Trattato di commercio e navigazione tra Italia e Germania

Trattato di commercio, dogana e navigazione tra l’Italia e la Germania

Sua Maestà il Re d’Italia da una parte, e Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero germanico, dall’altra, mossi dal desiderio di rendere più intime le relazioni di commercio e di traffico tra i due paesi, hanno risoluto di sostituire al vigente trattato di commercio e di navigazione del 4 maggio 1883 un nuovo trattato di commercio, dogana e navi gazione, il quale, per la più lunga durata, fornisca una solida base alle esigenze del reciproco scambio di prodotti del suolo e dell’industria, ed in pari tempo assicuri opportuni punti di rannodamento per una correlativa definizione convenzionale dei reciproci rapporti commerciali con altri Stati; ed hanno, a questo scopo, fatto aprire trattative e nominato a Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D’ITALIA:
Sua Eccellenza Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, cavaliere gran croce decorato del gran cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia, decorato della medaglia d’oro al valore militare, deputato al Parlamento, suo presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, Giacomo Malvano, grande ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro, e della Corona consigliere d’Italia, di Stato, decorato segretario dell’ordine generale prussiano del Ministero della Corona degli di affari Esteri.
Nicola Miraglia, grande ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia, direttore generale dell’agricoltura al Ministero di agricoltura industria e commercio,
Bonaldo Stringher, commendatore dell’ordine della Corona d’Italia, ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ispettore generale al Ministero delle finanze, Antonio Monzilli, commendatore degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia, direttore del commercio al Ministero di agricoltura, industria e commercio;
E SUA MAESTÀ L’IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:
Sua Eccellenza Eberardo conte di Solms-Sonnewalde, decorato degli ordini prussiani dell’Aquila rossa di 1.º classe, della Corona di 1.º classe e della Croce di ferro di 2.º classe, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo consigliere intimo attuale, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d’Italia, i quali dopo essersi reciprocamente comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso il seguente trattato di commercio, dogana e navigazione:
Art. 1.
Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra le Parti Contraenti.
I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio dell’altra, degli stessi diritti, privilegi e favori di ogni specie, in materia di commercio, d’industria e navigazione che spettano o spetteranno ai nazionali o ai sudditti della nazione più favorita; e non saranno assoggettati ad imposte, tasse, restrizioni o pesi, generali o locali, di qualsivogla natura, diversi o più onerosi di quelli, ai quali sono o saranno sottoposti i nazionali ed i sudditti della nazione più favorita.
Le disposizioni precedenti non si applicano ai farmacisti, ai sensali pubblici, ai merciai ambulanti ed alle persone che esercitano un’industria esclusiva mente ambulante; questi industriali godranno lo stesso trattamento dei sudditi della nazione più favorita, i quali esercitino la stessa professione.
Art. 2.
I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio dell’altra Parte, di tutti i diritti civili (non compresi i diritti politici) accordati senza limitazione e senza distinzione ai nazionali del paese.
Essi avranno, per conseguenza, al pari dei nazionali, il diritto di acquistare e di possedere ogni specie di beni mobili od immobili, come pure di disporne per vendita, permuta, donazione, testamento, od in altro modo, come pure quello di raccogliere successioni testamentarie o legittime.
In niuno, poi, di questi casi, saranno assoggettati a tasse od imposizioni altre o più elevate di quelle cui vanno soggetti i nazionali.
Art. 3.
I tedeschi in Italia e gli italiani in Germania saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia per mezzo di un intermediario scelto da loro stessi, senza essere obbligati a pagare ricompense od indennità a persone intermediarie quando non vorranno servirsene, e senza essere, sotto questo rapporto, assoggettati a restrizioni diverse da quelle che le leggi generali del paese stabiliscono.
Essi avranno libero accesso presso i Tribunali, così per rivendicare come per difendere i loro diritti: essi godranno sotto questo rapporto, di tutti i di ritti ed immunità dei nazionali, e potranno, al pari di questi, servirsi, in tutte le cause, di avvocati, procuratori od agenti ammessi dalle leggi del paese.
Art. 4.
I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell’altra Parte, da ogni servizio militare, tanto nell’Esercito regolare e nell’Armata, quanto nella Milizia o Guardia nazionale.
Essi saranno, del pari, esenti da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, da ogni requisizione o prestazione militare, come pure dai prestiti forzosi o da altri oneri che potessero essere imposti per iscopi di guerra, od in seguito di altre circostanze straordinarie.
Tuttavia saranno eccettuati gli oneri che sono connessi col possesso o con la locazione di immobili e prestazioni o requisizioni militari, alle quali i nazionali ed i sudditi della nazione più favorita possono, come proprietarii o lo catarii di beni immobili, essere chiamati a concorrere.
Essi non potranno, né personalmente, né per le loro proprietà mobiliari ed immobiliari, essere assoggettati ad altri obblighi, restrizioni, tasse ed imposte, salvo quelli a cui saranno assoggettati i nazionali.
Art. 5.
Se negozianti di una delle Parti contraenti viaggiano essi stessi, o fanno viaggiare, nel territorio dell’altra Parte, i loro commessi, agenti od altri rappresentanti, tanto allo scopo di fare acquisti o di ricevere commissioni, con o senza campioni, quanto altresì nell’interesse generale dei loro affari commerciali ed industriali, questi negozianti, od i loro rappresentanti suddetti, non potranno, per questo motivo, essere assoggettati ad alcun aumento di imposte o di tasse, purché la loro qualità di viaggiatori di commercio sia giustificata da un certificato di legittimazione, rilasciato dalle Autorità competenti del proprio paese.
Gli oggetti passibili di dazio di dogana, che sono importati, come campioni, da mercanti, industriali e viaggiatori di commercio, saranno ammessi, da una parte e dall’altra, in esenzione di dazii d’entrata e di uscita, a condizione però che tali oggetti siano riesportati, senza essere stati venduti, entro il termine stabilito dalle leggi del paese, e con la riserva dell’adempimento delle formalità doganali necessarie per la riesportazione o la riammissione in deposito.
La riesportazione dei campioni dovrà essere garantita, nei due paesi, immediatamente alla prima località di entrata, sia mediante deposito dell’ammontare dei dazi doganali rispettivi, sia mediante cauzione.
Art. 6.
Le Parti contraenti s’impegnano a non impedire il commercio reciproco fra i due paesi con alcun divieto d’importazione, d’esportazione e di transito, che non sia applicabile, nel tempo stesso, od a tutte le altre nazioni, od a quelle altre nazioni che si trovassero in circostanze identiche.
L’esportazione di provvigioni da guerra può nondimeno in circostanze straordinarie, essere vietata, senza riguardo alle precedenti disposizioni.
Art. 7.
I prodotti del suolo o dell’industria d’Italia, enumerati nella tariffa A, annessa al presente trattato, saranno ammessi, alla loro importazione in Germania, alle condizioni stabilite da questa tariffa.
I prodotti del suolo o dell’industria di Germania, enumerati nella tariffa B, annessa al presente trattato, saranno ammessi, alla loro importazione in Italia, alle condizioni stabilite da questa tariffa.
Ciascuna delle due Parti contraenti s’impegna, per quanto concerne l’importazione e l’esportazione delle merci denominate e non denominate nel presente trattato, a far profittare senz’altro ed immediatamente l’altra Parte di ogni favore, di ogni privilegio o riduzione nei dazii di entrata e d’uscita, che una di esse avesse accordato od accordasse ad una terza Potenza.
Art. 8.
I certificati d’origine, come pure tutti gli altri certificati richiesti dalla Dogana per un interesse fiscale, di igiene o di preservazione, saranno rilasciati e legalizzati gratuitamente dalle Autorità rispettive.
Art. 9.
Quanto all’ammontare, alla garanzia ed alla riscossione dei dazii d’importazione e di esportazione, come pure per rispetto al transito, al deposito doganale, alle tasse locali ed alle formalità, al trattamento ed alle spedizioni in Dogana, e per quanto concerne i diritti interni di consumo e le accise d’ogni specie, che fossero riscossi per conto dello Stato, d’un Comune o d’una Corporazione, ciascuna delle Parti contraenti, s’impegna a far profittare l’altra d’ogni favore, d’ogni privilegio o ribasso nelle tariffe, che una di esse potesse aver accordato ad una terza Potenza.
Del pari, ogni agevolezza od immunità concessa più tardi ad una terza Potenza, sarà estesa immediatamente e senza condizioni all’altra Parte contraente.
Art. 10.
I diritti interni riscossi per conto dello Stato, di Comuni o di Corporazioni, che colpiscono o colpiranno la produzione, la fabbricazione od il consumo di un prodotto nel territorio di una delle Parti contraenti, non colpiranno, sotto alcun pretesto, i prodotti dell’altra Parte, né in misura più elevata, né in modo più oneroso, dei prodotti similari indigeni.
Art. 11.
Saranno considerate navi tedesche od italiane tutte quelle che saranno riconosciute per navi tedesche secondo le leggi dell’Impero germanico, o navi italiane secondo le leggi italiane.
Art. 12.
Le merci di qualsivoglia natura e provenienza, la cui importazione, esportazione, transito o deposito potranno aver luogo, nel territorio di una delle Parti contraenti, per mezzo di navi nazionali, potranno esservi ugualmente importate, esportate, passare in transito od essere messe in deposito, per mezzo di navi dell’altra Parte, senza essere sottoposte ad altri o più forti di ritti di dogana, né ad altre o più forti restrizioni, e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni, che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito od al loro deposito, per mezzo di navi nazionali.
Art. 13.
Le navi di una delle Parti contraenti, che entreranno in zavorra, o cariche, nei porti dell’altra, o che ne usciranno, qualunque sia il loro luogo di partenza o quello di loro destinazione, saranno trattate, in ogni rispetto, sullo stesso piede delle navi nazionali. Esse non saranno assoggettate, così all’entrata come durante il soggiorno e all’uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di rimorchio, di quarantena, od altri diritti sul corpo della nave, di qualsivoglia denominazione, percepiti in nome ed a profitto dello Stato, di pubblici funzionari di Comuni o di Corporazioni qualsiansi, altri o più elevati di quelli che sono attualmente, o potranno in seguito essere, imposti ai bastimenti nazionali.
Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni e bacini, ed in generale per tutte le formalità e disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio ed il loro carico, è convenuto che non sarà accordato alle navi nazionali alcun privilegio, né alcun favore che non lo sia egualmente alle navi dell’altra Parte, essendo volontà delle Parti contraenti che anche a questo riguardo i loro bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.
Art. 14.
Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Parti contraenti avrà diritto, per le sue navi, a tutti i favori e privilegi che l’altra ha accordato od accorderà, a questo riguardo, ad una terza Potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell’altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.
Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, entrando in uno dei porti dell’altra, sia per completarvi il loro carico, sia per sbarcarne una parte, potranno, conformandosi però alle leggi ed ai regolamenti del paese, conservare a bordo quella parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello
stesso, sia d’un altro paese, e riesportarla, senza essere costretti a pagare tasse per questa parte del carico, salvo i diritti di sorveglianza, i quali, d’altronde, non potranno essere percepiti che nella misura stabilita per la navigazione nazionale.
Art. 15.
Il presente trattato è applicabile ai paesi o parti di paese che sono attualmente o saranno in avvenire compresi in una unione doganale con una delle Parti contraenti.
Art. 16.
Il presente trattato è destinato a sostituire il trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra l’Italia e l’Impero germanico il 4 maggio del 1883.
Esso entrerà in vigore il 1.º febbraio 1892 e vi resterà fino al 31 dicembre 1903.
Nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti non avesse notificato dodici mesi prima della scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, esso resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà denunciato.
Art. 17.
Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma il più presto possibile.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi l’hanno firmato e vi hanno applicato il sigillo delle loro armi.

Fatto a Roma, addì 6 dicembre 1891.
(L. S.) RUDINf (L. S.) GR. E. SOLMS
(L. S.) G. MALVANO.
(L. S.) N. MIRAGLIA.
(L. S.) B. STRINGHER.
(L. S.) A. MONZILLI.

Protocollo finale.
All’atto della sottoscrizione, seguita oggi, del trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l’Italia e l’Impero germanico i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno dichiarato quanto segue:
All’articolo 2 del trattato
Le prescrizioni di quest’articolo non si applicano alle persone giuridiche.
Quanto alle Società anonime ed alle altre Società commerciali, industriali o finanziarie, la convenzione delle Parti contraenti, firmata a Berlino addì 8 agosto del 1873, rimarrà in pieno vigore.
All’articolo 7.º del trattato.

I. ALLA TARIFFA A. – Dazi di importazione in Germania.

Il valore delle singole voci inscritte nella tariffa A corrisponde a quello che esse hanno nella tariffa doganale generale in vigore nell’Impero germanico al momento della conclusione del trattato, se ed in quanto, contemporanea mente, non vi siano state introdotte eccezioni per virtù del trattato medesimo.
1.
a 5 m). Il tannino rientra sotto il n. 5 m).
2.
a 10 e) ed f). Il vetro iridescente (Irisirendes Glas) cade sotto le voci di tariffa riguardanti il vetro dipinto od a colori.
3.
a 18 f 2. I cappelli di feltro, rispetto ai quali né la forma, né la guarnizione permettono di distinguere se siano da uomo o da donna, vengono trattati come cappelli da uomo, secondo il n. 18 f) 2.
4.
a 20 b) 1. Gli oggetti fatti, in tutto od in parte, di ambra, gagate, giavazzo, schiuma di mare o di madreperla, anche commisti con altre materie, purché non cadano sotto il n. 20 a), sono soggetti al dazio ridotto di 150
marchi.
5.
a 25 e) 1. sono ammessi come vini da taglio al dazio ridotto di 10 marchi al quintale lordo, soltanto i vini naturali rossi, ed i mosti da vini rossi, i quali contengano almeno il 12 per cento di alcool in volume, o rispettiva mente, per i mosti, il corrispondente equivalente in glucosio, e almeno 28 grammi di estratto secco per litro a 100 gradi Celsius, purché siano effettiva
mente impiegati nel taglio, secondo le norme di riscontro determinate dal Consiglio federale dell’Impero germanico.
Si considerano come taglio, la miscela del vino bianco da tagliare con una quantità di vino o mosto della sopra indicata qualità non superiore al 60 per cento dell’intero miscuglio, e la miscela del vino rosso da tagliare con una quantità del suddetto vino o mosto non superiore al 33 1/3 per cento dell’intero miscuglio.
6.
a 25 f). Il burro salato e fuso è soggetto al dazio convenzionale stabilito per il burro fresco.
7.
a 25 o). Il dazio per i formaggi italiani, stracchino, gorgonzola e parmigiano non potrà essere più alto di quello che dovranno pagare all’importazione in Germania le specialità svizzere di formaggi.
8.
a 27 b). Il cartone cuoio di imitazione (cartone di legno di color bruno (una
specie di cartone, ottenuto con materia legnosa, che, prima della lisciatura, riceve, mediante il vapore, il colore bruno, somigliante a quello del cuoio) cade sotto il n. 27 b).
a 40 a). I tessuti oliati (tessuti grossolani impregnati con vernice ad olio o con una composizione a base di olio (miscele d’olio e di caoutchouc)) e le tele da tetti, cioè le tele di lino grossolane, rese impermeabili con una composizione a base di olio (miscele di olio e caoutchouc), con vernice ad olio, o mediante e gli altri l’incatramatura tessuti grossolani o l’aggiunta preparati nel di sostanze medesimo metalliche modo, sogiacciono (verderame pari ecc.) menti al dazio ridotto considerato al n. 40 a).

II ALLA TARIFFA B – Dazi di importazione in Italia.

Il valore delle singole voci inscritte nella Tariffa B corrisponde a quello che esse hanno nella tariffa doganale generale in vigore nel Regno d’Italia al momento della conclusione del trattato, se ed in quanto, contemporaneamente, non vi siano state introdotte eccezioni per virtù del trattato medesimo.
1
a 2. Il vino naturale pagherà il dazio fissato per il vino se la sua forza alcoolica non supera 15 gradi. Se esso contiene più di 15 gradi sarà sottoposto
al dazio del vino e all’imposta stabilita sull’alcool, per ogni grado eccedente questo limite.
accordo, Le Partii contraenti caratteri che sceglieranno i vini devono peritipresentare per studiare pere essere stabilire, -ammessi di comune come tali dalle Dogane.
2
a 30 c). L’estratto di sommacco cade sotto la voce 30 c).
3
a 30 d). È considerato acido acetico impuro o greggio o acido pirolegnoso greggio: l’acido acetico, anche limpido come l’acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi provenienti dalla distillazione del legno, e una acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata in acido acetico puro.
4
a 53 b). Le cartucce vuote munite di capsule o di altre materie fulminanti cadono sotto il n. 53 b).
a 72. Per lacche color anilina s’intendono le combinazioni dell’anilina con allumina, ossido di stagno, di piombo e di ferro, senza, alcuna aggiunta di olio minerale, né di alcool, allo stato secco o umido in pasta.
6
a Categoria V. Resta inteso che i dazi inscritti ai numeri 82 e 86 della tariffa B, non entreranno in vigore che col 1.9 luglio 1892. In sino a quella data sarà integralmente mantenuto lo stato quo, quale risultava dalle disposizioni del n. IV l’Austria-Ungheria del protocollo finale e l’Italia e annesso al trattato di commercio e di navigazione fra l’Austria-Ungheria e l’Italia del 7 dicembre 1887, per i filati e i tessuti di lino.
7.
a 82 e 86. I dazi sui filati e sui tessuti di lino greggi non saranno in alcun caso più alti di quelli sui filati e tessuti imbianchiti della stessa categoria.
8.
a 87 a). Il dazio sulle tele grosse di lino, di canapa o di juta, rese impermeabili mediante grassi o prodotti chimici, quando siano già foggiate in copertoni per merci e veicoli, è stabilito a 30 lire per cento chilogrammi.
9
a 94 c). La sopratassa di cucitura applicabile ai copertoni per merci e veicoli, cuciti ed aggiustati con fibbie, cinghie, corde ecc. è ridotta da 50 a 10 per cento.
10
a 111. I tessuti di cotone graticolati a foggia di velo, non operati, del peso superiore a 3 chilogrammi i 100 metri quadrati, pagano il dazio del tessuto non graticolato secondo la specie.
11
a 135 b). Le maglie foggiate considerate al n. 135 b) non sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a compiere l’oggetto.
12
a 142. Gli scialli, le sciarpe e gli scialletti 12 (fichus) di lana tessuti o a miglia, stampati o non, guarniti di frangie di materia tessile mista di seta, e nelle quali la seta entri in proporzione inferiore a 12 per cento, se le frangie rappresentano nel prodotto compiuto la materia tessile più fortemente tassata, pagheranno il dazio stabilito per le frangie, secondo la materia dominante in peso, con l’aumento di 1 lira il chilogramma.
La sopratassa per la semplice cucitura degli scialli, delle sciarpe e degli scialletti (fichus) di lana, tessuti o a maglia, stampati o non, anche di frangie, ed altresì la sopratassa di cucitura per le coperte e i tappeti di lana, semplicemente orlati, sono ridotte dal 50 al 20 per cento.
13.
a 142. Gli scialli, le scarpe e gli scialletti (fichus) in tessuto di lana, neri, Iron ricamati, con frangie di seta, o ricamati, anche in seta, in un angolo, con o senza frangie di seta, saranno trattati secondo la specie del tessuto, con l’aumento del 25 per cento. Questi oggetti non saranno sottoposti alla
sopratassa di cucitura.
14.
a 142. Gli abiti per uomini e ragazzi, ed i mantelli e le giacche per donne, di lana, saranno soggette al dazio riguardante la materia più fortemente tassata, nel caso in cui questa materia presenti più di un decimo della superficie totale dell’oggetto compiuto.
Se due parti o più delle materie più tassate presentino, nell’insieme, più del 10 per cento della detta superficie, l’oggetto pagherà un dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazi sulle materie più tassate che entrano nella composizione di esso.
15
a 160. La sopratassa per la cucitura degli scialletti (fichus), delle sciarpe e dei fazzoletti (cache-nez) neri o colorati, di tessuto di seta o di filusella, operato o non, orlati o guarniti di frangie, è ridotta dal 50 al 20 per cento.
16.
a 163 a). Sono compresi sotto il n. 163 a) 2) le tavole o tavolotte per oggetti da imballaggio, le tavolette o quadrelli per pavimenti, non intarsiati, né incollati, ed in generale tutti gli oggetti in legno comune che non sono ancora lavori compiuti, anche se sono piallati, scanalati o incavati.
Le tavole, i quadrelli ed i fogli per impiallacciare di legno comune, cadono sotto il n. 163 a) 2) se hanno una grossezza di 2 millimetri o più.
Le assicelle per tetti (bardeaua) e le doghe cadono sotto il numero 163 a) 1).
17.
a 163 b). Il rimando alle voci riguardanti il legno da ebanisti è mantenuto secondo il repertorio ora in vigore.
18.
a 165 a). I mobili non imbottiti, di legno comune curvato, cadono sotto il n. 165 a) 1), anche se sono commisti a legno comune non curvato, con lavori
di treccie di paglia, di canna d’India e simili, e con parti tornite, traforate, o con ornamenti impressi ed ottenuti con la macchina a scanalare (macchine à fraiser), non intagliati.
I mobili non imbottiti, di legno comune non curvato, cadono sotto il n. 165 a) 2), anche se sono torniti, impiallacciati di legno comune, traforati, o con ornamenti impressi od ottenuti con la macchina a scanalare e, commisti a lavori di treccie di paglia, canna d’India e simili, purché non siano intagliati.
Non sono esclusi dal n. 165 a) 1) e 2) i mobili di legno comune, non imbottiti, con accessori usuali e non ornamentali di metalli comuni, anche nichelati.
19
a 170. Le pale, le forche, i rastrelli, i piatti, i cucchiai, scodelle ed altri oggetti d’uso domestico, i manichi di utensili e di strumenti, con o senza ghiere, gli zoccoli comuni di legno e gli oggetti da disegno (tavole, regoli e simili) sono compresi nel n. 170 a) e b) 2) secondo il lavoro.
Gli oggetti compresi nella voce n. 170 saranno ammessi anche se siano muniti di ferramenta, cerchi od altri accessori di metallo comune.
I fusi e i rocchetti entrano sotto il n. 170 b) 1), anche se sono composti, in parte, di legno da ebanisti. so
a 171. I bottoni di ogni specie, di legno, sono classificati fra i lavori di legno, secondo il lavoro.
I bottoni di corozzo e le cannuccie da pipa, d’ogni sorta, con bocchini dicorno o di legno, sono compresi nelle «mercerie di legno».
21
a 177 b). I lavori da panieraio fini possono avere accessori usuali e non ornamentali di metallo comune, anche nichelato.
22.
a 183. La carta bianca o tinta in pasta, tagliata in forma rettangolare odin altra forma, per far buste da lettere, si classifica come la carta bianca o tinta in pasta foggiata in buste (n. 183 c).
23
a 186 a) È considerato come cartone ordinario, il cartone in massa o formato di strati, riuniti mediante pressione, senza colla. Qualunque altro cartone formato di strati incollati gli uni sugli altri, o ricoperto di carta, è classificato fra i cartoni fini.
Il cartone comune di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato, che presenta i caratteri della carta d’imballaggio, sarà ammesso al regime della carta da imballaggio. I cartoni rifilati agli orli in forma rettangolare, seguono il regime della voce 186.
24.
a 187. Sono compresi fra i lavori di carta e di cartone (n. 187) i lavori di carta e di cartone con accessori di altre materie. che il repertorio attualmente in vigore rimanda alla voce indicata (187), e la biancheria di carta.
I cartoni tagliati in pezzi o piegati, per lavori di cartone, sono ammessi al dazio dei cartoni della rispettiva qualità, con l’aumento di 12 lire per quintale.
25.
a 187. I bottoni di cartapesta e di materie simili sono ammessi al dazio di 50 lire per quintale.
26.
a 188. La musica litografata si classifica come musica stampata (n. 188).
27.
a 190 b). Le pelli crude da pellicceria, rappezzate o rammendate, non essenzialmente, non vanno classificate come lavori da pellicciaio (n. 192), ma si classificano sotto il. 190 b).
28.
a 192. I colletti, i boa, i berretti di pelliccia (ad eccezione dei berretti guarniti per donna), con fodera, nastri e cordoni di seta o con altre guarnizioni, si classificano sotto la voce n. 192.
29.
a 201 b) 2. Nella classificazione dei tubi di ghisa non si tiene conto della circostanza che essi si presentino già incatramati.
30.
a 206 a e b). Il dazio di 10 lire, stabilito per i chiodi fucinati di ferro o d’acciaio, è applicabile anche quando questi siano puliti a macchina od azzurrati al forno.
31.
a 206. Le casse forti ed i forzieri si classificano sotto il n. 206 a) e b) 2, anche se hanno accessori usuali e non ornamentali bruniti o guarniti d’altri
metalli, anche dorati.
32.
a 206 b) 2. Il vasellame (padelle e simili) di lamiera di ferro di qualunque grossezza, pulita soltanto internamente, è ammesso al dazio di lire 16.50 per quintale.
83.
a 209 a) e b). L’acciaio temprato è assimilato all’acciaio non temprato.
34.
a 224. Le catene da orologi, le fibbie, i dadi ed i fermagli, le catenelle e gli anelli per chiavi; come pure le armature, le serrature, le guarnizioni ed i fermagli, per portamonete e per sacche; tutti questi oggetti in ferro e in acciaio, bruniti, sono ammessi al dazio di 89 lire il quintale.
85.
a 234. I lavori di argento placcati in oro, sono classificati come lavori di argento dorato, non come lavori d’oro.
36.
a 252, 253, 254 e 255. Le pipe di argilla, di maiolica o di porcellana, anche con cerchi o coperchi di metallo comune non dorato, né argentato, sono assi milate ai lavori di terra, di maiolica o di porcellana.
I coperchi ed altri accessori di lega di nikel, coi quali queste pipe possono essere montate, non sono considerati come di metallo argentato.
Gli stessi oggetti, con cerchi o coperchi di metallo comune argentato, si classificano sotto il n. 329 a) (mercen omuni)
a 254 e 255. Qualsiasi varietà di stampo, compresi gli ornati ottenuti in pasta, non ha influenza sulla classificazione.
38.
a 258. Non sono esclusi dal n. 258 a) i vetri e i cristalli con la marca o il nome della fabbrica, una piastra di vetro o una incisione che ne indichi la capacità.
I lavori di vetro o di cristallo semplicemente soffiati o gettati, si classificano sotto il n. 258 a), anche quando abbiano l’orlo, il fondo o il turacciolo, arrotato o pulito.
I lavori di vetro e di cristallo compresi sotto il n. 258 b) possono essere incisi in tutto o in parte.
39.
a 258 b) e c). I lavori di vetro vuoto bianco o di colore, semplicemente soffiati, non arrotati, non puliti né smerigliati, né incisi, argentati internamente, anche se ricoperti esteriormente, in tutto o in parte, di una vernice gialla, o di decorazioni in pittura grossolana (sfere per giardini, candelabri, vasi, coppe, saliere e simili) sono ammessi al dazio di 12 lire il quintale.
40.
a 259. Le bottiglie di qualunque forma, contenenti acque minerali o birra, sono soggette al dazio delle bottiglie comuni vuote.
41.
a 265. Il malto è assoggettato al regime daziario dell’orzo; i legumi secchi a quello delle granaglie altre (265 b).
42
a 274. L’amido di patate, escluse la destrina e la fecola di patate abbrustolita, è soggetto allo stesso trattamento delle fecole.
43.
a 306 c). Le sardelle (Clupea sardina, C. pilchardus, C. papalina), acciughe (Engraulis enchrasicholus), boiane (Gadus minutus), scoranze (Aburnus alborella), sgombri (Scomber scombrus), lanzarole (Scomber colias), angusicole (Belona rostrata, B. acus). maride (Maris vulgaris, Maena vulgaris), bobi (Boa vulgaris) e suri (Trachurus trachurus), salati, sono ammessi in esenzione di dazio. E pure ammessa in esenzione la salamoia importata separatamente, ma contemporaneamente ai pesci, fino alla concorrenza del 10 per cento del peso dei pesci.
44.
a 326 b). I bottoni d’osso e di corno sono ammessi al dazio di 50 lire il quintale.
45.
a 329. I portafogli, portamonete, portasigari, libretti per note, e simili lavori di pelle di ogni sorta, compreso il cuoio di Russia, montati in metalli comuni, non dorati, né argentati, sono classificati come mercerie comuni.
Gli accessori di lega di mikel, di cui questi oggetti possono essere forniti, non sono considerati come di metallo argentato.
L’apposizione di marche o dei nomi di fabbrica sopra le merci non influisce sul trattamento doganale.
All’articolo 11.º del trattato.
I certificati di stazzatura rilasciati nei due Paesi saranno reciprocamente riconosciuti conformemente allo speciale accordo intervenuto fra le due Parti contraenti su questa materia.
All’articolo 17.º del trattato.
I Plenipotenziari sottoscritti hanno concordato che il presente protocollo sarà sottoposto alle due Parti contemporaneamente al trattato, e che, qualora questo venga ratificato, anche le dichiarazioni e gli accordi contenuti nel protocollo saranno ugualmente considerati come approvati, senza bisogno di una ulteriore formale ratifica.


Fatto a Roma, addì 6 dicembre 1891.
(L. S.) RUDINÌ.
(L. S.) GR. E. SOLMS.
(L. S.) G. MALVANO.
(L. S.) N. MIRAGLIA.
(L. S.) B. STRINGHER.
(L. S.) A. MONZILLI.

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