Decreto Boncompagni sull’Istruzione del 1848

Regio Decreto 4 ottobre 1848 n. 818 sulla Pubblica Istruzione (decreto Boncompagni)

Legge dei di ottobre 1848 data da S. M. il Re Carlo Alberto su di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione nei dominii Sardi.
In virtù delle facoltà straordinarie portate dalla legge del 2 agosto p. p. abbiamo, sulla relazione del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I. Dell’amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 1.
La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell’istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all’amministrazione degli Istituti e Stabilimenti appartenenti all’insegnamento ed alla pubblica educazione.
Art. 2.
Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione Propone alla firma del Re tutte le Leggi e Decreti concernenti all’istruzione pubblica.
Stabilisce i Regolamenti generali per l’esecuzione delle Leggi, e per le interne discipline da osservarsi nelle scuole dipendenti dalla sua direzione.
In seguito al parere dei Consigli Universitari dà le disposizioni occorrenti in ordine alle domande di dispensa degli studenti per l’ammessione ai corsi ed agli esami.
Non darà alcuna disposizione contraria al parere del Consiglio Universitario senza sentire il Consiglio superiore.
Art. 3.
Da lui dipendono 1.° Le Università del Regno con gli Stabilimenti alle medesime annessi.
2.° I Collegi regii e pubblici, e i Convitti.
3.° Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici.
4.° I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere rette con leggi particolari.
L’ispezione degli asili d’infanzia, delle scuole dei sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria e d’arte forestale, del genio civile, della marina ed altre relative ad oggetti speciali affidati alle cure di altri dicasteri continuerà ad appartenere al dicastero da cui tali materie dipendono.
Art. 4.
La scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in Scuole elementari inferiori, e superiori.
Scuole secondarie.
Scuole universitarie.
Scuole speciali.
Le scuole elementari servono di preparazione a tutti gli altri gradi d’istruzione; esse sono inferiori, o superiori.
Sono scuole elementari inferiori quelle in cui si insegnano insieme col catechismo, il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell’aritmetica, i principii della lingua italiana, gli esercizii di nomenclatura.
Sono scuole elementari superiori quelle in cui si insegnano la grammatica, ed il comporre italiano, gli ulteriori sviluppi dell’aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia, e della geografia.
Sono scuole secondarie quelle in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.
Sono scuole speciali quelle che, continuando l’istruzione elementare, preparano all’esercizio delle professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento nelle Università.
Le scuole Universitarie sono quelle che, compiendo l’istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.
Art. 5.
Il Ministro Segretario di Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.
Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi, I consigli universitarii, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.
Art. 6.
Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli Stabilimenti medesimi coll’incarico di fargliene relazione.

TITOLO II. Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Art. 7. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di un vice-presidente, di sette membri ordinarii perpetui, e di cinque membri straordinarii triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.
Art. 8. Il vice -presidente sarà scelto tra i professori attuali od emeriti, ovvero tra i dottori collegiati.
Fra i membri ordinarii del Consiglio superiore, cinque saranno professori attuali od emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinarii saranno scelti fuori dell’Università fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinarii saranno professori o dottori collegiati in una delle Università, e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente.
Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei Consigli universitarii i professori non potranno essere membri ordinarii del Consiglio superiore prima di aver fatto parte di un Consiglio universitario.
Niuno potrà fare parte nello stesso tempo del Consiglio superiore e di un Consiglio universitario.
Art. 9. Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui ed in sua vece dal vice-presidente.
Un uffiziale del Ministero farà presso il medesimo le parti di segretario.
Anche non convocato dal Ministro sull’istanza almeno di tre membri ordinarii, il vice-presidente convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.
Art. 10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinarii.
I membri ordinarii e straordinarii avranno un eguale diritto di suffragio.
Art. 14. Il Consiglio superiore prepara i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal mede simo comunicati.
Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.
Art. 12. Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale de gli studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre, sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni scelte nel suo seno, o fra i professori e dottori collegiati delle Università, e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai Consigli universitarii. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento, assumendo anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici, e delle persone più competenti, od istituendo apposite Commissioni.
Art. 13. Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli ispettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli universitarii, e dei Consigli provinciali d’istruzione; dal complesso di tutte queste relazioni il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.
Art. 14. Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sottoposti all’esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi professori.
Art. 15. Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai professori delle R. Università, ai professori, maestri, e direttori spi rituali delle scuole secondarie, ed agli ispettori delle elementari, quantunque queste sieno tali da dar luogo a sospensione o a destituzione, se condo le regole che verranno con apposita legge stabilite.
In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudizio senza aver sentita nelle sue difese la persona incolpata.
Art. 16. Il Governo potrà tuttavia, esponendo i suoi motivi al Consiglio superiore di pubblica istruzione, rimuovere dal loro ufficio i membri del corpo insegnante dianzi nominati per tre anni dopo la promulgazione della presente legge. Potrà rimuoverli nello stesso modo durante i tre primi anni delle loro nomine.

TITOLO III. Dei Consigli universitarii.
Art. 17. In ciascuna Università è istituito un Consiglio universitario che verrà composto di un presidente scelto dal Re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà, nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal Re, e scelti tra le persone illustri per merito scientifico letterario.
Inoltre il Governatore del collegio delle Provincie di Torino, del collegio di Cagliari, del collegio Canopoleno di Sassari interverranno alle se date dei rispettivi Consigli, e vi avranno voto deliberativo.
I Consigli di ciascuna delle città in cui risiede una Università deputeranno uno dei loro membri, il quale interverrà con voto consultivo alle sedute del Consiglio universitario ogni qualvolta che vi sia chiamato dal presidente.
Art. 18. Dopo un anno dall’istituzione dei Consigli, uno dei professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d’anno in anno sino alla fine del quarto: quindi uscirà ogni anno il professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel Consiglio. Il rettore, finché dura in tale carica, non verrà compreso nell’estrazione a sorte.
Il presidente e gli altri due membri saranno perpetui.
La rinnovazione dei membri del Consiglio professori si farà in principio di ciascun anno scolastico.
Art. 19. Il Consiglio universitario farà i regolamenti speciali occorrenti per l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali.
Promuoverà presso il Consiglio superiore di pubblica istruzione i provvedimenti che crederà più confacenti al progresso dell’istruzione; e presso al Ministero quelli conducenti all’esatto adempimento delle leggi e dei regolamenti in ciascuna Università.
Formerà d’accordo coi Professori i programmi di ciascun corso, e li trasmetterà al Consiglio superiore.
Provvederà all’amministrazione delle proprietà spettanti all’Università.
Quando si ha da dare qualche disposizione, per la quale si muti la forma degli edifizii, o delle altre cose appartenenti all’Università, non darà alcun provvedimento prima di averne ricevuto l’autorizzazione dal Ministro, il quale potrà anche assumere il parere del Consiglio superiore.
Darà le sue deliberazioni circa le ragioni giuridiche che possano competere all’Università; non potrà tuttavia farle valere in giudizio, prima di essere stato autorizzato dal Ministro.
Pronuncierà sui richiami intorno alle ammissioni, ai corsi ed agli esami, spedirà i diplomi pei gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il regio Consultore, il suo parere sulle domande di dispensa d’ogni sorta dirette dagli studenti al Ministro.
Alla fine d’ogni anno scolastico, e sulla proposta dei Consigli delle Facoltà, approverà i ripetitori per l’anno prossimo: esaminerà i titoli dei Candidati all’aggregazione, e pronunzierà sulla loro ammissione, secondo le regole che sono o che verranno stabilite.
Art. 20. Il segretario dell’Università farà l’uffizio di segretario del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di cinque membri.
Il Consiglio universitario si radunerà regolarmente due volte al mese.
Potrà essere convocato straordinariamente dal presidente.
Art. 21. Il presidente vigilerà nell’interno dell’Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica istruzione.
Convocherà le adunanze del Consiglio, e vi avrà la presidenza, corrisponderà col Ministro, e ne comunicherà le istruzioni al Consiglio.
Rappresenterà l’Università negli atti amministrativi e giuridici.
Art. 22. Fra i consiglieri professori sarà scelto dal Re il rettore del l’Università, il quale starà in carica finché scada il tempo per cui fu eletto a far parte del Consiglio.
Questo eleggerà nel suo seno un vice-rettore incaricato di farne le veci in caso di assenza o di impedimento.
Art. 23. Il rettore veglierà d’accordo coi presidi delle Facoltà, affinché ciascuno dei professori adempisca alle parti che nell’insegnamento gli sono affidate.
Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell’Università, ammonendo ed applicando, ove ne sia il caso, le punizioni di semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine.
Quando si suscitasse qualche disordine tra gli studenti, accorrerà per richiamarli al dovere coll’autorità della ragione e dei consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.
Riferirà le provvidenze d’urgenza al Consiglio universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni per tutti i casi, nei quali non sia necessario un istantaneo provvedimento.
In mancanza del presidente del Consiglio, ne farà le veci.
Art. 24. Tra i dottori aggregati alla Facoltà di leggi sarà scelto dal Re un consultore. Questi solleciterà dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuovere l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti.
Esaminerà le istanze d’ogni maniera proposte al Consiglio universitario in ordine all’applicazione delle leggi, od alla dispensa da esse, e darà in proposito il suo parere.
Art. 25. Gli apparterrà riconoscere, se gli studenti siensi uniformati alle discipline universitarie, in seguito a che verranno senz’altro ammessi ai corsi ed agli esami. Quando dagli studenti si facciano richiami contro le sue decisioni, verranno portati avanti il Consiglio universitario.
Art. 26. Nei casi gravi, ed allorquando il Consiglio universitario non secondi le istanze del consultore nelle attribuzioni che a lui appartengono, questi ne riferirà al Consiglio superiore. Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio universitario l’intenzione di volerne riferire, affinché questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.
Art. 27. Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi, che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti, che potessero dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell’Università.

TITOLO IV. Dei Consigli delle Facoltà
Art. 28. In ogni Università è stabilito per ciascuna Facoltà un Consiglio composto del preside che ne è il capo, di tre professori in attività di servizio eletti dai loro colleghi, e di due altri consiglieri eletti per libera votazione del Consiglio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il segretario nel proprio seno.
Il Consiglio può chiamare alle sue sedute altri professori ogni volta che lo creda opportuno.
Art. 29. Spetta a ciascuna Facoltà radunata collegialmente formare la terna dei candidati da essere sottoposta al Re per la nomina di un membro del Consiglio universitario, quando venga ad uscirne il professore appartenente alla Facoltà.
Art. 30. I Consigli delle Facoltà sono convocati dal preside in fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:
1. Per ricevere e per trasmettere al Consiglio universitario i rendi conti dei professori sull’andamento delle loro scuole, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni, che giudicheranno opportune.
2. Per proporre al Consiglio universitario i regolamenti, che giudicheranno utili all’avanzamento degli studi nella Facoltà.
3. Per formare sulle proposizioni dei professori le note ragionate degli studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell’anno il corso degli studi nelle diverse Facoltà.
4. Per proporre al Consiglio universitario la nomina dei ripetitori per l’anno prossimo, e l’ammissione dei candidati all’aggregazione.

TITOLO V. Del governo e dell’ispezione delle scuole secondarie
Art. 31. In ciascun circondario universitario sarà stabilita una Commissione permanente per le scuole secondarie, che avrà a capo il presi dente del Consiglio universitario, e sarà composta del rettore dell’Università, il quale farà le veci del presidente in mancanza di quello, del professore di scienze e di quello di lettere che sono membri del Consiglio universitario, di uno dei membri al medesimo aggiunti, e del professore di metodica anche quando egli non faccia parte del Consiglio.
Il segretario dell’Università sarà pure segretario della Commissione.
Art. 32. La Commissione assumerà il parere del consultore del Consiglio universitario ogni volta che sorga qualche dubbio circa l’applicazione delle leggi.
Art. 33. Le attribuzioni della Commissione delle scuole sono:
1. Vegliare all’osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda alle scuole secondarie;
2. Pronunciare sulle ammissioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi, in cui l’applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà;
3. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private, in cui si dia l’insegnamento secondario;
4. Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei professori e dei maestri: proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli;
5. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro i professori e maestri di scuole secondarie, che dessero luogo a destituzione o sospensione;
6. Promuovere presso il medesimo le chiusuredelle scuole secondarie, in cui gravi disordini od altri accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà sollecitarne la soppressione.
In caso di urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.
Art. 34. Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i convitti ad esse attinenti; esamineranno se sieno osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all’istruzione, quanto alla disciplina.
Si accerteranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.
Art. 35. Sotto la medesima dipendenza della Commissione per le scuole secondarie è istituito, presso ciascun collegio reale o pubblico, ove sia in segnata la filosofia, un Consiglio collegiale, il quale sarà presieduto dal Provveditore regio o locale, e composto di un direttore spirituale, d’un professore di filosofia, d’un professore di rettorica o di umanità, ove questi sia patentato per la rettorica, e d’uno dei maestri di latinità e d’un professore de’ corsi accessorii, ove questi abbiano luogo ne’ collegi.
Art. 36. Tre de’ membri del Consiglio collegiale si divideranno di con certo col provveditore, e sulla votazione del Consiglio, le seguenti attribuzioni relative agli allievi del collegio:
1. Direzione degli studi, come de’ catalogi, de’ voti delle lezioni e de’ lavori.
2. Disciplina degli studenti nell’entrare, rimanere ed uscire dal col legio.
3. Disciplina esterna de’ medesimi; visita ordinaria delle pensioni.
Il governo e la direzione della cappella apparterrà sempre al direttore spirituale.
La tenuta dei registri apparterrà al provveditore.
Art. 37. Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta al mese per gli esami mensili, per l’assistenza alla cappella, pel buon andamento degli studi e della disciplina degli allievi.
Si adunerà straordinariamente ogniqualvolta il provveditore o per se, o sulla relazione d’uno dei membri del Consiglio, crederà esservi motivo d’urgenza.
Art. 38. Il Consiglio discuterà sul principio dell’anno il programma che ciascun professore o maestro gli presenterà del proprio insegnamento, coll’indicazione dei lavori, delle lezioni e delle spiegazioni da farsi, ed in fine dell’anno esaminerà le relazioni dell’insegnamento fatte dai medesimi, e trasmetterà al Consiglio per le scuole secondarie un riassunto di tutte le relazioni suddette, con quelle osservazioni che crederà opportune.


TITOLO VI. Del governo e dell’ispezione delle scuole elementari
Art. 39. È istituito in Torino un Consiglio generale per le scuole elementari che sarà presieduto dall’ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari, e sarà composto del professore della scuola superiore di metodo, d’un professore di filosofia, di un professore di lettere, d’un professore di matematica, d’un professore di scienze naturali, appartenenti all’Università, e del direttore spirituale e professore di religione nel Collegio nazionale di Torino.
Tanto presso il Consiglio delle scuole secondarie, quanto presso il Consiglio generale per le scuole elementari il professore di metodo potrà essere rappresentato da uno degli assistenti.
Art. 40. Le attribuzioni del Consiglio sono:
1. Vegliare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda le scuole elementari.
2. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole elementari superiori, e di scuole speciali.
3. Pronunciare sulle domande di congedo e sulle supplenze degli impiegati nelle scuole di metodo, e proporre al Ministro le nomine, le pro mozioni, gli aumenti di stipendio, e le distinzioni onorifiche, che potessero essere meritate da alcuni di essi.
4. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro gli ispettori provinciali ed i professori di metodo che dessero luogo a sospensione o destituzione.
5. Promuovere presso il medesimo la soppressione di scuole elementari, superiori o speciali, nelle quali avessero luogo gravi disordini, che rendessero necessario questo provvedimento.
In caso d’urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.
Art. 41. In Torino sarà istituito un ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari.
Esso riceverà tutti i rapporti e tutte le domande concernenti le scuole di metodo e l’insegnamento elementare, le sottoporrà col suo parere al giudizio del Consiglio generale, ne riceverà le deliberazioni, e le diffonderà comunicando le istruzioni e spiegazioni necessarie al loro eseguimento.
Art. 42. L’ispettore generale invigilerà sull’adempimento de’ doveri spettanti ai professori di metodo ed agli ispettori provinciali, per mezzo de’ quali veglierà sulla condotta de’ maestri, non che sulle loro scuole.
Visiterà le scuole di metodo e le elementari secondo l’avviso del Consiglio generale, e ne farà a questo la relazione.
Promuoverà tutti i provvedimenti opportuni pel buon andamento e progresso di tutte le parti dell’istruzione ed educazione elementare.
Al fine d’ogni anno scolastico, come abbia ricevuto dai Consigli provinciali i rapporti degli ispettori e le relazioni dei provvedimenti richiesti e delle fatte osservazioni, compilerà un quadro complessivo di tutte le scuole di metodo e delle scuole elementari, a cui unirà un rapporto generale, con quelle proposte che crederà convenienti. Questo quadro e rapporto, esaminato e discusso dal Consiglio generale, sarà trasmesso al Ministro.
Art. 43. In ogni capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio di istruzione elementare, composto dell’Intendente, il quale vi avrà la presidenza, del provveditore regio per le scuole, il quale presiederà in mancanza di lui, dell’ispettore delle scuole elementari, d’un direttore spirituale, e di due professori del collegio reale, scelti dal Consiglio per le scuole secondarie, d’un maestro normale scelto dal Consiglio generale, e di due membri del Consiglio provinciale.
Saranno sotto l’ispezione di questo Consiglio tutte le scuole elementari della provincia.
Art. 44. Questi Consigli saranno posti sotto la dipendenza del Consiglio generale per le scuole elementari. Veglieranno all’adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per lo incremento e pel perfezionamento di questa tutti gli ufficii che crederanno opportuni presso l’ispettore generale e presso le Amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l’istituzione in ogni comune delle scuole elementari maschili e femminili. Riceveranno le relazioni degli ispettori sulla condizione dei locali, sui metodi usati nell’insegnamento, sull’abilità dei maestri e sul profitto degli alunni.
Daranno i provvedimenti opportuni, e trasmetteranno le relazioni e le notizie dei provvedimenti dati al Consiglio generale.
Art. 45. Le nomine dei maestri e delle maestre elementari saranno sottoposte all’approvazione dei Consigli d’istruzione: ne spetterà al Consiglio comunale la proposta. I Consigli d’istruzione suggeriranno ancora alle Amministrazioni comunali quelle traslocazioni di maestri e maestre, che giudicheranno opportune a migliorare la condizione di essi e delle scuole.
Art. 46. Spetterà ai Consigli d’istruzione decidere le controversie tra le Amministrazioni comunali ed i maestri elementari in ordine all’adempi mento delle obbligazioni scolastiche.
Essi pronuncieranno sulla destituzione o sospensione de’ maestri, non omettendo mai di sentirli nelle loro difese.
Art. 47. Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare. Adopererà quanto gli con sentono le condizioni di queste istituzioni per introdurvi le discipline che sieno in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano al progresso della pubblica istruzione. Eserciterà pure la sua ispezione affinché sieno osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole.

TITOLO VII. Del Provveditore.
Art. 48. In ogni capo-luogo di provincia un provveditore agli studi sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all’istruzione pubblica. Il provveditore verrà scelto dal Re fra le persone più di stinte per coltura d’ingegno. A quest’ufficio avranno un titolo speciale i membri emeriti del corpo insegnante.
Art. 49. Eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private, secondarie ed elementari, richiamandole all’osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d’istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere. Darà gli ordini in proposito occorrenti agli ispettori di scuole elementari e di metodo, e a tutti gli ufficiali pubblici addetti alle scuole della provincia.
Art. 50. In ordine alle scuole provinciali di metodo i provveditori adempiranno le parti commesse ai riformatori provinciali con le patenti del 1. agosto 1845 e del 15 maggio 1847; adempiranno parimenti le parti commesse ai riformatori con le patenti del 15 gennaio 1846 in ordine agli stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.
Art. 51. Il provveditore agli studi dà per se stesso tutte le disposizioni d’urgenza: delle altre riferisce alla commissione permanente delle scuole, quando riguardino alle scuole secondarie; ed al consiglio provinciale, quando riguardino alle scuole elementari.
In mancanza dell’Intendente, il provveditore presiede al consiglio provinciale di pubblica istruzione.
Art. 52. In ogni mandamento, il quale non sia capo-luogo di provincia, si nominerà un provveditore locale, il quale verrà proposto dal provveditore della provincia, e nominato dal Consiglio provinciale d’istruzione.
Più d’un mandamento si può affidare al medesimo provveditore.
Art. 53. I provveditori locali sono incaricati di vegliare affinché in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionati del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s’introducano abusi. Epperò visitano le dette scuole e gli stabilimenti semprecchè lo credano opportuno, ovvero ne sieno specialmente incaricati dal provveditore provinciale.
Nella circostanza di visita gli ispettori danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo della ispezione. Corrispondono col provveditore provinciale da cui dipendono.
Disposizioni generali.
Art. 54. Ogni istituto educativo o per i maschi o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l’ultima linea dell’art. 2 della presente legge) dipenderà dal Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto d’istruzione pubblica.
Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s’intendono revocati.
Art. 55. Nelle scuole affidate a corporazioni religiose, i direttori spirituali, i professori ed i maestri saranno proposti da esse, ed ammessi quando sieno riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione:
dovranno perciò sostenere gli esami, e adempire tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti: la proposizione fatta dalla corpo razione potrà, secondo il giudizio delle autorità cui spetta di ammetterli, esimerli dal certificato di buona e regolare condotta.
Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall’esame i professori appartenenti a dette corporazioni, che avessero dato saggio di distinta abilità.
Art. 56. Le corporazioni che non s’uniformino alle suddette condizioni, non potranno né aprire scuole, né conservare quelle già aperte.
Art. 57. I seminarii vescovili sono retti dalle particolari discipline ri conosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all’educazione degli ecclesiastici.
Gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati od emaneranno.
Art. 58. Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e membri delle Facoltà universitarie, dei professori, maestri e direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in di pendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge.

Disposizioni speciali.
Art. 59. I Riformatori e delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1. gennaio prossimo.
Art. 60. Nelle Università di Cagliari e di Sassari il Consiglio, oltre il il presidente scelto dal Re, sarà composto di quattro professori attuali od emeriti appartenenti alle Facoltà di teologia, di leggi, di medicina, di chirurgia e di lettere, e di un membro che verrà nominato dal Re, e scelto tra le persone illustri per merito scientifico e letterario.
Le due Facoltà di medicina e chirurgia s’intenderanno riunite per la formazione della terna.
Quando il in una Facoltà il numero de’ professori sia di tre o meno, membro del Consiglio universitario sarà nominato a libera scelta del Re.
Art. 61. I Consigli universitari di Cagliari e di Sassari faranno le funzioni di Commissione per le scuole: essi adempiranno pure alle parti attribuite al Consiglio generale per le scuole elementari dall’art. 40 della presente legge: trasmetteranno annualmente al detto Consiglio una relazione sullo stato degli studi elementari in Sardegna, e sulle riforme da introdurvisi. L’ispettore generale delle scuole elementari residente in Cagliari, ed i professori di metodo in ciascuna delle Università prenderanno parte alle deliberazioni concernenti alle scuole elementari.
Art. 62. Gli attuali rettori dell’Università rimangono in ufficio, ed entrano a far parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.
Scaduto questo termine i collegi delle Facoltà, cui appartengono gli attuali rettori, procederanno alla formazione della terna di cui all’art. 29, allora sovra tutti i professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo rettore, il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l’estrazione a sorte di cui all’art. 18 non comprenderà il professore rivestito della carica di rettore.
Art. 63. Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio s’intenderà de correre dal principio del prossimo anno scolastico.
Art. 64. I Consigli universitari saranno per ora formati a scelta del Re.
Due mesi dopo la pubblicazione della presente legge saranno formate e presentate le terne, di cui negli articoli precedenti.
Art. 65. Nelle provincie in cui non è per anco stabilito un ispettoredelle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con questa legge un altro professore del collegio reale.
Art. 66. Gli stipendi degli ufficiali istituiti dalla presente legge s’intenderanno stabiliti secondo la tabella seguente.
Il Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato dell’esecuzione del presente decreto da registrarsi al controllo generale, e da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

Torino, 4 ottobrre 1848
Carlo Alberto

Tabella Decreto Boncompagni

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