Progetto di legge sardo del 1852 sul matrimonio civile

Progetto di legge sardo del 1852 sul matrimonio civile

Progetto di Legge presentato alle Camere Piemontesi sul contratto civile di Matrimonio, e sull’ordinamento dello stato civile.
Signori Deputati Frà i diritti, che i cittadini possono esercitare non ve ne ha alcuno più importante di quelli, che appartengono alla validità od alla nullità del contratto di matrimonio. Tuttavia le nostre leggi non contengono alcuna disposizione che li regoli; i nostri magistrati non possono pronunciare alcun giudizio, che li tuteli, In tal parte il codice che ci regge, conforme alle antiche leggi del Regno, si rimette interamente alle leggi, ed ai giudizi ecclesiastici. L’articolo ultimo della legge, del 9 aprile 1850, volendo che fosse supplito a questa mancanza, incaricava il governo del Re a presentare al parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei con traenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Io vengo oggi a sdebitare il governo del Re di quest’obbligo, che la legge gli impone. Mentre assumo intera la responsabilità di proporvi il presente progetto, giustizia vuol che a chi mi precedé rimanga il merito di avere preparato e questo e l’altro, che provvede allo Stato civile.
Il capo primo della legge dichiara quali siano le persone abili a celebrare il contratto civile di matrimonio. Esso riconosce questa facoltà ai maschi minori di diciotto, ed alle femmine minori di quindici anni; la sottopone pei minorenni al consenso dei genitori. Limita gli impedimenti per parentela agli ascendenti e discendenti, ai fratelli e sorelle, agli zii e nepoti, ed agli affini negli stessi gradi. Ridotti così questi impedimenti ai loro limiti più ristretti, la legge non lascia luogo a dispensa. I divieti portati dagli articoli 30 e 31 parvero richiesti dalle tradizioni religiose che vivono nella coscienza del popolo ed a cui è debito del legislatore il non contrastare.
Le altre condizioni prescritte nel proggetto alla capacità personale di contrarre matrimonio, non mutano sostanzialmente il diritto che oggi ci regge, e che dal diritto antico, o romano, o canonico passò nei codici delle nazioni moderne.
Il capo secondo spetta alle pubblicazioni ed alle opposizioni: la legge ha debito di non lasciare luogo a dubbiezza circa lo stato civile dei cittadini; la dubbiezza non sarebbe mai tanto pericolosa, come allorquando si aggirasse intorno agli impedimenti che forniassero ostacolo alla validità del matrimonio. Indi la necessità delle pubblicazioni. Il diritto canonico le commette ai parrochi. La legge che vi propongo le attribuisce ai sindaci. Di un atto che ha relazione al diritto civile dei cittadini, di un atto che debbe compiersi per tutti gli abitatori dello Stato, qualunque siasi la religione che professano, debbe essere in caricato chi per ragione del suo ufficio dipende interamente dalla podestà civile. Il diritto di formare opposizione è attribuito per una parte al ministero pubblico, per l’altra a tutti coloro che hanno più stretto interesse a che la famiglia non sia turbata dalla celebrazioie di un matrimonio disconosciuto dalla legge. Si è eziandio provvisto a che i giudizi che sorgeranno da queste opposizioni vengano risolti in termini brevissimi.
Il capo terzo Della celebrazione e registrazione del matrimonio diede luogo alle maggiori difficoltà. L’antica e la presente legislazione della nostra patria fanno interamente dipendere la validità del contratto ci vile di matrimonio dalla sua consecrazione religiosa cioè da un atto, in cui il governo ed i magistrati ci vili non hanno alcuna ingerenza. Questo sistema non era compatibile né collo spirito, di cui s’informa la presente civiltà, nè colle massime, che reggono il nostro governo.
La legge che vi è proposta prescrive che il matrimonio non abbia effetto civile, se non in quanto le parli vengano a farlo registrare negli atti dello Stato civile, e che nei casi in cui la consacrazione religiosa del matrimonio non abbia potuto intervenire, questo possa celebrarsi a cospetto del giudice, ogni volta che concorrano le condizioni volute dalla legge.
Posto così il matrimonio sotto l’autorità delle leggi e dei magistrati, tolta la possibilità a chicchessia di impedirlo, a cui la legge lo consente, si credé di prescrivere, come fa il codice civile, che per regola generale il matrimonio venga sancito da una solennità religiosa. Con questa prescrizione si rende omaggio a quel principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli, che cioè l’atto più solenne della vita, l’atto che dà essere alla famiglia venga consacrato dalla religione.
Il capo quarto definisce ciò che ha relazione alle cause di nullità. Si attribuiscono al ministero pubblico quelle che appartengono all’ordine pubblico;
ai parenti quelle che appartengono a tutela della loro podestà; agli sposi stessi quelle che derivano da difetto di consenso; e che non potranno intentarsi do po trascorso un tal termine che dia luogo a presumere sopravvenuto il consenso che da principio difettava.
Il capo quinto definisce i casi di separazione personale, aggiungendo a quelli che avranno luogo per autorità di legge, quello che avrà luogo per consenso dei coniugi. Prescrive che alle sentenze di separazione proceda il tentativo di conciliazione, dichiara i casi in cui si estingue l’azione in separazione, e quello, in cui cessano i suoi effetti, quando cioè il coniuge offeso sia ritornato ad abitare coll’altro coniuge.
Il capo sesto provvede ad impedire, per mezzo di penalità intimate agli ufficiali dello Stato civile od alle parti, che non si addivenga alla celebrazione di matrimonio, in cui siano state ommesse le formalità preliminari prescritte nei capi precedenti.
Il capo settimo contiene alcune disposizioni generali necessarie a compimento della legge: che niuno possa pretendere al titolo di coniuge senza il documento della registrazione o la prova equipollente che i tribunali civili conoscano soli delle contestazioni circa i diritti, che sorgono dagli sponsali, e dal matrimonio; che la presente legge non si applichi alla famiglia reale, alla quale, per trovarsi collocata in condizioni affatto speciali, debbono provvedere re gole speciali.
Signori ! Vi ho indicato per cenni sommarissimi i punti principali, ai quali provvede la presente legge. La discussione che avrà luogo nelle Camere darà luogo a meglio svolgere i principii, che essa sancisce. Voi ravviserete intanto come s’informi di due principii egualmente importanti: quello di non menomare l’autorità morale della religione, e quello di mantenere in questa, come in tutte le altre parti di legislazione, l’assoluta indipendenza del governo ci vile da ogni altra podestà.

CAPO PRIMO DEL CONTRATTO CIVILE DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA SUA VALIDITÀ.

Art. 1. Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili, che ne derivano.
Il contratto di matrimonio non assume data certa, né produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall’uffiziale dello Stato civile regolarmente iscritto nei suoi registri.
Art. 2. Non potrà essere civilmente contratto, né iscritto sui registri dello Stato civile il matrimonio, nel quale non si verifichino le condizioni seguenti:
4. Che siano seguite le pubblicazioni;
2. Che lo sposo abbia compiuto l’età d’anni diciotto, e la sposa quella di quindici;
3. Che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli effetti delle disposizioni contenute dagli articoli 109, 110 e 111 del Codice civile;
4. Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state in conformità della legge;
5. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;
6. Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge.
Art. 3. Non vi è matrimonio, se non v’è consenso.
L’errore sulla identità della persona esclude il con senso.
Escluse pure il consenso la perpetua impotenza di soddisfare al debito conjugale.
I furiosi, i mentecatti, gl’imbecilli non possono contrarre matrimonio.
Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore.
Art. 4. In linea retta, il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali, e gli affini legittimi o naturali nella medesima linea.
Art. 5. In linea trasversale, il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.
Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, legittimi o naturali che essi siano.
Art. 6. Il matrimonio è inoltre vietato fra lo zio e la nipote, legittimi o naturali.
Art. 27. La consanguineità od affinità naturali che sia no tra gli sposi negli stessi gradi, contemplate dall’articolo precedente, producono un eguale impedimento:
1. Nei casi previsti dagli articoli 180, 185, 186 e 187 del Codice civile, e non potranno provarsi che in conformità di essi.‬
2. Quando risultino da sentenze civili o cri minali;
3. Quando risultino dalla celebrazione e registrazione di un matrimonio consumato e poscia annullato.
Art. 8. Dovrà essere annullato, ed ordinata conseguentemente la cancellazione dai registri dello Stato civile del matrimonio, che si fosse contratto tra l’adultero e l’adultera, quando risulti dell’adulterio per sentenza civile o criminale.
Chi fu convinto reo di omicidio, benché mancato o tentato sulla persona di un coniuge al proposito di unirsi in matrimonio coll’altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni, che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell’omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinate persone, non sarà ammesso ad unirsi in matrimonio con chi ebbe a scopo di possedere.
Art. 9. All’adottato e all’adottante, loro affini, discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona si applicano gli impedimenti al matrimonio, come se il vincolo dell’adozione fosse una vera figliazione.
Art. 10. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell’art. 145 del Codice civile, dal giorno della morte di suo marito o delle sentenze di annullamento.
Art. 11. Chi appartiene a un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano.
Art. 12. I chierici, che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi d’ambo i sessi, che sono vin cola ti da voti solenni di celibato perpetuo, non possono contrarre valido matrimonio.
Art. 13. Il tutore o i figli non sono ammessi a sposa re la persona sottoposta a tutela, fuorché, quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela.
Ari. 14. Per il consenso richiesto quanto ai minorenni dal § 2 dell’art. 2 si osserveranno le avverterze seguenti:
1. È È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi è sufficiente l’assenso paterno;
2. Quando l’uno dei genitori sia morto, basta l’assenso del superstite;
3. Se il padre si trovi in condizione di fatto o di diritto tale da non poter esercitare i diritti della patria podestà, oppure nella condizione prevista dall’art. 239 del Codice civile, è sufficiente il consenso della madre, come è sufficiente il consenso del padre quando la madre sia nella condizione da non poter esprimere il consenso;
4. Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non poter manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l’avo e l’avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso, dell’avo. Se vi ha disparere fra le due linee, pre vale l’opinione degli ascendenti della linea paterna.
5 Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell’accennata condizione di impossibilità, è necessario l’assenso del consiglio di famiglia.
6. Quando l’impossibilità di dichiarare la volontà non risulti per gli ascendenti impediti da atti giudiziali, essa potrà essere dichiarata dal Tribunale, previe sommarie informazioni, e sentito il pubblico Ministero.
7. Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze e quando anche non abbia la tutela di essi.
8. Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido, se espressamente non si riferisce ad un certo determinato matrimonio.
9. La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi, è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti; il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso a con trarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest’atto dal Giudice di Mandamento. Se il tutore dissente, potrà ricorre i re al Magistrato d’Appello per far risultare dell’insussistenza dei motivi del dissenso.
10. I genitori od altro ascendente dell’adottato con correranno al consenso assieme all’adottante.
In caso di disparità d’opinione, prevarrà quella dell’adottante.

CAPO SECONDO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE OPPOSIZIONI.

Art. 15. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a diligenza dei Sindaci nel luogo del loro attuale domicilio, e quando questo non dati da oltre un anno, nel luogo del domicilio immediatamente precedente.
Una copia dell’atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l’intervallo dall’una all’altra pubblicazione, e e fino al giorno, in cui possa celebrarsi il matrimonio.
Le pubblicazioni devono precedere il matrimonio di dieci giorni almeno, e di tre mesi al più.
Scaduto quest’ultimo termine senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.
Il Governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà dispensare da due pubblicazioni, come anche dall’osservanza del termine nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi.
Art. 16. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge.
1. Il pubblico Ministero;
2. Il coniuge di una delle due parti contraenti;
3. I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;
4. I fratelli e sorelle, gli zii e zie, i cugini e cugine germani;
5. I tutori e protutori.
Ogni altra persona, che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione di un matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco, che fece eseguire le pubblicazioni.
Art. 17. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.
Essa però qualora sia fatta nelle forme volute dall’art. 106 del Codice Civile, dà diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto.
Art. 18. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla denunzia fatta al Sindaco, conoscerà entro dieci giorni il Tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro egual termine pronunzierà il Magistrato d’Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del Tribunale.

CAPO TERZO DELLA CELEBRAZIONE E REGISTRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 19. Trascorso il termine di dieci giorni dall’ultima pubblicazione, ed in caso di opposizione; tostochè essa sarà stata risolta nel modo prescritto dall’articolo precedente, il Sindaco che fece eseguire le pubblicazioni, spedisce una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.
Art. 20. Tranne i casi espressi nell’articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli art. 108 e 150 del Codice Civile.
Art. 21. Ogniqualvolta nel termine portato dal secondo alinea dell’art. 15 risulti, non potersi, per qualunque siasi causa, celebrare quell’atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà colla scorta della dichiarazione, di cui nell’art. decimonono, di fare istanza al Giudice mandamentale del domicilio di uno di essi; al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.
Il Giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla presenza di quattro testimoni, e ne fa stendere pro cesso verbale, del quale rimette copia autentica allo sposo.
Art. 22. Il Sindaco del luogo del domicilio di uno degli sposi, sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di due dei testimoni che vi assistettero, che il matrimonio per cui era stata spedita la dichiarazione di cui nell’art. 19 è stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale quando siasi steso a’ termini dell’articolo precedente,procede alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla legge sullo sta to civile. Il verbale di registrazione è sottoscritto o sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.
In caso d’impedimento giustificato per uno degli sposi di recarsi alla sala comunale, il Sindaco potrà recarsi alla casa dello sposo impedito, per ricevere quella dichiarazione, e potrà anche delegare a riceverla il Sindaco del luogo dove si trovasse lo sposo che è nella impossibilità di presentarsi personalmente.
In questo caso il verbale di registrazione vien trasmesso al Sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello Stato civile.
Art. 23. I matrimonii dei regnicoli celebrati all’estero secondo le forme colà stabilite produrranno gli effetti civili nello Stato.
A questi matrimoni si applicheranno le disposizioni della presente legge sulla capacità dei contra enti, tranne, rispetto allo straniero, l’incapacità che derivi dai §§ 2 e 3 dell’art. 2.

CAPO QUARTO DELLE CAUSE DI NULLITÀ.

Art. 24. La registrazione del matrimonio nella forma portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non lascia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma.
Art. 25. La nullità del matrimonio, nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, o per difetto di registrazione operata da un ufficiale dello Stato civile in competente, non potrà essere provocata che dal Pubblico ministero.
Potrà anche chiedersi dalle persone contemplate nei §§ 2 e 3 dell’art. 16, dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un interesse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o da chi abbia la qualità di successibile d’uno degli sposi, tranne i loro figli e discendenti.
Art. 26. Potranno le stesse persone procurare l’annullamento del matrimonio dell’interdetto per imbecillità, demenza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata sentenza d’interdizione, o se questa venne pronunciata per fatti anteriori al matrimonio, prima però della revoca dell’interdizione, a meno che l’interdetto riabilitato entro il mese, dacché sarà fatto conscio del suo matrimonio, non rinnovi in suo nome o prosegua la domanda di nullità.
Art. 27: Il matrimonio contratto dal minorenne senza il consenso degli ascendenti prescritto dall’art. 10 può essere annullato, se coloro, il consenso dei quali era richiesto, ne fanno la domanda.
Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del Magistrato d’appello, in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tal domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione.
Il termine è accresciuto:
1. Di un mese per chi abitasse fuori del Regno, ma negli Stati ad esso attigui.
2. Di due mesi per chi abitasse negli altri Stati d’Europa.
3. Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d’Europa al di quà del Capo di Buona Speranza.
Questo termine sarà di un anno per coloro che abitassero al di là di quel Capo.
La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.
Art. 28. Il matrimonio contratto senza il libero con senso degli sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi, il di cui consenso non è stato libero.
Quando vi fu errore nella persona, l’azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.
Art. 29. Non è più ammessibile la domanda in nullità, ancorché non siavi stata coabitazione, se dal punto in cui lo sposo che la propone ha riavuto la piena sua libertà, o dopo che è stato da lui riconosciuto l’errore, sieno decorsi più di tre mesi.
L’azione in nullità per la causa accennata nel se condo alinea dell’art. 3 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione.
Art. 30. Il Tribunale, innanzi a cui è proposta una domanda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione degli sposi.
Art. 31. Sempreché si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Ministero fa parte del giudizio per sostenerne la validità del matrimonio.

CAPO QUINTO DELLA SEPARAZIONE PERSONALE

Art. 32. Il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronuziare la separazione personale per le cause seguenti:
1. L’adulterio nei casi previsti dal codice penale;
2. Le pene criminali incorse dall’uno dei coniugi, 3. Le sevizie abituali o le ingiurie gravi del marito verso la moglie.
4. Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il conjuge tanto per la vita, quanto per la salute.
L’azione in separazione compete soltanto al coniuge, al quale non può esserne attribuita la causa.
Art. 33. Potrà esser luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi quando già abbiano convenuto presso chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante la separazione dall’uno all’altro coniuge.
La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del Tribunale che giudicherà se debba o non concederla, sentite le parti, previe le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero.
Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello.
Art. 34. Le sentenze dei tribunali in materia di separazione non saranno pronunziate se non dopo che siasi inutilmente dal Presidente o Giudice delegato tentata la conciliazione senza pregiudizio del dritto delle parti di far quelle prove che un ritardo potesse far perdere.
Le cause saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo creda conveniente, ma anche ogni qualvolta se ne faccia istanza da una delle parti.
Sarà sempre sentito il pubblico ministero.
Art. 35. L’azione in separazione si estingue:
1. Se vi fu riconciliazione anche durante il giudizio.
2. Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non siano occorsi fatti che da se soli o con altri possano esser causa di nuova domanda di separazione.
Art. 36. In qualunque tempo occorrano questi fatti; potrà l’attore entro l’anno promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione,. e giovarsi la riconciliazione delle prove di esse già fatte nei primi giudizii, o dedurle per convalidare la sua instanza.
Art. 37. Cessano gli effetti della sentenza che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll’altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dal l’articolo precedente.

CAPO SESTO DELLE INFRAZIONI ALLA PRESENTE LEGGE E DELLE PENE.

Art. 38. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non fossero osservati i termini stabiliti si per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portala dall’art. 19, sarà all’ufficiale dello Stato civile inflitta una multa da lire cento a quattrocento.
Questa multa sarà invece da lire cento a cinquecento, se la dichiarazione portata dall’articolo 15
fu spedita non ostante la esistenza di opposizioni, oppure se il matrimonio fu registrato, senza che le opposizioni apparissero risolte.
Art. 39. Coloro che contraessero matrimonio senza aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza aver riportata la dichiarazione prescritta dall’artico lo 19, o che ottenessero dolosamente la registrazione di un matrimonio non preceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall’art. 582 del Codice penale.
Saranno passibili delle stesse pene i testimoni e le altre persone contemplate nell’Art. 113 del Codice civile.
Art. 40. I tribunali nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell’ufficiale dello Stato civile o delle parti contraenti, provvederanno per mezzo, ove d’uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti omessi.

CAPO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44. Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito.
Art. 42. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, né agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l’atto di registrazione fatto in conformità della legge.
Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio, in cui doveva contenersi l’atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del con forme possesso di stato.
Art. 43. I registri dello Stato civile tanto per i matrimoni, quanto per le nascite e per i decessi saranno tenuti dagli ufficiali dello Stato civile secondo le nor mo che saranno determinate con apposita legge.
Art. 44. Ai Tribunali ordinari appartiene esclusiva mente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell’Art. 106. del Codice ci vile, od il contratto del matrimonio regolato ne’ suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente Codice civile.
Art. 45. Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l’impero delle leggi anteriori, e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli Art. 107, 114, 140, 144, del Codice civile, e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.
Art. 46. Il disposto della presente legge non è applicabile ai matrimoni del Re e e delle persone della Reale Famiglia.
Art. 47. La presente legge sarà esecutoria dal 1. Gennaio del 1853.

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