Divieto di emigrazione

Divieto di emigrazione e di uscita da Milano e dal Territorio lombardo

29 luglio 1848.
IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA
Visto che la difesa della patria è tal obbligo a cui nessun cittadino può sottrarsi;
Visto che l’emigrazione, oltre al sottrarre alla patria la necessaria difesa di guerra, può anche diminuire le forze economiche a danno della causa comune;
Viste le imperiose circostanze in cui si trova il paese, minacciato dal barbaro nemico;
Decreta:
Nessun nazionale potrà sortire dal territorio lombardo, salvi i casi riconosciuti eccezionali dalla Sezione straordinaria del Comitato di pubblica sicurezza, che ne rilascerà in questi casi la carta di passo.
Quel nazionale che sortirà dal territorio senza regolare passaporto è dichiarato nemico del suo paese, ed il suo nome sarà pubblicato a sua infamia. I beni del profugo saranno assoggettati a sequestro.
Chiunque si porta alla campagna nel territorio lombardo dev’essere munito di una nuova apposita carta da parte della detta Sezione straordinaria del Comitato di sicurezza, Chiunque sortissé dalla città, sia per recarsi all’estero, pur munito di regolare passaporto, sia per portarsi dalla città nella
campagna, dovrà aver pagato la sua quota di prestito forzoso od aver depositata a garanzia somma corrispondente, che, in quanto già non fosse determinata, sarà stabilita dalla Sezione straordinaria di pubblica sicurezza.


Milano, 29 luglio 1848.
FANTI, Generale – RESTELLI – MAESTRI

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