Legge 27 maggio 1875, n. 2779 istitutiva delle casse di risparmio postali

Legge 27 maggio 1875, n. 2779. Per la istituzione delle casse di risparmio postali e per modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa dei depositi e prestiti

(GURI n. 292, 16 dicembre 1875)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Gli uffici postali del regno, gradatamente designati dal Governo, opereranno come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863, n. 1270.
A funzionare come Cassa di risparmio saranno di preferenza designati gli uffici postali situati nei luoghi dove non si trovano Casse di risparmio.

Art. 2.
L’Amministrazione postale terrà le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenterà lo stato nei suoi rapporti col depositante.
Nei tempi prescritti dal regolamento trasmetterà alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e verserà i fondi raccolti disponibili o richiederà gli occorrenti.

Art. 3.
Sarà aperto presso l’Amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.
Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell’articolo 21, paragrafo 29 del decreto legislativa 13 settembre 1874, n. 2077.

Art. 4.
I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.
Nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme già rimborsate.

Art. 5.
Sulle somme versate a titolo di risparmio verrà corrisposto un interesse la cui ragione sarà determinata per ciascun anno dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
L’interesse decorrerà dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cesserà del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedenti il rimborso.
Al fine dell’anno l’interesse maturato si aggiungerà al capitalo versato e diventerà fruttifero.
Le frazioni di lira non portano interesse.
Agli uffici postali sarà affisso il saggio d’interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile.

Art. 6.
Le somme versate in eccedenza alle lire 2000 non produrranno interesse.

Art. 7.
A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato mediante rimborso delle sole spese di acquisto.
Il credito dal depositante può anche a sua richiesta essere convertito in deposito volontario a senso della legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Art. 8.
Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.
Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.
Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande che nell’intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.
Quest’articolo sarà stampato nel libretto.

Art. 9.
Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

Art. 10.
E’ prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trent’anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi.

Art. 11.
Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l’osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.
Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.
È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all’ammontare dei depositi.
È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

Art. 12.
Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, ne’ saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui all’articolo 11.
L’opposizione per essere valida dovrà essere fatta all’ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile.

Art. 13.
I direttori delle scuole e delle Società di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l’ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la Società e sia riconosciuto dall’Amministrazione postale.
Il libretto rilasciato dall’ufficio postale ai direttori delle scuole o delle Società di cui sopra, sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dall’articolo 6.
A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o Società di mutuo soccorso.
Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo.

Art. 14.
Potranno essere ammesse ai vantaggi dell’articolo precedente associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati dalla competente autorità, ed i direttori accettati dall’Amministrazione delle poste.

Art. 15.
Le spese per l’applicazione di questa legge sono per intiero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.
Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle Società di mutuo soccorso ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.
I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buon effetto educativo ottenuto.
Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all’articolo 19, si potrà assegnare non più dei 7/10 dell’utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell’interesse accumulato in essi nel quinquennio.

Art. 16.
I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, in cartelle fondiarie e negli altri modi indicati all’articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.

Art. 17.
I prestiti ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 27 marzo 1871, n° 131, tolto però il limite minimo dell’entità di dette delegazioni, stabilito dall’alinea del citato articolo 4.
L’interesse di questi prestiti sarà fissato come all’articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.
Per i debiti arretrati verso la Cassa dei depositi e prestiti saranno applicati gli articoli 1 e 2 dell’allegato B della legge 19 aprile 1872, n° 759.

Art. 18.
I prestiti ai comuni rurali si faranno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo caso estendersi a 30
anni.

Art. 19.
L’esecuzione di questa legge è posta sotto la vigilanza della Commissione instituita dall’articolo 6 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, la quale nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi.

Art. 20.
I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno, a partire dal 1° gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell’Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella città dove ha sede, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi che si troveranno presso le Intendenze.

Art. 21.
L’ordine di restituzione dei depositi, di cui all’articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell’Intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall’intendente o da chi per lui.

Art. 22.
I depositi eccedenti i limiti di cui all’articolo 20 possono essere conservati nelle Tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle Intendenze, ma la loro restituzione non si farà che dietro ordine dell’Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.
Presso le Tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del Debito pubblico dello Stato e in altri effetti pubblici.

Art. 23.
Per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, quando la vendita che, giusta la liquidazione dell’annualità e degli accessori, si deve iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico, a nome dell’ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l’affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell’ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato al valore di Borsa del giorno del versamento.
Tale deposito, sebbene inferiore a lire 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finché mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 per cento a prezzo di Borsa.

Art. 24.
Sulle iscrizioni d’annualità per frazioni di rendita minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei RR. decreti 26 giugno 1862, num. 677, e 31 marzo 1864, num. 1725, si troveranno esistenti sui registri della Cassa dei depositi e dei prestiti all’attuazione della presente legge, rimarrà sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.

Art. 25.
La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge, od al deposito di cui all’art. 23, faranno dichiarazione formale di non assentirvi.
In tal caso la somma sarà rilasciata all’ente morale verso quitanza.

Art. 27.
Con decreto Reale si provvederà alle disposizioni transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l’esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 27 maggio 1875.
VITTORIO EMANUELE.

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