Regio Decreto n.3702 legge Rattazzi

Regio Decreto n.3702 del 1859 Ordinamento dell’amministrazione comunale e provinciale (legge Rattazzi)

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.
In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro dell’Interno, Sentito il Consiglio del Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo sull’ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO I. Divisione del Territorio del Regno e Autorità governative.

Art. 1. Il Regno è diviso in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente Legge.
Art. 2. In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo.
Art. 3. Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia .
Mantiene le attribuzioni dell’Autorità amministrativa, e promuove i conflitti; Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; Veglia sull’andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d’urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio; Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata; Nell’Amministrazione provinciale e comunale esercita, le attribuzioni determinate dalla legge; Dipende dal Ministro dell’Interno e ne eseguisce le istruzioni.
Art. 4. Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d’assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.
Art. 5. Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi. È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore. I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.
Art. 6. Il Consiglio,di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti. è presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.
Art. 7. In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d’urgenza riferendone immediatamente al medesimo. Nel Circondario ov’è il Capoluogo di Provincia l’ufficio d’intendente è esercitato dal Vice-Governatore.
Art. 8. I Governatori, i Vice-Governatori, gl’Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell’esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore Autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re previo parere dei Consiglio di Stato.
Art, 9. Presso ogni Governatore sono stabiliti Impiegati di segreteria. Una parte dei’medesimi sarà applicata al Consiglio Provinciale, ed alla deputazione provinciale. Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni uffizio d’Intendenza.

TITOLO II. Dell’Amministrazione Comunale.

CAPO I. – Del Comune.
Art. 10. Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.
Art. 11. Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale. Deve inoltre avere un Segretario ed un Uffizio comunale.
Più Comuni possono prevalersi dell’opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.
Art. 12. Il Consiglio è composto: Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;
Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;
Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;
Di 20 in quelli che supera i 3 mila;
Di 15 negli altri.
E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sovra fissato.
Art. 13. La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti. Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà: Di sei nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti;
Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;
Di due negli altri.
In tutti questi casi il numero dei Supplenti sarà di due.

CAPO II. – Delle elezioni.
Art. 14. I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura: Lire 5 nei Comuni di 3 mila abitanti o meno;
Lire 10 in quelli di 3 a 10 mila;
Lire 15 in quelli di 10 a 20 mila;
Lire 20 in quelli da 20 a. 60 mila;
Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti.
Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli Elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all’elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l’esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d’Italia, ancorché manchino della naturalità.
Art. 15. Sono altresi Elettori: i membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re , e quelli delle Camere di agricoltura e commercio; Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffizi del Parlamento; I militari decorati per atti di valore; I decorati per atti di coraggio o di umanità; I promossi ai gradi .accademici; I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche; I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d’appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometra, Farmacisti, e Veterinari approvati; Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.
Art. 16. I contribuenti contemplati nell’art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli Elettori almeno da sei mesi. Gli altri Elettori compresi nell’articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d’origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazlone.
Art.17. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo d’successione o per anticipazione d’eredità.
Art. 18. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l’amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.
Art. 19. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi. che sarà da lei designato. Il padre può delegare ad uno del figli l’esercizio dei suoi diritti elettorali.Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore. La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.
Art. 20. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno, che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.
Art. 21. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall’utilista, o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi. Quando il dominio diretto, l’affittamento, ed il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dall’articolo, precedente.
Art. 22. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati: Gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d’anime; coloro che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli e delle Collegiate. I Funzionari del Governo che debbono invigilare sull’amministrazione comunale e gli Impiegati dei loro Uffizi; Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione; coloro che abbiano lite vertente col Comune.
Art. 23. Non sono né elettori né eleggibili gli inalfabeti quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri, le donne, gl’interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finché non abbiano pagato intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode, o attentato ai costumi.
Art. 24. Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero.
Art. 25. I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la sessione di primavera.
Art. 26. La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto: 1. Il giorno, ed il luogo della sua nascita;
2. L’atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune;
3. Il numero d’iscrizione ai ruoli delle contribuzioni dirette-e la quota d’imposta pagata dall’iscritto;
4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.
Art.27. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all’Amministrazione Comunale quel richiami che crederà di suo interesse.
Art. 28. La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell’articolo precedente per altri otto giorni. Alla lista sarà unito l’elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avvisoal pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.
Art. 29. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini che sono stati esclusi dalla lista.L’intimazione dovrà esprimere i motivi dell’esclusione ed essere fatta senza spesa, per opera degli inservienti del Comune.
Art. 30. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale, con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Governatore per. mezzo dell’Intendente, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.
Art. 31. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune potrà reclamare al Governatore l’iscrizione di un cittadine ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di-qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali. I richiami potranno essere indirizzati al Governatore anche per mezzo dell’Ufficio comunale. Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell’Esattore comunale comprovante il deposito della somma di L. 10 fatta dal reclamante.
Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl’Istituti locali di Carità. Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta. L’Intendente potrà proporre d’ufficio al Governatore quelle rettificazioni che creda necessarie.
Art. 32. Niuno dei richiami accennati dall’antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d’ufficio , salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.
Art. 33. La Deputazione Provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell’Art. 31 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall’individuo stesso che v’ha interesse , o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall’articolo precedente dove siano fatti dai terzi o d’ufficio; lo decisioni saranno motivate e notificate agl’interessati.
Art. 34. Colle stesse norme di cui nell’articolo precedente la Deputazione aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla Legge richieste , e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi, od indebitamente cancellati.
Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio Comunale: 1. Gli individui Che si resero defunti;
2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;
3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.
Art. 35. Alle liste deliberate dai Consigli Comunali, o riformate dalla Deputazione, non si faranno sino alla revisione dell’anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che siano l’effetto di morte degli elettori o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.
Art. 36. I Comuni ed è privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione Provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d’Appello presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda.
Dove la decisione della Deputazione avesse rigettata una domanda d’iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l’azione non potrà intentarsi che dall’individuo del quale si sarà chiesta l’iscrizione.
Art. 37. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d’urgenza, senzaché sia d’uopo del ministerio di Causidico, o d’Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall’uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.
Art. 38. Una copia del ricorso d’appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell’ufficio del Ministero pubblico presso la Corte dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale. Questa potrà inviare al Ministero pubblico i titoli o documenti elle crederà opportuni allo schiarimento dei fatti. I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella Segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.
Art. 39. Se vi è ricorso in Cassazione la Corte provvederà a termini dell’art. 37.
Art. 40. L’appello introdotto contro una decisione , per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista , ha un effetto sospensivo.
Art. 41. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l’estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un’iscrizione fatta sulla lista i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.
Art. 42. La Giunta Municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale, od ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.
Art. 43. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera ma non più tardi del mese di luglio. Un manifesto della Giunta pubblicato 15 giorni prima indica il giorno, l’ora e i luoghi della riunione.
Art. 44. Gli elettori d’un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.
Tuttavia la Deputazione provinciale, per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse. La determinazione della Deputazione sarà pubblicata. In questo caso si procederà all’elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.
Art. 45. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.
Art 46. Più elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri, salvo il caso previsto nell’ultimo alinea dell’art. 44.
Art. 47. Avranno la presidenza degli uffizi provvisori delle adunanze elettorali il Sindaco, gli Assessori, ed in caso d’impedimento i Consiglieri più anziani. I due elettori più anziani d’età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori. L’ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.
Art. 48. La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi, e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.
Art. 49. L’adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti. L’ufficio cosi definitivamente composto nomina il Segretario definitivo avente voce consultiva.
Art. 50. Se il Presidente di un Collegio ricusa, od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l’ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.
Art. 51. Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze, e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l’ordine e la tranquillità. Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacente. Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua, richiesta.
Art. 52. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d’altro oggetto che della elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.
Art. 53. Tre membri almeno dell’ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.
Art. 54. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che sé fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l’esercizio d’ogni dritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.
Art. 55. Chiunque sia convinto d’avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un’ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll’arresto, od anche col carcere da sei a trenta giorni. Saranno puniti con la stessa pena coloro, che non essendo né elettori, né membri dell’ufficio s’introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, e coloro, che non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto. Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell’adunanza che verrà trasmesso all’Autorità giudiziaria per il relativo procedimento.
Art. 56. Niun elettore può presentarsi armato nell’adunanza elettorale.
Art 57. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell’ufficio definitivo, sia per l’elezione dei Consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente. Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d’una sentenza della Corte di Appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall’art. 40.
Art. 58. Aperta la votazione per l’elezione dei Consiglieri, il Presidente chiama ciascun elettore nell’ordine della sua iscrizione nelle liste. L’elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell’urna.
Art. 59. A misura che le schede si vanno riponendo nell’urna, uno degli scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendoli proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell’adunanza. Art. 60. Un’ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.
Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Art. 61. La tavola cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.
Art. 62. Aperta l’urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.
Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.
Art. 63. Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale, e vidimate almeno da tre dei componenti l’ufficio.
Art. 64. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell’Ufficio.
Art. 65. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformit sar degli articoli precedenti.
Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all’ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al computo generate dei voti.
Il Presidente della sezione principale proclama il risultato dell’elezione.
I membri dell’Ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l’adunanze.
Art. 66. Si avranno per non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altra parti.
Art. 67. Saranno nulle le schede nelle quali l’elettore si sarà fatto conoscere.
Art. 68. S’intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti il maggiore d’età fra gli eletti otterrà la preferenza.
Art. 69. Se l’elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all’art. 24, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in uffizio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero;. il giovane dal provetto. In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.
Art. 70. l’uffizio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell’adunanza, sulla validità dei titoli prodotti , e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.
Si far sar menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall’ufficio. Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell’ufficio ed annesse al verbale.
Art. 71. Il processo verbale dell’elezione è indirizzato all’Intendente fra giorni tre dalla sua data.
Se ne conserverà un esemplare nella Segreteria del Comune, il quale sar sar certificato conforme all’originale dal membri dell’ufficio. La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione, e lo notifica alle persone elette.
Art. 72. Contro le deliberazioni prese dall’uffizio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termine degli articoli 31, 32, 33.
È pure aperta la via all’azione giuridica in senso dell’articolo 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile.
Art. 73. L’art. 51 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.


CAPO III. – Dei Consigli Comunali.
Art. 74.1 Consigli Comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all’anno: La 1.a in marzo, aprile o maggio;
La 2.a in ottobre o novembre.
Queste Sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.
La Sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione Provinciale.
Art. 75. Il Governatore , sull’istanza della Giunta Municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d’uffizio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio Comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.
Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.
Art. 76. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.
Art. 77. L’avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse. Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell’adunanza.
Art. 78. Il Governatore a l’Intendente possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri Ufficiali pubblici dell’ordine amministrativo , ma non vi hanno voce deliberativa.
Art. 79. Sono sottoposte al Consiglio Comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gl’interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge. Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale , il quale può sempre esaminarne l’andamento , e vederne i conti.
Art. 80. Soggiacciono all’esame annuale del Consiglio comunale i bilanci ed i conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d’insufficienza dalle loro rendite.
Art. 81. Il Consiglio comunale nella Sessione d’autunno Elegge i Membri della Giunta Municipale; Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle Istituzioni che gli appartengono, per l’anno seguente; Nomina i Revisori dei conti per l’anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta Municipale.
Art. 82. Nella Sessione di primavera Rivede e stabilisce le liste elettorali;
Esamina il conto dell’amministrazione dell’anno precedente in seguito al rapporto dei Revisori, e delibera sulla sua approvazione.
Art. 83. Quando la presidenza del Consiglio spetti ad alcuno dei Consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro Presidente. Tanto il Sindaco quanto gli altri Membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorché scaduti dall’ufficio ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.
Art.84. Nell’una e nell’altra Sessione il Consiglio Comunale
1. Fissai il numero degl’Impiegati Comunali, ed i loro stipendi;
2. Nomina, sospende e licenzia i Tesorieri particolari dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni; i Maestri e le Maestre di scuola, i Cappellani, il Personale sanitario, ed in genere tutti gli stipendiati dal Comune salve le disposizioni delle leggi in vigore , e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio;
3. Delibera i contratti di acquisto, l’accettazione o rifiuto di doni o lasciti salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d’acquistare dei corpi morali;
4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca, servità o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù;
5. La contrattazione di prestiti;
6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite, o censi passivi;
7. I contratti di locazione e conduzione; 8. Gl’impieghi di denaro a qualunque titolo;
9. Lo offerte e i doni da farsi in nome dei Comune;
10. I regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, quelli delle istituzioni che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale; 11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
12. Le delimitazioni dei beni e territori comunali, nonché le divisioni dei beni fra più Comuni;
13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri;
14. Il concorso del Comune all’eseguimento di opere pubbliche;
15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio, e l’applicazione dei residui attivi;
16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado;
17. Le imposte da stabilirsi nell’interesse del Comune, ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse. Ed in generale delibera su tutti gli oggetti d’amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta Municipale.
Art. 85. Lo sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida. La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.
Art. 86. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all’articolo precedente.
Art. 87. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all’Albo Pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.
Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

CAPO IV. – Della Giunta Municipale.
Art. 88. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno i Membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.
Art. 89. La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio Comunale nell’intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.
Art. 90. Appartiene alla Giunta
1. Di fissare il giorno dell’apertura delle sessioni ordinarie;
2. Di convocare i Consiglieri per le adunanze;
3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà;
4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell’anno entro i limiti del credito accordato in bilancio;
5. Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale;
6. D’assistere agli incanti occorrenti nell’interesse del Comune, e di stipulare i contratti comunali;
7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del Consiglio;
8. Di formare il progetto dei bilanci;
9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi allo deliberazioni del Consiglio comunale;
10. Di provvedere alla regolare formazione delle ljste elettorali;
11. Di vigilare sull’ornato e sulla, polizia locale;
12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;
13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti ai Comuni;
14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi per mezzo di uno de’suoi Membri nell’interesse dei propri amministrati;
15. Di fare gli atti conservatorii dei diritti del Comune.
Art. 91. In caso d’urgenza, la Giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale. A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dall’art. 87.
Art. 92. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.
Art. 93. La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V. Del Sindaco.
Art. 94. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale ed Uffiziale del Governo.
Art. 95. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. è scelto fra i Consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.
Art. 96. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.
Art. 97. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Governatore od un suo Delegato.
Art. 98. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un Regolamento approvato dal Re.
Art. 99. Il Sindaco qual Capo dell’Amministrazione comunale:
1. Presiede il Consiglio comunale, salvo il disposto dall’art. 83;
2. Presiede e convoca la Giunta municipale secondo le norme dalla medesima fissate;
3. Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;
4. Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto.
Art. 100. Quale Uffiziale del Governo è incaricato: 1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni;
2. Di tenere i registri dello stato civile, a norma delle leggi;
3. Di riferire all’Intendente previo concerto colla Giunta municipale in ordine alla concessione delle licenze per l’esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di egual natura;
4. D’informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l’ordine pubblico;
E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.
Art. 101. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all’art 132, e dà far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell’azione penale in cui fossero incorsi. La nota di queste spese è resa esecutoria dall’Intendente sentito l’interessato, ed è rimessa all’Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
Art. 102. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di Uffiziale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal Capoluogo, o per la difficoltàà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei Consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.
Art. 103. In caso d’assenza o d’impedimento del Sindaco, o dell’Assessore delegato, ne fa le veci l’Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.
Art. 104. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Governatore che dovrà immediatamente riferirne al Ministro dell’Interno per gli ordini del Re.
Art. 105. Le disposizioni di cui all’art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

CAPO VI. Dell’Amministrazione e Contabilità comunale.
Art. 106. In ogni Comune si debba formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili. Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte, e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione. Tali inventarii saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni. Gli inventarii e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all’Intendente.
Art. 107.I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de’ suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell’uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.
Art. 108. L’alienazione dei beni incolti puù essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale sentito il Consiglio comunale.
Art. 109.I capitali disponibili d’ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l’acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.
Art. 110. Le spese comunali sono obbligatorie, o facoltative.
Art. 111. Sono obbligatorie le spese 1. Per l’ufficio ed archivio comunale;
2. Per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;
3. Per la riscossione delle entrate,comunali;
4. Per le imposte dovute dal Comune;
5. Per la conservazione del patrimonio comunale;
6. Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;
7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali;
8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non-provvedano altrimenti;
9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pei cimiteri;
10. Per l’istruzione elementare dei due sessi;
11. Per la Guardia nazionale;
12. Per l’abbuonameuto alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
13. Per gli Uffizi elettorali;
E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie.
Art. 112. Le spese non contemplate nell’articolo precedente sono facoltative.
Art. 113. Potranno i Comuni nel caso d’insufficienza delle rendite loro nel limiti ed in conformità delle leggi: 1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell’interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.
2. Dare in appalto l’esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purché tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.
3. Imporre una tassa per l’occupazione di spazii ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all’estensione del sito occupato, ed all’importanza della posizione;
4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle gregge;
5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.
Art. 114. In caso di silenzio per parte del Comune sull’adozione dell’una o dell’altra di dette imposte , si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.
Art.115. L’esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all’Esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune. I soli Comuni le cui spese obbligatorie eccedono le L. 60 mila possono nominarsi un Tesoriere particolare il quale rimane estraneo all’esazione delle.contribuzioni dirette. Quest’uffiziale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli Esattori dello Stato.
Art. 116. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l’anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate all’Intendente. Dietro il visto dell’Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all’art. 129 o 131, la Giunta ne rimetterà nota all’Esattore per la riscossione.
Art. 117. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell’art. 79 farà parte del bilancio comunale.
Art. 118. L’Esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
Art. 119. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore, e dal Segretario del Comune , e controsegnati dal Ragioniere ove esiste. L’Esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio. Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.
Art. 120. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.
Art. 121. Chiunque dall’Esattore in fuori s’ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s’ingeriscono in pubbliche funzioni.
Art. 122. Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall’Esattore come le altre entrate comunali.
Art. 123. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500, si fanno all’asta pubblica colle forme stabilite per l’appalto delle opere dello Stato.Il Governatore però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata.
Art. 124. L’Intendente ha facoltà di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di baschi nel suo uffizio. In tal caso l’Intendente presiederà agl’incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla Giunta Municipale. Rogherà gli atti il Segretario d’Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al Segretario comunale.

CAPO VII. Dell’ingerenza governativa nell’Amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei Comuni soggette ad approvazione.
Art. 125. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, nonché i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi all’Intendente negli otto giorni dalla loro data.
Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall’Intendente sarà immediatamente inviata all’Amministrazione comunale.
Art. 126. Quando si tratti di oggetto pel quale la Legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell’approvazione, l’Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.
Art. 127. Se l’Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizii indicati nell’articolo precedente, potrà sospenderne l’esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all’Amministrazione comunale, e trasmesso al Governatore.
Art. 128. Se invece l’Intendente non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizii, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice visto.
Art. 129. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall’Intendente a termini dell’art. 125 senza che egli abbia sospesa l’esecuzione della deliberazione, né vi abbia apposto li suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.
Art. 130. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo, nell’indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 131. Il Governatore in Consiglio di Governo dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l’Intendente abbia sospesa l’esecuzione, ed ove occorra, di quelle d’urgenza. Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all’art. 125, l’annullamento non potrà più essere pronunciato.
Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazii, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale, sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.
Art. 133. Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti: 1. L’acquisto o l’alienazione d’immobili, l’accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;
2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni;
3. L’acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti; 4. L’acquisto e l’alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l’alienazione di azioni industriali, e gli impieghi di danaro;
5. I regolamenti d’uso e di amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrate;
6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizii;
7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi tranne che si tratti dell’esercizio d’azioni possessorie.
Art. 134. La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l’approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d’opere e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.
Art. 135. Spetta alte Deputazione provinciale , udito il Consiglio comunale, di fare d’ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.
Art. 136. Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale.
Art. 137. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato. Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.
Art. 138. L’Intendente potrà verificare la regolarità del servizio degli Uffizi comunali. In caso di ommessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII. Disposizioni generali per l’Amministrazione Comunale.
Art. 139. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l’esazione delle imposte speciali dei Comuni per regolare il godimento dei beni comunali, per l’ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Governatori, dagli Intendenti e dai Sindaci.
Art. 140. Per l’accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli Agenti del Comune, o di uno degli Agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura criminale.
Art.141. Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare obblazione per l’interesse pubblico. L’obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.
Art. 142. Non riescendo l’amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all’art. 140, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l’opportuno procedimento, al Giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.
Art. 143. Gli Amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese, e dei danni cagionati dalla stessa lite.
Art. 144. In caso di scioglimento del Consiglio comunale l’amministrazione dei Comune verrà provvisoriamente affidata a un Delegato straordinario nominato dal Re a carico dell’Erario comunale. Questo Delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale. Esso presiederà pure l’Ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO III. Dell’Amministrazione provinciale.

CAPO I. Delle Provincie.
Art. 145. La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha un’amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl’interessi.
Art. 146. L’amministrazione d’ogni Provincia è composta d’un Consiglio provinciale, e di una Deputazione provinciale. Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.
Art. 147. Sono sottoposti all’Amministrazione provinciale 1. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e de’ suoi circondarii;
2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Provincia o dei suoi Circondari;
3. I fondi e sussidii, lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;
4. Gl’interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II – Del Consiglio provinciale.
Art. 148. Il Consiglio provinciale si compone: Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
Di 20 nelle altre.
Art. 149. Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per Mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.
Art.150. I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l’intiera Provincia. Art. 151. Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all’art. 153. In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.
Art. 152. Alle elezioni dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.
Art. 153. Compiute le operazioni a termini dell’articolo 71, il Presidente dell’Ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell’Intendente gli atti dell’elezione. La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali gli eletti con maggior numero di voti, e notifica il risultalo della votazione agli eletti.
Art. 154. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente. Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.
Art. 155. Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell’art. 16, i minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e Ministri dei culto contemplati nell’art. 22, i Funzionari cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli Impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli Impiegati e Contabili dei Comuni e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della Provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dallo esclusioni di cui all’art. 23 della presente Legge.
Art. 156. Il Consiglio provinciale si raduna nel Capoluogo della Provincia.
Art. 157. Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte o chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.
Il Governatore interviene alle sedute , vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di far quelle osservazioni che creda opportune, ma non ha voce deliberativa. Il Commissario del Re ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza riferendone immediatamente al Ministro dell’Interno.
Art. 158. Il Consiglio Provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedà di settembre in sessione ordinaria. Può anche essere straordinariamente convocato dal Governatore. La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della Provincia. Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio.
Art. 159. La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio. Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l’assenso del Governatore.
Art. 160. Nei casi di convocazione straordinaria , e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l’atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l’ordine delle deliberazioni.
Art. 161. Il Consiglio Provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d’età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.
Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra’ suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un vice Presidente , un Segretario ed un Vice Segretario , i quali durano in carica tutto l’anno. Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione Provinciale, di cui al numero 7 dell’articolo 165.
Art. 162. Il Consiglio Provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de’ suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v’intervenga un terzo dei Consiglieri.
Art. 163. I Presidenti del Consigli Provinciali possono, trasmettere direttamente al Ministro dell’Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l’attenzione del Governo.
Art. 164. -Il Consiglio provinciale sceglie tra’ suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell’intervallo delle sessioni.
Art 165. Il Consiglio delibera sovra:
1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
2. I contratti d! acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;
3. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, de’ suoi Circondarii, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese ed i progetti delle opere da compiersi nell’Interesse dei medesimi;
4. La azioni de intentare o sostenere in giudizio;
5. Le spese da farsi attorno gli edifizi diocesani a termini di legge;
6. I sussidi da accordarsi ai Consorzii ed ai Comuni per opere utili o necessarie , e per soccorrere ai bisogni dell’istruzione, e di stabilimenti pubblici;
7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione Provinciale;
8. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l’applicazione dei residui.
Art 166. Alle spese provinciali, in caso d’insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovra sovrimposta alle contribuzioni dirette.
Art. 167. Il ‘Consiglio Provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.
Art. 168. Dà parere:
1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capi-luogo;
2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;
3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;
4. Sullo stabilimento dei consorzii;
5. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune;
6. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell’epoca del medesimi;
E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla Legge, o domandato dal Governatore.
Art. 169. Può delegare uno o più de’ suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o. mantenuti a spese della Provincia, o de’ suoi Circondarii.
Art. 170. Può anche demandare ad uno, o più, de’ suoi membri l’incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III. Della Deputazione Provinciale.
Art. 171. La Deputazione Provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta di voti.
I membri sono in numero Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti;
Di quattro nelle altre.
Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre.
Art. 172. Essa rappresenta il Consiglio Provinciale nell’intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni;
Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;
Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico e morale della sua amministrazione, e fa una esposizione sulle condizioni e sul bisogni della Provincia; Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia;
Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrano nell’interesse della Provincia;
Spedisce i mandati entro i limiti dei bilancio;
Fa gli atti conservatorii dei diritti della Provincia e de’ suoi circondarii; In caso d’urgenza fa gli atti riservati al Consiglio;
Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.
Art. 173. Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio.
Art. 174. Non possono far parte della Deputazione Provinciale:
Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia;
Gli appaltatori d’opere che si eseguiscono per conto delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative; I parenti ed affini nei gradi indicati nell’art. 24.
Art. 175. Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell’Amministrazione degli Istituti menzionati nell’articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione Provinciale, egli non potrà né votare, né intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune, o dell’Istituto alla cui amministrazione appartiene.
Art. 176. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione Provinciale si richiede l’intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s’intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.
Art. 177. La Deputazione Provinciale forma un Regolamento interno per l’esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 178. I membri della Deputazione Provinciale durano un anno in un ufficio. Sono sempre rieleggibili.
Art. 179. Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.
Art. 180. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell’art. 174.

CAPO IV. Dell’ingerenza governativa nell’Amministrazione provinciale
Art 181. Sono soggette all’approvazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di Stabilimenti pubblici a spese della Provincia.
Art. 182. Le altre deliberazioni sono trasmesse al Ministro dell’Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi. Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese. In caso di annullamento di una deliberazione del Consiglio provinciale, il Governatore lo convocherà im-mediatamente in adunanza straordinaria per ricevere comunicazione del decreto di annullamento.Sui richiami del Consiglio provinciale contro il provvedimento del Ministro, sarà statuito dal Re previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO V. – Disposizioni generali riguardanti l’Amministrazione provinciale Art. 183. La contabilità degli Stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell’art. 147 farà parte del bilancio provinciale.
Art. 184. Il conto, del Tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di Governo salvo ricorso alla Corte dei Conti.
Art. 185. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 119 e 123 della presente legge. Però potranno farsi senza le formalità degli, incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire tre mila.
Art. 186. Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche. La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.
Art. 187. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.
Art. 188. In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, il Governatore ed il Consiglio di Governo eserciteranno le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l’amministrazione della Provincia, e per la tutela dei Comuni.

TITOLO IV. – Disposizioni comuni all’Amministrazione Comunale e Provinciale

Art. 189. I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento uffiziale non si sono mantenute per un quinquennio.
Art. 190. I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Dopo l’elezione generale, la scadenza dei primi quattro anni è determinata dalla sorte. In appresso la scadenza è determinata dall’anzianità.
Art. 191. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell’anno eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi de’ suoi .membri.
Art. 192, Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all’installazione dei loro successori, ancorché fosse trascorso il termine prefisso.
Art. 193. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti. A parità di voti s’intende eletto, o si avrà per anziano il maggiora d’età.
Art. 194. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.
Art. 195. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degl’impedimenti di cui agli articoli 22, 23 e 24.
Art. 196. I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l’elezione.
Ari. 197. Le funzioni dei Consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l’esecuzione di speciali incarichi. Tuttavia potrà.essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per ispese di rappresentanza.
Art. 198. Chi presieda l’adunanza dei Consigli creati colla presente Legge è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere, e disciogliere l’adunanza facendone processo verbale da trasmettersi all’Inten-dente, se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta Municipale, ed al Ministro dell’Interno se degli altri. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l’arresto. Si farà menzione di quest’ordine nel processo verbale , e sull’esibizione del medesimo si procederà all’arresto.L’individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i Tribunali quando ne sia il caso.
Art. 199. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.
Art. 200. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella saia delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
Art. 201. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare né mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all’oggetto speciale della convocazione.
Art. 202. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.
Art. 203. L’iniziativa delle proposte da sottoposi ai Consigli spetta indistintamente all’Autorità governativa, ai Presidenti ed ai Consiglieri.
Saranno prima discusse le .proposte dell’Autorità governativa, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.
Art. 204. I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.
Art. 205. Il Ministro dell’Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.
Art. 206.I Comuni e le Provincie tono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell’interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.
Art. 207. I Consigli che ommettono di deliberare sovra proposta dell’Autorità governativa e dei Presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.
Art. 208. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie si avranno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa menzione.
Art. 209. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i Corpi cui appartengono, o cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d’interesse proprio,d’interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini fino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministrante, od appalti d’opere nell’interesse del Comune o della Provincia alla cui amministrazione appartengono.
Art. 210. Terminate le votazioni, il Presidente coll’assistenza di due Consiglieri ne riconosce e proclama l’esito. S’intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.
Art. 211. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de’ voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all’adunanza e dalla medesima approvati.
Art. 212. Ogni Consigliere ha dritto che nel verbale, si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.
Art. 213. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal Segretario.
Art. 214. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o:sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.
Art. 215. Possono i Consigli conferire a Delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.
Art. 216. Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento e la riparazione a carico del Corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza oltre al dar diritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l’inibizione contro la prosecuzione delle opere ne renderà gli autori responsabili in proprio.
Art. 217.-La forma materiale del bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da regolamenti generali d’amministrazione.
Art. 218. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell’Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parerà del Consiglio di stato.
Art. 219. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Gover-natore provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.
Art. 220. L’approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli .precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d’ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.
Art. 221. I membri delle Amministrazioni ed Uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico si osserveranno le forme stabilite dai Regolamenti d’amministrazione. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili. L’Autorità giudiziaria dietro richiesta del Governatore o dell’Intendente procederà all’immediato sequestro delle carte presso i detentori.
Art. 222. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V. Disposizioni finali e transitorie.

Art.-223. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali Amministrazioni comunali, coll’intervento, quanto alle nuove Provincie, dei funzionari pubblici che le hanno finora assistite, formeranno le liste elettorali, e le pubblicheranno.
Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame, tranne a quello dell’Intendente. Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.
Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d’Appello, a termini dall’art. 36.
Art. 224. Successivamente nei giorni che verranno-fissati dall’Autorità governativa si procederà alle elezioni dei Consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge. Il risultato delle elezioni sarà pei Consiglieri provinciali proclamato dal Governatore, e pei Consiglieri comunali dall’Intendente.
Art. 225. Tosto che sieno terminate e proclamale le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.
Art. 226. Seguite le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte municipali, e le nomine dei. Sindaci, le nuove Amministrazioni entreranno in ufficio a norma della presente legge, nel giorno che verrà fissato dall’Autorità governativa.
Art. 227. I Comuni sprovvisti d’Ufficio ed Archivio devono provvisoriamente lasciare le carte loro presso i funzionari che ne hanno in ora la custodia, né potranno ritirarle senza aver prima giustificato all’Inendente di essersi procurati locali adatti alla conservazione delle medesime.
Art. 228. Nulla è innovato in quanto alta materia censuaria, ed al personale relativo.
Art.229. Le attuali Amministrazioni continueranno a compiere la attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che la nuove Amministrazioni non siano entrate in ufficio.
Art 230. Potranno i Comuni continuare l’esazione delle tasse per licenze e spedizioni d’ufficio, e per l’imposizione delle tasse focolari e personali, non che ripartire le spese stradali per ruoli, anche. riscuotiblli unicamente in danaro, a carico di coloro che sarebbero soggetti alle comandate, nel limite però debitamente accertate, in quei luoghi dove queste tasse, imposizioni e riparti furono fin qui tollerati.
Art. 231. I conti dìamministrazione dei Comuni per l’esercizio 1859, compilati a norma delle leggi anteriori-saranno esaminati ed approvati in conformità del prescritto dalla presente legge.
Art. 232. Nei primi due anni l’estrazione di cui all’art 190, non si estenderà alla persona del Sindaco.
Art. 233. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni..
Art. 234. Le attribuzioni già date ai Consigli provinciali e divisionali, agli Intendenti generali, ed agli Intendenti di Provincia da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai Consigli provinciali, dai Governatori, e dagli Intendenti di Circondario.
Ari 235. Le antiche Provincie ripigliano, in quanto sieno sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della creazione delle Divisioni Amministrative, e conservano la attività e passività d’ogni specie, come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate od imposte, e da spese stanziate a beneficio o a carico speciale delle Provincie in seguito alla legge del 7 ottobre 1848.
Art. 236. Le attività e passività, non che i residui di cui nell’articolo precedente, spettano ai territori delle antiche Provincie, e conseguentemente ai Circondarii corrispondenti creati colla presente legge, od alle loro frazioni, e rimangono a loro carico e vantaggio esclusivo.
Art. 237. Rimangono pure a vantaggio esclusivo dei Circondari i fondi divisionali non portati in economia nel conti degli esercizi 1858, e 1859, ed assegnati alla estinzione delle passività di cui all’art. 235.
Art. 238. I beni e le attività attribuite in forza dei due articoli precedenti ai Circondari o loro frazioni, saranno nel termine di anni dieci liquidate ed erogate nell’estinzione dei loro debiti speciali, in opere d’utilità pubblica, di beneficenza, o d’istruzione, od altrimenti a particolare vantaggio dei Circondari stessi.
Art. 239. Saranno conservati ed erogati alla loro destinazione i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizi 1858 e 1859, ed assegnati dalle Divisioni Amministrative in sussidio ai Comuni, od ai Consorzii per l’istruzione elementare, o per opere di pubblica utilità.
Art. 240. I debiti accertati a carico delle Divisioni Amministrative il 31 marzo 1860 rimarranno a carico dei territori che componevano le Divisioni medesime.
Il riparto sarà fatto sulla base del contributo divisionale imposto agli stessi territori nel 1859.
Art. 241. A partire dal 1 gennaio 1860 le spese obbligatorie già poste per legge, o per regolamenti a carico delle Divisioni e Provincie, sono addossate allo Stato. L’Erario nazionale sarà compensato di dette spese mediante un adeguato aumento delle contribuzioni dirette.
Art. 242. I conti divisionali per gli esercizi degli anni 1858 e 1859 saranno resi ed approvati in conformità di quanto verrà stabilito con apposito Decreto Reale.
Art. 243. Le obbligazioni speciali irrevocabilmente assunte dalle antiche Divisioni e Provincie ed estranee ai servizi che passano a carico dello Stato, continueranno a gravitare sui territori componenti le Divisioni e Provincie medesime.
Art. 244. La liquidazione e la perequazione dulia attività e passività speciali alle nuove Provincie saranno determinate per legge.
Art. 245. Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l’Amministrazione Provinciale e Comunale, in quanto non sono contrarie alla presente.
Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino addì 23 ottobre 1859.
VITTORIO EMANUELE.
U. RATTAZZI.

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