Regolamento di sanità marittima

Regio Decreto n. 636 29 settembre 1895 che approva il regolamento sulla sanità marittima

(GURI 4 novembre 1895, n. 259)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduto l’art. 17 della legge 22 dicembre 1888, numero 5849 (serie 3°), sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;
Veduti i pareri del consiglio di Stato e del consiglio superiore di marina;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del consiglio dei ministri e del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
E approvato l’unito regolamento sulla sanità marittima, il quale sarà, d’ordine Nostro, vidimato e sotto diritto dai due ministri proponenti.
Art. 2.
sono abrogate le istruzioni ministeriali pel servizio di Sanità marittima in data 26 dicembre 1871.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.
UMBERTO.
F. CRISPI.
E. MORIN.

REGOLAMENTO SANITÀ MARITTIMA

CAPO I. Ordinamento generale del servizio di sanità marittima.

Art. 1.
Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l’igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, le ordinanze e i decreti delle autorità competenti.
Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffusive per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite.
Dipende tale servizio dal Ministero dell’interno, col concorso del Ministero della marina, e ne curano il disimpegno i signori prefetti, a mezzo delle capitanerie ed uffici di porto, delle stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario addettovi.
Art. 2.
In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali capitanerie od uffici di porto, giusta le norme del presente regolamento e nel modo che sarà stabilito dai prefetti delle rispettive provincie, sentito il medico provinciale e il capitano di porto, capo di compartimento.
Nei principali scali designati dal Ministero dell’interno, a questo servizio sono addetti uno o più medici di porto, nominati dallo stesso Ministero dell’interno giusta le norme ed il disposto del regio decreto 22 novembre 1894.
Negli altri scali le visite alle navi e le altre incombenze esclusivamente tecnico sanitarie saranno disimpegnate da un medico appositamente delegato con decreto del prefetto, su parere del consiglio provinciale sanitario, e scelto di preferenza fra periti medici igienisti o fra medici che abbiano compiuti studi speciali pratici di igiene.
I doveri ed i diritti dei medici di porto, sia di nomina ministeriale che di delegazione prefettizia, sono stabiliti dal capo II del presente regolamento.
Art. 3.
Il servizio di sanità marittima è disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell’Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), di Genova e di Brindisi o di altre che in avvenire fossero istituite.
Al personale ed al funzionamento di ciascuna di queste stazioni sanitarie viene provveduto dal Ministero dell’interno, come dal capo XIV del presente regolamento.
Art. 4.
Gli uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del servizio sanitario, saranno distribuiti in due classi, secondo l’annessa tabella.
Art. 5.
Gli uffici appartenenti alla 1° classe rilasciano patenti di sanità; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti a bordo; ammettono a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze quando nessuna circostanza aggravante sia avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle succitate ordinanze.
Gli uffici di 2° classe rilasciano patenti di sanità e possono ammettere soltanto a pratica le provenienze marittime con patente netta da paesi non colpiti da ordinanze e senza circostanze aggravanti a bordo.
Art. 6.
La competenza territoriale delle capitanerie ed uffici di porto per ciò che riguarda il servizio sanitario è quella stessa determinata dal regolamento marittimo.
Art. 7.
Le capitanerie e gli uffici di porto per il disimpegno o servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare al sole fino al tramonto.
Taluni di essi, che saranno designati dal Ministero della Marina su proposta dei prefetti, dopo riconosciutone il bisogno nello interesse del servizio, rimarranno aperti anche nelle ore notturne.
Art. 8.
In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospette di pericolo per la salute pubblica, gli uffici di porto devono subito riferirne direttamente per telegrafo alla rispettiva prefettura.
Art. 9.
Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intenderà sempre sotto la denominazione di nave, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione.
Art. 10.
In ogni ufficio devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dell’interno.

CAPO II. Dei medici di porto.

Art. 11.
I medici di porto dipendono dal Ministero dell’interno.
L’ordine del loro servizio è regolato dal prefetto, sul parere del medico provinciale e del capo dell’ufficio di porto, e l’esecuzione del medesimo è sotto l’immediata vigilanza del capo dell’ufficio stesso. Essi hanno l’obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro impiego, stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti o su richiesta del prefetto o del capo dell’ufficio del porto, ed a curare l’adempimento di tutti i provvedimenti sanitari sia nel porto che nelle stazioni sanitarie annesse.
Ove le esigenze del servizio lo richiedano, dovranno prestare per turno servizio continuo di guardia presso l’ufficio della capitaneria o della stazione sanitaria.
Art. 12.
I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell’apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, e specialmente l’esistenza a bordo di persone con sintomi che possano far sospettare d’una malattia infettiva e diffusiva.
Anche dei casi di malattie comuni devono fare cenno nel registro, indicandone i caratteri.
Art. 13.
I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la capitaneria del porto ed il medico provinciale di qualunque fatto, che possa interessare la salute pubblica, Verificato nel porto stesso o a bordo delle dette navi, come di qualunque trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti del caso. Gli stessi medici assisteranno il comandante del porto nell’esecuzione dei provvedimenti prescritti dalle autorità competenti.
Art. 14.
Il medico di porto avrà sempre facoltà di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell’equipaggio o dei passeggieri e della condizione igienica della nave o del carico. I capitani saranno obbligati a fornire al medico tutte le notizie, informazioni od indicazioni che potranno occorrergli.
Quando si tratta di navi straniere dovrà però dare prima avviso della sua visita al capo dell’ufficio di porto.
Art. 15.
Nell’esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento, o dalle ordinanze ministeriali, dovranno unifornarsi alle speciali istruzioni che riceveranno dal medico provinciale.
I medici di porto hanno l’obbligo di istruire il personale della capitaneria addetto ai servizi sanitari nelle operazioni di ispezione, di disinfezione, di lavatura ecc., alle quali potrà essere adibito.
Art. 16.
In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che riceveranno dal prefetto o dal Ministero.
Art. 17.
Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell’apposito organico approvato con regio decreto.
Per gli speciali incarichi fuori del territorio del comune godranno delle indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 18.
Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse interessare la scienza o la pubblica salute, i medici di porto proporranno al prefetto l’autopsia del cadavere, la quale, essendo dallo stesso autorizzata, verrà eseguita colle necessarie cautele da loro o da altre persone dell’arte che fossero pure a ciò delegate.
Art. 19.
In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il prefetto, sentito il medico provinciale, potrà incaricare altri medici di supplirli o aiutarli temporaneamente.
La scelta dovrà cadere preferibilmente su periti medici igienisti, o su sanitari che abbiano fatto speciali studi d’igiene.
Art. 20.
I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della prefettura o del locale ufficio di porto, hanno obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro incarico, e di curare l’esecuzione dei provvedimenti di sanità marittima a norma delle istruzioni ed ordinanze ministeriali o delle istruzioni del medico provinciale, uniformandosi a quanto è disposto per i medici di porto in questo regolamento.
Le indennità, legalmente stabilite, da corrispondersi per questi servizi saranno a carico dei capitani delle navi.
Quando per ragioni speciali il medico dovesse sopportare spese di trasferta per tali visite, queste saranno a carico dei capitani delle navi e liquidate dal capo dell’ufficio di porto.
Art. 21.
I medici di porto nell’esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sarà stabilito dal Ministero dell’interno d’accordo col Ministero della marina.

CAPO III. Dei periti ed interpreti sanitari.

Art. 22.
Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni normali delle sostanze alimentari e delle bevande, o di procedere ad analisi interessanti la pubblica salute, spetta tale compito ai medici di porto. Nel caso di analisi chi miche o microscopiche che non possano essere eseguite dai detti medici, questi dovranno prelevare i campioni delle sostanze da esaminare a norma del regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti ecc., e trasmetterli ai laboratori designati dalla prefettura.
Trattandosi di visitare animali, l’incarico sarà affidato al veterinario di porto, ed in mancanza di esso ad un veterinario delegato all’uopo dal prefetto, su parere del medico provinciale.
Art. 23.
Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sarà rilasciata dagli incaricati apposita relazione.
Art. 24.
Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sarà stabilito giusta la tariffa ufficiale dei laboratori municipali d’igiene, approvata dal consiglio provinciale sanitario.
Ai veterinari delegati alle perizie o alle visite sarà corrisposta un’indennità fissata dal prefetto, sentito il consiglio provinciale sanitario, e pubblicata negli uffici di porto per norma degli interessati.
Art. 25.
Gli uffici di porto si varranno dell’intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia pratico della lingua parlata dal capitano, e questi od altra persona del suo equipaggio non siano capaci di spiegarsi in italiano od in francese.
Art. 26.
Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di età, non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per falsità in giudizio, e, se esteri, sieno inoltre muniti di un attestato di probità del console della rispettiva nazione.
La scelta di detti interpreti spetta ai capi degli uffici di porto.
Art. 27.
Gli interpreti sono retribuiti dell’opera loro dal capitano della nave, pel quale l’hanno prestata, con un’indennità a seconda delle consuetudini locali.

CAPO IV. Medici di bordo.

Art. 28.
L’autorizzazione a viaggiare come medico di bordo è concessa dal Ministero dell’interno o dai prefetti da esso delegati.
Art. 29.
Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione devono essere rivolte al Ministero dell’interno od alle dette autorità delegate e corredate dei seguenti documenti:
1° Atto di nascita;
2° Certificato di laurea in medicina e chirurgia, che deve essere rilasciato da un’università del Regno se trattasi di navi con la bandiera italiana;
3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e di data recente;
4″ Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
5° Certificato di sana e robusta costituzione.
Art. 30.
Non sarà concessa l’autorizzazione sopradetta a chi non avrà conseguito almeno da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche, e provata abilità nell’esercizio pratico della medicina chirurgica e ostetricia.
Art. 31.
I medici che hanno ottenuta l’autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti per eventuali incarichi relativi, presso le prefetture che saranno designate dal Ministero dell’interno.
Art. 32.
Quando si tratta di navi che trasportano passeggeri ai termini dell’art. 64 del presente regolamento, le compagnie di navigazione e gli armatori di dette navi dovranno scegliere i loro medici di bordo fra quelli iscritti presso le succitate prefetture o proporne altro all’approvazione del prefetto, avente i requisiti sopraindicati così da potersi iscrivere nell’elenco. In ogni caso le stesse compagnie faranno deposito della somma a corrispondersi ad essi come onorario mediante vaglia intestato alla tesoreria provinciale, per ciascun viaggio da compiersi.
Art. 33.
I medici di bordo e sopratutto quelli che viaggiano sui
piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l’assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare, come ufficiali sanitari governativi, perché siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sulla nave stessa.
Essi dovranno sopratutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle seguenti prescrizioni:
a) che i viveri distribuiti ai passeggieri siano di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita nei contratti di imbarco, o, in mancanza di questi, dalla tabella annessa al regolamento per la marina mercantile;
b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;
c) che, ove sorga dubbio circa la buona qualità dell’acqua potabile caricata alla partenza o sospetto sulla possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll’ebullizione o sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;
d) che la nave sia tenuta in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetuta mente in ogni loro parte nettate e disinfettate;
e) che gli alloggi dei passeggieri e dell’equipaggio siano mantenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;
f) che ogni giorno i locali d’alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescolerà, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;
g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati dopo l’uso, se non distrutti.
Art. 34.
I medici di bordo terranno un giornale sanitario di viaggio nel quale giorno per giorno annoteranno tutti i fatti che riguardano l’igiene e la sanità di bordo. Questo giornale al ritorno del viaggio sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda la nave per la trasmissione alla rispettiva prefettura.
Art. 35.
Ove dal sopracitato giornale, oppure da speciale inchiesta, la prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato in vigore, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.
Art. 36.
I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell’esercizio delle loro funzioni, potranno dal Ministero dell’interno essere privati dell’autorizzazione d’imbarco, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.
Art. 37.
Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui si è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice della marina mercantile, sarà radiato dall’elenco dei medici autorizzati a prestare servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati.
In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, sarà punita a tenore degli art. 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla sanità marittima.
In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

CAPO V. Patente di sanità.

Art. 38.
La patente di sanità attesta lo stato sanitario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche della nave stessa e del carico, lo stato di salute dell’equipaggio e dei passeggieri al momento dell’inizio del viaggio e ad ogni approdo.
Art. 39.
La patente è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l’estero da un porto dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni emanate dal ministro dell’interno, o di convenzioni internazionali che esonerino le navi trafficanti fra i porti degli Stati contraenti dal provvedersi della patente.
Ove non sia necessaria la patente, si dovrà per le navi in partenza e ad ogni approdo annotare sul rispettivo ruolo di equipaggio o sulla licenza di cui sono munite, le indicazioni di cui all’articolo precedente.
Art. 40.
La patente è valida per un solo viaggio, essa sarà rilasciata dalla capitaneria o dall’ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l’intero carico o ne principia a ricevere parte, e conserva la sua validità finché tutto il carico o parte di esso, rimanga o bordo.


Art. 41.
In conseguenza di quanto dispone l’articolo precedente, Ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu rilasciata la patente, questo documento non dovrà essere rinnovato ad ogni approdo, ma sarà invece solamente vidimato, senza tassa, dal rispettivo capitano o dal capo dell’ufficio di porto.
La stessa norma sarà osservata per le navi che approdano di rilascio.
Art. 42.
Se la nave ha subite misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanità marittima o prescritte dalle autorità locali, e parte prima di avere ottenuta libera pratica, verrà fatta annotazione dal capo dello ufficio di porto sulla patente o sul documento di cui al Secondo alinea dell’art. 39 delle condizioni sanitarie della nave stessa, coll’indicazione del trattamento sanitario al quale fu sottoposta.
Art. 43.
Gli uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non è nelle condizioni normali, se non dietro ordine del Ministero dell’interno.
Art. 44.
Fermo restando il disposto dagli art. 496, 497, 498 del regolamento per l’esecuzione del codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, gli uffizi di porto non rilasceranno la patente, né regolarizzeranno i documenti di bordo, se non si siano acquisita la convinzione che la nave si trova in buone condizioni igieniche, e che essa è munita di quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.
Art. 45.
Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovrà avere corrisposta la somma dovuta per rimborso delle spese, legalmente stabilite, per le medesime, secondo apposita tabella approvata dal Ministero dell’interno.
Art. 46.
Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l’estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una nuova patente anche se facciano operazioni in contumacia.
Art. 47.
Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli uffici di porto dal Ministero dell’interno, e saranno firmate dal prefetto della provincia.
Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l’equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.
Art. 48.
La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza.
Nel caso succedano variazioni in questo frattempo nel comando della nave, nel numero dei componenti l’equipaggio o dei passeggieri, nel carico, o nelle condizioni
sanitarie del luogo di partenza, saranno esse annotate sulla patente, e le stesse annotazioni saranno firmate dal capo dell’ufficio di porto.
Art. 49.
Nel caso che uno o più porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell’interno quali focolai di malattia infettiva e diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, da guerra o di commercio, le barche e i battelli da diporto in partenza dai porti stessi per altri scali dello Stato, dovranno essere pure provveduti di patente, la quale sarà rilasciata gratuitamente e dovrà essere rinnovata ad ogni viaggio.
Art. 50.
La vidimazione della patente sarà sempre fatta gratuitamente.
Art. 51.
Salvo il disposto di convenzioni internazionali, di massima, sulla patente non sarà necessario il visto dei regi consoli residenti nel porto di partenza ed in quelli di scalo.
Art. 52.
Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano regie autorità consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, dalle regie autorità consolari colà residenti.
Art. 53.
Ove la nave trasporti emigranti, ai sensi della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, dovrà farsene menzione sulla patente.

CAPO VI. Delle navi in partenza non addette al trasporto dei passeggeri.

Art. 54.
Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela ed a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno viaggi di breve navigazione, indicati dall’art. 544 del regolamento per l’esecuzione del codice per la marina mercantile, sono, di massima ed ove non siano prescritte speciali misure sanitarie, esenti da ogni visita da parte dell’autorità sanitaria all’atto della partenza.
Esse però dovranno essere visitate dal medico di porto, qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone condizioni igieniche.
Dovranno pure essere sottoposte a visita medica, qualora pervenga all’autorità marittima reclamo della maggioranza dell’equipaggio circa le condizioni igieniche della nave o la qualità dei viveri, o per altri motivi speciali.
I reclami dell’equipaggio dovranno essere dal capo del l’ufficio di porto immediatamente comunicati al medico di porto, al quale spetterà di proporre al capo dell’ufficio stesso i provvedimenti sanitari che crederà opportuni, tenendo presenti la portata della nave e la sua destinazione, e di sorvegliarne l’esecuzione. In caso di contestazione ne sarà deferita la risoluzione al prefetto della provincia.
Art. 55.
Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato art. 544 del regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una era particolare ispezione dell’ufficio di porto, la quale avrà per oggetto di assicurarsi delle buone condizioni igieniche e sanitarie della nave e dell’equipaggio.
Ove il capo dell’ufficio di porto lo creda opportuno, potrà provvedere che la ispezione accennata sia eseguita dal medico di porto.
Art. 56.
Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell’autorità marittima, assistita, ove occorra, dal medico di porto, essere eseguite prima che la nave sia caricata, e non dovranno neppure, salvo i casi eccezionali suindicati, produrre ritardo nella partenza della nave.
Art. 57.
Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato.
Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.
Art. 58.
Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali.
Sarà obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilascerà analogo certificato senza l’esibizione del quale, l’ufficio di porto non consegnerà le carte di bordo.
Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sarà fatta solo ogni sei mesi.

CAPO VII. Delle navi in partenza addette al trasporto dei passeggieri.

Art. 59.
Le navi addette al trasporto di passeggieri (ai termini dell’art. 543 del regolamento marittimo) in partenza per i viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposte a una o più visite della commissione stabilita dal combinato di sposto degli art. 578 del regolamento marittimo e 20 del regolamento per la legge sulla emigrazione. Tale commissione, in linea sanitaria, dovrà riconoscere:
a) la qualità e la quantità dei viveri, delle bevande e dell’acqua, in ispecie, e dei mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione;
b) la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti;
c) la buona condizione di salute dell’equipaggio e dei singoli imbarcati;
d) la perfetta pulizia delle biancherie, delle coperte e degli altri oggetti di uso domestico, non che del corredo dell’equipaggio, e di tutti i locali di alloggio e servizio;
e) se il numero delle persone ammesse a bordo non sia superiore al regolamentare, e se a ciascuna di esse è assegnata la quota di ambiente dovuta;
f) che non sia deficiente la ventilazione nei singoli locali, e sufficienti e in buone condizioni di pulizia e di lavaggio le latrine;
g) in generale, non manchi nessuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo.
Art. 60, I capitani ed i padroni, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, devono fornire alla commissione tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.
Art. 61.
Tali visite saranno possibilmente eseguite in modo da non ritardare la partenza delle navi.
Art. 62.
La commissione di visita sarà presieduta dall’ufficiale di porto e non sarà permessa la partenza della nave senza l’assenso unanime della commissione, che deve risultare da apposito verbale.
In caso di contestazione per ragioni sanitarie i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capo dell’ufficio di porto.
Art. 63.
Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri, deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali.
Art. 64.
Le navi destinate al trasporto di passeggieri fuori dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez, ove il numero degli imbarcati fra equipaggio e passeggieri superi i 150, devono, a norma dell’art. 89 del codice di marina mercantile, avere un medico di bordo, debitamente autorizzato dal Ministero dell’interno.
Se il numero dei passeggieri supera il mille e due cento e in ogni caso sia ordinato dal Ministero dell’interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio igienico sanitario a bordo.
Si dovranno pure in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio uno o più infermieri e una o più infermiere, giudicati abili dai medici di porto.
Art. 65.
Le stesse navi, di cui all’articolo precedente, devono essere provvedute di un apparecchio a distillazione capace di produrre almeno cinque litri di acqua al giorno per ogni persona imbarcata.
Art. 66.
Le stesse navi, di cui sopra, dovranno essere provvedute di un apparecchio a disinfezione col vapore, il cui buon funzionamento sarà previamente controllato dall’autorità sanitaria governativa, e di recipienti adatti per una eventuale disinfezione chimica.
Dovranno avere pure due locali adatti per bagno a pioggia, uno per uomini ed uno per donne.
Art. 67.
In tali navi dovranno esservi sempre due locali per infermeria, per uomini e donne, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio e situati preferibilmente fra la prora e il centro della nave, capaci di ricoverare almeno il 4% degli imbarcati e con a disposizione uno spazio non minore di mc. 3.50 per persona.
Un locale speciale bene illuminato deve essere addetto per ambulatorio ed, eventualmente, per sala di operazione.
Annessi a ciascuna infermeria vi sarà pure un camerino da bagno e una latrina speciale per uso dei soli ammalati.
Art. 68.
Sarà vietato l’imbarco, in ogni caso, di effetti letterecci o di uso personale non perfettamente puliti, o che non siano previamente disinfettati con l’apparecchio a disinfezione a vapore o con mezzi chimici, a norma delle istruzioni ministeriali e sotto la vigilanza del medico di porto.
Art. 69.
Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all’estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanità o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi del l’art. 37 della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sarà accordata se non dopo aver dimostrato lo adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.

CAPO VIII. Delle navi in arrivo negli scali e porti dello Stato.

Art. 70.
Ogni capitano o padrone di nave nell’approdare ad un porto o scalo dello Stato è obbligato:
1° Di mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica.
2° Di ancorarsi in quel luogo del porto che gli verrà assegnato.
3° Di recarsi immediatamente all’ufficio di porto lo cale ponendo sulla lancia un segnale giallo che avverta dello stato di vietata comunicazione nella quale si trova.
Ove sulla nave siavi il medico di bordo, questi dovrà accompagnare il capitano.
4° Di presentare all’autorità sanitaria tutte le carte di bordo delle quali sarà richiesto, e di rispondere, previo giuramento nelle forme di legge, all’interrogatorio che gli verrà fatto, dichiarando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica.
Art. 71.
Alle norme indicate nell’articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere.
Per esse però le informazioni e l’interrogatorio di cui nell’articolo precedente, saranno ricevute dal funzionario di porto che si reca loro incontro.
Art. 72.
Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo né abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria.
Art. 73.
La facilitazione, di cui nell’articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l’alterazione della salute di qual che individuo a bordo, oppure quando il Ministero del l’interno lo creda necessario per l’esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all’estero.
In tali condizioni i capitani dovranno osservare il di sposto dell’art. 70.
Art. 74.
Le dichiarazioni fatte dal capitano, ai sensi dell’art. 70, prima dell’ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non è permessa alcuna cancellatura od alterazione, quando diano luogo a provvedi menti sanitari.
Art. 75.
Allorquando l’autorità di porto dubita dell’esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all’esame di persone dell’equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell’interrogatorio di cui all’articolo seguente.
Per le navi da guerra basterà sempre la dichiarazione fatta col vincolo della parola d’onore, dal comandante o dall’ufficiale che lo rappresenta.
Art. 76.
Le interrogazioni da rivolgersi al capitano, al momento che questi chiede l’ammissione a pratica, dovranno essere i tal natura da accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza della nave, e degli scali intermedii toccati, il tempo impiegato nella traversata, la qualità e quantità del carico, il numero delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico della nave, ogni caso avvenuto e tutte le comunicazioni avute durante la traversata.
Le risposte dei capitani non potranno farsi note ad estranei, né essere portate a conoscenza del pubblico.
I capitani esteri che parlano idioma non conosciuto dall’ufficiale di porto dovranno valersi dell’opera di un interprete, a norma del capo III del presente regolamento.
Art. 77.
Le navi provenienti da paesi non soggetti a tratta menti sanitari, se la traversata fu incolume e non abbiano avute comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di regola poste in libera pratica appena il capitano sia stato interrogato, a sensi dell’articolo precedente.
Art. 78.
Allorquando l’ufficiale di porto lo creda opportuno potrà, però, fare eseguire dal medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione per accertare se lo stato igienico della nave sia soddisfacente, se il numero degli individui a bordo corrisponde con quello che risulta dalla patente o dalle carte di bordo e con le dichiarazioni del capitano, e se tutte le persone a bordo non presentino indizi di malattia infettiva o diffusiva.
Art. 79.
La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l’assicurazione del comandante o del medico di bordo.
Art. 80.
Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell’interno debbano essere sottoposte a visita medica, o questa sia ritenuta necessaria dalle autorità locali per condizioni speciali delle navi, il medico di porto passerà in rassegna tutti gli individui imbarcati o sul bordo della nave stessa, o, preferibilmente, quando è attuabile, in un locale del porto, nel quale possano scendere con le debite cautele di completo isolamento, sottoponendoli a quelle interrogazioni od indagini mediche che egli stimi opportune per accertarsi che non siano affetti da malattie infettive e diffusive.
L’esame del medico si estenderà pure alle condizioni igieniche della nave.
Le misure di disinfezione degli effetti sudici e di lavatura delle persone, come pure le disinfezioni dei locali sospetti di infezione della nave, stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, debbono essere eseguite sotto la vigilanza del medico di porto, a norma delle istruzioni emanate dal Ministero dell’interno.
Art. 81.
Abbenchè il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l’ufficio di porto ne sospenderà l’ammissione a pratica ogni qualvolta risulti una fra le seguenti circostanze:
1° che il numero delle persone esistenti a bordo non concordi con quello segnato sulla patente e sul ruolo di equipaggio;
2° che la patente non sia a stampa, o vi si rivelino cancellature, raschiature od alterazioni, oppure non corrisponda alle dichiarazioni del capitano;
3° che risultino alterazioni nella salute di qualche persona a bordo;
4° che il carico sia tutto od in parte composto di sostanze sospette di compromettere la salute pubblica, come stracci non confezionati secondo le ordinanze ministeriali o effetti di uso sudici;
5° che le condizioni igieniche della nave non siano soddisfacenti;
6° che nella traversata siasi verificato qualche caso di malattia dubbia o di morte, o se risulti di comunicazioni sospette avute nella traversata;
7° che vi sia grande agglomeramento di persone in condizioni peco soddisfacenti di nettezza.
Art. 82.
Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dal l’articolo precedente l’ufficiale di porto, mentre sospenderà la pratica, farà visitare la nave dal medico di porto, il quale, quando riscontri qualche pericolo per la pubblica salute, redigerà apposita relazione della visita, da trasmettersi immediatamente al prefetto, a cura dell’ufficiale suddetto, occorrendo per telegrafo, per le opportune istruzioni.
Art. 83.
Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sarà conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di speciali ordinanze, solo dopo che sia stato accertato, pel deposto del capitano o anche di qualche individuo dell’equipaggio interrogati separatamente, o, dove occorra, con visita del veterinario di porto, che gli animali non sono attaccati da nessuna malattia epizootica contagiosa.
Riconoscendosi che gli animali siano affetti da malattie trasmissibili, l’ufficiale di porto o applicherà il disposto
delle ordinanze in vigore per tali casi, se ve ne siano, o ne riferirà per telegrafo al prefetto per le opportune istruzioni.
Art. 84.
I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell’atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta, di non per mettere che ne sia sbarcata nessuna quantità che si trovi avariata, alterata o corrotta, e di prevenire in tale contingenza subito l’ufficio di porto, per quelle disposizioni che fossero del caso.
Le stesse sostanze riconosciute avariate o alterate così da poter riuscire dannose all’uso cui sono destinate, sa ranno sommerse in mare a conveniente distanza dal porto o dalla riva, o distrutte altrimenti col fuoco.
Art. 85.
Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell’esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne faranno sollecito rapporto al prefetto, il quale provvederà ai termini della vigente legge sanitaria e del regolamento speciale sulla vigilanza igienica degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico, salvo il disposto di speciali ordinanze in proposito.
Art. 86.
Se dalle perizie fatte risulterà che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso industriale, il prefetto, salvo il disposto di speciali prescrizioni del Ministero dell’interno, ne permetterà l’introduzione, facendo sorvegliare, per mezzo della forza pubblica, l’entrata e l’impiego di dette merci, per l’uso cui furono destinate, trattandole pure, ove sia necessario, con mezzi atti a renderle sempre riconoscibili da chiunque cui si offrissero clandestinamente per uso alimentario o di bevanda.
Le spese derivanti dalle dette misure di vigilanza andranno a carico del proprietario della merce.
Art. 87.
Ogni nave che arrivi con patente brutta o da località contemplata dalle ordinanze di sanità marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sarà sotto posta alle misure in ogni speciale caso prescritte dal presente regolamento e dalle ordinanze in vigore.
Art. 88.
La patente è brutta, per gli effetti dell’articolo prece dente, allorquando nella medesima è fatta menzione del l’esistenza di una malattia infettiva e diffusiva nel luogo di partenza o dintorni, o negli scali intermedi ove la nave si fosse fermata; oppure quando l’esistenza della malattia stessa sia dichiarata da apposita ordinanza del Ministero dell’interno.
Art. 89.
Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano di pensate a norma dell’art. 92, saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sarà il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.
Art. 90.
Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli uffici di porto potranno ordinare, sotto la loro responsabilità, le misure d’urgenza che giudicheranno indispensabili per la conservazione della pubblica incolumità, riferendone immediatamente, a mezzo del telegrafo, al competente prefetto.
Qualora l’ufficio di porto si valga della facoltà concessagli da questo articolo, dovrà far risultare dell’urgenza del motivo e della necessità della misura adottata con ordinanza, che sarà redatta appena sia possibile e verrà subito trasmessa al prefetto.
Art. 91.
Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure sanitarie a norma del presente regolamento o di ordinanze in vigore, potranno, senza prendere libera pratica, fare operazioni di carico o scarico di merci, ed anche di passeggieri, assoggettandosi a tutte quelle misure di precauzione che saranno ritenute necessarie per evitare altri rapporti.
Nel caso di sbarco di passeggieri si dovrà però richiedere speciale autorizzazione al prefetto, che la concederà solo su parere del medico provinciale.
I passeggieri e gli oggetti sbarcati saranno soggetti alle misure sanitarie prescritte per il caso.
Art. 92.
Il ministro dell’interno, d’accordo con quello della marina, potrà, in tempi ordinari, dispensare dalla presentazione in arrivo della patente di sanità, le provenienze da determinati porti designati con speciale ordinanza.

CAPO IX. Navi in viaggio sospette di infezione per morbi esotici.

Art. 93.
Ogni volta che su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il comandante sarà obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria più vicina.
Art. 94.
In qualunque località una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, è autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e preferibile mente all’Asinara (Sardegna).
Tanto in questo, come nel caso dell’articolo precedente, dovrà la nave dare avviso telegrafico della sua direzione per mezzo dei semafori.

CAPO X. Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezioni per malattie contagiose comuni nel Regno.

Art. 95.
Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo, ammalati o sospetti di vajuolo, Scarlattina, morbillo, difterite o altra malattia contagiosa fra quelle comuni nelle nostre regioni, si procederà alla visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione degli effetti di uso personale o domestico non perfettamente puliti, e si provvederà inoltre:
a) all’invio degli ammalati sospetti, colle volute cautele, all’ospedale del luogo dove approda la nave o della località più vicina;
b) alla vaccinazione di tutte le persone a bordo, che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratta di vajuolo;
c) alla diligente disinfezione degli ambienti in cui vi siano stati affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali, e al consecutivo rimbianchimento degli ambienti stessi col latte di calce o colle vernici d’uso;
d) alla perfetta pulizia di tutto il resto della nave e specialmente delle parti di essa destinate ai passeggieri od all’equipaggio.

CAPO XI. Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezione per colera.

Art. 96.
Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell’interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.
Art. 97.
Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti.
I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell’equipaggio.
Art. 98.
Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all’arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno inviate alla stazione sanitaria più vicina, dell’Asinara, o di Poveglia, o di Augusta, per subirvi la visita e le disinfezioni di cui all’articolo precedente e quelle altre misure sanitarie che, di volta in volta, saranno determinate dal Ministero dell’interno.
Le navi che si trovano in viaggio in tali condizioni potranno direttamente recarsi a dette stazioni prima di approdare ad altro porto dello Stato, avvertendo possibilmente col mezzo dei semafori.
Art. 99.
Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all’articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati casi di colera nella traversata, non se ne siano poi ripetuti altri da almeno cinque giorni dopo la piena guarigione o la morte dei colpiti, ove le stesse navi abbiano medico e stufa a disinfezione regolamentare a bordo.
Le misure sanitarie prescritte in tali condizioni saranno applicate nel porto stesso di approdo o nelle annesse stazioni sanitarie. In nessun caso però l’acqua della sentina potrà essere versata nel porto, se prima non sarà stata disinfettata a norma delle istruzioni ministeriali.

CAPO XII. Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezione per febbre gialla.

Art. 100.
Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell’interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.
Art. 101.
Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio a disinfezione a vapore a bordo e risulti da dichiarazione esplicita del sanitario:
a) che non sieno stati sulle medesime caricati effetti sudici di uso personale o domestico, o che tali effetti vennero a bordo lavati e disinfettati convenientemente;
b) che non si sia verificato durante la traversata alcun caso, ancorché solo sospetto, di febbre gialla.
Art. 102.
Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non si trovano in qualcuna delle condizioni dell’articolo precedente, sempre, beninteso, che consti da dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza di questo, del capitano, non esservisi verificato durante il viaggio alcun caso, ancorché solo sospetto, della precitata malattia.
Art. 103.
Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell’articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi provvedute di medico e di stufa a disinfezione regolamentare a bordo, le quali, pur avendo avuto casi di febbre gialla durante il viaggio, ne siano rimaste immuni innanzi l’approdo, per cinque giorni almeno, dopo la piena guarigione o dopo la morte dei colpiti. In questo caso, però è necessaria un’attestazione giurata del medico, dalla quale risulti che siano state praticate le più rigorose disinfezioni degli effetti appartenenti ai malati ed ai locali in cui essi furono curati.
Art. 104.
Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si trovino nelle condizioni dell’articolo precedente.
Queste navi potranno anche trasferirsi direttamente alla stazione dell’Asinara, di Poveglia o di Augusta prima di approdare a qualsiasi porto italiano, per subirvi le misure che dal Ministero dell’interno verranno ordinate, dandone avviso semaforico.
Art. 105.
Sarà in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale operazione dovrà farsi in alto mare alla distanza di 5 chilometri, almeno, dalla spiaggia.

CAPO XIII. Dei naufragi, degli sbarchi clandestini e degli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia.

Art. 106.
L’ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro per disimpegno degli incarichi commessigli dal «Regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile», dovrà accertarsi dello stato di salute dei naufraghi, e della loro provenienza.
Nel caso che qualcuno dei naufraghi sia ammalato o la nave perduta provenga da località colpita da ordinanza sanitaria, l’ufficiale di porto provvederà perché le persone siano tenute in osservazione, e siano loro prestati, possibilmente col concorso di un sanitario, i soccorsi necessari; informerà dell’accaduto l’autorità locale e chiederà telegraficamente istruzioni al prefetto.
Art. 107.
Qualora l’autorità marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovrà recarsi sul posto per prendere tutti i provvedimenti eventualmente necessari nell’interesse della pubblica salute.
Art. 108.
Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, l’ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a disinfezione, oppure, ove ciò non sia possibile, li farà distruggere col fuoco.
Art. 109.
Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli uffici di porto, trattenendo intanto in isolamento le persone e gli oggetti.
Art. 110.
Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l’ufficiale di porto ne darà immediato avviso al sindaco ed all’autorità giudiziaria.
Spetterà al sindaco di provvedere pel seppellimento, che dovrà essere eseguito con le norme stabilite pei morti di malattie contagiose, se non siasi altrimenti accertata altra causa della morte.

CAPO XIV. Stazioni sanitarie.

Art. 111.
L’ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell’Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida, o altra che si istituisca, sarà determinato da apposito regolamento, che sarà emanato dal Ministero dell’interno.
Art. 112.
I capitani delle navi che verranno inviate o si dirige ranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o di speciali ordinanze, dovranno prendere ancoraggio nel punto loro designato dall’autorità di porto ed uniformarsi, quindi, alle disposizioni dell’incaricato del servizio sanitario della stazione.
In caso di contestazioni, provvederà il prefetto della rispettiva provincia, udito il medico provinciale, senza che tale ricorso abbia effetto sospensivo.
Art. 113.
Di regola, i passeggieri e l’equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, secondo sarà ordinato dal sanitario della stazione.
Tanto allo sbarco e al rimbarco delle persone e degli effetti d’uso, quanto al trasporto e alla ripresa di questi ultimi agli apparecchi di disinfezione, dovrà provvedere il capitano della nave con personale ed imbarcazioni bene equipaggiate e in numero sufficiente, perché tali operazioni si compiano regolarmente.
Art. 114.
Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa è obbligato a provvedere al loro mantenimento.
Art. 115.
Le persone ammalate e ricoverate nell’ospedale paghe ranno la retta giornaliera stabilita dalla legge, salve le esenzioni stabilite pure dalla legge.
Art. 116.
È in facoltà delle persone ricoverate all’ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della stazione.

CAPO XV. Spese per misure sanitarie.

Art. 117.
I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie, alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d’uso, le merci e le navi stesse, sia nei porti, che nelle stazioni sanitarie.
Le spese sopraddette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dal Ministero dell’interno e pubblicata in tutti gli uffici di porto e presso le stazioni sanitarie.
Non sarà concessa la libera pratica alle navi fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese, ritraendone regolare ricevuta.

CAPO XVI Pene.

Art. 118.
Le trasgressioni od infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell’art. 17 della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal codice penale e da altre leggi.

Il ministro dell’interno
F. CRISPI.
Il ministro della marina
E. MORIN.

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