Sanzioni austriache contro gli emigrati del 1848

Sanzioni austriache, proclamate da Radetzky, contro gli emigrati del Regno Lombardo Veneto il 27 dicembre 1848

PROCLAMA.
Verificandosi de’ casi, che giovani delle ii. rr. provincie Lombardo-Venete, senza legale autorizzazione delle competenti loro Autorità, si recano all’estero ed entrano al servizio mili tare contro l’Austria, S. E. il signor Comandante generale in capo feld-maresciallo conte Radetzky è indotto a prendere contro una tale illegalità le seguenti disposizioni, che con questo proclama si portano a comune notizia:
1. Quegl’individui, che furono già colti nella fuga ed arrestati dall’Autorità politica, verranno subito consegnati al militare ed arruolati in reggimenti tedeschi fuori d’Italia.
2. Tutte le Autorità politiche, le Delegazioni, le Municipalità, i Commissariati distrettuali ed i Comuni sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di esser solleciti, che la Polizia e le Guardie di sicurezza invigilino i viaggiatori, e arrestino chiunque non ha il suo passaporto, senza però importunare di soverchio i viaggiatori di condizione civile.
3. Chiunque, privo di passaporto, non può interamente giustificare lo scopo del suo viaggio, verrà tosto trasmesso al militare, ed arruolato in un reggimento tedesco fuori d’Italia, e quelli soltanto che non possono venir impiegati nel servizio militare, nemmeno come infermieri, saranno consegnati alle Autorità civili per la competente loro procedura.
4. Gl’individui, ai quali riuscì di sottrarsi in paese straniero e prendono servizio militare contro l’Austria, una volta che siano arrestati, vengono puniti a tenore delle leggi d’alto tradimento, e non hanno in qualunque caso alcuna speranza di esser trattati come prigionieri di guerra.
5. Albergatori ed altri, che siano convinti di aver dato asilo ad individui senza passaporto, saranno puniti con una multa pecuniaria di 15 lire austriache per la prima volta, di 30 per la seconda, e così progressivamente sempre crescendo di 15 in 15 lire austriache. Coloro che saranno convinti di aver sedotto a fuggire de’ giovani verranno anch’essi trattati conforme alle leggi.
6. Contro quelli che posseggono dei beni verrà poi proceduto secondo le disposizioni già pubblicate in alcune provincie Venete.
7. I qui sotto nominati che si allontanarono da Verona senza legale autorizzazione delle Autorità, come pure tutti gli individui profughi da altri paesi delle provincie Venete, sono invitati nel termine di sei settimane, dalla data del presente proclama, a tornarsene al loro domicilio illegalmente abbandonato, altrimenti, scaduto esso tempo, saranno trattati nel senso delle sopra citate disposizioni.
8. Per ultimo dovranno le Autorità immediatamente arre stare quegl’individui militari, che, scorso il periodo concesso al perdono generale, cioè fino al 28 dicembre 1848, non ritornano ai loro corpi di truppe, e trasmetterli al militare, e verranno poscia puniti dalla competente giurisdizione a norma delle vigenti leggi.
Verona dall’i. r. Comando della fortezza, 27 dicembre 1848.
Il tenente-maresciallo, GERHARDI.

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