Trattato postale tra Austria e Domini Pontifici

Trattato Postale fra l’Austria e lo Stato Pontificio

Sottoscritto il 30 Marzo 1852 a Roma, dove li 11 Giugno 1852 si fece anche il cambio delle ratifiche.
Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria, ec. ec. ec.
Col tenore delle presenti facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a ciascuno cui interessa:
La Convenzione fondamentale per la lega postale austro-italica conchiusa a Firenze il 5 Novembre 1850 fra il Nostro plenipotenziario e quello di Sua Altezza I. R. l’Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana, e da Noi sancita il dì 30 dello stesso mese ed anno, venne stipulata e sottoscritta dal plenipotenziario di Sua Santità e dal Nostro a ciò espressamente delegati come se fosse stata da essi conchiusa, riconosciuta ed accettata, ed inoltre vi venne aggiunta una Convenzione postale speciale conchiusa e sottoscritta a Roma il dì 30 Marzo dell’anno corrente che è del seguente tenore:

TESTO ORIGINALE.

Essendo stata conchiusa in Firenze sotto la data del cinque Novembre mille ottocento cinquanta fra i plenipotenziari austriaco e toscano una Convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica, ed essendosi determinati i Governi pontificio ed austriaco di applicare ai rispettivi loro Stati la predetta Convenzione fondamentale, i plenipotenziari dei due Stati medesimi, cioè:
Per Sua Santità
Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Giacomo Antonelli, Segretario di Stato della stessa Sua Santità ec. ec., e
Per Sua Maestà l’Imperatore d’Austria Il signor Conte Maurizio d’Esterhazy, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica presso la Santa Sede ec. ec. ec., chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni, hanno stipulato di accordo, sotto riserva delle ratifiche Sovrane, la seguente Convenzione speciale:
Accessione del Governo di Sua Santità alla lega postale- austro-italica.

Articolo 1. Premesso che sotto la data del 5 Novembre 1850 fu stipulata in Firenze tra i Governi di Sua Maestà
l’Imperatore d’Austria da una parte, e di Sua Altezza Imperiale Reale l’Arciduca Granduca di Toscana dall’altra una Convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica, il Governo di Sua Santità dichiara di accedere alla lega stessa e di accettare la sovraccennata Convenzione fondamentale, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale.
Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione fonda mentale del 5 Novembre 1850 saranno applicabili giusta l’articolo 1 della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla corrispondenza concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli altri paesi appartenenti alla lega postale austro-italica, quanto a quella concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli Stati esteri.
Le disposizioni concernenti la circolazione delle corrispondenze nell’interno dello Stato pontificio rimangono interamente nel dominio della propria di lui amministrazione.
Comunicazioni postali.
Art. 2. Le comunicazioni postali attualmente in vigore fra lo Stato pontificio e i Dominj austriaci restano inalterate.
Concerti sulle spese di trasporto delle corrispondenze.
Art. 3. I due Governi contraenti convengono sul principio che ciascuno di essi abbia a sopportare le spese di trasporto delle corrispondenze sul proprio territorio fino alla prima stazione postale del rispettivo Stato limitrofo compreso nella lega.
Essendo attualmente in attività una giornaliera corrispondenza fra Mantova e Firenze per la via di Bologna, mediante tre corsi settimanali di corrieri, e quattro di staffetta ordinaria (una di queste ultime per ora sostituita da un forgoncino militare austriaco), e trovandovisi l’amministrazione postale pontificia al presente cointeressata pel solo inoltro delle proprie corrispondenze, e non pel prodotto dei viaggiatori e degli articoli che s’inoltrano coi corrieri e col forgoncino, si con viene che le spese pei tre corsi dei corrieri e per le quattro
spedizioni di staffette settimanali, proseguiranno ad essere sostenute dai Governi austriaco e toscano anche per la percorrenza sul territorio pontificio sino a che non sarà attivato il nuovo servizio preveduto all’art. 40 della presente Convenzione. Però sino a che non sarà attivato questo nuovo servi zio, il Governo pontificio corrisponderà in rate trimestrali a quello austriaco la somma di annui scudi mille quattrocento, novantasette e bajocchi ottantasette e mezzo (Sc. 1497,87 1/2)
d’accordo stabilito a titolo d’indennizzo di spese pel trasporto delle corrispondenze pontificie.
Il Governo austriaco s’incarica di corrispondere la rispettiva quota della suddetta somma al Governo toscano.
Abolizione delle competenze stabilite nella Convenzione postale pontificio-austriaca dell’anno 1823.
Art. 4. In correlazione alle stipulazioni contenute tanto nell’articolo precedente quanto nei seguenti, vengono soppresse le competenze che in forza degli articoli VI e VII della Convenzione postale pontificio-austriaca del 19 Agosto 1823, il Governo pontificio ebbe a corrispondere a quello austriaco per la reciproca trasmissione delle corrispondenze estere.

A. CORRISPONDENZE PONTIFICIO-AUSTRIACHE.

Tariffa per la loro tassazione.
Art. 5. Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze nate nello Stato pontificio e destinate per l’Austria e viceversa, nate nello Stato austriaco, e destinate per lo Stato pontificio, sono abolite. Verrà loro sostituita la comune tariffa stabilita nella Convenzione fondamentale modificata come appresso.
Lettera semplice, peso.
Art. 6. Il peso della lettera semplice viene fissato in Austria fino a un lotto di Vienna, pari a gramme 17 1/2 (articolo 10 della Convenzione fondamentale) e nello Stato pontificio a denari 14 5/6 pari a gramme 17 1/2 che per comodo si stabiliscono a denari 15.
Tassa.
Art. 7. Per la percezione delle tasse nello Stato pontificio si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dell’art. 9 della Convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero rispettivamente a bajocchi 2 2/5, 4 4/5 e 7 2/5 sieno valutati 2, 5 e 8 bajocchi.
Stampe e campioni.
Art. 8. Sulle stampe qualunque, compresi i giornali, gazzette e fogli periodici posti sotto fascia, lo Stato pontificio percepirà un bajocco per ogni 15 denari, ossia gramme 17 1/2 senza riguardo a distanza.
Per i campioni o mostre si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni due lotti, ossia per ogni 35 gramme (30 denari) analogamente all’art. 13 della Convenzione fondamentale.
Se però la tassa indicata tanto per le stampe che per i campioni o mostre non fosse stata pagata all’atto della impostazione, queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria delle lettere, e saranno trattate come le lettere non franche, o non munite dei bolli sufficienti al loro affranca mento, come al seguente art. 12.
Francazione per mezzo dei francobolli.
Art. 9. Il pagamento del porto, che in virtù dell’art. 11 della Convenzione fondamentale dev’essere per massima anticipato, si effettua per mezzo dell’applicazione di bolli giustificativi l’affrancazione, volgarmente detti francobolli, i quali si vendono dalle aziende postali dei due Stati.
Questi francobolli porteranno la indicazione del valore di verso di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 nell’Austria, e di bajocchi 1 (per un carantano) 2 (tanto per due che tre carantani) 5 e 8 (per sei e rispettivamente per nove carantani) nello Stato pontificio.
Applicazione dei francobolli.
Art. 10. Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la posta, dovrà attaccare al margine superiore dell’indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del francobollo, uno o tanti francobolli, quanti occorrono per formare uniti il valore della tassa di francazione secondo il peso, e quanto alle lettere e campioni anche secondo la distanza.
La tassa di raccomandazione ossia di assicurazione, e quella per la ricevuta di ritorno (come all’art. 14 della Convenzione fondamentale) dovrà pagarsi ciascuna col francobollo di cinque bajocchi o sei carantani.
Quello per l’assicurazione sarà apposto a tergo della lettera dalla parte del suggello, a cura del mittente; quello per la ricevuta di ritorno sarà apposto alla ricevuta stessa a cura dell’impiegato postale ricevente.
Ambedue queste tasse di assicurazione (con o senza ricevuta di ritorno) rimarranno a profitto degli uffici d’impostazione.
Modo d’impostazione
Art. 11. Le corrispondenze di cui si tratta debbono gittarsi nelle buche a ciò destinate negli uffici postali.
Quelle che si vogliono spedire raccomandate con o senza ricevuta di ritorno, debbono essere rimesse nelle mani degli impiegati postali.
Sopratassa.
Art. 12. Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti, sono ciò non ostante spedite; ma oltre il porto o quel che manca del porto, dovrà pagarsi dal destinatario una sopratassa di bajocchi 2 (carantani 3) per ogni denari 15 (gramme 17 1/2) di conformità all’art. 12 della Convenzione fondamentale.
Affissione della tariffa delle lettere e della nota dei paesi.
Art. 13. Affinché possa calcolarsi il porto delle lettere, le amministrazioni postali dei due Stati terranno affissa alla vista del publico la tariffa con le disposizioni che alla medesima si riferiscono, e gli elenchi degli uffici postali che non distano l’uno dall’altro più di dieci, poi oltre 10 sino inclusivamente a 20 miglia geografiche di Germania (ossia 40 e relativamente 80 miglia geografiche d’Italia) in linea retta.
Negli uffici principali questi fogli stampati saranno vendibili al publico.
Casi nei quali l’applicazione dei francobolli può farsi dagl’impiegati postali.
Art. 14. Nei casi dubbiosi gl’impostanti hanno il diritto di interrogare gli ufficiali di posta riguardo alla tassa competente, e questi in tal caso daranno, se bisogna, ed attaccheranno i francobolli occorrenti dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.
Corrispondenze in transito.
Art. 15. Rimane abbracciato reciprocamente il principio stabilito nell’art. 8 della Convenzione fondamentale sull’abolizione di qualunque diritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della lega postale austro-italica, a misura che si associeranno alla medesima anche gli altri Stati italiani.
Sino a che non avranno acceduto gli altri Stati italiani alla lega postale austro-italica per le loro corrispondenze a cui dà passaggio il Governo pontificio, rimangono in sua facoltà le trattative coi medesimi.
Tasse pel trasporto delle corrispondenze austro-pontificie a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd austriaco.
Art. 16. Le corrispondenze austro-pontificie, qualora portino sull’indirizzo le parole «per la via di mare» o «col Piroscafo del Lloyd» saranno trasportate a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd austriaco, i quali si muovono periodicamente tra Trieste ed Ancona.
Le relative tasse di trasporto, avuto riguardo alle stipulazioni convenute tra il Governo austriaco e la Società del Lloyd austriaco, sono le seguenti:
§ 1. Per ogni lettera semplice del peso di gramme 17 1/2 (15 denari ossia 1 lotto) proveniente dalla città di Trieste e diretta per Ancona e viceversa, carantani 9 ossia bajocchi 8, dei quali due terzi competono al Lloyd austriaco quale porto marittimo, ed un terzo all’ufficio postale mittente, quale tassa Interna.
§ 2. Per ogni lettera semplice del peso di gramme 17 1/2. proveniente da qualunque altro luogo della Monarchia austriaca, e diretta per qualunque altro luogo dello Stato pontificio, e così viceversa, carantani 15 ossia bajocchi 13, dei quali 2/5 quale tassa marittima formano la competenza del Lloyd austriaco, mentre gli altri 5/5 competono all’ufficio postale mittente quale diritto interno.
Alla medesima tassa vanno soggette anche le lettere semplici che vengono spedite da Trieste per qualunque luogo dello Stato pontificio, con eccezione della città di Ancona, e così viceversa quelle che vengono spedite da Ancona per qualsiasi luogo della Monarchia austriaca, eccettuatane la città di Trieste, per le quali due città rimane provveduto col § 4 del presente articolo.
§ 3. Per i campioni o mostre la medesima tassa come ai §§ 1 e 2, ma per ogni gramme 35 ossia 30 denari (2 lotti).
§ 4. Per le stampe sotto fascia per ogni gramme 17 1/2 ossia 15 denari (1 lotto) indistintamente carantani 2, ossia bajocchi 2, dei quali una metà compete alla Società del Lloyd austriaco, e l’altra all’ufficio postale mittente.
§ 5. Per le lettere non affrancate a mezzo di francobolli o non munite di bolli sufficienti, dovrà pagare il destinatario oltre le tasse indicate ai §§ 1 e 2 una sopratassa di carantani 3, ossia bajocchi 2 per ogni gramme 17 1/2, di conformità all’art. 12 della Convenzione fondamentale, e ciò a vantaggio di quell’amministrazione postale, nel di cui territorio vengono impostate simili lettere.
I campioni (mostre) e le stampe, qualora le tasse indicate ai §§ 3 e 4 non fossero state pagate a mezzo di francobolli all’atto della impostazione, saranno del pari caricate delle medesime tasse che sono fissate per le lettere non affrancate o non munite di bolli sufficienti.
§ 6. Le tasse marittime indicate ai §§ 1, 2, 3 e 4 che saranno esatte dagli uffici postali pontifici, dovranno essere bonificate alla cassa postale austriaca, la quale ne eseguirà l’ulteriore rimborso al Lloyd austriaco.

CORRISPONDENZA PONTIFICIA CON GLI STATI ESTERI PEI QUALI È MEDIATRICE L’AMMINISTRAZIONE POSTALE AUSTRIACA

(astrazione fatta dagli Stati germanici e da quelli al di là).
Stati esteri pei quali le lettere possono essere spedite affrancate o no.
Art. 17. I paesi per, e dai quali le corrispondenze senza toccare gli Stati della Confederazione germanica (di cui alla lettera C) possono essere spedite o ricevute dallo Stato pontificio per la via dell’Austria, o intieramente affrancate, o cariche dell’intiero porto ad arbitrio dell’impostante (art. 22 della Convenzione fondamentale), sono i seguenti, cioè:
La Russia, la Polonia, le Isole Joniche, la Grecia (le lettere dalla Grecia per lo Stato pontificio saranno affrancate fino a Trieste), la Svizzera, la Sardegna, la Francia, l’Algeria, la Gran Bretagna, le possessioni e colonie inglesi dell’America del Nord e le seguenti città nella Turchia europea ed asiatica, nell’Egitto e nei principati Danubiani, cioè: Bukarest, Jassy, Botutschany, Galacz, Ibraila, Seres, Salonichio, Costantinopoli, Smirne, Alessandria d’Egitto, Berutti, Canea, Cesme, Tenedo, Dardanelli, Gallipoli, Larnacca, Rodi, Samsun, Tulcza, Varna e Trebisonda.
Devono all’incontro essere affrancate all’atto della impostazione le lettere dirette per la Spagna ed il Portogallo fino alla frontiera gallo-ispana; quelle del Belgio (qualora vengano istradate per la via di Francia) fino alla frontiera gallo-belgica; quelle per i paesi transatlantici (eccettuate le possessioni e colonie inglesi) fino al punto dello sbarco colà; quelle per i luoghi interni della Turchia europea ed asiatica, dell’Egitto e dei principati sul Danubio sino ad una delle suddette città di Bukarest, Jassy ec., la quale secondo la situazione geografica ne curerà l’ulteriore inoltro; quelle per le Indie orientali e Hongkong fino ad Alessandria; quelle in fine per la China ed i paesi situati al di là delle Indie orientali, fino al punto dello sbarco colà.
Le lettere provenienti dai paesi qui sopra menzionati coi quali sussiste ancora l’obbligo dell’affrancazione, saranno assoggettate sempre alle rispettive tasse (art. 21 della presente Convenzione) che dovranno essere soddisfatte dal destinatario nello Stato pontificio.
Il Governo austriaco s’impegna a dare immediatamente avviso al Governo pontificio appena si effettui la rinnovazione di alcuna delle Convenzioni postali da esso stipulate coi singoli Stati esteri, e ciò allorquando ne venisse portata un’alterazione qualsivoglia alla entità dell’analogo porto estero, alle relative graduazioni di peso, o all’affrancazione obbligatoria, ove questa ancora sussiste.
Peso della lettera semplice.
Art. 18. Finché non siano combinate disposizioni pienamente uniformi coi rispettivi Stati esteri, il peso della lettera semplice sia in riguardo al comune porto austro-pontificio (art. 23 della Convenzione fondamentale), sia in riguardo alle tasse estere, si regolerà secondo il convenuto su ciò tra l’Austria ed i paesi esteri, e viene fissato come segue:
Per, e dalle Isole Joniche, Malta, l’Egitto, le Indie Orientali e Hongkong nella China, la Turchia europea ed asiatica, i principati Danubiani, e la Grecia, con gramme 17 1/2, ossia denari 15 (un lotto di Vienna).
Per, e dalla Russia e Polonia, i paesi al di là delle Indie Orientali, e la China, con gramme 13, ossia denari 11 (3/4 di lotto).
Per, e dalla Svizzera, Francia, l’Algeria, la Gran Bretagna, la Spagna e Portogallo, il Belgio, le possessioni e colonie inglesi dell’America del Nord, e gli altri paesi transatlantici, con gramme 8 1/2, ossia denari 7 1/2 (12 lotto).
Porto comune, porto estero.
Art. 19. Le corrispondenze concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli Stati e paesi nominati nei precedenti articoli 17 e 18 verranno trattate di conformità al titolo III (articolo 21, 22, 23 e 24) della Convenzione fondamentale.
Conseguentemente tali corrispondenze non verranno caricate che:
1. del porto comune austro-pontificio di bajocchi 8 (carantani 9) relativamente all’inoltro sui territori austro-pontifici, e
2. del rispettivo porto estero (a norma delle Convenzioni postali stipulate tra l’Austria e gli Stati esteri) per l’inoltro dal punto di uscita dagli Stati austriaci sino al luogo di destinazione all’estero, o dal punto di spedizione all’estero fino all’ingresso negli Stati austriaci.
Riscossione del porto comune. – Rimborso del porto estero.
Art. 20. Il porto comune austro-pontificio rimarrà a vantaggio dell’amministrazione postale pontificia per le corrispondenze impostate presso gli uffici postali pontifici, ed a vantaggio dell’amministrazione austriaca per quelle impostate negli Stati al di là dell’Austria (articolo 24 della Convenzione fondamentale).
Il porto estero per le corrispondenze affrancate nello Stato pontificio a destinazione dei menzionati Stati e luoghi esteri, o che da questi ultimi venissero spedite non franche per lo Stato pontificio, verrà bonificato dall’amministrazione postale pontificia a quella austriaca, e sarà cura di questa ultima di farne l’ulteriore rimborso alle rispettive amministrazioni postali degli Stati esteri.
Tassa complessiva di porto per una lettera semplice.
Art. 21. La tassa complessiva di porto della suddetta corrispondenza per la lettera semplice importa come segue:





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