Consiglio di Stato delle Romagne

Organico e attribuzioni del Consiglio di Stato

18 luglio 1859.
COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE
Visto che nel nostro Manifesto del 15 di luglio corrente fu annunciato che sarebbe stata costituita quanto prima una Rappresentanza centrale; e che nel frattanto, per circondarci fin d’ora dei lumi d’uomini che rappresentino l’opinione del Paese, venne ordinata la formazione di un Consiglio di Stato;
Decretiamo:
1. È istituito un Consiglio di Stato, che si compone di quindici Consiglieri scelti dal Commissario straordinario sopra note presentate dai Gerenti delle Sezioni governative e formate dai nomi proposti dalle Giunte provinciali.
2. Il Consiglio di Stato sarà presieduto dal Commissario straordinario o da quello dei Gerenti delle Sezioni governative ch’egli sarà per destinare.
3. I Consiglieri dovranno avere oltrepassato l’anno trentesimo di loro età.
4. I Gerenti delle Sezioni governative o in loro vece i rispettivi Segretarii generali potranno intervenire alle adunanze del Consiglio di Stato.
5. Il Consiglio di Stato potrà essere richiesto del suo parere sopra i progetti di legge e sopra qualunque quistione che gli sia sottoposta dal Commissario straordinario. Potrà ancora essere incaricato di compilare i progetti di legge.
6. I Consiglieri di Stato adempiono le loro incumbenze o riuniti in adunanza generale o divisi in sezioni.
7. Le sezioni sono tre, e ciascuna si compone di cinque Consiglieri. La prima sezione si occupa di affari in terni e di pubblica sicurezza; la seconda di affari di grazia e giustizia, d’istruzione, di beneficenza pubblica e di belle arti; la terza di finanze, di commercio, lavori pubblici, industria ed agricoltura. Quali dei Consiglieri di Stato all’una od all’altra delle tre sezioni appartengano, è stabilito dal Commissario straordinario.
8. Il Consiglio di Stato si unisce ordinariamente in adunanza generale una volta per settimana, e straordinaria mente tutte le volte che il Commissario mate dai nomi proposti dalle Giunte provinciali.
9. Al Consiglio di Stato è addetto un Segretario generale, il quale assiste alle adunanze generali, ne redige le deliberazioni, distribuisce, sia al Consiglio sia alle sezioni, le materie rimesse dal Commissario straordinario, e si occupa della corrispondenza subordinatamente al Consiglio.
10. Nelle disposizioni governative si farà menzione se furono emanate, riportato il parere del Consiglio di Stato.
11. In casi d’urgenza, e fino a che il Paese non avrà la Rappresentanza centrale annunziata dal Manifesto del 15 del corrente, potrà il Consiglio di Stato, ottenuta l’autorizzazione del Commissario straordinario, rendersi interprete dei voti e dei bisogni delle popolazioni di queste Provincie.


Bologna, 18 luglio 1859.
Pel Commissario Straordinario
Il Colonnello FALICON
Il Gerente la Sezione delle Finanze
GIOACHINO NAPOLEONE PEPOLI
Il Gerente la Sezione dell’Interno e di pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI
Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici, e per interim di Grazia e Giustizia
IPPOLITO GAMBA
Il Gerente la Sezione dell’Istruzione e pubblica
Beneficenza
CESARE ALBICINI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *