Comitati di guerra lombardi

Ricostituzione dei Comitati di guerra e designazione delle loro attribuzioni

18 aprile 1848.
GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA DECRETO
per la sistemazione dei Comitati di guerra.
L’insurrezione del Popolo lombardo usando accorgimenti insoliti e nuovi, ed inventando un mirabile sistema di guerra, ottenne quello che appena una gran vittoria campale avrebbe potuto, lo sgombro d’un vasto paese e di forti linee strategiche. Le Autorità improvvisate nell’ardore della lotta a dirigere quel generoso moto, in cui concorsero del pari l’entusiasmo ed il buon senso, hanno ben meritato dalla Patria, hanno acquistato in pochi giorni una ricca esperienza di cose militari. Perciò il Governo provvisorio della Lombardia, considerando che, finché il nemico non è respinto oltre le Alpi, dura l’imminenza e la gravità del pericolo, conferma e mantiene tutti i Comitati di guerra che, sòrti nel momento della nostra gloriosa lotta, assunsero sotto l’urgenza delle circostanze un’autorità che il buon esito ha sanzionato. A mettere però nei loro rapporti colle Autorità centrali e provinciali quell’ordine che è primo elemento di forza,

Decreta:
1. I Comitati di guerra esistenti nei capoluoghi delle Provincie dipenderanno intieramente dal Ministero della guerra.
2. Essi non potranno essere composti d’un numero maggiore di cinque individui, ed eleggeranno regolarmente nel loro seno un presidente a pluralità di voti.
I Comitati di guerra potranno essere compenetrati nei Comitati di pubblica sicurezza, nel qual caso dovranno essere distinti in due Sezioni, e prenderanno il nome di Comitati di difesa e sicurezza.
3. Dai Comitati di guerra provinciali di pendono i Comitati di guerra distrettuali, che saranno composti al più di tre individui, e che anch’essi potranno essere compenetrati nei Comitati locali di pubblica sicurezza.
4. Rimangono però conservati colle loro dipendenze quei Comitati di pubblica difesa che vennero con ispeciale autorizzazione del Governo stabiliti in varie città e borgate col privilegio di corrispondere direttamente colle Autorità centrali.
5. I Comitati distrettuali corrispondono cogli Ispettori di pubblica sicurezza, stabiliti dalla Legge 13 aprile per ciascun Comune, ed occorrendo anche cogli ufficiali della Guardia nazionale dei singoli Comuni.
6. I Comitati di guerra hanno per principale attribuzione quella di esaminare e curare tutti i mezzi di difesa ed offesa di cui la località potesse essere suscettibile.
Perciò potranno ingiungere la conservazione delle barricate già costrutte o farne costruire di nuove quando fosse necessario.
7. Sopravvegliano l’organizzazione e l’armamento della Guardia nazionale, e provvederanno ad istituirla immediatamente in quei luoghi dove ancora mancasse.
8. Nel caso che il territorio provinciale venisse invaso dal nemico, il Comitato provinciale della guerra potrà decretare d’urgenza la mobilizzazione di tutta o d’una parte della Guardia nazionale.
9. Nelle gravi circostanze attuali i Comitati provinciali hanno la missione speciale di eccitare lo zelo patriottico delle popolazioni perché contribuiscano all’equipaggia mento delle nuove truppe coll’opera e colle somministrazioni materiali.
10. Tutti i Comitati di guerra provinciali e distrettuali dovranno tenersi in attiva corrispondenza coi Municipii e col Clero per rinfiammare lo spirito pubblico e mantenere l’entusiasmo necessario a compiere l’alto proposito che si è imposto la Nazione.
11. Per tutti questi diversi oggetti i Comitati distrettuali si terranno in continua corrispondenza coi Comitati provinciali, e questi col Ministero della guerra, al quale rassegneranno entro il più breve termine un esatto rendiconto dei mezzi di difesa ed un piano sul quale, approvato che sia, estendere il circolo della loro azione.
12. Nei soli casi d’urgenza o di fisica impossibilità ad ottenere una preventiva autorizzazione, i Comitati di guerra sono abilitati ad emettere ordini sulle casse comunali, salvo il diritto di rimborso sull’Erario nazionale, se e come sarà di ragione.
13. I Comitati si occuperanno della scoperta e dell’arresto dei disertori. Essi vengono anche incaricati dell’arruolamento volontario.
Nei luoghi dove vi sarà deposito di coscritti avranno diritto di vigilanza sul loro armamento, arruolamento e sulla loro istruzione.
14. Così pure eserciteranno un diritto di sorveglianza sulla retta esecuzione dei contratti di sussistenza e su tutto quanto avesse relazione colla sanità militare.
Nelle speciali località vigileranno sulla confezione dei materiali di guerra.
15. Nei rapporti tra i Comitati di guerra e le Autorità militari si seguirà la regola che, ove trovasi stabilito regolarmente un Comando di piazza, o dove un ufficiale fu incaricato del comando del posto, la direzione delle operazioni di guerra spetterà ad esso, e il Comitato di guerra dovrà limitarsi a fornire la forza ed i materiali di offesa e di difesa: dove invece non v’ha Comando di piazza od ufficiale specialmente delegato, i Comitati di guerra concentreranno nelle loro mani la direzione delle operazioni militari.
Il Ministero della guerra è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.


Milano, 18 aprile 1848.
CASATI, Presidente
BORROMEO – DURINI – LITTA – STRIGELLI – GUERRIERI – TURRONI – MORONI – REZZONICO – Ab. ANELLI CARBONERA – GRASSELLI – DOSSI CORRENTI, Segretario generale

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