Scuola Comunitativa di Musica Vocale in Piacenza

Regolamento per l’Istituenda Scuola Comunitativa di Musica Vocale in Piacenza

compilato sulle tracce di quello predisposto dal Podestà di Piacenza il 21 luglio 1841, ed approvato dalla Presidenza dell’Interno l’8 febbraio 1843
ART. I.
A tutto carico del Comune di Piacenza è aperta una Scuola gratuita di musica vocale, la quale dovrà essere fornita di convenienti mobili e di un pianoforte.

ART. II.
La Direzione della Scuola sarà affidata ad una Commissione composta del Podestà e degli Anziani assessori. Il Podestà potrà delegare uno dei Sindaci ad esercitare in sua vece una immediata e continua vigilanza con facoltà di dare quegli istantanei provvedimeti che egli crederà necessari, salvo il renderne subito inteso esso Podestà.

ART. III.
L’istruzione sarà affidata ad un Maestro, il quale riceverà uno stipendio dal Comune e sarà compreso fra i suoi Impiegati.

ART. IV.
Si procederà alla Scelta del Maestro mediante concorso. I concorrenti saranno esaminati, alla presenza della Commissione, da un Maestro di cappella e da quattro membri Professori o Dilettanti di musica che la Commissione eleggerà appositamente. La nomina sarà fatta poi sulla proposta della Commissione dalla Autorità competente.

ART. V.
Il Maestro Istruttore dovrà dar lezione in tutti i giorni non festivi della settimana, nessuno escluso, e cioè per un’ora e mezzo del mattino agli alunni maschi e per un’ora e mezzo del dopo pranzo alle femmine. L’istruzione del mattino si farà si farà sempre dalle ore 10 alle ii e mezzo, quella del dopo pranzo dalle 2 alle 3 e mezzo nei giorni di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre e dalle ore 5 e mezzo alle 7 nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

ART. VI.
L’obbligo del Maestro sarà di istruire 14 alunni, di cui otto maschi e sei femmine, per abilitarli convenientemente al canto, come pure dovrà prestarsi al perfezionamento di quelli che dimostrassero una attitudine straordinaria, dando loro lezioni apposite in ore oltre quelle ordinariamente stabilite.

ART. VII.
Nove degli alunni, cioè cinque maschi e quattro femmine, saranno scelti fra i giovinetti della popolazione città, appartenenti a famiglie povere o almeno di ristrette fortune. Essi dovranno essere cittadini di questi Stati e perciò rimangono esclusi i figli di padre forestiere, quantunque fossero nati in Piacenza od i genitore vi abitassero da lungo tempo.
Gli altri cinque alunni, tre dei quali maschi e due femmine, potranno esser scelti fra i ricoverati degli Ospizi Civili di Piacenza, sulla proposta che, a richiesta del Podestà, si farà dalla Amministrazione di detti Ospizi.

ART. VIII.
Tanto i giovanetti maschi quanto le femmine da ammettersi alla Scuola non dovranno avere un’età maggiore di anni 18, né minore di anni 12 e saranno preferiti sempre quelli nei quali dal Maestro si riconosca essere accaduta l’ordinaria mutazione di voce. Con tutto ciò non rimane tolta la facoltà al Podestà di proporre ed alla Commissione di ammettere anche chi avesse oltrepassato ( però non di molto ) il 18 ° anno di sua età, qualora questi avesse una disposizione spiegata e sicura al canto.
Le domande per l’ammissione dovranno avere a corredo l’attestato di vaccinazione.

ART. IX.
Il numero degli alunni potrà essere (oltre i quattordici) aumentato solamente di due e così di un maschio e di una femmina, nel caso speciale che da qualche Comune del territorio si volesse approfittare della istituita Scuola per mandare un maschio e di una femmina, nel caso speciale che da qualche Comune del territorio si volesse approfittare della istituita Scuola per mandare un giovinetto o una giovinetta ben disposta ad apprendere il canto, ma in tal caso o il comune cui apparterrà (se fosse di famiglia povera) o la propria famiglia, se fosse soltanto di scarse fortune, dovrà pagare al Comune di Piacenza una mensile retribuzione che si limita a lire sei.

ART. X.
L’ammissione degli alunni di farà, su proposta del Podestà, dalla Commissione e si avrà per definitiva, salvo il caso in cui entro otto giorni venisse fatto richiamo da alcuno degli aspiranti al Governatore.

ART. XI.
Il Podestà prima di proporre l’ammissione degli alunni dovrà avere richiesto il Maestro Istruttore a dire se gli sembra che il giovinetto o la giovinetta abbiano le qualità che lasciano supporre buona disposizione fisica a diventare cantante di felice riuscita.

ART. XII.
Le alunne saranno condotte alla Scuola e ricondotte alle loro case dai propri parenti o da persona da questi incaricata e fatta conoscere alla Commissione, e, per riguardo alle ricoverate negli Ospizi nel modo come determinerà l’Amministrazione degli Ospizi medesimi. Sarà in facoltà dei parenti delle alunne il trattenersi nel locale insieme alla custode durante l’istruzione.

ART. XIII.
Gli alunni di trimestre in trimestre, in determinati giorni, saranno sentiti in appositi Esperimenti da darsi nella Scuola, presente la Commissione e tutti quei Maestri di musica e Dilettanti che la Commissione stessa stimerà opportuno di ammettervi.

ART. XIV.
Sarà obbligo degli alunni gratuiti maschi che saranno capaci di cantare nei Cori di servire per due anni consecutivi, senza compenso, fra i coristi nelle Opere in musica che dannonsi nel Teatro Comunitativo di Piacenza; dopo i due anni essi riceveranno una mercede a carico dell’Impresa degli Spettacoli. Anche le alunne potranno essere ammesse a cantare nei Cori in Teatro, quanto vi concorra l’assenso dei rispettivi parenti per quelle della popolazione o dell’Amministrazione degli Ospizi per le ricoverale nei medesimi.

ART. XV
Sarà pur obbligo del Maestro Istruttore di far conoscere al Podestà quelli degli alunni ammessi che non avessero attitudine ad apprendere o se per avventura, avendo anche attitudine, non avessero volontà di studiare, o tenessero cattiva ed incorreggibile condotta, affinché il Podestà possa proporre alla Commissione la rimozione loro. Salvo il ricorso come è detto all’articolo X.

ART. XVI
Il Maestro, dovendo totalmente dedicarsi alla Scuola per la quale è stipendiato dal Comune, non potrà coprire altro Ufficio stabile qualunque e particolarmente né l’uno né l’altro di quei due dell’Amministrazione Teatrale, cioè di Maestro al Cembalo o di Maestro Istruttore dei Cori, poiché o l’uno o l’altro dei due servizi ne soffrirebbero notevolmente. Non gli sarà però vietato di dare lezioni o di occuparsi della sua professione in giorni e ore estranee a quelle stabilite per la Scuola affidatagli.
Potrà anche esser chiamato in circostanze di consulti e giudizi dalla Amministrazione del Teatro sia intorno agli spartiti delle Opere, sia sul merito degli Artisti di canto sia su quello dei Professori di musica strumentale.

ART. XVII
In caso di malattia comprovata debitamente o di impedimento giustificato, il Maestro Istruttore dovrà a sue spese farsi sostituire da altro abile Maestro, in seguito di speciale permissione del Podestà. S’egli ommettesse di farlo, il Podestà provvederà a carico dello stipendio del Maestro.

ART. XVIII
Vi sarà un Servente della Scuola col titolo di Custode, di età non minore di anni 40, ammogliato con donna di età egualmente matura, obbligato ad abitare nell’edificio; al quale effetto gli sarà dato dal Comune un alloggio gratuito ed inoltre godrà di un annuo salario, a carico del Comune, di Lire trecento sessanta, con obbligo di far prestare opera e vigilanza anche alla propria moglie nel tempo dell’istruzione da darsi alle alunne. Il medesimo servente avrà inoltre il servizio delle Scuole di musica strumentale, ove venissero stabilite nel medesimo edificio e ciò senz’altro compenso o indennità. Egli pure sarà un Impiegato Comunitativo e quindi nominato dalla Autorità competente. Il presente Regolamento, compilato sulle tracce di quello proposto dal Podestà di Piacenza, servirà di prova per un anno.

Parma, li 8 febbraio 1843.
Il Presidente dell’Interno
L. Sertali

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