Alienazione dei beni demaniali non usati

Legge 21 agosto 1862, n. 793. Che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio

(GURI n. 211, 5 settembre 1862)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio.
Art. 2.
Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti e contratti, ed in caso di mancanza o d’insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie, colle norme che saranno prescritte dal regolamento.
Art. 3.
I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.
Art. 4.
Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sarà aperto sul valore estimativo. Rimanendo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll’intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L’aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva.
Art. 5.
L’incanto si farà nel capoluogo della Provincia, se il valore dei beni superi la somma di diecimila lire, e nel capoluogo del Circondario o del Mandamento se il valore non ecceda quella somma.
Art. 6.
Nessuno potrà essere ammesso agl’incanti senza un deposito in denaro od in titoli di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo.
Art. 7.
In ogni Provincia, nella quale si trovino beni da alienare, sarà istituita una Commissione gratuita composta del Prefetto, presidente, di due delegati dal Ministro delle finanze, e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.
Art. 8.
La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per la opportunità del tempo degl’incanti e delle trattative private.
Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle quistioni sulle quali fosse richiesta, o che credesse utile di proporre.
Art. 9.
Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.
Nell’atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile, e l’intiero importare dei relativi accessori.
L’aumento che si verificherà negl’incanti s’intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.
Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per 100.
Art. 10.
I boschi d’alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l’aggiudicatario ne avrà pagato l’intiero prezzo o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.
Art. 11.
Sarà dato l’abbuono del 7 per 100 sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell’atto della stipulazione, e l’abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma.
Art. 12.
Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell’aggiudicatario, il quale sarà tenuto alla refusione dei danni, e perderà la prima rata del prezzo.
Art. 13.
Per l’alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, possa competere al Demanio dello Stato.
Art. 14.
L’approvazione dei contratti si farà con Decreto del Ministro delle finanze o dei suoi delegati.
Se il valore del contratto eccede la somma di venticinquemila lire, all’approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.
Art. 15.
Gli atti relativi agl’incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli Uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira italiana. Il pagamento di questo dritto e delle spese dell’aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore.
Art. 16.
In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al Ministro delle finanze colla legge del 30 giugno 1862 di emettere buoni del Tesoro, è estesa fino alla concorrenza di altri cento milioni.
Art. 17.
Con regolamento sancito per Decreto Reale si provvederà alla esecuzione della presente legge.
Art. 18.
Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria e delle Maremme.
Art. 19.
È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dato a Torino addì 21 agosto 1862.
VITTORIO EMANUELE

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *