Associazione doganale tra Austria, Parma e Modena del 1849

Convenzione tra l’Austria e i ducati di Parma e di Modena per la formazione d’un’associazione doganale firmata a Milano, il 3 luglio 1849.

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

3 luglio 1849.
S. M. l’imperatore d’Austria, re d’Ungheria, Boemia, Gallizia, Lombardia, ecc., ecc., S. A. R. l’arciduca, duca di Modena, e S. A. l’infante di Spagna, duca di Parma, conformemente allo scopo della convenzione tuttora in vigore, e stipulata da S. M. con S. A. R. l’arciduca, duca di Modena, il 23 gennaio 1848, la quale per la dichiarazione in data di jeri è stata estesa agli Stati di S. A. R. l’infante duca di Modena, ed in conseguenza di quanto si convenne all’articolo primo di detta convenzione, cioè che prima di sua cessazione, la medesima dovesse essere confermata, per mezzo d’un trattato più stabile e più esteso che abbracciasse e considerasse i numerosi rapporti del mutuo commercio del loro Stati; persistendo ora nel vivo desiderio di favorire il più che sia possibile queste relazioni commerciali, e di giungere con una comunità d’interessi a realizzare il vantaggio reciproco dei loro sudditi.
Hanno, per mezzo d’un accordo fra i rispettivi governi, fissato quanto segue, e nominato loro plenipotenziari, cioè:
S. M. l’imperatore d’Austria, il signor Carlo Lodovico, cavaliere de Bruck, cavaliere dell’ordine imperiale austriaco di Leopoldo, suo ministro di commercio; S. A. R. l’arciduca, duca di Modena, il signor Teodoro, conte di Volo, cavaliere dell’ordine imperiale austriaco della Corona di Ferro, suo ciambellano, consigliere del ministero degli affari esteri, e S. A. R. l’infante duca di Parma, il signor Tommaso, barone Ward, gran croce dell’ordine granducale di San Giuseppe di Toscana, senatore, gran croce dell’ordine Costanti niano di San Giorgio di Parma, cavaliere di prima classe dell’ordine di San Lodovico pel merito civile di Lucca, suo ciambellano, consigliere di Stato; i quali essendosi riuniti a Milano ed avendo presentato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, e questi poteri essendosi scambiati, han decretato e stipulato gli articoli seguenti:

I. Sarà riunita a Vienna, nel più breve spazio che sarà concertato e determinato in via diplomatica, una commissione speciale, composta dei delegati delle alte parti contraenti, affine di trattare della fissazione d’una legge doganale, di cui finora si è dichiarato che lo scopo era esclusivamente di favorire il commercio e le relazioni tra Stato e Stato, con la considerazione dovuta a rispettivi Tesori pubblici, e senza pregiudizio delle sovranità che sarebbero per aderirvi.

II. Ogniqualvolta le relative negoziazioni avran raggiunto lo scopo che si propongono, la legge doganale sovrannunciata sarà nulla dimeno considerata come esperienza, e non avrà conseguentemente una durata più lunga di cinque anni, salvo alla commissione indicata nell’articolo precedente, di determinare, fra le altre cose, anche il modo di prolungarla o di rinnovarla.

III. Tuttavia, supposto il caso che dette negoziazioni qui prestabilite non avessero compiuto il loro sviluppo, ed anche, che la legge doganale cui esse tendono, non fosse in attività prima dell’epoca della cessazione fissata nella convenzione commerciale, e che, come si è detto, fu conchiusa per Modena il 23 gennaio 1848, ed estesa a Parma nella giornata di jeri, si dichiara che detta convenzione dovrà riguardarsi come prolungata, per finire soltanto quando saranno stati messi in pratica gli effetti dell’Unione doganale, o quando saranno diversamente combinati in modo opposto.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziarii han firmato la presente in triplice originale e vi hanno apposto il sigillo di loro armi.

Milano, il 3 luglio 1849.
Firmati: DE BRUCK. – TEODORO DI VOLO. – WARD.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *