Legge n. 3243 che riforma la Guardia Nazionale nel Regno di Sardegna

Legge sulla Guardia Nazionale del 27 febbraio 1859

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, Ecc. Ecc.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, Ecc. Ecc. Ecc.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno aprovato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Nessuna elezione di Uffiziali, Sott’Uffiziali e Caporali nella Guardia Nazionale è valida se, oltre l’adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei Mi liti iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia. Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di Militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi. Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a quella valida dell’elezione, Sotto-Uffiziali la nomina al Comandante degli Uffiziali superiore sarà devoluta dove esiste, ed in di etto al rispettivo Capo legione, Maggiore o Capitano, secondo che la Milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie. I Caporali saranno in tal caso nominati dal Maggiore del battaglione o dal Capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione.
Art. 2. Per la validità delle rose da formarsi secondo il disposto dagli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l’intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.
Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall’Intendente.
Art. 3. La divisa della Guardia Nazionale è determinata con Reale Decreto per tutti i comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio. Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario a cominciare dall’epoca che sarà stabilita dal detto Decreto Reale.
Potrà tuttavia essere concessa con Decreto Reale a quei Comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione dei rispettivi Consigli, un’altra divisa di maggiore spesa, purché uniforme per tutti i Comuni.
In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i Militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio delegato, e quelli che avranno raggiunto l’età di cinquant’anni; ma sì gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sovra determinata per tutti i comuni dello Stato.
I Militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell’uniforme loro prescritto, saranno considerati e puniti quali colpe voli di ricusato servizio. È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall’articolo 46 della legge 4 marzo 1848.
Art. 4. È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistinta mente i Militi inscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale. Sindaco può richiederne a tale scopo il Comandante della Guardia Nazionale che dovrà dare le opportune disposizioni.
Art. 5. I corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze, e ad altri servizi interni d’ordine e di sicurezza pubblica. Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d’assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i Militi d’una o più Provincie, di uno o più Mandamenti e Comuni.
Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso Comune incombe tale obbligo secondo la legge. Il Milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il Comandante del corpo.
Art. 6. Tutti gli inscritti sul registro di matricola stabilito per ogni Comune, che non abbiano compito l’età di 35 anni, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di guerra.
Se tutti i Militi di un Comune non sono contemporaneamenti chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun Comune, in ragione d’età degli iscritti, cominciando dai più giovani.
Potranno essere ammessi a tale servizio come volontari anche i Militi che abbiano compiuti i 35 anni, purché siano idonei al servizio mede simo e ne facciano spontanea domanda.
Andranno esenti dal servizio dei corpi distaccati i vedovi con prole.
Art. 7. Per l’arruolamento, l’ammessione, l’esenzione o l’esclusione dei Militi nei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dai regola mento generale della leva e dalle leggi organiche dell’esercito.
Art. 8. Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.
Gli uffiziali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e graduati dal Comandante del corpo.
Le condizioni per l’annessione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.
In caso di guerra, detti fanno parte integrante dell’esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari. In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.
Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova e generale elezione di tutti i graduati della Milizia Nazionale, secondo le norme prescritte negli articoli primo e secondo.
Art. 10. Per Regio Decreto, sulla proposta del Ministro dell’Interno, potranno essere nominati Ispettori temporari coll’incarico d’invigilare l’istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei Comuni, e l’osservanza del prescritto dall’articolo terzo della presente legge.
Art 11. Sono derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario all’Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dato a Torino addì 27 febbraio 1859.
VITTORIO EMANUELE
C. CAVOUR.

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