acciò li vidimi prima della loro approvazione.

TITOLO XV. Disposizioni transitorie.

Art. 688.
Gli esercizi finanziari degli anni 1869 e 1870 saranno chiusi definitivamente il 31 dicembre 1870 e si osserveranno le disposizioni del presente Regolamento anche per l’accertamento e pel trasporto dei resti attivi e passivi al bilancio del 1871, nonché pel pagamento dei mandati già spediti sui bilanci del 1869 e del 1870 e non soddisfatti.
Al bilancio del 1871 sarà aggiunto un capitolo apposito per ogni Amministrazione per l’ammontare del fondo di cassa degli Agenti della riscossione al 31 dicembre 1870, costituito dal numerario effettivo esistente, dalle deficienze di cassa e dalle spese pagate coi fondi della riscossione e non rimborsate.
Al capitolo suddetto saranno imputati i versamenti che verranno fatti nelle Tesorerie per tali resti attivi.
Le regolarizzazioni ed i rimborsi saranno ultimati a cura delle rispettive Amministrazioni centrali e secondo le norme e discipline analoghe entro il primo semestre 1871.

Art. 689.
I resti attivi costituenti debiti degli Agenti della riscossione o di altri debitori d’imposte dirette sono imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dell’entrata del 1871.

Art. 690.
I mandati provvisori pagati dai Tesorieri coi fondi dello Stato e non rimborsati la sera del 31 dicembre 1870, dovranno essere ritirati e trasmessi alla Direzione generale del Tesoro, descritti in doppio elenco.
Del ritiro di questi mandati sarà fatta menzione nel processo verbale della verificazione di cassa che avrà luogo il 1° gennaio 1871, perché serva di provvisorio discarico ai Tesorieri rispettivi.
La Direzione generale del Tesoro esaminerà i mandati suddetti, e, salva e riservata ogni responsabilità a carico degli Ufficiali ordinatori e dei pagatori, provvederà per la pronta regolarizzazione dei mandati stessi.

Art. 691.
Tutti i mandati spediti dai Ministeri sui bilanci degli esercizi già chiusi e passati nel conto speciale del Tesoro, non pagati al 31 dicembre 1870, saranno ritirati ed annullati, ed il relativo ammontare sarà trasportato come resto passivo degli anni precedenti al capitolo del bilancio 1871: Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori.
A richiesta dei creditori, le cui ragioni non fossero prescritte, verranno rilasciati nuovi mandati con applicazione al detto capitolo.

Art. 692.
La giustificazione delle somme pagate dallo Stato con mandati di anticipazione spediti sui bilanci del 1870 o degli anni precedenti, sarà promossa nei modi stabiliti dal Regolamento 25 novembre 1866.

Art. 693.
Finché non verranno adempiute le formalità richieste dall’art. 383 del presente Regolamento, saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli (registri dei conti correnti) esistenti presso le Intendenze di finanza.
I prospetti d’inscrizione e variazione delle partite di spese fisse saranno frattanto spediti dai Ministeri al cui bilancio fanno carico, ed i relativi conti correnti continueranno ad essere tenuti dalla Corte dei conti.
I Ministeri, la Corte dei conti e le Intendenze di finanza adempiranno alle disposizioni del capo V del titolo VII del presente Regolamento, in quanto siano conciliabili con le disposizioni contenute nel capitolo III, titolo VII del Regolamento di contabilità 25 novembre 1866.

Art. 694.
Le prescrizioni dell’art. 196, relative alle scritture a partita doppia delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri Uffizi provinciali e compartimentali, saranno poste in vigore non più tardi del 1° gennaio 1872.

Art. 695.
I Ricevitori generali nelle Provincie Napoletane e Siciliane, finché esercitino le funzioni di Tesorieri di Provincia, debbono osservare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento pel servizio dei Tesorieri provinciali.
I Ricevitori di Circondario nelle Provincie suddette potranno ricevere il contante che gli Agenti della riscossione debbono versare a saldo degl’incassi fatti, e se ne daranno debito rilasciando, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, Vaglia del Tesoro in capo al Tesoriere provinciale, commutabili in quietanze d’entrata a favore degli Agenti predetti.
I vaglia saranno presentati o fatti pervenire dagli Agenti della riscossione alla rispettiva Intendenza di finanza, con quei titoli di spesa che avessero pagato per conto della Tesoreria provinciale, insieme alla fattura di versamento compilata giusta gli articoli 260, 261 e 262.
I Ricevitori circondariali non potranno trarre Vaglia del Tesoro, se non sopra Tesorieri di Provincia e sul Tesoriere centrale, ed unicamente pei servizi che saranno indicati dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 696.
Colle somme derivanti dal rilascio dei Vaglia del Tesoro, i Ricevitori di Circondario delle Provincie Napoletane e Siciliane eseguiranno i pagamenti loro ordinati per conto del Tesoriere della rispettiva Provincia.
Di tutte le somme dei Vaglia rilasciati, o dei titoli di spesa pagati in ciascuna decina d’ogni mese, i Ricevitori di Circondario, a norma del disposto dai succitati articoli 260, 261 e 262, e secondo le discipline stabilite dalle speciali istruzioni della Direzione generale del Tesoro, dovranno fare il versamento alla Tesoreria provinciale, che ne rilascierà quietanza di fondo somministrato.
Essi faranno pervenire giornalmente alle Intendenze di finanza ed alla Direzione generale suddetta lo stato sommario di cassa, e compileranno altresì le dimostrazioni ed i conti nei modi e termini prescritti dalle disposizioni preaccennate.
Le Sotto-Prefetture, conformemente a tali istruzioni, hanno la vigilanza sulle operazioni di cassa fatte dai summentovati Ricevitori circondariali, registrano i Vaglia del Tesoro e vi appongono il visto, come lo appongono sugli stati di cassa, sulle dimostrazioni e sui conti compilati dai Ricevitori medesimi.

Art. 697.
Le disposizioni portate dall’art. 3 saranno attuate non più tardi dell’anno 1872.

V. d’ordine di S. M.
II Ministro delle Finanze
Quintino Sella.

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