Istituzione della Banca di Sconto di Roma (1834)

Istituzione di una banca di sconto a Roma.

14 OTTOBRE 1834,
NOTIFICAZIONE
TOMMASO della S.R.C. CARD. DERNETTI
Diacono di s. Cesareo, della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI
Segretario di Stato.
La Santità di Nostro Signore essendosi degnata di approvare lo statuto della banca Romana, questa darà principio alle sue operazioni di sconto, tostochè saranno posti in ordine i suoi officj: e ciò avrà luogo entro il corrente mese di ottobre.
L’importante stabilimento della banca, ha per iscopo l’aumentare la circolazione del numerario, il facilitare, e quindi moltiplicare le transazioni commerciali, l’incoraggiare l’agricoltura, il promuovere, e sostenere le arti.
Il florido stato del commercio, e dell’industria nei paesi, ove da molti anni esistono banche di sconto, dimostra bastantemente quanto vi sia a sperare da una simile istituzione eretta fra noi, sopra grandi e solide basi.
Risultando dallo stesso statuto le disposizioni, e le cautele, colle quali Sua Santità ha voluto assi curare, e guarentire la banca Romana da ogni abuso possibile ad introdursi nel progredimento di essa, ne viene pubblicato l’estratto qui appressa, affinché ciascuno possa conoscere che quanto ben fondato, altrettanto verrà regolarmente amministrato questo stabilimento,

§. 1. Oggetto della banca.
Con atto dei 5 di maggio 1834 innanzi il signor Bouard notajo a Parigi è stata formata una società anonima per mezzo di azioni per lo stabilimento in Roma di una banca Romana: ed in progresso altresì di altre banche succursali per tutta quant’è l’estensione dello Stato Pontificio,
e per tutto il tempo che durerà il suo privilegio, il qual è di ventun’anni da incominciare il primo di luglio 1834, non restando però vietato ad alcuno di scontare individualmente come in passato.
Le operazioni della banca consistono
1.° In iscontare ad un saggio, che non oltrepasserà il cinque per cento, le lettere di cambio, i biglietti ad ordine, gli effetti di commercio, o di altra natura ad una scadenza di novanta giorni al più, muniti almeno di due firme di sudditi pontificj, o di negozianti stranieri i quali godano una notoria riputazione di solvibilità: e qualora manchi una di queste firme, se verrà essa supplita col deposito di azioni della banca stessa,
di cartelle di consolidato, o di qualunque altra specie di effetti pubblici, purché non siano questi in maniera alcuna vincolati.
2.° In iscontare parimenti per una scadenza non maggiore di novanta giorni, e coll’interesse del cinque per cento, ed anche meno, quelle cambiali, quei biglietti ad ordine, ed effetti qualsivogliano commerciali, che saranno muniti di una sola firma, quando l’esibitore supplirà alla mancanza dell’altra firma col depositare presso la banca materie d’oro, ed argento; ovvero prodotti di agri coltura, e derrate che siano facili a conservarsi, e non soggette a deperire prima della scadenza, come cereali, olio e lane. Peraltro nei casi di tali depositi di prodotti e derrate, l’interesse sarà de cinque per cento e non meno.
Le scadenze potranno essere prorogate, o rinnovate, sempre però nei limiti di novanta giorni al più e col medesimo interesse.
Tanto la prima, quanto ogni ulteriore obbligazione dei debitori della banca dovrà essere munita del bollo proporzionale corrispondente al suo valore.
3.° In iscontare altresì coll’interesse del quattro per cento gli effetti de’ quali i presentatori saranno accreditati presso la banca, e che non sa ranno mai esigibili in moneta o in biglietti di banca, ad imitazione di ciò che si prattica in altre banche rinomatissime. Queste partite di credito potranno essere trasferite a conto di altri, quando i proprietarj lo vogliano, e così passare per via di trasferimenti dall’uno all’altro indefinitamente. Per altro i limiti di questo genere di sconto saranno fissati dal Commissario del Governo.
4.° Nell’incaricarsi per conto de’ particolari, e per conto altresì de’ pubblici stabilimenti di esigere l’ammontare degli effetti che le saranno rimessi, ed a fare eziandio delle anticipazioni sopra l’esigenza di questi effetti medesimi, allorché essi presenteranno una sufficiente sicurezza.
5.° Nel ricevere in conto corrente tutt’i depositi, e le consegne, come ancora le somme in numerario, e gli effetti, che le saranno rimessi dai particolari, o dai pubblici stabilimenti, e paga re per essi i mandati, ch’eglino trarranno sopra la banca, o gl’impegni, ch’eglino avranno presi al domicilio della banca, e ciò sino alla concorrenza delle somme incassate a lor profitto.
6.° Nell’emettere biglietti pagabili al presentatore ed a vista, e biglietti a ordine pagabili a un certo numero di giorni a vista.
7.° Nell’aprire, se convenga, previa la superiore approvazione del regolamento che ne sarà fatto, una cassa d’investimenti, e di risparmi, nel la quale ogni somma sarà ricevuta per essere restituita all’epoche convenute col pagamento del frutto di queste somme, o con darne corrispondenti polize al presentatore, o a vista.
8.° Nell’incaricarsi per mezzo di commissioni, se convenga, e così piaccia al Governo Pontificio, di fare le riscossioni, e le spese del Governo medesimo, come ogn’altro ramo di servigj, e di gestioni che ad essa potrebbero essere affida te, nel qual cosa dovrà la banca prevalersi degl’impiegati attuali del Governo.
La banca non potrà fare commercio alcuno, fuori di quello di materia d’oro, e d’argento.
Ella si rifiuterà a scontare gli effetti, i quali si riferissero ad operazioni, che sembreranno contra rie alla sicurezza dello Stato Pontificio, gli effetti i quali provenissero da un commercio proibito, e gli effetti creati collusoriamente fra i sottoscritti senza causa, né valore reale.

§ 2. Dei biglietti della banca.
1.° I biglietti della banca Romana sono stati de terminati come appresso: biglietti di cento scudi, biglietti di cinquanta scudi, e biglietti di venti scudi.
2.° Niuna creazione, o emissione di questi biglietti può aver luogo, se non che in forza di una risoluzione del consiglio superiore, di cui si terrà discorso in appresso, nata colla maggioranza di due terzi delle voci, e subordinata all’approvazione dei censori.
3.° I biglietti della banca sono ricevuti in tutte le casse del Governo tanto in Roma, quanto nei luoghi dello Stato in cui si saranno aperte le banche succursali, onde si possano realizzare nei luoghi stessi in contanti a a vista, se cosi piacerà ai possessori di essi biglietti. Le casse pubbliche non potranno costringere alcuno a riceverli in pagamento.
4.° Niuna creazione, o emissione di biglietti può aver luogo se non ch’entro i limiti, e proporzioni fissate dagli statuti o regolamenti approvati, e il commissario del Governo presso la banca è special mente incaricato di sorvegliare la stretta osservanza di questa condizione; ed a tal’effetto dovrà munire della sua sottoscrizione i relativi registri.

§ 3. Delle garanzie.
I fondi, che compongono il capitale della banca sono depositati in effettivo contante in una cassa a tre serrature differenti, le chiavi delle quali saranno rimesse una nelle mani del governatore della banca, la seconda in quelle del commissario del Governo Pontificio presso la banca, e la terza in – quelle del cassiere generale della stessa banca.
La situazione esatta delle casse si farà conoscere ogni sera al commissario del Governo, ed a Monsignor Tesoriere generale.
Tutt’i conti della banca saranno bilanciati a sera.

§. 4. Del fondo sociale.
Il fondo sociale o il capitale della banca Romana è di due milioni di scudi romani.
Questo fondo sociale è rappresentato da azioni di cinquecento scudi ciascuna, e da mezze azioni di dugento cinquanta scudi ciascheduna pagate in un sol termine nella cassa della banca.
Il fondo sociale potrà essere accresciuto in pro cesso di tempo, ma solamente con la creazione di nuove azioni.
Ogn’ulteriore richiesta di fondi agli azionisti è vietata; essi non potranno giammai esser tenuti al di là dell’ammontare delle loro azioni,
Ciascheduna azione, o mezz’azione dà diritto al due e mezzo per cento d’interesse del suo valore computato come sopra tutt’i sei mesi, e ad una parte uguale per ciascheduna azione sui profitti di visi in quattromila quattro centesimi, i quali saranno ripartiti alla fine di ciaschedun’anno che seguirà l’istallamento della presente società nel corso del mese di luglio.
Gl’interessi, e le distribuzioni saranno pagate in Roma dalla cassa della banca, ed a Parigi dalle casse della casa Blacque Certain, e Drouillard.
Le azioni, e le mezze azioni sono nominative, o al presentatore; il trasferimento delle azioni nomi native si farà per girate; quello delle azioni al presentatore, per mezzo della semplice trasmissione del titolo.
Elleno sono estratte da un registro a stipite, ossia matrice, il quale resterà depositato negli archivj della banca, e saranno firmate dal governatore, da due reggenti e da un censore.

§. 5. Dell’amministrazione della banca.
L’amministrazione della banca appartiene
1.° Alla riunione generale degli azionisti.
2.° Al consiglio di reggenza.
3.° Al Governatore della banca.

Della radunanza generale.
L’universalità degli azionisti della banca è rappresentata da ottanta di loro, i quali riuniti formano la radunanza generale della banca; le deliberazioni per esser valevoli debbono esser prese da quarantuno azionisti almeno, chiamati a far parte di questa radunanza.
Gli ottanta azionisti, i quali compongono l’adunanza generale, sono coloro, che in seguito della produzione dei titoli saranno stati riconosciuti essere i maggiori proprietari delle azioni della banca. Questa produzione per le azioni al presentato re dovrà aver luogo mediante il deposito delle dette azioni, fatto dietro ricevuta tre giorni innanzi la radunanza generale; potrà derivare altresì dal la giustificazione di un certificato comprovante il deposito delle dette azioni, sia presso la casa Blacque Certain, e Drouillard, sia nelle mani del signor Bouard notaro a Parigi.
In caso d’uguaglianza il più anziano avrà la preferenza.
La radunanza generale della banca si riunirà tutti gli anni in Roma nel decorso del primo trimestre dell’anno salvo per la prima radunanza ciò ch’è detto qui appresso.
Gli azionisti di Francia saranno convocati nel mese seguente in Parigi per ricevere la comunicazione del rapporto fatto alla radunanza generale se dente in Roma, e le deliberazioni che vi saranno state prese.
La radunanza sarà straordinariamente convocata nei casi preveduti dagli statuti.
La radunanza generale può essere convocata stra ordinariamente per deliberazione motivata presa dai reggenti della banca.
Ella può essere richiesta dai censori in maggiorità e deliberata dai reggenti.
Allorquando la radunanza generale della banca sarà straordinariamente convocata per compiere il numero dei reggenti e dei censori, che siansi ritirati, o che siano morti; le nuove nomine saranno fatte secondo l’ordine delle dimissioni, e delle morti: l’esercizio degli eletti in rimpiazzo non avrà luogo, che per quel tempo che restava a percorrere a’ loro predecessori. Il principio medesimo si applicherà all’elezioni pei rimpiazzi i quali avranno luogo nelle radunanze generali ordinarie.
I membri della radunanza generale potranno assistere, e dare il loro voto sia personalmente, sia per mezzo di procure: le procure peraltro debbo no essere autentiche.
Ciascheduno non avrà, che una voce, qualunque sia il numero delle sue azioni; ciò nonostante ciaschedun procuratore avrà tante voci, per quanti azionisti egli rappresenterà.
I reggenti, i censori, i ministri del consiglio di sconto, il governatore della banca, ed il vice-governatore potranno esser presi fra gli azionisti siano Romani siano stranieri. Ciò nonostante uno dei reggenti, ed uno dei censori saranno sempre scelti fra gli azionisti Belgi per convenzione cosi fatta.
La radunanza generale nomina il governatore ed il vice-governatore, i reggenti ed i censori. Sarà reso conto alla radunanza generale ogni anno di tutte le operazioni della banca.
Del consiglio di reggenza La banca è amministrata da nove reggenti, e sorvegliata da tre censori.
I reggenti, ed i censori dovranno, entrando in funzione, giustificare i reggenti d’esser ciascuno proprietario di dieci azioni, ed i censori di cinque, ovvero provare che i reggenti ed i censori riuniscano fra loro cumulativamente, centocinque azioni.
Il consiglio di reggenza della banca è incaricato dell’amministrazione di tutto ciò che concerne lo stabilimento.
Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità il censore più antico in esercizio, o di maggiore età in caso di nomine simultanee, sarà chiamato alla radunanza, ov’egli avrà voto preponderante.

Le sue deliberazioni
I nove reggenti, ed i tre censori saranno distribuiti in cinque sezioni, cioè sezione di sconto, sezione de’ biglietti, sezione de’ libri e portafogli, sezione delle casse, e sezione della corrispondenza che si terrà col Governo Pontificio per mezzo del commissario.
Il consiglio superiore radunato dalla prima radunanza generale degli azionisti eserciterà le sue funzioni per cinque anni, spirati i quali i reggenti, ed i censori saranno rinnovati ogn’anno un terzo; eglino saranno rielegibili alle funzioni medesime; l’uscita avrà luogo da principio a sorte, e susseguentemente per anzianità.
I censori, ed i reggenti saranno nominati per iscrutinio alla maggioranza de’ voti nella riunione generale degli azionisti.
Gli officj di reggente, e di censore saranno gratuiti, eglino avranno soltanto diritto a delle marche, o medaglie di presenza, come altresì avranno un tal diritto il governatore, ed il vice-governatore.
Del governatore della banca.
Il governatore sarà nominato dalla prima radunanza generale per cinque anni, allo spirar de’ quali la nomina del successore avrà effetto per soli tre anni, e così tutte le volte che dovrà rinnovar si. Potrà ciò nonostante essere rieletto. Dovrà egli peraltro giustificare di avere la proprietà di venti azioni. La nomina del governatore dovrà essere approvata dal Governo.
Il governatore avrà un supplente col titolo di vice-governatore. La sua nomina avrà luogo come quella del governatore, senza bisogno peraltro del l’approvazione del Governo.
La direzione di tutti gli affari della banca sarà esercitata dal governatore della banca.
Se convenga, potrà esservi nominato un altro supplente o vice-governatore. I vice-governatori secondo l’ordine delle loro nomine adempieranno le funzioni del governatore in caso di assenza vacanza, o infermità di quest’ultimo.
Indipendentemente dalle loro attribuzioni, i vice-governatori potranno sempre anche in presenza del governatore, assistere al consiglio di reggenza, in cui avranno, com’egli, voto deliberativo.
Le azioni giudiziarie saranno esercitate a nome della banca, ed a richiesta, e diligenza del governatore.
Il governatore firmerà la corrispondenza.
Il governatore presiederà, allorché egli lo creda convenevole, il consiglio di reggenza della banca, e tutte le sezioni.
Egli vi avrà voto deliberativo.
Niuna deliberazione potrà eseguirsi, se essa non è stata munita della sua firma.
Egli farà eseguire in tutta la loro estensione le leggi che potranno essere relative alla banca, gli statuti, e le deliberazioni del consiglio di reggenza.
Il governatore potrà delegare al vice-governatore quella parte di sue attribuzioni ch’egli crederà con veniente, e potrà eziandio farsi rappresentare per le girate, ed acquisti degli effetti attivi della banca.
É proibito al governatore, ed al vice-governato re di presentare allo sconto, effetto alcuno, munito della loro firma, o ad essi appartenente.

Del fondo di riserva.
Affinché s’accresca il capitale sociale, se con venga, sarà creato un fondo di riserva preso sul dividendo. Il consiglio di reggenza della banca ne fisserà l’ammontare, e ne determinerà l’impiego.

Del commissario del Governo,
Il commissario Pontificio presso la banca invigilerà all’esatta, e fedele osservanza dei regolamenti.
Firmerà i registri dei biglietti della banca.
Verificherà giornalmente la situazione della cassa, onde assicurarsi che l’emissione dei biglietti sia col numerario nella proporzione fissata dall’atto di concessione.
Terrà la corrispondenza col Governo.
Potrà presiedere, ed intervenire nelle radunanze e nei consigli tutte le volte, che lo crederà con veniente, avendo però semplicemente il voto consultivo.

Disposizioni generali.
Le differenze che potranno insorgere fra gli azionisti saranno decise all’amichevole, per mezzo di arbitri nominati da una parte e dall’altra.
Codesti arbitri giudicheranno definitivamente, senza ricorso, od appello qualunque.
Eglino saranno amichevoli compositori, e giudici supremi.
La casa di banco Blacque Certain, e Drouillard, posta in Parigi strada saint Croix de la Brettonerie n.o 43 è incaricata dell’agenzia generale della banca Romana a Parigi, della corrispondenza con le amministrazioni, e del pagamento de interessi, e delle distribuzioni.
Se i bisogni della società l’esigono, i presenti statuti potranno essere modificati, ma le modificazioni non potranno aver luogo, che dietro la pro posizione del consiglio di reggenza, e dopo una deliberazione presa in radunanza generale; questa deliberazione non potrà essere valevole se non che nel caso in cui i due terzi delle azioni emesse saranno rappresentati in questa radunanza. Le riforme dovranno sottoporsi all’approvazione del Governo,


Dalla Segreteria di Stato li 14 ottobre 1834.
T. CARD, BERNETTI

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