Convenzione postale tra Austria e ducato di Parma

Convenzione postale tra Austria e ducato di Parma

Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO,
per la grazia di Dio Imperatore d’Austria, ec., ec., ec.
Col tenore delle presenti facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a chiunque vi abbia interesse che:
Siccome la convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica, conchiusa a Firenze il giorno 5 Novembre 1850 fra il Nostro plenipotenziario e quello di Sua Altezza Imperiale e Reale l’Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana, e da Noi sancita il giorno 30 dello stesso mese ed anno, fu riconosciuta ed accettata tanto dal Nostro plenipotenziario che da quello di Sua Altezza Reale l’Infante di Spagna Duca di Parma ec., come se fosse stata stipulata da loro stessi, e vi venne anche aggiunta una speciale convenzione postale in data del 17 Settembre dell’anno corrente conchiusa e firmata a Parma, del seguente tenore:

Testo originale.

Essendo stata conchiusa a Firenze il 5 Novembre 1850 fra l’Austria e la Toscana una convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica ed essendosi indotto il governo di Parma ad accedere a tale convenzione pei vantaggi che ne derivano ai sudditi parmigiani, gl’infrascritti plenipotenziari, cioè per Sua Maestà I. R. Apostolica il sig. Conte Giovanni Gerolamo d’Allegri, Commendatore dell’ordine pontificio di San Gregorio Magno, attuale Ciambellano di Sua Maestà I. R. Apostolica e Suo Ministro residente presso le Corti di Parma e Modena ec. ec., e per Sua Altezza Reale l’Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza e degli Stati annessi il sig. Barone Vincenzo Cornacchia, Commendatore dell’Imperiale ordine costantiniano di San Giorgio, e del Reale ordine napolitano di San Ferdinando e del Merito, Grande di Corte, attuale Consigliere di Stato, Ministro di Stato dell’interno e provvisoriamente incaricato del portafoglio degli affari esteri di Sua Altezza Reale, prevalendosi dei loro pieni poteri e delle loro istruzioni, sotto riserva della ratifica dei loro Sovrani, hanno conchiuso di comune accordo la seguente convenzione speciale.
Accessione del governo di Parma alla lega postale Austro-Italica.

Art. 1. Premesso che sotto la data del 5 Novembre 1850 fu stipulata in Firenze tra i governi di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria da una parte, e di Sua Altezza imperiale reale l’Arciduca Granduca di Toscana dall’altra, una convenzione fonda mentale per una lega postale Austro-Italica, il governo di Parma dichiara di accedere, come accede, alla lega stessa, e di accettare la sovraccennata convenzione fondamentale, di cui pertanto si annette sotto A, come parte integrante, una copia autenticata, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente convenzione speciale.

Estensione della convenzione – fondamentale.
Art. 2. Tutte le disposizioni comprese nella convenzione fonda mentale del 5 Novembre 1850 saranno applicabili, giusta l’art. 1 della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla corrispondenza scambiantesi fra gli stati Parmensi e gli altri paesi appartenenti alla lega postale Austro-Italica, quanto a quella scambiantesi fra gli Stati e paesi suddetti e l’estero.
Le disposizioni concernenti la circolazione delle corrispondenze nell’interno del Ducato accedente rimangono intieramente nel dominio della propria di lui amministrazione.

Comunicazioni postali.
Art. 3. Le comunicazioni postali fra i due Stati saranno man tenute come al presente sopra tre punti di frontiera, cioè fra Piacenza e Casalpusterlengo, fra Piacenza e Codogno, e fra Parma e Casalmaggiore.
Fra Piacenza e Casalpusterlengo la comunicazione sarà giornaliera, ed avrà luogo col mezzo della già esistente staffetta ordinaria da Milano a Modena e da Modena a Milano per la via di Parma, la quale partirà da Milano alle ore due pomeridiane,
e da Modena subito dopo l’arrivo della posta dalla bassa Italia, percorrendo l’intero tratto fra i due punti estremi in un tempo non maggiore di ore 20 tutto compreso, tanto nell’andata quanto nel ritorno.
Fra Piacenza e Codogno sarà conservata la duplice corsa settimanale col mezzo di un pedone, che partirà da Piacenza il mercoledì ed il sabato in ora debita per arrivare a Codogno non più tardi delle ore dieci antemeridiane, e ne ripartirà gli stessi giorni ad un’ora dopo il mezzodì per essere di ritorno a Piacenza prima della sera.
Fra Parma e Casalmaggiore finalmente la comunicazione sarà conservata giornaliera col mezzo della già esistente Messaggeria istituita fra i due predetti luoghi in coincidenza colle Messaggerie fra Casalmaggiore e Mantova, e fra Casalmaggiore e Cremona. Per ora e fino a nuovi concerti da prendersi, essa partirà da Parma alle ore cinque antemeridiane, e da Casalmaggiore ad un’ora dopo il mezzodì per compire la corsa in un tempo non maggiore di ore quattro, tutto compreso.

Cambiamenti di orario e di mezzi di trasporto.
Articolo 4. I cambiamenti di orario, che pel bene del servigio fosse riconosciuto utile o conveniente d’introdurre nelle predette corse, potranno essere concertati e stabiliti fra la Direzione superiore delle poste lombardo-venete e la Direzione delle poste parmensi salvo a regolarsi, in caso di discrepanza, a seconda del disposto dall’art. 34.
I cangiamenti nei mezzi di trasporto, non che la soppressione, la riduzione e l’aumento di corse sono riservati ai rispettivi di casteri superiori. Le dette Direzioni potranno tuttavia promuovere fra di loro le analoghe iniziative.

Cambio dei pieghi postali.
Art. 5. In ogni corsa sarà mantenuto l’attuale cambio di pieghi postali fra Parma e Milano, Parma e Lodi, Piacenza e Milano,
Piacenza e Lodi, Piacenza e Casalpusterlengo, Parma e Verona, Parma e Mantova, Parma e Cremona, Piacenza e Verona, Piacenza e Mantova, Piacenza e Cremona, Piacenza e Codogno, Parma e Casalmaggiore.
I pieghi scambiantisi fra Parma da una parte, e Milano e Lodi dall’altra, non che fra Piacenza per una parte, e Milano, Lodi, Casalpusterlengo, Verona, Mantova e Cremona per l’altra, saranno giornalmente inoltrati col mezzo della comunicazione stabilita fra Casalpusterlengo e Piacenza.
Quelli scambiantisi fra Piacenza e Codogno lo saranno nei giorni fissati pel pedone postale, e col mezzo del medesimo.
Quelli finalmente scambiantisi fra Parma da una parte, e Verona, Mantova, Cremona e Casalmaggiore dall’altra, lo saranno giornalmente col mezzo della comunicazione stabilita fra Casalmaggiore e Parma.
Sarà però in facoltà delle Amministrazioni postali il mettersi d’accordo per regolare altrimenti il cambio stesso, ove ciò sembrasse più utile al servizio, Spese per l’inoltro delle corrispondenze.
Art. 6. È consentita la massima che il trasporto delle corrispondenze sulle strade postali ordinarie debba essere effettuato da ogni governo a sue spese sul proprio territorio, e sino alla prima stazione dello stato limitrofo.
Per tale ragione l’inoltro delle medesime seguirà dall’una parte per conto austriaco sino a Piacenza, e dall’altra per conto parmense sino a Casalpusterlengo.
Quanto al pedone fra Piacenza e Codogno, ed alla messaggeria fra Casalmaggiore e Parma, le spese saranno sostenute dalle due Amministrazioni in parti uguali.

A. CORRISPONDENZE AUSTRO-PARMENSI.

Trattamento delle corrispondenze austro-parmensi.
Art. 7. Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze nate nell’Austria e destinato pel ducato di Parma, e viceversa nate nel ducato di Parma e li per l’Austria, sono abolite, e verrà loro sostituita la comune tariffa stabilita nella convenzione fondamentale, modificata come qui appresso.

Tassa di porto in ragione di distanza.
Art. 8. Relativamente alla corrispondenza fra il Ducato e l’Austria si conviene che, nelle esazioni che seguiranno negli stati parmensi, le tasse delle lettere e dei campioni fissate dall’art. 9 della convenzione fondamentale in carantani 3, 6 e 9, giusta le distanze di dieci (10) leghe germaniche inclusive, di più di dieci sino a venti (20) leghe inclusive, e di oltre le dette venti (20) leghe, siano valutate in centesimi 15, 25 e 40 italiani; ritenuto che ciascuna delle dette leghe germaniche corrisponda a quattro (4) miglia geografiche italiane.

Stampe e campioni.
Art. 9. Per le stampe sotto fascia si esigerà, senza riguardo alla distanza (giusta l’art. 13 della convenzione fondamentale), la tassa di 1 carantano per ogni lotto di Vienna, ragguagliata a centesimi 5 italiani per ogni gramme 17 1/2 di peso.
Pei campioni si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni due lotti, ossia per ogni 35 gramme.

Peso della lettera semplice e relativa gradazione.
Art. 10. Il peso di una lettera semplice viene fissato in un lotto viennese, pari a gramme 17 1/2 (art. 1 o della convenzione fondamentale). Eccedendo questo peso, e sino inclusivamente a 2 lotti, pari a gramme 35, la tassa di porto si raddoppia; oltre i lotti 2 (gramme 35) e sino inclusivamente a lotti 3 (gramme 52 1/2) la tassa si triplica; e così di seguito.

Affrancazione per mezzo di francobolli.
Art. 11. Il pagamento del porto, che in virtù dell’art. 11 della convenzione fondamentale, deve per massima essere anticipato, si effettuerà mediante applicazione di bolli giustificativi l’affrancazione volgarmente detti francobolli, la cui vendita avrà luogo nei due stati per cura delle Amministrazioni postali.
Questi francobolli porteranno l’indicazione del valore diverso di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 nell’Austria, e di italiani centesimi 5, 10, 15, 25 e 40 negli Stati parmensi.

Applicazione dei francobolli.
Art. 12. Chi vorrà spedire lettere, stampe o campioni col mezzo delle poste, attacherà al margine superiore dell’indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova stesa sulla parte rovescia del francobollo, uno o tanti francobolli, quanti occorrono per ragguagliare col loro valore la tassa di affrancazione secondo la distanza ed il peso.
La tassa di raccomandazione, e quella per le ricevute di ritorno (Art. 14 della convenzione fondamentale) verranno corrisposte ciascuna mediante un francobollo da carantani 6, e rispettivamente da centesimi 25 italiani.
Quello per la raccomandazione sarà applicato a tergo della lettera, dalla parte del suggello, per cura del mittente; quello per la ricevuta di ritorno, sarà applicato alla ricevuta stessa per cura dell’impiegato postale ricevente.

Modo d’impostazione.
Art. 13 Le corrispondenze di cui sopra, ove non si vogliano raccomandare (assicurare) debbono essere introdotte nelle buche a ciò destinate presso gli uffici postali.
Quelle che si vogliono spedire raccomandate (assicurate) con o senza ricevuta di ritorno dovranno essere invece consegnate agli impiegati postali, munite sempre in precedenza dei debiti francobolli.

Sopratassa.
Art. 14. La sopratassa pagabile dal destinatario oltre il porto o quel che manca del porto, e della quale è parlato all’Art. 12 della convenzione fondamentale, sarà applicata alle lettere non affrancate, o non munite di sufficienti francobolli, nella misura di carantani 3 per ogni lotto, da conguagliarsi per gli Stati parmensi con centesimi 15 italiani per ogni gramme 17 1/2 di peso della lettera.

Affissione della tariffa e della nota dei paesi.
Art. 15. Aſfine di mettere a portata di chicchessia il calcolo del porto delle lettere, ogni ufficio postale dei due Stati terrà affissa a comoda vista del pubblico la tariffa e le disposizioni che alla medesima si riferiscono, non che l’elenco degli uffici postali degli altri Stati appartenenti alla lega austro-italica, che da lui distano non più di dieci, e, al di là delle dieci, non più di venti leghe germaniche.
La tariffa, le disposizioni e l’elenco summentovati saranno stampati per gli uffici principali, e nei medesimi saranno vendibili al pubblico.
Applicazione eccezionale dei francobolli per parte degli impiegati postali.
Nei casi dubbi gl’impostanti hanno il diritto, non solo di far pesare l’articolo impostabile dagli impiegati della posta stessa, ma anche d’interrogarli riguardo alla tassa competente; e questi in tali casi hanno l’obbligo, dopo di essersi prestati agli schiarimenti opportuni, di somministrare, se bisogna, e di attaccare i francobolli occorrenti, contro pagamento del loro importo in contanti.

Abolizione della tassa di transito.
Art. 17. Tanto il governo d’Austria quanto il governo di Parma si obbligano di non aggravare le corrispondenze austro-parmensi del diritto di transito, se non in quanto per avventura ne pretendessero da loro gli Stati italiani intermedi, che alle medesime dessero passaggio, cosicché queste non saranno in verun altro caso assoggettabili, per misura postale, che alla tassa di porto comune (Art. 6 della convenzione fondamentale).

Lettere inesittabili.
Art. 18. L’eccezione contenuta nell’Art. 18 della predetta convenzione fondamentale, in forza della quale saranno accettate di ritorno, benché state aperte, quelle lettere che lo fossero state per conformità di nome e cognome, sarà estesa eziandio alle lettere contenenti viglietti di lotterie estere od altro proibito nello Stato ove si trova il destinatario, e per tal motivo rifiutate da quest’ultimo.

B. CORRISPONDENZE PARMENSI-GERMANICHE.

Trattamento delle corrispondenze parmensi-germaniche.
Art. 19. Per corrispondenze parmensi-germaniche s’intendono quelle che si cambiano tra gli Stati parmensi e gli Stati della Confederazione Germanica, che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica, e per le quali coll’Art. 25 della convenzione fondamentale vengono assicurati dall’Austria agli Stati parmensi tutti que vantaggi di cui godono le stesse sue corrispondenze per la percorrenza negli Stati propri e della Germania in forza della convenzione postale austro-germanica.
Le disposizioni portate da quest’ultima saranno attivate, relativamente alle corrispondenze dei paesi componenti la lega stessa cogli Stati parmensi, nel tempo medesimo in cui andrà in vi gore la presente convenzione.

Stati germanici ora appartenenti alla lega ed avviso delle nuove accessioni.
Art. 20. Gli Stati germanici che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica sono, oltre l’Impero austriaco in tutta la sua estensione, i regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia e di Hannover; i gran ducati di Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Schwerin, e Sassonia-Weimar-Eisenach; i ducati di Schleswig-Holstein, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburg-Gotha e Sassonia-Meiningen -Hildburghausen; i principati di Waldek, Lippe, Reuss-Schleitz, Reuss-Greitz, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershau sen, e Schaumburg-Lippe; il Langraviato di Assia-Homburg; e le città libere di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubecca.
A misura che un nuovo Stato eccederà a questa lega, l’Austria ne darà immediatamente avviso al governo di Parma, e si stabiliranno subito di comune accordo, tanto le disposizioni necessarie perché le corrispondenze da e per il nuovo Stato sieno trattate come quelle degli Stati summenzionati, quanto l’epoca di attivazione delle medesime.

Diritto parmense sulle corrispondenze parmense-germaniche.
Art. 2 1. Per simili corrispondenze, così in arrivo come in partenza, viene stabilito, di coerenza all’Art. 26 della convenzione fondamentale, che le poste parmensi riscuoteranno per conto proprio una tassa speciale, la quale viene fissata:
a) in carantani tre (3) per ogni lettera semplice del peso di un lotto (grammi 17 1/2), da conguagliarsi con centesimi quindici (15) italiani nelle riscossioni che seguiranno negli Stati parmensi;
b) nella suddetta tassa di una lettera semplice, ma invece per ogni due lotti (gramme 35) di peso per le mostre o campioni;
c) in carantani uno (1) da conguagliarsi con centesimi cinque (5) italiani per ogni lotto di peso, per gli stampati sotto fascia.
Di questa tassa verrà dato credito dall’Amministrazione austriaca alla parmense in carantani come sopra e non nei conguagli loro, per le corrispondenze affrancate a destinazione di luoghi negli Stati parmensi e per quelle impostate nei medesimi senza affrancazione.
Tassa complessiva.
Art. 22. La tassa complessiva per le corrispondenze tra gli Stati parmensi e quelli della lega austro-germanica risulta, se condo gli Articoli 9, 1 o, 13 e 25 della convenzione fondamentale, e l’Art. 21 della presente convenzione speciale, come segue:
a) Per una lettera semplice
Diritto parmense . . . . . . . . . . . . Car. 3
da conguagliarsi con . . . . . . . . . . Ital. cent. 15
Diritto austro-germanico . . . . . . . . »
da conguagliarsi con . . . . . . . . . . » » 40
Totale car. 12 Ital. cent. 55.
b) Per le mostre e campioni la medesima tassa come ad a), ma per ogni due lotti, e rispettivamente per ogni 35 gramme di peso, e colla progressione regolare di due in due lotti.
c) Per le stampe sotto fascia sino al peso di un lotto (gramme 17 1/2)
Diritto parmense . . . . . . . . . . .Car. I
da conguagliarsi con . . . . . . . .Ital. cent. 5
Diritto austro-germanico . . . . . » I
da conguagliarsi con . . . . . . . Ital. cent. 5
Totale car. 2 Ital. cent. 10.
Tanto per le mostre o campioni, quanto per le stampe sotto fascia, si dovrà esattamente osservare tutto ciò che per queste due specie di corrispondenza fu stipulato coll’Art. 13 della con venzione fondamentale.

Progressione del peso e della tassa.
Art. 23. La progressione del peso e della tassa, tanto per quel che riguarda le lettere comuni e raccomandate, quanto per ciò che concerne i campioni e le stampe sotto fascia, procede per amen due i diritti, parmense ed austro-germanico, come quella, appunto per le corrispondenze tra l’Austria e gli Stati parmensi.

Diritto di transito per la Svizzera.
Art. 24. Qualora una parte della corrispondenza parmense -germanica dovesse attraversare il territorio svizzero, ai diritti di porto fissati coll’Art. 22 deve essere aggiunto il diritto di tran sito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il quale pure potrà essere soddisfatto dal mittente e dal destinatario, e precisamente là dove sarebbero esatti gli altri diritti, di cui al predetto Articolo 22.
Oltre ai precitati nessun altro diritto postale verrà imposto ai corrispondenti.
Pagamento dei diritti in contanti.
Art. 25. L’Austria promette di fare quanto da Lei dipenderà perché anche il pagamento delle tasse dovute sulle corrispondenze parmensi-germaniche possa farsi mediante l’apposizione degli occorrenti francobolli. Frattanto questo pagamento dovrà
eseguirsi dai corrispondenti in contanti.

C. CORRISPONDENZE FRA GLI STATI PARMENSI ED ALTRI STATI AL DI LÀ DELL’AUSTRIA.

Corrispondenze con Stati oltre l’Austria senza toccare quelli della lega austro-germanica.
Art. 26 Il trattamento delle corrispondenze scambiantisi fra gli Stati parmensi e quelli pei quali è necessaria la mediazione del l’Amministrazione postale austriaca, esclusi però gli Stati, o che hanno aderito alla lega postale austro-germanica, o pei quali la lega stessa servisse di intermediaria, verrà regolato in massima di conformità al Titolo III (Art. 21, 22, 23 e 24) della convenzione fondamentale.
Nello stesso modo verrà pure. regolato il trattamento delle corrispondenze scambiantisi fra gli Stati parmensi ed i luoghi della Turchia e del Levante ove esistono uffici postali austriaci di spedizione, o che verranno inoltrate a mezzo degli uffici stessi.
Conseguentemente tali corrispondenze non saranno caricate che:
1. della sopratassa corrispondente al loro trasporto sopra Stati esteri, o per via di terra, o col mezzo di battelli a vapore, e questa nella misura medesima in cui viene pagata dai sudditi austriaci;
2. del diritto austro-parmense, pel trasporto sui territori del l’Impero e del Ducato, corrispondente a quello attribuito alle spedizioni percorrenti una distanza maggiore di 20 leghe germaniche, e questo da regolarsi colle medesime norme fissate per le corrispondenze internazionali.

Bonifico della sopratassa ed incasso del porto austro-parmense.
Art. 27. La sopratassa resterà a favore dell’erario, e verrà al medesimo bonificata dall’amministrazione parmense per le corrispondenze affrancate negli Stati di Parma a destinazione degli Stati e luoghi predetti, o che da questi ultimi venissero spedite a pagamento negli Stati parmensi.
Il porto austro-parmense rimarrà, a somiglianza di quello per le corrispondenze internazionali, a vantaggio dell’amministrazione di Parma per quelle impostate negli Stati parmensi, ed a vantaggio dell’amministrazione austriaca per quelle impostate negli Stati al di là dell’Austria, giacché per queste ultime l’ufficio di confine, pel quale entrano le corrispodenze nel territorio austriaco, fa le veci di Ufficio d’impostazione.
Tariffa e progressione delle sopratasse.
Art. 28. L’ammontare delle summentovate sopratasse, in tutte le specialità dei casi, non che la progressione delle relative tariffe, verranno partecipate dall’amministrazione postale austriaca a quella di Parma con indicazione dei luoghi pei quali l’affrancazione è obbligatoria, e con ogni necessaria istruzione in proposito.
Visto per altro che, per alcune delle sopratasse medesime, potrebbe per avventura occorrere al governo austriaco di prendere sin d’ora qualche ulteriore intelligenza con Stati esteri,
così il medesimo si riserva di far seguire la partecipazione summentovata dopo aver prese le intelligenze di cui sopra, ma ad ogni modo però sempre un mese prima dell’attivazione della presente convenzione.
Egualmente s’impegna il governo austriaco a dare immediatamente avviso al governo di Parma appena si effettui la rin novazione di alcuna delle convenzioni postali da esso stipulate con esteri Stati e ciò allorquando ne venisse portata una alte razione qualsivoglia all’ammontare delle analoghe sopratasse, od alle relative gradazioni di peso.

Corrispondenze transitanti per gli Stati della lega austro-germanica.
Art. 29. Quelle corrispondenze che il ducato di Parma scambiasse con località situate al di là di Stati germanici compresi nella lega postale austro-germanica, per modo che il loro invio seguisse a traverso, non solo dell’Impero austriaco, ma benanche degli Stati anzidetti, verranno trattate, relativamente alla percorrenza lungo i nominati Impero e Stati e lungo gli Stati parmensi, in piena conformità alle corrispondenze parmense-germaniche, e perciò a tenore del titolo B. della presente convenzione speciale (articolo 20 al 26).
Conseguentemente le medesime verranno caricate:
a) del diritto parmense stabilito all’art. 21;
b) del diritto austro-germanico specificato all’art. 22;
c) del diritto estero per la percorrenza al di là del circondario della lega postale austro-germanica, quale verrà all’evenienza comunicato in armonia ai concerti fissati all’art. 28 e finalmente d) del diritto di transito per la Svizzera, di cui all’Art. 24 ove a questo pure si facesse luogo.

D. GAZZETTE.

Art. 30. Le gazzette sotto fascia scambiantisi fra i due Stati contraenti saranno trattate, a parità di ogni altra specie di stampati, giusta le norme portate dagli articoli 13 della convenzione fondamentale e 9 della presente speciale.
Per rispetto a tutte quelle indistintamente che venissero commesse a mezzo degli uffici postali, varrà il disposto dal titolo V della convenzione fondamentale, comprendente gli Articoli dal 30 al 40 inclusivamente.
Viene però convenuta una modificazione nei prezzi minimi e massimi li spedizione indicati all’art. 35 della convenzione stessa, in riguardo alle gazzette politiche, per le quali, ritenuta la loro tassa di spedizione stabilita in massima al 50 per cento sul prezzo al quale l’ufficio speditore le riceve dall’editore (prezzo netto)
senza riguardo alla distanza del luogo di destinazione:
a) se vengono pubblicati sei a sette volte la settimana, la tassa suddetta non dovrà essere mai minore di nove (9) né eccedere ventisette (27) lire austriache all’anno;
b) se vengono pubblicate meno di sei volte la settimana, la stessa tassa non dovrà mai importare meno di sei (6) né eccedere dieciotto (18) lire austriache all’anno.
Pei giornali non politici la tassa comune di spedizione rimarrà invariabilmente ed in ogni caso determinata al 25 per cento sul prezzo netto d’acquisto dei medesimi.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE.

Foglio d’avviso e giornali di conteggio.
Art. 31. Pel cambio di tutte le corrispondenze le amministrazioni postali di amendue gli Stati si serviranno di appositi fogli d’avviso dei quali si annettono le module contrassegnate B. e C.
Gli estremi dei fogli stessi verranno quotidianamente, tanto in arrivo quanto in partenza, riportati nei relativi giornali di conteggio, dei quali si annettono pure le module contrassegnate D e E. –
Applicazione della tassa alle lettere a pagamento.
Art. 32. Siccome la valuta austriaca è quella presa per base nella tariffa, e sono quindi anche da tenersi in tale valuta i conti vicendevoli, resta convenuto che nella spedizione di lettere con tassa venga il relativo importo semplicemente indicato sulle medesime in lire e centesimi “i parte dell’indirizzo, e possibilmente presso all’orlo superiore, nello scopo di facilitare il conteggio sui fogli di avviso e rispettivamente i” ricognizione del debito. Trattandosi di tasse composte di due o più dritti, vi verranno questi indicati separatamente.
Quegli uffici poi, cui tali lettere pervengono direttamente dal l’altro Stato, vi applicheranno la tassa nei modi di pratica, ben inteso che gli uffici parmensi potranno conguagliare in valuta italiana l’ammontare indicato in valuta austriaca.

Liquidazione e saldo dei conti.
Art. 33. Gli uffici postali austriaci che sono in corrispondenza diretta con quelli parmensi, chiuderanno alla fine d’ogni mese i loro giornali, e li manderanno, corredati dei fogli originali di avviso, al dipartimento dei conti presso il Ministero del commercio a Vienna. Questo ne farà ogni mese la spedizione per esame alla Direzione delle poste parmensi.
Il saldo fra i due Stati dovrà effettuarsi ogni tre mesi, a Vienna od a Parma, e precisamente là dove risiede l’Amministrazione creditrice, in valuta legale dello Stato ove succede il saldo, escluso qualunque surrogato alla moneta sonante, e ciò entro il termine di sei settimane a contare dal giorno in cui le due parti, finita la liquidazione dell’ultimo mese del trimestre prossimamente scaduto, sono d’accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.
Nella liquidazione dei conti lire cento austriache saranno conguagliate a lire ottantasette italiane, a norma delle vigenti rispettive tariffe.

Corrispondenza di servigio tra le Amministrazioni.
La Direzione superiore delle poste lombardo-venete residente in Verona e la Direzione delle poste parmensi sedente in Parma tratteranno per iscritto fra di loro tutto ciò che riferirà al servigio.
Le questioni sulle quali detti dicasteri non potessero mettersi d’accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due governi.

Gravami.
Art. 35. Le rispettive Amministrazioni superiori accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze dei dipendenti uffici od impiegati postali, e renderanno, dopo avere sentite le difese della parte accusata, la debita giustizia.
Pratiche disposizioni che possono variarsi di comune accordo dalle Direzioni postali.
Art. 36. Sarà in facoltà delle due Direzioni postali, di cui all’art. 34, l’introdurre nella pratica del servigio quei cambia menti, l’utilità dei quali fosse concordemente da esse riconosciuta, specialmente per quello che riguarda l’aumento e la diminuzione dei pieghi postali, il loro avviamento, e simili.

Attivazione di diligenze e di messaggerie postali.
Art. 37. Qualora si riconoscesse da ambo i governi la convenienza d’istituire delle corse di diligenze e di messaggerie postali fra punti dell’uno e dell’altro Stato, si prenderanno ” ogni volta gli opportuni concerti. Ed al fine di raggiungere la maggiore possibile uniformità in ambidue gli Stati nel trattamento delle persone e delle cose da inoltrarsi con simili corse, e con quelle che vi influissero, verranno adottati, anche pei tronchi di strada parmense, dei regolamenti e delle tariffe che siano possibilmente in analogia coi regolamenti e colle tariffe vigenti nel l’Austria, con riserva di quella pei passaggieri, che sarà invece da combinarsi col debito riguardo alle circostanze locali.
Nel caso che una diligenza o malleposta erariale partisse da un dato punto di uno degli Stati contraenti per tutto conto del l’altro, restano assicurati a quest’ultimo i vantaggi tutti di cui fruiscono le erariali del primo, tanto riguardo ad esenzione di tasse stradali, pedaggi e simili, quanto riguardo a norme di attiraglio, ed a competenze di corsa e di mancia dovute ai mastri di posta, postiglioni e stallieri delle stazioni rispettive.

Distinte degli uffici postali e loro raggi secondo le distanze.
Art. 38. Essendo già state calcolate, per parte dell’ufficio dei corsi in Vienna, le distanze tra uffici postali parmensi ed uffici postali austriaci attualmente esistenti, verranno per parte della Amministrazione postale austriaca, somministrate le distinte analoghe nel numero occorrente per tutti gli uffici di posta parmensi, ed erigendosene dei nuovi si prenderanno in anticipazione gli opportuni concerti per la determinazione delle distanze.

Dimostrazione dei prodotti del primo anno
Art. 39. Anche di coerenza all’art. 43 della convenzione fondamentale, resta convenuto che, allo spirare del primo anno di effettiva durata della presente convenzione speciale, potranno essere presentati da quel Governo che ne avrà interesse, i pro spetti delle avutene risultanze; e ciò al fine di chiedere e concertare coll’altro Governo di comune accordo i rimedi che sa ranno stimati efficaci a prevenire la rinnovazione delle gravi per dite che si fossero verificate nei propri ordinari prodotti.

Convenzione speciale con altri Stati italiani.
Art. 40. Le convenzioni speciali postali, che i Governi di Austria e di Parma saranno per stipulare con altri Stati italiani, dovranno essere reciprocamente comunicate prima che siano concluse, onde possa venir provveduto di comune accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

Principio e durata della convenzione.
Art. 41. La presente convenzione comincierà ad avere effetto cinque mesi dopo il giorno in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche, e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà
prolungata d’anno in anno, quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle parti disdetta.

Abolizione di convenzioni anteriori attualmente in vigore.
Art. 42. Dal momento in cui verrà attivata la presente, si ammette di comune accordo che si avranno per abrogate le anteriori convenzioni postali attualmente in vigore tra i due Governi, e ciò indipendentemente dalla durata che loro era stata assegnata all’atto della relativa stipulazione.
Sostituzione della presente convenzione a quella del 3 Luglio 1849.
Art. 43. Finalmente si dichiara che questa speciale convenzione, stipulata al seguito dell’altra convenzione postale fatta in Milano il 3 Luglio 1849, viene a questa ultima in ogni sua parte sostituita.

Cambio delle ratifiche
Art. 44. Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Parma entro lo spazio di trenta giorni dalla data della presente, od anche prima, se sarà possibile,
Fatto a Parma addì diecisette del mese di Settembre dell’anno mille ottocento cinquant’uno.
Sottoscritto: G. G. ALLEGRI (L. S.) Sottoscritto: V. CORNACCHIA (L. S.) .
Visti e ponderati gli articoli di questa convenzione dichiariamo colla presente di approvarli e ratificarli tutti e ciascuno di essi, promettendo colla Nostra parola Imperiale di voler fedelmente eseguire tutto ciò che vi è contenuto, e di non permettere che i Nostri sudditi per qualsiasi ragione vi abbiano a contravvenire.
In ſede di che abbiamo firmato di Nostra mano le presenti tavole di ratificazione ed abbiamo ordinato di apporvi il Nostro sigillo imperiale regio.

Dato a Vienna il 1° Ottobre 1851.
Francesco Giuseppe

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *