Indirizzo di Pio IX ai sudditi del settembre 1849

PIVS IX PP. AI SUOI AMATISSINI SUDDITI.

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali domini delle S. Sede, vi liberarono da quella tirannide, che in mille modi vi oprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porporati, affinché in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll’ajuto di un ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul mo mento erano reclamate dal bisogno dell’ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudiue Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, mentre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze, assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all’universo.
Laonde a conforto de’ buoni che tanto meritarono la Nostra speciale benevolenza e considerazione; s disinganno de’ tristi e degl’illusi, che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l’ordine sociale; a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida, prosperità di Nostro moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto segue.
Art. 1. Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che sieno sottoposti alla sanzione Sovrana; esaminerà tutte le quistioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.
Un’apposita legge stabilirà le qualità e il numero dei Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant’altro può con cernere il retto andamento di si distinto Consesso.
Art. 2. Viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazi o diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere su tutto ciò che riguarda gl’interessi del pubblico tesoro.
I Consultori saranno scelti da Noi su note che Ci verranno presentate dai Consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.
Un’apposita legge determinerà le forme delle proposte dei Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordina mento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.
Art. 3. La istituzione de’ Consigli provinciali è confermata.
1 Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.
Questi tratteranno gl’interessi locali della Provincia; le spese da farsi a carico di essa e col di lei concorso: i conti preventivi e consuntivi dell’interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.
Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del Consiglio del della Capo Provincia per coadiuvarlo nell’esercizio della vigilanza che gl’incombe su i Municipii.
Un’apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de’ Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.
Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili Comuni.
La elezione cogl’interessi locali dei Consiglieri avrà per base dei un esteso numero di Elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.
Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.
I Capi delle Magistrature saranno scelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli comunali.
Un’apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le Magistrature:
regolerà l’andamento dell’amministrazione, coordinandola cogl’interessi delle Provincie.
Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all’ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una Commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.
Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno ed al perdono, indulgenza alla vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono strascinati alla fellonia ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d’altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il do vere che C’incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l’obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de’ corrompitori d’ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d’ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria, vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da DIO co’ particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un’amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo benefizio.
Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la No appieno Ci convincono poter stra rappresentanza, produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l’onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de’ sofferti affanni ne porge a Noi un’ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra fiducia in Dio il quale anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.


Datum Neapoli in Suburbano Portici die duo decima Septembris Pontificatus Nostri Anno IV.
MDCCCXLIX PIVS PP. IX.

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