Ampliamento dei poteri dei capi delle provincie

Ampliazione delle attribuzioni dei Capi politici di Provincia

28 marzo 1821.
LA GIUNTA PROVVISORIA
Visti i suoi Decreti delli 23, 26 e 27 del corrente marzo, concernenti i Capi politici delle Provincie;
Considerando essere innegabile che per un voto pubblico altamente espresso si è in Piemonte stabilito un Governo costituzionale;
Che per dar luogo a questo Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele ha abdicato la Corona e nominato un Principe Reggente sul luogo, investendolo d’ogni sua autorità;
benché altri fosse l’immediato successore al Trono; per la circostanza essenzialissima che questi era assente dagli Stati, e cosi fuor di portata di giudicare del vero stato delle cose, cioè de voti e de bisogni del Popolo;
Che questa circostanza ancor dura;
Che d’altra parte il nuovo ordine politico, secondo la Costituzione adottata e giurata dal Principe Reggente, si stabili e fermò colla nomina d’una Giunta provvisoria, tenente luogo di Parlamento nazionale, e per via di moltissimi Atti governativi;
Che questo sistema da tutte le popolazioni degli Stati di Sua Maestà fu desiderato e accolto, e più specialmente rivendicato dal popolo Genovese,
Che nel potere del Governo costituzionale sono la Capitale e le fortezze dello Stato;
Che i più notabili della Nazione hanno mostrato riconoscenza che, non ostante le contrarie proclamazioni divolgatesi, e malgrado l’inopinata partenza del Principe Reggente, la Giunta continuasse ad esercitare l’autorità governativa, anche per evitare l’anarchia e la guerra civile;
Che l’esercizio di tale autorità non dee cessare che colla presenza del Re in mezzo al suo popolo, e per l’emanazione della sua libera volontà accordata coi voti della Nazione;
Che qualsivoglia altro esercizio d’autorità è illegittimo, conduce all’anarchia, e debb’essere represso;
Che né due Governi, nemmeno due centri di uno stesso Governo diversamente modificato, possono coesistere sullo stesso territorio senza sovvertir dalle basi la società civile;
Che sopra alcuni punti del Regno si sono manifestati disordini di questa natura;
Che un picciol numero di pubblici Impiegati vi ha cooperato pubblicando proclami non provenienti dal Governo, e in altri modi;
ed altri Impiegati non si sono opposti nella maniera che sarebbe stato il lor dovere di fare;
Che perciò è necessario di dare provvedi menti analoghi all’urgenza del caso;

Decreta:
I. Il Capo politico di ciascuna Provincia avrà sotto la sua dipendenza tutti gl’impiegati della Provincia per tutto quello che riguarda il politico, cioè la pubblicazione delle leggi, la loro retta e pronta esecuzione, la Guardia nazionale, la leva e la chiamata dei soldati, ed altri simili oggetti di pubblica sicurezza, senza alterare fuorché per urgentissimi motivi il corso dell’amministrazione, e senza potersi mai ingerire sotto qualunque pretesto nell’azione del Tribunali per ciò che concerne l’amministrazione della giustizia.
II. Attese le straordinarie attuali circostanze, potrà pure il Capo politico, se tale gli parrà essere la gravezza del caso, sospendere dalle sue funzioni qual si sia impiegato della Provincia o ivi residente, riferendo subito la sospensione al Ministro da cui quell’impiegato dipende, e specificando le cause per cui ha pronunciato una tale sospensione.
III. Venendo qual si sia impiegato ad essere sospeso, succederà nelle sue funzioni quegli che di diritto, secondo le leggi e gli ordini vigenti, deve esercitarne le incombenze tuttavolta che quell’impiegato si trovasse assente o legittimamente impedito.
IV. Il Capo politico potrà presiedere, volendo, le adunanze delle Amministrazioni comunali.

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