Guardia Nazionale Repubblicana (GNR)

Decreto Legislativo del Duce 8 Dicembre 1943 – XXII, n. 913. Istituzione della “Guardia Nazionale Repubblicana”

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di istituire una “Guardia Nazionale Repubblicana”
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D’intesa con i Ministri dell’Interno, delle Finanze. Della Difesa Nazionale, dell’Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici:

Decreta
Art. 1
E’ istituita una “Guardia Nazionale Repubblicana” con compiti di polizia interna e militare formata dal!a M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria-Portuaria-Postelegrafonica-Forestale-Stradale-Confinaria), dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Polizia dell’Africa Italiana.

Art. 2
La “Guardia Nazionale Repubblicana” è posta agli ordini di un Comandante Generale nominato dal Capo dello Stato.

Art. 3.
La “Guardia Nazionale Repubblicana” ha bilancio ed amministrazione autonomi.


Art. 4
Con successivi .decreti saranno emanate, d’intesa con i Ministri interessati, le norme relative all’ordinamento ed al funzionamento della “Guardia Nazionale Repubblicana”.
Fino a quando non verranno emanate tali norme, continueranno ad essere applicati gli ordinamenti e le disposizioni particolari attualmente vigenti per le singole forze militari che costituiscono la “Guardia Nazionale Repubblicana”.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito. munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Dal Quartier Generale. addì 24 dicembre 1943-XXII.
MUSSOLINI

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