Regolamento sulle Commissioni ausiliari di belle arti pontificie del 1821

Regolamento del Camerlengato di S. R. Chiesa per le Commissioni ausiliari di belle arti istituite nelle Legazioni e Delegazioni dello Stato pontificio

6 AGOSTO 1821.
Nell’editto del 7 aprile 1820 sopra le antichità, e scavi, aderendo alle provvide cure della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, rivolgemmo il nostro pensiero a questo interessantissimo oggetto: ed avendo ora stabilito nelle Provincie in esecuzione di quello le Commissioni ausiliarie di belle arti, abbiamo ora determinato di prescrivere alle medesime col presente Regolamento una generale uniformità di operazioni alla più esatta osservanza ed esecuzione costante della mentovata legge.
Riputiamo dapprima superfluo raccomandare agli scelti consiglieri delle Commissioni l’amor della patria, il genio per le arti, giacché le loro cognizioni, e questi distintivi caratteri sono quelli appunto che li han fatti prescegliere, onde affidar loro simili cure. Animati da questi sentimenti, la loro abilità, il loro impegno non può ripromettere che il più energico zelo per il più esteso effetto delle sovrane ordinazioni riguardo le antichità e gli scavi.
Richiamando quindi alla memoria tutte le leggi analoghe, e tanti antichi stabilimenti, verremo quivi proponendo qualche schiarimento sopra quelli articoli, che ammettono una più minuta dichiarazione. Si avverta però che debba tenersi sempre per iscopo la citata legge dei 7 aprile 1820, della quale non sono le presenti regole che sussidiarie di lucidazioni e spiegazioni.
Coerentemente al proemio di essa legge dovrà riflettersi, che come in Roma dalle singolari antichità si reca sommo splendore alla metropoli dell’universo, così nelle altre città, o paesi si debbono avere in considerazione quelle locali celebrità, ancorché mediocri, quando ne facciano in questo genere l’unico pregio ed ornamento. Le memorie stampate, e manoscritte che girano per le mani de’ colti viaggiatori, rammentano queste cose, e non si permetta in conto alcuno che desse sieno disperse, o distrutte, anzi nel caso che la circostanza esigesse che in altro sito fossero le antichità trasportate, sarà bene che al luogo sia con lapide indicato il cangiamento a perpetua rammemoranza, seguendo l’esempio della santa memoria di Benedetto XIV, che a tutti quei monumenti cristiani, che da diverse chiese unì al Vaticano, fece segnare: TRANSLAT. IN MUSEO VATICANO.


Non sarà fuor di proposito avvertire in questo luogo, che circa le antiche memorie si debbano anche valutare le popolari tradizioni, ancorché alle volte fallaci. Poiché di struggendo quelle memorie, si può bene spesso incorrere nella taccia di aver distrutto un monumento interessante, e che se pur tale non era, richiamava alla mente qualche punto d’istoria patria: ed in ciò si abbia riguardo special mente, se il monumento è stato pubblicato colle stampe.
Le note prescritte nell’art. 7 sono interessantissime, e formano per così dire la Statistica di questo genere di ornamento delle città. Queste note ricercate e prescritte dalla legge, sono state fino a questo tempo con sommo nostro rincrescimento trascurate. Quindi sarà massima cura delle Commissioni ausiliarie provocare presso le autorità superiori locali la rigorosa esecuzione di questa ordinanza ; che se dopo conveniente legale intimazione e fissazione di termine ancora si esimano dalla esecuzione coloro che erano chiamati all’adempimento, incomberà alle medesime, farcene rapporto per l’inflizione delle comminate pene.
A tal proposito sarà necessario che le Commissioni ausiliarie si prendano una cura, ed una diligenza estrema, acciò, nelle chiese specialmente, siano con esattezza indicate le pitture, e le sculture degne di conservazione. A questi stimabili oggetti d’arte deve posteriormente aversi tutta la vigilanza, perché non siano danneggiati, e che di qualunque ristauro che si volesse fare ai medesimi tanto dai rettori delle respettive chiese, quanto dai proprietarii delle cappelle gentilizie, se ne desse esatto ragguaglio a Noi col mezzo delle stesse Commissioni, prima d’intraprenderlo, attendendone la nostra approvazione. E qui giova ricordare, che tutte le pitture, le sculture, e rari marmi, ed altre singolarità che esistono nelle enunciate chiese, e cappelle particolari sono tutte di pubblico diritto, come ha replicatamente deciso la Sacra Rota Romana, non che il Chirografo del 1 ottobre 1802, e la presente legge.
Conviene essere cauti assai, e timorosi per ogni risarcimento che si fa nelle chiese. Le molte volte è avvenuto, che si è fatto un pessimo nuovo ornamento a costo del vero bello che vi esisteva, il quale o è stato guastato o avara mente venduto, del che ampiamente si parla negli articoli 52 e 53.
Con eguale energia fa bisogno che le Commissioni ausiliarie invigilino alla riedificazione delle chiese, e de’ pubblici edifici, mentre anche ai nostri giorni è accaduto, che per fabbricare una qualche chiesa si sono distrutti interessantissimi monumenti d’arte.
Le architetture delle vecchie chiese, memorie sacre e rispettabili devono essere ancora gelosamente conservate. Queste oltre giovare alle arti, servono alla sacra liturgia, giacché tanti antichi riti richiamano alla memoria.
Meritano molta attenzione gli articoli 17 e 20, poiché le sculture, e gli altri oggetti moderni ivi contemplati formano la storia delle belle arti, ed una delle più diligenti cure degli studiosi, e dei coltivatori delle medesime. Di questi monumenti del decadimento, e del risorgimento delle arti, già si veggono compilate numerose raccolte, delle quali parte a comune ben disegnate vantaggio, non parte tarderanno sono state di prodursi già pubblicate, parte sono state già pubblicate, parte ben disegnate non tarderanno di prodursi alla luce.
Questi pochi riflessi ci sembrano sufficienti per la con dotta da tenersi riguardo le antichità locali, e gli altri oggetti d’arte, mentre abbiamo tutta la considerazione alle persone, colle quali trattiamo, e che sono in chiaro del me rito reale delle cose.
Riguardo gli scavamenti è tutto con chiarezza espresso, tanto rapporto al metodo, quanto rapporto alle cautele da aversi, onde non ci rimane che inculcarne la più scrupolosa esatta esecuzione.
Ogni petizione che si farà per escavare antichità o tesori dovrà diriggersi a Noi solamente. Sarà nostra cura di fare esaminare l’istanza dalle rispettive Commissioni ausiliarie, che diligentemente osserveranno il luogo, ove si chiede di aprire lo scavamento, per tutti gli effetti contemplati
dalla legge. Ci riserbiamo di far accedere benanche il verificatore deputato da Noi per gli scavamenti, tutte le volte che lo reputeremo espediente al migliore andamento delle cose. Sopra tali relazioni farà la nostra Commissione generale consultiva di belle arti i suoi riflessi, e considerato il tutto, sarà da Noi presa la risoluzione opportuna.
Indi dalle respettive Commissioni ausiliarie si dovrà con ogni particolarità ingiungere, e sorvegliare l’adempi mento dell’art. 34, dal quale si vieta di avvicinare la mano ai monumenti, o per restaurarli, o per ritoccarli, prima che sieno stati riconosciuti nello stato chiamato Vergine dalla Commissione. Questi ritocchi o inopportuni ristauri non accrescono giammai alle cose il minimo pregio, anzi, alterandone l’antichità, ne diminuiscono il prezzo reale non poco.
Non si debbono trascurare giammai gli articoli 39 40 e 41. Non si possono abbastanza deplorare i danni avvenuti dalla trascuratezza in procurare diligenti disegni degli avanzi degli edifici scoperti.
Le rispettive Commissioni procureranno in tutti i modi di far levare queste piante, e questi disegni. In essi sarà sufficiente che sia ben marcato, e disegnato quello che esiste, senza prendersi la briga di supplire le mancanze, mentre alle volte colle supposizioni si danno i disegni più belli ma non più veri.
Riguardo le iscrizioni, quando non sia possibile la sciarle con sicurezza nel luogo ove sono state scavate, si trasportino, lasciando al sito i necessarii notamenti nel modo più permanente che si possa eseguire.
Ciò sarà anche di somma necessità che si osservino quegli scavamenti che sono fortuiti, o che si vogliano far credere tali, come anche quelli che possono avvenire nelle escavazioni delle fondamenta, giacché trovandosi antichi avanzi, ancor questi rimangono nella categoria degli scavi fatti a solo oggetto di ricercare antichità, e sono anche questi sottoposti in tutto alle medesime leggi di quelli.
In questi casi, quando sembri opportuno, potrà anche immediatamente proibirsene il proseguimento dalle Commissioni ausiliarie facendone rapporto a Noi.
Le medesime provvidenze dovranno prendersi con quelli che fanno scassati, o altro lavoro campestre anche ne proprii fondi.
Si è pur troppo alzata inutilmente la voce in questi ultimi tempi per conservare la memoria delle antiche strade. Abbiasi almeno tutto il riguardo a quelle poche, che vi sono restate. Rimangano almeno possibilmente queste, per indicare la direzione delle antiche vie, e per insegnare la maniera, colla quale erano state costruite, può dirsi quasi per la perpetua loro durata.
Come le istanze degli scavamenti saranno sempre di rette a Noi, così lo saranno quelle pel trasporto da un luogo all’altro dello Stato, o per estrarre dallo Stato gli oggetti di antichità, e d’arte. Anche sopra questo proposito Noi risolveremo dopo avere inteso le ausiliarie Commissioni.
Abbenché siamo certi che ogni consigliere delle Commissioni ausiliarie porrà ogn’imparzialità ed ogni studio per l’osservanza di leggi tanto proficue, pure giudichiamo espediente di accennare il modo, con cui debbono regolarsi le loro adunanze.
Il Presidente quando avrà cose da fare osservare dalla Commissione, la convocherà per mezzo del Segretario. A questo il medesimo Presidente comunicherà gli affari da esaminarsi dalla Commissione, le cui discussioni e deliberazioni dovranno risultare da processo verbale, copia del quale Ci verrà regolarmente trasmesso, esprimendovi il sentimento ricavato dal concorso dei maggiori voti, quando vi sia stata discrepanza nel parere. Se l’oggetto da osservarsi sia fuori del luogo, si procurerà dal Presidente il modo più sicuro per venire in chiaro delle cosa, col commetterne a quegli che crederà più idoneo, la visita e la relazione. Qual visita, se sarà per secondare l’istanza di alcuno, si farà a spese del medesimo, e quando sia per pubblico vantaggio e decoro, dovrà in precedenza ricorrersi a Noi per prendere le opportune misure.
Siano finalmente dalle Commissioni animati i ricercatori delle antiche cose, e si faccia ai medesimi comprendere il favore del Sovrano nella liberalità, colla quale sono trattati.
Sorga sempreppiù, loro mercé, nelle Provincie il rispetto per le antichità, e l’amor per le buone arti. Si allontani il devastamento, e la rovina degli antichi ruderi. Nei sacri tompli sieno le pitture e le sculture de valenti artefici conservate ognora nella loro purità, per quanto permette il lungo corso degli anni. Si concorra da tutti in tal guisa unitamente al Governo a promuovere e proteggere il decoro, e lo splendore di ogni città e di ogni luogo.
Dato dalla nostra solita residenza a Campitelli, li 6 agosto 1821.
B. CARD. PACCA CAMERLENGO Di s. c.
Domenico Attanasio uditore.

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