Istituzione della Milizia comunale nel Regno di Sardegna

Legge del Regno di Sardegna che istituisce la Milizia comunale nel 4 marzo del 1848

CARLO ALBERTO
per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D’AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE, E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D’ITALIA, DI SALUZZO, D’IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DI FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.
Premendoci di provvedere all’ordinamento della milizia comunale dello Stato sulle basi che l’esperienza di altre nazioni dimostrò le più convenienti al pubblico interesse e e colle modificazioni consigliate dalle speciali condizioni del paese, dopo matura discussione di questa materia nel seno di apposita Commissione, e sentito il parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato di ordinare si come col presente di nostra certa scienza e regia autorità ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1. La Milizia comunale è instituita per difendere la Monarchia, e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l’obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l’ordine e la tranquillità pubblica, sécondare all’uopo l’esercito nella difesa delle Nostre frontiere e coste marittime, assicurare l’integrità e l’indipendenza dei Nostri Stati.
Ogni deliberazione presa dalla Milizia comunale intorno agli affari dello Stato, della provincia e del comune è una offesa alla libertà pubblica ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto.
Art. 2. La Milizia comunale è composta di tutti i Nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque.
Il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito.
Finché non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un’arte od un mestiere, saranno considerati come paganti il censo richiesto pel servizio ordinario della Milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residenza uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge.
Art. 3. Il servizio della Milizia comunale consiste:
1° In servizio ordinario nell’interno del comune;
2° In servizio di distaccamento fuori del territorio del comune;
3° In servizio di corpi distaccati per sécondare l’esercito nei limiti stabiliti dall’articolo 1.
Art. 4. Le Milizie comunali saranno costituite per comuni in tutti i Nostri dominii.
Le compagnie comunali di un mandamento saranno formate in battaglioni mandamentali, quando con Decreto Nostro venga prescritto.
Art. 5. Questo ordinamento sarà permanente; sarà tuttavia in facoltà Nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Milizia comunale.
In questi due casi la Milizia comunale verrà di nuovo posta in attività, o riordinata nel corso dell’anno, a partire dal giorno della sospensione, o della dissoluzione, qualora non sia questo termine stato prorogato per legge.
Nel caso in cui la Milizia comunale resistesse alle richieste legali delle autorità, o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative, o giudiziarie, l’Intendente generale potrà sospenderla provvisariamente.
Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi quando in tale spazio di tempo non sia da Noi o essa mantenuta, o la dissoluzione pronunciata.
Art. 6. Le Milizie comunali sono poste sotto l’autorità dei Sindaci, degli Intendenti di provincia, degli Intendenti generali di divisione amministrativa e del Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno.
Quando la Milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capo luogo di mandamento, od in un comune altro dal capoluogo di manda mento, ella sarà sotto l’autorità del Sindaco del comune, in cui la riunione avrà luogo d’ordine dell’Intendente della provincia, o dell’Intendente generale della divisione.
Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le Milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall’autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.
Art. 7. Non potranno i cittadini prendere le armi, né assembrarsi a Milizia comunale senza l’ordine dei Capi immediati, né potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell’autorità civile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa.
Art. 8. Niun ufficiale o comandante di posto della Milizia comunale potrà far distribuire cartuccie ai cittadini armati, salvo il caso di una richiesta precisa dell’autorità competente, e contravvenendo sarà tenuto responsale degli avvenimenti.

TITOLO SECONDO,
SEZIONE I. Dell’obbligo del servizio.
Art. 9. Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno ai cinquantacinque sono chiamati al servizio della Milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale: questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni che saranno stabilite qui sotto.
I giovani in età d’anni diciotto ai ventuno potranno sulla loro richiesta, e col consenso del padre e della madre, del tutore o del curatore venire aggregati alla Milizia comunale, sia per il servizio di riserva nel caso previsto dal nº 1 dell’articolo 3 in circostanze straordinarie, sia per quello previsto dagli altri due numeri dello stesso articolo.
Art. 10. Potranno essere chiamati al servizio gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei sudditi a mente dell’articolo 26 del Codice civile, quando avranno acquistato nei Nostri dominii una proprietà, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale a senso dell’articolo 2.
Art. 11. Il servizio della Milizia comunale non può andar congiunto coll’uffizio dei funzionari che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.
Art. 12, Non saranno chiamati a questo servizio:
1º Gli ecclesiastici; coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; né i ministri di culto non cattolico;
2º I Consoli e Vice-Consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti nei Nostri Stati, ancorché sudditi, od ammessi a godere dei di ritti dei sudditi;
3º I militari dell’esercito e dell’armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra e della Marineria; gli amministratori od agenti commessi ai servizi di terra o di mare, parimenti in attività; gli operai dei porti, degli arsenali e delle manifatture d’armi, ordinati militarmente;
4º Le persone che fanno parte di una compagnia di guardie del fuoco;
5° Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati;
6° I preposti dei servizi attivi delle dogane, dei dazi, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali.
Art. 13. Non sono ammesse a far parte della Milizia comunale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare; e né sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati all’interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

SEZIONE II. Dell’inscrizione sulla matricola.
Art. 14. I chiamati al servizio della Milizia comunale saranno inscritti sovra un registro di matricola stabilita in ogni comune.
Saranno perciò formate dai Sindaci, e prese ad esame da un Consiglio di ricognizione apposite liste di ascrizione, come viene qui sotto espresso.
Queste liste saranno depositate nella Segreteria del comune. Sarà dato avviso ai cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione.
Art. 15. Vi sarà, il meno, un Consiglio di ricognizione per ogni comune, in quanto ai comuni rurali; e nelle città che non formano che un mandamento, il Consiglio comunale, presieduto dal Sindaco, eserciterà le funzioni del Consiglio di ricognizione.
Nelle città che comprendono più mandamenti, il Consiglio comunale potrà collegare e sé persone scelte in pari numero, nei vari quartieri, fra cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della Milizia comunale.
Il Consiglio del comune ed i membri aggiunti potranno suddividersi, a seconda dei bisogni, in altrettanti Consigli di ricognizione, quanti sono i mandamenti.
In questo caso uno dei Consigli sarà presieduto dal Sindaco; ciascheduno degli altri dal Vice- Sindaco, o dal membro del Consiglio del comune delegato dal Sindaco.
Questi Consigli saranno di otto membri almeno.
Art. 16. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola.
Art. 17. In gennaio di ciascun anno il Consiglio di ricognizione in scriverà sulla matricolai giovani che nel corso dell’anno precedente sa ranno entrati nell’anno loro ventunesimo, come coloro eziandio che novellamente avranno acquistato loro domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell’anno precedente sa ranno entrati nell’anno loro cinquantesimo quinto, coloro che avranno mutato domicilio, ed i mancati alla vita.
Art. 18. Nel corso di ciascun anno il Sindaco noterà a margine della matricola le variazioni provenienti 1. dai decessi; 2 ° dai cangiamenti di residenza; 3ºdagli atti in virtù dei quali le persone indicate negli articoli 11, 12 e 13 avessero cessato di essere sottoposte al servizio della Milizia comunale, o né fossero escluse.
Il Consiglio di ricognizione, vedute le carte giustificative, pronuncierà, sé vi ha luogo, la radiazione.
La matricola depositata nella segreteria del comune, sarà comunicata ad ogni abitante di esso comune che né faccia domanda al Sindaco.

TITOLO TERZO. DEL SERVIZIO ORDINARIO.
SEZIONE I. Dell’inscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.
Art. 19. Dopo di avere stabilito il registro di matricola, il Consiglio di ricognizione procederà alla formazione del controllo del servizio ordinario e del controllo di riserva.
Consiglio di ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale.
Ciò nondimeno, fra gl’inscritti sul registro di matricola dovranno essere portati sul controllo del servizio ordinario coloro soltanto i quali pagano censo nelle seguenti somme, cioè:
Nelle località che comprendono di popolazione.
Fino a 500 anime L. 3
Fino a 2000 L. 5
Fino a 10000 L. 10
Fino a 40000 L. 15
Fino a 50000 ed oltre L. 20
I controllo di riserva comprenderà tutti coloro che pagano censo minore di quello pel rispettivo luogo di loro domicilio come sovra stabilito; i quali troppo gravati sarebbero dal servizio abituale, e non dovranno perciò venir chiamati che nei frangenti straordinari.
Saranno tuttavia compresi nel servizio ordinario, non ostante l’insufficienza relativa del censo, purché paghino il minimum di esso:
1° I militari delle regie armate che non sono in attività di servizio;
2° Gl’impiegati di nomina regia, ed i pensionati per provvisione.
Art. 20. Non saranno portati sui controlli del servizio ordinario coloro che stanno come famigli ad altrui mercede.
Art. 21. Le compagnie e suddivisioni di compagnia sono formate sui controlli del servizio ordinario. I cittadini inscritti sui controlli di riserva saranno ripartiti al seguito delle dette compagnie o suddivisioni di compagnia in guisa che ad un bisogno vi possano essere incorporati.
Art. 22. Le inscrizioni e radiazioni sui controlli avranno luogo sé condo le norme praticate per le inscrizioni e le radiazioni sulla matricola.
Art. 23. Sarà formato a cura del giudice in ciaschedun mandamento un Comitato di revisione, composto di esso giudice, presidente, e di do dici membri tratti a sorte.
A tal fine sarà fatta per ogni comune, e rimessa al giudice una lista di tutti gli ufficiali, sotto -ufficiali, caporali e militi che sanno leggere e scrivere, e che sono in età maggiore di anni venticinque; e l’estrazione sovra mentovata dei dodici membri di revisione per tutto il mandamento sarà fatto sul complesso di queste liste.
Art. 24. L’estrazione dei membri del Comitato sarà fatta dal giudice del mandamento in udienza pubblica. Le funzioni di membro del Comitato e quelle di membro del Consiglio di ricognizione sono incompatibili, I membri dei Comitati saranno rifatti ogni anno.
Art. 25. Questo Comitato deciderà sui richiami relativi:
1 ° Alla inscrizione od alla radiazione sulla matricola, come è detto all’articolo 14.
2° Alla inscrizione od omissione sul controllo del servizio ordinario.
Saranno ammessi i richiami dei militi comunali, a cui carico ricadesse il servizio.
Questo Comitato eserciterà inoltre le attribuzioni che gli saranno espressamente confidate dalle susseguenti disposizioni della presente legge.
Art. 26. Comitato non potrà decidere che in numero di sette membri almeno, compreso il presidente. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, e non si potrà far luogo a ricorso contro di loro.

SEZIONE II. Delle surrogazioni, delle esenzioni, delle dispense dal servizio ordinario.
Art. 27. Essendo il servizio della Milizia comunale obbligatorio e personale, è proibita la surrogazione pel servizio ordinario, salvo tra parenti prossimi, cioè: del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio, e reciprocamente; come altresì tra affini ai medesimi gradi, a qualsivoglia compagnia o battaglione i parenti o gli affini appartengano. I militi della stessa Compagnia, non parenti, né affini ai gradi sovra indicati, potranno soltanto scambiarsi turno al servizio.
Art. 28. Possono astenersi dal servizio della Milizia comunale, mal grado della loro iscrizione:
1 ° 1 Ministri, i loro primi uffiziali, i Capi delle Aziende generali ed i membri delle due Camere;
20 I membri dei Magistrati e Tribunali;
3º I maestri e professori ai quali è affidato il pubblico insegna mento;
4° I medici e chirurghi condotti, gli speziali addetti a pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove non sia una sola spezieria;
Coloro che contano venti anni di servizio militare;
6° I fattorini di posta delle lettere, ed i postiglioni dell’amministrazione delle poste necessari al servizio.
Art. 29. Sono dispensate dal servizio ordinario quelle persone che per infermità o difetti non sono in istato di farlo.
Tutte queste dispense, e tutte le altre dispense temporarie domandate per motivi di altri pubblici servizi, saranno pronunciate dal Consiglio di ricognizione sulla presentazione delle carte che né accerteranno la necessità Le assenze accertate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.
Qualora però l’assenza non oltrepassi dieci giorni, il milite soddisferà, al suo ritorno, al servizio toccatogli durante l’assenza, In caso d’appello deciderà il Comitato di revisione.

SEZIONE III. Formazione della Milizia comunale, composizione dei quadri.
Art, 30. La Milizia comunale sarà formata, in ciaschedun comune, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni e per legioni.
Ciascun battaglione avrà la sua bandiera.
Saranno con provvedimenti speciali determinate le regole da seguirsi per la formazione che fosse da noi autorizzata di squadroni di cavalleria, o di compagnie ausiliarie d’armi speciali.
Art. 31. In ciaschedun comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo;
Nelle città, ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere, dove sarà possibile e conveniente; nei comuni rurali, i militi dello stesso comune formano una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.
Art. 32. La ripartizione in compagnie od in suddivisioni di compagnia dei militi comunali inscritti sul controllo del servizio ordinario, sarà fatta dal Consiglio di ricognizione.
1. Formazione delle compagnie.
Art. 33. Vi sarà per suddivisione di compagnia di militi, comunali;

Tabella Guardie municipali

Art. 34. La forza ordinaria delle compagnie sarà da sessanta a cento cinquanta uomini; tuttavia il comune il quale non avrà che dai cinquanta ai sessanta militi, formerà una compagnia.
Art. 35. Vi sarà per compagnia di militi comunali;

Tabella Guardie municipali 2

§ II. – Formazione dei battaglioni.
Art. 36. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie il meno, e sei il più, salvo che per casi speciali credesse l’autorità superiore di altramente determinare, Art. 37. Lo Stato maggiore del battaglione sarà composto di Un maggiore, Un aiutante maggiore in 2°, Un porta -bandiera, sottotenente, Un chirurgo in 2, Un furiere-maggiore, Un caporale -maggiore, Un capo-tamburo.
Art. 38. In tutti i comuni dove i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 uomini, la Milizia comunale sarà formata per battaglioni.
Quando, nel caso previsto dall’articolo 4, un Nostro Decreto avrà prescritto la formazione in battaglioni delle milizie di più comuni, il Decreto medesimo indicherà i comuni le cui Milizie debbono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.
La compagnia o le compagnie di un comune mai non potranno essere ripartite in battaglioni diversi.
& III. – Formazione delle legioni.
Art. 39. Nei mandamenti e nelle città in cui la milizia comunale presenta per lo meno due battaglioni di 500 uomini ciascheduno, potrà per Decreto Nostro essere riunita in legione.
In verun caso non potrà la Milizia comunale essere riunita per divisione amministrativa, né per provincia.
Art. 40. Lo stato maggiore di una legione sarà composto di Un capo di legione, colonnello;
Un capitano, aiutante maggiore;
Un chirurgo maggiore;
Un capo tamburo.

SEZIONE IV. Della nomina ai gradi.
Art. 41. In ciaschedun comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia si aduneranno senz’armi e senza divisa, per procedere in presenza del presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dai due membri più attempati del Consiglio medesimo, alla elezione dei loro ufficiali, sotto -ufficiali e caporali, a norma de’ quadri degli articoli 33 e 35.
Se più comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di essi comuni si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro capitano, il loro sergente furiere ed il loro caporale furiere.
Art. 42. L’elezione degli ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta dei voti.
I sotto-ufficiali e caporali saranno eletti a maggioranza relativa di voti.
Lo spoglio della votazione sarà fatto dal presidente, assistito, come è detto all’articolo precedente, da due membri almeno del Consiglio medesimo, i quali faranno l’ufficio di squittinatori.
Art. 43. Nelle città e nei comuni che hanno più di una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente e l’una dopo l’altra per procedere alle sue elezioni.
Art. 44. Il maggiore e il porta -bandiera saranno da Noi scelti sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante sono le compagnie.
Queste rose saranno formate, a maggioranza relativa di voti, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ad egual numero, in complesso, di sotto-ufficiali, caporali, o militi in un’assemblea convocata e presieduta dal Sindaco sé il battaglione è comunale, e dal Sindaco delegato dall’Intendente sé il battaglione è mandamentale.
I sotto – ufficiali, caporali e militi che avranno a far parte della suddetta assemblea saranno nominati in ciascuna compagnia.
Gli squittini per la formazione di dette due rose saranno individuali e segreti.
Art. 45. I richiami per inosservanza delle forme prescritte per l’elezione degli ufficiali e sotto -ufficiali saranno portati davanti al Comitato di revisione che giudicherà senza appello.
Art. 46. Gli ufficiali d’ogni grado, eletti in conformità della legge, quando al termine di due mesi non sieno di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e sarà, senza ritardo, proceduto alla surrogazione.
Art. 47. I capi di legione saranno scelti da Noi sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, di dieci candidati presentati, a maggioranza relativa di voti, dalla riunione: 1 ° di tutti gli ufficiali della legione; 2° di tutti i sotto -ufficiali, caporali, e militi comunali designati in ciascuno dei battaglioni della legione per concorrere alla formazione delle rose di cui all’articolo 44.
Art. 48. I capitani aiutanti maggiori, gli aiutanti maggiori in 2º, i capitani d’armamento, i chirurghi maggiori, ed i chirurghi in 2º saranno da Noi nominati.
Il furiere maggiore, ed il caporalmaggiore saranno nominati dal maggiore, il primo fra’ sergenti furieri e sergenti, il secondo fra ‘ caporali furieri e caporali del battaglione.
L’ufficial pagatore sarà nominato dal comandante superiore, ove esiste, o in difetto dall’Intendente generale, sulla proposta del capo di legione.
Le funzioni di capitano d’armamento e di ufficial pagatore saranno esercitate, nei battaglioni isolati, da ufficiali destinati dal maggiore.
Art. 49. Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno, sulla proposta del capo del corpo:
Il Sindaco, allorquando si tratta della sola Milizia del comune;
L’Intendente, quando si tratti di battaglioni mandamentali.
Art. 50. In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla Milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima. Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.
Per le compagnie ed i battaglioni che comprendono più comuni, l’Intendente od un suo delegato farà riconoscere l’ufficiale comandante in presenza della compagnia o del battaglione assembrato.
Gli ufficiali d’ogni grado, tosto come sarano riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà a Noi,ed obbedienza allo Statuto ed alle leggi della Monarchia.
Art. 51. Gli ufficiali, sotto – ufficiali e caporali saranno eletti per cinque anni, e potranno essere rieletti.
Art. 52. Ogni ufficiale della Milizia comunale potrà, sul parere del Sindaco e dell’Intendente, venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell’Intendente generale presa in consiglio d’intendenza, dopoché l’ufficiale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.
La decisione dell’Intendente generale sarà immediatamente trasmessa al Ministero dell’Interno.
Sulla relazione del Ministro la sospensione potrà essere con Decreto nostro prorogata.
Se, durante l’anno, il predetto ufficiale non sia stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.
Art. 53. Tostochè un qualsivoglia impiego si farà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.
Art. 54. Nei comuni dove la Milizia formerà più legioni, sarà in facoltà Nostra di nominare un comandante superiore.
Art. 55. Quando avremo creduto a proposito di nominare in un comune un comandante superiore, lo stato maggiore, sarà, quanto ai numeri ed ai gradi che dovranno comporlo, stabilito con Decreto Nostro.
Gli ufficiali di stato maggiore saranno da Noi nominati sulla proposta del comandante superiore, il quale non potrà scegliere sé non sé fra’ militi del comune.
Art. 56. Non potranno esservi nella Milizia comunale gradi senza imi piego.
Art. 57. Verun ufficiale, che sia in esercizio d’impiego attivo nell’esercito, o nell’armata, non potrà venir nominato ufficiale, né comandante superiore delle Milizie comunali in servizio ordinario.
Art. 58. Ci riserviamo di nominare un comandante generale di tutte le Milizie comunali del regno, come altresì lo stato maggiore presso il medesimo.

SEZIONE V. Della divisa, delle armi, e della precedenza.
Art. 59. La divisa delle Milizie comunali sarà determinata con Decreto Nostro. I distintivi dei gradi saranno pari a quelli dell’esercito.
I sotto -ufficiali, caporali e militi comunali, finché siensi provvisti, della divisa, porteranno in occasione di servizio, un segno secondo il modello che verrà da Noi stabilito.
Art. 60. Quando il Governo crederà necessario di distribuire armi da guerra alla Milizia comunale, il numero delle armi ricevute sarà fatto risultare presso ciascheduna amministrazione comunale per mezzo di stati, marginati dai militi al momento in cui saranno date loro le armi.
La buona conservazione dell’armamento è a carico del milite, e le riparazioni in casi di guasto provato, avvenuto per fatto del servizio, sono a carico del comune.
I militi ed i comuni saranno risponsabili delle armi loro somministrate; queste armi rimangono di proprietà dello Stato.
Le armi avranno marchio e numero.
Art. 61. Ogniqualvolta la Milizia comunale sarà riunita,i vari corpi prenderanno il posto che verrà loro assegnato dal comandante superiore.
Art. 62. In tutti i casi in cui le Milizie comunali serviranno insieme coi corpi assoldati, avranno sopra di questi la precedenza.
Il comando, nelle feste o cerimonie civili, apparterrà a quello fra gli ufficiali dei vari corpi, il quale avrà superiorità di grado, o a pari grado, al più anziano.

SEZIONE VI. Ordine del servizio ordinario.
Art. 63. Il regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi sarà decretato dal Sindaco sulla proposta del Comandante della milizia comunale, ed approvato dall’Intendente.
Conformandosi a questo regolamento potranno i capi senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all’autorità comunale, far tutte le disposizioni e dar tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi.
Nelle città fortificate la Milizia comunale non potrà prendere le armi, né uscire dalle barriere sé non sé dopo che il Sindaco né avrà informa to per iscritto il comandante della Piazza.
Art. 64. Quando la Milizia dei comuni sarà ordinata per battaglioni mandamentali, il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sarà decretato dall’Intendente sulla proposta dell’ufficiale di maggior grado nel mandamento, e sul parere dei sindaci dei comuni.
Art. 65. L’Intendente generale potrà sospendere le riviste e gli esercizi annui nei comuni e nei mandamenti della sua divisione, con che né renda conto immediato al Ministro dell’Interno.
Art. 66. Per l’ordine del servizio sarà dai sergenti furieri formato un controllo di ciascheduna compagnia, sottoscritto dal capitano, ed indicante i giorni in cui ogni milite comunale avrà fatto un servizio.
Art. 67. Nei comuni dove la Milizia è ordinata per battaglioni, l’aiutante maggiore terrà uno stato, per compagnia, degli uomini comandati ciascun giorno nel suo battaglione.
Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.
Art. 68. Ogni milite comunale comandato pel servizio dovrà obbedire, salva facoltà di richiamarsene al capo del corpo, sé vi si creda fondato in ragione.

SEZIONE VII. Dell’amministrazione comune.
Art. 69. La milizia comunale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità, sotto l’autorità amministrativa e comunale.
Le spese della Milizia comunale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del comune.
Art. 70. In ciascuna legione o in ciascun battaglione, formato dai mi liti di un medesimo comune, vi sarà un Consiglio d’amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell’uso fattosi dei fondi.
Il Consiglio sarà composto del comandante della Milizia comunale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sotto-ufficiali è militi comunali.
Vi sarà parimente per battaglione mandamentale un Consiglio d’amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà sentare all’Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.
I membri del Consiglio d’amministrazione saranno nominati dall’Intendente generale sovra una triplice lista di candidati presentati dal capo di legione, ovvero dal capo di battaglione in que’ comuni ove non è formata legione.
Nei comuni dove la Milizia comprenderà una o più compagnie non riunite in battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto al Sindaco dal Comandante della Milizia comunale.
Art. 71. Le spese ordinarie della Milizia comunale sono quelle:
1 ° Di compera delle bandiere e dei tamburi;
2. Di conservazione delle armi, per quella parte che non è ad individual carico dei militi comunali;
3º Di registri, carta, controlli, bullette di guardia, e tutte le minute spese d’ufficio che il servizio della Milizia comunale renderà necessarie.
Le spese straordinarie sono:
1° In quelle città, che a termini dell’articolo 54 riceveranno un comandante superiore, le indennità per ispese assolutamente necessarie di esso comandante e del suo stato maggiore;
2 ° Nei comuni e mandamenti dove saranno formati battaglioni, o legioni, le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori, e dei furieri maggiori, sé non possano tali funzioni venir esercitate gratuitamente;
3 ° L’abbigliamento ed il soldo dei tamburi.
I Consigli comunali giudicheranno della necessita di cotali spese.
Quando saranno creati battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciaschedun comune per le spese del battaglione, di verse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall’Intendente generale in Consiglio d’intendenza, dopo aver preso il parere del Consigli comunali.

SEZIONE VIII. 1. – Delle pene.
Art. 72. I Capi di posto potranno valersi, contro i militi comunali in servizio, dei seguenti mezzi di repressione:
1 ° Una fazione fuori di turno, contro qualunque milite comunale che avrà mancato all’appello, o si sarà allontanato dal posto senza licenza;
2° La detenzione nella prigione del posto, contro qualunque milite comunale di servizio, in istato di ubbriachezza, o che si sarà fatto colpe vole di rumore, strepito, vie di fatto, o di provocazione al disordine od alla violenza, e ciò senza pregiudicio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina, sé il fallo merita punizione più grave.
Art. 73. Sull’ordine del capo del corpo il milite, il caporale, o il sotto-ufficiale, quando avrà mancato per la prima volta al servizio, sarà tenuto di montare una guardia fuori di turno, indipendentemente dal servizio regolarmente comandato, e ch’egli è obbligato di compiere.
Art. 74. I Consigli di disciplina potranno, nei casi qui sotto annoverati, applicare le pene seguenti:
1° L’ammonizione;
2° Gli arresti per tre giorni al più;
3° L’ammonizione posta all’ordine;
4° La prigione per tre giorni al più;
5° La privazione del grado;
6° Se nei comuni a’ quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina, non vi sia né prigione, né locale che né possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena della prigione in una ammenda ragguagliata a due lire per ogni giorno della pena applicata.
Art.75. Sarà punito coll’ammonizione l’ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorché lieve, alle regole del servizio.
Art. 76. Sarà punito coll’ammonizione posta all’ordine l’ufficiale, che essendo in servizio, o in divisa, terrà una condotta atta a recare offesa alla disciplina della Milizia comunale, od all’ordine.
Art. 77. Sarà punito cogli arresti, o colla prigione, secondo la gravità dei casi, ogni qualunque ufficiale, che essendo di servizio, si sarà fatto colpevole:
1º D’inobbedienza e d’insubordinazione;
2º Di mancanza di rispetto, espressioni offensive, ed insulti verso ufficiali di grado superiore;
3º Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d’autorità;
4º Di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
5° Di qualunque infrazione alle regole del servizio.
Art. 78. Le pene enunciate negli articoli 75 e 76 potranno, nei medesimi casi, e secondo le circostanze, venir applicate ai sotto -ufficiali, caporali e militi comunali.
Art. 79. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due giorni, e, in caso di recidiva, di tre giorni:
1º Ogni sotto -ufficiale, caporale e milite comunale colpevole d’inobbedienza e d’insubordinazione, o che avrà per la seconda volta ricusato un servizio di ordine, e di sicurezza;
2º Ogni sotto -ufficiale, caporale e milite comunale, che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza, o terrà una condotta che rechi offesa alla disciplina della Milizia comunale, od all’ordine pubblico;
3º Ogni milite comunale, che essendo di servizio avrà abbandonato le sue armi o il suo posto prima di esserne rilevato.
Art. 80. Sarà privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale o caporale, che, dopo avere sofferta una condanna del Consiglio di disciplini, si renderà colpevole di un fallo che meriti la prigione, sé dal tempo della prima condanna sarà corso meno di un anno. Potrà essere pari mente privato del suo grado ogni ufficiale, sotto – ufficiale e caporale, che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.
Qualunque ufficiale, sotto -ufficiale e caporale privato del suo grado, non potrà essere rieletto che alle elezioni generali.
Art. 81. Il milite comunale incolpato di aver venduto ad utile suo armi da guerra, o gli effetti di fornimento che gli vennero affidati dallo Stato o da comuni, sarà mandato davanti al tribunale di prefettura, per essere dal medesimo processato a cura del pubblico ministero, e punito, sé vi è luogo, colla pena portata dall’articolo 679 del Codice penale, salva l’applicazione, sé il caso ciò porti, dell’articolo 729 del detto Codice.
La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto dello Stato o del comune del prezzo delle armi od effetti venduti.
Art. 82. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne del Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà, per la terza volta, tradotto davanti al tribunale di prefettura, e condannato alla pena del carcere non minore di giorni séi, né maggiore di dieci.
In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni dieci, né maggiore di venti.
Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una ammenda che non potrà essere, nel primo caso, minore di cinque, né maggiore di quindici lire, e nel secondo caso minore di quindici, né maggiore di cinquanta lire.
Art. 83. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento che niegherà di ottemperare ad una richiesta dei magistrati o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà operato senza richiesta e fuori dei casi previsti dalla legge, sarà posto a processo davanti a’ tribunali, e punito in conformità degli articoli 233 e 261 del Codice penale.
Il processo trarrà con sé la sospensione, e, sé vi ha condanna, la per dita del grado.


§ II. – Dei Consigli di disciplina.
Art. 84. Vi sarà un Consiglio di disciplina:
1° Per battaglione comunale, o mandamentale;
2° Per comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione;
3° Per compagnia formata di militi di più comuni.
Art. 85. Nelle città che comprenderanno una o più legioni, vi sarà un Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione, e gli ufficiali di stato maggiore, non soggetti alla giurisdizione dei Consigli di disciplina, di cui sovra.
Art. 86. Il Consiglio di disciplina della Milizia di un comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata di militi di più comuni, saranno composti di cinque giudici, cioè:
Di un capitano, presidente, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale ed un milite.
Art. 87. Il Consiglio di disciplina del battaglione sarà composto di sette giudici, cioè:
Di un maggiore, presidente, di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente,un caporale e due militi.
Art. 88. Il Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e gli ufficiali di stato maggiore sarà composto di sette giudici, cioè:
Di un capo di legione, presidente, di due maggiori, di due capitani, e due luogotenenti o sottotenenti. Art. 89. Quando una compagnia sarà formata delle Milizie di più comuni, il Consiglio di disciplina siederà nel comune di maggior popolazione.
Art. 90. Nel caso che l’incolpato fosse ufficiale, due ufficiali del suo grado faranno parte del Consiglio di disciplina, surrogati ai due ultimi membri.
Se nel comune non vi sono due ufficiali del grado dell’incolpato, l’Intendente li designerà, traendoli a sorte, fra quelli del mandamento, e sé nel mandamento non ve n’abbia, fra quelli della provincia.
Trattandosi di giudicare un maggiore, l’Intendente generale della divisione designerà, per sorte, due maggiori dei mandamenti o delle provincie convicine.
Art. 91. Ogni Consiglio di disciplina di battaglione o di legione avrà un relatore che abbia grado di capitano o di luogotenente, ed un segretario che abbia grado di luogotenente o sottotenente.
Nelle città dove saranno più legioni, avrà ogni Consiglio di disciplina un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, del grado inferiore a quello del relatore e del segretario.
Art. 92. Quando la Milizia di un comune non formerà che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di relatore del Consiglio di disciplina saranno esercitate da un ufficiale o sotto -ufficiale, quelle di segretario da un sotto -ufficiale.
Art. 93. ‘Intendente sceglierà l’ufficiale o i sott’ufficiali relatori e segretari del Consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o, non essendovi legione, dal maggiore.
Nei comuni dove non è battaglione, liste di candidati saranno formate dal capitano più anziano. I relatori, relatori aggiunti, segretari e segretari aggiunti saranno nominati per cinque anni, e potranno rieleggersi.
L’intendente generale potrà, sul rapporto dei Sindaci e dei capi di corpo, rivocarli; si procedrà in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina qui sovra indicata.
Art. 94. I Consigli di disciplina sono permanenti; non potranno essi giudicare sé non quando cinque membri almeno saranno presenti nei Consigli di battaglione e di legione, e tre membri almeno nei Consigli di compagnia. I giudici avranno lo scambio ogni quattro mesi. Tuttavia quando non siavi ufficiale di grado pari a quello del presidente o dei giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.
Art. 95. Il presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dal maggiore, ovvero dal capitano comandante, sé le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, dal controllo del servizio ordinario, una tabella generale, per gradi e per età, di tutti gli ufficiali, sotto – ufficiali e caporali, e di un numero doppio di militi comunali di ciaschedun battaglione, o delle compagnie del comune, o della compagnia formata dei militi di più comuni.
Essi depositeranno questa tabella, da loro firmata, nel luogo delle sedute dei Consigli di disciplina, dove ciascun milite avrà facoltà di prenderne cognizione.
Art. 96. I giudici di ogni grado o militi comunali saranno presi successivamente per ordine della inscrizione loro sulla tabella.
Art. 97. Ogni milite comunale, condannato dal Consiglio di disciplina tre volte, o dal tribunale di Prefettura una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina.
Art. 98. Ogni richiamo ond’essere reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite comunale, sarà portato davanti al Comitato di re visione.
Della istruzione delle cause e dei giudizi.
Art. 99. Al Consiglio di disciplina saranno rassegnati, pel rinvio che a lui farà il capo di corpo, tutti i rapporti, processi verbali, o querele relativi a quei fatti che possano dar luogo al giudizio del Consiglio medesimo.
Art. 100. Le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno indirizzati all’ufficiale relatore, il quale farà citare l’incolpato alla seduta prossimiore del Consiglio.
Il segretario registrerà le anzidette carte.
La citazione sarà fatta a domicilio da un agente della forza pubblica.
Art. 101. I rapporti, processi verbali o querele da cui constasse di fatti che determinar potessero a trarre in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il comandante della Milizia di un comune, saranno indirizzati al Sindaco, il quale né riferirà all’Intendente. Questi procederà alla formazione del Consiglio di disciplina in conformità dell’articolo 90.
Art. 102. Il presidente del Consiglio convocherà i membri sulla richiesta dell’ufficiale relatore, ogniqualvolta gli parrà che il numero e l’urgenza degli affari lo esigano.
Art. 103. In caso d’assenza, ogni membro del Consiglio di disciplina che non possa esibirne valevole motivo, sarà condannato ad una ammenda di cinque lire dal Consiglio di disciplina; e sarà supplito da quel l’ufficiale, sotto -ufficiale, caporale o milite comunale, che dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui. Nei Consigli di disciplina dei battaglioni mandamentali, il giudice assente sarà supplito da quell’ufficiale, sotto – ufficiale, caporale o milite comunale del luogo ove tien seggio il Consiglio, il quale dovrà essere chiamato secondo l’ordine della tabella.
Art. 104. Il milite comunale comparirà in persona, o per procuratore.
Potrà essere assistito da un difensore.
Art. 105. Se l’incolpato non compare al giorno ed all’ora stabilita colla citazione, sarà giudicato in contumacia.
L’opposizione alla sentenza in contumacia dovrà esser formata entro il termine di tre giorni dalla significazione della sentenza. Questa opposizione potrà essere fatta per dichiarazione appiè della significazione.
L’opponente sarà citato a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio di disciplina.
Se non vi è opposizione, o sé l’opponente non compare alla seduta indicata, la sentenza in contumacia sarà definitiva.
Art. 106. L’istruzione d’ogni causa innanzi al Consiglio sarà pubblicata sotto pena di nullità.
Il mantener l’ordine nelle udienze apparterrà al presidente, il quale potrà fare espellere od arrestare chiunque lo turbasse.
Se il disordine è cagionato da un reato, né sarà steso processo verbale.
L’autore del disordine sarà immediatamente giudicato dal Consiglio, s’egli è milite comunale, e sé il fallo non è passibile che di una pena che il Consiglio possa pronunciare.
In ogni altro caso, l’incolpato sarà rinviato, ed il processo verbale trasmesso all’avvocato fiscale.
Art. 107. I dibattimenti innanzi al Consiglio avranno luogo nell’ordine seguente:
Il segretario chiamerà la causa;
Se l’incolpato dà ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuirà. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiamerà nelle forme indicate dall’articolo 103 i giudici supplenti necessari a compiere il Consiglio.
Se l’incolpato fa eccezione d’incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà anzitutto sulla sua competenza; s’egli si dichiara incompetente, la causa sarà rinviata innanzi chi di ragione.
Il segretario leggerà il rapporto, il processo verbale o la querela, e le carte all’appoggio.
I testimoni, quando ve n’abbia di chiamati dal relatore e dall’incolpato, saranno sentiti.
Saranno sentiti l’incolpato ed il suo difensore.
Il relatore riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni.
L’accusato od il suo procuratore, ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni.
Ciò fatto il Consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il presidente pronuncierà la sentenza.
Art. 108. 1 mandati d’esecuzione di sentenza dei Consigli di disciplina saranno spediti a forma di quelli dei giudici di mandamento.
Art. 109. Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al magistrato di cassazione per incompetenza, o abuso di poteri, o violazione della legge.
Il ricorso in cassazione non avrà effetto sospensivo sé non riguardo alle sentenze portanti pena di prigione.
In tutti i casi questo ricorso non sarà soggetto che al quarto dell’ammenda stabilita dalla legge.
Art. 110. Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, saranno esenti da bollo, e registrati gratis.
Art. 111. Il milite comunale condannato avrà tre giorni intieri dal giorno della significazione della sentenza, onde ricorrere in cassazione.

TITOLO QUARTO DEI DISTACCAMENTI DELLA MILIZIA COMUNALE.
SEZIONE I. Chiamata e servizio dei distaccamenti.
Art. 112. La milizia comunale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi, cioè:
1 ° Dare per distaccamenti, in caso d’insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d’uomini necessario a scortare da una città all’altra i convogli di fondi o d’effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.
Dar distaccamenti onde recar soccorso ai comuni, provincie, e di visioni con vicine turbate o minacciate da sommosse, sedizioni, o dal l’incursione di ladri, masnadieri, ed altri malfattori.
Art. 113. Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell’ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della Milizia comunale in servizio ordinario saranno somministrati, sé si tratti di operare in tutta l’estensione della provincia, sulla richiesta dell’Intendente, sé in tutta l’estensione della divisione amministrativa, sulla richiesta dell’Intendente generale, e finalmente in altra divisione, in virtù di un Decreto Nostro.
In caso d’urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto del Sindaco di un comune in pericolo, i Sindaci dei comuni limitrofi, senza distinzione di divisione, potranno richiedere un distaccamento della Milizia comunale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto, nel più breve termine, del movimento e dei motivi all’autorità superiore.
In tutti questi casi i distaccamenti della Milizia comunale non cesseranno d’essere sotto l’autorità civile. L’autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della Milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell’autorità amministrativa.
Il comandante del distaccamento di Milizia comunale, qualunque sia il suo grado dovrà però sempre deferire, sotto la sua responsabilità, alle richieste in iscritto, o, in caso d’urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.
Occorrendo servizi come sovra di distaccamento anziché lo Stato abbia distribuite le armi alla Milizia comunale, il Sindaco darà facoltà ai militi di valersi d’armi proprie.
Art. 114. L’atto in virtù del quale, né’ casi determinati dai due arti coli precedenti, la Milizia comunale è chiamata a fare un servizio di di staccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.
Art. 115. Nel caso di chiamata fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco, assistito dal comandante della Milizia di ciaschedun comune, formerà i distaccamenti fra gli uomini inscritti sul controllo del servizio ordinario, cominciando dai celibi e dai più giovani.
Art. 116. Quando i distaccamenti delle Milizie comunali si allontaneranno dal loro comune per più di ventiquattro ore, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l’indennità di via, e le somministranze in natura.
Art. 117. Non potranno i distaccamenti all’interno essere, ad un servizio fuori del loro comune, richiesti dall’Intendente per più di dieci giorni; dall’Intendente generale per più di venti giorni; ed in virtù di un Nostro Decreto per più di sessanta giorni.

SEZIONE II. Disciplina.
Art. 118. Quando, in conformità dell’articolo 112, la Milizia comunale dovrà fornire distaccamenti in servizio ordinario sulla richiesta dell’Intendente, dell’Intendente generale, o in virtù di un Nostro Decreto, le pene di disciplina saranno stabilite come segue:
Per gli ufficiali:
1° Gli arresti semplici, per dieci giorni al più;
2° L’ammonizione messa all’ordine;
3° Gli arresti di rigore per sei giorni al più;
4° La prigione per tre giorni al più.
Pei sotto-ufficiali e militi:
1° La consegna per dieci giorni al più;
2° L’ammonizione messa all’ordine;
3º La sala di disciplina, per sei giorni al più;
4° La prigione per quattro giorni al più.
Art. 119. Le pene degli arresti di rigore, della prigione e dell’ammonizione messa all’ordine, non potranno essere applicate che dal capo di corpo; le altre pene potranno essere applicate da ogni superiore al suo subordinato, con obbligo di renderne conto nelle ventiquattro ore, osservando la gerarchia dei gradi.
Art. 120. La privazione del grado pei motivi enunciati negli articoli 80 e 83 sarà pronunciata da un Consiglio di disciplina composto siccome è detto nella sezione VIII del titolo III.
Non vi sarà che un solo Consiglio di disciplina per tutti i distacca menti formati da una medesima provincia.
Art. 121. Ogni milite comunale designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunale di Prefettura, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; s’egli è ufficiale, sotto -ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.
Disposizione comune al Titolo precedente.
Art. 122. I militi comunali feriti a cagione di servizio avranno diritto ai soccorsi, pensioni, e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

TITOLO QUINTO CORPI DISTACCATI DELLA MILIZIA COMUNALE PEL SERVIZIO DI GUERRA
SEZIONE I. Chiamata e servizio dei corpi distaccati.
Art. 123. La Milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la di fesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del Regno, come ausiliari dell’esercito attivo.
Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Milizia comunale, come ausiliari dell’esercito, non potrà durare più d’un anno.
Art. 124. I corpi distaccati non potranno essere tratti dalla Milizia comunale sé non sé in virtù d’una legge speciale, o, vacando le Camere, per Decreto Nostro, che dovrà convertirsi in legge alla prossima Sessione.
Art. 125. L’atto in virtù di cui la Milizia comunale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d’uomini richiesto.

SEZIONE II. Designazione delle Milizie comunali per la formazione dei corpi distaccati.
Art. 126. In occasione di chiamata fatta in virtù di una Legge o di un Decreto, conformemente all’articolo 124, i corpi distaccati della Milizia comunale si comporranno:
1° Dei militi che si presenteranno volontariamente, e che saranno ri conosciuti idonei al servizio attivo;
2º Dei giovani d’anni diciotto a ventuno non ancora aggregati alla Milizia comunale, che si presenteranno volontariamente e saranno parimente riconosciuti idonei al servizio attivo;
3° Se questi arruolamenti non bastassero a compiere il contingente domandato, gli uomini saranno designati secondo l’ordine specificato nel seguente articolo 128. Art. 127. I giovani d’anni diciotto ai ventuno arruolati volontaria mente o surrogati nei corpi distaccati della Milizia comunale, rimar ranno soggetti al regolamento delle leve: ma il tempo che i volontari avranno servito nei corpi distaccati della Milizia comunale conterà in deduzione del loro servizio nell’esercito regolare, sé vi siano di poi chiamati.
Art. 128. Le designazioni dei militi comunali pei corpi distaccati sa ranno fatte dal Consiglio di ricognizione di ciaschedun comune fra tutti gl’inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva, nell’ordine seguente:
Prima classe, i celibi;
Saranno considerati per celibi tutti coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver toccata l’età di ventitré anni;
2° I vedovi senza prole;
3º Gli ammogliati senza prole;
4º Gli ammogliati con prole.
Art. 129. Per la classe dei celibi, i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d’uomini appartenenti a ciascun anno, da ventuno fino a trentacinque anni.
In ciascun anno la designazione sarà fatta secondo l’età.
Per ciascun anno, da ventuno a ventitré, i vedovi e gli ammogliati saranno considerati come d’età maggiore dei celibi dell’anno medesimo, ai quali sono assimilati dall’articolo 128, numero 1.
In ciascuna delle altre successive classi, gli appelli saranno sempre fatti ricominciando dai meno attempati, fino ai trenta anni.
Art. 130. Il primogenito di minori, orfani di padre e di madre, il figlio unico, od il maggiore dei figli, o in difetto di figli, il nipote od il maggiore dei nipoti di madre attualmente vedova, di padre cieco, o di vecchio séttuagenario, prenderanno ordine, nell’appello al servizio de corpi distaccati, fra gli ammogliati senza prole e gli ammogliati con prole.
Art. 131. In caso di richiami per le designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione sarà statuito dal Comitato di revisione.
Art. 132. Non sono atti al servizio dei corpi distaccati:
1° 1 militi comunali che non hanno la statura determinata dal Regolamento per le Leve;
2° Quelli che da infermità provate o da difetti son resi inetti al servizio militare.
Art. 133. L’attitudine al servizio sarà giudicata da un Consiglio di revisione, che si adunerà nel luogo in cui dovrà formarsi il battaglione.
Il Consiglio sarà composto di sette membri, cioè:
L’Intendente generale della divisione, presidente, e in di lui mancanza di Consigliere d’intendenza da lui delegato:
Tre membri del Consiglio di ricognizione dei comuni che concorre ranno alla formazione del battaglione;
Il maggiore;
E due dei capitani del battaglione medesimo, nominati dal comandante della provincia, o dal Governatore della divisione militare.
Art. 134. Î Consigli di revisione valuteranno i motivi di esenzione relativi al numero dei figli.
Art. 135. I militi comunali che hanno surrogato all’esercito non sono dispensati dal servizio della Milizia comunale nei corpi distaccati; essi non prenderanno tuttavia luogo nell’appello sé non sé dopo i vedovi senza prole.
Art. 136. Il milite comunale designato per far parte di un corpo di staccato potrà surrogare in sua vece un suddito Nostro d’età dai diciotto ai quaranta anni.
Dovrà il surrogato essere accettato dal Consiglio di revisione.
Art. 137. Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Milizia comunale, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro, o di marciar esso stesso.
Art. 138. Il surrogante risponderà, in caso di diserzione, del suo ‘surrogato.
Art. 139. Quando un milite comunale compreso nel ruolo del servizio ordinario, avrà surrogato in un corpo distaccato della Milizia comunale, non cesserà perciò di concorrere al servizio ordinario di essa Milizia.

SEZIONE III. Formazione, nomina agli impieghi, e amministrazione dei corpi distaccati della Milizia comunale.
Art. 140.I corpi distaccati della milizia comunale in virtù degli arti coli 123 e 124, saranno ordinati per battaglioni. Sarà in facoltà Nostra di ordinare la riunione di questi battaglioni in legioni.
Art. 141. L’ordinamento dei battaglioni e delle compagnie, il numero, il grado degli ufficiali, e la composizione dei Consigli di amministrazione saranno determinati con Decreti Nostri.\
Art. 142. Pel primo ordinamento i caporali e sotto – ufficiali, i sotto tenenti e luogotenenti saranno eletti dai militi comunali. Tuttavia i sergenti-furieri ed i furieri- maggiori saranno designati dai capitani, e no minati dai capi di corpo.
Gli ufficiali pagatori, gli aiutanti maggiori, i capitani e gli ufficiali superiori saranno di Nostra nomina.
Art. 143. Gli ufficiali di Nostra nomina potranno essere indistinta mente presi nella milizia comunale, nell’esercito, o fra i militari in ritiro.
Art. 144. I corpi distaccati della Milizia comunale, come ausiliari del l’esercito, sono assimilati, pel soldo e le somministranze in natura, alla truppa di linea.
Un Nostro Decreto determinerà i primi fondi, le masse, e gli accessori del soldo.
Gli ufficiali, sotto -ufficiali e soldati che godono una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo di attività dei gradi che avranno ottenuti nei corpi distaccati della Milizia comunale. Art. 145. La divisa e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della Milizia comunale in servizio ordinario.
Il Governo somministrerà il vestito, l’armamento ed il fornimento ai militi comunali che non né fossero provvisti, o non avessero i mezzi di fornirsi ed armarsi del proprio.

SEZIONE IV. Disciplina dei corpi distaccati.
Art. 146. Quando i corpi distaccati della Milizia comunale saranno formati, saranno sottoposti alla disciplina militare.
Ciò nulla meno, quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti con pena di carcere che non potrà eccedere due anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione, fuori della presenza del nemico, saranno puniti col carcere che non potrà eccedere tre anni.
Il Nostro Primo Segretario per gli affari dell’Interno provvederà senza indugio ad attuare l’ordinamento della Milizia comunale secondo le re gole qui sopra stabilite, e l’ordinamento medesimo non potrà essere ritardato sé non in quelle parti dei Nostri Stati, per le quali giudicheremo opportuna una dilazione: questa potrà estendersi sino a tre anni pei comuni rurali, e non potrà per gli altri oltrepassare un anno.
Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto, che sarà inserito negli Atti del Governo, e pubblicato, volendo che alle copie impresse nella Stamperia Reale si presti li stessa fede che all’originale.

Torino, addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille otto cento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
BORELLI.

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