Regolamento sulla trasmissione dell’energia elettrica

Regio Decreto n. 642 25 ottobre 1895 che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 7 giugno 1891, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell’energia per mezzo di correnti elettriche

(GURI 12 novembre 1895, n. 266)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le norme contenute nell’unito regolamento, firmato, d’ordine Nostro, dai ministri proponenti, per disciplinare, in esecuzione della legge 7 giugno 1894, n. 232, l’impianto di trasmissioni a di stanza della energia per usi industriali col mezzo di correnti elettriche.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.
UMBERTO

Regolamento per l’esecuzione della legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell’energia per mezzo di correnti elettriche.

Art. 1.
Le condutture elettriche per uso industriale agli effetti della legge 7 giugno 1894, n. 232, sono tutte quelle destinate al trasporto dell’energia a distanza per mezzo delle correnti elettriche, escluse le condutture telegrafiche e telefoniche in quanto sono regolate dalla legge 7 aprile 1892, n. 184.
Art. 2.
Quando per lo studio preliminare del progetto d’impianto della conduttura elettrica, occorra attraversare fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la conduttura potrà ottenere dalla regia prefettura della provincia, nella quale sono situati i fondi da attraversare, l’autorizzazione per l’accesso sui fondi stessi. A tale uopo egli dovrà provare alla suddetta autorità il diritto alla imposizione della servitù di passaggio e presentare una domanda nella quale siano indicati:
a) il periodo di tempo durante il quale intende eseguire gli studi;
b) i fondi da attraversare;
c) i dati necessari per fornire una esatta idea della entità dell’impianto.
Art. 3.
Il prefetto, riconosciuto il diritto di passaggio, autorizza, con apposito decreto, il richiedente a introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto.
In detto decreto vengono indicati i nomi delle persone.
alle quali è concessa la facoltà di introdursi nelle private proprietà e la durata dell’autorizzazione.
Art. 4.
Coloro che intendono valersi di tale autorizzazione debbono farlo nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo, e saranno anche obbligati a risarcire qualunque danno recato al proprietario stesso.
Quando si tratti di luoghi abitati, il sindaco, su istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.
Quando occorra circolare nel recinto di una ferrovia pubblica, dovrà ottenersi anche il permesso dell’amministrazione ferroviaria esercente.
Per assicurare il pagamento delle indennità, i prefetti potranno prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma.
Art. 5.
Le condutture di un impianto elettrico, le quali attraversino strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti, canali, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o che a queste linee si avvicinino, ovvero passino o si appoggino su monumenti pubblici, non possono essere collocate, senza il previo consenso dell’autorità competente, a meno che l’opera non sia già stata dichiarata di pubblica utilità.
Tutte le altre condutture possono essere collocate senza il detto consenso, ma debbono essere notificate alla stessa autorità almeno 10 giorni prima di mettere mano all’impianto.
I successivi ampliamenti o cambiamenti delle condutture possono essere eseguiti senza bisogno di notificazione, salvo il disposto dell’art. 13.
Art. 6.
La domanda per il consenso o la notificazione dell’impianto debbono essere fatte alla regia prefettura della provincia, nella quale s’intende effettuare l’impianto.
Quando la conduttura attraversi opere pubbliche o proprietà comprese nei territori di due o più provincie, la domanda per il consenso o la notificazione debbono essere indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 7.
Quando per l’attuazione dell’impianto occorra il consenso dell’autorità competente a termini dell’art. 5, l’utente, oltre alla prova del diritto alla imposizione della servitù di passaggio, dovrà presentare all’autorità stessa:
a) un disegno d’insieme dell’impianto coi particolari dei conduttori e dei loro sostegni; con l’indicazione degli attraversamenti delle strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti e canali e colla designazione delle linee telegrafiche e telefoniche vicine alla conduttura progettata;
b) una relazione descrittiva dell’impianto nella quale saranno indicati: l’entità dell’impianto, la specie delle correnti, se continue od alterne, i massimi dei valori efficaci delle differenze di potenziale e delle intensità nei conduttori, la natura e le sezioni dei medesimi ed i sistemi d’isolamento.
Il richiedente deve inoltre indicare il domicilio da lui eletto ed il termine entro il quale intende attuare l’impianto.
Art. 8.
L’autorità indicata all’art. 6, sentite, ove occorra, le amministrazioni pubbliche interessate sul progetto presentato dal richiedente a sensi dell’art. 7, dà il consenso per l’attuazione dell’impianto a norma del presente regola mento, sotto la responsabilità dell’utente pei danni che possono essere cagionati dal sistema adottato e con espressa riserva delle opposizioni degli interessati ai sensi degli art. 5 e 6 della legge.
Art. 9.
La notificazione da farsi ai termini dell’art. 5, sarà accompagnata da un disegno d’insieme e dalla descrizione sommaria dell’impianto.
Art. 10.
Nell’impianto e nell’esercizio delle condutture elettriche l’utente sarà tenuto ad attuare, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti intesi a guarentire la incolumità delle persone e l’uso delle cose che saranno in ogni caso consigliati dalla scienza e dalla pratica e ad osservare inoltre le seguenti norme generali:
1° Per i conduttori aerei si dovranno adottare tutte le disposizioni che saranno ritenute adatte ad evitare la rottura dei conduttori ed i pericoli da essa derivanti tenendo conto del loro peso e del potenziale;
2° I conduttori fra i quali esista una differenza di potenziale dovranno essere collocati in modo che uno non possa, cadendo od allungandosi, venire in contatto con l’altro; nei casi in cui questa condizione non possa agevolmente soddisfarsi, dovranno essere adottate speciali disposizioni, sia negli appoggi che nelle tesate, per assicurare la sospensione del conduttore o renderne il meno possibile dannosa alle persone e alle cose la rottura, indipendentemente dall’isolamento del conduttore stesso;
3° I conduttori aerei esterni alle abitazioni debbono essere disposti in modo da non poter essere toccati da persone non addette al loro servizio, sia lungo le tesate che sugli appoggi. Nei luoghi aperti, non debbono essere collocati ad una altezza inferiore a metri 6 dal suolo, salvo quella maggiore altezza che in casi speciali risultasse necessaria. L’autorità competente può concedere il collocamento di conduttori ad un’altezza minore di quella sopraindicata soltanto nel caso delle tramvie elettriche, ed in quegli altri casi nei quali risultasse dimostrata non solamente l’assenza di pericoli, ma anche la necessità della minore altezza per il pratico impiego della conduttura, nell’uso a cui questa è destinata. Sulle facciate delle case, i conduttori dovranno essere fuori della portata della mano di un uomo che stia alla finestra o sul davanzale di essa, o ad un balcone o su di un terrazzo o sul tetto;
4° Nei pozzi e cunicoli delle miniere e di escavazioni analoghe, nelle gallerie delle ferrovie, tramvie e strade ordinarie, nei luoghi di transito sotterranei o coperti e dappertutto dove le condizioni locali impediscono di soddisfare alle norme suddette, dovrà esser reso innocuo, con i mezzi più efficaci, il contatto dei conduttori;
5° Pei conduttori in contatto con la terra si osserveranno le norme del successivo articolo 11;
6° I pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori sui quali si abbiano potenziali pericolosi, dovranno essere muniti di ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza l’aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi;
7° Tutti i sostegni dovranno essere disposti nel modo meno pregiudizievole alla proprietà servente ed essere tali da presentare la necessaria resistenza in sé stessi e nel loro punto di appoggio;
8° Adatte disposizioni di difesa dovranno adottarsi dove vi sia pericolo di contatto fra i conduttori di energia e i fili telegrafici o telefonici in caso di rottura di questi;
9° Speciali disposizioni di sicurezza dovranno adottarsi nei tratti dove i conduttori possano essere toccati dagli agenti telegrafici e telefonici in servizio;
10° Nel collocamento dei conduttori sotterranei si dovrà evitare che in contatto di essi possano accumularsi gas infiammabili, o si possa con essi arrecare danni ad altre condotte di gas, acqua e simili.
Art. 11.
Nelle condutture elettriche di cui all’art. 1, è ammesso di far comunicare col suolo una parte del circuito, ma questo deve sempre essere interamente metallico e, nella parte in contatto con la terra, avere i giunti perfetti e le sezioni non meno grandi di quelle che occorrerebbero in un impianto ben proporzionato ove non vi fosse alcuna comunicazione con la terra.
Dovranno inoltre osservarsi quelle cautele che la scienza e la pratica potranno suggerire per evitare i danni eventualmente dovuti alle derivazioni a terra.
Art. 12.
Rispetto alle opere d’interesse pubblico ed ai fiumi, torrenti e canali, oltre le norme dell’art. 10 e quelle risultanti dalle vigenti leggi, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni, come pure quelle speciali che, durante l’esecuzione della conduttura o l’esercizio di essa, potranno essere determinate, caso per caso, dall’autorità competente, sentite le amministrazioni interessate:
a) per le strade ferrate e le tramvie in sede propria:
1.° Si deve possibilmente evitare l’impianto delle condutture d’energia elettrica lungo le ferrovie, sul suolo di proprietà delle stesse e attraverso i piazzali interni delle stazioni;
2.° Le condutture elettriche aeree debbono attraversare le ferrovie ad angolo retto e ad una altezza non minore di m. 7 sul piano del ferro, salvo modificazioni nel caso di conduttori aerei per tramvie elettriche;
3.° I sostegni delle condotture elettriche dovranno essere collocati a distanza tale dal binario che, cadendo, non possano ingombrarlo, e dove tale condizione non potesse osservarsi, dovranno essere assicurati in modo da impedirne la caduta sul binario;
4.° I canali per le condutture sotterranee dovranno essere situati a profondità non minore di un metro misurata fra il piano di formazione ed il piano tangente alla superficie superiore dei canali stessi e debbono essere solidi come richiede la sicurezza dell’esercizio della ferrovia.
Tali canali sotterranei dovranno essere disposti in modo che i conduttori possano essere visitati e riparati senza manomettere il corpo stradale;
5.° Per gli attraversamenti sotterranei delle ferrovie con conduttori elettrici, si stabiliranno canali possibilmente separati da quelli per altre condutture di acqua, gas e simili;
6.° Nelle intersezioni delle ferrovie con conduttori elettrici sotterranei l’utente potrà esser obbligato a servirsi dei manufatti che passano sotto di esse, e che fossero adatti allo scopo, salvo il caso delle tramvie elettriche; e ciò sotto l’osservanza delle norme che saranno prescritte dall’amministrazione ferroviaria e dagli enti eventualmente interessati;
b) per le strade pubbliche fuori dell’abitato, pei fiumi, torrenti e canali:
1. È vietato in massima l’impianto di condutture elettriche lungo le strade pubbliche e lungo le arginature di fiumi, torrenti e canali sulle quali esistono o debbano essere impiantate linee telegrafiche o telefoniche desti nate a pubblico servizio.
Però questo divieto potrà essere tolto, previo accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all’oggetto di concretare i provvedimenti più adatti alla coesistenza dei due impianti e meno onerosi per l’utente della conduttura elettrica.
Per gli attraversamenti valgono le disposizioni di cui alla lettera a, n. 2, del presente articolo, colle modificazioni consigliate dalle circostanze;
2. Si osserveranno le norme che saranno prescritte, caso per caso dalle amministrazioni competenti a sensi delle leggi e dei regolamenti speciali sulle strade e sulle acque;
c) per le vie e le piazze pubbliche:
Rispetto al passaggio per le vie e piazze pubbliche ed agli appoggi sulle facciate delle case, si osserveranno le norme che saranno prescritte dai municipi e dalle altre autorità competenti.
Art. 13.
L’impianto di condutture elettriche recanti l’imposizione della servitù di passaggio deve essere eseguito nel modo meno pregiudizievole non solo al proprietario del fondo servente, ma anche agli altri utenti della stessa servitù sul fondo medesimo.
Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, dovranno – fino a ragion conosciuta in via giudiziaria – accettarsi, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le ragionevoli prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
Quando le prescrizioni concordate esigano lo sposta mento o la modificazione dei conduttori, le spese relative saranno a carico di chi le rende necessarie.
Le amministrazioni pubbliche competenti possono sempre ordinare lo spostamento delle condutture elettriche per ragioni imprescindibili di pubblico servizio.
Art. 14.
Il proprietario del fondo servente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù o a renderlo più incomodo; né trasferire l’esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita.
Lo stesso obbligo vale per l’utente della servitù.
Tuttavia se l’originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente o se gl’impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può domandare all’utente della conduttura di modificare il suo impianto, oppure offrirgli un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù può parimenti ammettersi ad istanza dell’utente della conduttura, ove questo provi che il cambiamento riesca per lui di notevole vantaggio e non sia di danno al fondo Servente.
Art. 15.
Il diritto al passaggio della conduttura elettrica non attribuisce all’utente della medesima la proprietà del suolo laterale, sottoposto o superiore alla conduttura ed ai relativi sostegni, né quella del muro al quale essa si appoggia.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono a carico del proprietario di esso.
Art. 16.
La servitù di passaggio comprende l’impianto e l’uso del massimo numero dei conduttori e delle massime sezioni degli stessi che, nei limiti dell’entità del proprio impianto, l’utente della conduttura avrà notificato al proprietario del fondo servente all’atto di far riconoscere il suo diritto di passaggio, giusta l’art. 5 della legge 7 giugno 1894, n. 232.
È poi in facoltà dell’utente di eseguire sui predisposti appoggi e progressivamente la posa dei conduttori già notificati, senza chiedere ulteriori consensi, e senza essere tenuto al pagamento di ulteriori indennità, salvo però sempre il risarcimento dei danni immediati arrecati al fondo servente nella posa dei conduttori.
Art. 17.
La sussistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche contemplate nell’art. 1 non impedisce la prescrizione; per impedirla si richiedono la esistenza e la conservazione in istato di esercizio della conduttura.
Art. 18.
Nei casi previsti dall’art. 9 della legge 7 giugno 1894, n. 232, spetta alla competente autorità giudiziaria di autorizzare l’esecuzione provvisoria dell’opera nel modo e con le condizioni che giudica necessarie per conciliare l’utilità pubblica coi diritti del proprietario del fondo, ed osservate per il provvedimento le formalità stabilite dalla legge.


Art. 19.
La vigilanza per l’esecuzione della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del presente regolamento, ferma rimanendo, in ogni caso, la responsabilità degli utenti delle condutture elettriche, spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio; il quale provvederà ove occorra, d’accordo con le altre amministrazioni pubbliche interessate.
Al Ministero medesimo i prefetti daranno immediata notizia dei consensi rilasciati per l’impianto di condutture elettriche e delle notificazioni ricevute a sensi degli art. 8 e 9 del presente regolamento.

Disposizione transitoria.

Art. 20.
Trattandosi di condutture elettriche esistenti, i proprie tari che intendono far valere i loro diritti verso l’utente non potranno esigere modificazioni al collocamento della conduttura prima che sia esaurito il giudizio di merito.

Visto d’ordine di S. M.
I ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e culti
A. BARAZZUOLI.
CALENDA.

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