Trattato di Firenze del 28 novembre 1848

Trattato di Firenze del 28 novembre 1848 fra il Duca di Lucca, il Duca di Modena, il Granduca di Toscana, ed il Re di Sardegna.

In nome della Santissima e indivisibile Trinità.
Sua Altezza Reale l’Infante di Spagna, Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla;
Sua Altezza Reale l’Arciduca d’Austria, Duca di Modena;
Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca d’Austria, Gran duca di Toscana; Avendo riconosciuto unanimemente che la linea di frontiera di una parte dei loro stati respettivi è intralciata e suscettibile di facili miglioramenti reciproci all’epoca fissata dal Congresso di Vienna per le varie reversioni ad essi stabilite:
Che non si possono altrimenti togliere gl’inconvenienti di quella frontiera, fuorché con un cambio di piccole porzioni ora isolate di territorii loro; Che la facoltà di operare tali cambii all’amichevole è stata anche espressamente riservata alle parti interessate dell’articolo XCVIII dell’atto del Congresso di Vienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo se Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica di Sua Maestà il Re di Sardegna non acconsentissero ad una modificazione di diritti di riversione, derivati rispettivamente per esse dal Trattato di Aquisgrana del 1748, e da quello che fu conchiuso il 20 maggio 1815 fra l’Austria e la Sardegna, i quali dritti si trovano espressamente menzionati nell’Atto del Congresso di Vienna, e confermati dal Trattato di Parigi 10 giugno 1817.
I tre Sovrani si sono a tale effetto indirizzati alle prefate Maestà Loro; e Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica ri conoscendo l’utilità di una migliore confinazione, animata d’altronde dal desiderio intenso di contribuire anche con un sacrifizio dal suo lato ad un’opera tanto reclamata dall’interesse dei Sovrani dei tre Stati summenzionati, giudicò che meglio perverrebbesi allo scopo ove si aprissero apposite trattative in Firenze; E Sua Maestà il Re di Sardegna tenendo non meno a cuore di dare ai Sovrani di Lucca, Modena, e Toscana, le maggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo pur essa acconsentito a partecipare alle trattative, le Alte Potenze contraenti hanno nominato loro Plenipotenziarii, cioè:
Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, il Cavaliere Camillo Vacani di Fort Olive, Generale Maggiore al Corpo del Genio nel suo Esercito, Cavaliere degli Ordini Reali della Corona Ferrea, della Legion d’Onore, e di Francia, e di Carlo III di Spagna, e Imperiali Russi di Sant’Anna seconda classe, e S. Wladimiro terza classe;
Sua Altezza Reale l’Infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, il Consigliere di Stato Avvocato Antonio Raffaelli, decorato della Croce di S. Ludo vico di prima classe pel merito civile, Presidente di Grazia e Giustizia, Direttore Generale di Polizia, Forza armata, e delle Regie Poste, incaricato del Portafoglio del Ministro degli affari esteri;
Sua Altezza Reale l’Arciduca Duca di Modena, il Conte Giuseppe Forni, Suo Ciambellano e Consigliere di Stato, Maggiordomo Maggiore di Sua Altezza Reale l’Arciduca Principe Ereditario degli Stati Estensi, Commendatore dell’Ordine del Me rito della Corona di Baviera;
Sua Maestà il Re di Sardegna, il Marchese Gio. Battista Carrega, Cavaliere del Sacro Militare Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell’Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere del Real Ordine Svedese della Stella Polare, Suo Ministro residente in Toscana, e nominato appositamente per la presente circostanza a Ministro Plenipotenziario;
Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca Granduca di Toscana, il Consigliere Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri, Don Neri de’ Principi Corsini, Primo Direttore delle Reali Segreterie, Cavaliere Gran Croce, e Gran Cancelliere dell’Ordine di S. Giuseppe, Cavaliere Gran Croce dell’Ordine Reale di Francesco I delle Due Sicilie, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del Sacro Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di prima classe dell’Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce del Reale Ordine Greco del Salvatore, Officiale dell’Ordine Reale della Legion d’onore, decorato dell’Ordine Sultanico del Nichan-Isthiar di prima classe:
I quali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero nella via amichevole prescritta per tal cambio dal Congresso di Vienna negli articoli che seguono:

ARTICOLO 1.°
Sua Altezza Reale l’Infante Duca attuale di Lucca, di Parma, Piacenza e Guastalla, trovando sommamente vantaggioso l’aggregare al futuro suo Ducato di Parma una parte di Lunigiama nel versante meridionale dell’Appennino, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei dominii propri i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, che ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati e che coll’aggregazione del Ducato di Lucca alla Toscana stabilita dall’articolo CII dell’Atto del Congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, convennero nel proporre a Sua Altezza Reale il Duca di Modena il cambio di questi due Vicariati di Barga e Pietrasanta contro l’isolato Ducato di Guastalla e le terre Parmigiane poste alla destra dell’Enza, nel quale solo caso i distretti Toscani isolati in Lunigiana sarebbero ceduti a Sua Altezza Reale il futuro Duca di Parma, ora Duca di Lucca, ond’egli vi acquistasse con un territorio attiguo al futuro suo Ducato di Parma, e più prossimo al Mediterraneo, l’unico mezzo proprio a permutarvi i vari inchiusi (enclaves), e a stabilirvi una linea di frontiera regolare con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, solo possessore dei feudi egualmente isolati in Lunigiana.

ARTICOLO 2.º
Sua Altezza Reale il Duca di Modena, in vista dell’offerta spontanea che gli fu fatta da Sua Altezza Reale l’infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, di cedere cioè, a lui, suoi eredi e successori, in tutta proprietà e sovranità i territorii sulla destra dell’Enza complessivamente all’isolato Ducato di Guastalla, ora inchiuso fra i Stati Lombardi ed Estensi, con che S. A. R. il Duca di Modena ceda a lui i territorii estensi posti sulla sinistra di quel fiume, e ceda alla Toscana i due Vicariati di Barga e di Pietrasanta, che il Congresso di Vienna gli assegnava, o accetta questo cambio, e perciò solo rinunzia per sé, suoi eredi e successori, al possesso delle terre di Bazzano e Scurano, sulla sinistra dell’Enza, a favore di Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, come pure al possesso assegnatogli dal Congresso di Vienna dei due Vicariati di Barga e Pietrasanta a favore di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, acconsentendo che continuino in perpetuo a formare parte del Granducato, come al presente, sotto le seguenti con dizioni:
1.º Che sia per sempre riconosciuto aver egli, invece dei due Vicariati a Pietrasanta e Barga, acquistato il solenne ed assoluto possesso del Ducato di Guastalla e delle terre Parmigiane sulla destra dell’Enza, ed entrar questi territorii, liberamente a lui ceduti dal legittimo loro Sovrano, in stato e luogo di quelli sopraddetti di Barga e Pietrasanta.
2.º Che quella porzione di Appennino nel Vicariato di Barga, la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, così che il confine scorra sulla retta fra i Monti Piastraio e Porticciola, e non più sul pendio orientale.
3.º Che il Lago di Porta presso il mare nel Vicariato di Pietrasanta, che si trova attualmente diviso fra quest’ultimo territorio Toscano e l’attiguo Lucchese di Montignoso a lui devoluto dal Congresso di Vienna, resti tutto di sua appartenenza con quel margine di terreno che qui sotto all’articolo IX è precisato, obbligandosi il Governo Estense a non permettere la coltivazione di risaje in tale spazio di terreno a lui ceduto, e a conservare le esistenti cateratte, o a surrogare ad esse altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promiscuità delle acque salse con le dolci, e obbligandosi il Governo Toscano a lasciare scorrere nel lago e nell’emissario suo quelle acque che or vi versano soprattutto da Savarezza, ed a lasciare escavare dal Masso di Porta (salvi i diritti di privati proprietari) i materiali occorrenti al restauro ed alla manutenzione di dette cateratte, autorizzandone i trasporti pel fosso di Porta.
4.º Che una strada carreggiabile venga aperta e conservata a spese della Toscana a traverso del Vicariato di Pietrasanta dalla postale sino al confine della Garfagnana in prossimità della Petrosciana, e sia essa perpetuamente libera al transito degli Estensi e delle loro merci, come quella comunicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Garfagnana. Né si eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente si averasse l’esistenza della peste o del colera nello Stato Modenese, e la Toscana vi dovesse stabilire, come sugli altri punti delle due frontiere, appositi lazzaretti, nella qual circostanza soltanto vi sarebbero escluse le provenienze Estensi, a meno che non purgassero la stabilita contumacia nel lazzaretto Toscano. Per altri casi di semplici sospetti o disparità di misure sanitarie, si ammetterebbe il transito delle provenienze Estensi sotto scorta sanitaria. Così pure ove si tratti di passaggio di truppe Estensi, armi e munizioni su questa strada, il Governo Estense darà avviso anticipato in via ministeriale al Governo Toscano, tranne il solo caso di assoluta, straordinaria urgenza, in cui l’avviso preventivo verrà dato diretta mente dai Governatori di Massa o della Garfagnana all’autorità governativa di Pietrasanta. E relativamente al transito di generi di regalia, pei quali pure viene ammessa libertà agli Estensi, sarà nondimeno concentrato fra i due Governi il sistema con cui esso sarà eseguito onde non possa derivarne danno alla finanza Toscana. Sul tronco Estense di questa strada della Petrosciana che potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli abitanti dei Vicariati di Barga e Pietrasanta, Sua Altezza Reale il Duca di Modena concede che profittandone essi per i prodotti loro territoriali o d’industria locale, sia loro resti tuito intieramente all’atto della sortita dallo Stato Estense il dazio di transito che all’ingresso avessero soddisfatto, regolando poi l’esecuzione di tal misura con quelle norme che saranno giudicate le più opportune.

ARTICOLO 3.°
Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana ade rendo alle condizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscana i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, cede a Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, i vari suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, e vi autorizza quindi pienamente ogni permuta e nuova confinazione ch’esso intenda concertarvi con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, si pel bene di quel popoli che per l’utile dei Ducali domini al nord dell’Appennino.

ARTICOLO 4.°
Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, essendosi determinato alla rinunzia di quest’ultimo Ducato isolato e delle terre sulla destra dell’Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, nell’intento, sì favorevole e vantaggioso ai propri Ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscana Pontremoli, Bagnone e terre annesse in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al mare, cede perciò alla prefata Altezza Sua Reale il Duca di Modena, a suoi eredi e successori ogni suo diritto e titolo sulla destra dell’Enza e sul Ducato di Parma, oltre i territori di Lunigiana a lui ceduti dalla Toscana, e non permutati con Modena, a tenore dell’art. che segue, i territori attualmente estensi sulla sinistra del l’Enza, dichiarando fin d’ora che il mezzo (thalweg) di questo fiume s’intenderà, dal di della reversione preveduta dall’art. CII dell’atto del Congresso di Vienna, essere il limite fra gli Stati di Parma e di Modena, dal luogo in Appennino ove incontra l’antica frontiera presso il Lago Squincio sino al Po presso Brescello; con che siane libera ad entrambi la possi bile navigazione, e libero l’uso semplice dell’acque al moto di officine sulle sponde, salvi rimanendo i diritti d’irrigazione già esistenti, e non dovendosi con opere qualunque portare danno dall’una all’altra delle rive.

ARTICOLO 5.°
Le Loro Altezze Reali il Duca di Modena e il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, fatto serio e ponderato riflesso ai reciproci interessi in Lunigiana, ora frastagliata di confini irregolari producenti più inconvenienti politici e amministrativi, non potendosi altrimenti giungere sul possesso del l’uno fuorché passando anche più volte a brevissime distanze sul territorio dell’altro, convennero dividersi, nei modi e con le condizioni che seguono, quei feudi e territori ora spettanti a Modena e alla Toscana.
1.° Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, che col cedere l’isolato Ducato di Guastalla e le terre d’oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, pervenne a conseguire dalla Toscana in Lunigiana, Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano e Calice, fa di alcuni di questi territori non uniti amichevole permuta con più feudi staccati di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, prendendo cioè invece loro i distretti attualmente non uniti di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, sino alla linea di frontiera qui più sotto precisata all’art. IX, e constituendo di più parti distaccate un corpo unito di dominio nel versante meridionale dell’appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.
2.º Sua Altezza Reale il Duca di Modena ansando ritenerne suoi domini in Lunigiana il distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i distretti pur suoi di Podenzana e di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno in gran parte già suo, anche gli attigui distretti di Albiano, Ricò e Terra rossa, che con Calice verranno a tener luogo di que’ feudi di Treschietto, Villafranca, Casteroli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna, accordando l’amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l’ordine diverso di successione e pei diritti di reversione che vi sono dall’art. XCVIII conservati.

ARTICOLO 6.°
E di comune assenso stabilito che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale. Se mai vi esistesse, e se vi hanno altri aggravj, debbono questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno, passerà al momento della reversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d’ora a far riconoscere abrogate ed estinte le clausule e condizioni dell’antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo. Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione al debito sul futuro suo Ducato di Guastalla inscritto nei registri del Monte già Napoleone, acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all’epoca della reversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna all’art. 97 e le successive commissioni stabilirono a carico dei legittimi possessori.
Rimane pure di comune assenso stabilito che gli edifizi ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobigliare appartenente allo Stato o alla Corona, debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi territori cambiati, senza pregiudizio ai possessori di beni ecclesiastici o luoghi pii; e ritenuto che i beni allodiali, ove ne esistono, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

ARTICOLO 7.°
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla e dell’oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, anzi che a Sua Altezza Reale di Lucca, futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato, garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, suoi eredi e successori che in niun modo sarà loro turbato il pacifico possedimento di questi territori da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi;
e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul di stretto di Pontremoli, e sull’altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, il diritto di reversibilità che gli compete su Guastalla e sul l’oltre Enza.

ARTICOLO 8.°
Resta però convenuto fra Sua Maestà l’Imperatore d’Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna, che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, è che comprende la massima parte dei territori ora Toscani di Pontremoli, e di Bagnone, non che i distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della reversibilità contemplata dal Trattato del 20 maggio 1815, per cui il Ducato di Parma devolverebbe all’Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell’articolo addizionale e separato del Trattato suddetto de 20 maggio 1815, l’Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però dei suddetti territori da cambiarsi, cioè, Piacenza colla zona stabilita, e i territori Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all’epoca medesima delle re versioni con imparziale spirito di equità da una Commissione Austro-Sarda; e nel caso inverosimile, di dissenso, si conviene fin d’ora fra le due Corti, di riferirsene all’arbitraggio della Santa Sede.

ARTICOLO 9.°
E questo Trattato di cambi del territorii, nuova confinazione e trasporto di reversibilità, che restar deve segreto finché si verifichi il caso preveduto dall’art. XCIX dell’Atto del Congresso di Vienna e dall’art. III del relativo Trattato di Parigi 10
giugno 1817, verrà immediatamente posto in esecuzione a quell’epoca dalle Corti di Modena, Parma e Toscana, senza eccezione alcuna, né di fatto né di diritto, e sotto l’invocato benevolo concorso delle altre due Potenze, e lo sarà nel modo che segue:
1.° Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca Granduca di Toscana nell’assumere il possesso del Ducato di Lucca a lui assegnato dall’art. Cii dell’Atto del Congresso di Vienna, con ferma suoi i due Vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel Ducato, isolandone soltanto quella parte dell’Appennino che, frapposta ai monti ertissimi Piastrajo e Porticciola, versa le sue acque nell’opposto territorio Modenese cui deve appartenere, tirandosi una linea di confine fra Commissari Estensi e Toscani, la quale, serpeggiando sulla cresta esattamente fra i due versanti, cominci e termini là dove le due linee discendenti nel pendio Modenese hanno principio, cosicché queste abbandonate, abbiasi una linea affatto nuova di ben 2,200 tese Viennesi di lunghezza che riunisca il confine esistente in Porticciola con quello che dal Monte Piastrajo discendendo forma limite al territorio di Barga verso la Garfagnana Estense: li mite che, raggiungendo il Cerchio fra Castelvecchio e Fiattione, segue quel fiume sino a Torrite Cava, il quale torrente dovrà in seguito separare il territorio Toscano, ora Ducato di Lucca, dal distretto Lucchese di Gallicano, devoluto a Sua Altezza Reale il Duca di Modena. Indi seguendosi l’antico sinuoso confine si perverrà poco sopra Campolemisi al Vicariato di Pietrasanta, la di cui frontiera resta tal quale è presentemente collo Stato Estense, sin dove in Monte Carchio si tocca il confine ora Lucchese di Montignoso, d’onde seguendo la linea orientale che il divide dal Vicariato di Pietrasanta, si giungerà sino presso il Lago di Porta.
E siccome all’art. 11, n.° 3, è detto, che intorno a questo Lago che diviene Estense, è accordato un margine preciso, così sarà qui pure di concerto fra Commissari Toscani ed Estensi tracciata la frontiera nel modo da quest’ora stabilito come segue: a 400 braccia Toscane misurate sulla spiaggia dalla foce dell’emissario del Lago di Porta si stenderà una linea di 1530 braccia, seguendo la direzione del Viottolo ora esistente che conduce alla casa segnata col n.° 16 nelle mappe catastali Toscane: dall’estremo punto di questa linea piegando sul sentiero di destra si traccerà altra linea di 265 braccia, poi una terza linea di 1360 braccia per raggiungere il Canale di Seravezza a 100 braccia dall’emissario del Lago in cui sfoga, quindi seguendo il lato orientale della strada così detta della Casetta per la lunghezza di 1400 braccia vi andrà a chiudere la figura con un’ultima linea di 1700 braccia al confine attuale di Montignoso a 400 braccia dalla strada postale, nel qual perimetro s’intendono comprese, quindi cedute a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, oltre il forte marittimo detto del Cinquale e il Casino dei Custodi, le Cateratte, la Casetta summentovata e la strada che vi guida.
2.° Sua Altezza Reale l’Arciduca Duca di Modena nell’assumere il possesso a lui assegnato dal Congresso di Vienna, e non ceduto col presente Trattato, dei territorii Lucchesi di Montignoso, Minucciano, Castiglione e Gallicano, come pure di Fivizzano, ora Toscano, cessandogli da un lato l’obbligo con tratto con la Corte di Lucca per Castiglione colla convenzione 4 marzo 1819, e dovendosi dall’altro indennizzare la Toscana del capitale da essa impiegato nella costruzione della strada militare di Fivizzano, a termini dell’atto 5 ottobre 1829, aggregherà senz’altro attendere, fuorché l’arrivo immediato dei Commissari Toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante Modenese dell’Appennino, e quello intorno al Lago di Porta qui sopra descritto e detratto dall’estremità occidentale del territorio Toscano di Pietrasanta, come pure in Lunigiana i distretti Toscani di Albiano, Calice, Ricò e Terra rossa, conservando esattamente l’attuale frontiera verso il Piemonte, e seguendo verso il nuovo Stato Parmigiano in Lunigiana il confine in gran parte antico qui appresso descritto, e nella mappa qui unita colorato, cioè: Il confine attuale che separa il distretto Estense di Rocchetta da quello ora Toscano di Pontremoli per l’estensione di 1300 tese Viennesi, e il sinuoso confine che separa dal distretto Estense di Mulazzo quello Toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 3.070 tese semplicemente riuniti presso Casoni da un breve tronco di confine nuovo in linea retta di 200 tese, quindi un tronco nuovo di 2,540 tese fra Parana e il più vicino punto di frontiera di Lusuolo sotto Castevoli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul Monte Colletta, poi scendendo a sinistra nel torrente Canosilla. Da questo punto si seguirà detta frontiera di Lusuolo sino ad altro punto sulla Magra lontano 2,080 tese, d’onde si traccerà fra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al torrente di Civiglia un ultimo nuovo tronco diretto di 700
tese attraversante la strada di Pontremoli 300 tese sotto Piastra onde seguire poi l’antico limite che ascende all’Appennino per la lunghezza di 8,770 tese, separando dal Bagnonese ora Toscano, e che Parmigiano diventa, i distretti Modenesi di Licciana e Varano sul Taverone, che a Modena rimangano insieme a Fivizzano.
Con ciò l’arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma, che per la lunghezza di 19,360 tese scorrerà dall’una all’altra sommità dei monti che s’acchiudono la Magra, avrà 15,920 tese di vecchio confine e sole 3,440 tese di confine affatto nuovo, diviso semplicemente in tre tronchi del più agevole tracciamento, il primo di 200 tese, il secondo di 2,540, il terzo di 700 nella precisa direzione di ponente a levante.
3.º Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, senza tampoco assumere il Governo e il titolo del Ducato di Guastalla cui rinunzia, e della riva destra dell’Enza cui pure rinunzia a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell’un territorio e degli altri, mediante Commissari Parmensi a ciò eletti, come pure dei territorii in Lunigiana nel modo quì sotto indicato al S 4.”, e nel tempo stesso Sua Altezza Reale il Duca di Modena, mediante Commissari Estensi farà a lui cessione immediata dei territori di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in Lunigiana dietro la linea di frontiera qui sopra specificata, come pure dei distretti sulla sinistra del l’Enza: con che questo fiume, che scende dal Monte Giogo di Fivizzano e taglia al Lago Squincio la frontiera all’Appennino conservata per tre miglia italiane fra i Ducati di Modena e Parma sui monti Fendola e Malpasso, serva all’avvenire di limite fra i due Stati a partire da quel Lago sino al Po. E mentre Modena per ciò acquista superiormente il territorio di Succiso fra l’Enza e il confine attuale, rinunzia a quello di Scurano che gli vien presso sulla sinistra, così acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra, e cede Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il distretto di Ciano e quello in pianura di Gattalico, Poviglio e S. Giorgio sino alla foce in Po sopra Brescello, per non far più che un corpo di dominio unito con Guastalla fra il Po ed il Mediterraneo. E questo Ducato di Guastalla di cui Sua Altezza Reale il Duca di Modena, per le cessioni fatte, assume sovranità e titolo, conserva verso il Regno Lombardo-Veneto gli stessi limiti che attualmente da quel Regno lo dividono.
A.” La stessa Altezza Sua Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, nell’assumere, a termini degli articoli XCIX e CII del Trattato di Vienna, il sovrano dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz’altro le cessioni convenute, prendendo i più solleciti concerti coi Sovrani di Modena e Toscana per le nuove confinazioni sulle norme qui sopra stabilite con le tracce qui nel piano già indicate, onde evitare qual siasi dubbiezza o discussione nell’importante momento del passsaggio di più territori a nuovi Sovrani, e di intricate antiche linee di confine a linee nuove meglio regolate dalla natura dei luoghi e da reciproche convenienze territoriali e commerciali, estenderà l’immediato suo dominio, di concerto coi Commissari Estensi a ciò tosto nominati, su Bazzano e Scurano alla sinistra dell’Enza, e su Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, appartenenti a Modena, come su Pontremoli, Bagnone, Me rizzo, Fornoli, Groppoli e Lusuolo, appartenenti alla Toscana, la quale direttamente rimetterà in nome di Sua Altezza Reale il Duca di Parma a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i territorii già ceduti di Albiano, Calice, Riccò e Terrarossa; ri tenuto che dal di della reversione le percezioni d’imposte cadono a favore del Sovrano da cui si assume il territorio ad esso dal presente Trattato devoluto, salvi gli arretrati, i quali re stano a favore della parte che lo cede.

ARTICOLO 10.°
Il presente Trattato fatto in quintuplo originale insieme con la carta che il concerne, segnato al pari di essa dai diversi Plenipotenziarii che vi apposero pur anche i suggelli delle loro armi, sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate a Firenze nel termine dei due mesi, o prima se possibile.
Fatto in Firenze il ventotto del mese di novembre del l’anno di grazia mille ottocento quarantaquattro.


Firmati.
(L. S.) N. CORSINI.
(L. S.) Cavaliere VACCANI DI FORT-0LIVO, G.
(L. S.) A. RAFFAELLI.
(L. S.) G. FORNI.
(L. S.) CARREGA.

Articolo segreto del Trattato di Firenze del 28 nov. 1844.
I Sovrani contraenti convengono che qualora accadesse opposizione (non presumibile) di qualche Potenza, ed essi ed i loro successori non potessero entrare o venissero turbati nel pacifico possesso dei territorii permutati per cause inerenti ai territorii medesimi e presistenti al presente Trattato, tutte le sti, pulazioni oggi poste in essere in virtù dei loro sovrani diritti a senso e compimento dell’Atto solenne del Congresso di Vienna, dovrebbero riguardarsi come non avvenute, e quindi restar ferme o respettivamente rivivere le disposizioni tutte dell’Atto del Congresso medesimo. Di modo che il Ducato di Guastalla e gli altri territorii Parmigiani contemplati in questo Trattato rimarrebbero al Sovrano di Parma, Sua Altezza Reale il Duca di Modena verrebbe in possesso di Pietrasanta e Barga, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana conserverebbe i Vicariati di Pontremoli e Bagnone.
Il presente articolo separato e segreto avrà la stessa forza e valore come se fosse inscritto parola per parola nel Trattato di questo giorno; sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate contemporaneamente a quelle del Trattato suddetto, In fede di che i Plenipotenziarii respettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto in Firenze il ventotto del mese di novembre del l’anno di grazia mille ottocento quarantaquattro.
(L. S.) Cavaliere VACCANI DI FORT-0LIVO, G.
(L. S.) A. RAFFAELLI.
(L. S.) G. FORNI.
(L. S). CARREGA.
(L. S.) N. CORSINI.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *